usi civici fondi agricoli

Gli usi civici sui fondi agricoli rappresentano limiti al diritto di proprietà sui fondi agricoli e vanno adeguatamente acceratati prima di procedere alla compravendita (usi civici fondi agricoli)


Cosa sono gli usi civici

Per uso civico si intende un diritto perpetuo attribuito ai membri di una determinata collettività (un comune o un’associazione), consistente nel godimento, in modo indiviso, di fondi appartenenti al demanio o, altresì, a un privato (usi civici fondi agricoli).

Il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile e, di conseguenza, non si può estinguere per usucapione. Solitamente trova il suo riconoscimento in una fonte – fatto, la quale si identifica con azioni e comportamenti che l’ordinamento ritiene idonei alla produzione di norme giuridiche.

Al fine di addentrarci più approfonditamente nel concetto di uso civico, è indispensabile qualche breve cenno storico. Innanzitutto, la sua origine può essere fatta risalire al Medioevo, quando il sovrano concedeva al feudatario l’amministrazione del feudo ed il solo godimento dei beni concessigli, restando esclusa, tuttavia, la disponibilità di tali beni; infatti, ad esempio, l’alienazione del feudo restava prerogativa del monarca. All’incirca verso la metà del XVII secolo, si assistette a un decadimento degli usi civici, tuttavia i beneficiari si spesero in aspre lotte per conservare i loro diritti, i quali, in effetti, hanno resistito al trascorrere dei secoli.

Gli usi civici oggi

Oggi, sebbene sia ormai ampiamente superata la concezione su cui un tempo l’uso civico si fondava, secondo cui si poteva provvedere al proprio sostentamento avvalendosi del diritto di cogliere del legname o di condurre al pascolo i propri animali sui fondi gravati da tale diritto, le destinazioni d’uso sono rimaste quelle previste dalla Legge 16 giugno 1927, n.1766.

L’art.11 di detta legge distingue in due tipologie i terreni oggetto di usi civici: i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente (categoria A); i terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (categoria B).

Seppur l’uso civico spetti ad una determinata collettività, l’assegnazione dei terreni gravati da tale diritto è operata effettuando un bilanciamento tra i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo ed è attuata, come prescritto dagli artt. 19 e 20, a titolo di enfiteusi, diritto reale secondo il quale il titolare gode del dominio utile sul fondo, assumendosi l’obbligo di apportare migliorie e di corrispondere un canone annuo al proprietario.

Il canone è definito sulla base del prezzo dell’unità fondiaria, “realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all’assegnazione e del precedente diritto dell’assegnatario”.

La liquidazione degli usi civici è affidata, ai sensi dell’art.27 e seguenti, ai commissari regionali degli usi civici. Costoro, dotati di funzioni giurisdizionali e amministrative, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d’appello.

Contro le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte d’appello di Roma.

I commissari sono chiamati a decidere su tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti. Infatti, “sussiste la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ogni volta in cui oggetto della domanda principale sia l’accertamento della demanialità civica del bene, e le altre domande connesse siano conseguenza di tale accertamento.”(Corte di Cassazione, ordinanza n. 15530 del 16/05/2022).

Guardando alla normativa meno risalente, con la Legge 431/1985 gli usi civici sono stati inseriti nell’elenco dei beni sottoposti a tutela ambientale.

Ciò si caratterizza per essere una situazione giuridica di sostanziale non modificabilità dei luoghi, la quale sfocia in una serie di limitazioni sulle facoltà dei proprietari, possessori e/o detentori di tali beni.

È, dunque, possibile affermare che oggi l’uso civico si pone a difesa di un interesse generale di natura ambientale, il quale va oltre quello di sussistenza di una certa comunità che originariamente era riconosciuto. Si veda anche sul punto la pronuncia del T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, con la sentenza 26/11/2021, n.187.

Trasferimenti della proprietà su fondi gravati da usi civici

Occupiamoci, ora, dell’alienazione di fondi su cui gravano degli usi civici. A tal proposito, è d’uopo distinguere tra terreni di proprietà privata e quelli che, diversamente, fanno parte del demanio civico.

Nel primo caso, il fondo può essere oggetto di compravendita, tuttavia questa non comporta l’estinzione dell’uso civico, il quale si mantiene.

Secondo il Procuratore Generale presso la Cassazione (Udienza del 3 aprile 2023, Ricorsi R.G. 18257/17 e 27601/17) a meno di specifiche ipotesi previste dalla legge, i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla da un decreto di espropriazione per pubblica utilità.

La natura demaniale degli usi civici (o lato sensu demaniale) lo impedisce, imponendo un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il decreto di espropriazione per pubblica utilità che preveda l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo con trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione.

Si attende che la Suprema Corte si pronunci sul caso a Sezioni Unite.

Nondimeno, è ammesso che si liberi il terreno privato dall’uso civico prima di effettuare la vendita, mediante la procedura di affrancazione del fondo.

Questa consiste nella liquidazione monetaria dell’uso civico, operata la quale il fondo può essere alienato libero dal suddetto vincolo. Come si preannunciava, se questa, invece, non viene eseguita, il bene può essere trasferito, tuttavia resta gravato dall’uso civico secondo il principio “res transit cum onere suo” (il bene si trasferisce con il suo onere). Inoltre, la sua sussistenza deve essere precisata all’interno dell’atto notarile.

I fondi di proprietà collettiva (demanio civico) destinati a finalità agricole, come anticipato, sono sovente affidati a singoli membri della comunità esercente il diritto, i quali possono avvantaggiarsene a titolo di enfiteusi. In tal caso, i beneficiari hanno la possibilità di rendersi legittimi proprietari del terreno aderendo a particolari procedure che consentono loro di alienare e riscattare le quote enfiteutiche.

La legittimazione viene attestata avviando un procedimento che esordisce con una perizia istruttoria pubblicata, previo riscontro del Commissario per gli usi civici (di cui si è già detto più sopra), nell’albo del Comune. A seguito dell’emissione dell’ordinanza di legittimazione, il provvedimento necessita dell’approvazione del Ministero della Giustizia, sentita la Regione.

Una parte della giurisprudenza sostiene che il provvedimento di legittimazione sia idoneo a far decadere il vincolo di inalienabilità del terreno il quale, conseguentemente, diventa commerciabile.

