Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022

Il MIPAAF ha pubblicato il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022.


Il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022 indica i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole per tale periodo.

 

CONTENUTO

1 LE MISURE PER LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE RESE DELLE UNITA’ VITATE PER VINI GENERICI

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico
2.2 Le comunicazioni telematiche
2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.
2.4 Documento MVV elettronico
2.5 Alcuni approfondimenti e chiarimenti
2.6 Documenti e-AD.
2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.
2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E 11
2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC
2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA – DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.
3.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

4 FERMENTAZIONI – PRATICHE ENOLOGICHE

4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)
4.2 Il quadro normativo europeo di riferimento
4.3 Operazioni di arricchimento
4.4 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.
4.5 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
4.6 Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.

5 SOTTOPRODOTTI

6 CENTRI D’INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME – PRODUZIONE DI SUCCHI D’UVA

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO

11 NORME SUGLI ALLERGENI

12 ALLEGATO

Vino sostenibile

Vino sostenibile: l’Italia ha già intrapreso una propria strada per stabilirne i criteri di produzione e certificazione.


Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo nel settore vitivinicolo (produzione e certificazione del vino sostenibile), mediante l’art.224-ter della legge del 18 luglio 2020 n°77 (Sostenibilita’ delle produzioni agricole) è stato istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, inteso  come l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione (quindi si tratta di una certificazione che può applicarsi anche ai vini non a denominazione di origine).

La valutazione dell’apposito disciplinare per il vino sostenibile è damandata ad un sistema di sistema di monitoraggio della sostenibilità delle aziende della filiera vitivinicola italiana.

Compete al MIPAAF (sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) stabilire le norme attuative, compito adempiuto mediante il decreto 23/06/2021 n.288989, il quale dispone sulle seguenti materie:

A) Sistema di certificazione della filiera vitivinicola:

      • Il sistema di certificazione della filiera vitivinicola utilizza le modalità e la procedura del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata

B) Compiti del Comitato della sostenibilità vitivinicola (CosVi):

      • definizione del disciplinare della sostenibilità vitivinicola;
      • definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità della filiera vitivinicola;
      • individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilità della filiera vitivinicola;
      • supporto al MIPAAF nella fase di confronto e discussione del partenariato economico e sociale sui contenuti del disciplinare.

C) Composizione del Comitato:

      • coordinato dal Direttore della direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea, il comitato è composto da:
      • due rappresentanti del MIPAAF;
      • quattro rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;
      • due esperti del CREA;
      • un rappresentante di Accredia;
      • a titolo consecutivo, un rappresentante per ciascuno dei sistemi di valutazione della sostenibilità facenti parte del Gruppo di lavoro per la sostenibilità in viticoltura esistenti a livello nazionale alla data di entrata in vigore del decreto.

D) Disciplinare della sostenibilità vitivinicola

      • contiene l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell’ambiente, la qualità e la sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo.
      • è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle linee guida di produzione integrata per la filiera vitivinicola.

E) Adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola

      • volontaria
      • può avvenire da parte di aziende singole o associate.
      • modalità di adesione: quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

F) Indicatori

      • individuati dal CosVi
      • successivamente approvati con decreto del MIPAAF, sentito il ministero della Transizione Ecologica (istituito in sostituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

 

Per completare il sistema di certificazione del Vino sostenibile seguiranno altri due provvedimento, costituita da:

    • pubblicazione del disciplinare di produzione per il vino sostenibile (ove verranno indicate le modalità di produzione ed i requisiti del prodotto);
    • individuazione degli indicatori di monitoraggio (necessari per valutare i risultati raggiunti).


Sarà pertanto interessare come il vino sostenibile si rapporterà rispetto al vino biologico.

Trattasi invece di cosa completamente diversa rispetto al controverso tema del vino naturale.



Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Uniseco EU Project


Progetto VIVA - Sostenibilità della Vitivinicultura in Italia



Nel contesto della riforma della PAC post-2020, ormai adottata, la Commissione aveva annunciato che la propria azione «consoliderà il quadro legislativo sulle indicazioni geografiche  e, ove opportuno, includerà specifici criteri di sostenibilità» (pag.14 della Cominicazione sulla strategisa “from farm to fork”).

Nel contempo il Parlamento Europeo aveva  elaborato una propria posizione che, per quanto concerne la definizione di DOP e IGP è rappresentatata dal seguente emendamento:

Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 94
10 bis)  l’articolo 94 è sostituito dal seguente:
Articolo 94 Articolo 94
Domande di protezione Domande di protezione
1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente: 1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:
a)  il nome di cui è chiesta la protezione; a)  il nome di cui è chiesta la protezione;
b)  il nome e l’indirizzo del richiedente; b)  il nome e l’indirizzo del richiedente;
c)  un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e c)  un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
d)  un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. d)  un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno: 2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:
a)  il nome di cui è chiesta la protezione; a)  il nome di cui è chiesta la protezione;
b)  una descrizione del vino o dei vini: b)  una descrizione del vino o dei vini:
i)  per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; i)  per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii)  per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; ii)  per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c)  se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; c)  se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d)  la delimitazione della zona geografica interessata; d)  la delimitazione della zona geografica interessata;
e)  le rese massime per ettaro; e)  le rese massime per ettaro;
f)  un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti; f)  un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
g)  gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell’articolo 93; g)  gli elementi che evidenziano i seguenti legami:
i)  per quanto riguarda una denominazione d’origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico e gli elementi relativi ai fattori naturali e umani di detto ambiente geografico, di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i );
ii)  per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);
g bis)  se del caso, il suo contributo allo sviluppo sostenibile;
h)  le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione; h)  le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione;
i)  il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni. i)  il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. 3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

 

 

 

Diritti impianto vigneti

Diritti impianto vigneti: diventano autorizzazioni dal 1/1/2016.


Diritti impianto vigneti: il 19 febbraio 2015  il Ministero delle Politiche Agricole ha adottato il decreto 1213, mediante il quale viene regolamentata la conversione in autorizzazione dei diritti reimpianto vigneto, in base a quanto previsto dalla riforma della PAC (Politica Agricola Comune) del 2013.

In base all’art.1 di detto decreto, “il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di reimpianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020“.

L’art. 2 sancisce poi che “qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalità  definiti con successivo provvedimento. L’autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023“.

E’ stata altresì abolita la norma che vietava il trasferimento dei diritti di impianto fra le regioni (che era costituita dal comma 6, lettera b, dell’art.4 del decreto MIPAAF del 27/07/2000, secondo cui “ciascuna regione o provincia autonoma, in particolari situazioni locali, può (poteva: n.d.r.) limitare l’esercizio del diritto di reimpianto … ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili“).

Di conseguenza, sino al 31 dicembre 2015 i diritti di impianto potevano circolare su tutto il territorio italiano.

In base a quanto si legge (pag.16) nella circolare ACIU.2016.49 emanata dall’AGEA il 1/2/2016, che disciplina nello specifico la materia, il trasferimento si intende perfezionato se entro il 31 dicembre 2015 il relativo contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Decorsa detta scadenza, i diritti di impianto hanno perso la loro natura di “diritti” e si sono trasformati in autorizzazioni.

Le autorizzazioni sono inscindibilmente legate al vigneto (e cioè al terreno) al quale si riferiscono: potrà quindi trasferirsi solo più il terreno sui cui insiste il vigneto autorizzato ovvero l’azienda titolare dell’autorizzazione.

Fermi tali vincoli, la normativa successivamente adottata lasciava (… volutamente?) comunque un certo spazio per certe operazioni che – in definitiva – consentivano il trasferimento delle autorizzazioni tra soggetti diversi e permettevano di trasferire facilmente le autorizzazioni da una Regione all’altra.

Siccome veniva così ad integrarsi una sostanziale elusione dei principi sulle autorizzazioni,  è poi stata fortemente limitata la possibilità di svolgere simili manovre, cercando di ostacolare o vietare il trasferimento di autorizzazioni fra Regioni.



Il diritto dell’Unione Europea regola la materia agli articoli da 62 a 68 del Regolamento UE/1308/2013, come modificato in ultimo dal regolamento UE/2117/2021 (emanato per effetto degli accordi sulla PAC 2023-2027).

Per effetto della riforma PAC post-2020, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli viene confermato e se ne estende la durata.

La sua durata viene infatti estesa fino dal 2030 al 2045.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.

Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio:  dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.


Le attuali  regole italiane sulla concessione di autorizzazioni all’impianto di nuovi vitigni sono adesso:

 

Autorizzazioni impianto nuovi vigneti: normativa italiana

Regione Piemonte - Autorizzazione impianto vitigni

Etichettatura ambientale vini

Il cosidetto “Decreto rifiuti” (D. Lgs. 116/2021) comporta l’obbligo dell’etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini (Etichettatura ambientale vini)


 

Le fonti dell’obbligo di etichettaura ambientale vini

Direttive dell’Unione Europea e recepimento in Italia

L’obbligo di etichettatura ambientale vini discende dal  “Decreto rifiuti”, 3 settembre 2020, n.116, emanato per attuare due delle quattro direttive del’Unione Eurupea (le direttive UE/2018/851 ed UE/2018/852, rispettivamente modificative delle precedenti direttive in materia di rifiuti, prima, ed in materia di imballaggi nonché di rifiuti derivanti da imballaggi, la seconda), costituenti il cosiddetto “Pacchetto Economia Circolare”.

L’obbligo di etichettatura ambientale vini comporta quindi nuove indicazioni sull’etichetta dei vini, che si aggiungono a quelle specificamente previste dalle apposite norme per l’etichettatura dei vini (che presto saranno integrate dall’obbligo di indicare gli ingredienti ed i valori nutizionali).

Il citato “Decreto rifiuti” va così a modificare la parte quarta del “Testo Unico Ambientale”, costituito dal d. lgs. 152/2006.

Per quanto concerne l’etichettatura ambientale, che si applica anche ai vini così come a tutti gli altri prodotti alimentari, dispone adesso l’art. 3 del “Decreto rifiuti” (che va a modificare il comma 5 dell’art.219 del Testo Unico Ambientale), il quale così dispone:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Ne discende quanto segue.

In primo luogo, tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati:

Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

In secondo luogo, è fatto obbligo ai i produttori di indicare – ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Regolamento ministeriale attuativo

Mediante il decreto 360 del 28 settembre 2022, il Ministero per la transizione ecologica (adesso Ministero dell’Ambiete e della Sicurezza Energetica) ha infine adottato le Linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi (il quale aveva anche adottato delle linee guida volontarie per la medesima etichettatura).

Le Linee guida portate dal citato decreto ministeriale) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette.

 

In definitiva sull’obbligo di etichettatura ambientale vini.

 

A differenza di quanto avviene per l’etichettura nutrizionale e quella relativa agli ingredienti (dove esistono apposite norme per i vini, derivanti da regolamenti dell’Unione europea, che uniformano la materia), le regole sull’etichettura ambientale

      • non sono dettate specificamente per i vini, ma per la generalità degli imballaggi di tutti i prodotti
      • discendono da direttive dell’Unione Europea, che semplicemente armonizzano la materia sul suo territorio, senza però uniformarla del tutto.

Ciò posto, la scelta del legislatore italiano (così l’allegato al citato decreto ministeriale)  è quella di non creare rigidità eccessive a carico delle aziende, in quanto il principio è si quello che

“Tutti gli imballaggi (destinati a consumatori) devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci il raggiungimento dell’obiettivo di “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio” → indicazioni sulla DIFFERENZIAZIONE

ma nel perseguire tale obiettivo le aziende godono di ampia libertà

«Gli esempi (di etichettatura portati dall’Allegato) non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5».

Il decreto ministeriale lascia ampio spazio all’etichettaura elettronica

«in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie»

«… Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio»

Attenzione: un semplice QR Code non basta

 

Applicare un semplice QR Code verosimilmente non è sufficiente: sembra corretto ritenere che esso debab essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: usami per sapere come riciclarmi”

Analogo discorso se l’etichettura elettronica contiene anche le indicazioni nutrizionali e quelle sugli ingredienti.

La guida informativa predisposta da CONAI.

Al fine di facilitare gli operatori economici, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto un’apposita guida informativa sull’etichettatura ambientale, che può offrire spunti per etichettatura ambientale vini.


Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)


 

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements, published in Jus Vini, 2021, 1, p.11-52.

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Index

1. Introduction; 2. Oenological practices; 2.1 Free movement of wine inside the EU; 2.2 Non-tariff barriers in the trade with third countries; 2.2.1 WTO Agreements to overtake non-tariff barriers: SPS and TBT; 2.2.2 EU Agreements; 3. Protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indications (PGIs); 3.1 Protection inside the EU; 3.2 Protection in third countries; 3.2.1 WTO Agreement: TRIPS; 3.3.2 EU Agreements; 3.3.3 EU adhesion to WIPO Agreement (the Lisbon System and the Geneva Act); 4. Final considerations.

Abstract. National rules on oenological practices respond to the need to protect human health and economic interests of consumers and producers. In international trade, however, such rules can turn into non-tariff barriers. The protection of DOs and GIs allows the safeguarding of an important economic and intangible heritage, at least from a European point of view. At an international level, however, this necessity clashes with antithetical economic interests, mainly attributable to the fact that in many non-European territories, various important European DOs and GIs have become common names that indicate certain types of foodstuffs or wines. In the WTO context, the mitigation of non-tariff barriers is entrusted to the SPS and TBT Agreements, while the protection of geographical indications to the TRIPS Agreement. However, their effectiveness has proven weak, especially TRIPS. Consequently, the European Union has concluded a series of international agreements with many third countries (both producers and consumers of wine) aimed at favouring trade in wine. In this way, on the one hand, a set of globally shared rules on oenological practices has been identified (thanks also to OIV action), and, on the other hand, numerous European DOs and GIs have obtained international recognition, thus allowing their concrete protection. EU international agreements have also contributed to increased awareness and consensus in the world on quality schemes related to the PDO and PGI systems. Unfortunately, in several cases, not all of the currently existing European geographical indications are recognised (only some of them), and this situation creates disparities.

RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi

Mediante il decreto MIPAAF del 22 luglio 2015 è stato istituito il RUCI Registro Unico  Controlli Ispettivi, per rendere più efficiente e meno invasiva l’attività ispettiva presso le imprese agricole, consentendo alle autorità competenti di condividere i dati a loro disposizione.


Scopo del RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi è evitare evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende, mettendo a disposizione di tutte le autorità competenti gli esiti delle verifiche già eseguite da una di loro.

Il RUCI è un archivio informatico, operante a due livelli (regionale e nazionale) che dialogano tra loro.

Grazie a tale nuovo strumento, gli organismi di controllo saranno in grado di programmare le ispezioni e le verifiche di loro rispettiva competenza in modo più razionale, senza pregiudicare l’esecuzione dei controlli straordinari ed urgenti.

Per ogni tipo di controllo eseguito in azienda, nel RUCI vengono annotati i seguenti dati:

      • data;
      • anno di riferimento;
      • ente competente;
      • ente esecutore;
      • nominativo del controllore;
      • impresa agricola controllata;
      • settore;
      • tipologia;
      • documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
      • esiti;
      • estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.

Nel RUCI confluiranno quindi i dati relativi ai controlli operati da:

      • organi di polizia,
      • organi di vigilanza,
      • organismi pagatori,
      • organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole.

Qualunque funzionario, prima di effettuare una nuova ispezione, avarà quindi modo di verificare attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedentemente svolti da altri organismi o autorità nella stessa azienda, in modo da evitare sovrapposizioni, cosa che consentirà maggiore efficenza nonché di limitare gli ostacoli all’attività di impresa.

Nel RUCI verranno inseriti anche tutti i controlli sulle imprese vitivinicole, anche qualora non si tratti di imprese agricole: ciò per effetto dell’art.63 del Testo Unico Vino.


Nonostante le previsioni normative, però, sembra che sul piano operativo il RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi stenti a decollare.

Ciò si ripercuote negativamente:

      • sulle imprese vitivinicole, poiché non riescono a liberarsi di tanta inutile burocrazia, costituita dalla conseguente ripetitività di controlli;
      • sulla Pubblica Amministrazione, poiché si moltiplicano i costi per controlli in realtà inutili.

Purtroppo, in senso negativo e sempre con riferimento ai controlli (in questo caso per i vini a denominazione geografica), va altresì notato che nemmeno è stato ancora attuato il cosidetto “controllore unico”, il quale rappresentava uno degli elementi di forte novità del Testo Unico Vino.


Strumento funzionale ai controlli è ovviamente il registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli.

A decorrere dal 1 genneaio 2017, salve alcune eccezioni, è obbligatorio tenere in forma elettronica i registri nel settore vitivinicolo.

Sostenibilità Vitivinicoltura Italia

Sostenibilità  Vitivinicoltura Italia – Iniziative private e disciplinare MIPAAF


Iniziative private per la sostenibilità nel settore vitivinicolo


Progetto VIVA per la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia,  promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  con la collaborazione del:

    • Centro di Ricerca Opera per la sostenibilità in agricoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

    • Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino (2011-2014).

Il progetto è sfociato nell‘elaborazione di un disciplinare per la misura delle prestazioni di sostenibilità della filiera vite-vino.

Il disciplinare è composto dai documenti tecnici per l’analisi dei quattro indicatori da parte delle aziende – ARIA, ACQUA, TERRITORIO E VIGNETO – e dai relativi allegati, tra cui i documenti volti a disciplinare le procedure di verifica degli enti certificatori e l’uso dell’etichetta VIVA.

Gli obiettivi del progetto sono:

      • messa a punto di una metodologia di calcolo e valutazione della sostenibilità delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti, dal campo al consumo, in grado di misurare la qualità ambientale della filiera vite-vino;

      • sviluppo, con riferimento alla metodologia realizzata, un disciplinare specifico per l’analisi e la certificazione dei 4 indicatori (aria, acqua, territorio e vigneto), periodicamente aggiornato sulla base dell’evoluzione delle normative europee ed internazionali in materia;

      • individuazione delle misure per migliorare delle prestazioni di sostenibilità in vigneto e in cantina anche attraverso la collaborazione con l’Unione Italiana Vini;

      • comunicazione trasparente verso il consumatore finale attraverso un’etichetta consultabile da smartphone o tablet , onde informarlo sui risultati e i miglioramenti, in termini di sostenibilità, raggiunti dai produttori che aderiscono al progetto;

      • formazione di tecnici aziendali e  consulenti sull’applicazione degli indicatori VIVA, al fine di supportare le aziende a valutare e migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità nel tempo;

      • creazione di strumenti informatici di facile utilizzo per l’analisi degli indicatori Vigneto, Acqua e Territorio;

      • collaborazione e dialogo con le associazioni nazionali ed internazionali e gli stakeholders per promuovere l’iniziativa a livello nazionale ed internazionale.

Tale progetto dovrebbe rispondere all’appoccio “from farm to fork“, proposto dalla Commissione Europea per la riforma della PAC post-2020.

In effetti, per effetto di tale riforma, gli stessi disciplinari dei vini DOP e IGP dovrebbero contenere previsioni idonee a garantire la sostenibilità di tali produzioni.

VIVA Sostenibilità Vitivinicoltura Italia


Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala anche  il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Uniseco EU Project


Fondazione SOStain, attiva in Sicilia, la quale promuove a sua volta la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia mediante  il rispetto volontario di un disciplinare composto da 10 requisiti minimi che includono aspetti relativi a:

    • misurazione della water footprint e della carbon footprint
    • controllo del peso della bottiglia, conservazione della biodiversità floristica e faunistica
    • valorizzazione del capitale umano e territoriale, risparmio energetico
    • salute dei consumatori.

 

Fondazione SOStain


Disciplinare (volontario) ministeriale sulla sostenibilità

 

Mediante il DM 124900 del 16 marzo 2022, il MIPAAF ha infine approvato il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera  vitivinicola (Sostenibilità Vitivinicoltura Italia).

Tali procedure contemplano l’intervento di appositi organismi di certificazione, alcuni dei quali sono gli stessi che (secondo altre procedure) intervengono nei controlli sulla produzione dei vini DOP e IGP oppure quella dei prodotti biologici ovvero per gli standard volontari di sostenibilità (VIVA, EQUALITAS) ovvero di produzione integrata (SQPI).

Tra essi, si annovera Valore Italia.

Il DM 124900/2022 riconosce per validi anche  gli attuali  sistemi volontari di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.

Tali standard volontari spesso risultano (quanto meno al momento) più rigorosi di quello ministeriale.

Si delinea così l’attuale sistama di Sostenibilità Vitivinicoltura Italia.

 

Equalitas


Convegno UGIVI su sostenibilità nel settore vitivinicolo


Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027


Sostenibilità nel settore alimentare

 

Con riferimento al settore alimentare, merita segnalare il progetto LIFE TTGG – The Tough Get Goin (“I duri cominciano a giocare”, intendendo con “duri” i formaggi oggetto del progetto) nasce dalla sinergia tra università, start up, aziende produttrici, enti di formazione e ricerca italiani e francesi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi produttivi dei formaggi in Europa, ridurre l’impatto ambientale e ottenere così una produzione e un consumo più sostenibili.

Nel suo ambito è fra l’altro nato un software per calcolare e ridurre l’impatto ambientale dei formaggi DOP a pasta dura e semi-dura (Strumento di Supporto per le Decisioni Ambientali – SDDA).


Sempre nell’ottica di promuovere la sostenibilità è stata adotatta la legge 17 maggio 2022, n. 61, portante le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.


Cambiamenti climatici - Viticultura nel mondo




Criteri ESG e lotta al “Greenwashing”

A ben vedere, la sostenibilità nel settore agricolo e – più generalmente – nell’intero sistema produttivo/economico rappresenta un elemento indispensabile per orientare in senso più equo e responsabile la nostra stessa società.

A ciò si ispirano i criteri ESG, il cui scopo è quello di valutare la sostenibilità (sul piano ecologico, sociele e di governance) delle varie attività economiche e, conseguentemente, orientare anche gli investimenti finanziari.

 

sostenibilita vitivinicoltura italia

Per fornire adeguati ed oggettivi criteri di valutazione, l’Unione Europea sta elaborando la cosiddetta “Tassonometria / Taxonomy“, anche per ovviare all’attuale “evanescenza” delle modalità applicative di detti criteri.

UE Taxonomy

Direttiva UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

 

Trattasi delle Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)  introduce a carico delle imprese obblighi di trasparenza più dettagliati circa il loro impatto sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali.

L’obiettivo della Direttiva CSRD è garantire una maggiore trasparenza della comunicazione delle imprese in materia ambientale, sociale e di governance, rendendola oggetto di compliance normativa per le grandi imprese, in modo contrstare il fenomeno del greenwashing.

Più nello specifico la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha la finalità di introdurre modifiche significative alla normativa attualmente vigente in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità, che le imprese sono al momento tenute a inserire nella propria dichiarazione di carattere non finanziario (DNF).

Pertanto la Direttiva CSRD introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e garantisce che le grandi imprese e le PMI quotate siano tenute a comunicare al mercato precise informazioni in materia di sostenibilità, con specifico riferimento al modo in cui il loro modello aziendale incide sulla propria sostenibilità e su come fattori di sostenibilità esterni – quali i cambiamenti climatici – influenzano le relative attività.

Le nuove norme in materia di comunicazione sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, a eccezione delle microimprese quotate. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni applicabile alle imprese figlie.

Le norme si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro specificità. Per le PMI quotate sarà possibile una deroga (“opt-out”) durante un periodo transitorio, che le esenterà dall’applicazione della direttiva fino al 2028.

Le norme introdotte dalla Direttiva dovranno essere recepite dagli Stati membri entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa, in modo tale che venga rispettata la seguente tempistica (basata su quattor fasi):

    • nel 2025, comunicazione sull’esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
    • nel 2026, comunicazione sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
    • nel 2027, comunicazione sull’esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive
    • nel 2029, comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie

Direttiva sui “Green Claims”

 

Ancora, nel marzo 2023, la Commissione UE ha presentato la proposta legislativa per l’adozione della cosiddetta Direttiva sui “Green Claims (Proposal for a Directive og the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims).

Ciò ha portato all’adozione dell Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione

Tale direttiva intende proteggere i consumatori dal pericolo del “Greenwashing” (e cioè lo spacciare per prodotto sostenibile ciò che in realtà non lo è affatto oppure in modo poco rilevante).

Agli Stati è quindi fatto obbligo di impedire sostanzialmente due fenomeni a danno dei consumatori (ma, in realtà, ai danni anche dell’ambiente):

    • i messaggi ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti –> “Consumers are faced with the practice of making unclear or not well-substantiated
      environmental claims (‘greenwashing’)”;
    • la confusione derivante dalla circostanza che i molteplici disciplinari sulla sostenibilità, attualmente esistenti, prevedono in realtà livelli e campi di azione alquanto differenti fra loro –> “Consumers are faced with the use of sustainability labels that are not always transparent and credible”.

Tuttavia la Direttiva sul Greenwashing è limitata a contrastare detto fenomemo ingannevole in relazione alle sole indicazioni volontarie sulla sostenibilità ambientale del prodotto (“This proposal is however limited to environmental labels only, i.e. those covering predominantly environmental aspects of a product or trader“).

La Direttiva sul Greenwashing viene intesa come lex specialis rispetto all’esistente Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali (direttive  2005/29/EC) e 2011/83/EU) , di cui si propone comunque la revisione per le medesime finalità, unitamente alle apportande modifiche alla direttiva 2011/83/EU sui diritti dei consumatori.


Gestione delle risorse idriche.

La gestione della risorsa idrica, vitale per affrontare il cambiamento climatico, è analizzata in questo interessante incontro di studio, organizzato dall’Accademia di Agricoltura di Torino.


Valutare impatto ambientale

Per capire l’impatto ambientale complessivo di un’attività economica e, quindi, la necessità di un’economia circolare nonché sostenibile:

Global Footprint Network

Circolarita e sostenibilità nel settore vitivinicolo ed alimentare



Merita infine attenzione l’iniziativa promossa da Papa Francesco, per sensibilizzare al riguardo le giovani generazioni, nella speranza di portare cambiamenti sociali che riescano a spezzare l’ottica del mero profitto economico, foriera di ben noti disastri ambientali ed umanitari.

Agriculture & Justice Village of the Economy of Francesco



 

Nutrinform battery

Nutrinform battery: una proposta italiana per l’etichetta nutrizionale


L’etichetta nutrizionale Nutrinform Battery è un’iniziativa promossa da quattro Ministeri (Salute, Sviluppo Economico, Agricoltura e Esteri), verosimilmente pensata per contrapporla al Nutriscore, di cui si sta attualmente discutendo in sede europea.

In effetti, l’Italia “non vede di buon occhio” il Nutriscore.

Nutrinform Battery è stata pensata come un’etichetta nutrizionale volontaria: come tale non va a sostituire l’etichettatura imposta dalle norme europee (che riporta le informazioni obbligatorie, quali quelle  nutrizionali e l’elenco degli ingredienti), ma contiene indicazioni aggiuntive, che devono ovviamente essere coerenti.

L’etichetta proposta è strutturata sulla base di 5 box (stilizzanti una batteria) affiancati, ciascuno dei quali contiene l’indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione.

I parametri di riferimento, sui quali vengono tarati i singoli box, sono quelli europei fissati nella tabella XIII del Regolamento UE n.1169/2011.

Quanto al contenuto dell’etichetta nutrizionale, il citato regolamento UE sancisce quanto segue:

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d)  amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 4 (e cioè bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume), contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.

5. Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1 (e cioè alimenti  offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta), contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

a) al valore energetico; oppure

b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale”.

Un apposito sito, creato dal Ministero dello Sviluppo economico, consente di creare l’etichetta Nutrinform Battery, tramite un’apposita funzionalità.

Chi interessato, può inserire i dati nutrizionali del proprio prodotto, per generare gratuitamente la sua etichetta, che potrà poi essere scaricata in vari formati grafici.

nutrinform battery

 

Così come congeniata, la Nutrinform Battery solleva qualche perplessità, poiché potrebbe essere fonte di equivoci per il consumatore.

Supponiamo un alimento molto ricco di sale: il relativo box (fatto a forma di pila energetica) risulterebbe pressocché pieno.

Di conseguenza, un consumatore potrebbe essere erroneamente portato a pensare che tale alimento:

      • sia molto energetico (il sale, invece, non è fonte di energia)
      • non sia sconsigliabile (mentre un alimento ricco di sale verosimilmente lo è).

 

Diverso l’approccio del Nutriscore europeo (fatto a forma di semaforo), pensato per avvertire – con un messaggio visivo immediatamente qualificabile – se le carateristiche nutrizionali di un alimento sono positive o meno.

 

Nutrinform Battery vs. Nutri-score

 

Tuttavia, i dubbi contro tale soluzione sono principalmemente ricollegati a:

      • come viene elaborato l’algoritmo che determina per ogni singolo alimenti quale sia il proprio “valore” semaforico (A, B, …)
      • la valutazione fatta sulla base di una certa quantità di prodotto, che spesso non corrisponde a quanto viene abitualmente consumato durante un pasto (non si mangiano solitamente 100 gr. di Parmigiano)
      • mancanza di collegamento con la dieta alimentare complessivamente tenuta dal consumatore.

 

 

In materia, si è pronciata EFSA (European Food Safe Authority), rendendo il 19 aprile 2022 una propria consulenza scientifica sulla cosiddetta “Profilazione nutrizionale” degli aliementi.

Il parere ha però avuto come oggetto

solo su alcuni aspetti specifici: l’individuazione di sostanze nutritive e componenti non nutritivi (per esempio energia, fibre alimentari) importanti per la salute pubblica delle popolazioni europee, le categorie di alimenti con incidenza rilevante nelle diete europee e i criteri che potrebbero orientare la scelta delle sostanze nutritive e dei componenti non nutritivi per i modelli di profilazione nutrizionale.

Di conseguenza EFSA ha precisato:

Non è stato chiesto all’EFSA: di stabilire se occorra definire profili nutrizionali in generale e/o per talune categorie alimentari, di esprimersi su un metodo di calcolo dei profili (con valori limite e sistemi di punteggio), sulla scelta della base/quantità di riferimento per detti profili nutrizionali (ad esempio per valore energetico, per unità di peso o volume del prodotto oppure per porzione), né di esprimersi in merito alla fattibilità e alla sperimentazione di modelli di profilazione nutrizionale. Tali aspetti sono stati trattati dall’EFSA nel 2008 relativamente alla definizione dei profili nutrizionali degli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute, ma nel 2022 non rientravano nell’ambito dell’incarico.

 

Rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo

La rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo è di per sè assicurata dal rispetto degli obblighi previsti dalla vigente legislazione del settore


In merito alla rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo, il MIPAAF ha da tempo assunto la seguente posizione:

Il Dipartimento delle politiche di mercato(Mipaaf) – DGPA – Divisione PAGR. IX – con note prot. n. F/2972 del 6 dicembre 2004 e n. F/349 del 3 febbraio 2005, indirizzate anche alle associazioni di categoria, ha rappresentato la posizione della Commissione UE in materia di rintracciabilità per i vini. Al riguardo la citata Commissione ha precisato che già l’Ocm vitivinicola (Regolamento CE n. 1493/99 e relativi regolamenti di applicazione) ha assicurato, nell’ambito della speciale disciplina, la rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, stante le puntuali disposizioni presenti nelle citate norme di riferimento comunitario, non sussiste una particolare necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione del regolamento CE n. 178/2002. Inoltre, anche il settore vitivinicolo è assoggettato al D.Lgs. n. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE 178/2002), fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, paragrafo 3 riguardo alla specifica disciplina del settore vitivinicolo.

Quanto alla legislazione dell’Unione Europea, le principali norme di riferimento attualmente vigenti – che costituiscono la “speciale disciplina” a cui fa riferimento il MIPAAF – sono i seguenti regolamenti della Commissione, attuativi della OCM Vino 2013:

Ciò non esclude, comunque, che le imprese adottino volontariamente ulteriori sistemi per la rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Ad esempio, la certificazione UNI EN ISO 22005:2008

Detta  norma UNI fornisce i principi e specifica i requisiti di base per progettare ed attuare un sistema di rintracciabilità agroalimentare.

Un sistema di rintracciabilità è un’utile strumento per un’impresa operante nell’ambito della filiera agroalimentare.

Ciò serve per valorizzare particolari caratteristiche di prodotto (es. origine, caratteristiche peculiari degli ingredienti) e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente, in particolare la Grande Distribuzione (GDO).

Detto sistema di certificazione – che comprende sia alimenti/bevande (quindi il vino) che mangimi – è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere che a quelli delle singole aziende.

La progettazione di un sistema di rintracciabilità deve necessariamente definire i seguenti aspetti:
      • obiettivi del sistema di rintracciabilità
      • normativa e documenti applicabili al sistema di rintracciabilità
      • prodotti e ingredienti oggetto di rintracciabilità
      • posizione di ciascuna organizzazione nella catena alimentare, identificazione dei fornitori e dei clienti
      • flussi di materiali
      • le informazioni che devono essere gestite
      • procedure
      • documentazione
      • modalità di gestione della filiera

Si veda anche la guida predisposta da Unione Italiana Vini su rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Menzioni geografiche aggiuntive

Menzioni geografiche aggiuntive vs. sotto-zone: quale differenza?


Le unità geografiche aggiuntive (che, indicate in etichetta, costituiscono le cosiddette menzioni geografiche aggiuntive) corrispondono a porzioni più delimitate del territorio di una denominazione di origine.

Lo stesso vale per le sue sotto-zone.

Sancisce al riguardo il Testo Unico Vino (art.29):

2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita’ ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate piu’ rigidamente.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita’ della normativa nazionale e dell’Unione europea sui vini a IGP.

4. Per i vini a DOP e’ consentito il riferimento a unita’ geografiche aggiuntive, piu’ piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37. Tali unita’ geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unita’ geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

Come sancito dal Consiglio di Stato (sentenza 23395/2016 nel caso “Barolo – Cannubi”), la principale differenza tra unità geografiche aggiuntive e sotto-zone consiste nella circostanza che l’introduzione di ulteriori restrizioni al disciplinare di produzione è richiesto solo per i vini realizzati all’interno delle seconde (e cioè per i vini portanti in etichetta anche il nome di una sotto-zona, oltre quello della denominazione).

Inoltre, al contrario delle unità geografiche aggiuntive, le sotto-zone di una DOP possono divenire DOP o DOCG autonome, in base a quanto dispone sempre il Testo Unico Vino (art.29):

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.


Per quanto concerne l’indicazione della “vigna”, così dispone il Testo Unico Vino (art.34):

10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, puo’ essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purche’ sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell’elenco puo’ essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41, comma 4.

Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte