Prelazione agraria

PRELAZIONE AGRARIA

La prelazione agraria esprime il diritto del coltivatore (che sia esso confinante del fondo o conduttore di questo) ad essere preferito al terzo, alle medesime condizioni, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende vendere.

Tale diritto è previsto rispettivamente dall’art.8 della L. 590/65 (prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto) e dall’art.7 della L. 817/71 (prelazione agraria del proprietario confinante coltivatore diretto).

Pare opportuno precisare che il diritto di prelazione agraria insorge al momento della conclusione del preliminare (o del contratto) di compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo.

Prima di tale momento, infatti, il diritto esiste in capo al coltivatore solo potenzialmente.

Andiamo quindi ad analizzare più nel dettaglio le due fattispecie, ovvero la prelazione agraria del conduttore e quella del confinante.


PRELAZIONE AGRARIA DEL CONDUTTORE COLTIVATORE DIRETTO

 

In tema di prelazione agraria  del conduttore del fondo posto in vendita (art.8 L. n.590/65), il diritto in esame sorge solamente a determinate condizioni, ovvero purché:

  • il conduttore sia nel godimento del fondo in virtù di un regolare contratto di affitto, di mezzadria di colonia parziaria o a compartecipazione non stagionale;
  • il conduttore sia qualificabile come “coltivatore diretto”:  “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi all’allevamento e al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame” (art. 31 della legge 590/65);
  • abbia una capacità lavorativa (propria o della sua famiglia) pari ad almeno un terzo di quella occorrente per far fronte alle esigenze colturali del fondo che si intende acquistare in prelazione e sempre che il fondo oggetto di prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa famigliare del coltivatore;
  • conduca in coltivazione il fondo da almeno un biennio;
  • nel biennio precedente il trasferimento del fondo soggetto alla prelazione non abbia alienato fondi rustici (fatta salva l’ipotesi in cui l’eventuale trasferimento sia avvenuto a scopo di ricomposizione fondiaria a favore degli enti di sviluppo o della Cassa per la formazione della proprietà contadina).

PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO

 

Diversa, ma con presupposti sostanzialmente simili (per non dire omogenei), è l’ipotesi di prelazione agraria del confinante del fondo offerto in vendita, prevista dall’art. 7 della L. n.817/71.

Il diritto di prelazione agraria, quindi, spetta anche al confinante a patto che siano rispettate determinate condizioni:

  • che il confinante sia “coltivatore diretto” e che detta qualifica inerisca alla conduzione diretta del terreno confinante con quello offerto in vendita;
  • che il confinante coltivi il fondo di sua proprietà da almeno un biennio (e non anche che sia proprietario del fondo stesso da un biennio);
  • che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta a quello (o quelli) posseduti in proprietà dal confinante coltivatore diretto non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia;
  • che non abbia venduto fondi rustici nel biennio antecedente all’esercizio del diritto in commento.

Oltre a detti requisiti fondamentali, perché sorga in capo al confinante il diritto di prelazione agraria, è necessario che il terreno in proprietà ed il fondo offerto in vendita siano tra loro confinanti e che sul fondo offerto in vendita non vi siano insediamenti di affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Invero, l’art.7 (L. n.817/71) esclude l’insorgere del diritto di prelazione a favore del confinante per il solo fatto che sul fondo offerto in vendita siano insediati affittuari, coloni, ecc..


 

L’ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE AGRARIA  E IL  DIRITTO DI RISCATTO

 

L’art.8 della Legge n.590/65, nel suo quarto comma, prevede a carico del proprietario del fondo posto in vendita l’obbligo di comunicazione, al titolare del diritto di prelazione, della sua intenzione di vendere il fondo.

Tale notifica, che deve assumere la forma scritta, deve contenere tutti gli elementi utili affinché il titolare del diritto di prelazione (che sia esso conduttore o confinante) possa esercitare il predetto diritto conoscendo anticipatamente e chiaramente le condizioni di vendita.

Più precisamente il proprietario (promissario venditore) dovrà indicare nella comunicazione di notifica (c.d. denuntiatio) il nome dell’acquirente a cui egli intenderebbe vendere il bene, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola che fa salvo l’eventuale esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto, facendo presente che quest’ultimo ha trenta giorni per decidere se esercitare il proprio diritto di prelazione  e che decorso inutilmente detto diritto sarà da considerarsi rinunciato.

Nell’ipotesi, quindi, in cui il titolare del diritto intenda far valere la prelazione, ne darà comunicazione al proprietario ed il prezzo di vendita dovrà essere da questi corrisposto entro tre mesi (termine che decorre dal trentesimo giorno dalla notifica della proposta di alienazione).

La violazione della prelazione agraria determina, in favore del soggetto titolare, il cosiddetto “diritto di riscatto” ovverosia il diritto di recuperare il bene nei confronti dell’acquirente o di ogni altro successivo avente causa.

Ciò si verifica ogni qualvolta il proprietario lo abbia venduto senza provvedere alla preventiva comunicazione ovvero abbia indicato nella medesima un prezzo superiore rispetto a quello risultante dal contratto di vendita. In tali casi il prelazionista potrà far valere il proprio diritto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.

L’azione di riscatto potrà eseguirsi tanto in via stragiudiziale (mediante dichiarazione scritta a mezzo di lettera raccomandata) quanto in via giudiziale (mediante atto di citazione) entrambe, come detto, da rivolgere all’acquirente.


Di seguito proponiamo alcune formule (fac simile) da utilizzare in caso di sussistenza del diritto di prelazione agraria:

Modello per riscatto prelazione agraria

Modello per rinuncia prelazione agraria del conduttore

Modello per rinuncia prelazione agraria del proprietario confinante


 

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