Enoturismo

Enoturismo: pubblicato il decreto attuativo.


Il MIPAAFT ha pubblicato il  decreto su enoturismo, e cioè le linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio della attività enoturistica.

Tale attività è disciplinata dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 (art.1, commi da 502 a 505), che così dispone:

“502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attivita’ di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
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503.  Allo svolgimento dell’attivita’ enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
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504.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita’, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attivita’ enoturistica.
505.  L’attivita’ enoturistica e’ esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformita’ alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504″.

 

 

Va ricordato che il Testo Unico Vino:

    • consente che “i consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attivita’ di promozione dell’enoturismo” (art.40, comma 11);
    • modifica la disciplina delle “strade del vino” (art.87), consentendo alle aziende agricole la somministrazione di produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) della regione di appartenza (art.87)

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