e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli.
e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli viene adesso regolato dal decreto ICQRF – MIPAAF 9400871 del 28/12/2020, che sostituisce il precedente decreto 338 del 13 aprile 2018.
Trattasi di un importante elemento non solo per la circolazione dei prodotti vitivinicoli, ma anche per la dematerializzazione dei registri di carico e scarico (ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014).
Ecco la documentazione attuativa:
- Guida rapida alla gestione dell’ e-MVV documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli;
- Documentazione tecnica e servizi on-line per la compilazione del modello e-MVV;
- Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento
Si veda anche il sito del MIPAAF.
Mediante il Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30/10/2020, il Ministero ha stabilito che – a partire dal 1° gennaio 2021 – il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) – è emesso in modalità telematica.
Eccezioni:
- A) possibilità di usare MVV cartaceo):
- trasporti di prodotti vitivinicoli (sfusi o confezionati) che si svolgono interamente sul territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo
- trasporti di uve destinate ai c.d. stabilimenti promiscui.
- B) possibilità di usare documento emesso ai fini fiscali (ad esempio i DDT o le fatture accompagnatorie)
- trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale
- trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo.
- trasporti che avvengono sul territorio nazionale, effettuati con mezzi propri del destinatario, relativi a vini contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri (quali le le damigiane), che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri.
I prodotti vitivinicoli devono circolare “scortati” da apposita documentazione, che varia a seconda dei casi (destinazione del prodotto e soggetto produttore) ed oggi è essenzialmente costituita dai documenti:
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- MVV ed e-MVV (si cui si èì detto in precedenza)
- e-AD
- DAS
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Nel 2013 il MIPAAF aveva predisposto uno schema sinottico, che ricapitola il loro uso.
Esso va però letto considerando che in epoca successiva è stato:
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- introdotto il modello e-MVV
- limitato l’uso dei modelli IT (circolare ICQRF 16103 del 29/12/2016).
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