MVV-E (Documento elettronico di accompagnamento dei prodotti vitivincoli).
Pubblicato il decreto 13/04/2018 sul MVV-E (Documento elettronico di accopagnamento dei prodotti vitivincoli), ulteriore passo per la dematerializzazione dei registri di carico e scarico (ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014).
Ecco la documentazione attuativa:
- Guida rapida alla gestione del documento elettronico di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E)
- Documentazione tecnica e servizi on-line per la compilazione del modello MVV-E
- Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento
Mediante il Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30/102020, il Ministero ha stabilito che – a partire dal 1° gennaio 2021 – il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) – è emesso in modalità telematica.
Eccezioni:
- A) possibilità di usare MVV cartaceo):
- trasporti di prodotti vitivinicoli (sfusi o confezionati) che si svolgono interamente sul territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo
- trasporti di uve destinate ai c.d. stabilimenti promiscui.
- B) possibilità di usare documento emesso ai fini fiscali (ad esempio i DDT o le fatture accompagnatorie)
- trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale
- trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo.
- trasporti che avvengono sul territorio nazionale, effettuati con mezzi propri del destinatario, relativi a vini contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri (quali le le damigiane), che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri.