Tutela prodotti alimentari nuova legge

Il Parlamento italiano ha approvato le nuove norme sulla tutela  dei prodotti alimentari (Reati alimentari nuova legge)


Nell’aprile 2026 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge (n.2721 della Camera dei Deputati) portante le disposizioni  che proteggono in Italia i prodotti alimentari (Tutela prodotti alimentari nuova legge).

Sanzioni penali ed amministrative a tutela dei prodotti alimentari

Le nuove disposizioni confermano che la tutela dei prodotti alimentari è strutturata su due livelli:

      • reati da natura penale (Titolo I della nuova legge)
      • sanzioni amministrative (Titolo II della nuova legge).

Significativo è l’introduzione del concetto di “patrimonio alimentare” italiano, alla cui protezione viene adesso dedicato un apposito capo del codice penale italiano (introdotto prima dell’art. 517 quater c.p.), di cui i prodotti a denominazione di origine (DOP e IGP) rappresentano la punta di diamante.

Non viene tuttavia introdotto un testo unico: le norme sanzionatorie restano disperse in vari testi normativi, di cui è aggiornato il contenuto.

La nuova legge riordina anche il regime sanzionatorio in materia di pesca marittima.

Si conclude così il lungo dibattito (di cui va ricordato il “Progetto Caselli”) su come riformare tale materia.

 

Prodotti qualità DOP IGP

I Prodotti qualità DOP IGP come disciplinati dal regolamento UE/1143/2024: le principiali novità.


Il regolamento UE/1143/2024 contiene la riforma della disciplina europea sui Prodotti qualità DOP IGP.

L’obiettivo perseguito è creare una tutela uniforme per le indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche prodotti agricoli e alimentari (tra cui rientrano i vini aromatizzati), così eliminando quasi interamente le modeste differenze che erano ancora esistenti tra i vari settori.

I criteri ispiratori la riforma della disciplina sui prodotti DOP IGP

Il primo criterio è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.

Pertanto vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.

Ad ogni modo, non si è pervenuti ad un’unica definizione di indicazione geografica, giacché continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi precedentemente rispettivamente per le varie tipologie di prodotti.

Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata: in effetti, essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.

Il secondo criterio è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

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Le regole procedurali per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche e per la modifica dei disciplinari esistenti per i prodotti di qualità DOP e IGP

Trattiamo in questo primo webinar due argomenti:

      • le regole procedurali per riconoscimento delle nuove denominazioni
      • le modificazioni dei disciplinari di produzione: essi costituiscono – si ribadisce – la “chiave di volta” dell’intero sistema.

La validità dell’attuale disciplina italiana in materia dovrebbe risultare in via di massima confermata (gli organismi certificatori dovranno però rispettare lo Standard EN ISO/IEC 17065 oppure 17020), ma specifici poteri normativi verranno delegati alla Commissione europea.

Pertanto, per valutare in modo adeguato, si dovrà attendere di avere il quadro completo della situazione.

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Il ruolo dei “gruppi di produttori” (leggasi, in Italia, i consorzi di tutela dei prodotti qualità DOP IGP).

Questo il tema del nostro secondo webinar.

Alle organizzazioni dei produttori è inoltre riconosciuto un ruolo attivo nelle procedure per la registrazione delle denominazioni europee nel sistema di tutela internazionale discendente dall’Accordo di Lisbona (su cui si dirà infra).

In Italia, in applicazione del Regolamento UE/1143/2024, le competenze ed i poteri dei consorzi di tutela per i prodotti AGRICOLI di qualità sono adesso disciplinati dal regolamento ministeriale Masaf 02644637 del 03/06/2026, “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024”.

La sostenibilità dei prodotti di qualità DOP IGP

Questo l’argomento del nostro terzo webinar.

Nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027 (di cui abbiamo parlato in altro webinar), giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

In realtà, la riforma si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione dei “gruppi di produttori”.

Spetta loro la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo.

Esse andranno poi intodotte nei disciplinari di produzione, qualora il gruppo di produttori abbia la forza (e cioè la rappresentatività, tale da consentirgli di agire con efficacia “erga omes”, secondo il linguaggio italiano) per renderle  vincolanti per tutti  e rese pubbliche mediante un apposito rapporto.

Con riferimento ai prodotti a denominazione protetta, dette pratiche potranno concernere:

a) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, protezione del paesaggio, uso sostenibile di acqua e suolo, transizione verso un’economia circolare (compresa la riduzione degli sprechi alimentari), prevenzione e controllo dell’inquinamento, salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) riduzione dell’uso di pesticidi e riduzione del pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

c) benessere degli animali;

d) conseguimento di un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione delle realtà locali e del tessuto rurale;

e) preservazione dell’occupazione agricola, attirando e sostenendo i giovani produttori;

f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole e di trasformazione.

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Altri punti della riforma.

Il regolamento UE/1143/2024 contiene altresì le regole sostanziali sulla portata della tutela conferita ai prodotti DOP e IGP, regolando anche i rapporti con i marchi commerciali e la loro protezione nel contesto dei nomi di dominio internet.

Confermato dunque l’obbligo per gli Stati membri di proteggere attivamente le denominazioni di origine unionali sul loro territorio, che viene esteso anche alla lotta contro le contraffazioni nel commercio elettronico, per le quali si responsabilizzano i fornitori di hosting service (elemento di forte novità).

La riforma punta altresì a proteggere i dati personali di chi coinvolto nelle procedure di riconoscimento (comprese le relative opposizioni) delle denominazioni di origine in sede unionale.

Infine, la riforma vuole facilitare la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche europee nel sistema internazionale gestito dalla WIPO, Worldwide Intellectual Property Organization.

Quest’ultimo è costituito dall’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra (le cui modalità di partecipazione dell’Unione sono portate dal regolamento UE/1753/2019).



Altri nostri webinar su sostenibilità e circolarità


Rapporto Qualivita su DOP e sostenibilità

La sostenibilità nella PAC (Politica Agricola Comune)


I pericoli all’orizzonte.

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I prodotti di qualità rappresentano ormai una voce molto importante per la bilancia commerciale italiana, sia in quanto tali, sia per l’indotto che generano (il cosiddetto “Turismo DOP“).

Di conseguenza, i prodotti di qualità rappresentano un bene prezioso per il nostro paese, che non possiamo permetterci di perdere.

Elementi essenziali, alla base della nozione stessa di denominazione di origine, sono:

        • l’origine stessa delle materie prime per i prodotti DOP, che deve rispondere ai requisiti fissati per dal relativo disciplinare (nel caso dei vini DOP, l’uva deve essere stata esclusivamente raccolta da vigne piantate all’interno del territorio definito dal disciplinare stesso);
        • i controlli, che devono assicurare l’effettiva rispondenza del prodotto DOP ai requisiti del disciplinare stesso: pertanto i controlli devono essere reali ed efficaci

Qualunque condotta, che lede tali cardini del sistema, mette seriamente in pericolo la reputazione dei nostri prodotti DOP.

Specialmente se a compierla non sono organizzazioni criminali, ma gli stessi produttori.

Ciò potrebbe avere un effetto distruttivo di portata devastante (amplificato dalla diffusione delle notizie sui social network, in epoca di guerre commerciali), paragonabile a quello che 40 anni fa fu lo scandalo del “vino al metanolo”.


Etichetta origine nazionale alimenti

Etichetta origine nazionale alimenti: sotto il vestito niente?


Etichetta origine nazionale alimenti, e cioè l’indicazione “prodotto italiano” ovvero “francese” ovvero “tedesco”: indicazione spesso allettante per i consumatori, ma qual’è la sua effettiva valenza?

La materia è essenzialmente regolata da normativa dell’Unione Europea, e precisamente dagli art. 9 e 26 comma 3 nonché art. 38 e 39 del Regolamento  UE/1169/2011, oltre da altre norme applicabili a specifici alimenti (vedasi le slides che appariranno nel video infra proposto; per tutti i vini l’indicazione del paese di produzione è un elemento obbligatorio dell’etichetta, ai sensi dell’art.119 del Regolamento UE/1308/2013).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla etichetta origine nazionale alimenti.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1/10/2020, causa C-485/2018, Lactalis) definisce in modo alquanto restrittivo quando il legislatore nazionale ha facoltà di imporre l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza degli alimenti, rappresentando forse il “punto di svolta” in materia.

Fermo restando che la competenza degli Stati è esclusa per tutti gli aspetti dell’etichettatura che sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la Corte ha innanzitutto chiarito che ciò vale anche quando l’obbligo in questione (peraltro già previsto dalla legislazione europea per molte tipologie di alimenti, pur “declinato” in vario modo) va imposto perché serve per proteggere il consumatore dal cadere in errore, così in sostanza sottraendo agli Stati la possibilità di valutare la sussistenza di siffatta situazione in base a criteri puramente nazionali.

Inoltre, la Corte ha ricondotto la competenza nazionale ai soli casi in cui lo Stato prova che l’indicazione obbligatoria dell’origine o provenienza è giustificata dall’esigenza di evidenziare oggettive qualità dell’alimento, effettivamente dipendenti dall’origine stessa del prodotto, escludendo tuttavia – e qui sta la limitazione più sensibile – qualsiasi valore alla mera percezione soggettiva di tali qualità da parte dei consumatori, talora rilevata forse in modo un poco “opportunistico” nelle indagini di mercato.

Per contro, secondo la Corte (sentenza 12/11/2019, causa C-363/2018, Organisation juive européenne) la corretta indicazione del luogo d’origine – definita in base a specifici criteri sanciti dal diritto internazionale – rappresenta uno strumento per consentire ai consumatori di determinarsi all’acquisto in base a personali scelte di natura etica.

Fermo tutto ciò, per molti alimenti l’indicazione del luogo di provenienza costituisce un elemento facoltativo dell’etichettaura, che può essere dunque espresso, purchè sia veritiero.

Sul piano però della qualità dell’alimento, tale indicazione nulla aggiunge!

In altre parole, il consumatore non è affatto garantito che il prodotto abbia qualità particolari o superiori rispetto ad un alimento analogo prodotto in un altro Stato.

L’unica garanzia è che l’alimento (non DOP o IGP) – a prescindere dal suo luogo di produzione, ma commericalizzato nell’Unione Europea – è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare imposti dalla stessa Unione Europea (salve le frodi alimentari ed altri comportamenti illeciti).

E’ coerente tutto cio?

Sul piano della mera coerenza, forse, l’intero sistema normativo presenta qualche scricchiolio (esclusa la materia della sicurezza alimentare).

Da un canto, infatti, la mera indicazione del paese di provenienza (sulla cui veridicità i controlli sono alquanto labili) rischia di essere un poco vuota di contenuto: al di là dell’immaginario collettivo, cosa in sostanza differenzia oggettivamente il latte italiano dal latte francese?

Dall’altra, però, ai “campioni nazionali” – e cioè i prodotti alimentari DOP e IGP – è concesso dallo stesso diritto dell’Unione che la “materia prima” possa anche provenire da un paese diverso rispetto a quello ove l’alimento finale viene elaborato, purché essa risulti conforme a quando disposto dal relativo disciplinare di produzione (Reg. UE/1151/2012, art.5, comma 3, adesso sostituito dal Regolamento UE/1143/2024, art.49).

A ben vedere, però, è proprio il disciplinare a rappresentare la garanzia di un’oggettiva qualità degli alimenti DOP e IGP, alla cui definizione e presidio sta sì l’intero sistema territoriale di riferimento, che opera secondo precise regole, scrutinate attentamente (che però non valgono per i prodotti senza indicazione geografica, ma che semplicemente indicano in etichetta il nome di uno Stato, magari enfatizzando tale informazione).

Di conseguenza, con riferimento ai prodotti privi di indicazione geografica, i consumatori vengono tutelati non tanto spendendo in etichetta il “taumaturgico” nome di uno Stato (a meno che ciò consenta di valutare eticamente il prodotto che da lì proviene).

Serve più consentire ai consumatori di effettuare scelte basate su criteri realmente oggettivi e facilmente decodificabili, quali capire se trattasi di un alimento “sostenibile” o meno, quest’ultimo definito sulla base di appositi parametri pregni di concreto contenuto, il cui rispetto venga sottoposto ad effettiva sorveglianza.

In tal senso si sono (forse un poco troppo timidamente) orientati il disciplinare italiano sulla sostenibilità e – per effetto delle riforme introdotte con la PAC 2023-2027 – quelli dei prodotti DOP e IGP.

Approfondimento sulla etichetta origine nazionale alimenti.

Il tema è stato oggetto di un intervento (“Le informazioni sull’origine degli alimenti nella giurisprudenza più recente della Corte di giustizia UE“) fatto da Ermenegildo Mario Appiano al convegno “Le informazioni sugli alimenti ai consumatori a dieci anni dalla pubblicazione del regolamento (Ue) n.1169/2011”,tenutosi presso la Accademia dei Georgofili,  Firenze,  21 aprile 2021.


riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

Il Regolamento UE/1143/2024 porta la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)


La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai attuata con l’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia (Regolamento UE/1143/2024).


Nell’autunno del 2024 tratteremo il tema in un ciclo di webinar, realizzati in collaborazione con Ascheri Academy (partecipazione gratuita, previa iscrizione).

riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa - Ascheri Acedemy, ciclo di webinar, autunno 2024

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Webinars sul regolamento UE/1143/2024 - Prodotti qualità DOP IGP



I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

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Due i criteri principali.

Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.

Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.

Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?

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Uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.

Introdotte inoltre significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.

Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela:  attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.

Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.

Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.

Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.

A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace.  Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.

Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?

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Ad ogni modo, non si è giunti ad un’unica definizione di indicazione geografica.

Continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:

      • prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
      • vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
      • bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )

Ciò in quanto la loro disciplina è diversa in sede WTO (e cioiè negli accordi TRIPS).

Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.

Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.

Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).

Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa viene comunque meno per effetto dell’armonizzazione introdotta dal Regolamento 1143/202.

Poca attenzione alla sostenibilità.

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Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.

Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

Le decisioni che hanno portato alla riforma.

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Dopo avere concordato a livello politico il testo del futuro regolamento in questione (cosa avvenuta l’11 dicembre 2023, documento AGRI_LA(2023)012101_EN, recante il testo legislativo concordato), il 28 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha formalmente espresso la sua approvazione (documento P9_TA(2024)0101).

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L’approvazione da parte del Consiglio Europeo è intervenuta il 26/3/2024.

Si è giunti così all’adeozione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Esso modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Una panoramica sulle principali questioni legali ed economiche in tema di sostenibilità e circolarità in campo alimentare e vitivinicolo


Tre incontri di approfondimento (Sostenibilità Circolarità  Vitivinicolo Alimentare): ecco il  nostro nuovo master breve, organizzato da Ascheri Academy con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nel maggio 2023.

Analizziamo, fra l’altro, i disciplinari volontari e quello ministeriale per la sostenibilità della filiera vitivinicola.


Aspetti generali in tema di circolarità e sostenibilità

 


Analisi della sostenibilità in campo alimentare e vitivinicolo

 


“Greenwashing ” e suo contrasto.


Circa il tema dell’uso di nuove varietà vegetali e, in particolare, nuovi incroci ibridi, rimandiamo invece alla relativa pagina del nostro sito.


Nostro webinar su sostenibilità dei prodotti DOP/IGP


Criteri ESG: una chance di proteggere il pianeta Terra

 

Sostenibilità e circolarità delle attività economiche rappresentano un obiettivo oramai imprescindibile per la salvaguadia del nostro pianeta, ove sembra che sia ormai molto prossimo il superamento dell’aumento di temperatura di 1,5 gradi (BBC news, 17 maggio 2023):

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory

L’articolo così intitolato – frutto del lavoro di una nustrita squadra di ricercatori – è stato pubblicato su BioScience, Volume 73, Issue 12, December 2023, Pages 841–850.

Questa la prima parte del suo abstract:

Life on planet Earth is under siege. We are now in an uncharted territory.

For several decades, scientists have consistently warned of a future marked by extreme climatic conditions because of escalating global temperatures caused by ongoing human activities that release harmful greenhouse gasses into the atmosphere.

Unfortunately, time is up.

We are seeing the manifestation of those predictions as an alarming and unprecedented succession of climate records are broken, causing profoundly distressing scenes of suffering to unfold.

We are entering an unfamiliar domain regarding our climate crisis, a situation no one has ever witnessed firsthand in the history of humanity.

In the present report, we display a diverse set of vital signs of the planet and the potential drivers of climate change and climate-related responses, first presented by Ripple and Wolf and colleagues (2020), who declared a climate emergency, now with more than 15,000 scientist signatories.

The trends reveal new all-time climate-related records and deeply concerning patterns of climate-related disasters.

At the same time, we report minimal progress by humanity in combating climate change.

Given these distressing developments, our goal is to communicate climate facts and policy recommendations to scientists, policymakers, and the public.

It is the moral duty of us scientists and our institutions to clearly alert humanity of any potential existential threat and to show leadership in taking action. This report is part of our series of concise and easily accessible yearly updates on the state of the climate crisis.


The World Bank's Climate Change Knowledge Portal


Per cercare di quantificare cosa sta accadendo, sono utili i dati messi a disposizione dal  sito Planet Health Check (questo nome é un marchio registrato che appartiene al suo legittimo propietario)

Parimenti sono utili i dati (sconcertanti, purtroppo) riportati da Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC – the United Nations body for assessing the science related to climate change).

Inoltre, secondo World Economic Forum – così si legge nel suo Report per l’anno 2024 – la situazione è decisamente critica, “avendo il mondo superato i propri limiti”.

Il cambiamento climatico è dunque il peggior rischio che l’umanità deve oggi affrontare.

Su cosa fare, è interessante un ciclo di seminari tenuti dal prof. Guido Saracco, ex Rettore del Politecnico di Torino.

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Anti-ESG positions / Opposizione politica ai criteri ESG

Tuttavia, appare sconcertante che negli Stati Uniti le stesse istituzioni governative ormai “boiccottano” le imprese che valorizzano il rispetto dei criteri ESG, nel momento in cui decidere dove orientare i propri investimenti (così riferisce la BBC, 17 maggio 2023).

Boicottaggio riconducibile peraltro a questioni prettamente di politica interna, se non addirittura di natura elettorale:

“… dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments – moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than $4bn in customer funds as of January”.

In effetti, l’opposizione politica ed economica al rispetto dei criteri ESG appare sempre più marcata (e distruttiva per il nostro pianeta, ai danni delle generazioni future, che oggi non hanno voce per forza di cose).

Ciò emerge da un recente articolo pubblicato su Bloomberg (“A New World Order Is Here, and It Looks a Lot Like Mercantilism, by John Authers) il 24 novembre 2024:

… in the US the letters “ESG” have been demonized to the point where Larry Fink, who runs the world’s largest fund manager, BlackRock Inc., said that the term had been weaponized and was too toxic for use. Republican-led states now boycott any financial group that even offers ESG as an option, even though this costs money for their taxpayers.

The philosophy behind anti-ESG lawsuits has changed profoundly. A first wave of legal opposition was based on the orthodox Milton Friedman view that investment managers had a fiduciary duty to maximize return for their clients through shareholder value and nothing else. But the animating spirit of the latest ESG boycotts is that governments and companies are entitled to deploy their money to advance their own interests versus everyone else’s, rather than to maximize returns.

In a letter to Fink by John Schroder, Louisiana’s state treasurer explained why the state was pulling out from his company altogether, even though BlackRock is a huge investor in fossil fuels:

This divestment is necessary to protect Louisiana from actions and policies that would actively seek to hamstring our fossil fuel sector. In my opinion, your support of ESG investing is inconsistent with the best economic interests and values of Louisiana. I cannot support an institution that would deny our state the benefit of one of its most robust assets. Simply put, we cannot be party to the crippling of our own economy.

La forte opposizione politica negli Stati Uniti ai criteri ESG si traduce dunque in grandi difficoltà per gli investitori invece interessati al loro rispetto, come emerge da uno studio condotto da Eyub Yegen (“Can Institutional Investors Solve Societal Issues When Governments Fail to Do So?“, che compare nel lavoro collettaneo “Milton Friedman 50 Years Later“, pubblicato dall’Università di Chicago)

La nuova amministrazione Trump vedremo dove condurrà, ma la strada sembra segnata già dai primi suoi executive orders: abbandono di ogni criterio ambientale, via libera allo sfruttamento delle risorse naturale, … con spirito predatorio.

A fronte di ciò, anche l’Unione Europea (per sopravvivenza economica) sembra apprestarsi ad abbandonare o, quanto meno, distanziarsi dal  Green Deal, con i prossimo provvedimento “Omibus” (la cui proposta legislativa verrà verosimilmente presentata  a fine febbraio 2025).

Economy fist!

Intanto il pianeta può bruciare (vedasi i mostruosi incendi avvenuti … in California, USA, gennaio 2025), il problema lo affronteranno le prossime generazioni  (posizione che può “permettersi” chi oggi ha età un pò avanzata negli anni e non ha figli) ovvero chi ha soldi sufficienti per godersi l’aria condizionata e può ignorare le ripercussioni dei fenomeni migratori.

 


La “Torta nunziale” degi Obiettivi di Sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite – United Nations Sustainable Development Goals: the “wedding cake”.

 

Come noto, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030 (obiettivo però purtroppo alquanto lontano dall’essere oggi raggiunto!).

 

La “Wedding cake” – elaborata dal Stockholm Resilience Centre (Università di Stoccolma) – rappresenta un nuovo modo di vedere gli aspetti economici, sociali ed ecologici degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

 

L’illustrazione descrive come le economie e le società dovrebbero essere viste come parti integrate della biosfera.

Questa visione è un allontanamento dall’attuale approccio settoriale, in cui lo sviluppo sociale, economico ed ecologico sono visti come parti separate.

Secondo tale approccio, inoltre, tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono direttamente o indirettamente collegati a un’alimentazione sana e sostenibile.

 

 


La sostenibilità nella PAC (Politica Agricola Comune) dell’Unione Europea

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Sulla base del “Green Deal” europeo, la PAC per il periodo 2023-2027 aveva fatto della sostenibilità uno dei propri pilastri.

La sostenibilità nella PAC (Politica Agricola Comune)

Tuttavia, dopo nemmeno due anni, stante l’opposizione degli agricoltori ed il mutato contesto mondiale, i requisiti di sostenibilità sono stati “allentati”.

Tale approccio riduttivo è stato poi adottato anche dal cosiddetto “Pacchetto Vino” del 2025.

La revisione della PAC per il periodo 2028-2034 prevede un ripensamento dell’approccio alla sostenibilità, che dovrebbe essere tradotto nel nuovo sistema di “gestione aziendale responsabile” (“farm stewardship”).


Climate Finance Vulnerability Index (CliF-VI)

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Il National Center of Disaster Preparedness, presso la Columbia Climate School, ha elaborato il Climate Finance Vulnerability Index (CliF-VI).

Esso è stato progettato per fornire una comprensione completa della vulnerabilità climatica degli Stati nazionali, al fine di migliorare l’individuazione e l’erogazione dei finanziamenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il CliF-VI adotta un approccio basato sui dati, presentando una rappresentazione sia di alto livello che dettagliata della vulnerabilità climatica e finanziaria di un Paese.

Oltre alla vulnerabilità climatica e finanziaria, questo dashboard fornisce anche una panoramica delle considerazioni di governance che possono influire sulle modalità o sulle condizioni di prestito.

È riconosciuto che sono necessarie maggiori prove per indirizzare i finanziamenti per l’adattamento ai Paesi più vulnerabili al clima.

Questo indice contribuisce ad approfondire la comprensione della vulnerabilità climatica evidenziando gli effetti combinati dell’elevato rischio climatico e del basso accesso al capitale, delimitando al contempo il rischio molto elevato per aiutare a indirizzare i finanziamenti per l’adattamento ai Paesi più bisognosi, nonché per definire strategie di adattamento e finanziamento più efficaci.



 

PAC 2023-2027

PAC 2023-2027 (Politica Agricola Comune per gli anni 2023-2027):  adottate le nuove norme.


La riforma PAC 2023-2027 si fonda su tre nuovi regolamenti, che si applicheranno gradatamente:

    • sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 vengono abrogati dal 1/1/2023 e sostituiti dal regolamento UE/2115/2021)
    • sull’organizzazione comune dei mercati (il regolamento UE/1308/2013 viene modificato dal regolamento UE/2117/2021, le cui norme entrano in vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni)

Per gli anni 2021 e 2022 è in vigore un regolamento transitorio, che colma il divario tra la legislazione attuale e quella nuova.


La nuova PAC post-2020 (2023-2007)


PAC 2023-2027: il contenuto in  estrema sintesi

(focus sul settore vitivinicolo)

 

1) Nuova architettura istituzionale, basata sui Piani strategici nazionali.

A ciascun Stato membro spetterà redigere un Piano strategico nazionale (PSN), basato sull’analisi delle proprie condizioni.

Esso indicherà le misure del primo e del secondo pilastro coerenti con gli obiettivi da raggiungere fissati.

Dovrà però essere approvato dalla Commissione europea entro il 31 dicembre 2021.

Il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) si inserirà così nel Piano strategico nazionale.

Piano Strategico Nazionale

Sul piano finanziario, le risorse UE ammonteranno a circa 1,1 mld di euro annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 mln l’annuo, seguita da Francia e Spagna.

Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico.

Confermate le misure:

    • ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV),
    • investimenti
    • promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi viene inserito quello del consolidamento dei mercati, accanto alla loro diversificazione).

 

2) Etichettatura vini: obbligo indicazioni  nutrizionali e degli ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria.

Per quanto concerne l’etichetta, essa viene limitata però all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ (per l’energia).

Ciò consentirà di limitare sostanzialmente le traduzioni nelle lingue del Paese di vendita del prodotto.

Per contro, la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti dovranno essere fornire attraversa la c.d. “e-label“,  purché sull’etichetta compaia un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).

Per la “e-label” il CEEV ha creato un proprio servizio, definito U-label    (presentato nel  settembre 2021).

 

3) Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

La sua durata viene estesa fino dal 2030 al 2045.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.

Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio:  dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.

Prorogate al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021.

 

4) Gestione dell’offerta

Le Organizzazioni Interprofessionali  – tra cui rientrano i Consorzi di tutela italiani – potranno venire riconosciute dagli Stati membr a livello:

      • nazionale,
      • regionale
      • zona economica

Nuove regole sulla concorrenza tra imprese: a determinate condizioni, le Organizzazioni Interprofessionali proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva.

Siffatti accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, nè il risultato di eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

 

5) Varietà ammesse alla coltivazione di uva da vino

Confermata l’esclusione per le varietà di vite

      • attualmente non ammesse per la vinificazione (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont),
      • provenienti da Vitis lambrusca.

Diverrà invece lecito vinificare le uve generate da varietà di vite c.d. ibride (anche per i vini IGP e DOP,  a condizione ovviamente che il relativo disciplinare lo permetta).

 

6) Vini dealcolati e vini parzialmente dealcolati

Permessa la loro produzione, ma non diventeranno nuove categorie di prodotti vitivinicoli, rappresentando piuttosto una versione di alcune di quelle già esistenti.

Verrà quindi consentita:

      • per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale deve condurre ad un prodotto contenente un  titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol.)
      • per i vini DOP e IGP, la de-alcolazione solo parziale (prodotto finale con titolo alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto dal relativo disciplinare di produzione, che andrà evetnualmente modificato.

 

7) Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Viene revisionato anche l’apposito Regolamento UE/251/2014.

La dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti sarà soggetta a regole analoghe a quelle per i vini.

Verrà modificata la definizione di Vermouth

Sarà consentito impiegare bevande spiritose per l’aromatizzazione dei prodotti.


MIPAAF - Sintesi sulla Riforma PAC post-2020


Come si è pervenuti all’approvazione.

Durante la riunione del 19 e 20 ottobre 2020, il Consiglio Europeo ha concordato il suo orientamento generale sul pacchetto di riforma PAC 2020 (e cioè la riforma  della politica agricola comune dopo il 2020).

La posizione concordata conteneva alcuni fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di ambiente mediante l’introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata.

Al tempo stesso la posizione concordata consentiva agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui conseguire gli obiettivi ambientali.

Il Consiglio disponeva così del mandato politico per condurre negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo globale.

Nel frattempo, anche il Parlamento Europeo aveva raggiungento una propria posizione in materia, che fra l’altro concerneva:

Nel giugno 2021 Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno così raggiunto un accordo provvisorio sul futuro della PAC per il periodo 2023-2027.

Esso ha poi ricevuto l’approvazione dei ministri dell’agricoltura dell’UE in occasione della sessione del Consiglio “Agricoltura e pesca”, tenutosi  il 28 e 29 giugno 2021.

I ministri hanno infatti accettato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforma della PAC.

Il 23 novembre il Parlamento Europeo ha quindi formalmente approvato la riforma, cosa che poi a sua volta  ha fatto il Consiglio il 2 dicembre successivo.

Il 2 dicembre 2021, quindi,  è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della PAC post-2020, e cioè quella che interesserà il periodo 2023-2027.


Il tutto si inserisce nel nuovo approccio all’agricoltura, promosso dalla Commissione UE nella strategia “from farm to fork“.


MIPAAF - Riforma PAC post-2020


Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020

Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020: documento base per una riforma del settore.


Il Piano nazionale per la filiera del Tartufo (Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020) è – fra l’altro – propedeutico alla revisione/abrogazione della Legge n.752 del 16 dicembre 1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), considerata soprattutto la normativa dell’Unione Europea vigente (Regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli) e la necessità di apportare semplificazioni strutturali.

Il Piano di settore ha, inoltre, la funzione di armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi, che saranno utilizzati nella stesura di una nuova Legge quadro in materia.

Trattando la Filiera Nazionale del Tartufo, il Piano Nazionale analizza con completezza e profondità i seguenti temi:

3.1 LA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO IN ITALIA

3.2 TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT PER LA PRODUZIONE DEL TARTUFO

3.3 TARTUFICOLTURA

3.3.1 Tartuficoltura nei sistemi agrari (o tartufaie coltivate)
3.3.2 Tartufaie naturali controllate

3.4 VIVAISTICA DELLE PIANTE MICORRIZATE

3.4.1 Tecniche di micorrizazione
3.4.2 Vivaistica e problemi di mercato delle piante micorrizate

3.5 RICERCA: CONOSCENZE ATTUALI E FUTURI TARGET DI RICERCA

3.5.1 Proposte operative
3.5.2 Individuazione di linee guida prioritarie per l’impostazione dei futuri progetti di ricerca

3.6 LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TARTUFO IN ITALIA

3.6.1 Inquadramento giuridico del tartufo: codici doganali e organizzazione comune del mercato unica (OCM Unica)
3.6.2 Il tartufo nella Legislazione Alimentare

3.6.2.1 Sicurezza alimentare
3.6.2.2 Tracciabilità
3.6.2.3 Rapporto con la disciplina fiscale

3.6.3 La nomenclatura dei tartufi e le regole di commercializzazione

3.6.3.1 Le specie commercializzabili
3.6.3.2 Denominazioni di vendita e c.d. “nomi volgari”
3.6.3.3 Classificazione merceologica
3.6.3.4 Le analisi sui tartufi

3.6.4 Etichettatura e presentazione

3.6.4.1 Vendita del prodotto sfuso
3.6.4.2 Vendita del prodotto confezionato

3.6.5 La dichiarazione dell’origine

3.7 LA FISCALITÀ DEL TARTUFO IN ITALIA

3.7.1 IVA e burocrazia fiscale: problemi di competitività per il tartufo italiano
3.7.2 Statistiche
3.7.3 Risultati del Gruppo di Lavoro “fiscalità e statistiche”

3.8 I CONTROLLI E LE SANZIONI

3.8.1 Controlli sulla ricerca del tartufo 3.8.2 Chi fa i controlli?
3.8.3 Controlli sulla cessione del tartufo
3.8.4 Controlli sulla vendita delle piante micorrizate
3.8.5 Sanzioni

4. OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PIANO DI SETTORE

4.1 Obiettivi per aree tematiche del Piano Filiera Tartufo
4.2 Azioni del Piano Filiera Tartufo

5. INTERVENTI PRIORITARI

6. GLI STRUMENTI

7. APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ

8. LE RISORSE ORGANIZZATIVE

9. LE RISORSE FINANZIARIE



A livello comunitario, le norme dell’Unione Europea includono i tartufi tra i prodotti oggetto di:


A livello italiano, sussistendo in materia la competenza concorrente di Stato e Regioni, la normativa si divide tra quella nazionale (che fissa i “principi quadro”,  e cioè le regole di massima, attualmente mediante la citata legge 752/1985) e quella regionale (che disciplina nello specifico alcuni aspetti).

E’ qui che si trovano le regole volte a:

      • stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone
      • quali sono le specie di tartufi commercializzabili
      • chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.

Per quanto concerne le regole sull’accasso ai fondi:

Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:

Compete peraltro alle Regioni determinare l’estensione delle tartufaie controllate.

Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):

Detti disegni di legge sono stati assegnati alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente.

Avv. Ermenegildo Mario Appiano

 

Avv. Ermenegildo Mario AppianoAvvocato, patrocinante in Cassazione

Professore a contratto presso l’Istituto Universitario Salesiano “Rebaudengo”, aggregato alla Pontificia Università Salesiana

Dottore di ricerca in Diritto UE

Master in Diritto Cinese

Fondatore nonché Vice-Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI)

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)


Ecco una breve panoramica della mia attività scientifica nel campo del diritto vitivinicolo.


DOCENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO

Docenza sul diritto vitivinicolo al Master Universitario di II Livello in “DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI” 2020/21, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.


Docenza su“Diritto vitivicolo, quadro generale e focus sulle sulle indicazioni geografiche” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2020/2021.


Intervento sul diritto vitivinicolo al corso di aggiornamento in diritto agroalimentare comparato e trasnazionale, Università di Verona, 18 dicembre 2020.


Docenza sui sistemi di tracciabilità nel settore vitivinicolo al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2021.


Docenza su passaggio generazionale nelle imprese vitivinicole al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2020.


Docenza sul “Quadro giuridico sulla produzione e commercializzazione del vino” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2019/2020.


Lezioni al corso di diritto comparato dei consumi ed alimentare presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2017 e 2018.


Docenza al master di specializzazione in diritto vitivinicolo organizzato da Euroconference in collaborazione con UGIVI, anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.


Lezioni sulla legislazione enologica e sugli aspetti giuridici della commercializzazione del vino, nel contesto del Master Universitario in Apprendistato di Alta Formazione (Enologia: dalla vinificazione alla commercializzazione), organizzato dall’Università di Pavia (anno accademico 2015/2016 e 2016/2017)


Intervento (“L’impatto dei TTIP nel settore vitivinicolo”) al corso di diritto comparato dei consumi presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2016.


Lezioni sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master in diritto alimentare, Padova e Firenze, 2010.


Lezioni a contratto sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master di secondo livello in diritto alimentare, Università di Torino, anno accademico 2006/2007.


Partnership con Ascheri Academy



CONFERENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


2021

Gli accordi UE sul commercio del vino e loro inquadramento rispetto al sistema WTO: la disciplina delle pratiche enologiche, anche con riferimento all’azione di OIV, relazione al convegno “Aspetti gius-economici dell’export di vino italiano”, Castello di Grinzane Cavour, 4 luglio 2021.

Il vino naturale, webinar con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.


2019

ODR nella distribuzione alimentare, intervento al Laboratorio di diritto commerciale su “I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract”, Torino, 13 marzo 2019.

Tutela e promozione dei vigneti storici ed eroici: il regolamento ministeriale in itinere, Pantelleria, 1 giugno 2019.


2018

Vendere e distribuire vino on-line all’estero: aspetti cruciali e profili di criticità, Quistello (MN), 24 marzo 2018.

Il paesaggio nel diritto internazionale e comunitario, Verona, Vinitaly, 15 aprile 2018.

“L’attenuazione delle regole UE in materia di concorrenza applicabili agli accordi conclusi dalle organizzazioni di produttori”, Grinzane Cavour, 21 settembre 2018;

“Rapporti tra mediazione e procedure di modesta entità”, intervento nell’incontro di studio “Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità”, organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Torino, Settore Europeo, Torino, 24 settembre 2018.


2017

Sintesi su novità contenute nel Testo Unico Vino – La salvaguardia di vigneti storici ed aree di pregio paesaggistico, Castello di Grinzane Cavour

Il principio del “ne bis in idem” secondo la Corte di Strasburgo: andrà in crisi l’impianto sanzionatorio anche nel settore vitivinicolo?, Vinitaly, Verona.

“Il diritto alimentare e vitivinicolo: inquadramento generale della materia; le indicazioni geografiche e la qualità dei prodotti“, intervento al convegno “Il diritto alimentare e vitivinicolo tra la responsabilità del produttore e la tutela del consumatore”, Torino, 4 maggio 2017.

“La risoluzione delle controversie on-line” scaturenti dalla vendita on-line di vino, Castello di Grinzane Cavour, 22-23 settembre 2017.


2016

Il vino biologico, Vinitaly, Verona.


2008

Il nuovo regolamento CE sulle “bevande spiritose”, Vinitaly, Verona.


2007

L’accordo UE-USA sul commercio del vino, Torino, Salone del Vino.


2003

Le controversie nel settore vitivinicolo. Conciliazione ed arbitrato come alternative alla giustizia ordinaria, convegno organizzato dalla Regione Piemonte, Torino


2001

E-commerce e distribuzione “tradizionale”: possibili conflitti, intervento in convegno organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly, Verona.


1999

I contratti di distribuzione nel settore vitivinicolo: problematiche antitrust, organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly ’99’, Verona.


1998

La libera circolazione di animali e carni nell’Unione Europea, tenutosi nel febbraio presso la Scuola di specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria, Casalmaggiore (CR).



PUBBLICAZIONI

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


I miei scritti sono spesso nati da confronti e spunti scaturiti in occasione dei convegni promossi dall’Unione Giuristi della Vite e del Vino.


“Oenological practices and geographical indications protection in main international EU Agreements“, in corso di pubblicazione su Jus Vini, 1 , 2021.


“Il paesaggio nel diritto internazionale e dell’Unione Europea”, in (a cura di F. Moreschi), Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo, aspetti gius-economici, 2019, p.43.


“La risoluzione delle controversie nelle vendite on line di vino”, in (a cura di O. Calliano), e-wine, 2018, p.123.


“Le riforme del 2013 alla OCM Vino“, in Contratto e Impresa / Europa, 1, 2014, p.451.


“Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità”, in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.


“La posizione del consumatore nella nuova OCM Vino”, in Contratto e Impresa / Europa, II, 2009, p. 993.


“Il nuovo regolamento CE sulle bevande spiritose” in Contratto e Impresa / Europa, I, 2008, p. 444.


“Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d’origine nell’accordo UE/USA sul commercio del vino”, in Contratto e Impresa / Europa, 2007, p. 455.




Le mie competenze di giurista si affiancano a quelle di sommelier (diplomi AIS e ONAV) nonché di assaggiatore di grappe (diploma ANAG), consentendomi un approccio più concreto e diretto alle tematiche del diritto vitivinicolo.


Docenza su altre materie


Scritti su altre materie


Avv. Andrea Ferrari


Avv. Andrea Ferrari

Avvocato, iscritto presso l’Ordine di Asti.


Dopo una breve esperienza presso l’Ufficio del Personale di Ferrero S.p.A., Direzione Operations, compresi che la vita aziendale non mi apparteneva e la mia vera vocazione era la professione forense.

Sin dal periodo di pratica professionale, incentrai i miei studi nell’ambito del diritto civile. Successivamente, appassionato per il comparto agroalimentare e fortemente presente nel territorio, decisi di focalizzare maggiormente la mia attenzione allo studio del diritto agrario.

Non pago della formazione, decisi di implementare le mie conoscenze in materia agraria, per cui frequentai due Master: il primo in diritto agroalimentare ed il secondo in diritto vitivinicolo.

Oggi esercito – con dedizione ed a tempo pieno – la professione forense.

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)

Coordinatore per la Regione Piemonte dell’Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo

Membro della Commissione scientifica in materia di diritto agrario alimentare e vitivinicolo, costituita presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Asti (di cui sono promotore e referente).

Consulente della Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Cuneo, Asti ed Alessandria (dal 2013).

Mediatore e responsabile della sede di Alba dell’Organismo di Mediazione INMEDIAR (dal 2019).


Materie ed ambiti di attività

Diritto Agrario, Alimentare e Vitivinicolo
Modelli organizzativi ex D.lgs 231/01
Proprietà e diritti reali in genere
Successioni e Divisioni
Contrattualistica
Recupero del credito ed Esecuzioni Civili
Responsabilità Civile in genere e Azioni Risarcitorie
Separazioni e Divorzi
Diritto del Consumatore


FORMAZIONE

Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare –UNIUPO – CAFLA 2018
Master breve in Diritto Vitivinicolo (Euroconference) – Torino
Corso di Diritto Alimentare Comparato – Dipartimento di ESOMAS presso Università di Torino
Master breve in Diritto Agroalimentare (Altalex) – Parma
Istituto di Studi Giuridici di Cuneo – Corso di formazione forense post-universitaria
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza (votazione 110/110)

 


DOCENZE AVV. ANDREA FERRARI

Relatore al Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare tenutosi presso Università del Piemonte Orientale (UniUPO) coordinato dal Prof. Avv. Vito Rubino – Intervento sul tema della cambiale agraria e pegno rotativo (anno 2020).

Relatore al Seminario Jean Monnet di Diritto Comparato dei Consumi Alimentari, tenutosi dal 04/04/2018 al 16/06/2018 presso l’Università degli Studi di Torino, Dip. di ESOMAS (Coordinatore del Seminario Prof. Avv. Oreste Calliano)

APRO Formazione Professionale ALBA-BAROLO
(docente a contratto di diritto civile e pubblico, educazione civica, legislazione turistica)


CONFERENZE AVV. ANDREA FERRARI

Webinar sul vino naturale, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.

Profili civilistici nel passaggio generazionale delle strutture agricole, relazione al convegno organizzato da UGIVI e tenutosi presso l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour del Castello di Grinzane Cavour su: “Il passaggio generazionale nelle aziende vitivinicole: strumenti, rischi e opportunità tra gestione delle struttura agricola, pianificazione successoria e tutela degli assetti proprietari“, 2019.

Testo unico della Vite e del Vino, convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Alba, 2017.


Partnership con Ascheri Academy


Etichettatura ambientale vini

Il cosidetto “Decreto rifiuti” (D. Lgs. 116/2021) comporta l’obbligo dell’etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini (Etichettatura ambientale vini)


 

Le fonti dell’obbligo di etichettaura ambientale vini

Direttive dell’Unione Europea e recepimento in Italia

L’obbligo di etichettatura ambientale vini discende dal  “Decreto rifiuti”, 3 settembre 2020, n.116, emanato per attuare due delle quattro direttive del’Unione Eurupea (le direttive UE/2018/851 ed UE/2018/852, rispettivamente modificative delle precedenti direttive in materia di rifiuti, prima, ed in materia di imballaggi nonché di rifiuti derivanti da imballaggi, la seconda), costituenti il cosiddetto “Pacchetto Economia Circolare”.

L’obbligo di etichettatura ambientale vini comporta quindi nuove indicazioni sull’etichetta dei vini, che si aggiungono a quelle specificamente previste dalle apposite norme per l’etichettatura dei vini (che presto saranno integrate dall’obbligo di indicare gli ingredienti ed i valori nutizionali).

Il citato “Decreto rifiuti” va così a modificare la parte quarta del “Testo Unico Ambientale”, costituito dal d. lgs. 152/2006.

Per quanto concerne l’etichettatura ambientale, che si applica anche ai vini così come a tutti gli altri prodotti alimentari, dispone adesso l’art. 3 del “Decreto rifiuti” (che va a modificare il comma 5 dell’art.219 del Testo Unico Ambientale), il quale così dispone:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Ne discende quanto segue.

In primo luogo, tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati:

Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

In secondo luogo, è fatto obbligo ai i produttori di indicare – ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Regolamento ministeriale attuativo

Mediante il decreto 360 del 28 settembre 2022, il Ministero per la transizione ecologica (adesso Ministero dell’Ambiete e della Sicurezza Energetica) ha infine adottato le Linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi (il quale aveva anche adottato delle linee guida volontarie per la medesima etichettatura).

Le Linee guida portate dal citato decreto ministeriale) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette.

 

In definitiva sull’obbligo di etichettatura ambientale vini.

 

A differenza di quanto avviene per l’etichettura nutrizionale e quella relativa agli ingredienti (dove esistono apposite norme per i vini, derivanti da regolamenti dell’Unione europea, che uniformano la materia), le regole sull’etichettura ambientale

      • non sono dettate specificamente per i vini, ma per la generalità degli imballaggi di tutti i prodotti
      • discendono da direttive dell’Unione Europea, che semplicemente armonizzano la materia sul suo territorio, senza però uniformarla del tutto.

Ciò posto, la scelta del legislatore italiano (così l’allegato al citato decreto ministeriale)  è quella di non creare rigidità eccessive a carico delle aziende, in quanto il principio è si quello che

“Tutti gli imballaggi (destinati a consumatori) devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci il raggiungimento dell’obiettivo di “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio” → indicazioni sulla DIFFERENZIAZIONE

ma nel perseguire tale obiettivo le aziende godono di ampia libertà

«Gli esempi (di etichettatura portati dall’Allegato) non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5».

Il decreto ministeriale lascia ampio spazio all’etichettaura elettronica

«in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie»

«… Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio»

Attenzione: un semplice QR Code non basta

 

Applicare un semplice QR Code verosimilmente non è sufficiente: sembra corretto ritenere che esso debab essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: “usami per sapere come riciclarmi”

Analogo discorso se l’etichettura elettronica contiene anche le indicazioni nutrizionali e quelle sugli ingredienti.

La guida informativa predisposta da CONAI.

Al fine di facilitare gli operatori economici, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto un’apposita guida informativa sull’etichettatura ambientale, che può offrire spunti per etichettatura ambientale vini.


Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)


 

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