Etichetta origine nazionale alimenti

Etichetta origine nazionale alimenti: sotto il vestito niente?


Etichetta origine nazionale alimenti, e cioè l’indicazione “prodotto italiano” ovvero “francese” ovvero “tedesco”: indicazione spesso allettante per i consumatori, ma qual’è la sua effettiva valenza?

La materia è essenzialmente regolata da normativa dell’Unione Europea, e precisamente dagli art. 9 e 26 comma 3 nonché art. 38 e 39 del Regolamento  UE/1169/2011, oltre da altre norme applicabili a specifici alimenti (vedasi le slides che appariranno nel video infra proposto; per tutti i vini l’indicazione del paese di produzione è un elemento obbligatorio dell’etichetta, ai sensi dell’art.119 del Regolamento UE/1308/2013).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla etichetta origine nazionale alimenti.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1/10/2020, causa C-485/2018, Lactalis) definisce in modo alquanto restrittivo quando il legislatore nazionale ha facoltà di imporre l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza degli alimenti, rappresentando forse il “punto di svolta” in materia.

Fermo restando che la competenza degli Stati è esclusa per tutti gli aspetti dell’etichettatura che sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la Corte ha innanzitutto chiarito che ciò vale anche quando l’obbligo in questione (peraltro già previsto dalla legislazione europea per molte tipologie di alimenti, pur “declinato” in vario modo) va imposto perché serve per proteggere il consumatore dal cadere in errore, così in sostanza sottraendo agli Stati la possibilità di valutare la sussistenza di siffatta situazione in base a criteri puramente nazionali.

Inoltre, la Corte ha ricondotto la competenza nazionale ai soli casi in cui lo Stato prova che l’indicazione obbligatoria dell’origine o provenienza è giustificata dall’esigenza di evidenziare oggettive qualità dell’alimento, effettivamente dipendenti dall’origine stessa del prodotto, escludendo tuttavia – e qui sta la limitazione più sensibile – qualsiasi valore alla mera percezione soggettiva di tali qualità da parte dei consumatori, talora rilevata forse in modo un poco “opportunistico” nelle indagini di mercato.

Per contro, secondo la Corte (sentenza 12/11/2019, causa C-363/2018, Organisation juive européenne) la corretta indicazione del luogo d’origine – definita in base a specifici criteri sanciti dal diritto internazionale – rappresenta uno strumento per consentire ai consumatori di determinarsi all’acquisto in base a personali scelte di natura etica.

Fermo tutto ciò, per molti alimenti l’indicazione del luogo di provenienza costituisce un elemento facoltativo dell’etichettaura, che può essere dunque espresso, purchè sia veritiero.

Sul piano però della qualità dell’alimento, tale indicazione nulla aggiunge!

In altre parole, il consumatore non è affatto garantito che il prodotto abbia qualità particolari o superiori rispetto ad un alimento analogo prodotto in un altro Stato.

L’unica garanzia è che l’alimento (non DOP o IGP) – a prescindere dal suo luogo di produzione, ma commericalizzato nell’Unione Europea – è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare imposti dalla stessa Unione Europea (salve le frodi alimentari ed altri comportamenti illeciti).

E’ coerente tutto cio?

Sul piano della mera coerenza, forse, l’intero sistema normativo presenta qualche scricchiolio (esclusa la materia della sicurezza alimentare).

Da un canto, infatti, la mera indicazione del paese di provenienza (sulla cui veridicità i controlli sono alquanto labili) rischia di essere un poco vuota di contenuto: al di là dell’immaginario collettivo, cosa in sostanza differenzia oggettivamente il latte italiano dal latte francese?

Dall’altra, però, ai “campioni nazionali” – e cioè i prodotti alimentari DOP e IGP – è concesso dallo stesso diritto dell’Unione che la “materia prima” possa anche provenire da un paese diverso rispetto a quello ove l’alimento finale viene elaborato, purché essa risulti conforme a quando disposto dal relativo disciplinare di produzione (Reg. UE/1151/2012, art.5, comma 3, adesso sostituito dal Regolamento UE/1143/2024, art.49).

A ben vedere, però, è proprio il disciplinare a rappresentare la garanzia di un’oggettiva qualità degli alimenti DOP e IGP, alla cui definizione e presidio sta sì l’intero sistema territoriale di riferimento, che opera secondo precise regole, scrutinate attentamente (che però non valgono per i prodotti senza indicazione geografica, ma che semplicemente indicano in etichetta il nome di uno Stato, magari enfatizzando tale informazione).

Di conseguenza, con riferimento ai prodotti privi di indicazione geografica, i consumatori vengono tutelati non tanto spendendo in etichetta il “taumaturgico” nome di uno Stato (a meno che ciò consenta di valutare eticamente il prodotto che da lì proviene).

Serve più consentire ai consumatori di effettuare scelte basate su criteri realmente oggettivi e facilmente decodificabili, quali capire se trattasi di un alimento “sostenibile” o meno, quest’ultimo definito sulla base di appositi parametri pregni di concreto contenuto, il cui rispetto venga sottoposto ad effettiva sorveglianza.

