Le regole per l’etichettaura del vino e degli alimenti sono previste dal diritto comunitario (etichettatura vino alimenti)
Per evitare ostacoli al commercio dei prodotti alimentari e vinicoli, etichettatura vino alimenti è disciplinata dal diritto dell’Unione Europea.
Il testo base è costituito dal regolamento di Consiglio e Parlamento europeo UE/1169/2011.
Le norme ivi contenute si applicano a tutti i prodotti alimentari e – salve le deroghe espressamente previste dal regolamento stesso – anche ai prodotti vinicoli.
Al momento, tra le deroghe più significative per l’etichettatura dei vini, vi è quella che li esenta dall’indicare sia gli ingredienti, sia il contenuto calorico.
L’etichettatura dei vini è però soggetta ad ulteriori disposizioni, specifiche invece per tale settore.
Tali apposite regole sono contenute nel regolamento di Consiglio e Commissione UE/1308/2013 (regolamento sulla OCM Unica, articoli 117 e seguenti) nonché nell’apposito regolamento attuativo della Commissione (regolamento UE/33/2019, art.40 e seguenti).
In virtù dei regolamenti sopra indicarti, etichettura vini alimenti subisce anche restrizioni significative, in quanto va realizzata senza usurpare o contraffare alcuna DOP o IGP.
Casi particolari diapplicazione di dette restrizioni sono:
- la riproduzione di monumenti o paesaggi che evocano una DOP particolare, apposti sull’etichetta di prodotti che non possono però fregiarsi della DOP evocata;
- l’indicazione del nome di una DOP, quando il prodotto a denominazione costituisce un ingrediente di quello etichettato.
In attuazione dei principi sull’etichettatura vini alimenti, la Commissione ha di recente emanato un regolamento, che dal 1 aprile 2020 impone di indicare in etichetta il paese di origine dell’ingrediente primario di un alimento, quando esso è diverso da quello del paese ove viene prodotto l’alimento finale etichettato.