Il cosidetto “Decreto rifiuti” (D. Lgs. 116/2021) comporta l’obbligo dell’etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini (Etichettatura ambientale vini)
Le fonti dell’obbligo di etichettaura ambientale vini
Direttive dell’Unione Europea e recepimento in Italia
L’obbligo di etichettatura ambientale vini discende dal “Decreto rifiuti”, 3 settembre 2020, n.116, emanato per attuare due delle quattro direttive del’Unione Eurupea (le direttive UE/2018/851 ed UE/2018/852, rispettivamente modificative delle precedenti direttive in materia di rifiuti, prima, ed in materia di imballaggi nonché di rifiuti derivanti da imballaggi, la seconda), costituenti il cosiddetto “Pacchetto Economia Circolare”.
L’obbligo di etichettatura ambientale vini comporta quindi nuove indicazioni sull’etichetta dei vini, che si aggiungono a quelle specificamente previste dalle apposite norme per l’etichettatura dei vini (che presto saranno integrate dall’obbligo di indicare gli ingredienti ed i valori nutizionali).
Il citato “Decreto rifiuti” va così a modificare la parte quarta del “Testo Unico Ambientale”, costituito dal d. lgs. 152/2006.
Per quanto concerne l’etichettatura ambientale, che si applica anche ai vini così come a tutti gli altri prodotti alimentari, dispone adesso l’art. 3 del “Decreto rifiuti” (che va a modificare il comma 5 dell’art.219 del Testo Unico Ambientale), il quale così dispone:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Ne discende quanto segue.
In primo luogo, tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati:
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- secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili
- ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea mediante la citata decione 129/1997/CE,
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Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
In secondo luogo, è fatto obbligo ai i produttori di indicare – ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Regolamento ministeriale attuativo
Mediante il decreto 360 del 28 settembre 2022, il Ministero per la transizione ecologica (adesso Ministero dell’Ambiete e della Sicurezza Energetica) ha infine adottato le Linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi (il quale aveva anche adottato delle linee guida volontarie per la medesima etichettatura).
Le Linee guida portate dal citato decreto ministeriale) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.
In definitiva sull’obbligo di etichettatura ambientale vini.
A differenza di quanto avviene per l’etichettura nutrizionale e quella relativa agli ingredienti (dove esistono apposite norme per i vini, derivanti da regolamenti dell’Unione europea, che uniformano la materia), le regole sull’etichettura ambientale
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- non sono dettate specificamente per i vini, ma per la generalità degli imballaggi di tutti i prodotti
- discendono da direttive dell’Unione Europea, che semplicemente armonizzano la materia sul suo territorio, senza però uniformarla del tutto.
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Ciò posto, la scelta del legislatore italiano (così l’allegato al citato decreto ministeriale) è quella di non creare rigidità eccessive a carico delle aziende, in quanto il principio è si quello che
“Tutti gli imballaggi (destinati a consumatori) devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci il raggiungimento dell’obiettivo di “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio” → indicazioni sulla DIFFERENZIAZIONE
ma nel perseguire tale obiettivo le aziende godono di ampia libertà
«Gli esempi (di etichettatura portati dall’Allegato) non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5».
Il decreto ministeriale lascia ampio spazio all’etichettaura elettronica
«in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie»
«… Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio»
Attenzione: un semplice QR Code non basta
Applicare un semplice QR Code verosimilmente non è sufficiente: sembra corretto ritenere che esso debab essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.
Esempio: “usami per sapere come riciclarmi”
Analogo discorso se l’etichettura elettronica contiene anche le indicazioni nutrizionali e quelle sugli ingredienti.
La guida informativa predisposta da CONAI.
Al fine di facilitare gli operatori economici, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto un’apposita guida informativa sull’etichettatura ambientale, che può offrire spunti per etichettatura ambientale vini.
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)