Etichettatura ambientale vini

Il cosidetto “Decreto rifiuti” (D. Lgs. 116/2021) comporta l’obbligo dell’etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini (Etichettatura ambientale vini)


L’obbligo di etichettatura ambientale vini discende dal  “Decreto rifiuti”, 3 settembre 2020, n.116, emanato per attuare due delle quattro direttive del’Unione Eurupea (le direttive UE/2018/851 ed UE/2018/852, rispettivamente modificative delle precedenti direttive in materia di rifiuti, prima, ed in materia di imballaggi nonché di rifiuti derivanti da imballaggi, la seconda), costituenti il cosiddetto “Pacchetto Economia Circolare”.

L’obbligo di etichettatura ambientale vini comporta quindi nuove indicazioni sull’etichetta dei vini, che si aggiungono a quelle specificamente previste dalle apposite norme per l’etichettatura dei vini (che presto saranno integrate dall’obbligo di indicare gli ingredienti ed i valori nutizionali).

Il citato “Decreto rifiuti” va così a modificare la parte quarta del “Testo Unico Ambientale”, costituito dal d. lgs. 152/2006.

Per quanto concerne l’etichettatura ambientale, che si applica anche ai vini così come a tutti gli altri prodotti alimentari, dispone adesso l’art. 3 del “Decreto rifiuti” (che va a modificare il comma 5 dell’art.219 del Testo Unico Ambientale), il quale così dispone:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Ne discende quanto segue.

In primo luogo, tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati:

Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

In secondo luogo, è fatto obbligo ai i produttori di indicare – ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Al fine di facilitare gli operatori economici, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto un’apposita guida informativa sull’etichettatura ambientale, che può offire spunti per etichettatura ambientale vini.

Il “Decreto rifiuti” non prevede norme transitorie, il che pone problemi per i vini che alla data della sua entrata in vigore sono già imbottigliati ed etichettati senza dare indicazioni su come smaltire il relativo imballaggio, ma non sono ancora stati immessi in commercio e, quindi, sono ancora nella disponibilità del produttore.

In altre parole, sussiste il ragionevole sospetto che la loro etichettatura vada sostituita.

Il problema sembra però semplificarsi, per effetto del rinvio al 30 giugno 2022 per il termine di applicazione dell’obbligo di etichettaura ambientale (disposto dal D. L. 30 dicembre 2021, n.228, “Milleproroghe”).


Mediante il decreto 360 del 28 settembre 2022, il Ministero per la transizione ecologica (adesso Ministero dell’Ambiete e della Sicurezza Energetica) ha infine adottato le Linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi (il quale aveva anche adottato delle linee guida volontarie per la medesima etichettatura).

Le Linee guida portate dal citato decreto ministeriale) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette.