riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

Adottato il Regolamento UE/1143/2024, che porta la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)


La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai attuata con l’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia.

I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

.

Due i criteri principali.

Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.

Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.

Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?

.

Uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.

Introdotte inoltre significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.

Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela:  attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.

Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.

Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.

Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.

A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace.  Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.

Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?

.

Ad ogni modo, non si è giunti ad un’unica definizione di indicazione geografica.

Continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:

      • prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
      • vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
      • bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )

Ciò in quanto la loro disciplina è diversa in sede WTO (e cioiè negli accordi TRIPS).

Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.

Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.

Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).

Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa viene comunque meno per effetto dell’armonizzazione introdotta dal Regolamento 1143/202.

Poca attenzione alla sostenibilità.

.

Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.

Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

Le decisioni che hanno portato alla riforma.

.

Dopo avere concordato a livello politico il testo del futuro regolamento in questione (cosa avvenuta l’11 dicembre 2023, documento AGRI_LA(2023)012101_EN, recante il testo legislativo concordato), il 28 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha formalmente espresso la sua approvazione (documento P9_TA(2024)0101).

.

L’approvazione da parte del Consiglio Europeo è intervenuta il 26/3/2024.

Si è giunti così all’adeozione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Esso modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

denominazioni origine vini inadeguate

Secondo il presidente del Comitato vini DOC (Attilio Scienza), l’attuale disciplina sulle denominazioni di origine è inadeguata.


Denominazioni origine vini inadeguate?

Approccio attuale.

.

Le fondamenta di tutto quanto sino ad oggi sostenuto in tema di denominazioni di origine (puntualmente supportato dall’intera disciplina del diritto vitivinicolo europeo ed italiano), è riconducibile all’idea che esse rappresentano una indicazione di qualità dei vini, espressa in termini oggettivi nel loro disciplinare, il quale ne individua la rispettiva tipicità

La critica.

.

Invece, a parere di Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):

“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. … 

… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.

Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...

… Oggi una Doc è mito o realtà ?

Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione.

La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.

Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.

Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.

In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …

 

Qualche considerazione “a caldo”

.

Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto  interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.

Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quella “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetta tali criteri) con quello prodotto da una cantina che effettivamente osserva rigorosi parametri ESG (i quali non sono certo quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, specie per quanto concerne gli aspetti sociali e di governance)?

Ancora: è allora più corretto l’approccio giuridico seguito negli Stati Uniti (modificato solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quando sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?

In altre parole: se i consumatori non sono in grado di capire/percepire la qualità di un territorio, riconducibile ai criteri proposti da Attilio Scienza, che senso ha proteggerla da usurpazioni?

Infine: la protezione per le denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?

Se fosse così, quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?

 

La riforma della disciplina europea su DOP e IGP

.

In tale contesto, si inserisce l’attuale riforma delle regole europee in materia di riconoscimento e tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti alimentari, vini (compresi quelli aromatizzati) e le bevande spiritose.

Raggiunto nel dicembre 2023 l’accordo in materia tra le istituzioni europee, il nuovo regolamento verrà emanato il prossimo anno.

 

 

… il dibattito è aperto!

 

Tipicita vini DOP IGP

La tipicità vini DOP IGP, rappresentante l’espressione dei loro specifici territori di riferimento,  viene individuata nei rispettivi disciplinari di produzione.


La tipicita vini DOP IGP costituisce dunque la “firma” di ciascun territorio sui propri vini. Viene espressa nei disciplinari di produzione. Ma è cosa immediata per tutti percepirla dalla loro lettura?

I disciplinari di produzione, chiave di volta per la tutela legale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

 

La tipicità dei singoli vini DOP e IGP trova espressione (o, meglio, sintesi) nei rispettivi disciplinari di produzione, i quali rappresentano l’elemento cardine per la tutela delle denominazioni geografiche (DOP, in Italia suddivise in DOC e DOCG) e le indicazioni tipiche (IGP, in Italia definite anche IGT), sia a livello dell’Unione Europea (per effetto degli art.92 e ss. del regolamento UE/1308/2013), sia al di fuori dei suoi confini, grazie ai numerosi accordi intenazionali conclusi al riguardo dall’UE con gli Stati terzi.

Disciplinari vini DOP - IGP italiani

All’interno di ciascun disciplinare, poi, i punti più indicativi circa la tipicità del vino (Tipicita vini DOP IGP) sono i “requisiti organolettici” (dato peraltro obbligatorio ai sensi della legislazione unionale: art.93, comma 2, del regolamento UE/1308/2013).

Inoltre, i disciplinari devono anche indicare le caratteristiche climatiche, geologiche e morfologiche dei loro territori , dovendo chiarire “il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico“, ma intuirne l’influenza sulla tipicità del vino diviene discorso meno intuitivo.

La tutela legale di DOP e IDP prescinde tuttavia dalla distinguibilità dei prodotti commercializzati con il nome oggetto di protezione.

.

A rigore, però, secondo il diritto europeo la tutela in favore delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche viene concessa anche se il prodotto (vino o alimento), che vuole fregiasi del nome protetto (e cioè il nome geografico del proprio territorio, costituente la DOP o la IGP) non presenta i caratteri della distinguibilità (Corte di Giustizia, sentenza «Torrone di Alicante» del 10 novembre 1992, in causa C-3/91 )

In effetti, per il diritto europeo (Corte di Giustizia, sentenza 14 settembre 2017, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, in causa C‑56/2016, punto 82), la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è piuttosto volta a difendere la loro reputazione e

costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti 

Le fonti della tipicità: le caratteristiche del territorio e l’influenza umana, come individuati dal disciplinare di produzione.

.

Ciò posto, se poi si esaminano i “requisiti organolettici” imposti da ciascun disciplinare, si realizza che – essendo essi volutamente espressi in modo estrermamente sintetico – quanto ivi descritto rappresenta in realtà una sorta di “macro-modello”.

Insomma, è un qualcosa piuttosto lontano rispetto alla descrizione che solitamente un sommeiler/assaggiatore rende in fase di degustazione, ove peraltro le schede di valutazione tendono a concentrarsi sulle sensazioni organolettiche stesse (di cui si ricerca la loro qualità ed equilibrio), lasciando però poco o nessuno spazio alla valutazione della tipicità (si veda la scheda ONAV, ad esempio).

Il disciplinare, infatti, definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe in effetti una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, quindi, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione (sempre più spesso diviso in sotto-zone o aree geografiche, si pensi al caso del Barolo) nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Ciò nonostante, nel momento in cui il produttore di un vino, atto a divenire DOP (DOC o DOCG), vuole immettere sul mercato il proprio prodotto, i relativi campioni sono soggetti all’esame (svolto “alla cieca”) dalle competenti commissioni di degustazione, che ne valutano l’ideoneità e, dunque, anche la tipicità (tipicita vini DOP IGP).

Solo se tale esame viene superato, il vino potrà portare in etichetta il nome del proprio territorio (accompagnato dalla pertinente menzione: DOC o DOCG), il quale viene così a rappresentare una garanzia di qualità per il consumatore (e cioè il vino è conforme ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione).

Il rispetto del disciplinare assicura sempre la tipicità?

.

La tipicità, rappresentante la “comune nota di fondo” che i differenti territori conferiscono ai loro rispettivi vini (tipicita vini DOP IGP),  è quindi frutto delle molteplici interazioni tra l’insieme dei fattori presi in considerazione dai relativi disciplinari.

“Nota di fondo” che troverà poi una propria “declinazione” – tutta da scoprire – per effetto delle varie annate, delle differenze morfologiche e geologiche dei singoli appezzamenti, delle scelte dell’enologo, etc …

Tuttavia, il rispetto del disciplinare deve necessariamente portare alla realizzazione di un vino che esprime la tipicità delineata nel disciplinare stesso.

Questo passaggio non può mancare, altrimenti il vino – per quanto buono o sublime – non è espressione del territorio di riferimento, ma solo del suo produttore (il che è nobile, ma esula dalla filosofia delle denominazioni di origine).

La situazione appare però molto complessa, giacché in alcuni casi ad uno specificio terriorio corrisponde una sola DOP; in altri casi, lo stesso territorio è frazionato in varie distinte DOP;  in altri ancora, sullo stesso territorio si sovrappongono – almeno parzialmente – diverse DOP e/o IGP. Insomma, siamo nel mondo della complessità, ma proprio ciò  rappresenta uno degli elementi di fascino di quello dei vini.

Ciò posto, ragionare in termini di tipicità diviene tuttavia più difficile, con riferimento alle cosiddette DOC “regionali”, e cioè quelle che coincidono con l’intero terriorio di una Regione (quali Piemonte, Sicilia, ….).

In effetti, la loro ampiezza geografica porta necessariamente a comprendere zone dalle caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche molto eterogenee fra loro.

Inoltre, i relativi disciplinari molto spesso si limitano a richiamare i requisiti chimico-fisici (o, comunque, non si allontano molto da loro) previsti dalla normativa unionale (Allegato VII al regolamento 1308/2013) per le varie categorie di prodotti vitivinicoli.

Di conseguenza, nel caso delle DOC “regionali”, la tutela trova forse maggiore ragione nella volontà di proteggere la reputazione commerciale (conformemente alle indicazioni date dalla Corte di Giustizia nelle citate sentenze) di tali nomi geografici. Inoltre, il consumatore è garantito da controlli più incisivi, rispetto a quelli effettuati sui vini senza denominazione.

Ne discende che il ragionare in termini di tipicità si addice forse maggiormente per le denominazioni con un’estensione territoriale più limitata, per quanto anche in questo caso il rispettivo territorio possa presentare caratteristiche eterogenee al suo interno.

Difatti, se l’estensione territoriale di una denominazione è contenuta, risulta più facile coglierne gli aspetti comuni di fondo, anche grazie ai relativi disciplinari (i quali, peraltro, limitano effettivamente le varietà ampelogratiche utilizzabili, le rese massime per ettaro e/o di trasformazione  dell’uva in mosto ovvero prevedono requisiti chimici ed analitici più rigorosi per il prodotto finale).

Decodificare il disciplinare?

.

La tipicità non emerge tuttavia in modo sempre immediato dai dati tecnici contenuti nel disciplinare, ma è in un certo senso lì “criptata” loro tramite, almeno agli occhi di chi non è un esperto del settore.

Individuare la tipicità del vino di un determinato territorio, illustrandola in modo discorsivo, rappresenta allora semplicemente un altro modo di leggere il relativo disciplinare, consentendo di capire in modo colloquiale, ma preciso, a quale risultato (nella forma di “macro modello”) esso conduce.

Non esistendo però una versione “ufficiale” sulla descrizione della tipicità (gli unici dati vincolanti sono infatti quelli indicati nel disciplinare stesso), la “decodificazione” apre un certo spazio soggettivo a disposizione dell’interprete.

Ecco la questione delicata: la “vulgata” (e cioè la descrizione della tipicità in termini colloquiali) è sempre fedele? Susssite il rischio che la definizione stessa della tipicità possa dipendere dall’eloquenza e dall’abilità retorica dell’interprete che la comunica?

Sul piano giuridico, la situazione si risolve comunque con il lavoro professionale svolto dalle citate commissioni di valutazione:   se al loro assaggio un certo vino DOP è ritenuto idoneo, esso soddisfa i requisiti organolettici previsti dal disciplinare e, quindi, integra la relativa tipicità.

Qalora  “promosso” in sede di siffatto controllo (che avviene nel finale della fase produttiva), il vino può essere allora commercializzato spendendo legittimamente in etichetta il nome del relativo territorio, a cui lo specifico disciplinare si riferisce, unitamente alla sigla DOP (DOC-DOCG a seconda dei casi, in Italia).

Tale verifica avviene però solo a campione per i vini IGP/IGT (indicazione geografica protetta), la cui protezione spesso è riconducibile all’esigenza di salvaguardare la notorietà del relativo nome geografico (art.93, comma 1, lettera b, del Regolamento UE/1308/2013), il che di fatto avvicina alquanto tale situazione a quella delle DOP regionali (ferme le differenze esistenti sul piano giuridico, quanto a requisiti ed intensità dei controlli).

Tutto ciò è ancora attuale?

.

Quanto esposto riflette l’approccio tradizionale al tema della denominazioni di origine, di cui la tipicità rappresenta un aspetto fondamentale.

Recenti riflessioni mettono però in dubbio le fondamenta di tutto il discorso, come si evice dalla posizone assunta da Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC.

A suo parere (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):

“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. … 

… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.

Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...

… Oggi una Doc è mito o realtà ? Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione. La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.

Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.

Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.

In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …

 

Qualche considerazione “a caldo”

.

Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto  interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.

Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quelle “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetti tali criteri) con quello prodotto da una cantina che rispetta rigorosi parametri ESG (che non sono quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, vista la debolezza dei criteri relativi agli aspetti sociali e di governance)?

Ancora: è allora più corretto l’approccio seguito negli Stati Uniti (modificato   solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quanto sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?

Infine: la protezione alle denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?

Quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?

 

 

 

Prosek Prosecco

Prosek Prosecco: inizia la battaglia legale in sede UE per difendere la denominazione italiana!


Prosek  Prosecco: il 23/9/2021 la Commissione europea ha pubblicato la notizia (trattasi di un atto dovuto) che la Croazia ha presentato una richiesta di protezione per il termine Prosek, che – secondo le intenzioni di tale paese – dovrebbe divenire una propria menzione tradizionale, legata a quattro proprie denominazioni di origine.

La procedura (di cui ai regolamenti UE 33 e 34 del 2019) prevede che, in seguito alla pubblicazione di tale notizia, si apre un termine di 60 giorni, entro cui gli altri Stati membri della UE (dunque il Governo italiano) ovvero soggetti privati lí residenti o aventi sede (quali il Consorzio di tutela del Prosecco) possono presentare le proprie osservazioni oppure opporsi al riconoscimento.

Successivamente la Commissione deciderà sulle opposizioni in questione: se verranno acconte, la menzione Prosek  non verrrá riconosciuta dalla UE, in caso contrario si, per cui i vini croati potranno utilizzarla.

Avverso tale decisione gli interessati potranno presentare ricorso in sede giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia.

Al momento, dunque, nulla è perduto per il Prosecco, l’esistente denominazione di origine italiana, che verrebbe danneggiata dal riconoscimento della menzione tradizionale croata, oggetto della pendente procedura dinanzi alla Commissione UE.

In effetti, la Commissione UE avrebbe potuto adesso respingere la domanda croata solo se il fascicolo non fosse stato completo, ma non avrebbe potuto decidere sul merito della domanda, dovendo attendere la presentazione di eventuali formali opposizioni (trattasi dunque di aspetti procedurali, che l’attuale polemica politica ignora verosimilmente).

Il termine Prosek è quindi inteso come una menzione tradizionale: esso  designa un metodo di produzione per un loro vino dolce da dessert.

Questo il significato della menzione tradizionale croata Prosek, come si legge nella domanda di riconoscimento:

Il «Prošek» è un vino prodotto con uve tecnologicamente sovramature e appassite che devono contenere  almeno 150° Oe (gradi Oechsle) di zucchero. Esso può essere rosso o bianco. Il colore può variare dal giallo scuro con  tonalità di oro vecchio fino a rossastro con sfumature brune. Con la  maturazione il «Prošek» sviluppa tonalità diverse a  causa dell’invecchiamento ossidativo. La fragranza è descritta come un aroma di frutta sovramatura con una lieve nota di  legno e un aroma di leggera ossidazione. Il gusto del «Prošek» è caratterizzato da una pienezza che deriva in gran parte  dall’elevato tenore di zuccheri residui (glucosio e fruttosio) e in misura minore dall’etanolo.

Tale pretesa menzione croata, però, crea sicuramente confusione con l’esistente denominazione italiana “Prosecco” (la similitudine dei termini e le assonanze sono manifeste nella coppia Prosek Prosecco).

La denominazione Prosecco trova peraltro tutela in molti Stati extra europei, proprio per effettosi accordi internazionali conclusi dalla UE per la difesa delle denominazioni di origine europee al di fuori del territorio dell’Unione.

Ma non in Australia, ove si ritiene che costituisca un termine generico. In effetti, l’accordo tra UE e tale Stato non copre il Prosecco.

Difatti, anche l’accordo di libero scambio tra UE ed Australia rischia lo stallo per tale ragione. Per i viticoltori australiani il termine Prosecco rappresenta il nome di varietà d’uva, esistente prima che l’Italia creasse la zona Prosecco DOC nel 2009 e ottenesse quindi lo status di IG.

Pure a Singapore è stato di recente negato che il termine “Prosecco” costituisca una menzione geografica.


Le norme che verosimilmente presiederanno ogni decisione sono gli articoli da 27 a 33 del regolamento della Commissione UE/33/2019.

In particolare, l’art.33 sancisce:

Omonimi

1. La registrazione della menzione per cui è presentata una domanda di protezione, interamente o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli non è registrata, nemmeno se è esatta.

Una menzione omonima registrata può essere utilizzata esclusivamente se il nome omonimo registrato a posteriori è di fatto sufficientemente differenziato dalla menzione registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare di indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1o agosto 2009, interamente o parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta ovvero di un nome di varietà di uve da vino o dei suoi sinonimi elencati nell’allegato IV.

 

Merita altresì evidenziare che il precedente art.32 del regolamento UE/33/2019 regola il conflitto tra menzioni tradizionali e marchi commerciali, stabilendo al secondo comma  un principio che pare comunque significativo anche per il caso ora in questione (ove il conflitto è tra la menzione croata Prosek e la DOP italiana Prosecco):

“Un nome non è protetto come menzione tradizionale qualora, a causa della reputazione e della notorietà di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del prodotto vitivinicolo”.


Per contro, se la Corazia avesse richiesto il riconoscimento del termine Prosek come una propria DOP (cosa però difficile, siccole esso  non è riconducibile ad una località geografica croata), per regolare il conflitto con l’esistente DOP italiana Prosecco si sarebbe applicato l’art.100 del Regolamento UE 1308/2013, che così sancisce:

Omonimi

1.   La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l’induzione in errore il consumatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

3.   Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti agricoli.

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4.   La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Trattasi della stessa norma sulla cui base – in particolare venne applicato il suo terzo comma –  è stato deciso in passato il caso del Tokai friulano (in senso favorevole all’Ungheria, alla quale venne riservata l’omonima indicazione geografica Tokaj, così vietando di etichettare con tale nome il vino italiano prodotto con il vitigno Tokai, sebbene i vini dei due paesi ottenuti da tale uva avessero qualità organolettiche completamente diverse).



Il Prosecco rappresenta sicuramente un fenomeno economico di primaria importanza per il nostro paese, il cui nome solo in tempi relativamente recenti è stato tutelato come denominazione di origine, approfittando della fortuita circostanza che una località friulana (… dove tale produzione non era forse tanto tipica) portava appunto il nome geografico di “Prosecco”.

In precedenza, invece, detto termine rappresentava meramente una menzione della denominazione “Conegliano-Valdobbiadene”, il quale riceveva già una certa limitata tutela per effetto di un apposito accordo internazionale, concluso tra Italia e Francia nell’immediato secondo dopoguerra.

Prova storica di quanto siano importanti i trattati internazionali sulla tutela delle denominazioni di origine.

Dunque, anche il termine italiano Prosecco nasce in realtà come una menzione tradizionale, argomento su cui la Croazia potrebbe appellarsi.

Tuttavia, tale argomento potrebbe essere superato dalla circostanza che, successivamente, il termine Prosecco ha assunto il rango di vera e propria denominazione di origine, avendo così acquisito diritto alla relativa superiore tutela.

Con il riconoscimento della DOC “Prosecco”, la denominazione “Conegliano-Valdobbiadene” è stata contestualmente elevata alla dignità di DOCG.

Infine, a suggellare il valore di tali nostri territori vitivinicoli, è da poco intervento il loro inserimento da parte dell’UNESCO tra i beni costituenti patrimonio dell’umanità, che si affiancano così ai paesaggi di Langhe-Roero e del Monferrato.

Avv. Ermenegildo Mario Appiano

 

Avv. Ermenegildo Mario AppianoAvvocato, patrocinante in Cassazione

Professore a contratto presso l’Istituto Universitario Salesiano “Rebaudengo”, aggregato alla Pontificia Università Salesiana

Dottore di ricerca in Diritto UE

Master in Diritto Cinese

Fondatore nonché Vice-Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI)

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)


Ecco una breve panoramica della mia attività scientifica nel campo del diritto vitivinicolo.


DOCENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO

Docenza sul diritto vitivinicolo al Master Universitario di II Livello in “DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI” 2020/21, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.


Docenza suDiritto vitivicolo, quadro generale e focus sulle sulle indicazioni geografiche” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2020/2021.


Intervento sul diritto vitivinicolo al corso di aggiornamento in diritto agroalimentare comparato e trasnazionale, Università di Verona, 18 dicembre 2020.


Docenza sui sistemi di tracciabilità nel settore vitivinicolo al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2021.


Docenza su passaggio generazionale nelle imprese vitivinicole al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2020.


Docenza sul “Quadro giuridico sulla produzione e commercializzazione del vino” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2019/2020.


Lezioni al corso di diritto comparato dei consumi ed alimentare presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2017 e 2018.


Docenza al master di specializzazione in diritto vitivinicolo organizzato da Euroconference in collaborazione con UGIVI, anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.


Lezioni sulla legislazione enologica e sugli aspetti giuridici della commercializzazione del vino, nel contesto del Master Universitario in Apprendistato di Alta Formazione (Enologia: dalla vinificazione alla commercializzazione), organizzato dall’Università di Pavia (anno accademico 2015/2016 e 2016/2017)


Intervento (“L’impatto dei TTIP nel settore vitivinicolo”) al corso di diritto comparato dei consumi presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2016.


Lezioni sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master in diritto alimentare, Padova e Firenze, 2010.


Lezioni a contratto sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master di secondo livello in diritto alimentare, Università di Torino, anno accademico 2006/2007.


Partnership con Ascheri Academy



CONFERENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


2021

Gli accordi UE sul commercio del vino e loro inquadramento rispetto al sistema WTO: la disciplina delle pratiche enologiche, anche con riferimento all’azione di OIV, relazione al convegno “Aspetti gius-economici dell’export di vino italiano”, Castello di Grinzane Cavour, 4 luglio 2021.

Il vino naturale, webinar con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.


2019

ODR nella distribuzione alimentare, intervento al Laboratorio di diritto commerciale su “I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract”, Torino, 13 marzo 2019.

Tutela e promozione dei vigneti storici ed eroici: il regolamento ministeriale in itinere, Pantelleria, 1 giugno 2019.


2018

Vendere e distribuire vino on-line all’estero: aspetti cruciali e profili di criticità, Quistello (MN), 24 marzo 2018.

Il paesaggio nel diritto internazionale e comunitario, Verona, Vinitaly, 15 aprile 2018.

L’attenuazione delle regole UE in materia di concorrenza applicabili agli accordi conclusi dalle organizzazioni di produttori”, Grinzane Cavour, 21 settembre 2018;

Rapporti tra mediazione e procedure di modesta entità”, intervento nell’incontro di studio “Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità”, organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Torino, Settore Europeo, Torino, 24 settembre 2018.


2017

Sintesi su novità contenute nel Testo Unico Vino – La salvaguardia di vigneti storici ed aree di pregio paesaggistico, Castello di Grinzane Cavour

Il principio del “ne bis in idem” secondo la Corte di Strasburgo: andrà in crisi l’impianto sanzionatorio anche nel settore vitivinicolo?, Vinitaly, Verona.

“Il diritto alimentare e vitivinicolo: inquadramento generale della materia; le indicazioni geografiche e la qualità dei prodotti“, intervento al convegno “Il diritto alimentare e vitivinicolo tra la responsabilità del produttore e la tutela del consumatore”, Torino, 4 maggio 2017.

La risoluzione delle controversie on-line” scaturenti dalla vendita on-line di vino, Castello di Grinzane Cavour, 22-23 settembre 2017.


2016

Il vino biologico, Vinitaly, Verona.


2008

Il nuovo regolamento CE sulle “bevande spiritose”, Vinitaly, Verona.


2007

L’accordo UE-USA sul commercio del vino, Torino, Salone del Vino.


2003

Le controversie nel settore vitivinicolo. Conciliazione ed arbitrato come alternative alla giustizia ordinaria, convegno organizzato dalla Regione Piemonte, Torino


2001

E-commerce e distribuzione “tradizionale”: possibili conflitti, intervento in convegno organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly, Verona.