In tal senso si sono (forse un poco troppo timidamente) orientati il disciplinare italiano sulla sostenibilità e – per effetto delle riforme introdotte con la PAC 2023-2027 – quelli dei prodotti DOP e IGP.

Approfondimento sulla etichetta origine nazionale alimenti.

Il tema è stato oggetto di un intervento (“Le informazioni sull’origine degli alimenti nella giurisprudenza più recente della Corte di giustizia UE“) fatto da Ermenegildo Mario Appiano al convegno “Le informazioni sugli alimenti ai consumatori a dieci anni dalla pubblicazione del regolamento (Ue) n.1169/2011”,tenutosi presso la Accademia dei Georgofili,  Firenze,  21 aprile 2021.


Pratiche sleali filiera agricola alimentare

L’attuazione in Italia della direttiva UE/633/2019 sulle pratiche sleali filiera agricola alimentare.


In questo webinar, realizzato in collaborazione con Ascheri Academy, analizziamo come vengono disciplinate  in Italia le pratiche sleali filiera agricola alimentare, alla luce della disciplina portata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198, con cui è stata recepita la direttiva europea UE/633/2019 in materia.



Pur presentando profili innovativi, la nuova disciplina non rappresenta comunque una completa novità per il nostro paese, siccome in precedenza le pratiche sleali filiera agricola alimentare erano già:

    • colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal  D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
    • ulteriormente specificate (ai sensi del suo art. 11 bis) dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e relativo allegato   (anche esso conseguentemente abrogato).

La nuova disciplina amplia comunque il numero delle condotte considerate sleali nonché i casi in cui essa può essere applicata.

Viene inoltre sensibilmente valorizzato il ruolo che le associazioni di categoria possono svolgere nell’ambito contrattazione collettiva delle clausole contrattuali, circostanza che può consentire di considerare leciti  tutti i casi considerati nella cosiddetta “lista grigia”, quando cioè essi non siano frutto di mera imposizione ad opera della parte forte, ma rappresentano il frutto di una effettiva contrattazione, produttiva di un risultato accettabile per entrambe le parti.

Tale potestà attribuita alla contrattazione collettiva si accompagna al trattamento di favore che sempre più viene riconosciuto nell’applicare il diritto della concorrenza dell’Unione Europea agli accordi conclusi dalle organizzazioni professionali agricole (art.152 e ss. del Regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica dei prodotti agricoli)

 

Come denunciare a MIPAAF una pratica sleale

Avv. Ermenegildo Mario Appiano

 

Avv. Ermenegildo Mario AppianoAvvocato, patrocinante in Cassazione

Professore a contratto presso l’Istituto Universitario Salesiano “Rebaudengo”, aggregato alla Pontificia Università Salesiana

Dottore di ricerca in Diritto UE

Master in Diritto Cinese

Fondatore nonché Vice-Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI)

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)


Ecco una breve panoramica della mia attività scientifica nel campo del diritto vitivinicolo.


DOCENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO

Docenza sul diritto vitivinicolo al Master Universitario di II Livello in “DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI” 2020/21, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.


Docenza suDiritto vitivicolo, quadro generale e focus sulle sulle indicazioni geografiche” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2020/2021.


Intervento sul diritto vitivinicolo al corso di aggiornamento in diritto agroalimentare comparato e trasnazionale, Università di Verona, 18 dicembre 2020.


Docenza sui sistemi di tracciabilità nel settore vitivinicolo al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2021.


Docenza su passaggio generazionale nelle imprese vitivinicole al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2020.


Docenza sul “Quadro giuridico sulla produzione e commercializzazione del vino” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2019/2020.


Lezioni al corso di diritto comparato dei consumi ed alimentare presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2017 e 2018.


Docenza al master di specializzazione in diritto vitivinicolo organizzato da Euroconference in collaborazione con UGIVI, anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.


Lezioni sulla legislazione enologica e sugli aspetti giuridici della commercializzazione del vino, nel contesto del Master Universitario in Apprendistato di Alta Formazione (Enologia: dalla vinificazione alla commercializzazione), organizzato dall’Università di Pavia (anno accademico 2015/2016 e 2016/2017)


Intervento (“L’impatto dei TTIP nel settore vitivinicolo”) al corso di diritto comparato dei consumi presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2016.


Lezioni sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master in diritto alimentare, Padova e Firenze, 2010.


Lezioni a contratto sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master di secondo livello in diritto alimentare, Università di Torino, anno accademico 2006/2007.


Partnership con Ascheri Academy



CONFERENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


2021

Gli accordi UE sul commercio del vino e loro inquadramento rispetto al sistema WTO: la disciplina delle pratiche enologiche, anche con riferimento all’azione di OIV, relazione al convegno “Aspetti gius-economici dell’export di vino italiano”, Castello di Grinzane Cavour, 4 luglio 2021.

Il vino naturale, webinar con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.


2019

ODR nella distribuzione alimentare, intervento al Laboratorio di diritto commerciale su “I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract”, Torino, 13 marzo 2019.

Tutela e promozione dei vigneti storici ed eroici: il regolamento ministeriale in itinere, Pantelleria, 1 giugno 2019.


2018

Vendere e distribuire vino on-line all’estero: aspetti cruciali e profili di criticità, Quistello (MN), 24 marzo 2018.

Il paesaggio nel diritto internazionale e comunitario, Verona, Vinitaly, 15 aprile 2018.

L’attenuazione delle regole UE in materia di concorrenza applicabili agli accordi conclusi dalle organizzazioni di produttori”, Grinzane Cavour, 21 settembre 2018;

Rapporti tra mediazione e procedure di modesta entità”, intervento nell’incontro di studio “Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità”, organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Torino, Settore Europeo, Torino, 24 settembre 2018.


2017

Sintesi su novità contenute nel Testo Unico Vino – La salvaguardia di vigneti storici ed aree di pregio paesaggistico, Castello di Grinzane Cavour

Il principio del “ne bis in idem” secondo la Corte di Strasburgo: andrà in crisi l’impianto sanzionatorio anche nel settore vitivinicolo?, Vinitaly, Verona.

“Il diritto alimentare e vitivinicolo: inquadramento generale della materia; le indicazioni geografiche e la qualità dei prodotti“, intervento al convegno “Il diritto alimentare e vitivinicolo tra la responsabilità del produttore e la tutela del consumatore”, Torino, 4 maggio 2017.

La risoluzione delle controversie on-line” scaturenti dalla vendita on-line di vino, Castello di Grinzane Cavour, 22-23 settembre 2017.


2016

Il vino biologico, Vinitaly, Verona.


2008

Il nuovo regolamento CE sulle “bevande spiritose”, Vinitaly, Verona.


2007

L’accordo UE-USA sul commercio del vino, Torino, Salone del Vino.


2003

Le controversie nel settore vitivinicolo. Conciliazione ed arbitrato come alternative alla giustizia ordinaria, convegno organizzato dalla Regione Piemonte, Torino


2001

E-commerce e distribuzione “tradizionale”: possibili conflitti, intervento in convegno organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly, Verona.


1999

I contratti di distribuzione nel settore vitivinicolo: problematiche antitrust, organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly ’99’, Verona.


1998

La libera circolazione di animali e carni nell’Unione Europea, tenutosi nel febbraio presso la Scuola di specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria, Casalmaggiore (CR).



PUBBLICAZIONI

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


I miei scritti sono spesso nati da confronti e spunti scaturiti in occasione dei convegni promossi dall’Unione Giuristi della Vite e del Vino.


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU Agreements“, in corso di pubblicazione su Jus Vini, 1 , 2021.


“Il paesaggio nel diritto internazionale e dell’Unione Europea”, in (a cura di F. Moreschi), Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo, aspetti gius-economici, 2019, p.43.


La risoluzione delle controversie nelle vendite on line di vino”, in (a cura di O. Calliano), e-wine, 2018, p.123.


Le riforme del 2013 alla OCM Vino“, in Contratto e Impresa / Europa, 1, 2014, p.451.


Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità”, in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.


La posizione del consumatore nella nuova OCM Vino”, in Contratto e Impresa / Europa, II, 2009, p. 993.


Il nuovo regolamento CE sulle bevande spiritose” in Contratto e Impresa / Europa, I, 2008, p. 444.


“Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d’origine nell’accordo UE/USA sul commercio del vino”, in Contratto e Impresa / Europa, 2007, p. 455.




Le mie competenze di giurista si affiancano a quelle di sommelier (diplomi AIS e ONAV) nonché di assaggiatore di grappe (diploma ANAG), consentendomi un approccio più concreto e diretto alle tematiche del diritto vitivinicolo.


Docenza su altre materie


Scritti su altre materie


pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP

Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: adesso possibile, è un importante strumento per finanziamento imprese agricole e vitivinicole


Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: in data 23 luglio 2020 è stato emanato dal MIPAAF il relativo decreto (Decreto sulla “Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose”).

Si tratta di una misura prevista dal decreto legge “Cura Italia” (art. 78 commi 2 – duodecies , 2 – terdecies e 2 – quaterdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Viene quindi ammessa la possibilità di costituire in pegno prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Il decreto del Ministero prevede inoltre che i prodotti DOP e IGP, costituiti in pegno, possono altresì essere oggetto di patto di rotatività.

Ma che cos’è il pegno?

Il pegno è un diritto reale di garanzia che può essere iscritto su beni mobili, crediti o altri diritti. L’istituto del pegno è sostanzialmente un mezzo di tutela del credito ovvero un vincolo cui viene sottoposto un bene e la cui funzione di garanzia si manifesta attraverso la creazione di un vincolo reale sul bene che ne forma l’oggetto, per consentire al creditore pignoratizio di soddisfare la sua pretesa con preferenza rispetto ai terzi in ordine al bene vincolato. Sotto tale punto di vista, il pegno di beni mobili è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore mediante la consegna della cosa o del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità.

La nuova normativasul pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP permette adesso un più facile accesso al credito da parte di quei produttori che maggiormente hanno accusato il colpo e sono stati messi in ginocchio dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Essa stabilisce (art.1, co.2) che i prodotti agricoli e alimentari, costituiti in pegno, possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo è appunto una forma di garanzia che consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione della garanzia

(Art. 1, co. 3: “Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto”).

Sostanzialmente il patto di rotatività ammette la possibilità di sostituire, nel tempo, i beni oggetto di garanzia pignoratizia (si consideri, tra l’altro, anche la deteriorabilità di alcuni prodotti alimentari – non diretti all’invecchiamento – che, in assenza di rotativa, necessiterebbero di svariate pratiche per stipulare numerosi nuovi accordi di pegno su prodotti sempre consumabili e non deteriorati).

Strumento, quello del pegno, che sarà certamente utilizzato dai produttori alimentari e vitivinicoli in cambio di prestiti, al fine di ottenere liquidità pur mantenendo la proprietà e la disponibilità del prodotto impegnato.

Il decreto in commento precisa poi che la costituzione in pegno di un prodotto alimentare non può chiaramente avvenire in ogni momento ma solamente a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal decreto in tema di registri (cartacei e telematici).

Ciò, ovviamente, per garantire l’esistenza e la disponibilità del prodotto che diviene oggetto di vincolo.

Il Decreto Ministeriale non tralascia, poi, gli aspetti puramente pratici e relativi alle modalità di registrazione delle operazioni di costituzione del pegno.

Per agevolare ed uniformare la documentazione, il Ministero ha offerto (allegato n.1 al Decreto) un modello fac-simile che o soggetti interessati potranno utilizzare per costituire ed indicare in maniera formale i beni concessi in pegno.

I dati da indicre sono i seguenti: Data di costituzione, Durata, Azienda, Unità, Elem. Identificativi Mese/anno produz., Varietà, Anno, Rif. Regione produz., Partita/Lotto, Codice identificativo.

Ad eccezione dei prodotti vitivinicoli (di cui al comma 4, art.2), contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno. Dopodiché il produttore/concedente potrà procedere con l’annotazione sul registro cartaceo (registro che dovrà essere annualmente vidimato da un notaio, fatta sempre eccezione per l’ambito vitivinicolo).

Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva (ai sensi del menzionato comma n.4 dell’art.2) esistono apposite regole.

Più precisamente, il debitore può procedere all’annotazione del pegno nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), provvedendo alla comunicazione, nei confronti del creditore, dell’effettuazione di detta operazione. Comunicazione che dovrà avvenire entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può, a sua volta, chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri telematici.

Pare appena il caso ricordare che ogni operazione di cantina e/o ogni spostamento di prodotti che possa andare ad incidere sui beni oggetto di pegno, dovrà essere debitamente annotata nel registro telematico con accortezza, badando bene a dare comunicazione al creditore pignoratizio oltre che all’ente di controllo dell’operazione svolta (ovviamente sempre che si tratti di operazione cui è richiesta la comunicazione all’ente di controllo).

Anche l’estinzione del rapporto obbligatorio tra concedente e creditore pignoratizio necessità di annotazione sul registro. Invero, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno dovrà avvenire mediante annotazione sul registro artaceo o telematico.

Consulenza aziende agricole vitivinicole

Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

Il nostro approccio al lavoro di consulenza aziende agricole vitivinicole è quello della specializzazione accompagnato dall’interdisciplinarietà.

Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


Siamo disponibili per consulenze in VIDEOCONFERENZA


Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



etichettatura vino alimenti

Le regole per l’etichettaura del vino  e degli alimenti sono previste dal diritto comunitario (etichettatura vino alimenti)


Per evitare ostacoli al commercio dei prodotti alimentari e vinicoli, etichettatura vino alimenti è disciplinata dal diritto dell’Unione Europea.

Il testo base è costituito dal regolamento di Consiglio e Parlamento europeo UE/1169/2011.

Le norme ivi contenute si applicano a tutti i prodotti alimentari e – salve le deroghe espressamente previste dal regolamento stesso – anche ai prodotti vinicoli.

Fermo quanto sopra, per quanto concerne i vini  le specifiche norme sull’etichettatura sono contenute:

– nell’ordinamento dell’Unione Europea

– nell’ordinamento italiano

 

Per quanto concerne l’etichettatura dei vini varietali italiani, si deve quindi fare riferimento a detto DM MIPAAF 13 agosto 2012.

Si aggiungono poi le norme sull’etichettatura ambientale.


Sino al 2021, tra le deroghe più significative per l’etichettatura dei vini rispetto alla disciplina generale per gli alimenti, vi era quella che li esentava dall’indicare  sia gli ingredienti, sia il contenuto calorico.

Nel contesto della  riforma della PAC post-2020 (su cui l’accordo si è formato a fine giugno 2021) si è deciso come applicare anche ai vini le norme che impongono di indicare sia gli ingredienti, sia il contenuto calorico.

La nuova PAC post-2020 (2023-2007)

Le nuove norme sono portate dal Regolamento UE/2117/2021.

Per quanto concerne la revisione regime UE indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, rileva il comma 119 dell’art.1 di detto regolamento UE/2117/2021, che così modifica le pertinenti norme del regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica

 

l’articolo 119 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:

i)

dal termine “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o

ii)

dal termine “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.»;

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

i)

l‘elenco degli ingredienti ai sensi dell‘articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

j)

nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione d’origine protetta o di un’indicazione geografica protetta.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   In deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale sull’ imballaggio o su un’etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” (energia). In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti;

5.   In deroga al paragrafo 1, lettera i), l’elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull’ imballaggio o su un’etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:

a)

non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;

b)

l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

c)

l’indicazione delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

L’indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo comprende la parola “contiene” seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;

Il regolamento UE/1169/2011 sull’etichettatura degli alimento porta (art.2, comma 2, lettera f) la seguente definizione di “ingrediente“:

«ingrediente» : qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata;  i residui non sono considerati come ingredienti;

Quanto ai composti enologici, il Codice enologico europeo (Regolamento della Commissione 934/2019) distingue appositamente tra “additivi” e “coadiuvanti tecnologici” dei vini.

Vista la definizione di “ingrediente” portata dal citato regolamento 1169/2011 e tenuto conto che le nuove norme sull’indicazione degli ingredienti per i vini sembrano condurre a tale definizione, verosimilmente  dovranno figurare tra gli ingredienti dei vini gli “additivi“, con esclusione dei “composti enologici“, siccome questi ultimi tendono a lasciare semplicemente dei residui (se così non fosse, vanno invece indicati in etichetta).



L’etichettatura dei vini è però soggetta ad ulteriori disposizioni, specifiche invece per tale settore.

Tali apposite regole sono contenute nel regolamento di Consiglio e Commissione UE/1308/2013 (regolamento sulla OCM Unica, articoli  117 e seguenti) nonché nell’apposito regolamento attuativo della Commissione (regolamento UE/33/2019, art.40 e seguenti).

In virtù dei regolamenti sopra indicarti, etichettura vini alimenti subisce anche restrizioni significative, in quanto va realizzata senza usurpare o contraffare alcuna DOP o IGP.

Casi particolari diapplicazione di dette restrizioni sono:

In attuazione dei principi sull’etichettatura vini alimenti, la Commissione ha di recente emanato un regolamento, che dal 1 aprile 2020 impone di indicare in etichetta il paese di origine dell’ingrediente primario di un alimento, quando esso è diverso da quello del paese ove viene prodotto l’alimento finale etichettato.

Indicazione origine provenienza ingrediente principale alimenti

Indicazione origine provenienza ingrediente principale alimenti:  obbligatoria dal 1 aprile 2020


Indicazione origine provenienza ingrediente principale alimenti:  il regolamento della Commissione UE/775/2018 impone che dal 1 aprile 2020 l’etichetta degli alimenti contenga l’indicazione del paese di provenienza dell’ingrediente principale, se tale paese è diverso da quello indicato come origine del prodotto alimentare che contiene detto ingrediente.

Si aggiunge così un tassello al quadro giuridico sull’etichettatura dei prodotti alimentari, costituito dal regolamento UE/1169/2011.

Il regolamento prevede diverse espressioni che, in tali circostanze,  potranno essere usate per indicare il paese di origine dell’ingrediente principale, e cioè:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o

v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

 

Tali espressioni – che non si appicano  ai prodotti DOP e IGP, siano essi alimenti o vini, ivi compresi quelli aromatizzati (vedasi l’art.1, comma 2, del regolamento in questione) – dovranno comparire nello stesso campo visivo dove è indicato il paese di provenienza del prodotto alimentare finale.

Esse dovranno inoltre venire scritte con caratteri aventi una dimensione specifica, che varia a seconda se il paese –  indicato come origine dell’alimento  finale – risulti da testo letterale ovvero in altro modo (quali immagini, …)

Trattasi dunque di un primo passo, mediante il quale si dovrà specificare – ad esempio –  se la pasta (alimento finale) italiana venga prodotta con grano (ingrediente principale) parimenti italiano oppure proveniente da altro luogo (nel qual caso, quest’ultimo dovrà dunque essere indicato).

Per quanto concerne i vini (ovviamente non DOP e IGP)  prodotti in Italia, usando però uve provenienti da altri Stati, dispone (in ultimo, ma così era anche nella legislazione previgente ad esso) già l’art.45 del regolamento della Commissione UE/33/2019.

Esso così prevede:

L’indicazione della provenienza di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue:

a) per i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini «vino di […]», oppure «prodotto in […]», oppure «prodotto di […]» oppure «sekt di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate;

b) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell’Unione europea», o termini equivalenti;

c) per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;

d) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi;

e) per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi”.

 


Si veda anche il comunicato MIPAAF  in materia.


 

Esaminiamo adesso più nel dettaglio il regolamento in questione.

 

L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione, oppure il paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.  La definizione di ingrediente primario la troviamo all’interno del medesimo Regolamento 1169/2011 «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa». Mentre il primo viene definito come “criterio quantitativo” il secondo viene definito come “criterio qualitativo”.

Il suddetto articolo 26 ha lasciato spazio alla possibilità, per la Commissione Europea, di introdurre nuove regole per la composizione delle etichette che riportano il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento quanto non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario. Ciò con il fine di prevenire da un lato condotte scorrette ed ingannevoli ai danni dei consumatori (con ovvie ripercussioni anche in ambito di concorrenza tra imprese) e dall’altro di garantire ai consumatori di fare scelte più consapevoli nell’acquisto di prodotti alimentari.

In considerazione di ciò, la Commissione Europea ha approvato il Regolamento n.775/2018 (recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento). Regolamento che introduce le regole per indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

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In termini pratici, l’obbligo informativo insorge se sussistono due condizioni essenziali:

  • la prima, è che sia indicato (non necessariamente in etichetta) il paese d’origine o il luogo di provenienza del prodotto/alimento (si veda l’art.1 del Reg.775/2018), il che avviene “quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza.” (ad esempio l’utilizzo nel packaging del prodotto la bandiera italiana o una adesivo separato dall’etichetta che riporta la dicitura “sapori italiani” – “specialità italiane” – “gusto italiano”);
  • la seconda, è che l’ingrediente primario dell’alimento abbia un paese di origine o un luogo di provenienza diverso da quello dichiarato e risultante  sull’alimento;

Il Regolamento di esecuzione in esame, che troverà applicazione a partire dal 1° aprile 2020, è stato tuttavia destinatario di molte critiche da parte non solo delle associazioni di categoria, rappresentative del comparto agricolo, bensì da parte di tutti gli operatori del settore alimentare.

Una prima critica è stata posta in relazione all’assenza di trasparenza ed indeterminatezza con riferimento alle espressioni utilizzabili (UE, non UE, Regione, Stato membro, etc.), che, invece, dovrebbero consentire di individuare il paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario con la stessa precisione di quello riferibile all’alimento. In tale contesto il consumatore sarebbe realmente in grado di fare scelte consapevoli? A parere di chi scrivere certamente sì.

La norma in commento non è diretta a garantire al consumatore scelte consapevoli bensì mira ad evitare che lo stesso possa essere tratto in inganno o cadere in errore. Per cui la sua formulazione garantisce certamente al consumatore di sapere se l’ingrediente primario (individuato in termini quantitativi o qualitativi) di quel determinato prodotto alimentare è lo stesso del paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento in cui è incorporato.

Per raggiungere tale obiettivo, appunto, l’art.2 del Reg.775/2018 individua il riferimento alle zone geografiche che sarà necessario indicare in etichetta (senza necessità di specificare lo stato di provenienza).

Altra critica è stata sollevata in merito all’esclusione, della sua applicazione, nei casi in cui il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento venga indicato attraverso l’uso di marchi d’impresa registrati i quali, ovviamente, contengano al loro interno indicazioni riferibili al paese d’origine o al luogo di provenienza dell’alimento.

Seppur l’art.26 del Reg. n.1169/2011 sia applicabile anche ai marchi d’impresa, il Reg. 775/2018 ne escluderebbe (temporaneamente, e quindi sino “all’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.”) l’applicazione.

Tale posizione privilegiata dei marchi d’impresa registrati vanificherebbe interamente la finalità del disposto normativo, che è appunto quella di evitare condotte ingannevoli ed indirettamente garantire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di effettuare scelte consapevoli.

Posto che ad oggi le norme specifiche menzionate non sono ancora state nemmeno abbozzate, il termine del periodo di esclusione dei marchi dall’applicazione del regolamento non si intravede nemmeno all’orizzonte.

A breve saremo tuttavia in grado di esaminare i concreti effetti, sul piano operativo, del Regolamento 775/2018 e così comprendere se i dubbi sino ad ora sollevati sulla sua portata applicativa si riveleranno fondati.

Di qui sarà opportuno, senz’altro, l’intervento da parte degli operatori del settore alimentare (gravati dalla loro posizione di garanzia) che si troveranno ad operare nel mercato, nell’attesa che vengano emanate le auspicate note chiarificatrici ed esplicative da parte della Commissione, al fine di dipanare tutte le questioni aperte.

Ferma resta comunque la responsabilità dell’OSA nell’utilizzo dei marchi di impresa che abbiano le caratteristiche predette (quindi contengano indicazioni riferibili all’origine o provenienza dell’alimento) i quali sono – e restano – comunque assoggettati alla normativa afferente le pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori (Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, emanato in attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004).

