Agricoltore custode ambiente territorio

Riconosciuto il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio per effetto della legge 24/2024 adottata dal Parlamento italiano


Il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio era stato fortemente evidenziato dalle Istituzioni europee già  in occasione dell’adozione della riforma della  PAC per il periodo 2013-2020.

Già in tale contesto, infatti, si parlava di sostenibilità, focalizzando l’attenzione sulle prestazioni ambientali dell’agricoltura e considerando particolarmente rilevanti quelle utili a contrastare i cambiamenti climatici ed a mitigarne gli effetti (ad esempio, lo sviluppo di una maggiore resilienza del territorio ai disastri provocati da allagamenti, incendi e siccità).

All’agricoltore veniva così riconosciuto il suo naturale ruolo di “sentinella del territorio“.

In tale contesto si colloca adesso la legge 28 febbraio 2024, n.24, recante le Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura.

Effetti della legge 24/2024.

Le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali avranno modo di promuovere la figura dell’agricoltore custode ambiente territorio nei seguenti modi:

    • attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzare il ruolo sociale dell’agricoltore
    • realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attivita’ caratterizzanti detto ruolo dell’agricoltore (infra specificate) e per la protezione dei coltivi e degli allevamenti.
    • riconoscimento di specifici criteri di premialita’, inclusivi della riduzione dei
      tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Quali sono le attività agricole che consentono di beneficiare del riconoscimento?

Si tratta delle seguenti:

a) manutenzione del territorio attraverso attivita’ di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche’ cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita’ atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversita’ rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta’ colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all’abbandono delle attivita’ agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversita’ attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta’ a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

Quali soggetti possono ottenere il riconoscimento di Agricoltore custode ambiente territorio?

Beneficiari del riconoscimento sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati), che esercitano l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonche’ le societa’ cooperative del settore agricolo e forestale.

Dunque, tali soggetto possono vedere riconsciuto il loro ruolo sociale e beneficiare delle relative agevolazioni, a condizione che esercitino una o più delle attività appena citate.

 

 

 

usi civici fondi agricoli

Gli usi civici sui fondi agricoli rappresentano limiti al diritto di proprietà sui fondi agricoli e vanno adeguatamente acceratati prima di procedere alla compravendita (usi civici fondi agricoli)


Cosa sono gli usi civici

Per uso civico si intende un diritto perpetuo attribuito ai membri di una determinata collettività (un comune o un’associazione), consistente nel godimento, in modo indiviso, di fondi appartenenti al demanio o, altresì, a un privato (usi civici fondi agricoli).

Il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile e, di conseguenza, non si può estinguere per usucapione. Solitamente trova il suo riconoscimento in una fonte – fatto, la quale si identifica con azioni e comportamenti che l’ordinamento ritiene idonei alla produzione di norme giuridiche.

Al fine di addentrarci più approfonditamente nel concetto di uso civico, è indispensabile qualche breve cenno storico. Innanzitutto, la sua origine può essere fatta risalire al Medioevo, quando il sovrano concedeva al feudatario l’amministrazione del feudo ed il solo godimento dei beni concessigli, restando esclusa, tuttavia, la disponibilità di tali beni; infatti, ad esempio, l’alienazione del feudo restava prerogativa del monarca. All’incirca verso la metà del XVII secolo, si assistette a un decadimento degli usi civici, tuttavia i beneficiari si spesero in aspre lotte per conservare i loro diritti, i quali, in effetti, hanno resistito al trascorrere dei secoli.

Gli usi civici oggi

Oggi, sebbene sia ormai ampiamente superata la concezione su cui un tempo l’uso civico si fondava, secondo cui si poteva provvedere al proprio sostentamento avvalendosi del diritto di cogliere del legname o di condurre al pascolo i propri animali sui fondi gravati da tale diritto, le destinazioni d’uso sono rimaste quelle previste dalla Legge 16 giugno 1927, n.1766.

L’art.11 di detta legge distingue in due tipologie i terreni oggetto di usi civici: i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente (categoria A); i terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (categoria B).

Seppur l’uso civico spetti ad una determinata collettività, l’assegnazione dei terreni gravati da tale diritto è operata effettuando un bilanciamento tra i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo ed è attuata, come prescritto dagli artt. 19 e 20, a titolo di enfiteusi, diritto reale secondo il quale il titolare gode del dominio utile sul fondo, assumendosi l’obbligo di apportare migliorie e di corrispondere un canone annuo al proprietario.

Il canone è definito sulla base del prezzo dell’unità fondiaria, “realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all’assegnazione e del precedente diritto dell’assegnatario”.

La liquidazione degli usi civici è affidata, ai sensi dell’art.27 e seguenti, ai commissari regionali degli usi civici. Costoro, dotati di funzioni giurisdizionali e amministrative, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d’appello.

Contro le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte d’appello di Roma.

I commissari sono chiamati a decidere su tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti. Infatti, “sussiste la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ogni volta in cui oggetto della domanda principale sia l’accertamento della demanialità civica del bene, e le altre domande connesse siano conseguenza di tale accertamento.”(Corte di Cassazione, ordinanza n. 15530 del 16/05/2022).

Guardando alla normativa meno risalente, con la Legge 431/1985 gli usi civici sono stati inseriti nell’elenco dei beni sottoposti a tutela ambientale.

Ciò si caratterizza per essere una situazione giuridica di sostanziale non modificabilità dei luoghi, la quale sfocia in una serie di limitazioni sulle facoltà dei proprietari, possessori e/o detentori di tali beni.

È, dunque, possibile affermare che oggi l’uso civico si pone a difesa di un interesse generale di natura ambientale, il quale va oltre quello di sussistenza di una certa comunità che originariamente era riconosciuto. Si veda anche sul punto la pronuncia del T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, con la sentenza 26/11/2021, n.187.

Trasferimenti della proprietà su fondi gravati da usi civici

Occupiamoci, ora, dell’alienazione di fondi su cui gravano degli usi civici. A tal proposito, è d’uopo distinguere tra terreni di proprietà privata e quelli che, diversamente, fanno parte del demanio civico.

Nel primo caso, il fondo può essere oggetto di compravendita, tuttavia questa non comporta l’estinzione dell’uso civico, il quale si mantiene.

Secondo il Procuratore Generale presso la Cassazione (Udienza del 3 aprile 2023, Ricorsi R.G. 18257/17 e 27601/17) a meno di specifiche ipotesi previste dalla legge, i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla da un decreto di espropriazione per pubblica utilità.

La natura demaniale degli usi civici (o lato sensu demaniale) lo impedisce, imponendo un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il decreto di espropriazione per pubblica utilità che preveda l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo con trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione.

Si attende che la Suprema Corte si pronunci sul caso a Sezioni Unite.

Nondimeno, è ammesso che si liberi il terreno privato dall’uso civico prima di effettuare la vendita, mediante la procedura di affrancazione del fondo.

Questa consiste nella liquidazione monetaria dell’uso civico, operata la quale il fondo può essere alienato libero dal suddetto vincolo. Come si preannunciava, se questa, invece, non viene eseguita, il bene può essere trasferito, tuttavia resta gravato dall’uso civico secondo il principio “res transit cum onere suo” (il bene si trasferisce con il suo onere). Inoltre, la sua sussistenza deve essere precisata all’interno dell’atto notarile.

I fondi di proprietà collettiva (demanio civico) destinati a finalità agricole, come anticipato, sono sovente affidati a singoli membri della comunità esercente il diritto, i quali possono avvantaggiarsene a titolo di enfiteusi. In tal caso, i beneficiari hanno la possibilità di rendersi legittimi proprietari del terreno aderendo a particolari procedure che consentono loro di alienare e riscattare le quote enfiteutiche.

La legittimazione viene attestata avviando un procedimento che esordisce con una perizia istruttoria pubblicata, previo riscontro del Commissario per gli usi civici (di cui si è già detto più sopra), nell’albo del Comune. A seguito dell’emissione dell’ordinanza di legittimazione, il provvedimento necessita dell’approvazione del Ministero della Giustizia, sentita la Regione.

Una parte della giurisprudenza sostiene che il provvedimento di legittimazione sia idoneo a far decadere il vincolo di inalienabilità del terreno il quale, conseguentemente, diventa commerciabile.

Accertamento dell’esistenza di usi civici prima di trasferire la proprietà su fondi agricoli

Passando oltre, una menzione merita la competenza professionale del notaio in relazione agli usi civici. Essa consiste nel dovere di consiglio e di segnalazione alle parti delle ragioni che potrebbero incidere negativamente sugli effetti degli atti stipulati e sul risultato pratico perseguito dalle parti con detti atti, nell’ipotesi di immobili gravati da uso civico.

Pertanto, “viola il dovere di diligenza professionale, e incorre nella conseguente responsabilità, il notaio che, esercitando le proprie funzioni in zona che presenti potenziale rischio di sussistenza di vincoli pubblici, non abbia provveduto a svolgere indagini più approfondite rispetto a quelle ordinarie di consultazione dei registri immobiliari e catastali, onde accertare l’effettiva libertà degli immobili oggetto degli atti rogati da usi civici che ne determinano la sostanziale incommerciabilità” (Cassazione civile sez. III, 18/10/2022, n.30494).

Volgiamo, da ultimo, un ulteriore sguardo su alcune pronunce giurisprudenziali in materia di usi civici (usi civici fondi agricoli).

Ad esempio, ci si potrebbe domandare: il bene su cui verte un uso civico può essere oggetto di pignoramento?

La sentenza Cassazione civile sez. II, 23/11/2022, n.34476 ha chiarito che l’uso civico non sottrae il bene dal pignoramento se il debitore stesso utilizza il bene in modo incompatibile con l’esercizio collettivo. Il singolo, infatti, non può trincerarsi dietro la sussistenza di un uso civico per evitare il pignoramento su un bene che egli stesso utilizza in modo incompatibile con l’esercizio collettivo. Dunque, in quest’ultimo elemento si cristallizza la pignorabilità di detto bene.

Affitto fondi agricoli su cui gravano usi civici

Un altro quesito che potrebbe venire in rilievo: si possono concedere in affitto beni in uso civico?

La Cassazione civile sez. III, con la sentenza 21/10/2021, n.29344 ha risposto positivamente, a condizione che non ne sia alterata la qualità originaria.

Infatti, la concessione in godimento a privati attraverso un contratto di locazione di fondi interessati da un uso civico è ammissibile purché la destinazione concreta, impressa al bene, sia compatibile con l’esercizio del predetto uso e la stessa sia temporanea e tale da non comportare l’alterazione della qualità originaria del bene. In mancanza di tali requisiti il contratto di locazione è nullo per contrasto con la norma imperativa.

In conclusione, è possibile osservare come l’istituto degli usi civici, seppur derivante da una normativa risalente nel tempo ed apparentemente non più attuale, continua comunque oggi a mantenere una considerevole rilevanza applicativa, che comporta la necessità di un attento esame e di opportune indagini dirette ad accertarne la sussistenza, soprattutto ogni qualvolta si debba procedere con atti di alienazione.

(a cura della dott.ssa Gerarda Monaco)

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contratto comodato agrario

IL CONTRATTO COMODATO AGRARIO


Il COMODATO (contratto comodato agrario), nella sua accezione più generica, è ”il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Questa è la definizione data al contratto di comodato dall’articolo 1803 del nostro codice civile. Nell’ambito del rapporto contrattuale in esame si individuano, quindi, due soggetti (o meglio, due parti contrattuali), che sono da un lato il proprietario del bene concesso in comodato, che viene definito COMODANTE, e dall’altro il soggetto che riceva il bene in comodato, definito COMODATARIO.

Il contratto di comodato è di regola gratuito, con la conseguenza che la sua causa va rinvenuta nello spirito di liberalità ed è basata proprio sul rapporto di fiducia tra le parti. Affinché detto contratto non perda la sua detta natura, l’interesse del comodante non deve avere contenuto o natura patrimoniale. Ciò non esclude tuttavia l’esistenza, in capo al comodante, di un interesse che può comunque consistere in mero vantaggio (diretto o indiretto) come quello della manutenzione o conservazione del bene (appunto non patrimoniale).

Sotto l’aspetto giuridico, il comodato è un contratto reale, ovvero che si perfeziona con la semplice consegna della cosa, e a forma libera, cioè che per il suo perfezionamento e la sua validità non è necessaria alcuna forma canonica. Ecco quindi che il contratto di comodato può essere correttamente stipulato anche con la sola forma verbale.

Quanto alla durata, il contratto di comodato può essere a tempo determinato (art.1803 c.c.), e quindi con scadenza convenuta tra espressamente le parti, oppure la durata può essere desunta e/o determinarsi in relazione all’uso e/o all’utilizzo che si può fare del bene, in conformità del contratto. L’art.1809 c.c. prevede infatti che “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.”.

Il comodato, diversamente, può essere stipulato anche per un tempo indeterminato. Si parla a tal proposito di comodato precario. L’art.1810 c.c. stabilisce che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.”. In tale caso, il comodante può in ogni momento domandare al comodatario la restituzione del bene.

OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMODATARIO

Il comodatario è anzitutto tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Inoltre, il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (art.1804 c.c.).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Tale principio trova giustificazione nel fatto che le spese sostenute dal comodatario per l’uso della cosa sono finalizzate proprio a servirsi del bene e quindi ad un suo interesse. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art.1807 c.c.). Ciò poiché dette spese sono dirette alla conservazione duratura della cosa.

Il comodatario, infine, ha l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del contratto (o a richiesta del comodante per il caso di comodato precario) ovvero quando si è servito del bene in conformità al contratto.


IL COMODATO IN AGRICOLTURA

Il contratto di comodato è una fattispecie molto diffusa in agricoltura, anche se poco garantista per il coltivatore che si trova ad assumere la posizione di comodatario (al contrario del contratto di affitto agrario).

Ecco perché si tratta di una tipologia contrattuale che viene maggiormente utilizzata per la concessione in godimento di fondi (o fabbricati) rustici tra soggetti legati da rapporti di parentela (o comunque di stretta amicizia e fiducia).

Risulta certamente lecito ed ammissibile concedere in comodato d’uso sia un fondo agricolo con annesso fabbricato rurale, sia le attrezzature necessarie alla coltivazione dei fondi (con la Circolare del 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto i contratti di comodato stipulati verbalmente quali validi titoli di conduzione dei terreni agricoli per i quali può essere chiesto ed assegnato il carburante ad accisa agevolata).

Quanto alla sua forma, come il contratto di affitto agrario anche il contratto di comodato avente ad oggetto terreni agricoli non necessità della forma scritta. Ecco che, come è valido un contratto di affitto agrario verbale è da considerarsi valido titolo di conduzione dei terreni agricoli anche il contratto di comodato d’uso di fondi rustici stipulato nella forma verbale. Occorre però tenere ben a mente che il contratto di comodato di fondi rustici non può essere qualificato come “contratto agrario” (nei contratti agrari la causa, non presente nel comodato, è quella di costituire l’impresa agraria sul fondo altrui). Ragion per cui, in tema di rapporti agrari, la disposizione dell’art.27 della L.203/1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari – non trova applicazione nell’ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico (Cass. 2 agosto 2016, n.16105).

Il comodato di fondi rustici, inoltre, è soggetto a registrazione se viene redatto in forma scritta (in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto) oppure se stipulato in forma verbale ma dello stesso viene fatta menzione in un altro atto sottoposto a registrazione. Per cui se stipulato in forma orale e dello steso non vi è menzione in altri contratti registrati, non sarà necessario procedere a registrazione.

Da ultimo, occorre ricordare (anche se dovrebbe essere circostanza oramai notoria) che il contratto di comodato non riconosce al comodatario insediato sul fondo il diritto di prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto. Ciò poiché la prelazione agraria viene riconosciuta solamente al coltivatore diretto munito di regolare contratto di affitto agrario. Al contempo, il diritto di prelazione del coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, potrebbe essere escluso dalla presenza sul proprio fondo, di un soggetto comodatario. Circostanza, quest’ultima, che trova il suo fondamento nell’art.7 della Legge n.817 del 1971 il quale richiede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, che il confinante che intende esercitare detto diritto coltivi da almeno un biennio il suo fondo (adiacente a quello posto in vendita). Va da sé che la concessione in godimento del fondo mediante comodato d’uso escluderebbe la sussistenza del presupposto della conduzione/coltivazione (almeno) biennale del fondo confinante rispetto a quello oggetto di compravendita.


Modello contrartto comodato agrario


Comodato fondo agricolo modello

Modello per concedere in comodato l’uso di un fondo agricolo (comodato fondo agricolo modello)


CONTRATTO DI COMODATO

AVENTE AD OGGETTO TERRENI AGRICOLI

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “comodante

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “comodatario

dall’altra parte

PREMESSO

  • che il signor ____________ è proprietario dei beni immobili siti nel Comune di _________ così censiti catastalmente: __________________________________________;
  • che il signor ____________ è intenzionato a concedere in godimento i predetti immobili e che il signor ___________ è al contempo interessato al godimento degli stessi;

 

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

Art. 2

La parte comodante concede in comodato d’uso al signor ___________________________, che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, gli appezzamenti di terreno/immobili di proprietà del comodante, identificati al Catasto Terreni del Comune di __________ al foglio n.___ particelle n.__________, di cui alle premesse, per una estensione complessiva di mq._________.

Art. 3

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo e terminerà il ________, senza necessità di disdetta, già data ed accettata ora per allora. Le parti, nel caso in cui ritenessero rinnovare il presente accordo per un ulteriore egual periodo, dovranno predisporre nuovo contratto scritto.

Il Comodatario si impegna a rilasciare a scadenza il fondo concesso in comodato alla libera e piena disponibilità del Comodante, senza nulla avere a pretendere anche per frutti pendenti, per le coltivazioni in corso, ecc.

Il comodatario si impegna a custodire i beni con la diligenza di cui all’art.1804 c.c..

Fermo restando l’obbligo di conservare e custodire i fondi oggetto del presente comodato con cura e diligenza, i terreni dovranno essere restituiti al proprietario nello stato di fatto e diritto in cui sono stati consegnati. E’ fatto divieto per il Comodatario di concedere in godimento, anche temporaneamente, detti

beni a terzi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

(è anche possibile eventualmente inserire la seguente penale per ritardata restituzione)

Nell’ipotesi di ritardato rilascio dei beni concessi in comodato sarà dovuta dal comodatario ed in favore del comodante una penale giornaliera di euro __________ fermo restando il diritto al maggior danno patito.

Art. 4

Il rapporto che le parti intendono costituire con la sottoscrizione della presente ha carattere assolutamente precario in quanto nulla sarà dovuto al comodatario per la custodia e nulla sarà dovuto al comodante per il godimento.

Art. 5

Sono a carico del Comodatario le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del fondo. Il Comodatario potrà effettuare sui terreni oggetto di comodato le normali e necessarie operazioni agricole secondo le regole della buona tecnica agraria.

Per i miglioramenti sussistenti al momento della restituzione dei fondi concessi in comodato non sarà riconosciuta a favore del Comodatario alcuna indennità, alla quale lo stesso Comodatario fin da ora, rinuncia.

Art. 6

L’inadempimento da parte del Comodatario ad uno qualsiasi dei patti contenuti nel presente contratto produrrà di diritto la risoluzione. Il Comodante non sarà da considerarsi responsabile dei danni a cose e/o a persone derivanti dall’attività svolta dal Comodatario.

Il Comodatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene e polizia rurale e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne il Comodante concedente da ogni conseguenza per l’inosservanza di essi.

Art.7

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul comodato contenute nel codice civile (art. 1803 c.c. e seguenti), alle quali si fa integrale rimando.

Si specifica, pertanto, che avendo il presente comodato natura assolutamente precaria, e quindi gratuito, il Comodatario dichiara ad ogni effetto di legge di rinunciare sin d’ora ad avvalersi della facoltà prevista dall’art.27 della legge n.203 del 1982 (disciplina dell’affitto dei fondi rustici).

Art. 9

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 10

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico solidale delle parti.

Art. 11

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente accordo ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

  • quanto al “Comodatario” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo);

  • quanto al “Comodante” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, addì ______________

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

__________________________ _________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. 3-4-5-6-7-8-9.

Luogo, addì ______________

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

__________________________ _________________________

Registro nazionale paesaggi rurali storici

 

Il Registro nazionale paesaggi rurali storici cataloga quelli più significativi del nostro paese sul piano storico o tradizionale.


 

Creato grazie aI decreto MIPAAF n. 17070 del 19 novembre 2012 (relativo all’istituzione dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali: ONPR), che ha previsto il “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali”.

Il Registro nazionale paesaggi rurali storici identifica e cataloga “i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate”, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

I paesaggi catalogatidevono soddisfare i requisiti approvati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

L’iscrizione di un paesaggio nel registro prende l’avvio dalla sua candatura, presentata al Ministero dagli Enti interessati su tutto il territorio nazionale

A seguito dell’iter di verifica dei requisiti di ammissibilità espletato dall’ONPR, i paesaggi che superano l’esame vengono iscritti nel registro, mediante un decreto a firma del Ministro, contenente la menzione che esplicita i motivi del riconoscimento.


Il Registro e le mappe dei paesaggi rurali


Alberi monumentali


Piemonte - Enoteche, fiere, paesaggi ed ecomusei


Paesaggi rurali di interesse storico

 

La Corona di Matilde. Alto Reno. Terra di Castagni

Paesaggio collinare policolturale di Pienza e Montepulciano

Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d’Enza

Il paesaggio del grano: L’area cerealicola di Melanico in Molise

Le colline terrazzate della Valpolicella

Paesaggio della bonifica romana e dei campi allagati della piana di Rieti

Paesaggio Policolturale di Fibbianello – Comune di Semproniano

Il paesaggio rurale dei “Vigneti terrazzati della Valle di Cembra”

Il paesaggio agro-silvo-pastorale del territorio di Tolfa

Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta

Alti pascoli della Lessinia

Paesaggio storico della Bonifica Leopoldina in Valdichiana

Paesaggio agrario di olivastri storici del Feudo di Belvedere

Gli uliveti a terrazze e lunette dei monti Lucretili

Vigneti Terrazzati del Versante Retico della Valtellina

Limoneti, vigneti e boschi nel territorio del Comune di Amalfi

Vigneti del Mandrolisai

Il paesaggio rurale storico di Lamole – Greve in Chianti

Paesaggio della Pietra a Secco dell’Isola di Pantelleria

Fascia pedemontana olivata Assisi – Spoleto

Parco regionale Storico agricolo dell’olivo di Venafro

Colline vitate del Soave

I Paesaggi silvo-pastorali di Moscheta

Le Colline di Conegliano Valdobbiadene – Paesaggio del Prosecco Superiore

Oliveti terrazzati di Vallecorsa

Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti Monumentali di Puglia

Il Paesaggio Policolturale di Trequanda

 

Il 10 marzo 2023 ad Arezzo si è costituita  l’Associazione dei Paesaggi rurali di interesse  storico

Prelazione agraria

PRELAZIONE AGRARIA

La prelazione agraria esprime il diritto del coltivatore (che sia esso confinante del fondo o conduttore di questo) ad essere preferito al terzo, alle medesime condizioni, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende vendere.

Tale diritto è previsto rispettivamente dall’art.8 della L. 590/65 (prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto) e dall’art.7 della L. 817/71 (prelazione agraria del proprietario confinante coltivatore diretto).

Pare opportuno precisare che il diritto di prelazione agraria insorge al momento della conclusione del preliminare (o del contratto) di compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo.

Prima di tale momento, infatti, il diritto esiste in capo al coltivatore solo potenzialmente.

Andiamo quindi ad analizzare più nel dettaglio le due fattispecie, ovvero la prelazione agraria del conduttore e quella del confinante.


PRELAZIONE AGRARIA DEL CONDUTTORE COLTIVATORE DIRETTO

 

In tema di prelazione agraria  del conduttore del fondo posto in vendita (art.8 L. n.590/65), il diritto in esame sorge solamente a determinate condizioni, ovvero purché:

  • il conduttore sia nel godimento del fondo in virtù di un regolare contratto di affitto, di mezzadria di colonia parziaria o a compartecipazione non stagionale;
  • il conduttore sia qualificabile come “coltivatore diretto”:  “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi all’allevamento e al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame” (art. 31 della legge 590/65);
  • abbia una capacità lavorativa (propria o della sua famiglia) pari ad almeno un terzo di quella occorrente per far fronte alle esigenze colturali del fondo che si intende acquistare in prelazione e sempre che il fondo oggetto di prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa famigliare del coltivatore;
  • conduca in coltivazione il fondo da almeno un biennio;
  • nel biennio precedente il trasferimento del fondo soggetto alla prelazione non abbia alienato fondi rustici (fatta salva l’ipotesi in cui l’eventuale trasferimento sia avvenuto a scopo di ricomposizione fondiaria a favore degli enti di sviluppo o della Cassa per la formazione della proprietà contadina).

PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO

 

Diversa, ma con presupposti sostanzialmente simili (per non dire omogenei), è l’ipotesi di prelazione agraria del confinante del fondo offerto in vendita, prevista dall’art. 7 della L. n.817/71.

Il diritto di prelazione agraria, quindi, spetta anche al confinante a patto che siano rispettate determinate condizioni:

  • che il confinante sia “coltivatore diretto” e che detta qualifica inerisca alla conduzione diretta del terreno confinante con quello offerto in vendita;
  • che il confinante coltivi il fondo di sua proprietà da almeno un biennio (e non anche che sia proprietario del fondo stesso da un biennio);
  • che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta a quello (o quelli) posseduti in proprietà dal confinante coltivatore diretto non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia;
  • che non abbia venduto fondi rustici nel biennio antecedente all’esercizio del diritto in commento.

Oltre a detti requisiti fondamentali, perché sorga in capo al confinante il diritto di prelazione agraria, è necessario che il terreno in proprietà ed il fondo offerto in vendita siano tra loro confinanti e che sul fondo offerto in vendita non vi siano insediamenti di affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Invero, l’art.7 (L. n.817/71) esclude l’insorgere del diritto di prelazione a favore del confinante per il solo fatto che sul fondo offerto in vendita siano insediati affittuari, coloni, ecc..


 

L’ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE AGRARIA  E IL  DIRITTO DI RISCATTO

 

L’art.8 della Legge n.590/65, nel suo quarto comma, prevede a carico del proprietario del fondo posto in vendita l’obbligo di comunicazione, al titolare del diritto di prelazione, della sua intenzione di vendere il fondo.

Tale notifica, che deve assumere la forma scritta, deve contenere tutti gli elementi utili affinché il titolare del diritto di prelazione (che sia esso conduttore o confinante) possa esercitare il predetto diritto conoscendo anticipatamente e chiaramente le condizioni di vendita.

Più precisamente il proprietario (promissario venditore) dovrà indicare nella comunicazione di notifica (c.d. denuntiatio) il nome dell’acquirente a cui egli intenderebbe vendere il bene, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola che fa salvo l’eventuale esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto, facendo presente che quest’ultimo ha trenta giorni per decidere se esercitare il proprio diritto di prelazione  e che decorso inutilmente detto diritto sarà da considerarsi rinunciato.

Nell’ipotesi, quindi, in cui il titolare del diritto intenda far valere la prelazione, ne darà comunicazione al proprietario ed il prezzo di vendita dovrà essere da questi corrisposto entro tre mesi (termine che decorre dal trentesimo giorno dalla notifica della proposta di alienazione).

La violazione della prelazione agraria determina, in favore del soggetto titolare, il cosiddetto “diritto di riscatto” ovverosia il diritto di recuperare il bene nei confronti dell’acquirente o di ogni altro successivo avente causa.

Ciò si verifica ogni qualvolta il proprietario lo abbia venduto senza provvedere alla preventiva comunicazione ovvero abbia indicato nella medesima un prezzo superiore rispetto a quello risultante dal contratto di vendita. In tali casi il prelazionista potrà far valere il proprio diritto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.

L’azione di riscatto potrà eseguirsi tanto in via stragiudiziale (mediante dichiarazione scritta a mezzo di lettera raccomandata) quanto in via giudiziale (mediante atto di citazione) entrambe, come detto, da rivolgere all’acquirente.


Di seguito proponiamo alcune formule (fac simile) da utilizzare in caso di sussistenza del diritto di prelazione agraria:

Modello per riscatto prelazione agraria

Modello per rinuncia prelazione agraria del conduttore

Modello per rinuncia prelazione agraria del proprietario confinante