La nuova direttiva UE in materia di accise (262/2020/UE) risolverà forse in futuro i problemi attuali che ostacolano e-commerce vino “B2C” (Accise vino vendite on-line).
Per le vendite on-line di vino verso clienti residenti all’estero, lo scoglio è infatti rappresentato dal regime fiscale delle accise, il quale implica il disbrigo di formalità burocratiche piuttosto articolate, tali da comportare costi che rendono antieconomiche le vendite di modesto valore (Accise vino vendite on-line).
Sino a poco tempo fa, la materia era regolata dalla direttiva del Consiglio 2008/118/CE (in via generale) e – per quanto concerne il vino – dalla direttiva del Consiglio 1992/83/CE, la cui riforma appariva fondamentale per semplificare le formalità burocratiche, in modo da consentire ai produttori di assolvere in modo più facile il pagamento delle accise.
Il regime delle Accise nella UE
Il punto fondamentale per la riforma era il consentire ai produttori di:
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- inviare direttamente il proprio vino venduto on-line all’indirizzo indicato dai loro clienti-consumatori residenti in altro Stato della UE, evitando di dover passare da un deposito doganale sito in tale Stato;
- pagare direttamente dalla loro sede in via telematica le accise dovute allo Stato membro verso il quale spediscono il prodotto, così mettendolo in commercio (operazione che ha scattare il dovere di pagare l’accisa).
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La direttiva del Consiglio 2008/118/CE non obbligava però gli Stati membri a predisporre tale meccanismo, limitandosi a sanciire (art.36) circa l’applicazione delle accise in caso di vendite a distanza:
1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un’attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.
Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell’esigibilità.
L’accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3. Il debitore dell’accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
4. Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell’accisa presso l’ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
b) pagare l’accisa presso l’ufficio di cui alla lettera a) dopo l’arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest’ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.
La soluzione per la semplificazione, inoltre, non risiede nella stipulazione di accordi bilaterali in materia tra Gli Stati membri, giacché essi sono del tutto eventuali, da un canto, e generano verosimilmente una disciplina molto frammentaria, che non giova agli operatori economici, dall’altro.
Semplificare l’e-commerce del vino è vitale per l’economia italiana!
In vista della riforma della direttiva generale sulle accise (2008/118/CE), la Commissione UE aveva promosso una pubblica consultazione, ormai chiusa.
In tale contesto, purtroppo, sono stati molto modesti i contributi pervenuti alla Commissione per quanto concerne il settore del vino.
Per quanto concerne l’e-commerce vino, infatti, è intervenuta la Federación Española del Vino, osservando che andrebbe realizzato un meccanismo di “Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise duties“:
“regarding the state of play on Distance selling in the EU, FEV would like to underline the importance of establishing a Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise duty payment, as it is being done for VAT; as it will enable the development of our sector and will especially benefit SMEs”
Per contro, il CEEV (Comitè europèen des entreprises vins) ha ignorato la questione, forse importante sopratutto per i piccoli produttori ed i consorzi.
La consultazione sembra quindi essersi tradotta in un’occasione sprecata per il disinteresse degli operatori.
Consultazione sulla riforma della direttiva sulle accise
Per quanto concerne i lavori per la riforma di detta direttiva specificia sul vino (1992/83/CE), essi sono proseguiti, ma maggiormente concentrati sui livelli di tassazione e sulle relative esenzioni.
In effetti, FederVini indica che gli aspetti più significativi della riforma della direttiva specificia sul vino (1992/83/CE) sono:
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- aliquota agevolata di accisa per la birra a ridotto contenuto alcolico e per le altre bevande fermentate, diverse dal vino e dalla birra, come il sidro;
- possibilità di riconoscimento dello status di piccoli produttori indipendenti, per talune categorie di bevande alcoliche;
- possibilità di procedere alla distillazione di talune materie prime per la produzione domestica di alcol etilico.
Si è giunti così all’adozione della nuova direttiva in materia di accise (direttiva UE 262/2020), che dovrà essere recepita entro il 31/12/2021 dagli Stati, le cui norme di attuazione si applicheranno dal 12/2/2023.
Anche la nuova direttiva prevede una disposizione sostanzialmente simile a quella precedente sulle vendite a distanza (Accise vino vendite on-line), con la principale differenza che prevede anche due nuove figure:
A) il “destinatario certificato” (di cui all’art.3, n.13, della direttiva UE/262/2020):
“destinatario certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
B) lo “speditore certificato” (art.3, n.12, della direttiva UE/212/2020):
“speditore certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
Inoltre, nel caso di vendite a distanza (art.44 della nuova direttiva UE/262/2020), nello Stato di destinazione il debitore dell’accisa diviene lo “speditore” , mentre in precedenza era il “venditore“.
Compete quindi adesso allo “speditore” osservare gli adempiementi burocratici per l’operazione, volti a garantire il pagamento dell’accisa allo Stato di destinazione del prodotto. Se egli non adempie, il debitore diviene il “destinatario” finale.
Ecco il testo della nuova norma (art.44 della direttiva UE/262/2020) sulle vendite a distanza:
“1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro, che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato, un destinatario registrato o un destinatario certificato, che è stabilita in un altro Stato membro e non esercita un’attività economica indipendente, e sono spediti o trasportati verso il territorio di un altro Stato membro direttamente o indirettamente da uno speditore che esercita un’attività economica indipendente o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell’esigibilità.
L’accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3. Il debitore dell’accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è lo speditore.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia consentire allo speditore di nominare un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell’accisa. Il rappresentante fiscale è riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro. Gli Stati membri possono disporre che, nei casi in cui lo speditore o il rappresentante fiscale non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il debitore dell’accisa sia il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
4. Lo speditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato /registrata e prestare una garanzia per il pagamento dell’accisa presso l’ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
b) pagare l’accisa presso l’ufficio di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti sottoposti ad accisa;
c) tenere una contabilità delle consegne di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali o multilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso, su richiesta dello speditore, se quest’ultimo o il rappresentante fiscale ha seguito le procedure di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione”.
Per le vendite di vino B2C (business to consumer) mediante e-commerce – realizzate da produtori italiani verso clienti/consumatori che risiedono nella Unione Europea) diviene allora forse interessante il combinato tra l’art.44 della nuova direttiva sulle accise e la nuova figura dello “speditore certificato” da essa introdotto (art.3, n.12, della direttiva UE/212/2020), di cui si è detto.
Ciò rappresenta la “cartina al tornasole” per capire se la nuova direttiva in materia di accise (direttiva UE 262/2020) consenta effettivamente di superare gli ostacoli economici che la precedente direttiva del Consiglio 2008/118/CE in materia poneva per le vendite B2C intra-comunitarie di vino mediante e-commerce.
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La nuova direttiva UE 262/2020 contiene inoltre una specifica norma in favore dei piccoli produttori di vino (art.48):
Piccoli produttori di vino
1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui agli articoli da 14 a 31 nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intraunionali, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.
2. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento delegato (UE) 2018/273 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
3. Ai fini del presente articolo, per “piccolo produttore” si intende un produttore che produce in media meno di 1 000 hl di vino all’anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273.
La messa in funzione di tale meccanismo, previsto in favore dei piccoli produttori, è dunque lasciato alla facoltà discrezionale dei singoli Stati membri.
Esso pertanto entrerà in funzione solo sul territorio di quegli Stati membri che, attuando la nuova direttiva, riterranno di avvalersi della facoltà di consentire detto meccanismo semplificativo.
In caso contrario, vigerà il regime ordinario per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Potrebbe pertanto aversi un risultato finale frammentato, ove alcuni Stati consentano il regime semplificato ed altri no.
In Italia la nuova direttiva è stata recepita mediante il decreto legislativo 5 novembre 2021, n.180.
In proposito, si segnala che nel nuovo art. 8-bis del Testo Unico Accise (inserito nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal citato decreto legislativo 180/2021) è stato previsto che chi intende operare come destinatario certificato debba già avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato, già autorizzato dall’autorità. Riconducendo dunque il “destinatario certificato” (e cioè la nuova figura prevista dalla direttiva UE/212/2020″ unicamente ad una di queste due storiche già presenti, la normativa italiana di recepimento vanifica in sostanza l’intento semplificatore della Direttiva UE, in questo caso a discapito delle operazioni di commercio elettronico dirette verso il nostro paese (il che lascia pensare ad un intento velatamente protezionistico):
1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato e' autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L'autorizzazione e' valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato e' attribuito un codice identificativo
Bisognerà infine capire come tale direttiva verrà recepita negli altri Stati membri della UE.