Revisione regime UE indicazioni geografiche

Nel dicembre 2023 è stato raggiunto l’accordo interistituzionale per una completa  revisione regime UE indicazioni geografiche.


L’accordo interistituzionale dell’11 dicembre 2023.

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In base all’accordo tra le istituzioni europee, la revisione regime UE indicazioni geografiche avverrà mediante un nuovo regolamento, che modificherà quello sulla OCM Unica (ove sono attualmente contenute le norme sulle DOP Vini) ed abrogherà quello sulle DOP alimentari e per i vini aromatizzati.

La disciplina per il riconoscimento e la tutela delle DOP di tutti i citati prodotti confluirà dunque in un unico regolamento, il cui testo sarà quello adesso concordato tra le istituzioni dell’Unione Europea.

Per contro, la definizione delle DOP e IGP per i vini resterà quella contenuta nella OCM Unica (regolamento UE/1308/2013, sebbene con le modificazione che verranno introdotte per effetto della riforma in questione.

Accordo interistituzionale UE su riforma DOP-IGP

Il futuro regolamento unitario rappresenta il punto di arrivo della proposta di riforma a suo tempo formulata dalla Commissione UE, la quale valorizzava fra l’altro i profili di sostenibilità delle filiere per i prodotti a denominazione di origine.

Proposta revisione disciplina UE su IGP

 

La riforma della PAC post-2020 (PAC 2023-2027) aveva invece portato ad una lieve revisione regime UE indicazioni geografiche.

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Ciò era avvenuto per effetto del  Regolamento UE/2117/2021, che modificava i regolamenti:

    • UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
    • UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,
    • (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
    • (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

Per quanto concerne la revisione regime UE indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, rilevano i commi 20 e 21 dell’art.1 di detto regolamento UE/2117/2021, che così modificano le pertinenti norme del regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica

l’articolo 93 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

“denominazione d’origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:

i)

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii)

originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

iii)

ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iv)

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v)

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

b)

“indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

i)

le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

ii)

originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;

iii)

ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iv)

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v)

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione della vendemmia dell’uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.»;

21)

l’articolo 94 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d’origine o indicazioni geografiche comprendono:»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

i)

per quanto riguarda una denominazione d’origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui al tale punto;

ii)

per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.»;



La revisione regime UE indicazioni geografiche era stata preannunciata dalla Commissione Europea come un’azione rientrante nella sua nuova strategia “from farm to fork” (“dal produttore al consumatore”), ispirata al più ampio orientamento del cosiddetto “green deal”.

L’idea di fondo è valorizzare i principi ambientali favorendo l’economica circolare e creando un regime alimentare sostenibile, che dovrebbe dunque divenire il fulcro dell’intero sistema

Con specifico riferimento alla riforma della legislazione dell’Unione Europea in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (per vini, alimenti e bevande spiritose), la  Commissione aveva pertanto annunciato che la propria azione «consoliderà il quadro legislativo sulle indicazioni geografiche  e, ove opportuno, includerà specifici criteri di sostenibilità» (pag.14 della Cominicazione sulla strategisa “from farm to fork”).

 

La Commissione si proponeva infatti di promuovere una riforma che:

    • migliori la produzione sostenibile nell’ambito dei regimi di qualità (DOP e IGP);
    • perfezioni l’applicazione della normativa
    • conferisca  potere alle associazioni di produttori
    • riduca i furti via Internet
    • adatti meglio i regimi di qualità ai produttori in tutte le regioni dell’UE
    • riveda le modalità per promuovere e proteggere gli alimenti tradizionali dell’UE
    • acceleri le procedure di registrazione.

Revisione regime UE indicazioni geografiche



Conseguentemente, la Commissione UE ha adesso presentato una proposta per la riforma della disciplina in materia di IGP (Indicazioni Geografiche Protette), la quale presenta tra l’altro la caratteristica di  concernere:

      • il vino, le bevande spiritose e gli alimenti
      • i profili di sostenibilità

Proposta revisione disciplina UE su IGP



Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Uniseco EU Project


Progetto VIVA - Sostenibilità della Vitivinicultura in Italia


Nel frattempo, l’Italia ha già intrapreso una propria strada per quanto concerne la sostenibilità, intesa in senso più esteso, poiché non legata ai disciplinari dei vini FDOP e IGP.

Infatti, al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo nel settore vitivinicolo, mediante l’art.224-ter della legge del 18 luglio 2020 n°77 (Sostenibilita’ delle produzioni agricole) è stato istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, inteso  come l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione.

La valutazione dell’apposito disciplinare è damandata ad un sistema di sistema di monitoraggio della sostenibilità delle aziende della filiera vitivinicola italiana.

Compete al MIPAAF (sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) stabilire le norme attuative, compito adempiuto mediante il decreto 23/06/2021 n.288989, il quale dispone sulle seguenti materie:

A) Sistema di certificazione della filiera vitivinicola:

        • Il sistema di certificazione della filiera vitivinicola utilizza le modalità e la procedura del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata

B) Compiti del Comitato della sostenibilità vitivinicola (CosVi):

        • definizione del disciplinare della sostenibilità vitivinicola;
        • definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità della filiera vitivinicola;
        • individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilità della filiera vitivinicola;
        • supporto al MIPAAF nella fase di confronto e discussione del partenariato economico e sociale sui contenuti del disciplinare.

C) Composizione del Comitato:

        • coordinato dal Direttore della direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea, il comitato è composto da:
            • due rappresentanti del MIPAAF;
            • quattro rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;
            • due esperti del CREA;
            • un rappresentante di Accredia;
            • a titolo consecutivo, un rappresentante per ciascuno dei sistemi di valutazione della sostenibilità facenti parte del Gruppo di lavoro per la sostenibilità in viticoltura esistenti a livello nazionale alla data di entrata in vigore del decreto.

D) Disciplinare della sostenibilità vitivinicola

        • contiene l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell’ambiente, la qualità e la sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo.
        • è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle linee guida di produzione integrata per la filiera vitivinicola.

E) Adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola

        • volontaria
        • può avvenire da parte di aziende singole o associate.
        • modalità di adesione: quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

F) Indicatori

      • individuati dal CosVi
      • successivamente approvati con decreto del MIPAAF, sentito il ministero della Transizione Ecologica (istituito in sostituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

 

Per completare il sistema di certificazione del Vino sostenibile seguiranno altri due provvedimento, costituita da:

    • pubblicazione del disciplinare di produzione per il vino sostenibile (ove verranno indicate le modalità di produzione ed i requisiti del prodotto);
    • individuazione degli indicatori di monitoraggio (necessari per valutare i risultati raggiunti).

 

 

 

 

Modifica disciplinari vini DOP IGP

Modifica disciplinari vini DOP IGP: il Consiglio di Stato individua i soggetti cui compete decidere.


In relazione alla modifica disciplinari vini DOP IGP, dispongono il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione e quello di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, entrambe del 17 ottobre 2018.

Essi distinguono due fasi nella procedura: quella nazionale (la cui disciplina è lasciata ai singoli Stati) e quella unionale (regolata invece da detti Regolamenti).

Per quanto concerne la fase nazionale della procedura, in Italia dispone

Interpretando tali previgenti previsioni, il Consiglio di Stato si è pronunciato in due sentenze, nelle quali viene essenzialmente rilevato che il potere decisionale compete ai produttori di ogni singola DOP o IGP.

Trattasi delle sentenze, rispettivamente  sul caso delle modifiche al disciplinare di produzione

Sopratutto nella prima di esse (caso Asti DOCG), il Consiglio di Stato ha stabilito che è l’assemblea dei produttori – associati o meno nel relativo Consorzio di tutela – cui compete la decisione.

Nella seconda sentenza (caso Terre Siciliane), il Consiglio di Stato ha sì ribadito il principio, ma ha anche esaminato in quali circostanze un Consorzio ovvero un’Associazione che riunisce i produttori può promuovere la modificazione del disciplinare, senza nemmeno dover allegare la documentazione attestante i voti espressi dalla competente assemblea dei produttori: basta infatti che lo statuto dell’associazione ovvero del consorzio legittimi l’organismo a presentare “tutte le domande” per la modifica del disciplinare.

Come tuttavia dimostra il precedente caso dell’ASTI DOCG, risiede proprio lì il punto delicato.

In caso di modificazioni controverse, può infatti mancare trasparenza tra quanto avviene in sede di assemblea e quanto invece emerge dagli atti posti in essere dagli organi dirigenziali associativi o consortili, sulla cui base prende però avvio la procedura di modificazione del disciplinare.

Nel caso dell’ASTI DOCG, il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato:

“8.4. Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato dal Presidente del Consorzio, non era vero quanto dichiarato che “..il succitato disciplinare di produzione che recepisce le risultanze della già citata Assemblea consortile del 28 aprile ultimo scorso, con l’integrazione all’articolo 3 della puntuale precisazione delle zone inserite, corredato della relativa cartografia..” fosse stato approvato dalla Assemblea.

Infatti, e qui si torna alla domanda-proposta di modifica del disciplinare l’Assemblea non aveva approvato la estensione della zona di produzione ad una area definita, ma aveva rimesso invero con non poca ambiguità “agli organi della filiera” la individuazione dell’area di cui chiedere la estensione approvando ora per allora l’area che gli stessi avrebbero individuato. Né la perizia Corino del 2007 individuava alcuna area definita.

Infatti dall’estratto del verbale del 28 aprile 2010 in cui si era riunita l’Assemblea generale ordinaria dei consorziati per deliberare, tra l’altro, sulle modifiche al disciplinare di produzione Asti DOCG risulta che era stata approvata la seguente proposta: “..il consorzio rinuncia ai ricorsi pendenti e nell’ambito del parere che l’Assessore Regionale dovrà richiedere il Consorzio dichiara l’adesione a quelle che saranno le decisioni prese dagli organi competenti nell’ambito della filiera e cioè già esprime fin d’ora il proprio assenso’, su questo deve esprimersi l’assemblea qui riunita”.

Ne consegue che la proposta relativa alla delimitazione del territorio del Comune di Asti da inserire tra le zone di produzione dell’Asti DOCG era stata delegata agli organi competenti nell’ambito della filiera, ma il Presidente del Consorzio nella lettera di cui sopra del 22 ottobre 2010, omettendo il richiamo agli organi della filiera, ha trasmesso un testo dell’art. 3 recante un elenco di frazioni comunali, tra cui quelle di proprietà dell’Azienda appellante, che alterava il senso della delibera assembleare: il lungo elenco di frazioni comunali indicate nella nota del Presidente del Consorzio del 22 ottobre 2010 era stato prodotto dal dott. Corino solo nell’ottobre 2010 e comunque sulla base di una istruttoria successiva alla delibera assembleare e non poteva quindi essere stato esaminato e approvato dalla Assemblea tenutasi sei mesi prima, il 28 aprile 2010, né trasmesso alla Regione e al Ministero il 29 aprile 2010″.

 

Nel caso Terre Siciliane IGP e Sicilia DOC il Consiglio di Stato ha invece sancito:

“Sotto il primo profilo, non era necessaria la produzione della delibera assembleare da parte dell’Associazione dei viticoltori richiedente la modifica del disciplinare.

L’art. 10 del citato DM 7.11.2012, ai fini della documentazione da produrre, rinvia all’art. 4, comma 2, che concerne la domanda di protezione, precisando che la documentazione deve essere rapportata alle modifiche proposte (art. 10, comma 3).

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 7 novembre 2012, che in tal senso dispone espressamente, non occorre la produzione di una delibera assembleare se viene prodotto l’atto costitutivo o lo statuto che legittima la presentazione di modifiche al vigente disciplinare.

Non è contestato che l’Associazione abbia allegato alla proposta di modifica copia del proprio atto costitutivo e statuto, che all’art. 3, lett. a) prevede la presentazione di tutte le modifiche che saranno ritenute utili e necessarie al vigente disciplinare di produzione (doc. allegato 2 depositato dall’appellata il 24.2.2020).

A fronte del chiaro disposto normativo che attribuisce alla norma statutaria la scelta e a fronte del chiaro disposto dello Statuto che legittima “tutte le modifiche” al disciplinare, non occorre altra specificazione della volontà da parte dell’Assemblea caso per caso.

6.4. – Inoltre, sotto il profilo della rappresentatività, l’Associazione ha presentato un elenco numerosissimo di produttori che hanno espressamente aderito, sottoscrivendole, alle visionate modifiche del disciplinare (la percentuale sia dei produttori che delle superfici nel prospetto allegato in I grado dall’odierna Associazione appellante superava il 40%).

L’elenco verificato dalla Regione e trasmesso al Ministero con nota del 28 giugno 2016 prot. 33622 (doc. 19 – produzione ricorrente in I grado del 13.7.2017) e il prospetto riepilogativo allegato (doc. 19 bis) evidenziano una percentuale di rappresentatività (sebbene inferiore a quella indicata dal predetto prospetto dell’Associazione proponente) più che sufficiente e ben superiore a quella (20 %) prescritta dalle vigenti norme: il 22,439% dei viticoltori per il 2013 e il 28,268% per il 2014, il 24% delle superfici rivendicate nel 2013 e il 28% delle superfici nel 2014, biennio di riferimento, in quanto “ultimo” biennio per cui si dispone di dati produttivi definitivi, inviati tramite SIAN ed elaborati da AGEA.

Tale elenco verificato dalla Regione è sufficiente a comprovare la richiesta rappresentatività, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) e art. 10, comma 4, lett. c) del D.M. 7.11.2012.

6.5. – Circa la controversa circostanza della “cancellazione di oltre 18.000 soggetti iscritti” che avrebbe ripercussioni sul calcolo matematico della rappresentatività, la sentenza ha ritenuto fondato il motivo per il fatto che l’Amministrazione regionale non ha presentato difese né chiarimenti in ordine al motivo di contestazione.

Ritiene il Collegio che, a fronte delle risultanze degli allegati alla nota di trasmissione dalla Regione al Ministero del 28 giungo 2016, prot. 33622, contenenti le firme dei soggetti che hanno avallato la richiesta di modifica del disciplinare IGT e, in particolare, del prospetto riepilogativo di “fonte IRVO” (organismo di controllo), non è sufficiente a contestarne l’attendibilità il mero riferimento alla richiesta rivolta dal Dirigente Area 7 dell’Assessorato Agricoltura della Regione al Servizio competente ai fini della “cancellazione di soggetti iscritti allo schedario che non abbiano fatto richiesta di cancellazione” (riferimento alla nota prot. 29708 del 10 giugno 2016, contenuta nella nota n. 30495 del 14.6.2016 con cui la Regione ha trasmesso l’istanza di modifica del disciplinare IGT al Ministero).

La contestazione così formulata è generica.

La ricorrente Duca di Salaparuta S.p.a., per assolvere all’onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare che l’elenco trasmesso dalla Regione al Ministero non era conforme alle risultanze dello schedario viticolo alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare, il 18 marzo 2016.

In ogni caso, la rappresentatività va calcolata in riferimento ai soggetti e alle superfici che hanno formato oggetto di rivendicazione e in questi termini è l’attestazione della Regione”.

Mediante quest’ultima decisione, il Consiglio di Stato pone a carico dei ricorrenti onoreri probatori non indifferenti.



Merita evidenziare che i disciplinari sono tutt’altro che una cosa statica, come mostra il registro delle richieste di loro modifica (che, nella stragrande maggioranza dei casi, avvengono in modo non conflittuale ) tenuto dal MIPAAF.

Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP

Disciplinari


Nel marzo 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento di Consiglio e Parlamento UE, il quale dovrebbe riunire in un unico testo la procedura per la registrazione di tutte le DOP e IGP (dunque non solo quelle dei vini, ma anche quelle per le bevande spititose e gli alimenti) nonché per le modifiche dei relativi disciplinari, che resterebbe comunque sempre distinta tra fase nazionale e fase unionale.


 

Consorzi tutela attivita erga omnes

Consorzi tutela attivita erga omnes: condizioni, competenze, contributi, controlli.


Non avendo natura obbligatoria, i consorzi di tutela svolgono – in via di principio – un’attività che coinvolge i soli produttori aderenti per libera scelta.

Tuttavia, quando i consorzi raggiungono un significativo livello di partecipazione (almeno il 40% dei viticoltori ed almeno il 66%, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni), il Testo Unico Vino li autorizza a svolgere pure la cosiddetta attività “erga omnes” (art.41, comma 4, della legge 238/2016), che si esplica cioè a vantaggio anche dei produttori non aderenti (Consorzi tutela attivita erga omnes).

La materia è poi specificamente disciplinata nel relativo regolamento attuativo.

Rientra in tale attività (Consorzi tutela attivita erga omnes):

    • definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni;
    • organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
    • agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell’IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
    • esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
    • svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le Regioni.

Bisogna peraltro aggiungere che il regolamento ministeriale sulle procedure nazionali per l’esame delle domande di protezione in favore di DOP e IGP nonché per le modifiche dei relativi disciplinari (attualmente ancora il DM 12 novembre 2012) attribuisce ai Consorzi di tutela particolari funzioni in materia.

A fronte di ciò, anche i produttori non aderenti sono tenuti a versare un contributo economico al consorzio, ritenuto conforme ai principi fissati dal diritto UE in materia di organizzazioni professionali tra imprenditori agricoli (sentenza Corte UE del 30/5/2013 nel caso Doux Elevage).

Per garantire trasparenza, i contributi in questione devono essere riportati in appositi conti separati nel bilancio del consorzio. Inoltre il consorzio deve consentire anche ai produttori non soci di visionare la seguente documentazione:

    • bilanci (preventivi e consuntivi) e relative delibere assembleari di approvazione;
    • delibere del Consiglio di amministrazione sull’attività “erga omnes” e relativa relazione annuale;
    • programmi e rendicontazione sulle azioni di promozione;
    • programma di vigilanza concordato con l’ICQRF per i controlli nelle fasi successive all’avvenuta certificazione dei vini tutelati.

Disciplinari produzione DOP IGP

I disciplinari rappresentano l’elemento centrale e caratterizzante degli alimenti e dei vini a denominazione d’origine ed indicazione geografica (Disciplinari produzione DOP IGP).


I disciplinari produzione DOP IGP rappresentano il cardine delle regole in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette, per quanto concerne sia i vini, sia gli alimenti.

Quanto ai vini, il rispetto dei disciplinari produzione DOP IGP implica:

    • l’individuazione della zona di produzione dell’uva e della zona di relativa vinificazione;
    • la definizione della base ampelografica e delle rese per ettaro massime ammissibili;
    • limiti alle tecniche di cantina ammesse in via generale nonché alle rese di trasformazione da uva a mosto;
    • il raggiungimento di determinati parametri qualitativi, sia dal punto di vista chimico che organolettico;
    • regole sulla presentazione del prodotto (tipologia delle bottiglie, sistemi di chiusura);
    • la presizione di eventuali menzioni tradizionali, di cui ne viene specificato il significato;
    • il controllo di ogni fase della produzione (dalla vigna al prodotto finito) da parte di organismi indipendenti (che non possono essere i consorzi di tutela), che devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità nel loro operato nonché disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

L’esistenza dei disciplinari di produzione costituisce il presupposto per la protezione a livello comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (art.93 e 94 del regolamento UE 1308/2013).

Il contenuto dei disciplinari di produzione è però definito unicamente dai produttori di ciascun vino o alimento a denominazione di origine o indicazione geografica, che devono provvedere a redigerlo sulla base di uno schema previsto dall’Unione Europea (attenzione: si tratta di un mero schema, vuoto  cioè di contenuto: allegato I al regolamento UE 34/2019).

Di conseguenza, per capire quali sono le caratteristiche di un vino DOP o IGP, bisogna far riferimento al rispettivo disciplinare di produzione.

Quest’ultimo, comunque, rappresenta una sorta di “macro-modello”: esso infatti definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, infatti, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Tale macro-modello identifica quindi “in termini tecnici” la tipicità dei vini del territorio cui il disciplinare si riferisce.

Una volta adottati, i disciplinari possono essere modificati seguendo le apposite procedure.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP


Disciplinari produzione DOP IGP

 

Tutela denominazioni origine in UK post Brexit

Tutela denominazioni origine in UK post Brexit: la futura disciplina secondo la legge del Regno Unito


Tutela denominazioni origine in UK post Brexit

Uscito definitivamente il Regno Unito dall’Unione Europea, in assenza di un apposito accordo (cosa ormai alquanto probabile, avvicinandosi la “Hard Brexit”), la tutela denominazioni origine in UK post Brexit avverrà nei modi e nella misura che la legge del Regno Unito prevederà.

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La mancanza di un accordo tra UE e Regno Unito rappresenta un ostacolo, siccome le regole sul commercio internazionale previste in sede di WTO (che si applicherebbero in tali circostanze) sono decisamente meno efficaci.

L’attuale premier britannico (Boris Johnson), nel sostenere la cosiddetta “Hard Brexit”, afferma che i rapporti tra UE ed UK potranno successivamente venire regolati sul “modello australiano”, ma esso in buona sostanza richiama molto i principi vigenti in sede WTO.

Per quanto concerne il commercio del vino (ma non solo!), questi ultimi sono palesemente inadeguati, siccome l’Australia stessa ha concluso un apposito accordo internazionale in materia con la UE.

Peraltro gli scambi commerciali tra UE ed UK sono di ben diversa portata, rispetto a quelli tra EU ed Australia.

Antitetica poi la distanza spaziale tra tali paesi.

Ad ogni modo, se avremo la “Hard Brexit”, le nostre denominazioni saranno protette nel Regno Unito unicamente nel modo che la legislazione di quest’ultimo riterrà concedere.

In tale ottica, il Regno Unito ha annunciato come saranno strutturate le regole nazionali, aventi effetto unicamente sul proprio territorio, relative alla tutela denominazioni origine in UK post Brexit.

La nuova disciplina del Regno Unito prevede fra l’altro l’adozione di specifici segni distintivi per PDO, PGI e TSG “UK PROTECTED”, da attuarsi nel corso di un periodo di transizione per l’adeguamento delle confezioni attuali.


Norme del Regno Unito su tutela DOP e IGP


Ad una prima lettura, emerge la sensazione che la coesistenza tra protezione UK e protezione UE sarà piuttosto complessa.


coltivatore diretto

Coltivatore diretto:  requisiti e principali agevolazioni fiscali.


Chi è il coltivatore diretto?

L’art.31, Legge n.590/1965 stabilisce che “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un ferzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame”.

L’art.2083 c.c. riconosce come coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l’allevamento del bestiame”.

Per cui i requisiti per essere qualificato come coltivatore diretto sono:

– la abituale e diretta coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame,

– che l’interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse l’impegnino per il maggior periodo dell’anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;

– che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un ferzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.


Vantaggi fiscali per il coltivatore diretto

La qualifica di coltivatore diretto comporta vantaggi dal punto di vista fiscale (PPC ed altre agevolazioni IRPEF e credito di imposta).

Invero gli agricoltori, oltre a godere dei benefici della Piccola Proprietà Contadina, pagano le imposte dirette non sui redditi effettivi bensì sui redditi catastali dei terreni che coltivano.

Se il valore dei terreni è elevato (si pensi una vigna a Barolo!), il vantaggio è davvero consistente.

Si distingue in reddito dominicale e reddito agrario (che insieme formano il c.d. “reddito fondiario”):

– Reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28 del T.U. delle Imposte sui redditi)

– Reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso (art.32 del T.U. delle Imposte sui redditi). Per cui il reddito agrario è condizionato anche dai costi di produzione, di conservazione del capitale oltre che dalla contribuzione assicurativa.

Il calcolo delle imposte varia a seconda se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale) svolge direttamente l’attività agricola sul fondo oppure se l’attività agricola svolta sul fondo è esercitata da un altro soggetto.

Nel primo caso il proprietario del terreno (coltivatore diretto) pagherà in considerazione sia del reddito dominicale sia del reddito agrario.

Nel secondo caso, il reddito dominicale sarà considerato per le imposte a carico del proprietario del fondo, mentre il reddito agrario sarà valutato in favore di chi svolge l’attività agricola.

Ovviamente, per godere di detti diritti e benefici, il coltivatore diretto deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale agricola presso l’Inps (eccezion fatta per il diritto di prelazione che necessità la sola qualifica di coltivatore diretto, non essendo necessaria l’iscrizione all’INPS).


Prelazione agraria

Chi è coltivatore diretto gode anche della prelazione agraria.



cambiale agraria e della pesca

La “Cambiale Agraria e della Pesca”: un nuovo regime di aiuti per gli agricoltori ed i pescatori.


La cosiddetta “Cambiale Agraria e della Pesca” è un regime di aiuti concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca: esso è stato creato per rispondere alla grave crisi del settore a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 5139 del 22 luglio 2020 – nell’ambito del Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID”.

La Commissione Europea ha infatti rilevato come le imprese (peraltro non solo quelle testé citate) in tale contesto emergenziale possono trovarsi di fronte ad una grave mancanza di liquidità: proprio le PMI risulterebbero quelle maggiormente a rischio.

Sono state molto numerose le richiste di accedere agli aiuti in questione.

A causa di ciò, l’importo inizialmente stanziato dallo Stato italiano (30 milioni di euro) si è presto esaurito, cosa che ha portato alla chiusura del portale, mediante il quale era possibile procedere con il deposito della domanda di finanziamento.

Di conseguenza, è stata recentemente disposto un rifinaziamento (ulteriori 20 milioni di euro), anch’esso però esauritosi in tempi brevissimi (tre giorni).

Al momento, quindi, la misura in commento non  è più accessibile, per esaurimento del budget a disposizione


Vediamo nello specifico che cos’è e cosa prevede la misura della Cambiale agraria e della pesca.

La cambiale agraria e della pesca (del pari della cambiale ordinaria) non è altro che un titolo di credito, contente la promessa di pagare una determinata somma, che il mutuatario rilascia in favore della parte mutuante.

Nel caso della cambiale agraria e della pesca, il mutuatario è da individuarsi nell’impresa del settore che domanda il finanziamento, mentre il mutuante è ISMEA (l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ovvero l’istituto che eroga il finanziamento.

Chi può proporre la domanda di finanziamento?

Il prestito garantito da cambiale agraria e della pesca può essere richiesto da tutte le piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale in conseguenza dell’epidemia da COVID 19, ed in particolare da quelle che, sempre in ragione della crisi, hanno perduto i normali canali di mercato o che hanno avuto importanti perdite derivate dalla elevata deperibilità del prodotto.

Restano escluse dalla misura quelle PMI che sono già state destinatarie di precedenti misure di aiuto.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere necessariamente presentata in via telematica, appunto tramite il sito internet di ISMEA, che è l’istituto che si occupa di erogare i fondi.

Alla domanda deve essere allegata (a pena di rigetto) una visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’ultima dichia,razione fiscale dell’azienda e copia del documento di identità del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa (il quale sottoscrive la domanda anche per avvallo).

Entità e durata del finanziamento

Il finanziamento che ciascuna impresa può ottenere, non deve essere superiore al 50% dell’ammontare dei propri ricavi (relativi all’anno precedente rispetto alla domanda) e comunque non può superare la soglia massima dei 30.000 euro.

Si tratta di un finanziamento a tasso zero e senza costi di attivazione della pratica.

Il prestito ha una durata di cinque anni, di cui i primi due di preammortamento.

Il rimborso effettivo inizia quindi dal terzo anno, mediante un piano di ammortamento basato su tre rate (ciascuna garantita appunto da cambiale agraria e della pesca) rispettivamente scadenti a 36, 48 e 60 mesi.

In parole più semplici, al momento del deposito della domanda, l’impresa rilascia all’ISMEA, a garanzia dell’impegno di restituire il finanziamento ricevuto, n.3 cambiali rispettivamente scadenti a 36 – 48 e 60 mesi (che decorrono dalla data di effettiva erogazione del prestito).

Ecco quindi che nei primi due anni (di preammortamento) dall’erogazione, l’impresa non pagherà alcunché poiché il rimborso inizierà di fatto a decorrere dal terzo anno.

Detta misura, anche in relazione ai tempi di erogazione del prestito, ha rappresentato uno strumento fondamentale per le PMI agricole e della pesca colpite dalla crisi ed in difficoltà.

In un momento di estrema incertezza come quello che stiamo vivendo, l’assenza di fondi e/o prestiti avrebbe potuto (e ancora oggi potrebbe) infatti rendere insolvibili le PMI, soprattutto del settore agroalimentare.


Misure prese dalla UE per fronteggiare l’epidemia di Covid-19


Quanto al settore agricolo, in particolare vedasi le seguenti misure:

 

 

 

 


Pratiche sleali nel settore agricolo connesse a Covid-19


 

Riforma PAC post-2020

Riforma PAC post-2020 (Politica Agricola Comune per gli anni 2023-2027):  adottate le nuove norme.


La riforma PAC post-2020 (anni 2023-2027) si fonda su tre nuovi regolamenti, che si applicheranno gradatamente:

Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027

    • .
      • sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 vengono abrogati dal 1/1/2023 e sostituiti dal regolamento UE/2115/2021)
    • .
      • sull’organizzazione comune dei mercati (il regolamento UE/1308/2013 viene modificato dal regolamento UE/2117/2021, le cui norme entrano in vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni)

Per gli anni 2021 e 2022 è in vigore un regolamento transitorio, che colma il divario tra la legislazione attuale e quella nuova.


La nuova PAC post-2020 (2023-2007)



Riforma PAC post-2020: il contenuto in  estrema sintesi

(focus sul settore vitivinicolo)

 

1) Nuova architettura istituzionale, basata sui Piani strategici nazionali.

A ciascun Stato membro spetterà redigere un Piano strategico nazionale (PSN), basato sull’analisi delle proprie condizioni.

Esso indicherà le misure del primo e del secondo pilastro coerenti con gli obiettivi da raggiungere fissati.

Dovrà però essere approvato dalla Commissione europea entro il 31 dicembre 2021.

Il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) si inserirà così nel Piano strategico nazionale.

Piano Strategico Nazionale

Sul piano finanziario, le risorse UE ammonteranno a circa 1,1 mld di euro annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 mln l’annuo, seguita da Francia e Spagna.

Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico.

Confermate le misure:

    • ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV),
    • investimenti
    • promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi viene inserito quello del consolidamento dei mercati, accanto alla loro diversificazione).

Giudizio Commissione UE su piano strategico Italia per PAC 2023-2027

2) Etichettatura vini: obbligo indicazioni  nutrizionali e degli ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria.

Per quanto concerne l’etichetta, essa viene limitata però all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ (per l’energia).

Ciò consentirà di limitare sostanzialmente le traduzioni nelle lingue del Paese di vendita del prodotto.

Per contro, la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti dovranno essere fornire attraversa la c.d. “e-label“,  purché sull’etichetta compaia un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).

Per la “e-label” il CEEV ha creato un proprio servizio, definito U-label    (presentato nel  settembre 2021).

 

3) Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

La sua durata viene estesa fino dal 2030 al 2045.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.

Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio:  dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.

Prorogate al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021.

 

4) Gestione dell’offerta

Le Organizzazioni Interprofessionali  – tra cui rientrano i Consorzi di tutela italiani – potranno venire riconosciute dagli Stati membr a livello:

    • nazionale,
    • regionale
    • zona economica

Nuove regole sulla concorrenza tra imprese: a determinate condizioni, le Organizzazioni Interprofessionali proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva.

Siffatti accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, nè il risultato di eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

 

5) Varietà ammesse alla coltivazione di uva da vino

Confermata l’esclusione per le varietà di vite

    • attualmente non ammesse per la vinificazione (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont),
    • provenienti da Vitis lambrusca.

Diverrà invece lecito vinificare le uve generate da varietà di vite c.d. ibride (anche per i vini IGP e DOP,  a condizione ovviamente che il relativo disciplinare lo permetta).

 

6) Vini dealcolati e vini parzialmente dealcolati

Permessa la loro produzione, ma non diventeranno nuove categorie di prodotti vitivinicoli, rappresentando piuttosto una versione di alcune di quelle già esistenti.

Verrà quindi consentita:

    • per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale deve condurre ad un prodotto contenente un  titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol.)
    • per i vini DOP e IGP, la de-alcolazione solo parziale (prodotto finale con titolo alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto dal relativo disciplinare di produzione, che andrà evetnualmente modificato.

 

7) Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Viene revisionato anche l’apposito Regolamento UE/251/2014.

La dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti sarà soggetta a regole analoghe a quelle per i vini.

Verrà modificata la definizione di Vermouth

Sarà consentito impiegare bevande spiritose per l’aromatizzazione dei prodotti.


MIPAAF - Sintesi sulla Riforma PAC post-2020


Come si è pervenuti all’approvazione.

Durante la riunione del 19 e 20 ottobre 2020, il Consiglio Europeo ha concordato il suo orientamento generale sul pacchetto di riforma PAC 2020 (e cioè la riforma  della politica agricola comune dopo il 2020).

La posizione concordata conteneva alcuni fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di ambiente mediante l’introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata.

Al tempo stesso la posizione concordata consentiva agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui conseguire gli obiettivi ambientali.

Il Consiglio disponeva così del mandato politico per condurre negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo globale.

Nel frattempo, anche il Parlamento Europeo aveva raggiungento una propria posizione in materia, che fra l’altro concerneva:

Nel giugno 2021 Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno così raggiunto un accordo provvisorio sul futuro della PAC per il periodo 2023-2027.

Esso ha poi ricevuto l’approvazione dei ministri dell’agricoltura dell’UE in occasione della sessione del Consiglio “Agricoltura e pesca”, tenutosi  il 28 e 29 giugno 2021.

I ministri hanno infatti accettato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforma della PAC.

Il 23 novembre il Parlamento Europeo ha quindi formalmente approvato la riforma, cosa che poi a sua volta  ha fatto il Consiglio il 2 dicembre successivo.

Il 2 dicembre 2021, quindi,  è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della PAC post-2020, e cioè quella che interesserà il periodo 2023-2027.


Il tutto si inserisce nel nuovo approccio all’agricoltura, promosso dalla Commissione UE nella strategia “from farm to fork“.


MIPAAF - Riforma PAC post-2020


 

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