Per la Commissione, la PAC rimarrà una delle principali priorità di bilancio dell’UE, a sostegno della produzione alimentare e dell’azione per il clima. Il suo obiettivo è fornire agli agricoltori strumenti per migliorare le proprie prestazioni ambientali, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria agli Stati membri per adattare le misure alle condizioni nazionali e locali.
Al centro della proposta della Commissione per la riforma PAC post 2027 vi è un approccio più mirato alle principali priorità ambientali e climatiche.
Ciò include la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione del suolo e delle acque, la biodiversità, il benessere degli animali e la crescita dei sistemi agricoli biologici e a basso impatto ambientale.
Un nuovo sistema di “gestione aziendale responsabile” (“farm stewardship”) sostituirà l’attuale condizionalità, con l’obiettivo di garantire una base comune di protezione ambientale in tutta l’UE, riducendo al contempo la complessità e offrendo maggiore flessibilità per adattare le pratiche ai contesti nazionali.
Gli agricoltori che ricevono pagamenti nell’ambito della PAC dovranno rispettare gli standard in materia di ambiente, benessere degli animali e diritti sociali.
Meno obblighi per le aziende?
Tuttavia, sostiene la Commissione, le aziende agricole di piccole dimensioni e quelle biologiche saranno soggette a minori obblighi.
Per la prima volta, gli agricoltori potranno ricevere un sostegno diretto per l’attuazione di pratiche di protezione ambientale nell’ambito della “gestione aziendale sostenibile”: ciò dovrebbe aiutarli a sostenere i costi di metodi di coltivazione più ecocompatibili.
La proposta include anche una nuova serie di azioni agroambientali e climatiche (AECA), che riuniscono gli impegni ambientali esistenti in un unico quadro, con l’obiettivo di premiare gli agricoltori per i loro sforzi verso gli obiettivi climatici e ambientali.
Introduce inoltre pagamenti di transizione per coprire i costi del passaggio a modelli agroecologici più sostenibili, come l’agricoltura biologica.
Particolare enfasi sarà posta sui sistemi di allevamento estensivo, riconoscendone il valore nella protezione della biodiversità, del paesaggio e dei pascoli ricchi di carbonio.
Sostegno agli investimenti
Il piano continua inoltre a fornire sostegno agli investimenti per agricoltori e silvicoltori, al fine di migliorare le prestazioni ambientali e la competitività, promuovendo al contempo l’innovazione, la formazione e la condivisione delle conoscenze.
Con il prossimo ciclo della PAC, l’UE intende allineare le politiche agricole più strettamente che mai agli obiettivi climatici.
Per la Commissione, la riforma dovrebbe garantire che l’agricoltura rimanga economicamente redditizia e, al contempo, sostenibile dal punto di vista ambientale, mantenendo gli agricoltori al centro della transizione verde del continente.
Il processo di riflessione istituzionale che ha preceduto la proposta
Per il Consiglio UE, quindi, la riforma PAC post 2027 – attraverso i pagamenti diretti agli agricoltori e altre forme di sostegno – dovrebbe garantire reddito stabile e fornire incentivi per contribuire alla transizione verde e per mantenere attività agricole e produzione alimentare economicamente valide e competitive in tutte le regioni dell’UE.
Le riflessioni a livello regionale in Italia
Secondo la Regione Piemonte, sono numerose le incognite che lariforma PAC post 2027 in itinere presenta al mondo agricolo italiano e piemontese.
Nelle linee delineate dall’Ue, potrà contare su una dotazione prevista di 294 miliardi di euro, nettamente inferiore a quella di 387 miliardi della Pac 2023-27.
Sebbene sia già stata annunciata la dotazione a livello complessivo Ue di altri 45 miliardi dal 2028 sotto forma di fondi per la revisione intermedia e ulteriori 48 miliardi per l’obiettivo rurale, la nuova Pac sarà integrata nei cosiddetti Piani di Partenariato, che unificheranno in un fondo unico tutti i fondi europei precedenti.
Ne deriverà una governance inevitabilmente complessa con il coinvolgimento di più Ministeri e il rischio di un coordinamento macchinoso.
La stima del budget della futura Pac per l’Italia è di una dotazione di circa 41 miliardi, destinati per 31 miliardi al sostegno del reddito degli agricoltori (attuale Feaga, “Primo Pilastro Pac”), 5 miliardi per lo sviluppo rurale (Programmi Leader, Akis, Cooperazione) e 4,7 da allocare.
Un punto nodale che la nuova Pac dovrà affrontare è il ricambio generazionale e l’accesso dei giovani all’impresa agricola.
Autorizzazioni impianto vigneti: la circolare AGEA 2023.
La circolare AGEA n.20042 del 17 marzo 2023 (Autorizzazioni impianto vigneti circolare AGEA 2023) definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.
Essa sostituisce integralmente la precedente Circolare Agea Coordinamento n. 9066 del 10 febbraio 2021.
Questo il relativo abstract (tratto dalla studio stesso).
Moderate alcohol intake (or, more specifically, red wine) represents one of the postulated beneficial components of the traditional Mediterranean diet.
Many well-conducted nonrandomized studies have reported that light-to-moderate alcohol intake is not only associated with reduced risk of cardiovascular disease, but also of all-cause mortality.
Nonetheless, alcohol is an addictive substance imposing huge threats for public health. Alcohol consumption is associated with increased risks of cancer, neurological harms, injuries, and other adverse outcomes.
Both the Global Burden of Disease (2016) and Mendelian randomization studies recently supported that the healthiest level of alcohol intake should be 0.
Therefore, despite findings of conventional observational epidemiologic studies supporting a potential beneficial role of wine in the context of a healthy Mediterranean dietary pattern, a strong controversy remains on this issue.
Age, sex, and drinking patterns are likely to be strong effect modifiers.
In this context, a new 4-y noninferiority pragmatic trial in Spain (University of Navarra Alumni Trialist Initiative or “UNATI”), publicly funded by the European Research Council, will randomly assign >10,000 current drinkers (males, 50–70 y; females, 55–75 y) to repeatedly receive advice on either abstention or moderation in alcohol consumption.
The recruitment will begin in mid-2024. The primary endpoint is a composite of the main clinical outcomes potentially related to alcohol intake including all-cause mortality.
traducendo:
Il consumo moderato di alcol (o, più specificamente, di vino rosso) rappresenta uno dei componenti benefici postulati della dieta mediterranea tradizionale.
Molti studi ben condotti e non randomizzati hanno riportato che il consumo di alcol da leggero a moderato non è solo associato a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari, ma anche di mortalità per tutte le cause.
Tuttavia, l’alcol è una sostanza che crea dipendenza e rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica. Il consumo di alcol è associato a un aumento dei rischi di cancro, danni neurologici, lesioni e altri esiti avversi.
Sia il Global Burden of Disease (2016) che gli studi di randomizzazione mendeliana hanno recentemente sostenuto che il livello più salutare di consumo di alcol dovrebbe essere pari a 0.
Pertanto, nonostante i risultati degli studi epidemiologici osservazionali convenzionali che sostengono un potenziale ruolo benefico del vino nel contesto di un sano modello alimentare mediterraneo, su questo tema rimane una forte controversia.
L’età, il sesso e le abitudini di consumo di alcolici possono essere forti fattori di modifica dell’effetto.
In questo contesto, un nuovo studio pragmatico di non inferiorità della durata di 4 anni in Spagna (University of Navarra Alumni Trialist Initiative o “UNATI”), finanziato con fondi pubblici dal Consiglio europeo della ricerca, assegnerà in modo casuale a più di 10.000 bevitori attuali (uomini, 50-70 anni; donne, 55-75 anni) la possibilità di ricevere ripetutamente consigli sull’astensione o sulla moderazione nel consumo di alcol.
Il reclutamento inizierà a metà del 2024. L’endpoint primario è un insieme dei principali risultati clinici potenzialmente correlati al consumo di alcol, compresa la mortalità per tutte le cause.
Miguel A Martínez-González,
Should we remove wine from the Mediterranean diet?: a narrative review,
The American Journal of Clinical Nutrition,
Volume 119, Issue 2,
2024,
Pages 262-270,
ISSN 0002-9165, https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.12.020
Finalmente ora il competente Ministero italiano (MASAF) si è deciso a rimuovere (parzialmente, come a breve si dirà) gli ostacoli, che sino ad oggi hanno reso molto gravoso, se non impossibile, la produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati da parte delle aziende italiane, così crando – a loro esclusivo discapito – una vera e propria “discriminazione alla rovescia”.
Nel senso che tale situazione altro non faceva che agevolare le aziende degli altri Stati UE, le quali – se trovavano una legislazione nazionale meno “ostica” – ben potevano legittimamente produrre nel loro paese i vini delcolati e parzialmente delacolati e poi venderli – in modo parimenti lecito – in Italia.
Permane però una “discriminazione alla rovescia” ai danni delle aziende italiane, in base alla decreto vini dealcolati Italia.
La rimozione degli ostacoli varrà solo per i vini senza denominazione o indicazione geografica, mentre – tramite il Decreto vini delacolati Italia – è imposto un vero e proprio divieto ad operare la dealcolazione per i vini DOP e IGP (vedasi art.3 del decreto, di cui infra).
Tale regola potrebbe trovare fondamento nelle stesse norme della OCM Unica (art.83, comma 3, del Regolamento UE/1308/2013), secondo cui gli Stati possono introdurre limitazione all’uso delle pratiche di cantina, ammesse dal Codice enologico comunitario, al fine di tutelare le denominazioni nazionali.
“Gli Stati membri possono limitare o vietare l’impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi”.
Nel nostro caso, però, ciò si traduce nel vero e proprio divieto – fatto alle sole aziende italiane – di produrre alcune categorie di prodotti vitivinicoli , invece autorizzati dalla legislazione europea.
Il che sembra spingersi un poco oltre le finalità della norma:
ma pare non essere tale da consentire di arrivare sino al punto di impedire – di fatto (se si proibisce ogni processo di dalcolazione, non è realizzabile un vino delacolizzato …!) – la produzione stessa di alcune legittime categorie di prodotti vitivinicoli, previste cioè dalla stessa legislazione europea.
In effetti, secondo quest’ultima,
i vini a denominazione devono avere una gradazione minima di 4,5% vol. – ai sendi del citato allegato VII, Parte II, (1) (b) – il che esclude che essi siano realizzabili in versione totalmente dealcolata o dealcolata al punto da presentare una gradazione inferiore a tale parametro);
la produzione dei vini DOP e IGP parzialmente dealcolati è soggetta solo alla condizione che ciò venga previsto dai singoli disciplinari di produzione (da modificare, se del caso).
“Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) (“vino”, “vino spumante” e “vino frizzante”: n.d.r.) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti”
È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):
a) parziale evaporazione sotto vuoto; b) tecniche a membrana; c) distillazione.
I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.
In altre parole, la legislazione europea lascia la decisione ai produttori di ciascuna singola denominazione.
Ad ogni modo, qualora la decisione governativa italiana risultasse fondata sul piano giuridico, avremo una sicura conseguenza.
I consumatori (italiani e non), se vorranno bere un vino DOP o IGP parzialmente delacolato … compreranno (ovunque nel mondo, Italia comrpesa!) un prodotto NON ITALIANO!!!
nel 2023 Italia e Francia hanno speso quasi 400 milioni di euro per smaltire le eccedenze, avviandole alla delacolazione (il che è un assurdo ambientale ed economico);
1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine:
a) “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., b) “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.
Art. 2 (Modalità di esecuzione)
1. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Sezione E dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolizzazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolizzazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013e di licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente, lettera b) e/o d) del decreto legislativo n. 504/95. Tali stabilimenti non sono annessi né intercomunicanti, anche attraverso cortili, a stabilimenti e locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolizzazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell’oggetto:
“Comunicazione preventiva di dealcolizzazione – codice ICQRF …”;
b. nel testo:
precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale;
data di inizio del processo di dealcolizzazione;
categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolizzazione;
codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolizzare e del/dei recipienti di destinazione dei prodotti ottenuti.
Articolo 3 (Prodotti vitivinicoli esclusi)
1. Il processo di dealcolizzazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.
Articolo 4 (Altri adempimenti)
1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolizzazione con tecnica a membrana è utilizzato per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolizzazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il prodotto risultante potrà essere utilizzato anche per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.
3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.
Inutile sottolienare che, eccetto le disposizioni aventi rilevanza pretamente interna (e cioè quelle di cui di è detto in precedenza), per il resto il decreto vini dealcolati si limita a riprodurre le prevalenti norme unionali in materia.
I Prodotti qualità DOP IGP come disciplinati dal regolamento UE/1143/2024: le principiali novità.
Il regolamento UE/1143/2024 contiene la riforma della disciplina europea sui Prodotti qualità DOP IGP.
L’obiettivo perseguito è creare una tutela uniforme per le indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche prodotti agricoli e alimentari (tra cui rientrano i vini aromatizzati), così eliminando quasi interamente le modeste differenze che erano ancora esistenti tra i vari settori.
I criteri ispiratori la riforma della disciplina sui prodotti DOP IGP
Il primo criterio è chei prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.
Pertanto vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.
