Autorizzazioni impianto vigneti circolare AGEA 2025

Autorizzazioni impianto vigneti:  la circolare AGEA 2025.


La circolare AGEA n.12430 del  14 febbraio 2025 (Autorizzazioni impianto vigneti circolare AGEA 2025) definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.

Essa sostituisce integralmente la precedente Circolare Agea n. 200420 del 17 marzo 2023.


Circolare AGEA 2025 su autorizzazioni impianto vigneti


 

Autorizzazioni impianto vigneti circolare AGEA 2023

Autorizzazioni impianto vigneti:  la circolare AGEA 2023.


La circolare AGEA n.20042 del  17 marzo 2023  (Autorizzazioni impianto vigneti circolare AGEA 2023) definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.

Essa sostituisce integralmente la precedente Circolare Agea Coordinamento n. 9066 del 10 febbraio 2021.

Viene qui trattato anche il tema del trasferimento di tali autorizzazioni fra le Regioni.

Circolare AGEA 2023 su autorizzazioni impianto vigneti



Tale circolare è poi stata sostituita dalla circolare 12430 del 14 febbraio 2025.


 

Ermenegildo Mario Appiano conferenze

Ermenegildo Mario Appiano

Ermenegildo Mario Appiano

Avvocato, patrocinante in Cassazione

Professore a contratto presso l’Istituto Universitario Salesiano “Rebaudengo”, aggregato alla Pontificia Università Salesiana

Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea

Master in Diritto Cinese

Co-fondatore nonché ex Vice-Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI)

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)

Membro di AIDV (International Wine Law Association)

Giornalista pubblicista

Cavaliere del tartufo e dei vini di Alba.



CONFERENZE

IN MATERIA DI DIRITTO VITIVINICOLO ED ALIMENTARE


2025

Evoluzione della legislazione in materia di Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA – NTG/NGT – CRISPR/CAS-9), relazione al convegno “Tecniche di Evoluzione Assistita in agricoltura”, Chieri, 28 novembre.

Patrimonio UNESCO legato al cibo: valenze giuridiche del riconoscimento, Convegno “Di chi è il tartufo?”, Vezza d’Alba, 22 novembre 2025.

Evoluzione giuridica dei consorzi alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143, relazione al convegno “Dal Consorzio di Tutela al Consorzio di Gestione: nuovi ruoli e sfide alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143”, Grinzane Cavour, 15 novembre 2025.

 

 

Foodstuff Tradition protection: EU law on Traditional specialities guaranteed and UNESCO in Unesco Intangible Heritage, Conference of the International Journal of Tourism, Travel and Hospitality Law, Lisboa, 2-3 novembre 2025.

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2024

Le specialità tradizionali tipiche secondo il regolamento (UE) 1143/2024, relazione presentata alla  Conference of the International Journal of Tourism, Travel and Hospitality Law, Lisboa, 7-8 ottobre 2024.

Vini low-alcohol e low-calories: quale futuro?, dibattito nel contesto del convegno “Vino, Socialità e Benessere”, Grinzane Cavour (CN), 28 settembre 2024.

Il paesaggio agrario nel diritto internazionale e dell’Unione europea, relazione al convegno “Il paesaggio vitivinicolo tra cultura, storia, economia, diritto, sostenibilità ed informazione”, Trequanda (SI), 7 settembre 2024

I vini dealcolati e parzialmente dealcolati, intervento al dibattito “Il vino sotto attacco – Quali strategie per difenderlo?”, Neviglie (CN), 13 luglio 2024.

L’evoluzione della disciplina sulle denominazioni di origine per vini ed alimenti nel diritto dell’Unione Europea, Università de La Habana (Cuba), 15-16 giugno 2024.

Aspetti procedurali per il riconoscimento di nuove DOP, relazione al convegno “Il nuovo Regolamento Europeo sulle Indicazioni Geografiche di vini, bevande spiritose e alimenti”, Vinitaly, 14 aprile 2024.


2023

ermenegildo mario appiano wine tourism law

 

 

The Italian-specific discipline on “tourist harvest”, relazione al 1^ Convegno mondiale su enoturimo, Portogallo, 23-25 ottobre 2023.

