Le regole per l’etichettaura del vino e degli alimenti sono previste dal diritto comunitario (etichettatura vino alimenti)
Per evitare ostacoli al commercio dei prodotti alimentari e vinicoli, etichettatura vino alimenti è disciplinata dal diritto dell’Unione Europea.
Il testo base è costituito dal regolamento di Consiglio e Parlamento europeo UE/1169/2011.
Le norme ivi contenute si applicano a tutti i prodotti alimentari e – salve le deroghe espressamente previste dal regolamento stesso – anche ai prodotti vinicoli.
Fermo quanto sopra, per quanto concerne i vini le specifiche norme sull’etichettatura sono contenute:
– nell’ordinamento dell’Unione Europea
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- Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla “OCM Unica” (all’interno del testo, bisogna individuare le norme applicabili ai prodotti vitivinicoli), art. 177 e ss.;
- e relativi regolamenti attuativo, e cioè il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 40 e ss. e relativi allegati;
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– nell’ordinamento italiano
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- Testo Unico Vino, art. 43 e ss.;
- DM MIPAAF 13 agosto 2012, attualmente in fase di revisione.
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Per quanto concerne l’etichettatura dei vini varietali italiani, si deve quindi fare riferimento a detto DM MIPAAF 13 agosto 2012.
Si aggiungono poi le norme sull’etichettatura ambientale.
Sino al 2021, tra le deroghe più significative per l’etichettatura dei vini rispetto alla disciplina generale per gli alimenti, vi era quella che li esentava dall’indicare sia gli ingredienti, sia il contenuto calorico.
Nel contesto della riforma della PAC post-2020 (su cui l’accordo si è formato a fine giugno 2021) si è deciso come applicare anche ai vini le norme che impongono di indicare sia gli ingredienti, sia il contenuto calorico.
La nuova PAC post-2020 (2023-2007)
Le nuove norme sono portate dal Regolamento UE/2117/2021.
Per quanto concerne la revisione regime UE indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, rileva il comma 119 dell’art.1 di detto regolamento UE/2117/2021, che così modifica le pertinenti norme del regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica
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l’articolo 119 è così modificato:
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Il regolamento UE/1169/2011 sull’etichettatura degli alimento porta (art.2, comma 2, lettera f) la seguente definizione di “ingrediente“:
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«ingrediente» : qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti; |
Quanto ai composti enologici, il Codice enologico europeo (Regolamento della Commissione 934/2019) distingue appositamente tra “additivi” e “coadiuvanti tecnologici” dei vini.
Vista la definizione di “ingrediente” portata dal citato regolamento 1169/2011 e tenuto conto che le nuove norme sull’indicazione degli ingredienti per i vini sembrano condurre a tale definizione, verosimilmente dovranno figurare tra gli ingredienti dei vini gli “additivi“, con esclusione dei “composti enologici“, siccome questi ultimi tendono a lasciare semplicemente dei residui (se così non fosse, vanno invece indicati in etichetta).
L’etichettatura dei vini è però soggetta ad ulteriori disposizioni, specifiche invece per tale settore.
Tali apposite regole sono contenute nel regolamento di Consiglio e Commissione UE/1308/2013 (regolamento sulla OCM Unica, articoli 117 e seguenti) nonché nell’apposito regolamento attuativo della Commissione (regolamento UE/33/2019, art.40 e seguenti).
In virtù dei regolamenti sopra indicarti, etichettura vini alimenti subisce anche restrizioni significative, in quanto va realizzata senza usurpare o contraffare alcuna DOP o IGP.
Casi particolari diapplicazione di dette restrizioni sono:
- la riproduzione di monumenti o paesaggi che evocano una DOP particolare, apposti sull’etichetta di prodotti che non possono però fregiarsi della DOP evocata;
- l’indicazione del nome di una DOP, quando il prodotto a denominazione costituisce un ingrediente di quello etichettato.
In attuazione dei principi sull’etichettatura vini alimenti, la Commissione ha di recente emanato un regolamento, che dal 1 aprile 2020 impone di indicare in etichetta il paese di origine dell’ingrediente primario di un alimento, quando esso è diverso da quello del paese ove viene prodotto l’alimento finale etichettato.