QR Code etichetta vini

Etichettatura elettronica dei vini: non basta apporre un semplice QR Code sulla bottiglia (QR Code etichetta vini)!


Il QR Code etichetta vini: sull’etichetta cartacea, deve essere scritto a cosa il QR Code serve, per rinviare in modo adeguato all‘etichettatura elettronica, ove sono contenuti i dati completi relativi alle indicazioni nutrizionali ed agli ingredienti, come obbligatorio per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023.

Attenzione:  anche se viene utilizzato il QR Code o altro mezzo, per rinviare al supporto elettronico contenente i dati nutrizionali e gli ingredienti, sull’etichetta cartacea vanno comunque sempre indicati:

      • il valore energetico
      • gli allergeni

Come realizzare l’etichettatura elettronica per i vini

 

Le specifiche tecniche, fissate dalle norme dell’Unione Europea, sono attualmente molto modeste, poiché esse (trattando il tema della etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini, comma 5 dell’art.119 del Reg. UE/1308/2013) si limitano a stabilire che:

a) non devono essere raccolti o tracciati i dati degli utenti (vietati quindi i cookies!!);

b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing → quindi non è vietato fornire – in modo separato – anche le informazioni commerciali o di marketing

A parte ciò, quindi, NESSUNA previsione normativa su come vada realizzato:

      • il rinvio (esempio: “QR Code”) al mezzo elettronico che fornisce i dati nutrizionali completie l’elenco ingredienti
      • il mezzo elettronico stesso contente detti dati

Perché non è sufficiente apporre un semplice QR Code

 

Tuttavia, applicare un semplice QR Code verosimilmente non basta: sembra corretto ritenere che esso debba essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: “usami per conoscere gli ingredienti ed i valori nutrizionali“.

Analogo discorso se l’etichettatura elettronica contiene anche le indicazioni ambientali, e cioè quelle per differenziare in modo adeguato i rifiuti (tappo, bottiglia, fermagli, etc..) che vengono in essere una volta consumato il prodotto.

Esempio:usami per sapere come riciclarmi”.

 

QR Code etichetta vini

Ecco un altro esempio, relativo ad un QR Code su una bottiglia di birra, apposto sì per finalità differenti da quelle qui in esame, ma comunque facilmente individuabili grazie a quanto scritto al di sopra (“santè ed alcool“).

 

In altre parole, il consumatore deve capire che il QR Code serve per consentigli di accedere alle informazioni:

      • nutizionali
      • sugli ingredienti.
      • ambientali

 

Ciò nel rispetto dei principi generali sull’etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento UE/1169/2011, art.3, comma 1), secondo cui:

“La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

Altrimenti il consumatore potrebbe ritenere che il QR code serva semplicemente a chi lavora alla cassa dei negozi per prezzare il prodotto!!

In tal senso vanno proprio le Linee Guida dalla Commissione UE sull’etichettatura nutizionale e su quella degli ingredienti del vino, pubblicate a fine novembre 2023.

Al riguardo, stabiliscono appunto le Linee Guida (punto 38 nel finale):

La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l’elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un’intestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»).
Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del regolamento OCM, vale a dire le norme definite lex specialis all’articolo 121 del regolamento OCM

Linee Guida Commissione UE etichettatura vino


La “pezza” posta dal MASAF

Sembra che molti produttori  abbiano però stampato le proprie etichette in violazione dei principi anzidetti, senza cioè essersi posti il problema della (palese?) carenza di chiarezza dell’informazione così veicolata ai consumatori.

Per cercare di rimediare alla situazione, mediante il DM 0675460 del 7 dicembre 2023 il MASAF ha allora stabilito  (violando il diritto dell’Unione Europea)  che:

“a decorrere dal giorno 8 dicembre 2023 , è consentito etichettare e commercializzare i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “I” accanto al QR Code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale.

La deroga … è limitata ad un periodo di tre mesi decorrente dall’dicembre 2023, fino allì8 marzo 2024 e solo per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio mazionale

Attenzione dunque: i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati destinati alla commercializzazione negli altri Stati membri dell’Unione Europea NON possono essere etichettati come dispone la deroga in questione.

Se ciò avvenisse, ben potrebbero le autorità amministrative degli altri Stati membri:

      • bloccare la circolazione dei prodotti etichettati in modo non conforme alla normativa europea
      • sanzionare i responsabili dell’operazione.

Vi è poi da capire come sia materilmente possibile modificare lecitamente – per il solo mercato italiano –  le etichette  erroneamente già stampate.

Magari scrivendo a mano il termine “I” vicino a QR code con inchiosto indelebile?.