1999

I contratti di distribuzione nel settore vitivinicolo: problematiche antitrust, organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly ’99’, Verona.


1998

La libera circolazione di animali e carni nell’Unione Europea, tenutosi nel febbraio presso la Scuola di specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria, Casalmaggiore (CR).



PUBBLICAZIONI

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


I miei scritti sono spesso nati da confronti e spunti scaturiti in occasione dei convegni promossi dall’Unione Giuristi della Vite e del Vino.


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU Agreements“, in corso di pubblicazione su Jus Vini, 1 , 2021.


“Il paesaggio nel diritto internazionale e dell’Unione Europea”, in (a cura di F. Moreschi), Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo, aspetti gius-economici, 2019, p.43.


La risoluzione delle controversie nelle vendite on line di vino”, in (a cura di O. Calliano), e-wine, 2018, p.123.


Le riforme del 2013 alla OCM Vino“, in Contratto e Impresa / Europa, 1, 2014, p.451.


Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità”, in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.


La posizione del consumatore nella nuova OCM Vino”, in Contratto e Impresa / Europa, II, 2009, p. 993.


Il nuovo regolamento CE sulle bevande spiritose” in Contratto e Impresa / Europa, I, 2008, p. 444.


“Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d’origine nell’accordo UE/USA sul commercio del vino”, in Contratto e Impresa / Europa, 2007, p. 455.




Le mie competenze di giurista si affiancano a quelle di sommelier (diplomi AIS e ONAV) nonché di assaggiatore di grappe (diploma ANAG), consentendomi un approccio più concreto e diretto alle tematiche del diritto vitivinicolo.


Docenza su altre materie


Scritti su altre materie


Langhe real estate law advice

Langhe real estate law advice: our assistance and consultancy services for the purchase of real estate and wineries in Langhe, Roero and Monferrato


Langhe real estate law advice: why?

langhe real estate law advice

Buying a real estate property or a winery in Piedmont (Itay) or rather in the wonderful context of the Langhe, Roero and Monferrato (territories that are part of the UNESCO world heritage) can represent not only the realization of a dream, but also an interesting financial investment, which an increasing number of subjects, many of whom non-Italians, have been making in recent years.

Considering that to purchase such real estate properties it is usually necessary to invest a significant amount of money, it may be useful for the buyer to request legal advice, to assess the situation, also with a view to due diligence, and to request assistance in stipulating consequential contracts and preliminary agreements (Langhe real estate law advice).

For example, it might be useful to understand if:

    • the property is free from mortgages;
    • there are public constraints on the property, for example landscape constraints, which can limit the ways of renovating properties or greatly increase the cost; of the work;
    • the agricultural land is actually transferable or the owners of neighboring land hold special rights that allow them to acquire ownership on a preferential basis;
    • the sale contract contains clauses contrary to the interests of the buyer, for example by limiting their rights and guarantees in their favor;
    • the company assets actually correspond to what is declared by the seller;
    • which types of wines with designation of origin (DOP/IGP) can actually be produced with grapes from the vineyards subject to sale.

In addition, once a property or a farm has been purchased, it may be necessary to carry out renovations involving considerable expenses.

Also in this case, it could be useful for the new owner to seek legal and technical advice, for example in order to:

    • evaluate the content of the contracts that will be concluded with the companies that will carry out the work;
    • verify that the works are carried out correctly and in any case acquire adequate contractual guarantees in order to be able to claim compensation for damages when the works are carried out irregularly;
    • understand which restructuring interventions are allowed and which are forbidden;
    • check for the existence of subsidies and tax benefits, also in relation to the rural development plans in force in the reference area at the time of the operation;

Our  firm offers an assistance and consultancy service – both legal and technical (the latter through the use of architects, engineers, agronomists and other trusted professionals, with whom we have been collaborating for a due time, all with proven experience) – to those who want to invest in Piedmont, and even more in the Langhe, Roero and Monferrato, by purchasing a real estate property or an accommodation business or an agricultural / wine company (Langhe real estate law advice).

We can help you in the following ways:

      • verifying the situation, from a legal and technical point of view (the latter through specialized professionals connected to us);
      • analyzing the contractual texts that are proposed to you and / or processing the contracts themselves;
      • negotiating on your behalf with the sellers or companies carrying out the renovations
      • by accessing the offices of the public administration for information and the necessary bureaucratic procedures;
      • assisting you in any mediations and judicial disputes that might arise;
      • consulting you in the future management of your company, as regards the legal aspects, in particular those relating to the application of the rules of agricultural and wine law

 

The cost of our service is not standard, but “tailor-made” in the interest of the customer and it must be quantified from time to time in relation to the complexity of the foreseeable activity.

Each assignment must be approved in advance and our business can only be carried out after written acceptance of our service and the related professional fees.

For any information about our services you can contact us freely both at our email address and by phone.

We will be happy to schedule a special videoconference to get to know each other and to better understand your needs.


Buying property abroad – a guide




The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Array

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


langhe real estate law advice

Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022

Il MIPAAF ha pubblicato il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022.


Il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022 indica i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole per tale periodo.

 

CONTENUTO

1 LE MISURE PER LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE RESE DELLE UNITA’ VITATE PER VINI GENERICI

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico
2.2 Le comunicazioni telematiche
2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.
2.4 Documento MVV elettronico
2.5 Alcuni approfondimenti e chiarimenti
2.6 Documenti e-AD.
2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.
2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E 11
2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC
2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA – DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.
3.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

4 FERMENTAZIONI – PRATICHE ENOLOGICHE

4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)
4.2 Il quadro normativo europeo di riferimento
4.3 Operazioni di arricchimento
4.4 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.
4.5 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
4.6 Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.

5 SOTTOPRODOTTI

6 CENTRI D’INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME – PRODUZIONE DI SUCCHI D’UVA

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO

11 NORME SUGLI ALLERGENI

12 ALLEGATO

Vino sostenibile

Vino sostenibile: l’Italia ha già intrapreso una propria strada per stabilirne i criteri di produzione e certificazione.


Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo nel settore vitivinicolo (produzione e certificazione del vino sostenibile), mediante l’art.224-ter della legge del 18 luglio 2020 n°77 (Sostenibilita’ delle produzioni agricole) è stato istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, inteso  come l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione (quindi si tratta di una certificazione che può applicarsi anche ai vini non a denominazione di origine).

La valutazione dell’apposito disciplinare per il vino sostenibile è damandata ad un sistema di sistema di monitoraggio della sostenibilità delle aziende della filiera vitivinicola italiana.

Compete al MIPAAF (sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) stabilire le norme attuative, compito adempiuto mediante il decreto 23/06/2021 n.288989, il quale dispone sulle seguenti materie:

A) Sistema di certificazione della filiera vitivinicola:

      • Il sistema di certificazione della filiera vitivinicola utilizza le modalità e la procedura del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata

B) Compiti del Comitato della sostenibilità vitivinicola (CosVi):

      • definizione del disciplinare della sostenibilità vitivinicola;
      • definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità della filiera vitivinicola;
      • individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilità della filiera vitivinicola;
      • supporto al MIPAAF nella fase di confronto e discussione del partenariato economico e sociale sui contenuti del disciplinare.

C) Composizione del Comitato:

      • coordinato dal Direttore della direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea, il comitato è composto da:
      • due rappresentanti del MIPAAF;
      • quattro rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;
      • due esperti del CREA;
      • un rappresentante di Accredia;
      • a titolo consecutivo, un rappresentante per ciascuno dei sistemi di valutazione della sostenibilità facenti parte del Gruppo di lavoro per la sostenibilità in viticoltura esistenti a livello nazionale alla data di entrata in vigore del decreto.

D) Disciplinare della sostenibilità vitivinicola

      • contiene l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell’ambiente, la qualità e la sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo.
      • è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle linee guida di produzione integrata per la filiera vitivinicola.

E) Adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola

      • volontaria
      • può avvenire da parte di aziende singole o associate.
      • modalità di adesione: quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

F) Indicatori

      • individuati dal CosVi
      • successivamente approvati con decreto del MIPAAF, sentito il ministero della Transizione Ecologica (istituito in sostituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

 

Per completare il sistema di certificazione del Vino sostenibile seguiranno altri due provvedimento, costituita da:

    • pubblicazione del disciplinare di produzione per il vino sostenibile (ove verranno indicate le modalità di produzione ed i requisiti del prodotto);
    • individuazione degli indicatori di monitoraggio (necessari per valutare i risultati raggiunti).


Sarà pertanto interessare come il vino sostenibile si rapporterà rispetto al vino biologico.

Trattasi invece di cosa completamente diversa rispetto al controverso tema del vino naturale.



Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Uniseco EU Project


Progetto VIVA - Sostenibilità della Vitivinicultura in Italia



Nel contesto della riforma della PAC post-2020, ormai adottata, la Commissione aveva annunciato che la propria azione «consoliderà il quadro legislativo sulle indicazioni geografiche  e, ove opportuno, includerà specifici criteri di sostenibilità» (pag.14 della Cominicazione sulla strategisa “from farm to fork”).

Nel contempo il Parlamento Europeo aveva  elaborato una propria posizione che, per quanto concerne la definizione di DOP e IGP è rappresentatata dal seguente emendamento:

Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 94
10 bis)  l’articolo 94 è sostituito dal seguente:
Articolo 94 Articolo 94
Domande di protezione Domande di protezione
1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente: 1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:
a)  il nome di cui è chiesta la protezione; a)  il nome di cui è chiesta la protezione;
b)  il nome e l’indirizzo del richiedente; b)  il nome e l’indirizzo del richiedente;
c)  un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e c)  un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
d)  un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. d)  un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno: 2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:
a)  il nome di cui è chiesta la protezione; a)  il nome di cui è chiesta la protezione;
b)  una descrizione del vino o dei vini: b)  una descrizione del vino o dei vini:
i)  per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; i)  per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii)  per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; ii)  per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c)  se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; c)  se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d)  la delimitazione della zona geografica interessata; d)  la delimitazione della zona geografica interessata;
e)  le rese massime per ettaro; e)  le rese massime per ettaro;
f)  un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti; f)  un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
g)  gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell’articolo 93; g)  gli elementi che evidenziano i seguenti legami:
i)  per quanto riguarda una denominazione d’origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico e gli elementi relativi ai fattori naturali e umani di detto ambiente geografico, di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i );
ii)  per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);
g bis)  se del caso, il suo contributo allo sviluppo sostenibile;
h)  le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione; h)  le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione;
i)  il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni. i)  il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. 3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

 

 

 

Rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo

La rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo è di per sè assicurata dal rispetto degli obblighi previsti dalla vigente legislazione del settore


In merito alla rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo, il MIPAAF ha da tempo assunto la seguente posizione:

Il Dipartimento delle politiche di mercato(Mipaaf) – DGPA – Divisione PAGR. IX – con note prot. n. F/2972 del 6 dicembre 2004 e n. F/349 del 3 febbraio 2005, indirizzate anche alle associazioni di categoria, ha rappresentato la posizione della Commissione UE in materia di rintracciabilità per i vini. Al riguardo la citata Commissione ha precisato che già l’Ocm vitivinicola (Regolamento CE n. 1493/99 e relativi regolamenti di applicazione) ha assicurato, nell’ambito della speciale disciplina, la rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, stante le puntuali disposizioni presenti nelle citate norme di riferimento comunitario, non sussiste una particolare necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione del regolamento CE n. 178/2002. Inoltre, anche il settore vitivinicolo è assoggettato al D.Lgs. n. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE 178/2002), fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, paragrafo 3 riguardo alla specifica disciplina del settore vitivinicolo.

Quanto alla legislazione dell’Unione Europea, le principali norme di riferimento attualmente vigenti – che costituiscono la “speciale disciplina” a cui fa riferimento il MIPAAF – sono i seguenti regolamenti della Commissione, attuativi della OCM Vino 2013:

Ciò non esclude, comunque, che le imprese adottino volontariamente ulteriori sistemi per la rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Ad esempio, la certificazione UNI EN ISO 22005:2008

Detta  norma UNI fornisce i principi e specifica i requisiti di base per progettare ed attuare un sistema di rintracciabilità agroalimentare.

Un sistema di rintracciabilità è un’utile strumento per un’impresa operante nell’ambito della filiera agroalimentare.

Ciò serve per valorizzare particolari caratteristiche di prodotto (es. origine, caratteristiche peculiari degli ingredienti) e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente, in particolare la Grande Distribuzione (GDO).

Detto sistema di certificazione – che comprende sia alimenti/bevande (quindi il vino) che mangimi – è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere che a quelli delle singole aziende.

La progettazione di un sistema di rintracciabilità deve necessariamente definire i seguenti aspetti:
      • obiettivi del sistema di rintracciabilità
      • normativa e documenti applicabili al sistema di rintracciabilità
      • prodotti e ingredienti oggetto di rintracciabilità
      • posizione di ciascuna organizzazione nella catena alimentare, identificazione dei fornitori e dei clienti
      • flussi di materiali
      • le informazioni che devono essere gestite
      • procedure
      • documentazione
      • modalità di gestione della filiera

Si veda anche la guida predisposta da Unione Italiana Vini su rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Menzioni geografiche aggiuntive

Menzioni geografiche aggiuntive vs. sotto-zone: quale differenza?


Le unità geografiche aggiuntive (che, indicate in etichetta, costituiscono le cosiddette menzioni geografiche aggiuntive) corrispondono a porzioni più delimitate del territorio di una denominazione di origine.

Lo stesso vale per le sue sotto-zone.

Sancisce al riguardo il Testo Unico Vino (art.29):

2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita’ ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate piu’ rigidamente.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita’ della normativa nazionale e dell’Unione europea sui vini a IGP.

4. Per i vini a DOP e’ consentito il riferimento a unita’ geografiche aggiuntive, piu’ piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37. Tali unita’ geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unita’ geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

Come sancito dal Consiglio di Stato (sentenza 23395/2016 nel caso “Barolo – Cannubi”), la principale differenza tra unità geografiche aggiuntive e sotto-zone consiste nella circostanza che l’introduzione di ulteriori restrizioni al disciplinare di produzione è richiesto solo per i vini realizzati all’interno delle seconde (e cioè per i vini portanti in etichetta anche il nome di una sotto-zona, oltre quello della denominazione).

Inoltre, al contrario delle unità geografiche aggiuntive, le sotto-zone di una DOP possono divenire DOP o DOCG autonome, in base a quanto dispone sempre il Testo Unico Vino (art.29):

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.


Per quanto concerne l’indicazione della “vigna”, così dispone il Testo Unico Vino (art.34):

10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, puo’ essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purche’ sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell’elenco puo’ essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41, comma 4.

Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte