Etichette prodotti alimentari indicanti DOP ingredienti

Nella sentenza “Champagner Sorbet” la Corte di Giustizia ha chiarito  a quali condizioni può legittimamente  venire usato sull’etichetta di un prodotto alimentare il nome della DOP di un suo ingrediente, posizionandolo fuori dal loro semplice elenco (etichette prodotti alimentari indicanti DOP ingredienti)


 

Secondo la Corte, è legittimo usare sull’etichetta di un prodotto alimentare il nome della DOP di un suo ingrediente, qualora quest’ultimo conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale.

In tali circostanze, allora, per la Corte  non si configura:

  • nè uno sfruttamento abusivo della DOP dell’ingrediente utilizzata sull’etichetta del prodotto alimentare avente siffatte caratteristiche qualitative
  • nè la sussistenza di indicazioni false o ingannevoli su tale etichetta, atte cioè a indurre in errore sull’origine geografica del prodotto interessato o riguardanti la natura o le qualità essenziali di tale prodotto.

 

Il punto critico diviene allora stabilire quando l’ingrediente DOP conferisce al prodotto alimentare, in cui è incorporato, una caratteristica essenziale,

Secondo la Corte, la quantità di tale ingrediente nella composizione dell’alimento costituisce un criterio importante, ma non sufficiente.

La  valutazione in questione dipende dai singoli prodotti interessati e deve essere accompagnata da una valutazione qualitativa.

Per i Giudici di Lussemburgo, non si tratta di riscontrare in tale prodotto alimentare le caratteristiche essenziali dell’ingrediente che beneficia della DOP, bensì di verificare se tale alimento abbia una caratteristica essenziale connessa a tale ingrediente.

Tale caratteristica è costituita spesso dall’aroma e dal gusto che l’ingrediente apporta.

Ciò vale particolarmente  quando – come nel caso “Champagner Sorbet” – quando, facendo uso del nome della DOP di un suo ingrediente,  la denominazione del prodotto alimentare richiami il suo ingrediente e, quindi, il gusto di quest’ultimo. Di conseguenza, il gusto conferito da tale ingrediente deve costituire la caratteristica essenziale dell’alimento suddetto.

Per contro, se il gusto del prodotto alimentare è determinato in maggior misura dagli altri ingredienti in esso contenuti, viene tratto indebito vantaggio della notorietà della DOP dell’ingrediente.

Spetta comunque al giudice nazionale verificare, alla luce degli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo, se l’alimento (il sorbetto, nella fattispecie) abbia un gusto conferito principalmente dalla presenza nella sua composizione dell’ingrediente recante la DOP (lo champagne).

La sentenza ha significative implicazioni.

Qualora sussistano le condizioni per usare legittimamente sull’etichetta del prodotto alimentare il nome della DOP diun suo ingrediente, sembra corretto ritenere che ciò possa essere fatto senza la necessità di ricevere alcuna autorizzazione dal consorzio di tutela di detta DOP, come invece dispone il Testo Unico Vino (art.44, comma 9), secondo cui:

“E’ consentito l’utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella
pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero”.

 

 


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 dicembre 2017

 

«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) – Ambito di applicazione – Sfruttamento della notorietà di una DOP – Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP – Indicazione falsa o ingannevole – DOP “Champagne” utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare – Denominazione “Champagner Sorbet” – Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente – Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale»

 

Nella causa C‑393/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 2 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2016, nel procedimento

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

contro

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, rappresentata da Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, già Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd,

con l’intervento di:

Galana NV,

 

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ed E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, da C. Onken, Rechtsanwältin;

–        per la Galana NV, da H. Hartwig e A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte;

–        per il governo francese, da D. Colas, S. Horrenberger e E. de Moustier, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, e A. Gameiro, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. Eggers, I. Galindo Martín e I. Naglis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU 2009, L 154, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (Comitato interprofessionale Vino Champagne, in prosieguo: il «CIVC») e la Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, già Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (in prosieguo: la «Aldi»), riguardo all’uso della denominazione di origine protetta (DOP) «Champagne» nella denominazione di un prodotto surgelato distribuito dalla Aldi.

Contesto normativo

Regolamenti nn. 1234/2007 e 1308/2013

3        Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio richiama sia il regolamento n. 1234/2007, in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, sia il regolamento n. 1308/2013, il quale, dal 1o gennaio 2014, ha abrogato il regolamento n. 1234/2007, indicando che l’interpretazione del regolamento n. 1308/2013 si rende necessaria nella misura in cui la domanda inibitoria dell’utilizzo della DOP «Champagne», oggetto della controversia di cui al procedimento principale, è pro futuro, di modo tale che detto giudice dovrà pronunciarsi su tale domanda anche in riferimento alle disposizioni applicabili alla data in cui interverrà la sua decisione.

4        L’articolo 118 ter del regolamento n. 1234/2007, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Ai fini della presente sottosezione si intende per:

  1. a)      “denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
  2. i)      la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
  3. ii)      le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii)      la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

  1. iv)      è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

(…)».

5        Ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1, di tale regolamento:

«I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

(…)».

6        L’articolo 118 quaterdecies del medesimo regolamento, intitolato «Protezione», così disponeva:

«1.      Le [DOP] e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

  1. Le [DOP] e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:
  2. a)      qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:
  3. i)      per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
  4. ii)      nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
  5. b)      qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili;
  6. c)      qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
  7. d)      qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
  8. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1.
  9. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di [DOP] e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2».

7        I considerando 92 e 97 del regolamento n. 1308/2013 riproducono in sostanza il contenuto dei considerando 27 e 32 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008, e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU 2008, L 148, pag. 1), le cui disposizioni relative alla tutela delle DOP e delle indicazioni geografiche protette (in prosieguo le «IGP») sono state integrate nel regolamento n. 1234/2007 dal regolamento n. 491/2009. Tali considerando così recitano:

«(92)      Nell’Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l’altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all’origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle [DOP] e alle [IGP]. Per permettere l’istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l’indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall’Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1)].

(…)

(97)      Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell’allegato I dei trattati».

8        L’articolo 101, paragrafo 1, e l’articolo 103 del regolamento n. 1308/2013 sono formulati in termini simili a quelli dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1, e dell’articolo 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007.

Altre disposizioni del diritto dell’Unione

9        La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29), in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, al suo articolo 3, paragrafo 1, prevedeva quanto segue:

«Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l’etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:

1)      la denominazione di vendita;

2)      l’elenco degli ingredienti;

3)      la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all’articolo 7;

(…)».

10      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva medesima:

«La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

  1. a)      In mancanza di disposizioni comunitarie, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività.

In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all’occorrenza, della sua utilizzazione, che sia sufficientemente precisa da consentire all’acquirente di conoscerne l’effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

(…)».

11      L’articolo 6, paragrafo 5, della suddetta direttiva era così formulato:

«L’elenco degli ingredienti è costituito dall’enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un’indicazione appropriata contenente la parola “ingredienti”.

(…)».

12      L’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva in oggetto prevedeva quanto segue:

«1.      La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata [utilizzata] nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo.

(…)

  1. L’indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell’elenco degli ingredienti relativamente all’ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi».

13      La direttiva 2000/13 è stata abrogata, con effetto al 13 dicembre 2014, dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), il cui articolo 9, intitolato «Elenco delle indicazioni obbligatorie» prevede quanto segue:

«1.      Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

  1. a)      la denominazione dell’alimento;
  2. b)      l’elenco degli ingredienti;

(…)».

14      Ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, rubricato «Denominazione dell’alimento»:

«1.      La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

(…)».

15      L’articolo 18 di detto regolamento, intitolato «Elenco degli ingredienti», così dispone:

«1.      L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.

  1. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI.

(…)».

16      L’articolo 22 del medesimo regolamento, rubricato «Indicazione quantitativa degli ingredienti», precisa quanto segue:

«1.      L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

  1. a)      figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
  2. b)      è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
  3. c)      è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

(…)».

17      Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16), al suo articolo 10, intitolato «Norme specifiche per l’uso delle denominazioni di vendita e delle indicazioni geografiche», dispone quanto segue:

«1.      Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato l’uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II o di un’indicazione geografica registrata nell’allegato III in un termine composto, o l’allusione a un siffatto termine o indicazione nella presentazione di un alimento, tranne se l’alcole proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto riferimento.

(…)».

18      L’articolo 16, lettera a), del medesimo regolamento tutela le indicazioni geografiche registrate di cui all’allegato III del suddetto regolamento in termini analoghi a quelli di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/2007 e a quelli di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013.

19      Il considerando 32 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1) così recita:

«La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della comunicazione della Commissione intitolata “Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)” quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti».

20      L’articolo 13 di tale regolamento, recante il titolo «Protezione», prevede quanto segue:

«1.      I nomi registrati sono protetti contro:

  1. a)      qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

(…)».

21      Gli orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) (GU 2010, C 341, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), stabiliscono quanto segue:

«2.1.       Raccomandazioni riguardanti l’impiego della denominazione registrata

  1. Secondo la Commissione, una denominazione registrata come DOP o IGP può essere legittimamente indicata nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare.
  2. La Commissione ritiene inoltre che una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere menzionata all’interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate.

–        In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro “ingrediente comparabile”, e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP. A titolo indicativo e non restrittivo del concetto di “ingrediente comparabile”, la Commissione ritiene che un formaggio a pasta erborinata (o più comunemente: “formaggio blu”) sia comparabile al “Roquefort”.

–        Inoltre, l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. La Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell’eterogeneità dei casi possibili, suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile. A titolo d’esempio, l’incorporazione di una quantità minima di una spezia che beneficia di una DOP o di un’IGP in un prodotto alimentare potrebbe eventualmente bastare per conferire una caratteristica essenziale al suddetto prodotto alimentare. Per contro, l’incorporazione di una quantità minima di carne che beneficia di una DOP o di una IGP in un prodotto alimentare non può, a priori, conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare.

–        Infine, la percentuale d’incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un’IGP dovrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell’elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all’ingrediente considerato.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      A partire dalla fine del 2012, la Aldi, società che distribuisce segnatamente prodotti alimentari, ha messo in vendita un prodotto surgelato della Galana NV, interveniente nel procedimento principale a sostegno della Aldi, distribuito con la denominazione «Champagner Sorbet» e contenente, come ingrediente, una percentuale di champagne pari al 12%.

23      Ritenendo che la distribuzione di un prodotto del genere con la suddetta denominazione costituisse una violazione della DOP «Champagne», il CIVC, associazione dei produttori di champagne, ha adito il Landgericht München I (Tribunale del Land di Monaco di Baviera I, Germania) al fine di ottenere, nei confronti della Aldi, sulla base dell’articolo 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103 del regolamento n. 1308/2013, un provvedimento inibitorio dell’utilizzo di tale denominazione nel commercio dei prodotti surgelati. La decisione di tale giudice, con cui è stata accolta la suddetta domanda, è stata riformata in sede di appello dall’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco di Baviera, Germania), il quale ha respinto siffatta domanda.

24      Il giudice d’appello ha ritenuto, segnatamente, che non sussistessero i presupposti per esperire un’azione fondata sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c), del regolamento n. 1308/2013 in quanto, nel caso in esame, non sussisteva il requisito relativo a un utilizzo sleale della DOP, la Aldi aveva un legittimo interesse all’utilizzo della denominazione «Champagner Sorbet» per designare una vivanda conosciuta dal pubblico con tale denominazione e di cui lo champagne costituisce un ingrediente essenziale, e non vi era un’indicazione ingannevole.

25      Il CIVC ha quindi proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il quale spiega, in primo luogo, di essere propenso a considerare che l’utilizzo, da parte della Aldi, della denominazione «Champagner Sorbet» rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 118, quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, in quanto la Aldi utilizza tale denominazione per un sorbetto, e quindi per un prodotto non conforme al disciplinare di produzione dei vini che beneficiano della DOP «Champagne», e realizza un impiego commerciale di tale DOP.

26      In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la denominazione «Champagner Sorbet» sia idonea a trasmettere la notorietà della DOP «Champagne» al prodotto distribuito dalla Aldi. Il giudice del rinvio si domanda, nondimeno, se l’utilizzo di una DOP costituisca uno sfruttamento della notorietà di tale DOP, ai sensi delle disposizioni summenzionate, quando la denominazione del prodotto alimentare corrisponde alla prassi del pubblico di riferimento per designare tale prodotto alimentare e l’ingrediente è stato aggiunto in quantità sufficiente per conferire a quest’ultimo una caratteristica essenziale. Come il giudice d’appello, il giudice del rinvio ritiene che l’esistenza di un legittimo interesse all’utilizzo di una DOP escluda la sussistenza di uno sfruttamento della notorietà di siffatta DOP.

27      In terzo luogo, considerando che l’azione del CIVC potrebbe essere fondata sull’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 e sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, il giudice del rinvio si domanda se l’impiego di una DOP nelle circostanze quali quelle di cui al procedimento principale costituisca un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione illegittima ai sensi delle suddette disposizioni. A tal proposito, il giudice del rinvio ritiene che tali disposizioni richiedano che l’utilizzo contestato di una DOP sia illegittimo e che gli atti di impiego giustificati da un legittimo interesse non rientrino, di conseguenza, nei divieti previsti dalle medesime.

28      In quarto luogo, atteso che il CIVC ha sostenuto che la Aldi utilizzava la denominazione «Champagner Sorbet» in maniera ingannevole, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, il giudice del rinvio domanda se tali disposizioni siano applicabili soltanto quando le indicazioni ingannevoli possono indurre in errore il pubblico di riferimento sull’origine geografica del prodotto o anche nel caso di indicazioni ingannevoli relative alle qualità sostanziali del prodotto medesimo.

29      In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità anche quando la denominazione di origine protetta sia impiegata come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme al disciplinare medesimo.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’uso di una denominazione di origine protetta come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme al disciplinare medesimo, laddove la designazione del prodotto alimentare corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l’ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto in questione, costituisca uno sfruttamento della notorietà della denominazione di origine.

3)      Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’uso di una denominazione di origine protetta alle condizioni descritte nella seconda questione pregiudiziale integri un’illegittima fattispecie di usurpazione, imitazione o evocazione.

4)      Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte ad indurre in errore sull’origine geografica di un prodotto».

 

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, che hanno contenuto analogo, debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità anche quando una DOP, come «Champagne», sia impiegata come parte di una denominazione con cui è venduto un prodotto alimentare, come «Champagner Sorbet», non conforme al disciplinare di produzione di tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al disciplinare medesimo.

31      Occorre rilevare, da un lato, che l’ambito di applicazione della tutela prevista dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/2007 e dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 è particolarmente ampio atteso che tali disposizioni riguardano ogni impiego commerciale diretto e indiretto di una DOP o di un’IPG e tutelano le medesime contro un utilizzo del genere sia nel caso di prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione connesso alla denominazione protetta, sia nel caso di prodotti non comparabili nei limiti in cui detto impiego sfrutti la notorietà di tale DOP o di tale IGP. L’estensione di una tutela del genere risponde all’obiettivo, confermato al considerando 97 del regolamento n. 1308/2013, di tutelare le DOP e le IGP dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi.

32      Dall’altro lato, le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche registrate che si inscrivono, come confermato dal considerando 92 del regolamento n. 1308/2013, nell’ambito della normativa trasversale dell’Unione, devono essere interpretate in modo da consentire un’applicazione coerente delle stesse.

33      A tal proposito, in primo luogo, il regolamento n. 1151/2012, il cui considerando 32 indica che il medesimo è volto a garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo, prevede all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per i nomi registrati ai sensi di tale regolamento, una protezione simile a quella prevista dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/2007 e dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, precisando espressamente che tale tutela si applica anche nei confronti dei prodotti utilizzati come ingredienti.

34      In secondo luogo, la Corte ha già statuito, nella sentenza del 14 luglio 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 e C‑27/10, EU:C:2011:484, punto 55), quanto all’interpretazione dell’articolo 16, lettera a), del regolamento n. 110/2008, i cui termini e finalità sono analoghi a quelli dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, che l’impiego di un marchio contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti costituisce, di regola, un impiego commerciale diretto di tale indicazione geografica, ai sensi del medesimo articolo 16, lettera a), del regolamento n. 110/2008.

35      Alla luce di tali elementi, occorre ritenere che l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 si applicano all’impiego commerciale di una DOP, quale «Champagne», come parte di una denominazione di un prodotto alimentare, quale «Champagner Sorbet», contenente un ingrediente conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP.

36      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità nel caso in cui una DOP, quale «Champagne», sia impiegata come parte della denominazione con la quale è posto in vendita un prodotto alimentare, quale «Champagne Sorbet», non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.

 

Sulla seconda questione

37      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una DOP come parte di una denominazione con cui è venduto un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisca uno sfruttamento della notorietà di una DOP, ai sensi di tali disposizioni, laddove la designazione del prodotto alimentare corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l’ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire a tale prodotto una caratteristica essenziale.

38      Come ricordato dalla Corte al punto 82 della sentenza del 14 settembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:693), per quanto riguarda le protezioni delle DOP e delle IGP, il regolamento n. 1234/2007 costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di tale regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti.

39      Inoltre, in merito all’articolo 16, lettere da a) a d), del regolamento n. 110/2008, la Corte ha dichiarato, al punto 46 della sentenza del 14 luglio 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 e C‑27/10, EU:C:2011:484), che tale disposizione contempla diverse ipotesi in cui la commercializzazione di un prodotto si accompagna ad un riferimento esplicito o implicito ad un’indicazione geografica in condizioni idonee o a indurre il pubblico in errore o, quanto meno, a creare nella sua mente un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto, o a permettere all’operatore di sfruttare indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica in questione.

40      Ne consegue che lo sfruttamento della notorietà di una DOP, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, presuppone un utilizzo di tale DOP volto a sfruttare indebitamente la notorietà di quest’ultima.

41      Nel caso in esame, come evidenziato dal giudice del rinvio, la denominazione «Champagner Sorbet» utilizzata per designare un sorbetto contenente champagne è idonea a ripercuotere su tale prodotto la notorietà della DOP «Champagne», la quale trasmette immagini di qualità e di prestigio, e quindi a procurare un vantaggio derivante da tale notorietà. Per determinare se tale utilizzo pregiudichi la tutela conferita dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 o dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, occorre, pertanto, verificare se un utilizzo del genere costituisca una modalità di indebito sfruttamento della notorietà di tale DOP.

42      A tal proposito, occorre constatare, in primo luogo, che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13, in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, e, come rilevato dal giudice del rinvio, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 non richiedono in nessun caso di far figurare la DOP nella denominazione di un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione di tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, qualora l’utilizzo di una tale denominazione sia contrario alla tutela conferita dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 o dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013.

43      Inoltre, l’attenta lettura delle disposizioni relative alla denominazione dei prodotti alimentari contenute nella direttiva 2000/13 e nel regolamento n. 1169/2011, nonché delle disposizioni relative agli ingredienti contenuti in questi ultimi, segnatamente quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/13 nonché quelle di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, non permette di escludere l’esistenza di un utilizzo indebito della notorietà di una DOP.

44      Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 110/2008, è vietato l’impiego di una indicazione geografica registrata in un termine composto, tranne se l’alcole proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui è fatto riferimento.

45      Infine, gli orientamenti da tenere in considerazione, secondo il considerando 32 del regolamento n. 1151/2012, quando i prodotti che beneficiano di una DOP o di una IGP sono impiegati come ingredienti, indicano, al punto 2.1.2, che una denominazione registrata come DOP può essere menzionata all’interno della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata se sono soddisfatte tre condizioni, enunciate dagli stessi orientamenti. Poiché tale regolamento è volto, come rilevato al punto 33 della presente sentenza, a garantire un livello di tutela elevato e ad allinearlo a quello applicato al settore vitivinicolo, tali orientamenti sono parimenti rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013.

46      Ne consegue che l’utilizzo di una DOP, come parte della denominazione di un prodotto alimentare in vendita non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, non può essere considerato, di per sé, un modo di procedere indebito, contro cui, quindi, le DOP sono protette in ogni circostanza ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013. Spetta, di conseguenza, ai giudici nazionali valutare, alla luce delle circostanze di ogni singolo caso, se un impiego del genere sia volto a sfruttare la notorietà di una DOP.

47      A tal fine, il fatto che la denominazione controversa di cui al procedimento principale corrisponda alla prassi del pubblico di riferimento per designare il prodotto alimentare in questione non può rappresentare un elemento da prendere in considerazione.

48      Atteso, infatti, che la finalità della protezione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche registrate è segnatamente, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, di garantire ai consumatori che i prodotti muniti di una tale indicazione presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, tale obiettivo non sarebbe conseguito se una DOP potesse essere o potesse divenire una denominazione generica. Ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, infatti, le denominazioni che sono divenute generiche non possono essere protette quali DOP. Inoltre, l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, come l’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013, dispone che le DOP non diventano generiche nell’Unione. Ritenere che la circostanza – che la denominazione di un prodotto alimentare come «Champagner Sorbet» costituisca la denominazione comunemente utilizzata dal pubblico di riferimento per designare tale alimento – possa avere un’incidenza sulla valutazione dell’indebito utilizzo di una DOP come parte di tale denominazione, equivarrebbe ad ammettere che può essere fatto un uso generico di tale DOP, contravvenendo alla tutela posta da tali regolamenti.

49      Quanto alla questione se, ai fini di tale valutazione, sia rilevante il criterio secondo cui occorre accertare se l’ingrediente che beneficia della DOP sia stato aggiunto in quantità sufficiente per conferire al prodotto alimentare in esame una caratteristica essenziale, occorre constatare che tale criterio corrisponde a una delle tre condizioni di cui al punto 2.1.2 degli orientamenti per riconoscere che una denominazione registrata come DOP possa essere menzionata all’interno della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano di tale DOP. La Commissione al riguardo precisa, tuttavia, che, tenuto conto dell’eterogeneità dei casi possibili, non può suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile.

50      A tal proposito, si deve ritenere che l’utilizzo di una DOP come parte della denominazione con la quale è posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, sia volto a sfruttare indebitamente la notorietà di tale DOP, qualora tale ingrediente non conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale.

51      Quanto al dover decidere se l’ingrediente in questione conferisca al prodotto alimentare in esame una caratteristica essenziale, la quantità di tale ingrediente nella composizione del suddetto alimento costituisce un criterio importante, ma non sufficiente. La sua valutazione dipende dai prodotti interessati e deve essere accompagnata da una valutazione qualitativa. A tal proposito, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, non si tratta di riscontrare in tale prodotto alimentare le caratteristiche essenziali dell’ingrediente che beneficia della DOP, bensì di verificare se tale alimento abbia una caratteristica essenziale connessa a tale ingrediente. Tale caratteristica è costituita spesso dall’aroma e dal gusto che l’ingrediente apporta.

52      Quando la denominazione del prodotto alimentare indica, come nel caso in esame, che quest’ultimo contiene un ingrediente che beneficia di una DOP, che si presume indichi il gusto di tale alimento, il gusto conferito da tale ingrediente deve costituire la caratteristica essenziale dell’alimento suddetto. Se il gusto del prodotto alimentare è determinato in maggior misura dagli altri ingredienti in esso contenuti, l’utilizzo di un tale denominazione trae indebito vantaggio della notorietà della DOP in questione. Pertanto, per valutare se lo champagne contenuto nel prodotto di cui al procedimento principale conferisca a quest’ultimo una caratteristica essenziale, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce degli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo, se tale prodotto abbia un gusto conferito principalmente dalla presenza di champagne nella sua composizione.

53      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una DOP come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce uno sfruttamento della notorietà di una DOP, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.

 

Sulla terza questione

54      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una DOP come parte della denominazione con la quale è posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisca un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione, ai sensi delle medesime disposizioni.

55      A tal proposito, occorre constatare che l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento n. 1308/2013 riguardano i vari pregiudizi di cui possono essere oggetto le DOP o le IGP e i vini che utilizzano tali denominazioni, contro i quali tali disposizioni predispongono una tutela.

56      Nel caso di specie, dalle risposte fornite alla prima e alla seconda questione risulta che l’utilizzo di una DOP, quale «Champagne», come parte della denominazione di un prodotto alimentare in vendita non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce un impiego commerciale di detta DOP, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a) ii), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo n. 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, contro cui quest’ultima è tutelata ai sensi delle suddette disposizioni, qualora tale utilizzo sia volto a sfruttare indebitamente la sua notorietà, circostanza che si realizza, segnatamente, qualora l’ingrediente non conferisca a tale prodotto alimentare una caratteristica essenziale.

57      L’utilizzo di una DOP nella denominazione di un prodotto alimentare, come quello di cui al procedimento principale, non risulta, invece, poter costituire un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013. Incorporando nella denominazione del prodotto alimentare in esame quella dell’ingrediente che beneficia della DOP, infatti, si effettua un uso diretto di tale DOP al fine di rivendicare apertamente una qualità gustativa connessa a quest’ultima, circostanza che non costituisce né un’usurpazione, né un’imitazione, né un’evocazione.

58      In merito alla nozione di «evocazione», occorre inoltre ricordare che quest’ultima, secondo costante giurisprudenza, si riferisce segnatamente all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che beneficia di tale denominazione (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). L’incorporazione dell’integralità della denominazione della DOP in quella del prodotto alimentare per indicare il gusto di quest’ultimo non corrisponde quindi all’ipotesi suddetta.

59      Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una DOP come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», non costituisce un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione, ai sensi di tali disposizioni.

 

Sulla quarta questione

60      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore sull’origine geografica del prodotto interessato o anche nel caso di indicazioni false o ingannevoli riguardanti la natura o le qualità essenziali di tale prodotto.

61      A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 menzionino le indicazioni false o ingannevoli che figurano sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo interessato, tali disposizioni possono avere effetto utile nella controversia di cui al procedimento principale, in cui il prodotto vitivinicolo in questione è un ingrediente di un prodotto alimentare, soltanto qualora esse riguardino la confezione, l’imballaggio, la pubblicità o i documenti relativi a tale prodotto alimentare.

62      Quanto alla portata di tali disposizioni, dalla loro formulazione risulta che le DOP, le IGP e i vini che usano tali denominazioni protette rispettando il disciplinare di produzione corrispondente sono protette contro, da un lato, le indicazioni false o ingannevoli quanto alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto che figurano sulla confezione, sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto e, dall’altro lato, contro l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine del prodotto. Pertanto, tali disposizioni permettono di vietare sia le indicazioni false o ingannevoli quanto all’origine geografica del prodotto interessato, sia le indicazioni false o ingannevoli che riguardano la natura o le qualità essenziali di tale prodotto, come, ad esempio, il suo sapore.

63      Nel caso in cui il prodotto alimentare di cui al procedimento principale non avesse, quale caratteristica essenziale, un gusto generato principalmente dalla presenza di champagne nella sua composizione, si potrebbe dunque ritenere che la denominazione «Champagner Sorbet» apposta sulla confezione o sull’imballaggio di tale prodotto alimentare costituisca un’indicazione falsa o ingannevole, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2), lettera c), del regolamento n. 1234/2007 o dell’articolo n. 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013.

64      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all’origine del prodotto interessato, sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.

 

Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità nel caso in cui una denominazione di origine protetta, quale «Champagne», sia impiegata come parte della denominazione con la quale è venduto un prodotto alimentare, quale «Champagner Sorbet», non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.

2)      L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce uno sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.

3)      L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», non costituisce un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione, ai sensi di tali disposizioni.

4)      L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all’origine del prodotto interessato, sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.