Autorizzazioni impianto vigneti: la circolare AGEA 2025.
La circolare AGEA n.12430 del 14 febbraio 2025 (Autorizzazioni impianto vigneti circolare AGEA 2025) definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.
Autorizzazioni impianto vigneti: la circolare AGEA 2023.
La circolare AGEA n.20042 del 17 marzo 2023 (Autorizzazioni impianto vigneti circolare AGEA 2023) definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.
Essa sostituisce integralmente la precedente Circolare Agea Coordinamento n. 9066 del 10 febbraio 2021.
Vini low-alcohol e low-calories: quale futuro?, dibattito nel contesto del convegno “Vino, Socialità e Benessere”, Grinzane Cavour (CN), 28 settembre 2024.
Etichettatura dei vini aromatizzati, relazione al convegno su “Vermouth di Torino IGP e Barolo Chinato DOP – Passato, presente e futuro dei vini aromatizzati, tra Denominazioni di Origine e Marchi collettivi”, Grinzane Cavour, 23 settembre 2023
ODR nella distribuzione alimentare, intervento di Ermenegildo Mario Appiano al Laboratorio di diritto commerciale su “I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract”, Torino, 13 marzo 2019.
La libera circolazione di animali e carni nell’Unione Europea, tenutosi nel febbraio presso la Scuola di specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria, Casalmaggiore (CR).
Le mie competenze di giurista si affiancano a quelle di sommelier (diplomi AIS e ONAV) nonché di assaggiatore di grappe (diploma ANAG): ciò mi consente un approccio più concreto e diretto alle tematiche del diritto vitivinicolo.
Il diritto agrario è identificato come il complesso delle norme che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici inerenti all’agricoltura.
Il concetto di agricoltura è inteso in senso estensivo, non limitandosi ad abbracciare la coltivazione dei campi, ma altresì l’allevamento del bestiame, sia per la produzione di carni e altri derivati animali, sia per finalità strettamente legate all’agricoltura. Anche la silvicoltura, attività che consiste nella coltivazione del bosco al fine di garantirne la durata nel tempo e incrementarne il rendimento, rientra nella materia agricoltura.
Diritto agrario: come si è sviluppato?
Le norme di diritto agrario nella sfera del diritto pubblico videro una considerevole crescita nel nostro Paese in seguito alla salita al potere del fascismo, il quale conferì estrema enfasi all’agricoltura in chiave autarchica.
D’altro canto, con l’avvento della Repubblica, la gestione diretta da parte dello Stato e degli altri enti pubblici ha assunto un carattere residuale, restringendosi di molto la loro azione, la quale ora si concretizza esclusivamente nel controllo e nell’incoraggiamento dell’iniziativa privata, mediante interventi di carattere temporaneo oppure duraturo.
Per diritto agrario in senso stretto si riferisce alle sole norme di diritto privato. Le sue fonti sono rinvenibili nella legge (codice civile e leggi speciali) e nelle c.d. consuetudini.
È legge agraria propriamente quella che regola direttamente persone, cose, atti e rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura.
La consuetudine si è naturalmente affermata nell’ambito dei rapporti agrari per almeno due ragioni: gli agricoltori prediligono la tradizione e la pratica di ciò che negli anni è andato consolidandosi; la molteplicità delle condizioni locali, le quali si distinguono da zona a zona, trova nella consuetudine, anziché nella legge, una più agevole disciplina.
Concetti fondamentali di diritto agrario
Caliamoci ora nel vivo del mondo agricolo, partendo dalla figura dell’agricoltore; si tratta di colui che esercita l’agricoltura. L’attività agricola tuttavia può essere esercitata, non solo da singoli, bensì anche in forma associata.
Ma quando si parla di azienda agricola?
Tale espressione trae fondamento innanzitutto dalla definizione di azienda che il nostro Codice Civile fornisce all’art. 2555 c.c.: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda si contraddistingue per la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa.
Tra i beni sono inclusi quelli mobili, immobili e immateriali (ad esempio, i brevetti) e ricadono altresì i contratti che l’imprenditore stipula per esercitare la sua attività d’impresa, nonché le posizioni giuridiche che da questi scaturiscono, quali debiti e crediti.