Ad ogni modo, non si è pervenuti ad un’unica definizione di indicazione geografica, giacché continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi precedentemente rispettivamente per le varie tipologie di prodotti.
Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata: in effetti, essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.
Il secondo criterio è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
.
Le regole procedurali per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche e per la modifica dei disciplinari esistenti per i prodotti di qualità DOP e IGP
Trattiamo in questo primo webinar due argomenti:
le regole procedurali per riconoscimento delle nuove denominazioni
le modificazioni dei disciplinari di produzione: essi costituiscono – si ribadisce – la “chiave di volta” dell’intero sistema.
La validità dell’attuale disciplina italiana in materia dovrebbe risultare in via di massima confermata (gli organismi certificatori dovranno però rispettare lo Standard EN ISO/IEC 17065 oppure 17020), ma specifici poteri normativi verranno delegati alla Commissione europea.
Pertanto, per valutare in modo adeguato, si dovrà attendere di avere il quadro completo della situazione.
.
Il ruolo dei “gruppi di produttori” (leggasi, in Italia, i consorzi di tutela dei prodotti qualità DOP IGP).
Questo il tema del nostro secondo webinar.
Alle organizzazioni dei produttori è inoltre riconosciuto un ruolo attivo nelle procedure per la registrazione delle denominazioni europee nel sistema di tutela internazionale discendente dall’Accordo di Lisbona (su cui si dirà infra).
Nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027 (di cui abbiamo parlato in altro webinar), giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
In realtà, la riforma si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione dei “gruppi di produttori”.
Spetta loro la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo.
Esse andranno poi intodotte nei disciplinari di produzione, qualora il gruppo di produttori abbia la forza (e cioè la rappresentatività, tale da consentirgli di agire con efficacia “erga omes”, secondo il linguaggio italiano) per renderle vincolanti per tutti e rese pubbliche mediante un apposito rapporto.
Con riferimento ai prodotti a denominazione protetta, dette pratiche potranno concernere:
a) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, protezione del paesaggio, uso sostenibile di acqua e suolo, transizione verso un’economia circolare (compresa la riduzione degli sprechi alimentari), prevenzione e controllo dell’inquinamento, salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
b) riduzione dell’uso di pesticidi e riduzione del pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
c) benessere degli animali;
d) conseguimento di un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione delle realtà locali e del tessuto rurale;
e) preservazione dell’occupazione agricola, attirando e sostenendo i giovani produttori;
f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole e di trasformazione.
.
Altri punti della riforma.
Il regolamento UE/1143/2024 contiene altresì le regole sostanziali sulla portata della tutela conferita ai prodotti DOP e IGP, regolando anche i rapporti con i marchi commerciali e la loro protezione nel contesto dei nomi di dominio internet.
Confermato dunque l’obbligo per gli Stati membri di proteggere attivamente le denominazioni di origine unionali sul loro territorio, che viene esteso anche alla lotta contro le contraffazioni nel commercio elettronico, per le quali si responsabilizzano i fornitori di hosting service (elemento di forte novità).
La riforma punta altresì a proteggere i dati personali di chi coinvolto nelle procedure di riconoscimento (comprese le relative opposizioni) delle denominazioni di origine in sede unionale.
Infine, la riforma vuole facilitare la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche europee nel sistema internazionale gestito dalla WIPO, Worldwide Intellectual Property Organization.
Quest’ultimo è costituito dall’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra (le cui modalità di partecipazione dell’Unione sono portate dal regolamento UE/1753/2019).
Di conseguenza, i prodotti di qualità rappresentano un bene prezioso per il nostro paese, che non possiamo permetterci di perdere.
Elementi essenziali, alla base della nozione stessa di denominazione di origine, sono:
l’origine stessa delle materie prime per i prodotti DOP, che deve rispondere ai requisiti fissati per dal relativo disciplinare (nel caso dei vini DOP, l’uva deve essere stata esclusivamente raccolta da vigne piantate all’interno del territorio definito dal disciplinare stesso);
i controlli, che devono assicurare l’effettiva rispondenza del prodotto DOP ai requisiti del disciplinare stesso: pertanto i controlli devono essere reali ed efficaci
Specialmente se a compierla non sono organizzazioni criminali, ma gli stessi produttori.
Ciò potrebbe avere un effetto distruttivo di portata devastante (amplificato dalla diffusione delle notizie sui social network, in epoca di guerre commerciali), paragonabile a quello che 40 anni fa fu lo scandalo del “vino al metanolo”.
Quale tipo di sanzioni prevede il Testo Unico Vino?
Trattasi di sanzioni aventi natura amministrativa.
Attenzione: il Testo Univo Vino non esaurisce tutte le norme sanzionatorie applicabili a tale materia, poiché si deve quanto meno tenere anche conto delle norme penali applicabili a tale settore.
Le norme penali non sono contenute nel Testo Unico Vino
Pertanto, per avere un’idea più completa del sistema sanzionatorio che presidia la produzione ed il commercio del vino, si deve fra l’altro considerare:
il codice penale (titolo VIII, capo II → delitti contro economia pubblica ed il commercio, i quali prevedono:
contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater)
le regole penali connesse alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (le norme “sopravvissute” della legge 283/1962, come in ultimo disposto dalla legge 71/2021, in particolare artt. 5, 8 e 9)
Il nostro webinar.
Come si intuirà da quanto appena detto, il quadro sanzionatorio è dunque molto complesso, articolandosi tra sanzioni penali e sanzioni amministrative.
Come si coordina tutto quanto?
E’ possibile appellarsi al principio di ne bis in idem, qualora la medesima condotta venga sanzionata sul piano amministrativo e su quello penale?
ed i composti enologici utilizzati nella vinificazione che, secondo il Codice enologico europeo, costituiscono “ingredienti“: di conseguenza, non sussiste l’obbligo di indicare i “coadiuvanti tecnologici“.
A chi imbottiglia è concessa la scelta tra due opzioni:
indicare tutti i dati suddetti sull’etichetta (solitamente) cartacea apposta alla bottiglia o altro contenitore
Perché l’intervento di Wojciechowski etichettatura vino QRCode?
Verosimilmente senza avere una visione d’insieme sul quadro giuridico della normativa europea sull’etichettura degli alimenti (i cui principi si applicano anche ai vini), molti produttori hanno predisposto e stampato le loro etichette cartacee apponendo sì il QR Code, ma senza affiancarlo da alcuna dicitura capace di far capire ai consumatori a cosa esso serve.
Il caso è scoppiato quando a fine novembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione, portante le Linee Guida sull’etichettatura nutizionale e su quella degli ingredienti del vino, le quali stabiliscono (punto 38 nel finale):
“La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l’elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un’intestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»). Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del regolamento OCM, vale a dire le norme definite lex specialis all’articolo 121 del regolamento OCM”.
Di conseguenza, le etichette recanti un QR Code “muto” non sono legali, non assolvendo adeguatamente all’obbligo di portare a conoscenza i consumatori su dati nutrizionali ed ingredienti,
Da qui la richiesta di chiarimenti, nel tentativo di salvare le etichette in questione.
Salvataggio che avrebbe però pregiudicato i diritti dei consumatori.
In cosa consiste la risposta di Wojciechowski?
Sono stati ribaditi i principi illustrati in precedenza.
Viene infatti detto:
“The simple appearance on a label of an unidentified QR code is not sufficient; in all cases, consumers must be able to understand what type of information can be found “behind” QR codes or other electronic means”.
E’ dunque necessario che il QR Code sia affiancato da una dicitura, che spiega a cosa esso serve, e cioè che utilizzandolo è possibile accedere al supporto elettornico, ove sono pubblicati i dati nutrizionali e quelli sugli ingredienti.
Non è sufficiente una sigla ovvero una abbreviazione.
A questo punto, la questione diventa: tale dicitura in quale lingua va espressa?
Ecco la risposta:
“… the language rules applicable to this term is the same as the one currently applied to the other particulars, which should appear on the labels in one or more official languages of the Union (as stated in point 38 of the Notice). For bottles of wine exported outside the EU, labels including their language may have to be adjusted to the national law of the importing third countries”.
I grandi vigneti stanno correndo il pericolo di ridursi drasticamente, non solo a causa del cambiamento climatico, ma anche per la carenza di un adeguato patrimonio genetico nelle viti piantate nei vigneti stessi, a causa dei metodi industriali (clonazione) con cui esse vengono prodotte.
Ciò si ripercuote sullo stesso terroir: viti siffatte non sono in grado di conferire adeguate qualità ai vini ottenuti con le loro uve, per cui viene meno uno degli elemento essenziali affinchè un terroir possa esprimere le sue potenzialità nei relativi vini.
La perdita di patrimonio genetico nelle viti prodotte tramite clonazione
“Dans un monde viticole où, depuis des décennies, la qualité du végétal n’est parfois plus qu’un détail dans l’équation globale, montrer qu’une autre voie est possible relève du parcours du combattant.
Depuis les années 1970 en effet, le monde des pépiniéristes a mis en place un système très productiviste, permettant de proposer des plants bon marchés greffés de manière industrielle.
« Débourser 1€ ou 1,3€ pour un pied de vigne est devenu la norme » rappelle Lilian Bérillon. Pourtant, derrière ces prix très accessibles, se cache une réalité pour le moins préoccupante.
Les plants de vigne clonés fournis, outre leur absence de diversité génétique (et donc leur comportement identique face aux conditions climatiques) s’avèrent généralement plus sensibles aux différentes maladies du bois.
Une partie du vignoble français (la situation est exactement la même chez nos voisins italiens ou espagnols) dépérit ainsi rapidement.
« Les taux de mortalité observés sont très conséquents dès les premières années, notamment sur les sauvignons blancs et les cabernets, parfois de l’ordre de 2% ou 3% par an » explique Lilian.
« Après une vingtaine d’années, les vignerons préfèrent souvent arracher et replanter ».
Or, ce sont aussi les vieilles vignes qui permettent d’exprimer davantage de complexité ainsi qu’une vraie identité dans les vins.
Qu’adviendra-t-il donc demain quand les vignes anciennes, plantées avant les années 1970 et la généralisation du clonage des plants, mourront ?
Et quelle viticulture souhaite-t-on porter aujourd’hui ?
C’est là que le projet de Lilian Bérillon prend tout son sens”.
Le nuove tecniche genomiche (NGT ovvero le tecniche di evoluzione assistita)
In questo dibattito si inserisce anche la “nuova frontiera”, rappresentata dalla possibilità di utilizzare la cosiddetta «forbice molecolare» ideata da Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna (insignite del Premio Nobel per la chimica nell’anno 2020) nella produzione di nuove varietà vegetali, e quindi anche ibridi di vite.
Si tratta di un rivoluzionario metodo di editing del genoma (definito «Crispr/Cas9»), che consente di modificare il DNA di piante ed animali in modo preciso e specifico.
Tuttavia, in base all’attuale legislazione dell’Unione Europea, i vegetali ottenuti tramite il metodo «Crispr/Cas9» sono equiparati agli OGM.
Per modificare l’attuale situazione, a livello europeo è attualmente in corso una procedura legislativa: se portata a termine, le piante (ed i prodotti da loro derivati) NGT – che potrebbero essere presenti anche in natura o venire prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali – riceverebbero un trattamento sostanzialmente analogo a quello per le piante convenzionali.
Resta da capire se ciò consentirà o meno di superare i problemi denunciati da Lilian Bérillon.
Trattasi di nuovi adempimenti previsti dalle norme europee.
Perché altre norme europee?
Da un canto, tutto ciò può sembrare inutile burocrazia.
Dall’altro, però, va ricordato che l’esistenza della legislazione europea è proprio ciò che consente la libera circolazione dei prodotti all’interno della stessa Unione, con vantaggio per tutti.
In altre parole, se tali norme non esistessero, i vini italiani dovrebbero pagare dazi e sottostare ad altre restrizioni al momento di entrare negli altri Stati dell’Unione e viceversa.
Ad esempio, anzichè essere etichettati sulla base di norme comuni (decise di comune accordo tra gli Stati in sede europea), l’etichettura dovrebbe avvenire seguendo quanto previsto dalla legge di ciascuno Stato ove avviene l’importazione (il che equivarebbe a conoscere e poi rispettare il contenuto di 27 legislazioni diverse …., i costi aumenterebbero vertiginosamente!).
Infine, se i produttori possono magari dolersi di tale normativa, i consumatori forse ne traggono vantaggio …
“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. …
… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.
… Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...
… Oggi una Doc è mito o realtà ?
Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione.
La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere dellaqualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.
Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.
Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.
In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …
Qualche considerazione “a caldo”
.
Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.
Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quella “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetta tali criteri) con quello prodotto da una cantina che effettivamente osserva rigorosi parametri ESG (i quali non sono certo quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, specie per quanto concerne gli aspetti sociali e di governance)?
Ancora: è allora più corretto l’approccio giuridico seguito negli Stati Uniti (modificato solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quando sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?
In altre parole: se i consumatori non sono in grado di capire/percepire la qualità di un territorio, riconducibile ai criteri proposti da Attilio Scienza, che senso ha proteggerla da usurpazioni?
Infine: la protezione per le denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?
Se fosse così, quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.