 

 

Etichettatura dei vini aromatizzati, relazione al  convegno su “Vermouth di Torino IGP e Barolo Chinato DOP – Passato, presente e futuro dei vini aromatizzati, tra Denominazioni di Origine e Marchi collettivi”, Grinzane Cavour, 23 settembre 2023


2022

Obiettivi della nuova PAC per il settore vino. La recente obbligata revisione dei piani nazionali e la necessità di garantire la sicurezza alimentare della UE, Caserta, 2 luglio 2022.

Le informazioni sull’origine degli alimenti nella giurisprudenza più recente della Corte di giustizia UE, relazione di Ermenegildo Mario Appiano al convegno Le informazioni sugli alimenti ai consumatori a dieci anni dalla pubblicazione del regolamento (Ue) n.1169/2011, Accademia dei Georgofili,  Firenze,  21 aprile 2021.

Gli accordi internazionali tra UE, Viet Nam ed altri mercati dell’Estremo Oriente per favorire il commercio del vino, intervento di Ermenegildo Mario Appiano a webinar (organizzato da Condindustria-Piemonte ed UGIVI) su Profili della commercializzazione del vino e bevande alcoliche in Estremo oriente, focus Viet Nam.

Le pratiche commerciali sleali nella filiera agro alimentare, webinar organizzato da Ascheri Academy, marzo 2022.


2021

Gli accordi UE sul commercio del vino e loro inquadramento rispetto al sistema WTO: la disciplina delle pratiche enologiche, anche con riferimento all’azione di OIV, relazione al convegno “Aspetti gius-economici dell’export di vino italiano”, Castello di Grinzane Cavour, 4 luglio 2021.

Il vino naturale, webinar con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.


2019

ODR nella distribuzione alimentare, intervento di Ermenegildo Mario Appiano al Laboratorio di diritto commerciale su “I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract”, Torino, 13 marzo 2019.

Tutela e promozione dei vigneti storici ed eroici: il regolamento ministeriale in itinere, Pantelleria, 1 giugno 2019.


2018

Vendere e distribuire vino on-line all’estero: aspetti cruciali e profili di criticità, Quistello (MN), 24 marzo 2018.

Il paesaggio nel diritto internazionale e comunitario, Verona, Vinitaly, 15 aprile 2018.

“L’attenuazione delle regole UE in materia di concorrenza applicabili agli accordi conclusi dalle organizzazioni di produttori”, Grinzane Cavour, 21 settembre 2018;

“Rapporti tra mediazione e procedure di modesta entità”, intervento nell’incontro di studio “Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità”, organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Torino, Settore Europeo, Torino, 24 settembre 2018.


2017

Sintesi su novità contenute nel Testo Unico Vino – La salvaguardia di vigneti storici ed aree di pregio paesaggistico, Castello di Grinzane Cavour

Il principio del “ne bis in idem” secondo la Corte di Strasburgo: andrà in crisi l’impianto sanzionatorio anche nel settore vitivinicolo?, Vinitaly, Verona.

“Il diritto alimentare e vitivinicolo: inquadramento generale della materia; le indicazioni geografiche e la qualità dei prodotti“, intervento al convegno “Il diritto alimentare e vitivinicolo tra la responsabilità del produttore e la tutela del consumatore”, Torino, 4 maggio 2017.

“La risoluzione delle controversie on-line” scaturenti dalla vendita on-line di vino, Castello di Grinzane Cavour, 22-23 settembre 2017.


2016

Il vino biologico, Vinitaly, Verona.


2008

Il nuovo regolamento CE sulle “bevande spiritose”, Vinitaly, Verona.


2007

L’accordo UE-USA sul commercio del vino, Torino, Salone del Vino.


2003

Le controversie nel settore vitivinicolo. Conciliazione ed arbitrato come alternative alla giustizia ordinaria, convegno organizzato dalla Regione Piemonte, Torino


2001

E-commerce e distribuzione “tradizionale”: possibili conflitti, intervento in convegno organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly, Verona.


1999

I contratti di distribuzione nel settore vitivinicolo: problematiche antitrust, organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly ’99’, Verona.


1998

La libera circolazione di animali e carni nell’Unione Europea, tenutosi nel febbraio  presso la Scuola di specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria, Casalmaggiore (CR).


Docenza su altre materie


Scritti su altre materie


Ermenegildo Mario Appiano docenze

Ermenegildo Mario Appiano

Ermenegildo Mario Appiano

Avvocato, patrocinante in Cassazione

Professore a contratto presso l’Istituto Universitario Salesiano “Rebaudengo”, aggregato alla Pontificia Università Salesiana

Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea

Master in Diritto Cinese

Co-fondatore nonché ex Vice-Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI)

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)

Membro di AIDV (International Wine Law Association)

Giornalista pubblicista

Cavaliere del tartufo e dei vini di Alba.


DOCENZE

IN MATERIA DI DIRITTO VITIVINICOLO ED ALIMENTARE


 

Etichettatura dei prodotti vitivinicoli, intervento al Corso Universitario di aggiornamento professionale sul Diritto Vitivinicolo, organizzato dall’Università di Torino, Centro Interdipartimentale Viticultura e Vino, anno accademico 2024/2025.

Diritto vitivinicolo al Master Universitario di II Livello in “DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI” 2022/23, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

“Disciplina giuridica in materia di tecniche di cantina – Esame comparato di due disciplinari di produzione”, nel contesto del corso di Diritto Vitivinicolo organizzato dalla Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, Montebello Vicentino, 12 maggio 2022.

“Le regole di produzione”, lezione al Corso di Alta formazione in Diritto Alimentare e Vitivinicolo, organizzato dall’Associazione Nazionale Avvocati, sezione di Ascoli Piceno, ivi, 26/11/2021.

“La disciplina dei contratti di distribuzione del vino” (con riferimento al quadro normativo discendente dagli accordi internazioni in materia e/o aventi anche per oggetto il commercio del vino) al corso di perfezionamento in Diritto Vitivinicolo, Università di Firenze, 29/11/2021.

Diritto vitivinicolo al Master Universitario di II Livello in “DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI” 2020/21, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.


Diritto vitivinicolo, quadro generale e focus sulle sulle indicazioni geografiche” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2020/2021.


Diritto vitivinicolo al corso di aggiornamento in diritto agroalimentare comparato e trasnazionale, Università di Verona, 18 dicembre 2020.


Sistemi di tracciabilità nel settore vitivinicolo al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2021.


Passaggio generazionale nelle imprese vitivinicole al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2020.


“Quadro giuridico sulla produzione e commercializzazione del vino” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2019/2020.


Corso di diritto comparato dei consumi ed alimentare  presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2017 e 2018, lezioni.


Master di specializzazione in diritto vitivinicolo organizzato da Euroconference in collaborazione con UGIVI, anni 2016, 2017,  2018, 2019 e 2020.


Legislazione enologica e sugli aspetti giuridici della commercializzazione del vino, nel contesto del Master Universitario in Apprendistato di Alta Formazione (Enologia: dalla vinificazione alla commercializzazione), organizzato dall’Università di Pavia (anno accademico 2015/2016 e 2016/2017)


“L’impatto dei TTIP nel settore vitivinicolo”, intervento al corso di diritto comparato dei consumi presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2016.


Diritto vitivinicolo comunitario, lezioni tenute al Master in diritto alimentare, Padova e Firenze, 2010.


Diritto vitivinicolo comunitario, lezioni tenute al Master di secondo livello in diritto alimentare, Università di Torino, anno accademico 2006/2007.


Partnership con Ascheri Academy


Docenza su altre materie


Ermenegildo Mario Appiano pubblicazioni

 

Ermenegildo Mario Appiano

Avvocato, patrocinante in Cassazione

Professore a contratto presso l’Istituto Universitario Salesiano “Rebaudengo”, aggregato alla Pontificia Università Salesiana

Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea

Master in Diritto Cinese

Co-fondatore nonché ex Vice-Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI)

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)

Membro di AIDV (International Wine Law Association)

Giornalista pubblicista

Cavaliere del tartufo e dei vini di Alba.


PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

IN MATERIA DI DIRITTO VITIVINICOLO ED ALIMENTARE

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gastronomy LawFoodstuff tradition protection: EU law on Traditional specialities guaranteed and UNESCO Intangible Cultural Heritage”, in AA. VV., Gastronomy Law, Lisbona, 2025.

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“Le specialità tradizionali garantite secondo il Regolamento n.2024/1143”, in Alimenta, 2025, p.63.

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“The discipline of Tourist Harvest in Italy“, in Wine Tourism and the Law, 2024.

“Prodotti vitivinicoli aromatizzati: Quadro giuridico“, in Vermouth di Torino, Tutela della tradizione e della qualità, 2024

“Prodotti vitivinicoli aromatizzati: Etichettatura“, in Vermouth di Torino, Tutela della tradizione e della qualità, 2024.

“Limiti legali all’uso di varietà vegetali nella vinificazione: status quo e future regole sulle nuove tecniche genomiche“, in Alimenta 2024, p.31.


“Elementi di Diritto Vitivinicolo europeo ed italiano“,  in (a cura di) M. Torsello, G. Guerra, Temi e prospettive per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato, ESI editore, Napoli, 2022.


“Oenological practices and geographical indications protection in main international EU Agreements“, in  Jus Vini, 1 , 2021, p.11-52.


“Il paesaggio nel diritto internazionale e dell’Unione Europea”, in (a cura di F. Moreschi), Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo,  aspetti gius-economici, 2019, p.43.


“La risoluzione delle controversie nelle vendite on line di vino”, in (a cura di O. Calliano), e-wine, 2018, p.123.


“Le riforme del 2013 alla OCM Vino“, in Contratto e Impresa / Europa, 1, 2014, p.451.


“Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità”, in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.


“La posizione del consumatore nella nuova OCM Vino”, in Contratto e Impresa / Europa, II, 2009, p. 993.


“Il nuovo regolamento CE sulle bevande spiritose” in Contratto e Impresa / Europa, I, 2008, p. 444.

Tale lavoro è stato tradotto in cinese e poi pubblicato in The Annals of Institute of Roman Law, Xiamen University, 2014, p.383.


“Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d’origine nell’accordo UE/USA sul commercio del vino”, in Contratto e Impresa / Europa, 2007, p. 455.




Le mie competenze di giurista si affiancano a quelle di sommelier (diplomi AIS e ONAV) nonché di assaggiatore di grappe (diploma ANAG): ciò mi consente un approccio più concreto e diretto alle tematiche del diritto vitivinicolo.


Scritti su altre materie


Diritto agrario

Diritto agrario: di cosa si occupa?


Il diritto agrario è identificato come il complesso delle norme che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici inerenti all’agricoltura.

Il concetto di agricoltura è inteso in senso estensivo, non limitandosi ad abbracciare la coltivazione dei campi, ma altresì l’allevamento del bestiame, sia per la produzione di carni e altri derivati animali, sia per finalità strettamente legate all’agricoltura. Anche la silvicoltura, attività che consiste nella coltivazione del bosco al fine di garantirne la durata nel tempo e incrementarne il rendimento, rientra nella materia agricoltura.

Diritto agrario: come si è sviluppato?

Le norme di diritto agrario nella sfera del diritto pubblico videro una considerevole crescita nel nostro Paese in seguito alla salita al potere del fascismo, il quale conferì estrema enfasi all’agricoltura in chiave autarchica.

D’altro canto, con l’avvento della Repubblica, la gestione diretta da parte dello Stato e degli altri enti pubblici ha assunto un carattere residuale, restringendosi di molto la loro azione, la quale ora si concretizza esclusivamente nel controllo e nell’incoraggiamento dell’iniziativa privata, mediante interventi di carattere temporaneo oppure duraturo.

Per diritto agrario in senso stretto si riferisce alle sole norme di diritto privato. Le sue fonti sono rinvenibili nella legge (codice civile e leggi speciali) e nelle c.d. consuetudini.

È legge agraria propriamente quella che regola direttamente persone, cose, atti e rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura.

La consuetudine si è naturalmente affermata nell’ambito dei rapporti agrari per almeno due ragioni: gli agricoltori prediligono la tradizione e la pratica di ciò che negli anni è andato consolidandosi; la molteplicità delle condizioni locali, le quali si distinguono da zona a zona, trova nella consuetudine, anziché nella legge, una più agevole disciplina.

Concetti fondamentali di diritto agrario

Caliamoci ora nel vivo del mondo agricolo, partendo dalla figura dell’agricoltore; si tratta di colui che esercita l’agricoltura. L’attività agricola tuttavia può essere esercitata, non solo da singoli, bensì anche in forma associata.

Ma quando si parla di azienda agricola?

Tale espressione trae fondamento innanzitutto dalla definizione di azienda che il nostro Codice Civile fornisce all’art. 2555 c.c.: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda si contraddistingue per la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa.

Tra i beni sono inclusi quelli mobili, immobili e immateriali (ad esempio, i brevetti) e ricadono altresì i contratti che l’imprenditore stipula per esercitare la sua attività d’impresa, nonché le posizioni giuridiche che da questi scaturiscono, quali debiti e crediti.

Per quanto nello specifico concerne l’azienda agricola, è possibile individuarne gli elementi principali nella proprietà o nell’uso d’un fondo e nell’esercizio sul medesimo dell’agricoltura.

Il fondo, tradizionalmente riconosciuto come il fulcro dell’azienda, non è da intendersi in senso stretto soltanto come la terra, ma in esso si ritrova anche tutto ciò che vi inerisce, sia questo per produzione diretta che per incorporazione: i frutti, le piantagioni, le fabbriche, le sorgenti, i corsi d’acqua.

Anche il complesso delle cose mobili che il proprietario colloca sul fondo ai fini della coltivazione rientra nel concetto di fondo. Tra queste, menzioniamo a titolo d’esempio le scorte vive e quelle morte.

Le prime sono costituite dal bestiame da allevamento e da lavoro; gli attrezzi, le macchine, le sementi, i foraggi, i concimi fanno, invece, parte delle scorte morte. Si tratta di beni accessori del fondo, connessi in chiave strumentale al tipo di attività che su di esso si svolge.

I diritti reali nel mondo agricolo

Un altro tassello che va a comporre la normativa agraria riguarda i diritti reali, considerati nei loro rapporti con l’agricoltura.

La proprietà, come istituto generale, è normata dall’art. 832 del Codice Civile, il quale la definisce come il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

Nell’ambito agrario essa dà luogo a problemi particolari proprio in relazione alle limitazioni che le possono venire imposte, con effetti più o meno vasti.

Esemplificando, possiamo ricordare il vincolo forestale, un vincolo speciale posto a tutela dell’ambiente. Esso esercita un potere conformativo della proprietà, agendo direttamente sullo ius utendi et abutendi (godere e disporre delle proprie cose in modo esclusivo) e pertanto anche sullo ius aedificandi, quale diritto di costruire.

Un diritto reale di godimento di stretta connessione col mondo agrario è senz’altro l’enfiteusi.

Infatti, essa ha avuto origine nonché ampia applicazione proprio nel campo agricolo, essendo attribuiti all’enfiteuta “gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi” (art.959 c.c.), oltre all’”obbligo di migliorare il fondo” pagando “al concedente un canone periodico” (art. 960 c.c.).

È d’uopo, inoltre, prendere in considerazione l’usufrutto.

Esso, definito dall’art. 981 c.c. come “il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica”, vede una sua specifica declinazione nell’usufrutto dei boschi.

Infatti, quando questo ha ad oggetto “boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione” (art. 989 c.c.).

I contratti agrari

Da ultimo, grande rilevanza assumono i contratti agrari, distinti tra i “contratti costitutivi dell’impresa agricola” ed i “contratti per l’esercizio dell’impresa agricola”.

Quest’ultimi, a loro volta, si dividono in contratti di scambio (affitto) e contratti di natura associativa (colonia parziaria, compartecipazione agraria, mezzadria, soccida).

Occorre comunque ricordare che in tema di contratti di natura associativa la legge 3 maggio 1982, n.203 (art.25), ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendo la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto, e ciò entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge predetta (salvo quanto stabilito dagli articoli 28-29-36-42).

Ulteriori approfondimenti:

Il giudice competente per le liti in materia di contratti agrari

Terminata questa analisi per sommi capi della materia agraria dal punto di vista sostanziale, facciamo ora un cenno all’aspetto processuale: quale giudice adire in caso di controversie afferenti i contratti agrari?

È la legge 2 marzo 1963, n. 320 la normativa di riferimento. Ai sensi di questa, la competenza è devoluta a sezioni specializzate agrarie dei Tribunali e delle Corti.

La Sezione è composta da tre magistrati ad essa destinati ogni anno in base alle norme sull’ordinamento giudiziario, nonché da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d’Appello.

Essi sono individuati tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d’appello la scelta cade tra i dottori in scienze agrarie.

Va, nondimeno, tenuto presente che, prima di rivolgersi a un giudice, in materia di contratti agrari è indispensabile esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improponibilità dell’azione giudiziale, avanti all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

Specialita Tradizionali Garantite

Specialità Tradizionali Garantite: la nuova disciplina portata dal regolamento UE/1143/2024 sui regimi di qualità.


Il nome di una Specialità Tradizionale Garantita (STG) può accedere alla protezione accordatagli dalla normativa unionale, qualora il prodotto così designato sia ottenuto «con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto» oppure «da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente».

La tutela della tradizione alimentare è dunque il fulcro dell’intera normativa in materia.

Le riforme alla disciplina sulle Specialità Tradizionali Garantite.

Il recente regolamento europeo sui prodotti di qualità (Regolamento UE/1143/2024) dedica ampia parte (il Titolo III) alle Specialità Tradizionali Garantite (STG).

Tale regolamento unionale modifica  alcuni aspetti della relativa disciplina, e ciò non solo al fine di armonizzare la procedura per il loro riconoscimento a quella dei prodotti a denominazione di origine (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).

In effetti, pur restando apparentemente immutata, la stessa definizione di STG subisce alcune variazioni, così compiendo un ulteriore passo nel cammino evolutivo che ha condotto ad un distanziamento rispetto a quanto era originariamente previsto.

Obiettivo dichiarato dell’attuale riforma alla disciplina sostanziale sulle STG è il tentativo di stimolarne l’attrattiva per gli operatori economici, sino ad oggi rimasta alquanto limitata nella prassi.

In effetti, è nettamente prevalso l’interesse a far riconoscere i propri prodotti come DOP o IGP, anche qualora tale approccio abbia sollevato qualche perplessità, soprattutto se riferito a denominazioni di scarsa notorietà o pressoché sconosciute.

Agli inizi dell’anno 2025, infatti, il registro europeo8 annovera solo 66 STG appartenenti a Stati membri, di cui 4 sono italiane:

      • Vincisgrassi alla Maceratese STG
      • Amatriciana Tradizionale STG
      • Pizza Napoletana STG,
      • Mozzarella Tradizionale STG.

Le Specialità Tradizionali Garantite, quale strumento per la tutela della tradizione alimentare.

Il nuovo regolamento valorizza fortemente il ruolo della tradizione, ritenendola – ancor più degli elementi geografici – il fattore centrale e determinante lo sviluppo di quel «patrimonio culturale e gastronomico vivo» dell’Unione formato dall’insieme dei prodotti di qualità.

Questi ultimi sono finalmente percepiti come il frutto del costante lavoro e del know-how professionale dei piccoli produttori, che nei singoli paesi «hanno saputo preservare le (rispettive) tradizioni e la varietà delle identità culturali», così creando «le condizioni di produzione che hanno forgiato la reputazione e l’identità di tali prodotti».

 

Esame della disciplina europea in materia di Specialità Tradizionali Garantite.

Il tema è trattato da Ermenegildo Mario Appiano in due suoi lavori:

Gastromony Law - Traditional Specialities Guaranteed (TSG)

 

Foodstuff tradition protection: EU law on Traditional specialities guaranteed and UNESCO Intangible Cultural Heritage”, in AA. VV., Gastronomy Law, Lisbona, 2025.

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“Le specialità tradizionali garantite secondo il Regolamento n.2024/1143”, in Alimenta, 2025, p.63.

 

Inoltre, la disciplina portata dal Regolamento UE/1143/2024 sulle Specialità Tradizionali Garantite è anche oggetto di questa video-lezione (che completa la disamina del regolamento europeo sui prodotti di qualità), curata sempre da Ermenegildo Mario Appiano per Ascheri Academy.

 

 


 

Gastronomy Law

Gastronomy Law, il diritto della gastronomia.


Gastronomy Law è un volume collettivo, a cui hanno lavorato studiosi e professionisti provenienti da diverse giurisdizioni, in particolare dall’Europa e dall’America Latina.

L’opera è volta a tracciare i confini di questo campo giuridico emergente.

Esaminando come il diritto influenza, tutela e promuove la gastronomia, il libro mira a sviluppare un quadro coerente che colleghi regolamentazione pubblica, governance privata e politica culturale.

Gastonomy Law (disponibile liberamente su internet) è stato pubblicato nel 2025 da ESHTE – INATEL unitamente ad altre istituzioni ed università.

E’ qui presente anche il lavoro di Ermenegildo Mario Appiano, “Foodstuff tradition protection: EU law on Traditional specialities guaranteed and UNESCO Intangible Cultural Heritage”.

 

 

 

Raccolta commercializzazione tartufi

Raccolta commercializzazione tartufi: in vista la riforma del settore?


La raccolta commercializzazione tartufi è attualmente disciplinata in Italia dalla legge 16 dicembre 1985, n.752

La disciplina a livello nazionale sui tartufi

Sussistendo in materia la competenza concorrente di Stato e Regioni, la normativa si divide tra quella nazionale (che fissa i “principi quadro”,  e cioè le regole di massima, attualmente mediante la citata legge 752/1985) e quella regionale (che disciplina nello specifico alcuni aspetti).

La legge statale indica tra l’altro le regole volte a:

      • stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone: in altre parole, si disciplinano i limiti della cosiddetta “Libera cerca dei tartufi“
      • quali sono le specie di tartufi commercializzabili;
      • chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.

 

Per quanto concerne le regole sull’accasso ai fondi:

 

La riforma in discussione della legge nazionale sui tartufi

Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):

Detti disegni di legge sono stati assegnati alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente.

Peraltro, la pratica della cerca e cavatura del tartufo con il cane in Italia rientra tra il patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto in sede UNESCO, circostanza di cui il legislatore non può non tener debito conto.

Sulla riforma del settore:

      • influisce anche quanto definito nel contesto del Piano nazionale per la filiera del Tartufo,
      • si applica anche la normativa dell’Unione Europea vigente, e cioè sia il regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli, sia la disciplina in materia di sicurezza alimentare

Denominazioni di origine relative a tartufi

Allo stato, in Italia non esiste alcuna denominazione di origine relativa ai tartufi.

Come noto, principio fondante le denominazioni di origine (sia per i cibi che per il vino) è che il prodotto sia originario del territorio il cui nome costituisce la denominazione stessa.

Ciò implica la tracciabilità del prodotto, che attualmente rappresenta il punto debole del mercato dei tartufi (come segnala anche la Fondazione Qualivita).

Il termine “Tartufo bianco d’Alba” rappresenta dunque non una denominazione di origine, ma – in sostanza – un sinonimo del termine tuber magnum pico.

Dunque, un nome generico di prodotto.

In tale contesto, la Fiera internazionale del tartufo d’Alba ha di recente registrato il marchio “Bianco d’Alba” riferito ad un profumo, ma non quello del tartufo (dunque, siamo fuori dal contesto alimentare), bensì ad una fragranza per ambienti.




La disciplina a livello regionale

Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:

Compete peraltro alle Regioni determinare l’estensione delle tartufaie controllate.


Sicurezza alimentare

Si applicano alla commercializzazione dei tartufi;

Decreto vini dealcolati italia

Decreto ministeriale sui vini dealcolati e parzialmente dealcolati (Decreto vini dealcolati Italia: DM MASAF 672816 del 20/12/2024).


Finalmente!

Decreto vini dealcolati italia … “Eppur si muove“, direbbe qualcuno!!!

Sono trascorsi quasi tre anni dall’adozione del Regolamento UE/2117/2021 (adottato per dare attuazione alla riforma della PAC 2023-2027), che – fra l’altro – aveva autorizzato la produzione e la commercializzazione dei vini delacolati e parzialmente delacolati, modificando alcune norme del Regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica.

Finalmente ora  il competente Ministero italiano (MASAF) si è deciso a rimuovere  (parzialmente, come a breve si dirà) gli ostacoli, che sino ad oggi hanno reso molto gravoso, se non impossibile, la produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati da parte delle aziende italiane, così crando – a loro esclusivo discapito – una vera e propria “discriminazione alla rovescia”.

Nel senso che tale situazione altro non faceva che agevolare le aziende degli altri Stati UE, le quali – se trovavano una legislazione nazionale meno “ostica” – ben potevano legittimamente produrre nel loro paese i vini delcolati e parzialmente delacolati e poi venderli – in modo parimenti lecito – in Italia.

 

Permane però una “discriminazione alla rovescia” ai danni delle aziende italiane, in base alla decreto vini dealcolati Italia.

La rimozione degli ostacoli varrà solo per i vini senza denominazione o indicazione geografica, mentre – tramite il Decreto vini delacolati Italia – è imposto un vero e proprio divieto ad operare la dealcolazione per i vini DOP e IGP (vedasi art.3 del decreto, di cui infra).

Tale regola potrebbe trovare fondamento nelle stesse norme della OCM Unica (art.83, comma 3, del Regolamento UE/1308/2013), secondo cui gli Stati possono introdurre limitazione all’uso delle pratiche di cantina, ammesse dal Codice enologico comunitario, al fine di tutelare le denominazioni nazionali.

 “Gli Stati membri possono limitare o vietare l’impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi”.

Nel nostro caso, però, ciò si traduce nel vero e proprio divieto – fatto alle sole aziende italiane – di produrre alcune categorie di prodotti vitivinicoli , invece autorizzati dalla legislazione europea.

Il che sembra spingersi un poco oltre le finalità della norma:

      • essa autorizza sì gli Stati a limitare l’impiego di determinate tecniche di cantina (ad esempio, i pezzi di legno di quercia, vietati dal Testo Unico Vino per i soli prodotti DOP),
      • ma pare non essere tale da consentire di arrivare sino al punto di impedire – di fatto (se si proibisce ogni processo di dalcolazione, non è realizzabile un vino delacolizzato …!) – la produzione stessa di alcune legittime categorie di prodotti vitivinicoli, previste cioè dalla stessa legislazione europea.

In effetti, secondo quest’ultima,

        • i vini a denominazione devono avere una gradazione minima di 4,5% vol. – ai sendi del citato allegato VII, Parte II, (1) (b) – il che esclude che essi siano realizzabili in versione totalmente dealcolata o dealcolata al punto da presentare una gradazione inferiore a tale parametro);
        • la produzione dei vini DOP e IGP parzialmente dealcolati è soggetta solo alla condizione che ciò venga previsto dai singoli disciplinari di produzione (da modificare, se del caso).

 

Così infatti l’Allegato VII, Parte II, prima frase, al regolamento UE/1308/2013:

“Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) (“vino”, “vino spumante” e “vino frizzante”: n.d.r.) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti”

A sua volta, il citato Allegato VIII al medesimo regolamento, così dispone all’ultimo punto della sua Parte I:

E. Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a) parziale evaporazione sotto vuoto;
b) tecniche a membrana;
c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.

In altre parole, la legislazione europea lascia la decisione ai produttori di ciascuna singola denominazione.

Ad ogni modo, qualora la decisione governativa italiana risultasse fondata sul piano giuridico, avremo  una sicura conseguenza.

I consumatori (italiani e non), se vorranno bere un vino DOP o IGP  parzialmente delacolato … compreranno (ovunque nel mondo, Italia comrpesa!) un prodotto NON ITALIANO!!!

Sembra un autogoal, specie nel momento in cui:

Tuttavia, varie associazioni di categoria del settore si sono espresse in senso favorevole al contenuto della bozza in esame.

Anche la Francia, dal canto suo,  pare condividere il pensiero del Governo italiano.

Per contro,  la produzione di vino delacolizzato sembra trovare un proprio mercato   (pure tra i giovani americano pare adesso prevalere la tendenza a bere prodotti con basso contenuto di alcol).

… ai posteri l’ardua sentenza.

Il decreto vini dealcolati italia (DM MASAF 672816 del 20/12/2024): il testo.

“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolizzati”

Art. 1
(Finalità)

1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine:

a) “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.,
b) “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Art. 2
(Modalità di esecuzione)

1. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Sezione E dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.

3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.

4. A conclusione del processo di dealcolizzazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.

5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.

6. Il processo di dealcolizzazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente, lettera b) e/o d) del decreto legislativo n. 504/95. Tali stabilimenti non sono annessi né intercomunicanti, anche attraverso cortili, a stabilimenti e locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.

7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolizzazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:

a. nell’oggetto:

          • “Comunicazione preventiva di dealcolizzazione – codice ICQRF …”;

b. nel testo:

          • precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale;
          • data di inizio del processo di dealcolizzazione;
          • categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolizzazione;
          • codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolizzare e del/dei recipienti di destinazione dei prodotti ottenuti.

 

Articolo 3
(Prodotti vitivinicoli esclusi)

1. Il processo di dealcolizzazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.

 

Articolo 4
(Altri adempimenti)

1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolizzazione con tecnica a membrana è utilizzato per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.

2. Quando la dealcolizzazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il prodotto risultante potrà essere utilizzato anche per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.

3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.

4. Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.


Inutile sottolienare che, eccetto le disposizioni aventi rilevanza pretamente interna (e cioè quelle di cui di è detto in precedenza),  per il resto il decreto vini dealcolati si limita a riprodurre le prevalenti norme unionali in materia.


 

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