Vino dealcolizzato: con la PAC post-2020 è stata autorizzata la sua produzione e commercializzazione nella UE.
Vino dealcolizzato: nel contesto della riforma della PAC post-2020 (adottata a fine giugno 2021) si è deciso di autorizzare la produzione e commercializzazione.
Senza aggiungere nuove categorie di prodotti vitivinicoli, è stata consentita la dealcolazione (totale o parziale) di alcune di esistenti, e cioè:
-
-
- “vino”,
- “vino spumante”,
- “vino spumante di qualità”,
- “vino spumante di qualità del tipo aromatico”,
- “vino spumante gassificato”,
- “vino frizzante”,
- “vino frizzante gassificato”
-
Dispone in proposito il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), che modifica nel seguente modo l’Allegato VII, parte II al regolamento UE/1308/2013
|
la parte II è così modificata:
|
Quanto al trattamento di dealcolizzazione, il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), modifica nel seguente modo l’Allegato VIII, al regolamento UE/1308/2013:
|
la parte I è così modificata:
|
Le pratiche enologiche così ammesse per la dealcolazione sono quindi le stesse previste dal Codice OIV per i trattamenti enologici per la “dealcoholisation of wines“, che sono poi le stesse consentite anche per la “Correction of the alcohol content in wines” (il Codice enologico UE regola quest’ultima nell’appendice 8 del suo allegato I, dove non vengono specificatamente individuate le techiche utilizzabili, ma si dice solo che esse possono essere utilizzabili da sole o congiuntamente).
Per contro, non potranno essere delacolate le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:
-
-
- “vino ottenuto da uve appassite”,
- “vino di uve stramature”
- “vino liquoroso”.
-
In precedenza non era lecito nè produrre nè commercializzare il vino delacolizzato nell’Unione Europea.
Ciò perché sino all’anno 2021 il vino dealcolizzato
-
-
- non rientrava in nessuna delle categorie di prodotti vitivinicoli previsti (Allegato VII, parte II, al regolamento UE 1308/2013, sull’OCM Unica dei prodotti agricoli, in cui rientra il vino) dalle norme dell’Unione Europea;
- tutte le categorie di prodotti in questione prevedevano la presenza di un certo tenore alcolico.
-
Per quanto concerne la dealcolazione (parziale o totale) ora autorizzata, è neccessario che i prodotti – prima di tale processo – abbiano integrato i requisiti previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.
Sul piano pratico, ci si domanda come sia possibile rispettare i requisiti suddetti per i vini spumanti (a prescindere dall’origine naturale o artificiale del gas che ne determina la pressione), qualora la dealcolazione debba avvenire sul prodotto che ha “pienamente” raggiunto i requisiti previsti per la propria categoria di prodotto, i quali prevedono sempre la presenza di una pressione minima, che andrebbe poi persa durante il processo di dealcolazione.
In effetti, il tema è allo studio del gruppo di esperti degli Stati membri.
Nel Vademecum per la campagna vendemmiale 2022 (pag.17/18), il MIPAAF evidenzia poi vari ostacoli che l’attuale normativa italiana pone alla produzione di vino dealcolato/dealcolizzato, derivanti dal fatto che essa è ancora strutturata in modo coerente a quanto disponeva in precedenza la legislazione UE, che non ammetteva tali tipologie di prodotti.
Si ricorda che l’art.82 del medesimo regolamento (UE) 1308/2013 vieta la produzione e la commercializzazione dei prodotti non conformi agli standard previsti in dette definizioni.
Analogo discoso vale per i vini aromatizzati (disciplinati invece dal regolamento UE 251/2014), a sua volta modificato dai citato regolamento UE/2127/2021 (art.3 e seg).
Tale riforma appare peraltro coerente con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la lotta contro il cancro, ove viene evidenziato come il consumo nocivo di alcol può contribuire all’insorgere di tale malattia.
3.3. Ridurre il consumo nocivo di alcol
I danni derivanti dal consumo di alcol rappresentano un serio problema di salute pubblica nell’UE. Nel 2016 il cancro è stato la principale causa dei decessi attribuibili all’alcol, con una percentuale del 29 %, seguito da cirrosi epatica (20 %), malattie cardiovascolari (19 %) e traumi (18 %). La Commissione aumenterà il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10 % dell’uso nocivo di alcol entro il 2025. Inoltre la Commissione riesaminerà la legislazione dell’UE sulla tassazione dell’alcol e sugli acquisti transfrontalieri di prodotti alcolici da parte di privati, assicurandosi che rimanga adatta allo scopo di bilanciare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di protezione della salute.
Per ridurre l’esposizione dei giovani alla promozione commerciale di alcol, la Commissione controllerà attentamente gli effetti prodotti dall’attuazione della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi sulle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche, anche sulle piattaforme di condivisione di video online. A tal fine collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta, proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023. Sarà anche fornito sostegno agli Stati membri affinché realizzino interventi brevi sull’alcol, basati su dati concreti, presso le strutture di assistenza sanitaria di base, sul luogo di lavoro e presso i servizi sociali.
Chiarimenti della Commissione su vini delacolati - delacolizzati