Accertamento dell’esistenza di usi civici prima di trasferire la proprietà su fondi agricoli

Passando oltre, una menzione merita la competenza professionale del notaio in relazione agli usi civici. Essa consiste nel dovere di consiglio e di segnalazione alle parti delle ragioni che potrebbero incidere negativamente sugli effetti degli atti stipulati e sul risultato pratico perseguito dalle parti con detti atti, nell’ipotesi di immobili gravati da uso civico.

Pertanto, “viola il dovere di diligenza professionale, e incorre nella conseguente responsabilità, il notaio che, esercitando le proprie funzioni in zona che presenti potenziale rischio di sussistenza di vincoli pubblici, non abbia provveduto a svolgere indagini più approfondite rispetto a quelle ordinarie di consultazione dei registri immobiliari e catastali, onde accertare l’effettiva libertà degli immobili oggetto degli atti rogati da usi civici che ne determinano la sostanziale incommerciabilità” (Cassazione civile sez. III, 18/10/2022, n.30494).

Volgiamo, da ultimo, un ulteriore sguardo su alcune pronunce giurisprudenziali in materia di usi civici (usi civici fondi agricoli).

Ad esempio, ci si potrebbe domandare: il bene su cui verte un uso civico può essere oggetto di pignoramento?

La sentenza Cassazione civile sez. II, 23/11/2022, n.34476 ha chiarito che l’uso civico non sottrae il bene dal pignoramento se il debitore stesso utilizza il bene in modo incompatibile con l’esercizio collettivo. Il singolo, infatti, non può trincerarsi dietro la sussistenza di un uso civico per evitare il pignoramento su un bene che egli stesso utilizza in modo incompatibile con l’esercizio collettivo. Dunque, in quest’ultimo elemento si cristallizza la pignorabilità di detto bene.

Affitto fondi agricoli su cui gravano usi civici

Un altro quesito che potrebbe venire in rilievo: si possono concedere in affitto beni in uso civico?

La Cassazione civile sez. III, con la sentenza 21/10/2021, n.29344 ha risposto positivamente, a condizione che non ne sia alterata la qualità originaria.

Infatti, la concessione in godimento a privati attraverso un contratto di locazione di fondi interessati da un uso civico è ammissibile purché la destinazione concreta, impressa al bene, sia compatibile con l’esercizio del predetto uso e la stessa sia temporanea e tale da non comportare l’alterazione della qualità originaria del bene. In mancanza di tali requisiti il contratto di locazione è nullo per contrasto con la norma imperativa.

In conclusione, è possibile osservare come l’istituto degli usi civici, seppur derivante da una normativa risalente nel tempo ed apparentemente non più attuale, continua comunque oggi a mantenere una considerevole rilevanza applicativa, che comporta la necessità di un attento esame e di opportune indagini dirette ad accertarne la sussistenza, soprattutto ogni qualvolta si debba procedere con atti di alienazione.

(a cura della dott.ssa Gerarda Monaco)

Materiali moltiplicazione vite

Materiali moltiplicazione vite: adottato il nuovo D. lgs. 2 febbraio 2021, n.16.


Due apposite direttive dell’Unione Europea avevano rispettivamente fissato i requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (Materiali moltiplicazione vite):

 

Esse fra l’altro avevano disposto che:

    • ogni Stato membro istituisca un apposito Registro nazionale delle varietà di viti, nel quale elencare le varietà i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi al commercio)
    • i caratteri e le condizioni minime per l’esame delle varietà di viti.

In ottemperanza, in Italia un apposito regolamento ministeriale in Italia aveva istituito il Registro nazionale delle varietà di vite, che raccoglie quanto deciso al riguardo dalle singole Regioni.

In merito è stato successivamente adottato:

Per dare attuazione a quanto previsto da questi due ultimi provvedimento, è stato dunque ora adottatro il d. lgs. 2 febbraio 2021, n.16, che riforma la materia e raccoglie tutte le norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali moltiplicazione vite in un testo unico, così prevedendo:

    • alcuni principi di carattere generale
    • nuove disposizioni sul Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite
    • norme su controlli e certificazioni
    • le sanzioni.

Successivamente, il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato i modelli per iscrizione di una varietà e/o di un clone al Registro nazionale delle varietà di vite (RNVV), come previsto dal DM 30 settembre 2021, n. 489243 (recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16).


Analogamente:


Esistono però significativi limiti all’uso di ibridi / incroci nella vinificazione, riconducibili essenzialmente alle norma in materia di OGM, che si applicano anche alle varietà ottenute mediante tecniche non implicanti trasgenesi.

Contratto soccida modello

Modello per concedere in soccida un allevamento di bestiame (contratto soccida modello)

 


CONTRATTO DI SOCCIDA

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidante”;

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidario

dall’altra parte

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l’allevamento di ___________________. (es. bovini / suini da ingrasso, ecc.).

L’allevamento condotto si sviluppa in ___ cicli della durata media di _____ giorni/mesi. La facoltà dopo il 1° ciclo di rescindere o proseguire tale contratto, spetta solo ed unicamente alla parte soccidante.

I capi di bestiame da immettere per ogni ciclo sono pari a n.______. Il primo ciclo di allevamento avrà inizio il ________________.

Il contratto si intende rinnovato tacitamente per un anno, pari a n.____ cicli consecutivi e così di seguito per identico periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una delle parti almeno _____ mesi prima della data di inizio dell’ultimo ciclo; la durata del ciclo in linea di norma è pari a quella stabilita dalla normativa fiscale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto del Contratto

Viene stipulato un contratto di soccida semplice, a norma degli articoli 2170 e seguenti del codice civile, ai seguenti patti e condizioni:

2) Stima Iniziale

All’inizio di ogni ciclo, la stima iniziale equivale al numero degli animali conferiti, risultanti dalle bolle e relative fatture di acquisto dei fornitori o di trasferimento degli altri allevamenti. Da detti documenti si potrà desumere il numero, la razza, la qualità ed il peso. Resta ovviamente inteso che gli animali resteranno nella titolarità del soccidante e che la stima ed il conferimento non trasferiscono la proprietà degli animali dal soccidante al soccidario.

3) Luogo dell’allevamento

L’allevamento viene esercitato in n. __ capannone/i

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) , Via …………………….

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) – Via …………………….

4) Direzione dell’allevamento

Come previsto dall’art. 2173 del Codice Civile, spetta alla parte soccidante la direzione dell’allevamento da esercitare secondo le regole della buona tecnica che lo governa.

La soccidante si avvale, per tutta la durata del contratto, della collaborazione dei propri Tecnici, i quali devono avere libero accesso ai luoghi di allevamento, al fine di verificare e garantire in ogni momento la regolare conduzione della gestione in soccida.

In particolare la parte soccidante può:

I) subordinare la scelta dei prestatori di lavoro, da parte dei soccidari, per le esigenze dell’allevamento;

II) ispezionare tramite servizi tecnico-veterinari, prima dell’inizio del 1° ciclo di produzione, i locali messi a disposizione e destinati all’allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente rispondenti alle prestazioni tecniche e sanitarie;

III) rilasciare per iscritto regolare nulla osta alla idoneità dei locali;

IV) controllare tramite il servizio tecnico-veterinario che le attrezzature, le mangiatoie, gli abbeveratoi, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro mezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente idonei;

V) rilasciare per iscritto regolare nulla osta analogo a quello previsto per i locali dopo il parere favorevole del servizio tecnico;

VI) sospendere i termini dell’accordo sino a quando il soccidario non provveda a garantire l’idoneità dei locali e delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario;

5) Obblighi del soccidante

Il soccidante provvederà a fornire e a garantire:

a) gli animali da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna dallo stesso stabilite;

b) i mangimi e i medicinali prescritti dal servizio tecnico veterinario incaricato dal medesimo soccidante;

c) l’assistenza tecnico-veterinaria necessaria al miglior andamento dell’allevamento;

d) il trasporto e la consegna degli animali, mangimi e dei medicinali all’allevamento. La parte soccidante provvederà a dare tempestiva comunicazione qualora, per causa di forza maggiore non fosse in grado di provvedere o garantire la fornitura e/o consegna dei prodotti suindicati. In tale caso, l’approvvigionamento resterà a carico della parte soccidaria con onere di rimborso.

e) l’eventuale documentazione richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi “medicati”;

f) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all’art. 18 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

6) Obblighi del soccidario

La parte soccidaria è tenuta, per la conduzione dell’allevamento, a tenere, sotto la propria responsabilità, ed a mettere a disposizione:

a) i locali sistemati e attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veterinario incaricato dal soccidante;

b) il personale necessario allo svolgimento della attività di allevamento;

c) predisporre le operazioni ordinarie e straordinarie all’allevamento;

d) l’energia elettrica, il combustibile e l’acqua potabile. A mettere a disposizione, inoltre, tutto quanto necessario per una buona conduzione dell’allevamento;

e) provvedere allo smaltimento delle deiezioni provenienti dall’allevamento e, a tale proposito, il soccidario è obbligato a richiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative dalle autorità competenti in materia sanitaria. Inoltre, è a carico del soccidario la preparazione, pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e la loro constante manutenzione, onde mantenere sempre tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;

f) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeveratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

g) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante. E’ fatto assoluto divieto, salvo diversa espressa autorizzazione del soccidante, di somministrare alimenti diversi a quello forniti dal soccidante;

h) il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento dell’allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario e in conformità delle norme antincendio e antinfortunio vigenti.

i) La vaccinazione ordinaria, prevista per la tipologia di animali conferiti, con le modalità e tempi indicati dal servizio tecnico-veterinario, ovvero le vaccinazioni per ogni altra malattia di cui si ravvisasse la necessità ricorrere secondo il giudizio del servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

Vi impegnerete altresì a:

l) Prestare la massima collaborazione affinché gli incaricati della parte soccidante possano, in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall’allevamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici;

m) Consegnare i capi di cui si dovesse rendere necessario l’abbattimento, sia per ragioni sanitarie, sia perché ritenuti inidonei al proseguimento del processo produttivo o alla convivenza con gli altri soggetti;

n) Custodire ed a disporre con la diligenza del “buon allevatore” i beni forniti, con assunzione di tutte le responsabilità civili e penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria, e con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione dei capi per nessun motivo.

Il soccidario, infine, dovrà osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni:

o) Prendere in cura e custodire gli animali destinati all’allevamento e tutto il materiale ricevuto, sotto l’osservanza delle norme di cui all’art. 53 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633;

p) Registrare tutti gli animali deceduti, dandone tempestiva comunicazione al servizio tecnico-veterinario indicato ed incaricato dal soccidante, e tenendo la carcassa a loro disposizione per eventuali controlli. Le attestazioni di mortalità possono risultare dai seguenti documenti che essere tempestivamente inoltrati alla soccidante:

I) certificati di mortalità rilasciati dal servizio tecnico competente in materia;

Il) documenti rilasciati da ditte autorizzate al ritiro delle carcasse;

III) Provvedere, a propria cura, allo smaltimento delle carcasse degli animali morti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

q) Adempiere alle norme stabilite dai Decreti Legge n. 54 del 30/12/92 e n° 146 del 26/03/2001, e D.L. n. 53 del 28/02/2004, che fanno esplicito riferimento alle norme riferite al “benessere degli animali”.

r) comunicare tempestivamente al nostro apposito ufficio sotto pena del risarcimento di ogni e qualsiasi danno che il ritardo nella comunicazione potesse provocare, ogni fatto che possa alterare l’ordinaria conduzione dell’allevamento;

s) Le consegne di animali, mangimi, medicinali, disinfettanti e materiali in genere verranno effettuate presso l’allevamento nelle normali ore di lavoro; qualora però ciò fosse impossibile per nostre ragioni interne, provvederete a prendere in consegna ed a sistemare tali materiali in qualsiasi ora. Naturalmente le consegne fuori orario Vi verranno comunicate tempestivamente e preventivamente concordate;

t) Non far visitare e comunque vietare l’accesso di estranei nei locali di allevamento.

u) Entro 15 giorni dall’immissione degli animali trasmettere la polizza assicurativa contro i danni del furto e asfissia relativa ai capi consegnati; trascorso tale termine il soccidante comunicherà il mancato recapito della polizza e provvederà ad essa addebitando il relativo costo al soccidario. Per il periodo intercorrente tra la mancata trasmissione dell’assicurazione al soccidante e la stipula da parte dello stesso dell’assicurazione, saranno addebitati al soccidario tutti i danni provocati dal perimento (morte, asfissia, furto) del bestiame valutati sulla base del corrente prezzo di mercato.

v) Si precisa che, relativamente ai prodotti indispensabili per l’espletamento dell’attività di allevamento zootecnico (medicamenti, detergenti, disinfettanti ecc.) forniti dal Soccidante, premesso che gli stessi sono consegnati in contenitori tali da rientrare, una volta svuotati, nei regolamenti dettati dal Decreto Legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e suoi successivi Decreti Legislativi applicativi, si conviene tra le parti che tutto quanto dettato dalle normative vigenti in materia di rispetto eco-ambientale sia da imputare, e come oneri finanziari, e come adempimenti anche sanzionatori, al soccidario detentore.

7) Modalità di carico del bestiame

Gli animali, giunti al termine del loro ciclo produttivo, verranno caricati e pesati presso la pesa _______________(Comunale, aziendale del soccidante, aziendale del soccidante, ecc.). Il carico del bestiame dovrà essere preannunciato dal soccidante con almeno ______ ore/giorni di anticipo.

8) Stima degli animali allevati

La stima degli animali allevati, al termine di ogni ciclo viene desunta dalle bolle di vendita o di trasferimento e relative fatture, così pure l’ammontare della carne prodotta.

9) Ripartizione degli accrescimenti

Gli accrescimenti e quindi gli utili saranno determinati con il seguente criterio in seguito alla stima iniziale indicata nel presente contratto al punto 2) e alla quantità finale della carne prodotta come risulterà dalle bolle di vendita a fine ciclo.

Tenuto conto del lavoro svolto, della entità dei mangimi conferiti sia dal soccidante che dal soccidario, delle spese dagli stessi sostenute, dalla razza di animali allevati, dal periodo di allevamento, dall’andamento climatico, dal tipo di alimentazione, al soccidario spetterà una quota di animali pari ad una percentuale del 11% variabile della carne prodotta. In base alle variabili ivi previste la predetta percentuale può oscillare di 2 punti in più o in meno. Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico saranno esclusi dal conteggio totale della carne prodotta.

In caso di chiusura di zona per regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche) si precisa che i dati tecnici risultanti dalla chiusura del ciclo di allevamento dovranno essere accettati dal soccidario, e di conseguenza anche la quantificazione del compenso, con la relativa ripartizione degli animali attribuiti a fine ciclo.

I soccidari hanno facoltà di chiedere la monetizzazione degli animali loro spettanti. In tal caso per il compenso in denaro liquidato dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, senza assoggettamento ad IVA, trattandosi di quota che spetta a titolo di assegnazione (Ris. Ministeriale n. 504929 del 7/12/1973 – circolare ministeriale n. 32 del 27/04/1973 – risoluzione ministeriale n. 502890 del 03/01/1974 – risoluzione ministeriale n. 381861 del 28/05/1987)

Il pagamento dovrà essere eseguito alla fine di ogni trimestre.

10) Trasferimenti dei diritti sul bestiame in corso di allevamento

Qualora nel corso del contratto la proprietà del bestiame dato a soccida venga comunque trasferita ad altri, il contratto non si scioglie ed i debiti e crediti derivanti dalla soccida passano dal soccidante all’acquirente in proporzione alla quota acquistata salva, per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante.

La parte soccidaria, qualora il trasferimento riguardi la totalità o la maggior parte del bestiame, potrà recedere dal contatto con effetto dalla fine del ciclo in corso.

11) Inadempimenti

Gli obblighi richiamati nel presente contratto debbono ritenersi di carattere essenziale e pertanto anche l’inosservanza di uno di essi determina la risoluzione ipso iure dell’accordo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte inadempiente.

12) Trattamento tributario

Il presente accordo è regolato ai fini dell’imposizione diretta dagli artt. 29 e 78 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917; e ai fini della registrazione dal D.P.R. 26/07/1986 n. 131. Ai soli fini fiscali si precisa che il/i capannone/i nella quale si svolge l’attività di allevamento insiste su un terreno sito nel comune di ____________ , Via ________.

13) Trattamento Previdenziale

Il soccidario, con la firma del presente accordo, garantisce il soccidante sul corretto pagamento della contribuzione previdenziale per sé, familiari e propri dipendenti, presso gli istituti competenti (INPS e INAIL) nonché sulla corretta iscrizione ai suddetti enti, sollevando fin da ora il soccidante da ogni responsabilità in merito. A riprova di quanto dichiarato, esibisce e allega copia del bollettino di pagamento, relativo all’ultimo periodo contributivo versato. Il soccidario garantisce inoltre tale iscrizione per la durata di validità del presente contratto. In ogni caso, ove gli Enti Previdenziali chiedessero il pagamento dei contributi al soccidante, quest’ultimo, avrà il diritto di compensare le somme corrisposte con i compensi spettanti al Soccidario, in virtù del presente contratto.

14) Foro competente

In caso di controversia, la parte che intende proporre domanda giudiziale è tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio onde addivenire al rituale tentativo di conciliazione. Esperito negativamente il predetto tentativo di conciliazione, il Foro competente per ogni eventuale azione giudiziale sarà esclusivamente quello di ____________.

15) Comunicazioni e notificazioni

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

      • quanto al “soccidante” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo);

      • quanto al “soccidario” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE  ……………………………………………………..

IL SOCCIDARIO  …………………………………………………………

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. ___________________.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE …………………………………………………………….

IL SOCCIDARIO ……………………………………………………………..

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Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


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Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

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Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


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Pratiche sleali settore agricolo

Pratiche sleali settore agricolo: la direttiva dell’Unione Europea e la sua  attuazione in Italia.


La direttiva europea sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola ed alimentare (direttiva UE/633/2019, applicabile ovviamente anche al settore vitivinicolo), prevede come termine di  recepimento da parte degli Stati membri la data del 10 maggio 2021 (pratiche sleali settore agricolo).

La direttiva (suo art.9) consente tuttavia agli Stati, al fine di garantire un più alto livello di tutela, di   “mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva“.

Essa inoltre “lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva“.

In entrambe i casi a condizione che le norme nazionali “siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno”.


Per quanto concerne l’Italia, le pratiche sleali  nel settore agricolo erano già:

    • colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal  D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
    • ulteriormente specificate (ai sensi del suo art. 11 bis) dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e relativo allegato   (anche esso conseguentemente abrogato).

Necessariamente, la precedente normativa italiana (art.62 D.L. 1/2012 citato) concerneva solo le pratiche sleali relative a prodotti alimentari “la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana” (art.1 del menzionato decreto ministeriale).

Per contro, la direttiva colpisce le pratiche sleali “attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell’acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione”  (considerando 12 ed articolo 1, comma 2).

La normativa italiana in questione resta quindi applicabile al settore agricolo, ma va adeguata (come specificamente dispone la legge comunitaria per gli anni 2019-2020) alle apposite disposizioni che la direttiva UE/633/2019 prevede per il settore agricolo.


La citata direttiva UE/633/2019  ha avuto una prima parziale attuazione in Italia, consistente nei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia Covid-19.

Mediante il decreto legge 9/2020 sono state comminate sanzioni a chi subordina l’ acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.


Successivamente, per dare effettivamente completa attuazione alla direttiva stessa, mediante la legge comunitaria per l’anno 2019/2020  (art. 7 della legge 22 aprile 2021, n.53, adotatta con evidente ritardo, al punto che la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia), il Parlamento ha delegato il Governo a dettare le apposite norme in materia.

I criteri di delega, fissati per attuare la direttiva UE/633/2019, sono i seguenti:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all’articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificita’ dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e’ socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonche’ la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonche’ i limiti di utilizzabilita’ del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilita’ di ricorrere a meccanismi di  mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all’autorita’ nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita’ nazionale di contrasto deputata all’attivita’ di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Ispettorato puo’ avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilita’ o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all‘accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l’applicabilita’ della normativa risultante dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il 30 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema per il decreto sulle pratiche sleali in agricoltura, poi tradottosi nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198

La nuova disciplina italiana (D. Lgs. 198/2021, art.1, comma 2) si applica a forniture effettuate da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti e qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agroalimentari.


Come denunciare a MIPAAF una pratica sleale


Tale disciplina va altresì coordinata con:




Contratto affitto agrario modello

Modello per concedere in affitto l’uso di un fondo agricolo (contratto affitto agrario modello)


CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “concedente o parte proprietaria

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “conduttore o parte affittuaria

dall’altra parte

PREMESSO

  1. che il signor ____________ è proprietario di alcuni terreni agricoli siti nel Comune di _________ così censiti catastalmente:

 

Comune

Foglio

Particella

Superfice catastale

Superfice grafica

Uso del suolo primario – coltivazione

 

  1. che il signor __________ è altresì proprietario dei seguenti beni fabbricati agricoli adibiti a _________ siti nel Comune di __________, censiti nel nuovo catasto fabbricati del predetto Comune come segue:

foglio____, particella ____, sub n__;

foglio____, particella ____, sub n.__;

  1. che il signor ____________ è intenzionato a concedere in affitto i predetti immobili, meglio identificati ai capi sub a) e b) e che il signor ___________ è al contempo interessato acquisirli in conduzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;

Art. 2

Il signor _____________ concede in affitto alla parte affittuaria i beni immobili come sopra meglio descritti ai punti sub a) e b) della premessa;

Art. 3

I suddetti beni immobili vengono concessi in godimento a corpo e non a misura per la superficie censuaria sopra risultante, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i diritti ed oneri d’acqua che vi competono e che le parti dichiarano di ben conoscere.

Art. 4

Il presente contratto avrà una durata di ______ annate agrarie, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente e quindi con scadenza al 10 novembre _________, previa disdetta da inviarsi da una delle parti con raccomandata a.r. almeno un anno prima della scadenza.

(Attenzione: la durata minima sono 15 anni, a meno che il contratto venga vidimato dalle organizzazioni di categoria, nel qual caso – ma solo in esso – si potrà pattuire una durata inferiore a 15 anni)

Alla scadenza la parte affittuaria dovrà restituire i beni oggetto del presente contratto nella piena disponibilità della parte concedente che, potrà ritornare in possesso dei medesimi beni senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti pendenti. Per cui entro tale termine i beni immobili e fabbricati dovranno essere lasciati liberi da beni, persone, animali o case appartenenti alla parte affittuaria.

Art. 5

Il canone d’affitto viene convenuto ed accettato nella misura di € ___________ per ciascuna annata agraria e dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario ed in una unica soluzione entro il giorno 10 novembre di ciascuna annata agraria.

Il canone sopra quantificato non è soggetto ad adeguamento per l’intera durata del presente contratto.

(in alternativa)

In conformità dell’art.10 della Legge 203 del 1982, le parti convengono e pattuiscono l’adeguamento del canone secondo i coefficienti di adeguamento all’uopo previsti e ciò avverrà a partire dalla ___________ annata agraria.

Art.6

E’ fatto divieto alla parte affittuaria – direttamente od indirettamente – di subaffittare, sublocare e di subconcedere ad altri il godimento a qualsiasi titolo, tutti i beni immobili oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata di tempo, nonché di costituire o far costituire servitù passive sui terreni di cui sopra.

Art. 7

La parte affittuaria si impegna, per tutta la durata del contratto, a coltivare i terreni concessi in godimento secondo le regole della buona tecnica agraria e, in particolare, ad effettuarne la concimazione organica. Al contempo, parte affittuaria sarà responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi oltre che della buona e corretta coltivazione dei medesimi.

Art. 8

La parte proprietaria autorizza sin d’ora, e senza bisogno di ulteriore comunicazione o conferma, la parte affittuaria ad eseguire su ciascun bene oggetto del presente contratto di affitto opere di miglioramento fondiario in genere, addizione e trasformazione degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati ivi presenti, purché nel rispetto delle vocazioni colturali della zona cui il fondo è ubicato. Resto in teso che in tali casi, la parte proprietaria sarà da considerarsi esente da ogni responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell’esecuzione delle opere dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati.

(oppure)

E’ fatto divieto alla conduttrice di effettuare addizione e/o opere di trasformazione degli ordinamenti produttivi insistenti sui fondi oggetto di affitto.

Art. 9

Per tutto quanto, non espressamente regolato dal presente contratto si rimanda alle vigenti disposizioni in materia e in particolare alla legge 203/82 e s.m.i..

Art. 10

(qualora si fosse in presenza di una famiglia coltivatrice ex art.48 L.203/82)

Il signor ___________, sottoscrive il presente contratto in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della famiglia coltivatrice ex art.48 Legge 203/1982.

Art. 11

Le spese di registrazione sono e restando a carico solidale delle parti contraenti.

 

Art. 12

Il presente contratto di affitto viene redatto in carta libera, in triplice originale e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto e accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti.

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto di affitto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

      • quanto alla “parte proprietaria” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo);
      • quanto alla “parte affittuaria” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo).

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, addì ______________

IL CONCEDENTE    _______________________________________________________

PARTE AFFITTUARIA

_______________________________________________________

 

Comodato fondo agricolo modello

Modello per concedere in comodato l’uso di un fondo agricolo (comodato fondo agricolo modello)


CONTRATTO DI COMODATO

AVENTE AD OGGETTO TERRENI AGRICOLI

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “comodante

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “comodatario

dall’altra parte

PREMESSO

  • che il signor ____________ è proprietario dei beni immobili siti nel Comune di _________ così censiti catastalmente: __________________________________________;
  • che il signor ____________ è intenzionato a concedere in godimento i predetti immobili e che il signor ___________ è al contempo interessato al godimento degli stessi;

 

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

Art. 2

La parte comodante concede in comodato d’uso al signor ___________________________, che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, gli appezzamenti di terreno/immobili di proprietà del comodante, identificati al Catasto Terreni del Comune di __________ al foglio n.___ particelle n.__________, di cui alle premesse, per una estensione complessiva di mq._________.

Art. 3

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo e terminerà il ________, senza necessità di disdetta, già data ed accettata ora per allora. Le parti, nel caso in cui ritenessero rinnovare il presente accordo per un ulteriore egual periodo, dovranno predisporre nuovo contratto scritto.

Il Comodatario si impegna a rilasciare a scadenza il fondo concesso in comodato alla libera e piena disponibilità del Comodante, senza nulla avere a pretendere anche per frutti pendenti, per le coltivazioni in corso, ecc.

Il comodatario si impegna a custodire i beni con la diligenza di cui all’art.1804 c.c..

Fermo restando l’obbligo di conservare e custodire i fondi oggetto del presente comodato con cura e diligenza, i terreni dovranno essere restituiti al proprietario nello stato di fatto e diritto in cui sono stati consegnati. E’ fatto divieto per il Comodatario di concedere in godimento, anche temporaneamente, detti

beni a terzi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

(è anche possibile eventualmente inserire la seguente penale per ritardata restituzione)

Nell’ipotesi di ritardato rilascio dei beni concessi in comodato sarà dovuta dal comodatario ed in favore del comodante una penale giornaliera di euro __________ fermo restando il diritto al maggior danno patito.

Art. 4

Il rapporto che le parti intendono costituire con la sottoscrizione della presente ha carattere assolutamente precario in quanto nulla sarà dovuto al comodatario per la custodia e nulla sarà dovuto al comodante per il godimento.

Art. 5

Sono a carico del Comodatario le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del fondo. Il Comodatario potrà effettuare sui terreni oggetto di comodato le normali e necessarie operazioni agricole secondo le regole della buona tecnica agraria.

Per i miglioramenti sussistenti al momento della restituzione dei fondi concessi in comodato non sarà riconosciuta a favore del Comodatario alcuna indennità, alla quale lo stesso Comodatario fin da ora, rinuncia.

Art. 6

L’inadempimento da parte del Comodatario ad uno qualsiasi dei patti contenuti nel presente contratto produrrà di diritto la risoluzione. Il Comodante non sarà da considerarsi responsabile dei danni a cose e/o a persone derivanti dall’attività svolta dal Comodatario.

Il Comodatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene e polizia rurale e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne il Comodante concedente da ogni conseguenza per l’inosservanza di essi.

Art.7

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul comodato contenute nel codice civile (art. 1803 c.c. e seguenti), alle quali si fa integrale rimando.

Si specifica, pertanto, che avendo il presente comodato natura assolutamente precaria, e quindi gratuito, il Comodatario dichiara ad ogni effetto di legge di rinunciare sin d’ora ad avvalersi della facoltà prevista dall’art.27 della legge n.203 del 1982 (disciplina dell’affitto dei fondi rustici).

Art. 9

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 10

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico solidale delle parti.

Art. 11

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente accordo ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

  • quanto al “Comodatario” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo);

  • quanto al “Comodante” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, addì ______________

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

__________________________ _________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. 3-4-5-6-7-8-9.

Luogo, addì ______________

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

__________________________ _________________________

Passaggio generazionale imprese agricole

Il passaggio generazionale nelle aziende agricole a conduzione famigliare (Passaggio generazionale imprese agricole)


Il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese a conduzione famigliare è un tema di estrema attualità (Passaggio generazionale imprese agricole).

Ciò anche in stretta relazione al contesto storico e sociale in cui ci troviamo.

La fondazione di maggior parte delle aziende italiane risale agli anni 70 del secolo scorso e quasi il 70% di queste risulta aver mantenuto sino ad oggi la conduzione famigliare. Si può ben comprendere, quindi, come la necessità attuale di guardare all’avvicendamento nell’azienda di famiglia sia dettata anche da elementi di carattere anagrafico. Infatti oggi gli imprenditori italiani con più di sessant’anni, da una analisi statistica, risultano circa il 60% del totale, mentre nel 2007 erano il 43%.

A breve saremo, quindi, testimoni di un ricambio generazionale massivo, che comporta già oggi la necessità, in capo agli imprenditori di aziende a conduzione famigliare, di effettuare valutazioni su chi porterà avanti l’attività imprenditoriale, decidendo se trasferire la propria impresa (e la propria storia) a terzi o lasciarne la conduzione ai figli o ai nipoti.

Un dato è certo. Occorrerà non farsi trovare impreparati nel momento di tale scelta. Innanzitutto perché ciò implica il trasferimento delle conoscenze aziendali (c.d. know-how) da una generazione all’altra, un patrimonio di competenze e abilità che andrebbe trasmesso ai propri successori nel corso del tempo, con la giusta formazione in azienda.

Essendo quindi il passaggio generazionale un momento così delicato, deve essere valutato e pianificato con largo anticipo.

L’aspetto dell’avvicendamento aziendale viene spesso ignorato da chi lascia la propria azienda in mano agli “eredi”.

Da un lato, l’imprenditore tende quasi sempre a considerare le fortune dell’impresa legate alle sue capacità imprenditoriali e di gestione e ne vorrebbe garantire la continuità, evitando di lasciare il timone dell’azienda, se non quando si trova costretto a farlo (per ragioni di salute o quanto oramai non è più in grado di provvedervi, avendo raggiunto un’età considerevole). Molto spesso ciò avviene anche in considerazione della scarsa  volontà dell’imprenditore di prima generazione di passare il testimone, magari ritenendo i propri successori inadeguati.

Dall’altro lato, capita anche si dia per scontata la volontà di figli o nipoti di seguire le orme del proprio predecessore, ma a volte non è così:   il passaggio si trasforma in qualcosa di molto simile ad una imposizione, con ovvi e conseguenti effetti negativi.

Ma a parte tali quetioni, seppur importanti da un punto di vista sociologico, occorre senza dubbio focalizzare l’attenzione sugli aspetti giuridici utili – o meglio, essenziali – a rendere il passaggio generazionale  come un momento pianificato e ben ponderato.

Dovrà certamente l’imprenditore conoscere le fattispecie giuridiche che possono interessare tale processo le quali comprendono ipotesi di trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie. Le forme negoziali utili ad attuare detto trasferimento possono essere sia contrattuali (inter vivos) oppure di carattere successorio (mortis causa).

Nell’ambito dei rapporti inter vivos, l’imprenditore potrebbe pensare a devolvere l’azienda – ed il suo patrimonio aziendale – direttamente ai figli appunto quando è ancora in vita. Tale operazione potrebbe avvenire o mediante atti di donazione oppure mediante il noto “patto di famiglia”.

La donazione costituisce uno dei negozi maggiormente utilizzati, ma critico in presenza di più figli e nell’ipotesi in cui l’azienda venga lasciata ad uno o solamente ad alcuni di loro. Detta criticità sorge in relazione al rischio di lesione della quota di legittima in capo ai figli – o al figlio – esclusi dalla donazione. Occorrerà, quindi, in tali casi effettuare una preventiva quantificazione dell’azienda e conguagliare con altra donazione il figlio o i figli esclusi.

Il patto di famiglia invece, disciplinato dall’art.768 bis c.c., è il contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda (e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote) ad uno o più discendenti. Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale (al quale dovranno partecipare anche tutti i futuri eredi del disponente), che consente di realizzare un duplice obiettivo:

  • da un lato, prevenire il radicamento di liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie;
  • dall’altro lato, addivenire all’assegnazione di tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità gestionale dell’impresa.

Occorre però considerare che il Patto di Famiglia impone la liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte del disponente, il che pone un sensibile problema finanziario, qualora il valore dell’azienda sia molto alto: di conseguenza, bisogna capire come trovare i fondi necessari.

Inoltre, il Patto di famiglia può essere oggetto di impugnazione da parte dei partecipanti ai sensi dell’art. 1427 c.c. attraverso l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto, dall’altro.

Ovviamente quelli testé evidenziati non sono gli unici contratti o negozi giuridici attuabili, ma sono quelli maggiormente utilizzati.

Qualora l’imprenditore, invece, nel corso della vita, non programmi il passaggio generazionale della sua azienda, questo si realizza naturalmente al momento della sua morte con l’apertura della successione.

Come per qualunque altro trasferimento di beni per successione, anche nel caso in cui l’imprenditore lasci in eredità la propria azienda, la stessa sarà devoluta secondo le ordinarie regole successorie, secondo le proporzioni previste per legge. Qualora vi fosse, invece, un testamento, i trasferimenti avverranno secondo le disposizioni nello stesso contenute.

Anche in ambito testamentario, come per l’ipotesi di donazione sopra citata, il de cuius (imprenditore) dovrà tenere in considerazione, per evitare lesioni delle quote di legittima, il valore dell’azienda oggetto di lascito a seconda che la stessa venga trasferita come legato, legato in sostituzione di legittima o secondo le regole ordinarie dell’eredità.

Nemmeno in queste ipotesi va dunque trascurato il problema finanziario, che comprenderà l’esborso per le tasse successorie, se il valore dell’asse ereditario supera la franchigia d’imposta attualmente in essere.

Resta ovviamente inteso che gli eredi, che si troveranno a dover condurre l’azienda, potranno ben decidere di portare avanti l’attività o cederla a Terzi.

Insomma, le questioni sul tavolo sono alla fine le stesse, cambia solo il momento e le relative condizioni economiche in cui vanno affrontate. Alla luce di ciò, appare quindi opportuno esaminare la situazione in anticipo, onde programmare adeguatamente il passaggio generazionale.

 

 

Subentro eredi affittuario fondo agricolo

Il subentro eredi affittuario fondo agricolo.


Il subentro degli eredi dell’affittuario nella conduzione del fondo agricolo (subentro eredi affittuario fondo agricolo) rappresenta un caso sul quale risulta ad oggi difficile dare una risposta univoca, sussistendo teorie dottrinali e pronunce giurisprudenziali contrastanti.

Proviamo comunque a fare chiarezza almeno sotto l’aspetto normativo di riferimento.

Ovviamente siamo in tema di affitto di fondi rustici. La materia risulta quindi disciplinata Legge n.203 del 1982, che stabilisce le norme in materia di contratti agrari, tra cui quello di  affitto.

La fattispecie da Lei rappresentata trova chiaro riferimento all’art.49, primo ed ultimo comma della citata legge. Il primo comma afferma che: “Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale […] o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi […].” L’ultimo comma, invece, afferma che:  “In caso di morte dell’affittuario il contratto si scioglie alla fine dell’annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma”.

Come si può ben notare, il primo comma fa riferimento alle ipotesi di subentro degli eredi nella conduzione del fondo in caso di morte del proprietario. L’ultimo comma (che è quello che da risposta al Suo quesito), invece, fa riferimento al caso di morte dell’affittuario. Seppur i predetti commi mirino a regolare ipotesi differenziate, debbono in ogni caso essere trattati congiuntamente per via del rimando che proprio l’ultimo comma fa nei confronti del primo (si legge, infatti, al fondo dell’ultimo comma, “… come previsto dal primo comma”).

Identificato il quadro normativo di riferimento, proviamo ora ad addentrarci nel merito della questione.

Primo aspetto su cui focalizzare l’attenzione  risulta l’attuale possesso e la conduzione dei fondi già condotti in affitto dal defunto padre. L’art.49, ultimo comma, precisa innanzitutto che il contratto di affitto non si soglie immediatamente con la morte dell’affittuario, bensì alla fine dell’annata agraria in corso. Ciò sta a significare che il contratto continuerà ad essere efficace nei confronti degli eredi i quali potranno legittimamente condurre i fondi sino alla fine dell’annata agraria in corso e quindi sino all’11 Novembre 2019.

Più articolato e complesso è invece capire se vi siano, e quali siano, i requisiti affinché il contratto di affitto continui con l’erede o gli eredi del defunto affittuario sino alla sua naturale scadenza. La norma prevede detta eventualità solamente se tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto. Il tenore letterale di detto inciso non lascerebbe trasparire, quindi, alcun dubbio sul fatto che, affinché l’erede subentri nel contratto di affitto, è sufficiente aver esercitato (prima della morte del de cuius) e continuare ad esercitare (dopo la sua morte) attività agricola, non necessariamente connessa o attinente a quella del dante causa e per di più anche su altri fondi rispetto a quelli condotti dall’affittuario deceduto. In senso conforme si è espressa la Cassazione con sentenza n.7468/1986 che, seppur risalente, individua (a parere di chi scrive) la vera portata applicativa della norma e del comma in esame.

Di diverso avviso è stato, invece, un recente e diverso orientamento espresso dalla Cassazione (sentenza n.2254/2013), secondo cui se l’erede intende subentrare nel contratto di affitto, egli  deve dimostrare due cose: non solo di essere coltivatore diretto, ma altresì di aver esercitato e continuare ad esercitare, al momento dell’apertura della successione, attività agricola sugli stessi terreni coltivati e condotti in affitto dal de cuius. In base a quest’ultima decisione della Cassazione, infatti, l’inciso “…come previsto dal primo comma” richiamerebbe la necessità, anche per l’ultimo comma, non solo dei requisiti della diretto coltivazione in capo all’erede, bensì anche della conduzione degli stessi fondi oggetto di subentro.

In sintesi: sulla scorta del più recente orientamento della Cassazione, solo l’erede che sia stato nella conduzione degli stessi fondi già condotti dal de cuius (prima della sua morte) ha il diritto di subentrare nel contratto di affitto.

Ciò contraddice la propria più datata giurisprudenza, fondata sulla circostanza che l’ultimo comma dell’art.49 citato non fornisce detta precisazione, dicendo semplicemente che l’erede deve “esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale” e, quindi,  non richiede affatto che detta attività sia svolta proprio sui terreni oggetto di affitto.

Per cui oggi solamente un intervento della Cassazione a Sezioni Unite potrebbe oggi dirimere l’evidenziato contrasto.

Nel frattempo gli operatori economici sono lasciati nell’incertezza, a loro discapito.

 

Passaggio generazionale convegno

CONVEGNO

“Il passaggio generazionale nelle aziende vitivinicole:
strumenti, rischi ed opportunità tra gestione della struttura agricola,
pianificazione successoria e tutela degli assetti proprietari”

 

 

 

Sabato 26 ottobre 2019
Enoteca Regionale piemontese “Cavour”
Castello di Grinzane Cavour – CN
Sito UNESCO



Il passaggio generazionale è processo fisiologico inevitabile e particolarmente delicato per le tante aziende del settore vitivinicolo a gestione familiare, dove trend di mercato ed elevato valore dei vigneti di pregio portano a valutare strumenti alternativi o complementari a quelli tradizionali, per pianificare adeguatamente la transizione e garantire continuità aziendale di prodotto e
marchio nel prossimo futuro.

Una giornata di studio e confronto tra professionisti ed operatori del settore per analizzare le principali problematiche, opportunità e soluzioni.



Programma

 

9:00 Registrazione partecipanti

9:15 Saluti istituzionali
Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte)

9:30 Presentazione della giornata di studio
Roberto Bodrito (Presidente Enoteca Regionale Piemontese “Cavour”)
Stefano Dindo (Presidente UGIVI)


Sessione del mattino


9:45 – Prima parte

Passaggio generazionale: profili giuridici

Introduce: Giancarlo Girolami (Presidente del Tribunale di Asti)
Modera: Ermenegildo Mario Appiano (Avvocato in Alba e Torino, Vice-Presidente UGIVI, Professore invitato nell’Università Salesiana di Torino)


Imprese vitivinicole – stato dell’arte e futuro contesto competitivo
Gabriele Barbaresco (AD Ufficio Studi Mediobanca)


Il passaggio generazionale in Langa: il contesto socio-economico
Luciano Bertello (Studioso del Territorio)


Il passaggio generazionale delle strutture agricole. Profili civilistici
Andrea Ferrari (Avvocato in Alba)


Assetti proprietari e circolazione dei fondi vitivinicoli
Marco Didier (Avvocato in Alba)


11:00 – Seconda parte

Prepararsi al passaggio generazionale: profili economici

Modera: Floriana Risuglia (Avvocato in Roma e Segretaria UGIVI)


Ruolo del notaio: pianificazione successoria e patto di famiglia
Andrea Ganelli (Notaio in Torino)


Ruolo dell’istituto bancario nell’agevolare il passaggio generazionale
Enzo Cazzullo (Banca d’Alba)


Ruolo del private banker: soluzioni per trasmettere il patrimonio familiare aziendale
Vincenzo Volpe (Mediobanca)


Sessione pomeridiana


14:00 – Prima parte

Strumenti e soluzioni a disposizione dell’imprenditore

Modera: Oreste Calliano (Professore nell’Università di Torino, Avvocato e membro del Direttivo UGIVI)


Strutturare e gestire il passaggio generazionale: trust, holding di famiglia, family buy-out e operazioni di M&A
Diego Saluzzo (Avvocato in Torino, Direttivo UGIVI)
Gabriele Varrasi (Professore a contratto nell’Università di Torino, Avvocato in Torino)


Il ricorso ai minibond nelle aziende vitivinicole
Massimiliano Elia (Avvocato in Torino)


Gavi La Scolca: un case history di successo
Chiara Soldati (Azienda La Scolca)


16:00 – Seconda parte

Tavola Rotonda

Passaggio generazione e mondo del vino: tra continuità ed innovazione

Modera: Stefano Dindo (Avvocato in Verona, Presidente UGIVI)


Passaggio generazionale e mondo del vino: contesto italiano e esperienze estere
Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli (Scrittore e giornalista)


Le imprese vitivinicole familiari in Piemonte
Claudio Conterno (CIA Cuneo)
Fabrizio Rapallino (Coldiretti Cuneo)
Gianluca Demaria (ConfAgricoltura)


Passaggio generazionale e vino in Italia: saper salvaguardare le diversità
Stefano Colmo (Terra Madre – Former Secretary)


Promozione e valorizzazione dei vini e delle specialità agroalimentari in Europa
Dino Icardi (Sevinova)



Durante il Convegno verrà presentato il volume

“Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo.

Aspetti gius-economici: geografici, ambientali, contrattuali, enoturistici e di marketing”

 



In collaborazione con:



 

 

Castello di Grinzane Cavour, sede UGIVI Piemonte e Valle d'Aosta