Autorizzazioni impianto vigneti 2018

Il D.M. 935 del 13 febbraio 2018 ha apportato modificazioni alle regole per Autorizzazioni impianto vigneti  (Autorizzazioni impianto vigneti 2018)


Le novità più rilevanti, valevoli dal 2018,  sono le seguenti (comportanti modificazioni agli art. 6, 7 bis, 9 e 10 del  decreto ministeriale n. 12272 del 15/12/2015, portante la disciplina sul sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli):

  •  è applicato un limite massimo di 50 ettari per ogni domanda di autorizzazione di nuovi impianti, che può essere ridotto dalle singole Regioni;

 

“Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori”

 

  • viene garantita alle Regioni e Province Autonome una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia da parte dei richiedenti;

 

  • modificati i criteri di priorità che le Regioni possono seguire – adesso adottandoli per tutta la superficie annuale disponibile – per assegnare le nuove autorizzazioni (è stato cioè sostituito l’art.7 bis al D.M. 12272/2015, che era stato introdotto dal D.M. 527/2017), volti a favorirne l’assegnazione a:
    • organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità;
    • casi in cui l‘impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente;
    • chi utilizza le nuove autorizzazioni su terreni difficili, e cioè su superfici:

1) soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;

5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

  • introdotte nuove norme  volte a contrastare il fenomeno dell’elusione sia al principio di gratuità delle nuove autorizzazione, sia a quello di non trasferibilità, specificandosi adesso che:

«Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all’articolo 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell’ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo».

Restano comunque ferme le nome anti-elusione adottate l’anno precedente (decreto 30/1/2017, n.527) , e precisamente:

a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.

b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto”.

 

Tali regole vengono riprese dalla circolare AGEA del 12599 del 14/2/2019 (ove viene però aggiunto qualche limite).


Trasferimenti autorizzazioni fra Regioni: i limiti


Regione Piemonte - norme su viticultura ed enologia