 

Codice enologico europeo

La Commissione ha adottato il regolamento 934/2019, portante il nuovo codice enologico europeo.


La novità principale del nuovo codice enologico europeo (uno degli atti fondamentali di attuazione della OCM Unica nel settore vitivinicolo) è l’introduzione della distinzione tra “ingredienti” ed “eccipienti” dei vini.

Tale distinzione è stata adottata in vista della futura entrata in vigore (al momento nulla è ancora stato deciso al riguardo) dell’obbligo di indicare sull’etichetta dei vini i relativi ingredienti.

Quest’ultimo discende dalla circostanza che anche ai vini – in quanto alimenti – si applica il regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori riguardo ai prodotti alimentari.

Sino ad ora i vini (grazie all’art.41 di detto regolamento) sono stati esentati dall’obbligo di indicare in etichetta gli ingredienti, poiché mancavano regole specifiche in sede di Unione Europea, ma adesso quest’ultima intende colmare la lacuna.

Le sostanze usate durante le pratiche enologiche potrebbero allora dover essere in futuro indicate nell’etichetta.

 

Codice enologico comunitario etichette

La distinzione tra “ingredienti” ed “eccipienti” dei vini, adesso introdotta nel nuovo Codice enologico comunitario, cerca di contenere l’obbligo di indicare in etichetta alle sole sostanze – impiegate durante le pratiche enologiche – considerate come veri e propri tra “ingredienti”, mentre potrebbe portare ad escludere dall’indicazione obbligatoria in etichetta quelle qualificate come meri “eccipienti” dei vini.


In effetti, l’art. 20 del citato regolamento UE 1169/2011 dispone:

“Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti.

Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

a) ..

b) gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) …

ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici“;


La differenza consiste nella circostanza che, come meglio chiarito dal regolamento di Consiglio e Parlamento UE/1333/2008 (art.3),

  • gli additivi sono “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti“;
  • mentre i coadiuvanti sono “ogni sostanza che: i) non è consumata come un alimento in sé;  ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e  iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito”.

Detto regolamento si applica solo alle sostanze qualificabili come additivi e, pertanto, prevede solo per esse l’obbligo di indicarne la presenza sull’etichetta degli alimenti che le contengono (art.21 e seguenti).


Nonostante la distinzione adesso introdotta nel Codice enologico comunitario, quale sarà la futura disciplina dipende da cosa verrà deciso in sede europea circa la portata dell’obbligo di etichettatura dei vini.


 Nel contesto delle discussioni sulla riforma della PAC post-2020 si sta discutendo come applicare anche ai vini le norme che impongono di indicare sia gli ingredienti, sia il contenuto calorico.


Oltre al problema di “cosa” si dovrà scrivere in etichetta in merito agli ingredienti, sussiste anche la questione di “dove” tali indicazioni debbano comparire.

La questione è delicata, giacché tale elenco potrebbe sottrarre molto spazio dalla superficie delle etichette dei vini (che, sopratutto per le bottiglie sino a 0,75 l.) non è notoriamente ampio.

Le industrie del settore (riunite in sede di CEEV) hanno proposto di inserire sull’etichetta dei Q-Code, che rinviino ad appositi siti internet.

Tale proposta sembra essere stata adesso accolta dal Parlamento Europeo (emendamento 102, punto 3 ter, alla riforma PAC post-2020).


Proposta del CEEV su etichettatura ingredienti vini


La nuova formulazione del Codice enologico comunitario – sopratutto nel suo allegato I – sovverte quindi la struttura del precedente analogo codice, portato dal regolamento 606/2008 (adesso abrogato), che invece manteneva una certa continuità con quello ancora precedenti (regolamento 423/2008 e regolamento 1622/2000).

Quest’ultimo rappresenta il riferimento normativo recepito dall’Accordo UE/USA del 2006 sul commercio del vino.

Di conseguenza, potrebbe generarsi qualche incertezza al riguardo, per quanto concerne le pratiche di cantina della UE riconosciute ed ammesse dagli USA.


In adempimento a quanto previsto nel Codice enologico europeo,   la Commissione ha pubblicato l’elenco delle pratiche di cantina ammesse da OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), giacché esse sono richiamate dalle stesse tabelle di detto Codice, che individuano le pratiche ed i composti enologici da esso autorizzati (tabelle 1 e 2, portate dall’allegato I al Codice stesso: in entrambe, si veda la colonna n.3).

In effetti, in base a quanto sancito nella regolamento base sulla OCM Unica (regolamento di Consiglio e Parlamento Europeo UE/1308/2013, art.80, comma 5), la Commissione ha sì ricevuto la delega a disciplinare le pratiche di cantina ed i composti enologi, ma nel farlo essa deve adesso basarsi

“sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione”.

