Contratti agrari

Contratti agrari: le principali tipologie ed i relativi modelli

 


All’interno della macro categoria dei CONTRATTI AGRARI dobbiamo distinguere tra i “contratti costitutivi dell’impresa agricola” ed i “contratti per l’esercizio dell’impresa agricola”. Lasciando per il momento da parte la predetta bipartizione, concentriamo il nostro esame alla seconda fattispecie, ovvero quella dei contratti per l’esercizio dell’impresa agricola.

Anche i contratti per l’esercizio dell’impresa agricola necessitano, a loro volta, di un distinzione: abbiamo da un lato i contratti di scambio (affitto) e contratti di natura associativa (colonia parziaria, compartecipazione agraria, mezzadria, soccida).

A differenza dei contratti di scambio ove il proprietario cede il godimento del fondo verso un corrispettivo in denaro (si ricorda infatti che è nulla la pattuizione, e conseguentemente il contratto, che prevede nell’ambito del contratto di affitto un eventuale corrispettivo in natura), trasferendo in capo all’affittuario ogni responsabilità relativa alla gestione del fondo stesso, nei contratti di natura associativa, creandosi una legame tra proprietario e sfruttatore del fondo, la responsabilità nella gestione dell’attività agricola ricade sia sul proprietario che concede il godimento del fondo sia sul concessionario che apporta la propria capacità lavorativa. Occorre comunque ricordare che in tema di contratti di natura associativa la legge 3 maggio 1982,  n.203 (art.25), ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendo la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto, e ciò entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge predetta (salvo quanto stabilito dagli articoli 28-29-36-42.


Tipologie di contratti agrari


Affitto di fondo rustico. Disciplinato dalla legge 3 maggio 1982, n.203, l’affitto di fondi rustici è caratterizzato dalla sua durata minima di 15 anni, prevista a garanzia della parte contrattuale debole (ovverosia l’affittuario) che necessita di stabilità poiché sui fondi andrà ad esercitare la propria attività imprenditoriale/agricola. Ciò tuttavia non significa che eventuali accordi in deroga alla durata minima siano vietati. E’ infatti ammessa la possibilità di stipulare contratti aventi una durata minore rispetto a quella minima prevista per legge, a patto che l’accordo derogatorio sia assunto e convenuto con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Eventuali contratti stipulati in deroga, senza la predetta ed essenziale partecipazione, sono automaticamente da considerarsi secondo i termini e le garanzie minime di legge (per cui in tema di durata saranno considerati stipulati per il termine minimo di 15 anni). Quanto al canone di affitto, essendo stata abrogata ogni disposizione sull’equo canone, le parti possono liberamente determinarne l’importo, fermo restando il divieto di pattuire un canone in natura.

Maggiori approfondimenti sul tema dell’affitto agrario possono essere rivenuti nella sezione dedicata.


Colonia parziaria. Disciplinata dall’art.2164 c.c. il quale così recita: “È il contratto agrario con cui il concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili”. Occorre tuttavia evidenziare che con la Legge 3 maggio 1982, n.203 (art.45), e a decorrere dall’applicazione della stessa, la stipulazione di nuovi contratti di colonia parziaria è stata espressamente vietata. Tuttavia i contratti stipulati anteriormente sono rimasti validi con l’onere di provvedere, entro il termine di quattro anni dall’entrata in vigore della predetta legge, alla loro conversione in contratti di affitto, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 28-29-36-42 della medesima legge.


Mezzadria. Per quanto riguarda la mezzadria occorre dire che, nonostante la legge n.756 del 1964 abbia posto il divieto di addivenire alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, la stessa ha ammesso l’efficacia di quelli in corso di validità. Circostanza confermata anche dalla legge n.203/1982 che, anche se ha previsto la conversione in contratti di affitto a coltivatore diretto, permette anch’essa la prosecuzione dei rapporti già esistenti.

Per cui, stessa sorte dei contratti di colonia parziaria (quindi l’onere di conversione in contratti di affitto) è toccata ai contratti di mezzadria, fattispecie individuata all’art.2141 c.c.: “Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.”.


Soccida. E’ un contratto di tipo associativo relativo all’allevamento del bestiame. Disciplinata dall’art.2170 c.c. il quale così recita: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto”.

Esistono tre tipi di soccida: quella semplice (art.2171 c.c.), quella parziaria (art.2182 c.c.) e quella di conferimento di pascolo (art.2186 c.c).

L’art.25 della Legge 3 maggio 1982 n.203, ha esteso l’onere di conversione in contratti di affitto anche dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e a quelli di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l’apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti. In ogni caso, il successivo articolo 45 della legge in commento, nel suo secondo comma, ha specificato il divieto di stipula di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e di soccida. Per cui la soccida risulta un tipo di contratto agrario ammesso e applicato.

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Comodato.   Seppure non si tratti di un contatto tipicamente agricolo, per disciplinare la concessione di un fondo agrario si ricorre talora anche al contratto di comodato. Esso è di regola gratuito, con la conseguenza che la sua causa va rinvenuta nello spirito di liberalità ed è basata proprio sul rapporto di fiducia tra le parti. Affinché detto contratto non perda la sua detta natura, l’interesse del comodante non deve avere contenuto o natura patrimoniale. Ciò non esclude tuttavia l’esistenza, in capo al comodante, di un interesse che può comunque consistere in mero vantaggio (diretto o indiretto) come quello della manutenzione o conservazione del bene (appunto non patrimoniale).