Schedario viticolo grafico SIPA

Mediante il  D.M. 93847 del 22 febbraio 2022 viene modificata la disciplina dello schedario viticolo, che trasla in quello grafico (Schedario viticolo grafico SIPA)


Nuova disciplina in Italia (Schedario viticolo grafico SIPA) per lo schedario viticolo, di cui all‘art.145  del Regolamento UE 1308/2013 sulla OCM Unica) ed all’art. 8 del Testo Unico Vino.

Ciò discende dalla circostanza che (mediante il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) è stato istituito nel nostro paese un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato su sistemi digitali che supportano l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali:

Sistema finalizzato ad agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori e l’esecuzione, da parte delle amministrazioni, delle attività di gestione e di controllo.

Di conseguenza (come peraltro previsto proprio dall’art.43, comma 1, di detto decreto legge 76/2020),  per effetto del D.M. 93847 del 22 febbraio 2022 lo schedario viticolo si adegua, passando allo schedario grafico basato sul nuovo Sistema nazionale di
Identificazione delle Parcelle Agricole (Schedario viticolo grafico SIPA).

Tale trasformazione implica pertanto la revisione di:

 a) gestione e l’aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, articolato su base territoriale di competenza delle Regioni e Province autonome, con riferimento ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale agricolo (costituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
1 dicembre 1999, n. 503 e definito ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in particolare l’articolo 3, comma 1);


b) verifica dell’idoneità tecnico produttiva dei vigneti, le modalità e le condizioni per l’iscrizione, a cura dei conduttori, nello schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica;


c)rivendicazione annuale delle produzioni a Denominazione di origine, a  Indicazione geografica e dei vini varietali (di cui all’art.145, comma 2 del Regolamento UE/1308/2013 e relative norme applicative dettate dalla Commissione UE)

Principio di base della riforma è che lo schedario viticolo è parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo ed è dotato di
un sistema di identificazione geografica GIS.

Il nuovo schedario viticolo ((Schedario viticolo grafico SIPA) deve almeno contenere i dati che consentano:

a) l’identificazione aggiornata del conduttore in coerenza con il sistema unico di registrazione dell’identità di ciascun beneficiario;

b) l’elenco e l’ubicazione delle parcelle viticole, ad esclusione di quelle contenenti soltanto superfici abbandonate

c) le caratteristiche della superficie vitata di ciascuna parcella viticola, riportate anche sul fascicolo del viticoltore;

d) per ogni parcella viticola, tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell’azienda. In particolare: forme di allevamento, sesti di coltivazione e densità di impianto, anni e mesi di impianto, presenza di irrigazione, varietà di uva

L’occupazione del suolo definita nel piano colturale aziendale deve risultare  coerente con lo schedario viticolo.

Sul piano operativo, discendono le seguenti conseguenze.

A decorrere dalla campagna 2023-2024, le superfici afferenti lo schedario sono petanto identificate e collocate territorialmente in base alla parcella
di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA (così come definita all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 99707 del 1 marzo 2021).

Le superfici afferenti lo schedario sono allineate con quelle presenti nel Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore.

L’aggiornamento dello schedario viticolo si basa sui dati contenuti nel Fascicolo aziendale grafico e comporta il superamento del riferimento catastale. Il fascicolo aziendale e gli strumenti geospaziali ad esso associati, forniscono, pertanto, la localizzazione della parcella viticola, la
superficie vitata e il titolo di possesso

La parcella viticola è identificata graficamente dal produttore in coerenza con le vigenti disposizioni in materia, secondo cui per ciascuna parcella viticola
è determinata la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale,nazionale e dell’Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.

Le informazioni desunte dalle dichiarazioni sono intersecate con le informazioni del SIPA, ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi nonché ai fini dell’aggiornamento del sistema.

La misurazione della superficie vitata è effettuata con modalità univoca su tutto il territorio nazionale.

Le aziende completano lo schedario viticolo con le ulteriori necessarie informazioni nella fase di allineamento con il Fascicolo Aziendale Grafico.

L’azienda che effettua l’adeguamento dello schedario viticolo al Fascicolo aziendale grafico non è sanzionabile relativamente alle discordanze tecnico-produttive e alle anomalie di misurazione riscontrate. Il controllo di tali anomalie nella misurazione della superficie vitata aziendale viene effettuato dalle Regioni al compimento dell’allineamento stesso

Una volta che il nuovo sistema sia a regime, la presenza delle parcelle viticole nello schedario costituisce presupposto inderogabile per:

a) procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale

b) accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per

c) adempierealle disposizioni in materia di dichiarazioni annuali di vendemmia, di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO, IG e vini varietali.

Pertanto:

    • Il dato della superficie della parcella viticola, così come risulta dal Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato, viene utilizzato come riferimento per le dichiarazioni obbligatorie (di cui al decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019), nonché per i procedimenti amministrativi di estirpo, impianto e autorizzazioni al reimpianto.
    • la superficie della parcella viticola è confermata ed eventualmente aggiornata annualmente nell’ambito del Fascicolo aziendale grafico. Compete alle Regioni la validazione delle variazioni intervenute nell’ambito dello schedario viticolo sulla base degli aggiornamenti effettuati dal Produttore sul proprio Fascicolo aziendale grafico.

 

 

 

Rese massime ettaro vini senza denominazione

Per i “vini generici” la resa massima per ettaro è limitata a 30 tonnellate, salvo deroghe (rese massime ettaro vini senza denominazione)


Rese massime ettaro vini senza denominazione è stabilita dal Testo Unico Vino (art.8, comma 10 e 10 bis), il quale stabilisce che:

“a decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate“.

Tale limite (che in precedenza era di ben 50 tonnellate per ettaro) può tuttavia subire deroghe, come sempre sancisce il Testo Unico Vino:

“In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle polìtiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione”.

In attuazione, il MIPAAF ha pubblicato il DM 676539 del 23 dicembre 2021, ove vengono individuate – a livello comunale – le aree vitate per le quali è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate.

Entro il 31 gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome possono però richiedere al MIPAAF di includere ulteriori aree vitate, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori (siti nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione)  abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30 ton/ha almeno in un’annualità tra il 2015 e il 2019.

Contestualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di richiedere al Ministero che le  aree vitate del proprio territorio vengano invece escluse da detta deroga.

I nuovi massimali produttivi valgono a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023.


Per i vini DOP e IGP, invece, sono i rispettivi disciplinari di produzione a fissare la resa massima di uva per ettaro.


 

Prosek Prosecco

Prosek Prosecco: inizia la battaglia legale in sede UE per difendere la denominazione italiana!


Prosek  Prosecco: il 23/9/2021 la Commissione europea ha pubblicato la notizia (trattasi di un atto dovuto) che la Croazia ha presentato una richiesta di protezione per il termine Prosek, che – secondo le intenzioni di tale paese – dovrebbe divenire una propria menzione tradizionale, legata a quattro proprie denominazioni di origine.

La procedura (di cui ai regolamenti UE 33 e 34 del 2019) prevede che, in seguito alla pubblicazione di tale notizia, si apre un termine di 60 giorni, entro cui gli altri Stati membri della UE (dunque il Governo italiano) ovvero soggetti privati lí residenti o aventi sede (quali il Consorzio di tutela del Prosecco) possono presentare le proprie osservazioni oppure opporsi al riconoscimento.

Successivamente la Commissione deciderà sulle opposizioni in questione: se verranno acconte, la menzione Prosek  non verrrá riconosciuta dalla UE, in caso contrario si, per cui i vini croati potranno utilizzarla.

Avverso tale decisione gli interessati potranno presentare ricorso in sede giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia.

Al momento, dunque, nulla è perduto per il Prosecco, l’esistente denominazione di origine italiana, che verrebbe danneggiata dal riconoscimento della menzione tradizionale croata, oggetto della pendente procedura dinanzi alla Commissione UE.

In effetti, la Commissione UE avrebbe potuto adesso respingere la domanda croata solo se il fascicolo non fosse stato completo, ma non avrebbe potuto decidere sul merito della domanda, dovendo attendere la presentazione di eventuali formali opposizioni (trattasi dunque di aspetti procedurali, che l’attuale polemica politica ignora verosimilmente).

Il termine Prosek è quindi inteso come una menzione tradizionale: esso  designa un metodo di produzione per un loro vino dolce da dessert.

Questo il significato della menzione tradizionale croata Prosek, come si legge nella domanda di riconoscimento:

Il «Prošek» è un vino prodotto con uve tecnologicamente sovramature e appassite che devono contenere  almeno 150° Oe (gradi Oechsle) di zucchero. Esso può essere rosso o bianco. Il colore può variare dal giallo scuro con  tonalità di oro vecchio fino a rossastro con sfumature brune. Con la  maturazione il «Prošek» sviluppa tonalità diverse a  causa dell’invecchiamento ossidativo. La fragranza è descritta come un aroma di frutta sovramatura con una lieve nota di  legno e un aroma di leggera ossidazione. Il gusto del «Prošek» è caratterizzato da una pienezza che deriva in gran parte  dall’elevato tenore di zuccheri residui (glucosio e fruttosio) e in misura minore dall’etanolo.

Tale pretesa menzione croata, però, crea sicuramente confusione con l’esistente denominazione italiana “Prosecco” (la similitudine dei termini e le assonanze sono manifeste nella coppia Prosek Prosecco).

La denominazione Prosecco trova peraltro tutela in molti Stati extra europei, proprio per effettosi accordi internazionali conclusi dalla UE per la difesa delle denominazioni di origine europee al di fuori del territorio dell’Unione.

Ma non in Australia, ove si ritiene che costituisca un termine generico. In effetti, l’accordo tra UE e tale Stato non copre il Prosecco.

Difatti, anche l’accordo di libero scambio tra UE ed Australia rischia lo stallo per tale ragione. Per i viticoltori australiani il termine Prosecco rappresenta il nome di varietà d’uva, esistente prima che l’Italia creasse la zona Prosecco DOC nel 2009 e ottenesse quindi lo status di IG.

Pure a Singapore è stato di recente negato che il termine “Prosecco” costituisca una menzione geografica.


Le norme che verosimilmente presiederanno ogni decisione sono gli articoli da 27 a 33 del regolamento della Commissione UE/33/2019.

In particolare, l’art.33 sancisce:

Omonimi

1. La registrazione della menzione per cui è presentata una domanda di protezione, interamente o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli non è registrata, nemmeno se è esatta.

Una menzione omonima registrata può essere utilizzata esclusivamente se il nome omonimo registrato a posteriori è di fatto sufficientemente differenziato dalla menzione registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare di indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1o agosto 2009, interamente o parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta ovvero di un nome di varietà di uve da vino o dei suoi sinonimi elencati nell’allegato IV.

 

Merita altresì evidenziare che il precedente art.32 del regolamento UE/33/2019 regola il conflitto tra menzioni tradizionali e marchi commerciali, stabilendo al secondo comma  un principio che pare comunque significativo anche per il caso ora in questione (ove il conflitto è tra la menzione croata Prosek e la DOP italiana Prosecco):

“Un nome non è protetto come menzione tradizionale qualora, a causa della reputazione e della notorietà di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del prodotto vitivinicolo”.


Per contro, se la Corazia avesse richiesto il riconoscimento del termine Prosek come una propria DOP (cosa però difficile, siccole esso  non è riconducibile ad una località geografica croata), per regolare il conflitto con l’esistente DOP italiana Prosecco si sarebbe applicato l’art.100 del Regolamento UE 1308/2013, che così sancisce:

Omonimi

1.   La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l’induzione in errore il consumatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

3.   Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti agricoli.

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4.   La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Trattasi della stessa norma sulla cui base – in particolare venne applicato il suo terzo comma –  è stato deciso in passato il caso del Tokai friulano (in senso favorevole all’Ungheria, alla quale venne riservata l’omonima indicazione geografica Tokaj, così vietando di etichettare con tale nome il vino italiano prodotto con il vitigno Tokai, sebbene i vini dei due paesi ottenuti da tale uva avessero qualità organolettiche completamente diverse).



Il Prosecco rappresenta sicuramente un fenomeno economico di primaria importanza per il nostro paese, il cui nome solo in tempi relativamente recenti è stato tutelato come denominazione di origine, approfittando della fortuita circostanza che una località friulana (… dove tale produzione non era forse tanto tipica) portava appunto il nome geografico di “Prosecco”.

In precedenza, invece, detto termine rappresentava meramente una menzione della denominazione “Conegliano-Valdobbiadene”, il quale riceveva già una certa limitata tutela per effetto di un apposito accordo internazionale, concluso tra Italia e Francia nell’immediato secondo dopoguerra.

Prova storica di quanto siano importanti i trattati internazionali sulla tutela delle denominazioni di origine.

Dunque, anche il termine italiano Prosecco nasce in realtà come una menzione tradizionale, argomento su cui la Croazia potrebbe appellarsi.

Tuttavia, tale argomento potrebbe essere superato dalla circostanza che, successivamente, il termine Prosecco ha assunto il rango di vera e propria denominazione di origine, avendo così acquisito diritto alla relativa superiore tutela.

Con il riconoscimento della DOC “Prosecco”, la denominazione “Conegliano-Valdobbiadene” è stata contestualmente elevata alla dignità di DOCG.

Infine, a suggellare il valore di tali nostri territori vitivinicoli, è da poco intervento il loro inserimento da parte dell’UNESCO tra i beni costituenti patrimonio dell’umanità, che si affiancano così ai paesaggi di Langhe-Roero e del Monferrato.

Langhe real estate law advice

Langhe real estate law advice: our assistance and consultancy services for the purchase of real estate and wineries in Langhe, Roero and Monferrato


Langhe real estate law advice: why?

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Buying a real estate property or a winery in Piedmont (Itay) or rather in the wonderful context of the Langhe, Roero and Monferrato (territories that are part of the UNESCO world heritage) can represent not only the realization of a dream, but also an interesting financial investment, which an increasing number of subjects, many of whom non-Italians, have been making in recent years.

Considering that to purchase such real estate properties it is usually necessary to invest a significant amount of money, it may be useful for the buyer to request legal advice, to assess the situation, also with a view to due diligence, and to request assistance in stipulating consequential contracts and preliminary agreements (Langhe real estate law advice).

For example, it might be useful to understand if:

    • the property is free from mortgages;
    • there are public constraints on the property, for example landscape constraints, which can limit the ways of renovating properties or greatly increase the cost; of the work;
    • the agricultural land is actually transferable or the owners of neighboring land hold special rights that allow them to acquire ownership on a preferential basis;
    • the sale contract contains clauses contrary to the interests of the buyer, for example by limiting their rights and guarantees in their favor;
    • the company assets actually correspond to what is declared by the seller;
    • which types of wines with designation of origin (DOP/IGP) can actually be produced with grapes from the vineyards subject to sale.

In addition, once a property or a farm has been purchased, it may be necessary to carry out renovations involving considerable expenses.

Also in this case, it could be useful for the new owner to seek legal and technical advice, for example in order to:

    • evaluate the content of the contracts that will be concluded with the companies that will carry out the work;
    • verify that the works are carried out correctly and in any case acquire adequate contractual guarantees in order to be able to claim compensation for damages when the works are carried out irregularly;
    • understand which restructuring interventions are allowed and which are forbidden;
    • check for the existence of subsidies and tax benefits, also in relation to the rural development plans in force in the reference area at the time of the operation;

Our  firm offers an assistance and consultancy service – both legal and technical (the latter through the use of architects, engineers, agronomists and other trusted professionals, with whom we have been collaborating for a due time, all with proven experience) – to those who want to invest in Piedmont, and even more in the Langhe, Roero and Monferrato, by purchasing a real estate property or an accommodation business or an agricultural / wine company (Langhe real estate law advice).

We can help you in the following ways:

      • verifying the situation, from a legal and technical point of view (the latter through specialized professionals connected to us);
      • analyzing the contractual texts that are proposed to you and / or processing the contracts themselves;
      • negotiating on your behalf with the sellers or companies carrying out the renovations
      • by accessing the offices of the public administration for information and the necessary bureaucratic procedures;
      • assisting you in any mediations and judicial disputes that might arise;
      • consulting you in the future management of your company, as regards the legal aspects, in particular those relating to the application of the rules of agricultural and wine law

 

The cost of our service is not standard, but “tailor-made” in the interest of the customer and it must be quantified from time to time in relation to the complexity of the foreseeable activity.

Each assignment must be approved in advance and our business can only be carried out after written acceptance of our service and the related professional fees.

For any information about our services you can contact us freely both at our email address and by phone.

We will be happy to schedule a special videoconference to get to know each other and to better understand your needs.


Buying property abroad – a guide




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Vino sostenibile

Vino sostenibile: l’Italia ha già intrapreso una propria strada per stabilirne i criteri di produzione e certificazione.


Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo nel settore vitivinicolo (produzione e certificazione del vino sostenibile), mediante l’art.224-ter della legge del 18 luglio 2020 n°77 (Sostenibilita’ delle produzioni agricole) è stato istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, inteso  come l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione (quindi si tratta di una certificazione che può applicarsi anche ai vini non a denominazione di origine).

La valutazione dell’apposito disciplinare per il vino sostenibile è damandata ad un sistema di sistema di monitoraggio della sostenibilità delle aziende della filiera vitivinicola italiana.

Compete al MIPAAF (sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) stabilire le norme attuative, compito adempiuto mediante il decreto 23/06/2021 n.288989, il quale dispone sulle seguenti materie:

A) Sistema di certificazione della filiera vitivinicola:

      • Il sistema di certificazione della filiera vitivinicola utilizza le modalità e la procedura del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata

B) Compiti del Comitato della sostenibilità vitivinicola (CosVi):

      • definizione del disciplinare della sostenibilità vitivinicola;
      • definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità della filiera vitivinicola;
      • individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilità della filiera vitivinicola;
      • supporto al MIPAAF nella fase di confronto e discussione del partenariato economico e sociale sui contenuti del disciplinare.

C) Composizione del Comitato:

      • coordinato dal Direttore della direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea, il comitato è composto da:
      • due rappresentanti del MIPAAF;
      • quattro rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;
      • due esperti del CREA;
      • un rappresentante di Accredia;
      • a titolo consecutivo, un rappresentante per ciascuno dei sistemi di valutazione della sostenibilità facenti parte del Gruppo di lavoro per la sostenibilità in viticoltura esistenti a livello nazionale alla data di entrata in vigore del decreto.

D) Disciplinare della sostenibilità vitivinicola

      • contiene l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell’ambiente, la qualità e la sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo.
      • è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle linee guida di produzione integrata per la filiera vitivinicola.

E) Adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola

      • volontaria
      • può avvenire da parte di aziende singole o associate.
      • modalità di adesione: quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

F) Indicatori

      • individuati dal CosVi
      • successivamente approvati con decreto del MIPAAF, sentito il ministero della Transizione Ecologica (istituito in sostituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

 

Per completare il sistema di certificazione del Vino sostenibile seguiranno altri due provvedimento, costituita da:

    • pubblicazione del disciplinare di produzione per il vino sostenibile (ove verranno indicate le modalità di produzione ed i requisiti del prodotto);
    • individuazione degli indicatori di monitoraggio (necessari per valutare i risultati raggiunti).


Sarà pertanto interessare come il vino sostenibile si rapporterà rispetto al vino biologico.

Trattasi invece di cosa completamente diversa rispetto al controverso tema del vino naturale.



Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Uniseco EU Project


Progetto VIVA - Sostenibilità della Vitivinicultura in Italia



Nel contesto della riforma della PAC post-2020, ormai adottata, la Commissione aveva annunciato che la propria azione «consoliderà il quadro legislativo sulle indicazioni geografiche  e, ove opportuno, includerà specifici criteri di sostenibilità» (pag.14 della Cominicazione sulla strategisa “from farm to fork”).

Nel contempo il Parlamento Europeo aveva  elaborato una propria posizione che, per quanto concerne la definizione di DOP e IGP è rappresentatata dal seguente emendamento:

Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 94
10 bis)  l’articolo 94 è sostituito dal seguente:
Articolo 94 Articolo 94
Domande di protezione Domande di protezione
1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente: 1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:
a)  il nome di cui è chiesta la protezione; a)  il nome di cui è chiesta la protezione;
b)  il nome e l’indirizzo del richiedente; b)  il nome e l’indirizzo del richiedente;
c)  un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e c)  un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
d)  un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. d)  un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno: 2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:
a)  il nome di cui è chiesta la protezione; a)  il nome di cui è chiesta la protezione;
b)  una descrizione del vino o dei vini: b)  una descrizione del vino o dei vini:
i)  per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; i)  per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii)  per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; ii)  per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c)  se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; c)  se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d)  la delimitazione della zona geografica interessata; d)  la delimitazione della zona geografica interessata;
e)  le rese massime per ettaro; e)  le rese massime per ettaro;
f)  un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti; f)  un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
g)  gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell’articolo 93; g)  gli elementi che evidenziano i seguenti legami:
i)  per quanto riguarda una denominazione d’origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico e gli elementi relativi ai fattori naturali e umani di detto ambiente geografico, di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i );
ii)  per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);
g bis)  se del caso, il suo contributo allo sviluppo sostenibile;
h)  le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione; h)  le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione;
i)  il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni. i)  il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. 3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

 

 

 

Vino naturale etichettatura commercializzazione

 

Vino naturale, etichettatura commercializzazione: incontro on-line mercoledì  24 giugno 2021, presso Ascheri Academy.


 

Vino naturale etichettatura

Il vino “naturale” è un prodotto di significativo interesse, sia sul piano del marketing, sia su quello giuridico.

I produttori di vino “naturale”, inoltre, si presentano come i “veri e più fedeli interpreti” del proprio territorio, ma ciò li pone talora in rotta di collisione con la stessa concezione dei vini DOP.

Questi ultimi, infatti, sono definiti dalla stessa legislazione UE (art.93, comma 1, del regolamento 1308/2013) come prodotti “le cui qualità e le caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani”, cosa che consente di riservare loro il diritto di indicare in etichetta il nome del territorio da cui provengono, purché conformi al relativo disciplinare.

Di conseguenza, se un vino “naturale” non riesce a rientrare nel macro-modello fissato dal disciplinare di produzione del relativo vino DOP, al vino “naturale” con siffatte caratteristiche viene precluso l’uso del nome del territorio costituente una denominazione protetta.

Per contro, la filosofia dei vini “naturali” sta permeando l’azione di molti enologi, che – specie nei vini di alta qualità, rispettosi dei relativi disciplinari DOP  – stanno ormai contenendo il ricorso alle pratiche di cantina ed ai relativi composti enologici, sebbene il prodotto non venga affatto commercializzato come vino “naturale”.

Secondo la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), la menzione « vin nature » non è ritenuta conforme alla legislazione europea (art.53 del Regolamento UE 33/2018 in particolare), al contrario della menzione  « vinification sans intrants ».

Di certo quest’ultima espressione perde però buona parte del suo valore commerciale …

cambiale agraria e della pesca

La “Cambiale Agraria e della Pesca”: un nuovo regime di aiuti per gli agricoltori ed i pescatori.


La cosiddetta “Cambiale Agraria e della Pesca” è un regime di aiuti concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca: esso è stato creato per rispondere alla grave crisi del settore a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 5139 del 22 luglio 2020 – nell’ambito del Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID”.

La Commissione Europea ha infatti rilevato come le imprese (peraltro non solo quelle testé citate) in tale contesto emergenziale possono trovarsi di fronte ad una grave mancanza di liquidità: proprio le PMI risulterebbero quelle maggiormente a rischio.

Sono state molto numerose le richiste di accedere agli aiuti in questione.

A causa di ciò, l’importo inizialmente stanziato dallo Stato italiano (30 milioni di euro) si è presto esaurito, cosa che ha portato alla chiusura del portale, mediante il quale era possibile procedere con il deposito della domanda di finanziamento.

Di conseguenza, è stata recentemente disposto un rifinaziamento (ulteriori 20 milioni di euro), anch’esso però esauritosi in tempi brevissimi (tre giorni).

Al momento, quindi, la misura in commento non  è più accessibile, per esaurimento del budget a disposizione


Vediamo nello specifico che cos’è e cosa prevede la misura della Cambiale agraria e della pesca.

La cambiale agraria e della pesca (del pari della cambiale ordinaria) non è altro che un titolo di credito, contente la promessa di pagare una determinata somma, che il mutuatario rilascia in favore della parte mutuante.

Nel caso della cambiale agraria e della pesca, il mutuatario è da individuarsi nell’impresa del settore che domanda il finanziamento, mentre il mutuante è ISMEA (l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ovvero l’istituto che eroga il finanziamento.

Chi può proporre la domanda di finanziamento?

Il prestito garantito da cambiale agraria e della pesca può essere richiesto da tutte le piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale in conseguenza dell’epidemia da COVID 19, ed in particolare da quelle che, sempre in ragione della crisi, hanno perduto i normali canali di mercato o che hanno avuto importanti perdite derivate dalla elevata deperibilità del prodotto.

Restano escluse dalla misura quelle PMI che sono già state destinatarie di precedenti misure di aiuto.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere necessariamente presentata in via telematica, appunto tramite il sito internet di ISMEA, che è l’istituto che si occupa di erogare i fondi.

Alla domanda deve essere allegata (a pena di rigetto) una visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’ultima dichia,razione fiscale dell’azienda e copia del documento di identità del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa (il quale sottoscrive la domanda anche per avvallo).

Entità e durata del finanziamento

Il finanziamento che ciascuna impresa può ottenere, non deve essere superiore al 50% dell’ammontare dei propri ricavi (relativi all’anno precedente rispetto alla domanda) e comunque non può superare la soglia massima dei 30.000 euro.

Si tratta di un finanziamento a tasso zero e senza costi di attivazione della pratica.

Il prestito ha una durata di cinque anni, di cui i primi due di preammortamento.

Il rimborso effettivo inizia quindi dal terzo anno, mediante un piano di ammortamento basato su tre rate (ciascuna garantita appunto da cambiale agraria e della pesca) rispettivamente scadenti a 36, 48 e 60 mesi.

In parole più semplici, al momento del deposito della domanda, l’impresa rilascia all’ISMEA, a garanzia dell’impegno di restituire il finanziamento ricevuto, n.3 cambiali rispettivamente scadenti a 36 – 48 e 60 mesi (che decorrono dalla data di effettiva erogazione del prestito).

Ecco quindi che nei primi due anni (di preammortamento) dall’erogazione, l’impresa non pagherà alcunché poiché il rimborso inizierà di fatto a decorrere dal terzo anno.

Detta misura, anche in relazione ai tempi di erogazione del prestito, ha rappresentato uno strumento fondamentale per le PMI agricole e della pesca colpite dalla crisi ed in difficoltà.

In un momento di estrema incertezza come quello che stiamo vivendo, l’assenza di fondi e/o prestiti avrebbe potuto (e ancora oggi potrebbe) infatti rendere insolvibili le PMI, soprattutto del settore agroalimentare.


Misure prese dalla UE per fronteggiare l’epidemia di Covid-19


Quanto al settore agricolo, in particolare vedasi le seguenti misure:

 

 

 

 


Pratiche sleali nel settore agricolo connesse a Covid-19


 

Lotta contro spreco alimentare

Lotta contro spreco alimentare: il progetto europero “Refresh”


REFRESH è un progetto di ricerca dell’UE, finalizzato ad ideare soluzione utili nella lotta contro spreco alimentare.

Hanno partecipato 26 partners, provenienti da 12 paesi europei e dalla Cina, cercando soluzioni per contenere lo spreco alimentare e così contribuire allo sviluppo sostenibile

Molti dei processi avviati da REFRESH (ad esempio il lavoro nelle sue piattaforme nazionali e nella “Comunità di esperti” online), continuano anche dopo la durata del progetto.


Lotta contro spreco alimentare