Circa i requisiti di purezza di additivi e coadivuanti per il vino, Il Codice enologico europeo (art.9) rinvia – per quanto non specificamente disciplinato dalla normativa comunitaria (costituita dal regolamento della Commissione UE/231/2012)  – al Codice enologico internazionale elaborato sempre da OIV.

La Commissione ha comunque evidenziato che – in caso di contrasto tra  quanto rispettivamente consentito dal Codice enologico europeo e quanto da OIV – prevalgono le disposizioni del primo.

Per quanto concerne gli enzimi (quelli autorizzati dal Codice enologico europeo, che costituiscono dei coadiuvanti tecnologici), sempre all’art.9 quest’ultimo stabilisce che:

 “gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell’allegato I, parte A, rispondono ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 


Ricordiamo che – in base al Codice enologico europeo – nessun vino può essere legalmente commercializzato nell’Unione Europea, se prodotto utilizzando:

  • tecniche e/o ingredienti enologici diverse da quelle autorizzate dal Codice stesso (salve sperimentazioni nazionali, debitamente autorizzate seguendo le procedure previste dal Codice in questione)
  • tecniche e/o ingredienti enologici  autorizzati, ma violando i limiti eventualmente stabiliti dal Codice enologico per il loro utilizzo.

Per i vini importati da Stati terzi valgono i medesimi principi, a meno che non siano derogati da appositi accordi internazionali conclusi in materia dall’Unione Europea con lo Stato terzo produttore (si pensi a quello con gli Stati Uniti d’America, fatto nel 2006).


codice enologico europeo

e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli

e-MVV  Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli.


e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli  viene adesso regolato dal decreto ICQRF – MIPAAF 9400871 del 28/12/2020, che sostituisce il precedente decreto 338 del 13 aprile 2018.

Trattasi di un importante elemento non solo per la circolazione dei prodotti vitivinicoli, ma anche per la dematerializzazione dei registri di carico e scarico (ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014).

 

Presentazione MVV-E

 

Ecco la documentazione attuativa:

Si veda anche il sito del MIPAAF.


Mediante il Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30/10/2020,   il Ministero ha stabilito che – a partire dal 1° gennaio 2021 – il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) – è emesso  in modalità telematica.

Eccezioni:

  • A) possibilità di usare MVV cartaceo):
    • trasporti di prodotti vitivinicoli (sfusi o confezionati) che si svolgono interamente sul territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo
    • trasporti di uve destinate ai c.d. stabilimenti promiscui.

 

  • B) possibilità di usare documento emesso ai fini fiscali (ad esempio i DDT o le fatture accompagnatorie)
    • trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale 
    • trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo.
    • trasporti che avvengono sul territorio nazionale, effettuati con mezzi propri del destinatario,  relativi a  vini contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri (quali le le damigiane), che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri.

I prodotti vitivinicoli devono circolare “scortati” da apposita documentazione, che varia a seconda dei casi (destinazione del prodotto e soggetto produttore) ed oggi è essenzialmente costituita dai documenti:

      • MVV ed e-MVV (si cui si èì detto in precedenza)
      • e-AD
      • DAS

Nel 2013 il MIPAAF aveva predisposto uno schema sinottico, che ricapitola il loro uso.

Esso va però letto considerando che in epoca successiva è stato:

      • introdotto il modello e-MVV
      • limitato l’uso dei modelli IT (circolare ICQRF 16103 del 29/12/2016).

Importanti ed aggiornate informazioni sono contenute nei vademecum per la campagna vendemmiale in corso.


Banche dati settore vitivinicolo

Links alle principali banche dati settore vitivinicolo.


Una nostra selezione delle principali banche dati settore vitivinicolo ed agrario

Per quanto concerne la legislazione vitivinicola, vedere invece la nostra apposita pagina.


eAmbrosia - il nuovo registro UE per le indicazioni geografiche

Sono indicate unicamente le DOP – IGP di Stati extra-europei che trovano protenzione della UE per effetto di accordi internazionali tra la UE e lo Stato cui appartiene il nome geografico protetto.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani


Registro UE delle menzioni tradizionali


Registro nazionale italiano delle varietà di viti e cloni


Regione Piemonte - norme su viticultura ed enologia


Disciplinari


Domande per protezione nuove DOP - IGP e per modiche a disciplinari


Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte


"Cantina Italia" - Inventario su detenzione vini, mosti e denominazioni


UE wine market observatory


Portale MIPAAFT su DOP e IGP


Prodotti agricoli italiani


Innovarurale: conoscenza e innovazione nel sistema agroalimentare


SIAN - Servizio Informativo Agricolo Nazionale


Il Registro e le mappe dei paesaggi rurali


Open Data Agricoltura


Circolari AGEA su settore vitivinicolo


Disciplina Fitosanitaria


eAmbrosia - Registro Specialità Tradizionali Garantite




Valori agricoli medi in Piemonte


Valori agricoli medi nella provincia di Asti



Plant varieties database


WIPO - Global Brand Database


Banche dati settore vitivinicolo