Diritto agrario

Diritto agrario: di cosa si occupa?


Il diritto agrario è identificato come il complesso delle norme che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici inerenti all’agricoltura.

Il concetto di agricoltura è inteso in senso estensivo, non limitandosi ad abbracciare la coltivazione dei campi, ma altresì l’allevamento del bestiame, sia per la produzione di carni e altri derivati animali, sia per finalità strettamente legate all’agricoltura. Anche la silvicoltura, attività che consiste nella coltivazione del bosco al fine di garantirne la durata nel tempo e incrementarne il rendimento, rientra nella materia agricoltura.

Diritto agrario: come si è sviluppato?

Le norme di diritto agrario nella sfera del diritto pubblico videro una considerevole crescita nel nostro Paese in seguito alla salita al potere del fascismo, il quale conferì estrema enfasi all’agricoltura in chiave autarchica.

D’altro canto, con l’avvento della Repubblica, la gestione diretta da parte dello Stato e degli altri enti pubblici ha assunto un carattere residuale, restringendosi di molto la loro azione, la quale ora si concretizza esclusivamente nel controllo e nell’incoraggiamento dell’iniziativa privata, mediante interventi di carattere temporaneo oppure duraturo.

Per diritto agrario in senso stretto si riferisce alle sole norme di diritto privato. Le sue fonti sono rinvenibili nella legge (codice civile e leggi speciali) e nelle c.d. consuetudini.

È legge agraria propriamente quella che regola direttamente persone, cose, atti e rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura.

La consuetudine si è naturalmente affermata nell’ambito dei rapporti agrari per almeno due ragioni: gli agricoltori prediligono la tradizione e la pratica di ciò che negli anni è andato consolidandosi; la molteplicità delle condizioni locali, le quali si distinguono da zona a zona, trova nella consuetudine, anziché nella legge, una più agevole disciplina.

Concetti fondamentali di diritto agrario

Caliamoci ora nel vivo del mondo agricolo, partendo dalla figura dell’agricoltore; si tratta di colui che esercita l’agricoltura. L’attività agricola tuttavia può essere esercitata, non solo da singoli, bensì anche in forma associata.

Ma quando si parla di azienda agricola?

Tale espressione trae fondamento innanzitutto dalla definizione di azienda che il nostro Codice Civile fornisce all’art. 2555 c.c.: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda si contraddistingue per la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa.

Tra i beni sono inclusi quelli mobili, immobili e immateriali (ad esempio, i brevetti) e ricadono altresì i contratti che l’imprenditore stipula per esercitare la sua attività d’impresa, nonché le posizioni giuridiche che da questi scaturiscono, quali debiti e crediti.

Per quanto nello specifico concerne l’azienda agricola, è possibile individuarne gli elementi principali nella proprietà o nell’uso d’un fondo e nell’esercizio sul medesimo dell’agricoltura.

Il fondo, tradizionalmente riconosciuto come il fulcro dell’azienda, non è da intendersi in senso stretto soltanto come la terra, ma in esso si ritrova anche tutto ciò che vi inerisce, sia questo per produzione diretta che per incorporazione: i frutti, le piantagioni, le fabbriche, le sorgenti, i corsi d’acqua.

Anche il complesso delle cose mobili che il proprietario colloca sul fondo ai fini della coltivazione rientra nel concetto di fondo. Tra queste, menzioniamo a titolo d’esempio le scorte vive e quelle morte.

Le prime sono costituite dal bestiame da allevamento e da lavoro; gli attrezzi, le macchine, le sementi, i foraggi, i concimi fanno, invece, parte delle scorte morte. Si tratta di beni accessori del fondo, connessi in chiave strumentale al tipo di attività che su di esso si svolge.

I diritti reali nel mondo agricolo

Un altro tassello che va a comporre la normativa agraria riguarda i diritti reali, considerati nei loro rapporti con l’agricoltura.

La proprietà, come istituto generale, è normata dall’art. 832 del Codice Civile, il quale la definisce come il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

Nell’ambito agrario essa dà luogo a problemi particolari proprio in relazione alle limitazioni che le possono venire imposte, con effetti più o meno vasti.

Esemplificando, possiamo ricordare il vincolo forestale, un vincolo speciale posto a tutela dell’ambiente. Esso esercita un potere conformativo della proprietà, agendo direttamente sullo ius utendi et abutendi (godere e disporre delle proprie cose in modo esclusivo) e pertanto anche sullo ius aedificandi, quale diritto di costruire.

Un diritto reale di godimento di stretta connessione col mondo agrario è senz’altro l’enfiteusi.

Infatti, essa ha avuto origine nonché ampia applicazione proprio nel campo agricolo, essendo attribuiti all’enfiteuta “gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi” (art.959 c.c.), oltre all’”obbligo di migliorare il fondo” pagando “al concedente un canone periodico” (art. 960 c.c.).

È d’uopo, inoltre, prendere in considerazione l’usufrutto.

Esso, definito dall’art. 981 c.c. come “il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica”, vede una sua specifica declinazione nell’usufrutto dei boschi.

Infatti, quando questo ha ad oggetto “boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione” (art. 989 c.c.).

I contratti agrari

Da ultimo, grande rilevanza assumono i contratti agrari, distinti tra i “contratti costitutivi dell’impresa agricola” ed i “contratti per l’esercizio dell’impresa agricola”.

Quest’ultimi, a loro volta, si dividono in contratti di scambio (affitto) e contratti di natura associativa (colonia parziaria, compartecipazione agraria, mezzadria, soccida).

Occorre comunque ricordare che in tema di contratti di natura associativa la legge 3 maggio 1982, n.203 (art.25), ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendo la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto, e ciò entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge predetta (salvo quanto stabilito dagli articoli 28-29-36-42).

Ulteriori approfondimenti:

Il giudice competente per le liti in materia di contratti agrari

Terminata questa analisi per sommi capi della materia agraria dal punto di vista sostanziale, facciamo ora un cenno all’aspetto processuale: quale giudice adire in caso di controversie afferenti i contratti agrari?

È la legge 2 marzo 1963, n. 320 la normativa di riferimento. Ai sensi di questa, la competenza è devoluta a sezioni specializzate agrarie dei Tribunali e delle Corti.

La Sezione è composta da tre magistrati ad essa destinati ogni anno in base alle norme sull’ordinamento giudiziario, nonché da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d’Appello.

Essi sono individuati tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d’appello la scelta cade tra i dottori in scienze agrarie.

Va, nondimeno, tenuto presente che, prima di rivolgersi a un giudice, in materia di contratti agrari è indispensabile esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improponibilità dell’azione giudiziale, avanti all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

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contratto comodato agrario

IL CONTRATTO COMODATO AGRARIO


Il COMODATO (contratto comodato agrario), nella sua accezione più generica, è ”il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Questa è la definizione data al contratto di comodato dall’articolo 1803 del nostro codice civile. Nell’ambito del rapporto contrattuale in esame si individuano, quindi, due soggetti (o meglio, due parti contrattuali), che sono da un lato il proprietario del bene concesso in comodato, che viene definito COMODANTE, e dall’altro il soggetto che riceva il bene in comodato, definito COMODATARIO.

Il contratto di comodato è di regola gratuito, con la conseguenza che la sua causa va rinvenuta nello spirito di liberalità ed è basata proprio sul rapporto di fiducia tra le parti. Affinché detto contratto non perda la sua detta natura, l’interesse del comodante non deve avere contenuto o natura patrimoniale. Ciò non esclude tuttavia l’esistenza, in capo al comodante, di un interesse che può comunque consistere in mero vantaggio (diretto o indiretto) come quello della manutenzione o conservazione del bene (appunto non patrimoniale).

Sotto l’aspetto giuridico, il comodato è un contratto reale, ovvero che si perfeziona con la semplice consegna della cosa, e a forma libera, cioè che per il suo perfezionamento e la sua validità non è necessaria alcuna forma canonica. Ecco quindi che il contratto di comodato può essere correttamente stipulato anche con la sola forma verbale.

Quanto alla durata, il contratto di comodato può essere a tempo determinato (art.1803 c.c.), e quindi con scadenza convenuta tra espressamente le parti, oppure la durata può essere desunta e/o determinarsi in relazione all’uso e/o all’utilizzo che si può fare del bene, in conformità del contratto. L’art.1809 c.c. prevede infatti che “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.”.

Il comodato, diversamente, può essere stipulato anche per un tempo indeterminato. Si parla a tal proposito di comodato precario. L’art.1810 c.c. stabilisce che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.”. In tale caso, il comodante può in ogni momento domandare al comodatario la restituzione del bene.

OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMODATARIO

Il comodatario è anzitutto tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Inoltre, il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (art.1804 c.c.).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Tale principio trova giustificazione nel fatto che le spese sostenute dal comodatario per l’uso della cosa sono finalizzate proprio a servirsi del bene e quindi ad un suo interesse. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art.1807 c.c.). Ciò poiché dette spese sono dirette alla conservazione duratura della cosa.

Il comodatario, infine, ha l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del contratto (o a richiesta del comodante per il caso di comodato precario) ovvero quando si è servito del bene in conformità al contratto.


IL COMODATO IN AGRICOLTURA

Il contratto di comodato è una fattispecie molto diffusa in agricoltura, anche se poco garantista per il coltivatore che si trova ad assumere la posizione di comodatario (al contrario del contratto di affitto agrario).

Ecco perché si tratta di una tipologia contrattuale che viene maggiormente utilizzata per la concessione in godimento di fondi (o fabbricati) rustici tra soggetti legati da rapporti di parentela (o comunque di stretta amicizia e fiducia).

Risulta certamente lecito ed ammissibile concedere in comodato d’uso sia un fondo agricolo con annesso fabbricato rurale, sia le attrezzature necessarie alla coltivazione dei fondi (con la Circolare del 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto i contratti di comodato stipulati verbalmente quali validi titoli di conduzione dei terreni agricoli per i quali può essere chiesto ed assegnato il carburante ad accisa agevolata).

Quanto alla sua forma, come il contratto di affitto agrario anche il contratto di comodato avente ad oggetto terreni agricoli non necessità della forma scritta. Ecco che, come è valido un contratto di affitto agrario verbale è da considerarsi valido titolo di conduzione dei terreni agricoli anche il contratto di comodato d’uso di fondi rustici stipulato nella forma verbale. Occorre però tenere ben a mente che il contratto di comodato di fondi rustici non può essere qualificato come “contratto agrario” (nei contratti agrari la causa, non presente nel comodato, è quella di costituire l’impresa agraria sul fondo altrui). Ragion per cui, in tema di rapporti agrari, la disposizione dell’art.27 della L.203/1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari – non trova applicazione nell’ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico (Cass. 2 agosto 2016, n.16105).

Il comodato di fondi rustici, inoltre, è soggetto a registrazione se viene redatto in forma scritta (in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto) oppure se stipulato in forma verbale ma dello stesso viene fatta menzione in un altro atto sottoposto a registrazione. Per cui se stipulato in forma orale e dello steso non vi è menzione in altri contratti registrati, non sarà necessario procedere a registrazione.

Da ultimo, occorre ricordare (anche se dovrebbe essere circostanza oramai notoria) che il contratto di comodato non riconosce al comodatario insediato sul fondo il diritto di prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto. Ciò poiché la prelazione agraria viene riconosciuta solamente al coltivatore diretto munito di regolare contratto di affitto agrario. Al contempo, il diritto di prelazione del coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, potrebbe essere escluso dalla presenza sul proprio fondo, di un soggetto comodatario. Circostanza, quest’ultima, che trova il suo fondamento nell’art.7 della Legge n.817 del 1971 il quale richiede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, che il confinante che intende esercitare detto diritto coltivi da almeno un biennio il suo fondo (adiacente a quello posto in vendita). Va da sé che la concessione in godimento del fondo mediante comodato d’uso escluderebbe la sussistenza del presupposto della conduzione/coltivazione (almeno) biennale del fondo confinante rispetto a quello oggetto di compravendita.


Modello contrartto comodato agrario


Prelazione agraria

PRELAZIONE AGRARIA

La prelazione agraria esprime il diritto del coltivatore (che sia esso confinante del fondo o conduttore di questo) ad essere preferito al terzo, alle medesime condizioni, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende vendere.

Tale diritto è previsto rispettivamente dall’art.8 della L. 590/65 (prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto) e dall’art.7 della L. 817/71 (prelazione agraria del proprietario confinante coltivatore diretto).

Pare opportuno precisare che il diritto di prelazione agraria insorge al momento della conclusione del preliminare (o del contratto) di compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo.

Prima di tale momento, infatti, il diritto esiste in capo al coltivatore solo potenzialmente.

Andiamo quindi ad analizzare più nel dettaglio le due fattispecie, ovvero la prelazione agraria del conduttore e quella del confinante.


PRELAZIONE AGRARIA DEL CONDUTTORE COLTIVATORE DIRETTO

 

In tema di prelazione agraria  del conduttore del fondo posto in vendita (art.8 L. n.590/65), il diritto in esame sorge solamente a determinate condizioni, ovvero purché:

  • il conduttore sia nel godimento del fondo in virtù di un regolare contratto di affitto, di mezzadria di colonia parziaria o a compartecipazione non stagionale;
  • il conduttore sia qualificabile come “coltivatore diretto”:  “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi all’allevamento e al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame” (art. 31 della legge 590/65);
  • abbia una capacità lavorativa (propria o della sua famiglia) pari ad almeno un terzo di quella occorrente per far fronte alle esigenze colturali del fondo che si intende acquistare in prelazione e sempre che il fondo oggetto di prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa famigliare del coltivatore;
  • conduca in coltivazione il fondo da almeno un biennio;
  • nel biennio precedente il trasferimento del fondo soggetto alla prelazione non abbia alienato fondi rustici (fatta salva l’ipotesi in cui l’eventuale trasferimento sia avvenuto a scopo di ricomposizione fondiaria a favore degli enti di sviluppo o della Cassa per la formazione della proprietà contadina).

PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO

 

Diversa, ma con presupposti sostanzialmente simili (per non dire omogenei), è l’ipotesi di prelazione agraria del confinante del fondo offerto in vendita, prevista dall’art. 7 della L. n.817/71.

Il diritto di prelazione agraria, quindi, spetta anche al confinante a patto che siano rispettate determinate condizioni:

  • che il confinante sia “coltivatore diretto” e che detta qualifica inerisca alla conduzione diretta del terreno confinante con quello offerto in vendita;
  • che il confinante coltivi il fondo di sua proprietà da almeno un biennio (e non anche che sia proprietario del fondo stesso da un biennio);
  • che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta a quello (o quelli) posseduti in proprietà dal confinante coltivatore diretto non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia;
  • che non abbia venduto fondi rustici nel biennio antecedente all’esercizio del diritto in commento.

Oltre a detti requisiti fondamentali, perché sorga in capo al confinante il diritto di prelazione agraria, è necessario che il terreno in proprietà ed il fondo offerto in vendita siano tra loro confinanti e che sul fondo offerto in vendita non vi siano insediamenti di affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Invero, l’art.7 (L. n.817/71) esclude l’insorgere del diritto di prelazione a favore del confinante per il solo fatto che sul fondo offerto in vendita siano insediati affittuari, coloni, ecc..


 

L’ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE AGRARIA  E IL  DIRITTO DI RISCATTO

 

L’art.8 della Legge n.590/65, nel suo quarto comma, prevede a carico del proprietario del fondo posto in vendita l’obbligo di comunicazione, al titolare del diritto di prelazione, della sua intenzione di vendere il fondo.

Tale notifica, che deve assumere la forma scritta, deve contenere tutti gli elementi utili affinché il titolare del diritto di prelazione (che sia esso conduttore o confinante) possa esercitare il predetto diritto conoscendo anticipatamente e chiaramente le condizioni di vendita.

Più precisamente il proprietario (promissario venditore) dovrà indicare nella comunicazione di notifica (c.d. denuntiatio) il nome dell’acquirente a cui egli intenderebbe vendere il bene, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola che fa salvo l’eventuale esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto, facendo presente che quest’ultimo ha trenta giorni per decidere se esercitare il proprio diritto di prelazione  e che decorso inutilmente detto diritto sarà da considerarsi rinunciato.

Nell’ipotesi, quindi, in cui il titolare del diritto intenda far valere la prelazione, ne darà comunicazione al proprietario ed il prezzo di vendita dovrà essere da questi corrisposto entro tre mesi (termine che decorre dal trentesimo giorno dalla notifica della proposta di alienazione).

La violazione della prelazione agraria determina, in favore del soggetto titolare, il cosiddetto “diritto di riscatto” ovverosia il diritto di recuperare il bene nei confronti dell’acquirente o di ogni altro successivo avente causa.

Ciò si verifica ogni qualvolta il proprietario lo abbia venduto senza provvedere alla preventiva comunicazione ovvero abbia indicato nella medesima un prezzo superiore rispetto a quello risultante dal contratto di vendita. In tali casi il prelazionista potrà far valere il proprio diritto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.

L’azione di riscatto potrà eseguirsi tanto in via stragiudiziale (mediante dichiarazione scritta a mezzo di lettera raccomandata) quanto in via giudiziale (mediante atto di citazione) entrambe, come detto, da rivolgere all’acquirente.


Di seguito proponiamo alcune formule (fac simile) da utilizzare in caso di sussistenza del diritto di prelazione agraria:

Modello per riscatto prelazione agraria

Modello per rinuncia prelazione agraria del conduttore

Modello per rinuncia prelazione agraria del proprietario confinante


 

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