Il Parlamento italiano ha approvato le nuove norme sulla tutela dei prodotti alimentari (Reati alimentari nuova legge)
Nell’aprile 2026 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge (n.2721 della Camera dei Deputati) portante le disposizioni che proteggono in Italia i prodotti alimentari (Tutela prodotti alimentari nuova legge).
Sanzioni penali ed amministrative a tutela dei prodotti alimentari
Le nuove disposizioni confermano che la tutela dei prodotti alimentari è strutturata su due livelli:
reati da natura penale (Titolo I della nuova legge)
sanzioni amministrative (Titolo II della nuova legge).
Significativo è l’introduzione del concetto di “patrimonio alimentare” italiano, alla cui protezione viene adesso dedicato un apposito capo del codice penale italiano (introdotto prima dell’art. 517 quater c.p.), di cui i prodotti a denominazione di origine (DOP e IGP) rappresentano la punta di diamante.
Non viene tuttavia introdotto un testo unico: le norme sanzionatorie restano disperse in vari testi normativi, di cui è aggiornato il contenuto.
La nuova legge riordina anche il regime sanzionatorio in materia di pesca marittima.
Per la Commissione, la PAC rimarrà una delle principali priorità di bilancio dell’UE, a sostegno della produzione alimentare e dell’azione per il clima. Il suo obiettivo è fornire agli agricoltori strumenti per migliorare le proprie prestazioni ambientali, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria agli Stati membri per adattare le misure alle condizioni nazionali e locali.
Al centro della proposta della Commissione per la riforma PAC post 2027 vi è un approccio più mirato alle principali priorità ambientali e climatiche.
Ciò include la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione del suolo e delle acque, la biodiversità, il benessere degli animali e la crescita dei sistemi agricoli biologici e a basso impatto ambientale.
Un nuovo sistema di “gestione aziendale responsabile” (“farm stewardship”) sostituirà l’attuale condizionalità, con l’obiettivo di garantire una base comune di protezione ambientale in tutta l’UE, riducendo al contempo la complessità e offrendo maggiore flessibilità per adattare le pratiche ai contesti nazionali.
Gli agricoltori che ricevono pagamenti nell’ambito della PAC dovranno rispettare gli standard in materia di ambiente, benessere degli animali e diritti sociali.
Meno obblighi per le aziende?
Tuttavia, sostiene la Commissione, le aziende agricole di piccole dimensioni e quelle biologiche saranno soggette a minori obblighi.
Per la prima volta, gli agricoltori potranno ricevere un sostegno diretto per l’attuazione di pratiche di protezione ambientale nell’ambito della “gestione aziendale sostenibile”: ciò dovrebbe aiutarli a sostenere i costi di metodi di coltivazione più ecocompatibili.
La proposta include anche una nuova serie di azioni agroambientali e climatiche (AECA), che riuniscono gli impegni ambientali esistenti in un unico quadro, con l’obiettivo di premiare gli agricoltori per i loro sforzi verso gli obiettivi climatici e ambientali.
Introduce inoltre pagamenti di transizione per coprire i costi del passaggio a modelli agroecologici più sostenibili, come l’agricoltura biologica.
Particolare enfasi sarà posta sui sistemi di allevamento estensivo, riconoscendone il valore nella protezione della biodiversità, del paesaggio e dei pascoli ricchi di carbonio.
Sostegno agli investimenti
Il piano continua inoltre a fornire sostegno agli investimenti per agricoltori e silvicoltori, al fine di migliorare le prestazioni ambientali e la competitività, promuovendo al contempo l’innovazione, la formazione e la condivisione delle conoscenze.
Con il prossimo ciclo della PAC, l’UE intende allineare le politiche agricole più strettamente che mai agli obiettivi climatici.
Per la Commissione, la riforma dovrebbe garantire che l’agricoltura rimanga economicamente redditizia e, al contempo, sostenibile dal punto di vista ambientale, mantenendo gli agricoltori al centro della transizione verde del continente.
Il processo di riflessione istituzionale che ha preceduto la proposta
Per il Consiglio UE, quindi, la riforma PAC post 2027 – attraverso i pagamenti diretti agli agricoltori e altre forme di sostegno – dovrebbe garantire reddito stabile e fornire incentivi per contribuire alla transizione verde e per mantenere attività agricole e produzione alimentare economicamente valide e competitive in tutte le regioni dell’UE.
Le riflessioni a livello regionale in Italia
Secondo la Regione Piemonte, sono numerose le incognite che lariforma PAC post 2027 in itinere presenta al mondo agricolo italiano e piemontese.
Nelle linee delineate dall’Ue, potrà contare su una dotazione prevista di 294 miliardi di euro, nettamente inferiore a quella di 387 miliardi della Pac 2023-27.
Sebbene sia già stata annunciata la dotazione a livello complessivo Ue di altri 45 miliardi dal 2028 sotto forma di fondi per la revisione intermedia e ulteriori 48 miliardi per l’obiettivo rurale, la nuova Pac sarà integrata nei cosiddetti Piani di Partenariato, che unificheranno in un fondo unico tutti i fondi europei precedenti.
Ne deriverà una governance inevitabilmente complessa con il coinvolgimento di più Ministeri e il rischio di un coordinamento macchinoso.
La stima del budget della futura Pac per l’Italia è di una dotazione di circa 41 miliardi, destinati per 31 miliardi al sostegno del reddito degli agricoltori (attuale Feaga, “Primo Pilastro Pac”), 5 miliardi per lo sviluppo rurale (Programmi Leader, Akis, Cooperazione) e 4,7 da allocare.
Un punto nodale che la nuova Pac dovrà affrontare è il ricambio generazionale e l’accesso dei giovani all’impresa agricola.
I Prodotti qualità DOP IGP come disciplinati dal regolamento UE/1143/2024: le principiali novità.
Il regolamento UE/1143/2024 contiene la riforma della disciplina europea sui Prodotti qualità DOP IGP.
L’obiettivo perseguito è creare una tutela uniforme per le indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche prodotti agricoli e alimentari (tra cui rientrano i vini aromatizzati), così eliminando quasi interamente le modeste differenze che erano ancora esistenti tra i vari settori.
I criteri ispiratori la riforma della disciplina sui prodotti DOP IGP
Il primo criterio è chei prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.
Pertanto vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.
Ad ogni modo, non si è pervenuti ad un’unica definizione di indicazione geografica, giacché continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi precedentemente rispettivamente per le varie tipologie di prodotti.
Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata: in effetti, essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.
Il secondo criterio è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
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Le regole procedurali per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche e per la modifica dei disciplinari esistenti per i prodotti di qualità DOP e IGP
Trattiamo in questo primo webinar due argomenti:
le regole procedurali per riconoscimento delle nuove denominazioni
le modificazioni dei disciplinari di produzione: essi costituiscono – si ribadisce – la “chiave di volta” dell’intero sistema.
La validità dell’attuale disciplina italiana in materia dovrebbe risultare in via di massima confermata (gli organismi certificatori dovranno però rispettare lo Standard EN ISO/IEC 17065 oppure 17020), ma specifici poteri normativi verranno delegati alla Commissione europea.
Pertanto, per valutare in modo adeguato, si dovrà attendere di avere il quadro completo della situazione.
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Il ruolo dei “gruppi di produttori” (leggasi, in Italia, i consorzi di tutela dei prodotti qualità DOP IGP).
Questo il tema del nostro secondo webinar.
Alle organizzazioni dei produttori è inoltre riconosciuto un ruolo attivo nelle procedure per la registrazione delle denominazioni europee nel sistema di tutela internazionale discendente dall’Accordo di Lisbona (su cui si dirà infra).
Nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027 (di cui abbiamo parlato in altro webinar), giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
In realtà, la riforma si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione dei “gruppi di produttori”.
Spetta loro la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo.
Esse andranno poi intodotte nei disciplinari di produzione, qualora il gruppo di produttori abbia la forza (e cioè la rappresentatività, tale da consentirgli di agire con efficacia “erga omes”, secondo il linguaggio italiano) per renderle vincolanti per tutti e rese pubbliche mediante un apposito rapporto.
Con riferimento ai prodotti a denominazione protetta, dette pratiche potranno concernere:
a) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, protezione del paesaggio, uso sostenibile di acqua e suolo, transizione verso un’economia circolare (compresa la riduzione degli sprechi alimentari), prevenzione e controllo dell’inquinamento, salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
b) riduzione dell’uso di pesticidi e riduzione del pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
c) benessere degli animali;
d) conseguimento di un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione delle realtà locali e del tessuto rurale;
e) preservazione dell’occupazione agricola, attirando e sostenendo i giovani produttori;
f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole e di trasformazione.
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Altri punti della riforma.
Il regolamento UE/1143/2024 contiene altresì le regole sostanziali sulla portata della tutela conferita ai prodotti DOP e IGP, regolando anche i rapporti con i marchi commerciali e la loro protezione nel contesto dei nomi di dominio internet.
Confermato dunque l’obbligo per gli Stati membri di proteggere attivamente le denominazioni di origine unionali sul loro territorio, che viene esteso anche alla lotta contro le contraffazioni nel commercio elettronico, per le quali si responsabilizzano i fornitori di hosting service (elemento di forte novità).
La riforma punta altresì a proteggere i dati personali di chi coinvolto nelle procedure di riconoscimento (comprese le relative opposizioni) delle denominazioni di origine in sede unionale.
Infine, la riforma vuole facilitare la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche europee nel sistema internazionale gestito dalla WIPO, Worldwide Intellectual Property Organization.
Quest’ultimo è costituito dall’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra (le cui modalità di partecipazione dell’Unione sono portate dal regolamento UE/1753/2019).
Di conseguenza, i prodotti di qualità rappresentano un bene prezioso per il nostro paese, che non possiamo permetterci di perdere.
Elementi essenziali, alla base della nozione stessa di denominazione di origine, sono:
l’origine stessa delle materie prime per i prodotti DOP, che deve rispondere ai requisiti fissati per dal relativo disciplinare (nel caso dei vini DOP, l’uva deve essere stata esclusivamente raccolta da vigne piantate all’interno del territorio definito dal disciplinare stesso);
i controlli, che devono assicurare l’effettiva rispondenza del prodotto DOP ai requisiti del disciplinare stesso: pertanto i controlli devono essere reali ed efficaci
Specialmente se a compierla non sono organizzazioni criminali, ma gli stessi produttori.
Ciò potrebbe avere un effetto distruttivo di portata devastante (amplificato dalla diffusione delle notizie sui social network, in epoca di guerre commerciali), paragonabile a quello che 40 anni fa fu lo scandalo del “vino al metanolo”.
Etichetta origine nazionale alimenti: sotto il vestito niente?
Etichetta origine nazionale alimenti, e cioè l’indicazione “prodotto italiano” ovvero “francese” ovvero “tedesco”: indicazione spesso allettante per i consumatori, ma qual’è la sua effettiva valenza?
La materia è essenzialmente regolata da normativa dell’Unione Europea, e precisamente dagli art. 9 e 26 comma 3 nonché art. 38 e 39 del Regolamento UE/1169/2011, oltre da altre norme applicabili a specifici alimenti (vedasi le slides che appariranno nel video infra proposto; per tutti i vini l’indicazione del paese di produzione è un elemento obbligatorio dell’etichetta, ai sensi dell’art.119 del Regolamento UE/1308/2013).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla etichetta origine nazionale alimenti.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1/10/2020, causa C-485/2018, Lactalis) definisce in modo alquanto restrittivo quando il legislatore nazionale ha facoltà di imporre l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza degli alimenti, rappresentando forse il “punto di svolta” in materia.
Fermo restando che la competenza degli Stati è esclusa per tutti gli aspetti dell’etichettatura che sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la Corte ha innanzitutto chiarito che ciò vale anche quando l’obbligo in questione (peraltro già previsto dalla legislazione europea per molte tipologie di alimenti, pur “declinato” in vario modo) va imposto perché serve per proteggere il consumatore dal cadere in errore, così in sostanza sottraendo agli Stati la possibilità di valutare la sussistenza di siffatta situazione in base a criteri puramente nazionali.
Inoltre, la Corte ha ricondotto la competenza nazionale ai soli casi in cui lo Stato prova che l’indicazione obbligatoria dell’origine o provenienza è giustificata dall’esigenza di evidenziare oggettive qualità dell’alimento, effettivamente dipendenti dall’origine stessa del prodotto, escludendo tuttavia – e qui sta la limitazione più sensibile – qualsiasi valore alla mera percezione soggettiva di tali qualità da parte dei consumatori, talora rilevata forse in modo un poco “opportunistico” nelle indagini di mercato.
Per contro, secondo la Corte (sentenza 12/11/2019, causa C-363/2018, Organisation juive européenne) la corretta indicazione del luogo d’origine – definita in base a specifici criteri sanciti dal diritto internazionale – rappresenta uno strumento per consentire ai consumatori di determinarsi all’acquisto in base a personali scelte di natura etica.
Fermo tutto ciò, per molti alimenti l’indicazione del luogo di provenienza costituisce un elemento facoltativo dell’etichettaura, che può essere dunque espresso, purchè sia veritiero.
Sul piano però della qualità dell’alimento, tale indicazione nulla aggiunge!
In altre parole, il consumatore non è affatto garantito che il prodotto abbia qualità particolari o superiori rispetto ad un alimento analogo prodotto in un altro Stato.
L’unica garanzia è che l’alimento (non DOP o IGP) – a prescindere dal suo luogo di produzione, ma commericalizzato nell’Unione Europea – è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare imposti dalla stessa Unione Europea (salve le frodi alimentari ed altri comportamenti illeciti).
E’ coerente tutto cio?
Sul piano della mera coerenza, forse, l’intero sistema normativo presenta qualche scricchiolio (esclusa la materia della sicurezza alimentare).
Da un canto, infatti, la mera indicazione del paese di provenienza (sulla cui veridicità i controlli sono alquanto labili) rischia di essere un poco vuota di contenuto: al di là dell’immaginario collettivo, cosa in sostanza differenzia oggettivamente il latte italiano dal latte francese?
Dall’altra, però, ai “campioni nazionali” – e cioè i prodotti alimentari DOP e IGP – è concesso dallo stesso diritto dell’Unione che la “materia prima” possa anche provenire da un paese diverso rispetto a quello ove l’alimento finale viene elaborato, purché essa risulti conforme a quando disposto dal relativo disciplinare di produzione (Reg. UE/1151/2012, art.5, comma 3, adesso sostituito dal Regolamento UE/1143/2024, art.49).
A ben vedere, però, è proprio il disciplinare a rappresentare la garanzia di un’oggettiva qualità degli alimenti DOP e IGP, alla cui definizione e presidio sta sì l’intero sistema territoriale di riferimento, che opera secondo precise regole, scrutinate attentamente (che però non valgono per i prodotti senza indicazione geografica, ma che semplicemente indicano in etichetta il nome di uno Stato, magari enfatizzando tale informazione).
Di conseguenza, con riferimento ai prodotti privi di indicazione geografica, i consumatori vengono tutelati non tanto spendendo in etichetta il “taumaturgico” nome di uno Stato (a meno che ciò consenta di valutare eticamente il prodotto che da lì proviene).
Serve più consentire ai consumatori di effettuare scelte basate su criteri realmente oggettivi e facilmente decodificabili, quali capire se trattasi di un alimento “sostenibile” o meno, quest’ultimo definito sulla base di appositi parametri pregni di concreto contenuto, il cui rispetto venga sottoposto ad effettiva sorveglianza.
In tal senso si sono (forse un poco troppo timidamente) orientati il disciplinare italiano sulla sostenibilità e – per effetto delle riforme introdotte con la PAC 2023-2027 – quelli dei prodotti DOP e IGP.
Approfondimento sulla etichetta origine nazionale alimenti.
Il Regolamento UE/1143/2024 porta la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)
La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai attuata con l’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia (Regolamento UE/1143/2024).
I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa
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Due i criteri principali.
Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.
Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.
Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?
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Uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.
Introdotte inoltre significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.
Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela: attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.
Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.
Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.
Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.
A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace. Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.
Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?
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Ad ogni modo, non si è giunti ad un’unica definizione di indicazione geografica.
Continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:
prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )
Ciò in quanto la loro disciplina è diversa in sede WTO (e cioiè negli accordi TRIPS).
Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.
Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.
Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).
Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa viene comunque meno per effetto dell’armonizzazione introdotta dal Regolamento 1143/202.
Poca attenzione alla sostenibilità.
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Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.
Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
Secondo la Commissione Europea, ciò si giustifica poiché:
L’attuale situazione economica è caratterizzata da un costo della vita generalmente elevato, che incide sul consumo e sulle vendite di vino, e da un aumento dei costi dei fattori di produzione per la produzione agricola e la trasformazione del vino, che incidono sui prezzi del vino. Tali circostanze minacciano di perturbare notevolmente il mercato vitivinicolo dell’Unione in quanto colpiscono diversi importanti Stati membri produttori, aumentando le scorte di vino disponibili a livelli che rischiano di diventare insostenibili in vista della prossima stagione di vendemmia e produzione e causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori di vino.
Quali vini concerne la distillazione di crisi?
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Sono ammessi alla misura i vini rossi o rosati (esclusi quindi i vini bianch),
aventi denominazione di origine
aventi indicazione geografica
senza denominazione di origine o indicazione geografica.
Requisiti per accedere alla distillazione di crisi
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Beneficiari i produttori di vino, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.
Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data.
L’alcool, derivante dalla distillazione, è utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici: una triste fine per un vino DOC e per tutta la poesia che esso comporta!
Modalità operative
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Operazioni di distillazione: da eseguirsi entro il 15 ottobre 2023.
Importo dell’aiuto:
stabilito dalla Regione interessata, in base a criteri oggettivi e non discriminatori
non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.
richiesta dell’aiuto: entro il 10 agosto 2023 va presentata ad Agea OP, con modalità telematica, allegando il Contratto di distillazione non trasferibile.
Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina.
In base al contratto di distillazione, il distillatore deve trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.
A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione, il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria.
Che senso ha la distillazione crisi vino 2023?
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Forse va fatta una riflessione sincera e profonda, sopratutto se si considera che il problema delle eccedenze è ben più datato dell’aggressione russa all’Ucraina.
La distillazione di crisi del vino era la regola nella seconda metà del secolo scorso, che si sperava di non vedere più per effetto delle profonde trasformazioni apportate alla PAC (Politica Agricola Comune) nell’anno 2008, quando si passò da un sistema di aiuti al reddito degli agricoltori agli quello degli aiuti alla commercializzazione dei prodotti.
Distillare vino (ancor più se DOC) è assurdo per molteplici ragioni.
Sul piano morale, è orrendo vedere distruggere il cibo.
Sul piano politico ed economico, ė inaccettabile usare il denaro dei contribuenti per operazioni la cui finalità è mantenere alto il prezzo dei prodotti che i contribuenti stessi, in qualità consumatori, cercano poi di acquistare (cosa preclusa si poveri, cui resta l’aceto).
Sinceramente, ciò pare ancora più incomprensibile, in un momento storico in cui si lotta contro l’inflazione (alzando i tassi di interesse, con tutto ciò che consegue di negativo), in Europa e nel mondo: il prezzo del vino rientra nel calcolo dell’inflazione!!!.
E’ sostenibile sul piano sociale un vino, il cui prezzo viene artificialmente mantenuto alto?
Sul piano della sostenibilità ambientale, è ridicolo promuovere il vino sostenibile, se il sistema accetta (ed anzi richiede) che venga distrutto quanto in precedenza prodotto, esercitando un impatto sull’ambiente!
Infatti, quanta C02 é stata riversata nell’aria per coltivare l’uva e poi trasformarla nel vino che, per essendo buono, verrà distrutto?
Quanti fitofarmaci sono stati dispersi nelle vigne?
Nel frattempo, la superficie agricola destinata a produrre vino aumenta (seguendo le regole sull’autorizzazione a nuovo impienti vitati – ai sensi degli art. 62 e seguenti del Regolamento UE/1308/2013 – che erano state decise nel momento in cui si pensò fosse teminato il periodo della distillazione di crisi).
Una panoramica sulle principali questioni legali ed economiche in tema di sostenibilità e circolarità in campo alimentare e vitivinicolo
Tre incontri di approfondimento (Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare): ecco il nostro nuovo master breve, organizzato da Ascheri Academy con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nel maggio 2023.
Criteri ESG: una chance di proteggere il pianeta Terra
Sostenibilità e circolarità delle attività economiche rappresentano un obiettivo oramai imprescindibile per la salvaguadia del nostro pianeta, ove sembra che sia ormai molto prossimo il superamento dell’aumento di temperatura di 1,5 gradi (BBC news, 17 maggio 2023):
The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory
Life on planet Earth is under siege. We are now in an uncharted territory.
For several decades, scientists have consistently warned of a future marked by extreme climatic conditions because of escalating global temperatures caused by ongoing human activities that release harmful greenhouse gasses into the atmosphere.
Unfortunately, time is up.
We are seeing the manifestation of those predictions as an alarming and unprecedented succession of climate records are broken, causing profoundly distressing scenes of suffering to unfold.
We are entering an unfamiliar domain regarding our climate crisis, a situation no one has ever witnessed firsthand in the history of humanity.
In the present report, we display a diverse set of vital signs of the planet and the potential drivers of climate change and climate-related responses, first presented by Ripple and Wolf and colleagues (2020), who declared a climate emergency, now with more than 15,000 scientist signatories.
The trends reveal new all-time climate-related records and deeply concerning patterns of climate-related disasters.
At the same time, we report minimal progress by humanity in combating climate change.
Given these distressing developments, our goal is to communicate climate facts and policy recommendations to scientists, policymakers, and the public.
It is the moral duty of us scientists and our institutions to clearly alert humanity of any potential existential threat and to show leadership in taking action. This report is part of our series of concise and easily accessible yearly updates on the state of the climate crisis.
Per cercare di quantificare cosa sta accadendo, sono utili i dati messi a disposizione dal sito Planet Health Check (questo nome é un marchio registrato che appartiene al suo legittimo propietario)
Inoltre, secondo World Economic Forum – così si legge nel suo Report per l’anno 2024 – la situazione è decisamente critica, “avendo il mondo superato i propri limiti”.
Su cosa fare, è interessante un ciclo di seminari tenuti dal prof. Guido Saracco, ex Rettore del Politecnico di Torino.
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Anti-ESG positions / Opposizione politica ai criteri ESG
Tuttavia, appare sconcertante che negli Stati Uniti le stesse istituzioni governative ormai “boiccottano” le imprese che valorizzano il rispetto dei criteri ESG, nel momento in cui decidere dove orientare i propri investimenti (così riferisce la BBC, 17 maggio 2023).
Boicottaggio riconducibile peraltro a questioni prettamente di politica interna, se non addirittura di natura elettorale:
“… dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments – moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than $4bn in customer funds as of January”.
In effetti, l’opposizione politica ed economica al rispetto dei criteri ESG appare sempre più marcata (e distruttiva per il nostro pianeta, ai danni delle generazioni future, che oggi non hanno voce per forza di cose).
… in the US the letters “ESG” have been demonized to the point where Larry Fink, who runs the world’s largest fund manager, BlackRock Inc., said that the term had been weaponized and was too toxic for use. Republican-led states now boycott any financial group that even offers ESG as an option, even though this costs money for their taxpayers.
The philosophy behind anti-ESG lawsuits has changed profoundly. A first wave of legal opposition was based on the orthodox Milton Friedman view that investment managers had a fiduciary duty to maximize return for their clients through shareholder value and nothing else. But the animating spirit of the latest ESG boycotts is that governments and companies are entitled to deploy their money to advance their own interests versus everyone else’s, rather than to maximize returns.
In a letter to Fink by John Schroder, Louisiana’s state treasurer explained why the state was pulling out from his company altogether, even though BlackRock is a huge investor in fossil fuels:
This divestment is necessary to protect Louisiana from actions and policies that would actively seek to hamstring our fossil fuel sector. In my opinion, your support of ESG investing is inconsistent with the best economic interests and values of Louisiana. I cannot support an institution that would deny our state the benefit of one of its most robust assets. Simply put, we cannot be party to the crippling of our own economy.
La nuova amministrazione Trump vedremo dove condurrà, ma la strada sembra segnata già dai primi suoi executive orders: abbandono di ogni criterio ambientale, via libera allo sfruttamento delle risorse naturale, … con spirito predatorio.
A fronte di ciò, anche l’Unione Europea (per sopravvivenza economica) sembra apprestarsi ad abbandonare o, quanto meno, distanziarsi dal Green Deal, con i prossimo provvedimento “Omibus” (la cui proposta legislativa verrà verosimilmente presentata a fine febbraio 2025).
Economy fist!
Intanto il pianeta può bruciare (vedasi i mostruosi incendi avvenuti … in California, USA, gennaio 2025), il problema lo affronteranno le prossime generazioni (posizione che può “permettersi” chi oggi ha età un pò avanzata negli anni e non ha figli) ovvero chi ha soldi sufficienti per godersi l’aria condizionata e può ignorare le ripercussioni dei fenomeni migratori.
La “Torta nunziale” degi Obiettivi di Sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite – United Nations Sustainable Development Goals: the “wedding cake”.
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030 (obiettivo però purtroppo alquanto lontano dall’essere oggi raggiunto!).
La “Wedding cake” – elaborata dal Stockholm Resilience Centre (Università di Stoccolma) – rappresenta un nuovo modo di vedere gli aspetti economici, sociali ed ecologici degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).
L’illustrazione descrive come le economie e le società dovrebbero essere viste come parti integrate della biosfera.
Questa visione è un allontanamento dall’attuale approccio settoriale, in cui lo sviluppo sociale, economico ed ecologico sono visti come parti separate.
Secondo tale approccio, inoltre, tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono direttamente o indirettamente collegati a un’alimentazione sana e sostenibile.
La sostenibilità nella PAC (Politica Agricola Comune) dell’Unione Europea
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Sulla base del “Green Deal” europeo, la PAC per il periodo 2023-2027 aveva fatto della sostenibilità uno dei propri pilastri.
Tuttavia, dopo nemmeno due anni, stante l’opposizione degli agricoltori ed il mutato contesto mondiale, i requisiti di sostenibilità sono stati “allentati”.
Esso è stato progettato per fornire una comprensione completa della vulnerabilità climatica degli Stati nazionali, al fine di migliorare l’individuazione e l’erogazione dei finanziamenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Il CliF-VI adotta un approccio basato sui dati, presentando una rappresentazione sia di alto livello che dettagliata della vulnerabilità climatica e finanziaria di un Paese.
Oltre alla vulnerabilità climatica e finanziaria, questo dashboard fornisce anche una panoramica delle considerazioni di governance che possono influire sulle modalità o sulle condizioni di prestito.
È riconosciuto che sono necessarie maggiori prove per indirizzare i finanziamenti per l’adattamento ai Paesi più vulnerabili al clima.
Questo indice contribuisce ad approfondire la comprensione della vulnerabilità climatica evidenziando gli effetti combinati dell’elevato rischio climatico e del basso accesso al capitale, delimitando al contempo il rischio molto elevato per aiutare a indirizzare i finanziamenti per l’adattamento ai Paesi più bisognosi, nonché per definire strategie di adattamento e finanziamento più efficaci.
Pur presentando profili innovativi, la nuova disciplina non rappresenta comunque una completa novità per il nostro paese, siccome in precedenza le pratiche sleali filiera agricola alimentare erano già:
colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
La nuova disciplina amplia comunque il numero delle condotte considerate sleali nonché i casi in cui essa può essere applicata.
Viene inoltre sensibilmente valorizzato il ruolo che le associazioni di categoria possono svolgere nell’ambito contrattazione collettiva delle clausole contrattuali, circostanza che può consentire di considerare leciti tutti i casi considerati nella cosiddetta “lista grigia”, quando cioè essi non siano frutto di mera imposizione ad opera della parte forte, ma rappresentano il frutto di una effettiva contrattazione, produttiva di un risultato accettabile per entrambe le parti.
Tale potestà attribuita alla contrattazione collettiva si accompagna al trattamento di favore che sempre più viene riconosciuto nell’applicare il diritto della concorrenza dell’Unione Europea agli accordi conclusi dalle organizzazioni professionali agricole (art.152 e ss. del Regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica dei prodotti agricoli)
sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 vengono abrogati dal 1/1/2023 e sostituiti dal regolamento UE/2115/2021)
sull’organizzazione comune dei mercati (il regolamento UE/1308/2013 viene modificato dal regolamento UE/2117/2021, le cui norme entrano in vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni)
Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico.
Confermate le misure:
ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV),
investimenti
promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi viene inserito quello del consolidamento dei mercati, accanto alla loro diversificazione).
La dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria.
Per quanto concerne l’etichetta, essa viene limitata però all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ (per l’energia).
Ciò consentirà di limitare sostanzialmente le traduzioni nelle lingue del Paese di vendita del prodotto.
Per contro, la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti dovranno essere fornire attraversa la c.d. “e-label“, purché sull’etichetta compaia un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).
La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.
Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio: dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.
Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.
Prorogate al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021.
4) Gestione dell’offerta
Le Organizzazioni Interprofessionali – tra cui rientrano i Consorzi di tutela italiani – potranno venire riconosciute dagli Stati membr a livello:
nazionale,
regionale
zona economica
Nuove regole sulla concorrenza tra imprese: a determinate condizioni, le Organizzazioni Interprofessionali proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva.
Siffatti accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, nè il risultato di eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.
attualmente non ammesse per la vinificazione (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont),
provenienti da Vitis lambrusca.
Diverrà invece lecito vinificare le uve generate da varietà di vite c.d. ibride (anche per i vini IGP e DOP, a condizione ovviamente che il relativo disciplinare lo permetta).
per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale deve condurre ad un prodotto contenente un titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol.)
per i vini DOP e IGP, la de-alcolazione solo parziale (prodotto finale con titolo alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto dal relativo disciplinare di produzione, che andrà evetnualmente modificato.
La posizione concordata conteneva alcuni fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di ambiente mediante l’introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata.
Al tempo stesso la posizione concordata consentiva agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui conseguire gli obiettivi ambientali.
Il Consiglio disponeva così del mandato politico per condurre negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo globale.
I ministri hanno infatti accettato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforma della PAC.
Il 2 dicembre 2021, quindi, è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della PAC post-2020, e cioè quella che interesserà il periodo 2023-2027.
Il Piano di settore ha, inoltre, la funzione di armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi, che saranno utilizzati nella stesura di una nuova Legge quadro in materia.
Trattando la Filiera Nazionale del Tartufo, il Piano Nazionale analizza con completezza e profondità i seguenti temi:
3.1 LA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO IN ITALIA
3.2 TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT PER LA PRODUZIONE DEL TARTUFO
3.3 TARTUFICOLTURA
3.3.1 Tartuficoltura nei sistemi agrari (o tartufaie coltivate)
3.3.2 Tartufaie naturali controllate
3.4 VIVAISTICA DELLE PIANTE MICORRIZATE
3.4.1 Tecniche di micorrizazione
3.4.2 Vivaistica e problemi di mercato delle piante micorrizate
3.5 RICERCA: CONOSCENZE ATTUALI E FUTURI TARGET DI RICERCA
3.5.1 Proposte operative
3.5.2 Individuazione di linee guida prioritarie per l’impostazione dei futuri progetti di ricerca
3.6 LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TARTUFO IN ITALIA
3.6.1 Inquadramento giuridico del tartufo: codici doganali e organizzazione comune del mercato unica (OCM Unica)
3.6.2 Il tartufo nella Legislazione Alimentare
3.6.2.1 Sicurezza alimentare
3.6.2.2 Tracciabilità
3.6.2.3 Rapporto con la disciplina fiscale
3.6.3 La nomenclatura dei tartufi e le regole di commercializzazione
3.6.3.1 Le specie commercializzabili
3.6.3.2 Denominazioni di vendita e c.d. “nomi volgari”
3.6.3.3 Classificazione merceologica
3.6.3.4 Le analisi sui tartufi
3.6.4 Etichettatura e presentazione
3.6.4.1 Vendita del prodotto sfuso
3.6.4.2 Vendita del prodotto confezionato
3.6.5 La dichiarazione dell’origine
3.7 LA FISCALITÀ DEL TARTUFO IN ITALIA
3.7.1 IVA e burocrazia fiscale: problemi di competitività per il tartufo italiano
3.7.2 Statistiche
3.7.3 Risultati del Gruppo di Lavoro “fiscalità e statistiche”
3.8 I CONTROLLI E LE SANZIONI
3.8.1 Controlli sulla ricerca del tartufo 3.8.2 Chi fa i controlli?
3.8.3 Controlli sulla cessione del tartufo
3.8.4 Controlli sulla vendita delle piante micorrizate
3.8.5 Sanzioni
4. OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PIANO DI SETTORE
4.1 Obiettivi per aree tematiche del Piano Filiera Tartufo
4.2 Azioni del Piano Filiera Tartufo
5. INTERVENTI PRIORITARI
6. GLI STRUMENTI
7. APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ
8. LE RISORSE ORGANIZZATIVE
9. LE RISORSE FINANZIARIE
A livello comunitario, le norme dell’Unione Europea includono i tartufi tra i prodotti oggetto di:
Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):
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