Per quanto nello specifico concerne l’azienda agricola, è possibile individuarne gli elementi principali nella proprietà o nell’uso d’un fondo e nell’esercizio sul medesimo dell’agricoltura.
Il fondo, tradizionalmente riconosciuto come il fulcro dell’azienda, non è da intendersi in senso stretto soltanto come la terra, ma in esso si ritrova anche tutto ciò che vi inerisce, sia questo per produzione diretta che per incorporazione: i frutti, le piantagioni, le fabbriche, le sorgenti, i corsi d’acqua.
Anche il complesso delle cose mobili che il proprietario colloca sul fondo ai fini della coltivazione rientra nel concetto di fondo. Tra queste, menzioniamo a titolo d’esempio le scorte vive e quelle morte.
Le prime sono costituite dal bestiame da allevamento e da lavoro; gli attrezzi, le macchine, le sementi, i foraggi, i concimi fanno, invece, parte delle scorte morte. Si tratta di beni accessori del fondo, connessi in chiave strumentale al tipo di attività che su di esso si svolge.
I diritti reali nel mondo agricolo
Un altro tassello che va a comporre la normativa agraria riguarda i diritti reali, considerati nei loro rapporti con l’agricoltura.
La proprietà, come istituto generale, è normata dall’art. 832 del Codice Civile, il quale la definisce come il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Nell’ambito agrario essa dà luogo a problemi particolari proprio in relazione alle limitazioni che le possono venire imposte, con effetti più o meno vasti.
Esemplificando, possiamo ricordare il vincolo forestale, un vincolo speciale posto a tutela dell’ambiente. Esso esercita un potere conformativo della proprietà, agendo direttamente sullo ius utendi et abutendi (godere e disporre delle proprie cose in modo esclusivo) e pertanto anche sullo ius aedificandi, quale diritto di costruire.
Un diritto reale di godimento di stretta connessione col mondo agrario è senz’altro l’enfiteusi.
Infatti, essa ha avuto origine nonché ampia applicazione proprio nel campo agricolo, essendo attribuiti all’enfiteuta “gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi” (art.959 c.c.), oltre all’”obbligo di migliorare il fondo” pagando “al concedente un canone periodico” (art. 960 c.c.).
È d’uopo, inoltre, prendere in considerazione l’usufrutto.
Esso, definito dall’art. 981 c.c. come “il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica”, vede una sua specifica declinazione nell’usufrutto dei boschi.
Infatti, quando questo ha ad oggetto “boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione” (art. 989 c.c.).
I contratti agrari
Da ultimo, grande rilevanza assumono i contratti agrari, distinti tra i “contratti costitutivi dell’impresa agricola” ed i “contratti per l’esercizio dell’impresa agricola”.
Quest’ultimi, a loro volta, si dividono in contratti di scambio (affitto) e contratti di natura associativa (colonia parziaria, compartecipazione agraria, mezzadria, soccida).
Occorre comunque ricordare che in tema di contratti di natura associativa la legge 3 maggio 1982, n.203 (art.25), ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendo la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto, e ciò entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge predetta (salvo quanto stabilito dagli articoli 28-29-36-42).
Il giudice competente per le liti in materia di contratti agrari
Terminata questa analisi per sommi capi della materia agraria dal punto di vista sostanziale, facciamo ora un cenno all’aspetto processuale: quale giudice adire in caso di controversie afferenti i contratti agrari?
È la legge 2 marzo 1963, n. 320 la normativa di riferimento. Ai sensi di questa, la competenza è devoluta a sezioni specializzateagrarie dei Tribunali e delle Corti.
La Sezione è composta da tre magistrati ad essa destinati ogni anno in base alle norme sull’ordinamento giudiziario, nonché da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d’Appello.
Essi sono individuati tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d’appello la scelta cade tra i dottori in scienze agrarie.
Va, nondimeno, tenuto presente che, prima di rivolgersi a un giudice, in materia di contratti agrari è indispensabile esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improponibilità dell’azione giudiziale, avanti all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
Specialità Tradizionali Garantite: la nuova disciplina portata dal regolamento UE/1143/2024 sui regimi di qualità.
Il nome di una Specialità Tradizionale Garantita (STG) può accedere alla protezione accordatagli dalla normativa unionale, qualora il prodotto così designato sia ottenuto «con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto» oppure «da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente».
La tutela della tradizione alimentare è dunque il fulcro dell’intera normativa in materia.
Le riforme alla disciplina sulle Specialità Tradizionali Garantite.
Tale regolamento unionale modifica alcuni aspetti della relativa disciplina, e ciò non solo al fine di armonizzare la procedura per il loro riconoscimento a quella dei prodotti a denominazione di origine (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).
In effetti, pur restando apparentemente immutata, la stessa definizione di STG subisce alcune variazioni, così compiendo un ulteriore passo nel cammino evolutivo che ha condotto ad un distanziamento rispetto a quanto era originariamente previsto.
Obiettivo dichiarato dell’attuale riforma alla disciplina sostanziale sulle STG è il tentativo di stimolarne l’attrattiva per gli operatori economici, sino ad oggi rimasta alquanto limitata nella prassi.
In effetti, è nettamente prevalso l’interesse a far riconoscere i propri prodotti come DOP o IGP, anche qualora tale approccio abbia sollevato qualche perplessità, soprattutto se riferito a denominazioni di scarsa notorietà o pressoché sconosciute.
Agli inizi dell’anno 2025, infatti, il registro europeo8 annovera solo 66 STG appartenenti a Stati membri, di cui 4 sono italiane:
Vincisgrassi alla Maceratese STG
Amatriciana Tradizionale STG
Pizza Napoletana STG,
Mozzarella Tradizionale STG.
Le Specialità Tradizionali Garantite, quale strumento per la tutela della tradizione alimentare.
Il nuovo regolamento valorizza fortemente il ruolo della tradizione, ritenendola – ancor più degli elementi geografici – il fattore centrale e determinante lo sviluppo di quel «patrimonio culturale e gastronomico vivo» dell’Unione formato dall’insieme dei prodotti di qualità.
Questi ultimi sono finalmente percepiti come il frutto del costante lavoro e del know-how professionale dei piccoli produttori, che nei singoli paesi «hanno saputo preservare le (rispettive) tradizioni e la varietà delle identità culturali», così creando «le condizioni di produzione che hanno forgiato la reputazione e l’identità di tali prodotti».
Esame della disciplina europea in materia di Specialità Tradizionali Garantite.
Il tema è trattato da Ermenegildo Mario Appiano in due suoi lavori:
Gastronomy Law è un volume collettivo, a cui hanno lavorato studiosi e professionisti provenienti da diverse giurisdizioni, in particolare dall’Europa e dall’America Latina.
L’opera è volta a tracciare i confini di questo campo giuridico emergente.
Esaminando come il diritto influenza, tutela e promuove la gastronomia, il libro mira a sviluppare un quadro coerente che colleghi regolamentazione pubblica, governance privata e politica culturale.
La legge statale indica tra l’altro le regole volte a:
stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone: in altre parole, si disciplinano i limiti della cosiddetta “Libera cerca dei tartufi“
quali sono le specie di tartufi commercializzabili;
chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.
La riforma in discussione della legge nazionale sui tartufi
Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):
si applica anche la normativa dell’Unione Europea vigente, e cioè sia il regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli, sia la disciplina in materia di sicurezza alimentare
Denominazioni di origine relative a tartufi
Allo stato, in Italia non esiste alcuna denominazione di origine relativa ai tartufi.
Come noto, principio fondante le denominazioni di origine (sia per i cibi che per il vino) è che il prodotto sia originario del territorio il cui nome costituisce la denominazione stessa.
In tale contesto, la Fiera internazionale del tartufo d’Alba ha di recente registrato il marchio “Bianco d’Alba” riferito ad un profumo, ma non quello del tartufo (dunque, siamo fuori dal contesto alimentare), bensì ad una fragranza per ambienti.
La disciplina a livello regionale
Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:
Finalmente ora il competente Ministero italiano (MASAF) si è deciso a rimuovere (parzialmente, come a breve si dirà) gli ostacoli, che sino ad oggi hanno reso molto gravoso, se non impossibile, la produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati da parte delle aziende italiane, così crando – a loro esclusivo discapito – una vera e propria “discriminazione alla rovescia”.
Nel senso che tale situazione altro non faceva che agevolare le aziende degli altri Stati UE, le quali – se trovavano una legislazione nazionale meno “ostica” – ben potevano legittimamente produrre nel loro paese i vini delcolati e parzialmente delacolati e poi venderli – in modo parimenti lecito – in Italia.
Permane però una “discriminazione alla rovescia” ai danni delle aziende italiane, in base alla decreto vini dealcolati Italia.
La rimozione degli ostacoli varrà solo per i vini senza denominazione o indicazione geografica, mentre – tramite il Decreto vini delacolati Italia – è imposto un vero e proprio divieto ad operare la dealcolazione per i vini DOP e IGP (vedasi art.3 del decreto, di cui infra).
Tale regola potrebbe trovare fondamento nelle stesse norme della OCM Unica (art.83, comma 3, del Regolamento UE/1308/2013), secondo cui gli Stati possono introdurre limitazione all’uso delle pratiche di cantina, ammesse dal Codice enologico comunitario, al fine di tutelare le denominazioni nazionali.
“Gli Stati membri possono limitare o vietare l’impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi”.
Nel nostro caso, però, ciò si traduce nel vero e proprio divieto – fatto alle sole aziende italiane – di produrre alcune categorie di prodotti vitivinicoli , invece autorizzati dalla legislazione europea.
Il che sembra spingersi un poco oltre le finalità della norma:
ma pare non essere tale da consentire di arrivare sino al punto di impedire – di fatto (se si proibisce ogni processo di dalcolazione, non è realizzabile un vino delacolizzato …!) – la produzione stessa di alcune legittime categorie di prodotti vitivinicoli, previste cioè dalla stessa legislazione europea.
In effetti, secondo quest’ultima,
i vini a denominazione devono avere una gradazione minima di 4,5% vol. – ai sendi del citato allegato VII, Parte II, (1) (b) – il che esclude che essi siano realizzabili in versione totalmente dealcolata o dealcolata al punto da presentare una gradazione inferiore a tale parametro);
la produzione dei vini DOP e IGP parzialmente dealcolati è soggetta solo alla condizione che ciò venga previsto dai singoli disciplinari di produzione (da modificare, se del caso).
“Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) (“vino”, “vino spumante” e “vino frizzante”: n.d.r.) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti”
È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):
a) parziale evaporazione sotto vuoto; b) tecniche a membrana; c) distillazione.
I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.
In altre parole, la legislazione europea lascia la decisione ai produttori di ciascuna singola denominazione.
Ad ogni modo, qualora la decisione governativa italiana risultasse fondata sul piano giuridico, avremo una sicura conseguenza.
I consumatori (italiani e non), se vorranno bere un vino DOP o IGP parzialmente delacolato … compreranno (ovunque nel mondo, Italia comrpesa!) un prodotto NON ITALIANO!!!
nel 2023 Italia e Francia hanno speso quasi 400 milioni di euro per smaltire le eccedenze, avviandole alla delacolazione (il che è un assurdo ambientale ed economico);
1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine:
a) “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., b) “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.
Art. 2 (Modalità di esecuzione)
1. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Sezione E dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolizzazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolizzazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013e di licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente, lettera b) e/o d) del decreto legislativo n. 504/95. Tali stabilimenti non sono annessi né intercomunicanti, anche attraverso cortili, a stabilimenti e locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolizzazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell’oggetto:
“Comunicazione preventiva di dealcolizzazione – codice ICQRF …”;
b. nel testo:
precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale;
data di inizio del processo di dealcolizzazione;
categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolizzazione;
codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolizzare e del/dei recipienti di destinazione dei prodotti ottenuti.
Articolo 3 (Prodotti vitivinicoli esclusi)
1. Il processo di dealcolizzazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.
Articolo 4 (Altri adempimenti)
1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolizzazione con tecnica a membrana è utilizzato per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolizzazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il prodotto risultante potrà essere utilizzato anche per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.
3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.
Inutile sottolienare che, eccetto le disposizioni aventi rilevanza pretamente interna (e cioè quelle di cui di è detto in precedenza), per il resto il decreto vini dealcolati si limita a riprodurre le prevalenti norme unionali in materia.
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