QR Code etichetta vini

Etichettatura elettronica dei vini: non basta apporre un semplice QR Code sulla bottiglia (QR Code etichetta vini)!


Il QR Code etichetta vini: sull’etichetta cartacea, deve essere scritto a cosa il QR Code serve, per rinviare in modo adeguato all‘etichettatura elettronica, ove sono contenuti i dati completi relativi alle indicazioni nutrizionali ed agli ingredienti, come obbligatorio per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023.

Come realizzare l’etichettatura elettronica per i vini

 

Le specifiche tecniche, fissate dalle norme dell’Unione Europea, sono attualmente molto modeste, poiché esse (trattando il tema della etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini, comma 5 dell’art.119 del Reg. UE/1308/2013) si limitano a stabilire che:

a) non devono essere raccolti o tracciati i dati degli utenti (vietati quindi i cookies!!);

b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing → quindi non è vietato fornire – in modo separato – anche le informazioni commerciali o di marketing

A parte ciò, quindi, NESSUNA previsione normativa su come vada realizzato:

      • il rinvio (esempio: “QR Code”) al mezzo elettronico che fornisce i dati nutrizionali completie l’elenco ingredienti
      • il mezzo elettronico stesso contente detti dati

Perché non è sufficiente apporre un semplice QR Code

 

Tuttavia, applicare un semplice QR Code verosimilmente non basta: sembra corretto ritenere che esso debba essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: “usami per conoscere gli ingredienti ed i valori nutrizionali“.

Analogo discorso se l’etichettatura elettronica contiene anche le indicazioni ambientali, e cioè quelle per differenziare in modo adeguato i rifiuti (tappo, bottiglia, fermagli, etc..) che vengono in essere una volta consumato il prodotto.

Esempio:usami per sapere come riciclarmi”.

In altre parole, il consumatore deve capire che il QR Code serve per consentigli di accedere alle informazioni:

      • nutizionali
      • sugli ingredienti.
      • ambientali

 

Ciò nel rispetto dei principi generali sull’etichettaura dei prodotto alimentari (Regolamento UE/1169/2011, art.3, comma 1), secondo cui:

“La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

Altrimenti il consumatore potrebbe ritenere che il QR code serva semplicemente a chi lavora alla cassa dei negozi per prezzare il prodotto!!

Progetto 2022 riforma DOP

Opinioni su progetto riforma DOP- IGP promossa dalla Commissione UE nel 2022.


Progetto 2022 riforma DOP: appena teminato il round delle trattative per la PAC 2023/2027, che ha modificato la disciplina su DOP e IGP per i vini  in modo molto limitato, la Commissione UE ha presentato un progetto per la loro riforma di molto più ampio respiro.

Trattasi della procedura legislativa 2022/0089(COD), attualmente in corso, che dovrebbe sostanzialmente condurre a riunire in un unico testo regolamentare la disciplina relativa alle denominazioni di origine di vini, alimenti e bevande spiritose.

 

Finalità del progetto 2022 riforma DOP

 

Queste le finalità della riforma:

The proposal for the revision of the GI system consists of a set of rules designed to put in place a coherent system for GIs aimed at assisting producers to better communicate the qualities, characteristics and attributes of their GI products, and at ensuring appropriate consumer information. Moreover, the proposal clarifies and improves the traditional speciality guarantee (TSG) scheme while it makes no changes to the scheme for optional quality terms.


The proposal has the following specific objectives:

(1) improve the enforcement of GI rules to better protect IPR and better protect GIs on the internet, including against bad faith registrations and fraudulent and deceptive practices, and uses in the domain name system, and combat counterfeiting;

(2) to simplify and harmonise the procedures for application for registration streamline and clarify the legal framework of new names and amendments to product specifications. The different technical and procedural rules for geographical indications would be merged, resulting in a single simplified GI registration procedure for EU and third country applicants;

(3) contribute to making the Union food system more sustainable by integrating specific sustainability criteria. As a direct follow-up to the Farm to Table strategy, producers could highlight their actions in the field of social, environmental or economic sustainability in their specifications by setting the corresponding requirements;

(4) empower producers and producer groups to better manage their GI assets and encourage the development of structures and partnerships within the food supply chain. Member States should recognise GI producer groups at their request. Recognised groups would be empowered
to manage, enforce and develop their GI, including access to anti-counterfeiting authorities and customs services in all Member States;

(5) increase correct market perception and consumer awareness of the GI policy and Union symbols to enable consumers to make informed purchasing choices. It is foreseen to make the use of EU symbols or indications on the packaging of products with a geographical indication obligatory in order to increase consumer awareness of this category of products and the related guarantees, and to facilitate the identification of these products on the market, thus facilitating controls;

(6) safeguard the protection of traditional food names to better valorise and preserve traditional products and production methods.


As regards the reduction of administrative burden, the proposal provides for technical assistance in the registration procedure by an existing EU agency and full exploitation of digital tools. The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) will provide technical support in the monitoring process to help speed up procedures.


The new domain name information and alert system to be established by EUIPO will provide GI applicants with an additional digital tool as part of the application process to better protect and enforce their GI rights.

 

Tempistica

 

La materia rientra tra quelle dichiarate di interesse prioritario dalla istituzioni comunitarie, per cui la relativa disamina dovrebbe procedere con una certa celerità.

Oltre all’alto suo interesse, il tema presenta conseguente delicatezza.

Opinioni sul progetto 2022 riforma DOP

 

Sembra utile segnalare alcune autorevoli opinioni, espresse di recente in materia.

impianti solari agrivoltaici

Impianti solari agrivoltaici: migliorare la sostenibilità del settore agricolo beneficiando degli incentivi del PNRR.

 

Il settore agricolo è uno dei principali settori produttivi del nostro sistema economico, indispensabile per l’alimentazione, nonché per la gestione e la conservazione del patrimonio naturale.

Purtroppo, però, esso si rende responsabile, in Europa, del dieci per cento delle emissioni di gas serra.

“Italia Domani”, il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) – presentato dall’Italia nel contesto del programma Next Generation EU – prevede investimenti e un pacchetto di riforme, che si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, inclusione sociale e transizione ecologica) e mira anche a contrastare questo effetto collaterale.

Il principale obiettivo posto alla base del progetto, infatti, è quello di condurre l’Italia lungo un percorso di cambiamento a livello ecologico e ambientale che possa essere d’ausilio per assottigliare i divari territoriali, generazionali e di genere.

Uno degli strumenti su cui si vuole puntare, in particolare per migliorare l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente, sono gli impianti solari agrivoltaici.

Cosa sono gli impianti solari agrivoltaici

Si tratta di un innovativo utilizzo del terreno che sta prendendo piede negli ultimi anni.

Il fondo, infatti, oltre ad essere sfruttato per la coltivazione di vegetali, viene destinato altresì alla produzione di energia fotovoltaica.

Gli impianti solari agrivoltaici concretizzano infatti un virtuoso trait d’union, che pone in relazione le fonti rinnovabili, la sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità con l’attività agricola, consentendo la convivenza e l’interazione tra la generazione dell’energia a partire dai raggi del sole e le pratiche di coltivazione del fondo.

Le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici – messe a punto dal Ministero della Transizione Ecologica, con il contributo di ENEA – forniscono delle puntuali definizioni.

L’impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o ancora agro-fotovoltaico) è, dunque, un impianto fotovoltaico, che consente di mantenere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Per impianto agrivoltaico avanzato si intende un impianto agrivoltaico che (conformemente a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni), non compromette la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale,  anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Ciò grazie al montaggio di moduli elevati da terra, i quali possono anche ruotare per “seguire il sole”.

Inoltre, gli impianti solari agrivoltaici devono prevedere la contestuale realizzazione di sistemi atti a monitorarel’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici”.

Benefici degli impianti solari agrivoltaici

Sono molteplici, tra cui:

    • la maggiore resa dei terreni (in relazione a specifiche colture);
    • il minore consumo di acqua per l’irrigazione, grazie ai moduli fotovoltaici che garantiscono un parziale ombreggiamento;
    • una fonte aggiuntiva di reddito che permette agli agricoltori di fare investimenti nella propria attività e guadagnarne in termini di competitività;
    • la collaborazione tra agronomi, imprese agricole e stakeholder del settore.

Quali colture per gli impianti solari agrivoltaici?

Il PNRR si occupa di questa tecnologia, con l’intenzione di rendere sempre più capillare la presenza di impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni sul territorio nazionale.

La misura di investimento nello specifico consiste, innanzitutto, nell’implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che possano conciliare lo sfruttamento della luce solare con l’utilizzo dei terreni per fini agricoli, incrementando la sostenibilità ambientale ed economica delle imprese aderenti, anche avvantaggiandosi di bacini idrici presso i quali possono essere installate soluzioni galleggianti.

Mediante le citate  Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, le colture sono state suddivise in cinque categorie, individuate in base a come queste reagiscono alla fisiologica riduzione luminosa, appunto derivante dall’ombreggiamento creato dagli impianti fotovoltaici istallati sul fondo.

    • colture “molto adatte”, quelle sulle quali l’ombreggiatura produce effetti positivi sulle rese quantitative, tra cui possiamo citare spinaci e patate.
    • colture “adatte”, ossia quelle indifferenti all’ombreggiatura moderata, come le carote e i finocchi.
    • “mediamente adatte” vengono menzionate le cipolle e le zucchine.
    • “poco adatte” le barbabietole da zucchero e le barbabietole rosse.
    •  “non adatte” quelle che presentano un’importante necessità di esposizione alla luce, per le quali anche una sua pressoché insignificante diminuzione cagionerebbe una grave flessione della resa (alberi da frutto, del frumento e del mais, ad esempio).

Dove installare gli impianti solari agrivoltaici?

Per quanto concerne, invece, le aree su cui si possono andare a collocare gli impianti in questione, va considerato quanto disposto dall’art.20, comma 1, d. lgs. n. 199/2021, che rimette a livello ministeriale l’identificazione dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Sono considerate aree idonee all’installazione di impianti solari agrivoltaici (ai sensi del successivo comma 8, lett. c), quater di detto d. lgs. 199/2021), “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto de i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’arti colo 136 del medesimo decreto legislativo.  …  la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”.

Quale procedura per installare gli impianti solari agrivoltaici?

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

Così stabilisce  l’art.22, comma 1, lettera a) di detto d. lgs. 199/2021.

In merito al rilascio dei provvedimenti autorizzatori, il TAR di Lecce (sentenza 1750/2022) ha di rendente sancito:

 

4.2. Non esiste, di per sé, un diritto assoluto e incondizionato all’installazione di impianti volti alla produzione di energia, sia pure “pulita” (o verde: green), nel senso di energia prodotta direttamente dal Sole, (e ciò anche nell’ipotesi in cui si tratti di impianti “agrivoltaici”, con insistenza in aree “agricole”), e non mediante il procedimento (assolutamente impattante sul Pianeta, e nel medio/lungo periodo non più sostenibile) di estrazione del carbon-fossile.

In senso opposto, tuttavia, non esiste neppure un generalizzato divieto – del pari assoluto e incondizionato – all’installazione di impianti siffatti, men che meno in caso di insistenza, in situ, di altri impianti analoghi.

4.3. Per dirla con le parole dell’Arbiter Constitutionis: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; … la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette” (Corte cost, n. 85/13).

Sotto questo profilo, non si vede come si possa decampare dal vero “fulcro” della questione, vale a dire la non qualificabilità dell’impianto in questione come “fotovoltaico”, ma come agrivoltaico”.

6.1. Quello dell’agrivoltaico è, infatti, un settore di recente attenzione. Esso non è ancora molto diffuso, ma sta assumendo (grazie anche alle spinte provenienti dal legislatore nazionale e sovranazionale; il punto verrà ripreso infra) forma e consistenza sconosciute appena dieci o cinque anni orsono.

6.2. Trattasi di un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

6.3. In particolare, come più volte chiarito da questa Sezione (cfr. sentt. nn. 586/22 e 1267/22), mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l’uno e l’altro modulo.

6.4. Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

7. Definiti in tal modo i tratti caratteristici dell’agrivoltaico, e differenziali rispetto al fotovoltaico “puro”, non si comprende che valenza assumano, nel caso in esame, le statistiche offerte dalla Regione nell’atto impugnato, in ordine al numero e consistenza di impianti “fotovoltaici” sparsi sul territorio regionale, nonché su quello in esame. Trattasi, invero, di fenomeni non sovrapponibili tra di loro, per la semplice ed elementare considerazione che:

– nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell’attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green);

– nell’agrivoltaico, invece, le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute, in quanto il necessario “ibrido” tra le esigenze della coltivazione e quelle della produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista agronomico, fondi che versano in stato di abbandono.

8. Pertanto, a differenza di quanto adombrato dalla Regione, non di rapporto di genus ad species può parlarsi nel caso in esame, ma di progressiva gemmazione di un istituto “nuovo” (l’agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria.

9. Pertanto, sarebbe sicuramente rilevante – nell’odierno giudizio – conoscere il numero e la consistenza di impianti agrivoltaici insistenti in ambito regionale, e nell’agro brindisino in particolare.

Senonché, la Regione non ha offerto contributo sul punto, limitandosi ad esporre il numero e la potenza degli impianti fotovoltaici classici, privi di ausilio ai fini in esame, in quanto fondati su una errata qualificazione – da genus ad species – del rapporto tra fotovoltaico e agrivoltaico; rapporto dal quale, per le ragioni prima dette, va operata un’affrancazione.

10. Detto in altri termini: non si comprende come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico), possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce tuttavia – neppure in minima parte – alle ordinarie esigenze dell’agricoltura.

All’evidenza, non si tratta di rapporto di genus ad species, ma di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita).

E in quanto situazioni non sovrapponibili, non possono essere assimilati quoad aeffectum.

….

11. E che l’agrivoltaico, in questi ultimi anni, abbia acquisito una dignità autonoma, emerge dalla legislazione eurounitaria e nazionale sviluppatasi negli ultimi anni sul tema delle energie rinnovabili.

13.2. Per tali ragioni, non si può sic et simpliciter ricondurre gli impianti agrivoltaici all’ambito del fotovoltaico puro, come invece la Regione pretende di fare, con un semplice e anacronistico rapporto (ripreso anche dalla sentenza di questo TAR n. 1376/22, sulla quale v. infra, punti nn. 27 e ss.) di genus ad species.

13.3. Forse quest’assimilazione poteva essere compiuta alcuni anni orsono.

Fondi del PNRR per impianti solari agrivoltaici

Il PNRR italiano si pone un obiettivo ambizioso: potenziare la competitività del settore agricolo, abbattendo i costi di approvvigionamento energetico, che attualmente si attestano a oltre il venti per cento dei costi variabili delle aziende agricole, apportando, unitamente, sensibili miglioramenti nelle prestazioni climatiche-ambientali.

In termini numerici, l’obiettivo del PNRR è quello di arrivare, a regime, ad una capacità produttiva degli impianti agro-voltaici di 1,04 GW, che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, garantendo l’altro obiettivo, che è quello della riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO2.

PNRR - Sviluppo Agrivoltaico


 

impianti solari agrivoltaici

 

(a cura della dott.ssa Gerarda Monaco)

Tipicita vini DOP IGP

La tipicità vini DOP IGP, rappresentante l’espressione dei loro specifici territori di riferimento,  viene individuata nei rispettivi disciplinari di produzione.


La tipicita vini DOP IGP costituisce dunque la “firma” di ciascun territorio sui propri vini. Viene espressa nei disciplinari di produzione. Ma è cosa immediata per tutti percepirla dalla loro lettura?

I disciplinari di produzione, chiave di volta per la tutela legale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

 

La tipicità dei singoli vini DOP e IGP trova espressione (o, meglio, sintesi) nei rispettivi disciplinari di produzione, i quali rappresentano l’elemento cardine per la tutela delle denominazioni geografiche (DOP, in Italia suddivise in DOC e DOCG) e le indicazioni tipiche (IGP, in Italia definite anche IGT), sia a livello dell’Unione Europea (per effetto degli art.92 e ss. del regolamento UE/1308/2013), sia al di fuori dei suoi confini, grazie ai numerosi accordi intenazionali conclusi al riguardo dall’UE con gli Stati terzi.

Disciplinari vini DOP - IGP italiani

All’interno di ciascun disciplinare, poi, i punti più indicativi circa la tipicità del vino (Tipicita vini DOP IGP) sono i “requisiti organolettici” (dato peraltro obbligatorio ai sensi della legislazione unionale: art.93, comma 2, del regolamento UE/1308/2013).

Inoltre, i disciplinari devono anche indicare le caratteristiche climatiche, geologiche e morfologiche dei loro territori , dovendo chiarire “il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico“, ma intuirne l’influenza sulla tipicità del vino diviene discorso meno intuitivo.

La tutela legale di DOP e IDP prescinde tuttavia dalla distinguibilità dei prodotti commercializzati con il nome oggetto di protezione.

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A rigore, però, secondo il diritto europeo la tutela in favore delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche viene concessa anche se il prodotto (vino o alimento), che vuole fregiasi del nome protetto (e cioè il nome geografico del proprio territorio, costituente la DOP o la IGP) non presenta i caratteri della distinguibilità (Corte di Giustizia, sentenza «Torrone di Alicante» del 10 novembre 1992, in causa C-3/91 )

In effetti, per il diritto europeo (Corte di Giustizia, sentenza 14 settembre 2017, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, in causa C‑56/2016, punto 82), la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è piuttosto volta a difendere la loro reputazione e

costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti 

Le fonti della tipicità: le caratteristiche del territorio e l’influenza umana, come individuati dal disciplinare di produzione.

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Ciò posto, se poi si esaminano i “requisiti organolettici” imposti da ciascun disciplinare, si realizza che – essendo essi volutamente espressi in modo estrermamente sintetico – quanto ivi descritto rappresenta in realtà una sorta di “macro-modello”.

Insomma, è un qualcosa piuttosto lontano rispetto alla descrizione che solitamente un sommeiler/assaggiatore rende in fase di degustazione, ove peraltro le schede di valutazione tendono a concentrarsi sulle sensazioni organolettiche stesse (di cui si ricerca la loro qualità ed equilibrio), lasciando però poco o nessuno spazio alla valutazione della tipicità (si veda la scheda ONAV, ad esempio).

Il disciplinare, infatti, definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe in effetti una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, quindi, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione (sempre più spesso diviso in sotto-zone o aree geografiche, si pensi al caso del Barolo) nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Ciò nonostante, nel momento in cui il produttore di un vino, atto a divenire DOP (DOC o DOCG), vuole immettere sul mercato il proprio prodotto, i relativi campioni sono soggetti all’esame (svolto “alla cieca”) dalle competenti commissioni di degustazione, che ne valutano l’ideoneità e, dunque, anche la tipicità (tipicita vini DOP IGP).

Solo se tale esame viene superato, il vino potrà portare in etichetta il nome del proprio territorio (accompagnato dalla pertinente menzione: DOC o DOCG), il quale viene così a rappresentare una garanzia di qualità per il consumatore (e cioè il vino è conforme ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione).

Il rispetto del disciplinare assicura sempre la tipicità?

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La tipicità, rappresentante la “comune nota di fondo” che i differenti territori conferiscono ai loro rispettivi vini (tipicita vini DOP IGP),  è quindi frutto delle molteplici interazioni tra l’insieme dei fattori presi in considerazione dai relativi disciplinari.

“Nota di fondo” che troverà poi una propria “declinazione” – tutta da scoprire – per effetto delle varie annate, delle differenze morfologiche e geologiche dei singoli appezzamenti, delle scelte dell’enologo, etc …

Tuttavia, il rispetto del disciplinare deve necessariamente portare alla realizzazione di un vino che esprime la tipicità delineata nel disciplinare stesso.

Questo passaggio non può mancare, altrimenti il vino – per quanto buono o sublime – non è espressione del territorio di riferimento, ma solo del suo produttore (il che è nobile, ma esula dalla filosofia delle denominazioni di origine).

La situazione appare però molto complessa, giacché in alcuni casi ad uno specificio terriorio corrisponde una sola DOP; in altri casi, lo stesso territorio è frazionato in varie distinte DOP;  in altri ancora, sullo stesso territorio si sovrappongono – almeno parzialmente – diverse DOP e/o IGP. Insomma, siamo nel mondo della complessità, ma proprio ciò  rappresenta uno degli elementi di fascino di quello dei vini.

Ciò posto, ragionare in termini di tipicità diviene tuttavia più difficile, con riferimento alle cosiddette DOC “regionali”, e cioè quelle che coincidono con l’intero terriorio di una Regione (quali Piemonte, Sicilia, ….).

In effetti, la loro ampiezza geografica porta necessariamente a comprendere zone dalle caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche molto eterogenee fra loro.

Inoltre, i relativi disciplinari molto spesso si limitano a richiamare i requisiti chimico-fisici (o, comunque, non si allontano molto da loro) previsti dalla normativa unionale (Allegato VII al regolamento 1308/2013) per le varie categorie di prodotti vitivinicoli.

Di conseguenza, nel caso delle DOC “regionali”, la tutela trova forse maggiore ragione nella volontà di proteggere la reputazione commerciale (conformemente alle indicazioni date dalla Corte di Giustizia nelle citate sentenze) di tali nomi geografici. Inoltre, il consumatore è garantito da controlli più incisivi, rispetto a quelli effettuati sui vini senza denominazione.

Ne discende che il ragionare in termini di tipicità si addice forse maggiormente per le denominazioni con un’estensione territoriale più limitata, per quanto anche in questo caso il rispettivo territorio possa presentare caratteristiche eterogenee al suo interno.

Difatti, se l’estensione territoriale di una denominazione è contenuta, risulta più facile coglierne gli aspetti comuni di fondo, anche grazie ai relativi disciplinari (i quali, peraltro, limitano effettivamente le varietà ampelogratiche utilizzabili, le rese massime per ettaro e/o di trasformazione  dell’uva in mosto ovvero prevedono requisiti chimici ed analitici più rigorosi per il prodotto finale).

Decodificare il disciplinare?

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La tipicità non emerge tuttavia in modo sempre immediato dai dati tecnici contenuti nel disciplinare, ma è in un certo senso lì “criptata” loro tramite, almeno agli occhi di chi non è un esperto del settore.

Individuare la tipicità del vino di un determinato territorio, illustrandola in modo discorsivo, rappresenta allora semplicemente un altro modo di leggere il relativo disciplinare, consentendo di capire in modo colloquiale, ma preciso, a quale risultato (nella forma di “macro modello”) esso conduce.

Non esistendo però una versione “ufficiale” sulla descrizione della tipicità (gli unici dati vincolanti sono infatti quelli indicati nel disciplinare stesso), la “decodificazione” apre un certo spazio soggettivo a disposizione dell’interprete.

Ecco la questione delicata: la “vulgata” (e cioè la descrizione della tipicità in termini colloquiali) è sempre fedele? Susssite il rischio che la definizione stessa della tipicità possa dipendere dall’eloquenza e dall’abilità retorica dell’interprete che la comunica?

Sul piano giuridico, la situazione si risolve comunque con il lavoro professionale svolto dalle citate commissioni di valutazione:   se al loro assaggio un certo vino DOP è ritenuto idoneo, esso soddisfa i requisiti organolettici previsti dal disciplinare e, quindi, integra la relativa tipicità.

Qalora  “promosso” in sede di siffatto controllo (che avviene nel finale della fase produttiva), il vino può essere allora commercializzato spendendo legittimamente in etichetta il nome del relativo territorio, a cui lo specifico disciplinare si riferisce, unitamente alla sigla DOP (DOC-DOCG a seconda dei casi, in Italia).

Tale verifica avviene però solo a campione per i vini IGP/IGT (indicazione geografica protetta), la cui protezione spesso è riconducibile all’esigenza di salvaguardare la notorietà del relativo nome geografico (art.93, comma 1, lettera b, del Regolamento UE/1308/2013), il che di fatto avvicina alquanto tale situazione a quella delle DOP regionali (ferme le differenze esistenti sul piano giuridico, quanto a requisiti ed intensità dei controlli).

 

Biagio Fabrizio Carillo

 

Biagio Fabrizio Carillo

Biagio Fabrizio Carillo

 

già Colonnello dei Carabinieri.

Criminologo.

Ha ricoperto nella sua lunga carriera numerosi incarichi di comando.

Ultimo incarico Comandante del Nas di Alessandria con competenza sulle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze strategiche presso Università degli studi di Torino.

È autore di numerosi saggi, pubblicazioni e articoli divulgativi sui temi della criminologia investigativa e in campo agroalimentare.

Consulente nel settore anche vitivinicolo della Confederazione italiana agricoltori di Asti e della Confartigianato imprese Cuneo.

Membro esterno dell’organismo di vigilanza della Banca Alpi Marittime in materia di responsabilità amministrativa delle imprese  (di cui al d. lsg. 231/2001)

 

Partnerships

Le partnerships: la nostra modalità per concretizzare il connubio tra interdisciplinarietà e specializzazione, il nostro punto di forza per la consulenza sul diritto vitivinicolo e per l’assistenza delle imprese agricole ed agroalimentari.


 

Biagio Fabrizio Carillo

Biagio Fabrizio Carillo

 

già Colonnello dei Carabinieri.

Criminologo.

Consulente nel settore anche vitivinicolo della Confederazione italiana agricoltori di Asti e della Confartigianato imprese Cuneo.

Membro esterno dell’organismo di vigilanza della Banca Alpi Marittime in materia di responsabilità amministrativa delle imprese (di cui al d. lsg. 231/2001)

 



Partecipazione in CEDISA

Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente




Ascheri Academy



 

Biogas allevamento economia circolare

Produrre biogas dagli escrementi degli animali di un allevamento,  creando carburante per automobili (Biogas allevamento economia circolare)


Interessante ed innovativo esempio di economia circolare, realizzato da un’azienda agricola – quella di Nicoletta Cella, Agriturismo Bosco Gerolo Val Trebbia – in provincia di Piacenza (Biogas allevamento economia circolare).

Lo segnala Euronews durante le proprie trasmissioni del 5 ottobre 2022.

Video su Euronews

L’idea – già attuata e funzionante –  potrebbe rappresentare una modalità per rendere più sostenibili gli stessi allevamenti, cui si chiede di ridurre sensibilmente le emissioni di gas aventi “effetto serra”.

Cosa che attualmente viene invece interpreta come un obiettivo da raggiungere tramite il ridimensionamento degli allevamenti stessi (provocando forte opposizione da parte degli allevatori, come da poco accaduto nei Paesi Bassi).

Spiega Wikipedia che, “i biogas sono una miscela di vari tipi di gas, principalmente metano e anidride carbonica, prodotti dalla fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) di residui organici vegetali o animali.

I residui utili possono avere più origini: scarti dell’agroindustria (trinciato di mais, sorgo o altre colture), dell’industria alimentare (farine di scarto o prodotti scaduti), dell’industria zootecnica (reflui degli animali o carcasse); si possono utilizzare anche colture appositamente coltivate allo scopo di essere raccolte e trinciate per produrre “biomassa”, come mais, sorgo zuccherino, grano, canna comune, bietole.

L’intero processo vede la decomposizione del materiale organico da parte di alcuni tipi di batteri, con produzione di anidride carbonica, idrogeno e metano (metanizzazione dei composti organici)”.

Investire nelle terre di campagna è fondamentale, per la sostenibilità sia agricola che economica: in Cina sta tragicamente emergendo quanto è assurdo non farlo.

Schedario viticolo grafico SIPA

Mediante il  D.M. 93847 del 22 febbraio 2022 viene modificata la disciplina dello schedario viticolo, che trasla in quello grafico (Schedario viticolo grafico SIPA)


Nuova disciplina in Italia (Schedario viticolo grafico SIPA) per lo schedario viticolo, di cui all‘art.145  del Regolamento UE 1308/2013 sulla OCM Unica) ed all’art. 8 del Testo Unico Vino.

Ciò discende dalla circostanza che (mediante il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) è stato istituito nel nostro paese un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato su sistemi digitali che supportano l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali:

Sistema finalizzato ad agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori e l’esecuzione, da parte delle amministrazioni, delle attività di gestione e di controllo.

Di conseguenza (come peraltro previsto proprio dall’art.43, comma 1, di detto decreto legge 76/2020),  per effetto del D.M. 93847 del 22 febbraio 2022 lo schedario viticolo si adegua, passando allo schedario grafico basato sul nuovo Sistema nazionale di
Identificazione delle Parcelle Agricole (Schedario viticolo grafico SIPA).

Tale trasformazione implica pertanto la revisione di:

 a) gestione e l’aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, articolato su base territoriale di competenza delle Regioni e Province autonome, con riferimento ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale agricolo (costituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
1 dicembre 1999, n. 503 e definito ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in particolare l’articolo 3, comma 1);


b) verifica dell’idoneità tecnico produttiva dei vigneti, le modalità e le condizioni per l’iscrizione, a cura dei conduttori, nello schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica;


c)rivendicazione annuale delle produzioni a Denominazione di origine, a  Indicazione geografica e dei vini varietali (di cui all’art.145, comma 2 del Regolamento UE/1308/2013 e relative norme applicative dettate dalla Commissione UE)

Principio di base della riforma è che lo schedario viticolo è parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo ed è dotato di
un sistema di identificazione geografica GIS.

