Adottato il Regolamento UE/1143/2024, che porta la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)
La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai attuata con l’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia.
I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa
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Due i criteri principali.
Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.
Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.
Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?
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Uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.
Introdotte inoltre significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.
Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela: attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.
Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.
Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.
Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.
A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace. Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.
Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?
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Ad ogni modo, non si è giunti ad un’unica definizione di indicazione geografica.
Continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:
prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )
Ciò in quanto la loro disciplina è diversa in sede WTO (e cioiè negli accordi TRIPS).
Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.
Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.
Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).
Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa viene comunque meno per effetto dell’armonizzazione introdotta dal Regolamento 1143/202.
Poca attenzione alla sostenibilità.
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Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.
Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
Una panoramica sulle principali questioni legali in tema di sostenibilità e circolarità in campo alimentare e vitivinicolo
Tre incontri di approfondimento (Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare): ecco il nostro nuovo master breve, organizzato da Ascheri Academy con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nel maggio 2023.
Criteri ESG: una chance di proteggere il pianeta Terra
Sostenibilità e circolarità delle attività economiche rappresentano un obiettivo oramai imprescindibile per la salvaguadia del nostro pianeta, ove sembra che sia ormai molto prossimo il superamento dell’aumento di temperatura di 1,5 gradi (BBC news, 17 maggio 2023):
Tuttavia, appare sconcertante che negli Stati Uniti le stesse istituzioni governative ormai “boiccottano” le imprese che valorizzano il rispetto dei criteri ESG, nel momento in cui decidere dove orientare i propri investimenti (così riferisce la BBC, 17 maggio 2023).
Boicottaggio riconducibile peraltro a questioni prettamente di politica interna, se non addirittura di natura elettorale:
“… dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments – moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than $4bn in customer funds as of January”.
sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 vengono abrogati dal 1/1/2023 e sostituiti dal regolamento UE/2115/2021)
sull’organizzazione comune dei mercati (il regolamento UE/1308/2013 viene modificato dal regolamento UE/2117/2021, le cui norme entrano in vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni)
Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico.
Confermate le misure:
ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV),
investimenti
promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi viene inserito quello del consolidamento dei mercati, accanto alla loro diversificazione).
La dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria.
Per quanto concerne l’etichetta, essa viene limitata però all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ (per l’energia).
Ciò consentirà di limitare sostanzialmente le traduzioni nelle lingue del Paese di vendita del prodotto.
Per contro, la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti dovranno essere fornire attraversa la c.d. “e-label“, purché sull’etichetta compaia un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).
La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.
Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio: dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.
Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.
Prorogate al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021.
4) Gestione dell’offerta
Le Organizzazioni Interprofessionali – tra cui rientrano i Consorzi di tutela italiani – potranno venire riconosciute dagli Stati membr a livello:
nazionale,
regionale
zona economica
Nuove regole sulla concorrenza tra imprese: a determinate condizioni, le Organizzazioni Interprofessionali proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva.
Siffatti accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, nè il risultato di eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.
attualmente non ammesse per la vinificazione (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont),
provenienti da Vitis lambrusca.
Diverrà invece lecito vinificare le uve generate da varietà di vite c.d. ibride (anche per i vini IGP e DOP, a condizione ovviamente che il relativo disciplinare lo permetta).
per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale deve condurre ad un prodotto contenente un titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol.)
per i vini DOP e IGP, la de-alcolazione solo parziale (prodotto finale con titolo alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto dal relativo disciplinare di produzione, che andrà evetnualmente modificato.
La posizione concordata conteneva alcuni fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di ambiente mediante l’introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata.
Al tempo stesso la posizione concordata consentiva agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui conseguire gli obiettivi ambientali.
Il Consiglio disponeva così del mandato politico per condurre negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo globale.
I ministri hanno infatti accettato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforma della PAC.
Il 2 dicembre 2021, quindi, è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della PAC post-2020, e cioè quella che interesserà il periodo 2023-2027.
Il Piano di settore ha, inoltre, la funzione di armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi, che saranno utilizzati nella stesura di una nuova Legge quadro in materia.
Trattando la Filiera Nazionale del Tartufo, il Piano Nazionale analizza con completezza e profondità i seguenti temi:
3.1 LA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO IN ITALIA
3.2 TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT PER LA PRODUZIONE DEL TARTUFO
3.3 TARTUFICOLTURA
3.3.1 Tartuficoltura nei sistemi agrari (o tartufaie coltivate)
3.3.2 Tartufaie naturali controllate
3.4 VIVAISTICA DELLE PIANTE MICORRIZATE
3.4.1 Tecniche di micorrizazione
3.4.2 Vivaistica e problemi di mercato delle piante micorrizate
3.5 RICERCA: CONOSCENZE ATTUALI E FUTURI TARGET DI RICERCA
3.5.1 Proposte operative
3.5.2 Individuazione di linee guida prioritarie per l’impostazione dei futuri progetti di ricerca
3.6 LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TARTUFO IN ITALIA
3.6.1 Inquadramento giuridico del tartufo: codici doganali e organizzazione comune del mercato unica (OCM Unica)
3.6.2 Il tartufo nella Legislazione Alimentare
3.6.2.1 Sicurezza alimentare
3.6.2.2 Tracciabilità
3.6.2.3 Rapporto con la disciplina fiscale
3.6.3 La nomenclatura dei tartufi e le regole di commercializzazione
3.6.3.1 Le specie commercializzabili
3.6.3.2 Denominazioni di vendita e c.d. “nomi volgari”
3.6.3.3 Classificazione merceologica
3.6.3.4 Le analisi sui tartufi
3.6.4 Etichettatura e presentazione
3.6.4.1 Vendita del prodotto sfuso
3.6.4.2 Vendita del prodotto confezionato
3.6.5 La dichiarazione dell’origine
3.7 LA FISCALITÀ DEL TARTUFO IN ITALIA
3.7.1 IVA e burocrazia fiscale: problemi di competitività per il tartufo italiano
3.7.2 Statistiche
3.7.3 Risultati del Gruppo di Lavoro “fiscalità e statistiche”
3.8 I CONTROLLI E LE SANZIONI
3.8.1 Controlli sulla ricerca del tartufo 3.8.2 Chi fa i controlli?
3.8.3 Controlli sulla cessione del tartufo
3.8.4 Controlli sulla vendita delle piante micorrizate
3.8.5 Sanzioni
4. OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PIANO DI SETTORE
4.1 Obiettivi per aree tematiche del Piano Filiera Tartufo
4.2 Azioni del Piano Filiera Tartufo
5. INTERVENTI PRIORITARI
6. GLI STRUMENTI
7. APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ
8. LE RISORSE ORGANIZZATIVE
9. LE RISORSE FINANZIARIE
A livello comunitario, le norme dell’Unione Europea includono i tartufi tra i prodotti oggetto di:
Intervento sul diritto vitivinicolo al corso di aggiornamento in diritto agroalimentare comparato e trasnazionale, Università di Verona, 18 dicembre 2020.
Lezioni a contratto sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master di secondo livello in diritto alimentare, Università di Torino, anno accademico 2006/2007.
ODR nella distribuzione alimentare, intervento al Laboratorio di diritto commerciale su “I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract”, Torino, 13 marzo 2019.
La libera circolazione di animali e carni nell’Unione Europea, tenutosi nel febbraio presso la Scuola di specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria, Casalmaggiore (CR).
Le mie competenze di giurista si affiancano a quelle di sommelier (diplomi AIS e ONAV) nonché di assaggiatore di grappe (diploma ANAG), consentendomi un approccio più concreto e diretto alle tematiche del diritto vitivinicolo.
Dopo una breve esperienza presso l’Ufficio del Personale di Ferrero S.p.A., Direzione Operations, compresi che la vita aziendale non mi apparteneva e la mia vera vocazione era la professione forense.
Sin dal periodo di pratica professionale, incentrai i miei studi nell’ambito del diritto civile. Successivamente, appassionato per il comparto agroalimentare e fortemente presente nel territorio, decisi di focalizzare maggiormente la mia attenzione allo studio del diritto agrario.
Non pago della formazione, decisi di implementare le mie conoscenze in materia agraria, per cui frequentai due Master: il primo in diritto agroalimentare ed il secondo in diritto vitivinicolo.
Oggi esercito – con dedizione ed a tempo pieno – la professione forense.
Membro della Commissione scientifica in materia di diritto agrario alimentare e vitivinicolo, costituita presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Asti (di cui sono promotore e referente).
Consulente della Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Cuneo, Asti ed Alessandria (dal 2013).
Diritto Agrario, Alimentare e Vitivinicolo Modelli organizzativi ex D.lgs 231/01
Proprietà e diritti reali in genere
Successioni e Divisioni
Contrattualistica
Recupero del credito ed Esecuzioni Civili
Responsabilità Civile in genere e Azioni Risarcitorie
Separazioni e Divorzi
Diritto del Consumatore
FORMAZIONE
Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare –UNIUPO – CAFLA 2018
Master breve in Diritto Vitivinicolo (Euroconference) – Torino
Corso di Diritto Alimentare Comparato – Dipartimento di ESOMAS presso Università di Torino
Master breve in Diritto Agroalimentare (Altalex) – Parma
Istituto di Studi Giuridici di Cuneo – Corso di formazione forense post-universitaria
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza (votazione 110/110)
DOCENZE AVV. ANDREA FERRARI
Relatore al Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare tenutosi presso Università del Piemonte Orientale (UniUPO) coordinato dal Prof. Avv. Vito Rubino – Intervento sul tema della cambiale agraria e pegno rotativo (anno 2020).
Relatore al Seminario Jean Monnet di Diritto Comparato dei Consumi Alimentari, tenutosi dal 04/04/2018 al 16/06/2018 presso l’Università degli Studi di Torino, Dip. di ESOMAS (Coordinatore del Seminario Prof. Avv. Oreste Calliano)
APRO Formazione Professionale ALBA-BAROLO
(docente a contratto di diritto civile e pubblico, educazione civica, legislazione turistica)
CONFERENZE AVV. ANDREA FERRARI
Webinar sul vino naturale, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.
Il cosidetto “Decreto rifiuti” (D. Lgs. 116/2021) comporta l’obbligo dell’etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini (Etichettatura ambientale vini)
Le fonti dell’obbligo di etichettaura ambientale vini
Direttive dell’Unione Europea e recepimento in Italia
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Ne discende quanto segue.
In primo luogo, tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati:
secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili
Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
In secondo luogo, è fatto obbligo ai i produttori di indicare – ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Le Linee guida portate dal citato decreto ministeriale) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.
non sono dettate specificamente per i vini, ma per la generalità degli imballaggi di tutti i prodotti
discendono da direttive dell’Unione Europea, che semplicemente armonizzano la materia sul suo territorio, senza però uniformarla del tutto.
Ciò posto, la scelta del legislatore italiano (così l’allegato al citato decreto ministeriale) è quella di non creare rigidità eccessive a carico delle aziende, in quanto il principio è si quello che
“Tutti gli imballaggi (destinati a consumatori) devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci il raggiungimento dell’obiettivo di “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio” → indicazioni sulla DIFFERENZIAZIONE
ma nel perseguire tale obiettivo le aziende godono di ampia libertà
«Gli esempi (di etichettatura portati dall’Allegato) non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5».
Il decreto ministeriale lascia ampio spazio all’etichettaura elettronica
«in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie»
«… Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio»
1. Introduction; 2. Oenological practices; 2.1 Free movement of wine inside the EU; 2.2 Non-tariff barriers in the trade with third countries; 2.2.1 WTO Agreements to overtake non-tariff barriers: SPS and TBT; 2.2.2 EU Agreements; 3. Protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indications (PGIs); 3.1 Protection inside the EU; 3.2 Protection in third countries; 3.2.1 WTO Agreement: TRIPS; 3.3.2 EU Agreements; 3.3.3 EU adhesion to WIPO Agreement (the Lisbon System and the Geneva Act); 4. Final considerations.
Abstract. National rules on oenological practices respond to the need to protect human health and economic interests of consumers and producers. In international trade, however, such rules can turn into non-tariff barriers. The protection of DOs and GIs allows the safeguarding of an important economic and intangible heritage, at least from a European point of view. At an international level, however, this necessity clashes with antithetical economic interests, mainly attributable to the fact that in many non-European territories, various important European DOs and GIs have become common names that indicate certain types of foodstuffs or wines. In the WTO context, the mitigation of non-tariff barriers is entrusted to the SPS and TBT Agreements, while the protection of geographical indications to the TRIPS Agreement. However, their effectiveness has proven weak, especially TRIPS. Consequently, the European Union has concluded a series of international agreements with many third countries (both producers and consumers of wine) aimed at favouring trade in wine. In this way, on the one hand, a set of globally shared rules on oenological practices has been identified (thanks also to OIV action), and, on the other hand, numerous European DOs and GIs have obtained international recognition, thus allowing their concrete protection. EU international agreements have also contributed to increased awareness and consensus in the world on quality schemes related to the PDO and PGI systems. Unfortunately, in several cases, not all of the currently existing European geographical indications are recognised (only some of them), and this situation creates disparities.
Mediante il decreto MIPAAF del 22 luglio 2015 è stato istituito il RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi, per rendere più efficiente e meno invasiva l’attività ispettiva presso le imprese agricole, consentendo alle autorità competenti di condividere i dati a loro disposizione.
Scopo del RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi è evitare evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende, mettendo a disposizione di tutte le autorità competenti gli esiti delle verifiche già eseguite da una di loro.
Grazie a tale nuovo strumento, gli organismi di controllo saranno in grado di programmare le ispezioni e le verifiche di loro rispettiva competenza in modo più razionale, senza pregiudicare l’esecuzione dei controlli straordinari ed urgenti.
Per ogni tipo di controllo eseguito in azienda, nel RUCI vengono annotati i seguenti dati:
data;
anno di riferimento;
ente competente;
ente esecutore;
nominativo del controllore;
impresa agricola controllata;
settore;
tipologia;
documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
esiti;
estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.
Nel RUCI confluiranno quindi i dati relativi ai controlli operati da:
organi di polizia,
organi di vigilanza,
organismi pagatori,
organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole.
Qualunque funzionario, prima di effettuare una nuova ispezione, avarà quindi modo di verificare attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedentemente svolti da altri organismi o autorità nella stessa azienda, in modo da evitare sovrapposizioni, cosa che consentirà maggiore efficenza nonché di limitare gli ostacoli all’attività di impresa.
Nel RUCI verranno inseriti anche tutti i controlli sulle imprese vitivinicole, anche qualora non si tratti di imprese agricole: ciò per effetto dell’art.63 del Testo Unico Vino.
Nonostante le previsioni normative, però, sembra che sul piano operativo il RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi stenti a decollare.
Ciò si ripercuote negativamente:
sulle imprese vitivinicole, poiché non riescono a liberarsi di tanta inutile burocrazia, costituita dalla conseguente ripetitività di controlli;
sulla Pubblica Amministrazione, poiché si moltiplicano i costi per controlli in realtà inutili.
Sostenibilità Vitivinicoltura Italia – Iniziative private e disciplinare MIPAAF
Iniziative private per la sostenibilità nel settore vitivinicolo
Progetto VIVA per la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la collaborazione del:
Centro di Ricerca Opera per la sostenibilità in agricoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino (2011-2014).
Il disciplinare è composto dai documenti tecnici per l’analisi dei quattro indicatori da parte delle aziende – ARIA, ACQUA, TERRITORIO E VIGNETO – e dai relativi allegati, tra cui i documenti volti a disciplinare le procedure di verifica degli enti certificatori e l’uso dell’etichetta VIVA.
Gli obiettivi del progetto sono:
messa a punto di una metodologia di calcolo e valutazione della sostenibilità delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti, dal campo al consumo, in grado di misurare la qualità ambientale della filiera vite-vino;
sviluppo, con riferimento alla metodologia realizzata, un disciplinare specifico per l’analisi e la certificazione dei 4 indicatori (aria, acqua, territorio e vigneto), periodicamente aggiornato sulla base dell’evoluzione delle normative europee ed internazionali in materia;
individuazione delle misure per migliorare delle prestazioni di sostenibilità in vigneto e in cantina anche attraverso la collaborazione con l’Unione Italiana Vini;
comunicazione trasparente verso il consumatore finale attraverso un’etichetta consultabile da smartphone o tablet , onde informarlo sui risultati e i miglioramenti, in termini di sostenibilità, raggiunti dai produttori che aderiscono al progetto;
formazione di tecnici aziendali e consulenti sull’applicazione degli indicatori VIVA, al fine di supportare le aziende a valutare e migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità nel tempo;
creazione di strumenti informatici di facile utilizzo per l’analisi degli indicatori Vigneto, Acqua e Territorio;
collaborazione e dialogo con le associazioni nazionali ed internazionali e gli stakeholders per promuovere l’iniziativa a livello nazionale ed internazionale.
Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala anche il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.
Fondazione SOStain, attiva in Sicilia, la quale promuove a sua volta la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia mediante il rispetto volontario di un disciplinare composto da 10 requisiti minimi che includono aspetti relativi a:
misurazione della water footprint e della carbon footprint
controllo del peso della bottiglia, conservazione della biodiversità floristica e faunistica
valorizzazione del capitale umano e territoriale, risparmio energetico
Tali procedure contemplano l’intervento di appositi organismi di certificazione, alcuni dei quali sono gli stessi che (secondo altre procedure) intervengono nei controlli sulla produzione dei vini DOP e IGP oppure quella dei prodotti biologici ovvero per gli standard volontari di sostenibilità (VIVA, EQUALITAS) ovvero di produzione integrata (SQPI).
Il DM 124900/2022 riconosce per validi anche gli attuali sistemi volontari di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data deldecreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.
Tali standard volontari spesso risultano (quanto meno al momento) più rigorosi di quello ministeriale.
Si delinea così l’attuale sistama di Sostenibilità Vitivinicoltura Italia.
Sempre nell’ottica di promuovere la sostenibilità è stata adotatta la legge 17 maggio 2022, n. 61, portante le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
A ben vedere, la sostenibilità nel settore agricolo e – più generalmente – nell’intero sistema produttivo/economico rappresenta un elemento indispensabile per orientare in senso più equo e responsabile la nostra stessa società.
A ciò si ispirano i criteri ESG, il cui scopo è quello di valutare la sostenibilità (sul piano ecologico, sociele e di governance) delle varie attività economiche e, conseguentemente, orientare anche gli investimenti finanziari.
LaCorporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) introduce a carico delle imprese obblighi di trasparenza più dettagliati circa il loro impatto sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali.
L’obiettivo della Direttiva CSRD è garantire una maggiore trasparenza della comunicazione delle imprese in materia ambientale, sociale e di governance, rendendola oggetto di compliance normativa per le grandi imprese, in modo contrstare il fenomeno del greenwashing.
Pertanto la Direttiva CSRD introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e garantisce che le grandi imprese e le PMI quotate siano tenute a comunicare al mercato precise informazioni in materia di sostenibilità, con specifico riferimento al modo in cui il loro modello aziendale incide sulla propria sostenibilità e su come fattori di sostenibilità esterni – quali i cambiamenti climatici – influenzano le relative attività.
Le nuove norme in materia di comunicazione sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, a eccezione delle microimprese quotate. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni applicabile alle imprese figlie.
Le norme si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro specificità. Per le PMI quotate sarà possibile una deroga (“opt-out”) durante un periodo transitorio, che le esenterà dall’applicazione della direttiva fino al 2028.
Le norme introdotte dalla Direttiva dovranno essere recepite dagli Stati membri entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa, in modo tale che venga rispettata la seguente tempistica (basata su quattor fasi):
nel 2025, comunicazione sull’esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
nel 2026, comunicazione sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
nel 2027, comunicazione sull’esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive
nel 2029, comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie
Tale direttiva intende proteggere i consumatori dal pericolo del “Greenwashing” (e cioè lo spacciare per prodotto sostenibile ciò che in realtà non lo è affatto oppure in modo poco rilevante).
Agli Stati è quindi fatto obbligo di impedire sostanzialmente due fenomeni a danno dei consumatori (ma, in realtà, ai danni anche dell’ambiente):
i messaggi ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti –> “Consumers are faced with the practice of making unclear or not well-substantiated environmental claims (‘greenwashing’)”;
la confusione derivante dalla circostanza che i molteplici disciplinari sulla sostenibilità, attualmente esistenti, prevedono in realtà livelli e campi di azione alquanto differenti fra loro –> “Consumers are faced with the use of sustainability labels that are not always transparent and credible”.
La gestione della risorsa idrica, vitale per affrontare il cambiamento climatico, è analizzata in questo interessante incontro di studio, organizzato dall’Accademia di Agricoltura di Torino.
Valutare impatto ambientale
Per capire l’impatto ambientale complessivo di un’attività economica e, quindi, la necessità di un’economia circolare nonché sostenibile:
Merita infine attenzione l’iniziativa promossa da Papa Francesco, per sensibilizzare al riguardo le giovani generazioni, nella speranza di portare cambiamenti sociali che riescano a spezzare l’ottica del mero profitto economico, foriera di ben noti disastri ambientali ed umanitari.
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