WOJCIECHOWSKI etichettatura vino QRCode

La lettera di Janusz Wojciechowski sul QR Code in etichetta vini: nulla di nuovo sotto il sole! (Wojciechowski etichettatura vino QRCode)


Il 12 marzo 2024 Janusz Wojciechowski (membro della Direzione Agricoltura della Commissione UE), rispondendo ad alcune sollecitazioni  al riguardo, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti circa le diciture che devono essere affiancate al QR Code, apponibile sulle etichette dei vini per fornire in via elettronica i dati nutrizionali e quelli sugli ingredienti (Wojciechowski etichettatura vino QRCode).

Perché un QR Code?

Per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023, in etichetta devono essere indicati:

      • i valori nutrizionali
      • ed i composti enologici utilizzati nella vinificazione che, secondo il Codice enologico europeo, costituiscono “ingredienti“: di conseguenza, non sussiste l’obbligo di indicare i “coadiuvanti tecnologici“.

A chi imbottiglia è concessa la scelta tra due opzioni:

 

Perché l’intervento di Wojciechowski etichettatura vino QRCode?

Verosimilmente senza avere una visione d’insieme sul quadro giuridico della normativa europea sull’etichettura degli alimenti (i cui principi si applicano anche ai vini), molti produttori hanno predisposto e stampato le loro etichette cartacee apponendo sì il QR Code, ma senza affiancarlo da alcuna dicitura capace di far capire ai consumatori a cosa esso serve.

Il caso è scoppiato quando a fine novembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione, portante le Linee Guida sull’etichettatura nutizionale e su quella degli ingredienti del vino, le quali stabiliscono (punto 38 nel finale):

“La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l’elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un’intestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»).
Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del regolamento OCM, vale a dire le norme definite lex specialis all’articolo 121 del regolamento OCM”.

Linee Guida Commissione UE etichettatura vino

Di conseguenza, le etichette recanti un QR Code “muto” non sono legali, non assolvendo adeguatamente all’obbligo di portare a conoscenza i consumatori su dati nutrizionali ed ingredienti,

Da qui la richiesta di chiarimenti, nel tentativo di salvare le etichette in questione.

Salvataggio che avrebbe però pregiudicato i diritti dei consumatori.

 

In cosa consiste la risposta di Wojciechowski?

Sono stati ribaditi i principi illustrati in precedenza.

Viene infatti detto:

“The simple appearance on a label of an unidentified QR code is not sufficient; in all cases, consumers must be able to understand what type of information can be found “behind” QR codes or other electronic means”.

E’ dunque necessario che il QR Code sia affiancato da una dicitura, che spiega a cosa esso serve, e cioè che utilizzandolo è possibile accedere al supporto elettornico, ove sono pubblicati i dati nutrizionali e quelli sugli ingredienti.

Non è sufficiente una sigla ovvero una abbreviazione.

A questo punto, la questione diventa: tale dicitura in quale lingua va espressa?

Ecco la risposta:

“… the language rules applicable to this term is the same as the one currently applied to the other particulars, which should appear on the labels in one or more official languages of the Union (as stated in point 38 of the Notice). For bottles of wine exported outside the EU, labels including their language may have to be adjusted to the national law of the importing third countries”.

In buona sostanza, la dicitura è soggetta al medesimo regime linguistico applicabile agli altri dati obbligatori che devono apparire in etichetta (come disposto dall’art.121 del regolamento UE/1308/2013), fermo restando che per gli allergeni vanno usate le espressioni indicate nell’allegato I al regolamento UE/33/2019 (le quali variano invece a seconda della lingua usata nello Stato ove viene commercializzato il vino) .

… quindi niente di nuovo sotto il sole (al contrario di quanto ritenuto da altri commentatori)!