Il nuovo schedario viticolo ((Schedario viticolo grafico SIPA) deve almeno contenere i dati che consentano:

a) l’identificazione aggiornata del conduttore in coerenza con il sistema unico di registrazione dell’identità di ciascun beneficiario;

b) l’elenco e l’ubicazione delle parcelle viticole, ad esclusione di quelle contenenti soltanto superfici abbandonate

c) le caratteristiche della superficie vitata di ciascuna parcella viticola, riportate anche sul fascicolo del viticoltore;

d) per ogni parcella viticola, tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell’azienda. In particolare: forme di allevamento, sesti di coltivazione e densità di impianto, anni e mesi di impianto, presenza di irrigazione, varietà di uva

L’occupazione del suolo definita nel piano colturale aziendale deve risultare  coerente con lo schedario viticolo.

Sul piano operativo, discendono le seguenti conseguenze.

A decorrere dalla campagna 2023-2024, le superfici afferenti lo schedario sono petanto identificate e collocate territorialmente in base alla parcella
di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA (così come definita all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 99707 del 1 marzo 2021).

Le superfici afferenti lo schedario sono allineate con quelle presenti nel Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore.

L’aggiornamento dello schedario viticolo si basa sui dati contenuti nel Fascicolo aziendale grafico e comporta il superamento del riferimento catastale. Il fascicolo aziendale e gli strumenti geospaziali ad esso associati, forniscono, pertanto, la localizzazione della parcella viticola, la
superficie vitata e il titolo di possesso

La parcella viticola è identificata graficamente dal produttore in coerenza con le vigenti disposizioni in materia, secondo cui per ciascuna parcella viticola
è determinata la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale,nazionale e dell’Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.

Le informazioni desunte dalle dichiarazioni sono intersecate con le informazioni del SIPA, ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi nonché ai fini dell’aggiornamento del sistema.

La misurazione della superficie vitata è effettuata con modalità univoca su tutto il territorio nazionale.

Le aziende completano lo schedario viticolo con le ulteriori necessarie informazioni nella fase di allineamento con il Fascicolo Aziendale Grafico.

L’azienda che effettua l’adeguamento dello schedario viticolo al Fascicolo aziendale grafico non è sanzionabile relativamente alle discordanze tecnico-produttive e alle anomalie di misurazione riscontrate. Il controllo di tali anomalie nella misurazione della superficie vitata aziendale viene effettuato dalle Regioni al compimento dell’allineamento stesso

Una volta che il nuovo sistema sia a regime, la presenza delle parcelle viticole nello schedario costituisce presupposto inderogabile per:

a) procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale

b) accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per

c) adempierealle disposizioni in materia di dichiarazioni annuali di vendemmia, di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO, IG e vini varietali.

Pertanto:

    • Il dato della superficie della parcella viticola, così come risulta dal Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato, viene utilizzato come riferimento per le dichiarazioni obbligatorie (di cui al decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019), nonché per i procedimenti amministrativi di estirpo, impianto e autorizzazioni al reimpianto.
    • la superficie della parcella viticola è confermata ed eventualmente aggiornata annualmente nell’ambito del Fascicolo aziendale grafico. Compete alle Regioni la validazione delle variazioni intervenute nell’ambito dello schedario viticolo sulla base degli aggiornamenti effettuati dal Produttore sul proprio Fascicolo aziendale grafico.

 

 

 

Rese massime ettaro vini senza denominazione

Per i “vini generici” la resa massima per ettaro è limitata a 30 tonnellate, salvo deroghe (rese massime ettaro vini senza denominazione)


Rese massime ettaro vini senza denominazione è stabilita dal Testo Unico Vino (art.8, comma 10 e 10 bis), il quale stabilisce che:

“a decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate“.

Tale limite (che in precedenza era di ben 50 tonnellate per ettaro) può tuttavia subire deroghe, come sempre sancisce il Testo Unico Vino:

“In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle polìtiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione”.

In attuazione, il MIPAAF ha pubblicato il DM 676539 del 23 dicembre 2021, ove vengono individuate – a livello comunale – le aree vitate per le quali è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate.

Entro il 31 gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome possono però richiedere al MIPAAF di includere ulteriori aree vitate, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori (siti nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione)  abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30 ton/ha almeno in un’annualità tra il 2015 e il 2019.

Contestualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di richiedere al Ministero che le  aree vitate del proprio territorio vengano invece escluse da detta deroga.

I nuovi massimali produttivi valgono a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023.


Per i vini DOP e IGP, invece, sono i rispettivi disciplinari di produzione a fissare la resa massima di uva per ettaro.