Gastronomy Law è un volume collettivo, a cui hanno lavorato studiosi e professionisti provenienti da diverse giurisdizioni, in particolare dall’Europa e dall’America Latina.
L’opera è volta a tracciare i confini di questo campo giuridico emergente.
Esaminando come il diritto influenza, tutela e promuove la gastronomia, il libro mira a sviluppare un quadro coerente che colleghi regolamentazione pubblica, governance privata e politica culturale.
La legge statale indica tra l’altro le regole volte a:
stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone: in altre parole, si disciplinano i limiti della cosiddetta “Libera cerca dei tartufi“
quali sono le specie di tartufi commercializzabili;
chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.
La riforma in discussione della legge nazionale sui tartufi
Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):
si applica anche la normativa dell’Unione Europea vigente, e cioè sia il regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli, sia la disciplina in materia di sicurezza alimentare
Denominazioni di origine relative a tartufi
Allo stato, in Italia non esiste alcuna denominazione di origine relativa ai tartufi.
Come noto, principio fondante le denominazioni di origine (sia per i cibi che per il vino) è che il prodotto sia originario del territorio il cui nome costituisce la denominazione stessa.
In tale contesto, la Fiera internazionale del tartufo d’Alba ha di recente registrato il marchio “Bianco d’Alba” riferito ad un profumo, ma non quello del tartufo (dunque, siamo fuori dal contesto alimentare), bensì ad una fragranza per ambienti.
La disciplina a livello regionale
Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:
Questo il relativo abstract (tratto dalla studio stesso).
Moderate alcohol intake (or, more specifically, red wine) represents one of the postulated beneficial components of the traditional Mediterranean diet.
Many well-conducted nonrandomized studies have reported that light-to-moderate alcohol intake is not only associated with reduced risk of cardiovascular disease, but also of all-cause mortality.
Nonetheless, alcohol is an addictive substance imposing huge threats for public health. Alcohol consumption is associated with increased risks of cancer, neurological harms, injuries, and other adverse outcomes.
Both the Global Burden of Disease (2016) and Mendelian randomization studies recently supported that the healthiest level of alcohol intake should be 0.
Therefore, despite findings of conventional observational epidemiologic studies supporting a potential beneficial role of wine in the context of a healthy Mediterranean dietary pattern, a strong controversy remains on this issue.
Age, sex, and drinking patterns are likely to be strong effect modifiers.
In this context, a new 4-y noninferiority pragmatic trial in Spain (University of Navarra Alumni Trialist Initiative or “UNATI”), publicly funded by the European Research Council, will randomly assign >10,000 current drinkers (males, 50–70 y; females, 55–75 y) to repeatedly receive advice on either abstention or moderation in alcohol consumption.
The recruitment will begin in mid-2024. The primary endpoint is a composite of the main clinical outcomes potentially related to alcohol intake including all-cause mortality.
traducendo:
Il consumo moderato di alcol (o, più specificamente, di vino rosso) rappresenta uno dei componenti benefici postulati della dieta mediterranea tradizionale.
Molti studi ben condotti e non randomizzati hanno riportato che il consumo di alcol da leggero a moderato non è solo associato a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari, ma anche di mortalità per tutte le cause.
Tuttavia, l’alcol è una sostanza che crea dipendenza e rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica. Il consumo di alcol è associato a un aumento dei rischi di cancro, danni neurologici, lesioni e altri esiti avversi.
Sia il Global Burden of Disease (2016) che gli studi di randomizzazione mendeliana hanno recentemente sostenuto che il livello più salutare di consumo di alcol dovrebbe essere pari a 0.
Pertanto, nonostante i risultati degli studi epidemiologici osservazionali convenzionali che sostengono un potenziale ruolo benefico del vino nel contesto di un sano modello alimentare mediterraneo, su questo tema rimane una forte controversia.
L’età, il sesso e le abitudini di consumo di alcolici possono essere forti fattori di modifica dell’effetto.
In questo contesto, un nuovo studio pragmatico di non inferiorità della durata di 4 anni in Spagna (University of Navarra Alumni Trialist Initiative o “UNATI”), finanziato con fondi pubblici dal Consiglio europeo della ricerca, assegnerà in modo casuale a più di 10.000 bevitori attuali (uomini, 50-70 anni; donne, 55-75 anni) la possibilità di ricevere ripetutamente consigli sull’astensione o sulla moderazione nel consumo di alcol.
Il reclutamento inizierà a metà del 2024. L’endpoint primario è un insieme dei principali risultati clinici potenzialmente correlati al consumo di alcol, compresa la mortalità per tutte le cause.
Miguel A Martínez-González,
Should we remove wine from the Mediterranean diet?: a narrative review,
The American Journal of Clinical Nutrition,
Volume 119, Issue 2,
2024,
Pages 262-270,
ISSN 0002-9165, https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.12.020
Finalmente ora il competente Ministero italiano (MASAF) si è deciso a rimuovere (parzialmente, come a breve si dirà) gli ostacoli, che sino ad oggi hanno reso molto gravoso, se non impossibile, la produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati da parte delle aziende italiane, così crando – a loro esclusivo discapito – una vera e propria “discriminazione alla rovescia”.
Nel senso che tale situazione altro non faceva che agevolare le aziende degli altri Stati UE, le quali – se trovavano una legislazione nazionale meno “ostica” – ben potevano legittimamente produrre nel loro paese i vini delcolati e parzialmente delacolati e poi venderli – in modo parimenti lecito – in Italia.
Permane però una “discriminazione alla rovescia” ai danni delle aziende italiane, in base alla decreto vini dealcolati Italia.
La rimozione degli ostacoli varrà solo per i vini senza denominazione o indicazione geografica, mentre – tramite il Decreto vini delacolati Italia – è imposto un vero e proprio divieto ad operare la dealcolazione per i vini DOP e IGP (vedasi art.3 del decreto, di cui infra).
Tale regola potrebbe trovare fondamento nelle stesse norme della OCM Unica (art.83, comma 3, del Regolamento UE/1308/2013), secondo cui gli Stati possono introdurre limitazione all’uso delle pratiche di cantina, ammesse dal Codice enologico comunitario, al fine di tutelare le denominazioni nazionali.
“Gli Stati membri possono limitare o vietare l’impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi”.
Nel nostro caso, però, ciò si traduce nel vero e proprio divieto – fatto alle sole aziende italiane – di produrre alcune categorie di prodotti vitivinicoli , invece autorizzati dalla legislazione europea.
Il che sembra spingersi un poco oltre le finalità della norma:
ma pare non essere tale da consentire di arrivare sino al punto di impedire – di fatto (se si proibisce ogni processo di dalcolazione, non è realizzabile un vino delacolizzato …!) – la produzione stessa di alcune legittime categorie di prodotti vitivinicoli, previste cioè dalla stessa legislazione europea.
In effetti, secondo quest’ultima,
i vini a denominazione devono avere una gradazione minima di 4,5% vol. – ai sendi del citato allegato VII, Parte II, (1) (b) – il che esclude che essi siano realizzabili in versione totalmente dealcolata o dealcolata al punto da presentare una gradazione inferiore a tale parametro);
la produzione dei vini DOP e IGP parzialmente dealcolati è soggetta solo alla condizione che ciò venga previsto dai singoli disciplinari di produzione (da modificare, se del caso).
“Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) (“vino”, “vino spumante” e “vino frizzante”: n.d.r.) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti”
È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):
a) parziale evaporazione sotto vuoto; b) tecniche a membrana; c) distillazione.
I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.
In altre parole, la legislazione europea lascia la decisione ai produttori di ciascuna singola denominazione.
Ad ogni modo, qualora la decisione governativa italiana risultasse fondata sul piano giuridico, avremo una sicura conseguenza.
I consumatori (italiani e non), se vorranno bere un vino DOP o IGP parzialmente delacolato … compreranno (ovunque nel mondo, Italia comrpesa!) un prodotto NON ITALIANO!!!
nel 2023 Italia e Francia hanno speso quasi 400 milioni di euro per smaltire le eccedenze, avviandole alla delacolazione (il che è un assurdo ambientale ed economico);
1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine:
a) “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., b) “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.
Art. 2 (Modalità di esecuzione)
1. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Sezione E dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolizzazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolizzazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013e di licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente, lettera b) e/o d) del decreto legislativo n. 504/95. Tali stabilimenti non sono annessi né intercomunicanti, anche attraverso cortili, a stabilimenti e locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolizzazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell’oggetto:
“Comunicazione preventiva di dealcolizzazione – codice ICQRF …”;
b. nel testo:
precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale;
data di inizio del processo di dealcolizzazione;
categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolizzazione;
codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolizzare e del/dei recipienti di destinazione dei prodotti ottenuti.
Articolo 3 (Prodotti vitivinicoli esclusi)
1. Il processo di dealcolizzazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.
Articolo 4 (Altri adempimenti)
1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolizzazione con tecnica a membrana è utilizzato per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolizzazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il prodotto risultante potrà essere utilizzato anche per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.
3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.
Inutile sottolienare che, eccetto le disposizioni aventi rilevanza pretamente interna (e cioè quelle di cui di è detto in precedenza), per il resto il decreto vini dealcolati si limita a riprodurre le prevalenti norme unionali in materia.
I Prodotti qualità DOP IGP come disciplinati dal regolamento UE/1143/2024: le principiali novità.
Il regolamento UE/1143/2024 contiene la riforma della disciplina europea sui Prodotti qualità DOP IGP.
L’obiettivo perseguito è creare una tutela uniforme per le indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche prodotti agricoli e alimentari (tra cui rientrano i vini aromatizzati), così eliminando quasi interamente le modeste differenze che erano ancora esistenti tra i vari settori.
I criteri ispiratori la riforma della disciplina sui prodotti DOP IGP
Il primo criterio è chei prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.
Pertanto vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.
Ad ogni modo, non si è pervenuti ad un’unica definizione di indicazione geografica, giacché continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi precedentemente rispettivamente per le varie tipologie di prodotti.
Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata: in effetti, essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.
Il secondo criterio è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
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Le regole procedurali per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche e per la modifica dei disciplinari esistenti per i prodotti di qualità DOP e IGP
Trattiamo in questo primo webinar due argomenti:
le regole procedurali per riconoscimento delle nuove denominazioni
le modificazioni dei disciplinari di produzione: essi costituiscono – si ribadisce – la “chiave di volta” dell’intero sistema.
La validità dell’attuale disciplina italiana in materia dovrebbe risultare in via di massima confermata (gli organismi certificatori dovranno però rispettare lo Standard EN ISO/IEC 17065 oppure 17020), ma specifici poteri normativi verranno delegati alla Commissione europea.
Pertanto, per valutare in modo adeguato, si dovrà attendere di avere il quadro completo della situazione.
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Il ruolo dei “gruppi di produttori” (leggasi, in Italia, i consorzi di tutela dei prodotti qualità DOP IGP).
Questo il tema del nostro secondo webinar.
Alle organizzazioni dei produttori è inoltre riconosciuto un ruolo attivo nelle procedure per la registrazione delle denominazioni europee nel sistema di tutela internazionale discendente dall’Accordo di Lisbona (su cui si dirà infra).
Nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027 (di cui abbiamo parlato in altro webinar), giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
In realtà, la riforma si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione dei “gruppi di produttori”.
Spetta loro la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo.
Esse andranno poi intodotte nei disciplinari di produzione, qualora il gruppo di produttori abbia la forza (e cioè la rappresentatività, tale da consentirgli di agire con efficacia “erga omes”, secondo il linguaggio italiano) per renderle vincolanti per tutti e rese pubbliche mediante un apposito rapporto.
Con riferimento ai prodotti a denominazione protetta, dette pratiche potranno concernere:
a) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, protezione del paesaggio, uso sostenibile di acqua e suolo, transizione verso un’economia circolare (compresa la riduzione degli sprechi alimentari), prevenzione e controllo dell’inquinamento, salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
b) riduzione dell’uso di pesticidi e riduzione del pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
c) benessere degli animali;
d) conseguimento di un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione delle realtà locali e del tessuto rurale;
e) preservazione dell’occupazione agricola, attirando e sostenendo i giovani produttori;
f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole e di trasformazione.
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Altri punti della riforma.
Il regolamento UE/1143/2024 contiene altresì le regole sostanziali sulla portata della tutela conferita ai prodotti DOP e IGP, regolando anche i rapporti con i marchi commerciali e la loro protezione nel contesto dei nomi di dominio internet.
Confermato dunque l’obbligo per gli Stati membri di proteggere attivamente le denominazioni di origine unionali sul loro territorio, che viene esteso anche alla lotta contro le contraffazioni nel commercio elettronico, per le quali si responsabilizzano i fornitori di hosting service (elemento di forte novità).
La riforma punta altresì a proteggere i dati personali di chi coinvolto nelle procedure di riconoscimento (comprese le relative opposizioni) delle denominazioni di origine in sede unionale.
Infine, la riforma vuole facilitare la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche europee nel sistema internazionale gestito dalla WIPO, Worldwide Intellectual Property Organization.
Quest’ultimo è costituito dall’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra (le cui modalità di partecipazione dell’Unione sono portate dal regolamento UE/1753/2019).
Di conseguenza, i prodotti di qualità rappresentano un bene prezioso per il nostro paese, che non possiamo permetterci di perdere.
Elementi essenziali, alla base della nozione stessa di denominazione di origine, sono:
l’origine stessa delle materie prime per i prodotti DOP, che deve rispondere ai requisiti fissati per dal relativo disciplinare (nel caso dei vini DOP, l’uva deve essere stata esclusivamente raccolta da vigne piantate all’interno del territorio definito dal disciplinare stesso);
i controlli, che devono assicurare l’effettiva rispondenza del prodotto DOP ai requisiti del disciplinare stesso: pertanto i controlli devono essere reali ed efficaci
Specialmente se a compierla non sono organizzazioni criminali, ma gli stessi produttori.
Ciò potrebbe avere un effetto distruttivo di portata devastante (amplificato dalla diffusione delle notizie sui social network, in epoca di guerre commerciali), paragonabile a quello che 40 anni fa fu lo scandalo del “vino al metanolo”.
Etichetta origine nazionale alimenti: sotto il vestito niente?
Etichetta origine nazionale alimenti, e cioè l’indicazione “prodotto italiano” ovvero “francese” ovvero “tedesco”: indicazione spesso allettante per i consumatori, ma qual’è la sua effettiva valenza?
La materia è essenzialmente regolata da normativa dell’Unione Europea, e precisamente dagli art. 9 e 26 comma 3 nonché art. 38 e 39 del Regolamento UE/1169/2011, oltre da altre norme applicabili a specifici alimenti (vedasi le slides che appariranno nel video infra proposto; per tutti i vini l’indicazione del paese di produzione è un elemento obbligatorio dell’etichetta, ai sensi dell’art.119 del Regolamento UE/1308/2013).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla etichetta origine nazionale alimenti.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1/10/2020, causa C-485/2018, Lactalis) definisce in modo alquanto restrittivo quando il legislatore nazionale ha facoltà di imporre l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza degli alimenti, rappresentando forse il “punto di svolta” in materia.
Fermo restando che la competenza degli Stati è esclusa per tutti gli aspetti dell’etichettatura che sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la Corte ha innanzitutto chiarito che ciò vale anche quando l’obbligo in questione (peraltro già previsto dalla legislazione europea per molte tipologie di alimenti, pur “declinato” in vario modo) va imposto perché serve per proteggere il consumatore dal cadere in errore, così in sostanza sottraendo agli Stati la possibilità di valutare la sussistenza di siffatta situazione in base a criteri puramente nazionali.
Inoltre, la Corte ha ricondotto la competenza nazionale ai soli casi in cui lo Stato prova che l’indicazione obbligatoria dell’origine o provenienza è giustificata dall’esigenza di evidenziare oggettive qualità dell’alimento, effettivamente dipendenti dall’origine stessa del prodotto, escludendo tuttavia – e qui sta la limitazione più sensibile – qualsiasi valore alla mera percezione soggettiva di tali qualità da parte dei consumatori, talora rilevata forse in modo un poco “opportunistico” nelle indagini di mercato.
Per contro, secondo la Corte (sentenza 12/11/2019, causa C-363/2018, Organisation juive européenne) la corretta indicazione del luogo d’origine – definita in base a specifici criteri sanciti dal diritto internazionale – rappresenta uno strumento per consentire ai consumatori di determinarsi all’acquisto in base a personali scelte di natura etica.
Fermo tutto ciò, per molti alimenti l’indicazione del luogo di provenienza costituisce un elemento facoltativo dell’etichettaura, che può essere dunque espresso, purchè sia veritiero.
Sul piano però della qualità dell’alimento, tale indicazione nulla aggiunge!
In altre parole, il consumatore non è affatto garantito che il prodotto abbia qualità particolari o superiori rispetto ad un alimento analogo prodotto in un altro Stato.
L’unica garanzia è che l’alimento (non DOP o IGP) – a prescindere dal suo luogo di produzione, ma commericalizzato nell’Unione Europea – è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare imposti dalla stessa Unione Europea (salve le frodi alimentari ed altri comportamenti illeciti).
E’ coerente tutto cio?
Sul piano della mera coerenza, forse, l’intero sistema normativo presenta qualche scricchiolio (esclusa la materia della sicurezza alimentare).
Da un canto, infatti, la mera indicazione del paese di provenienza (sulla cui veridicità i controlli sono alquanto labili) rischia di essere un poco vuota di contenuto: al di là dell’immaginario collettivo, cosa in sostanza differenzia oggettivamente il latte italiano dal latte francese?
Dall’altra, però, ai “campioni nazionali” – e cioè i prodotti alimentari DOP e IGP – è concesso dallo stesso diritto dell’Unione che la “materia prima” possa anche provenire da un paese diverso rispetto a quello ove l’alimento finale viene elaborato, purché essa risulti conforme a quando disposto dal relativo disciplinare di produzione (Reg. UE/1151/2012, art.5, comma 3, adesso sostituito dal Regolamento UE/1143/2024, art.49).
A ben vedere, però, è proprio il disciplinare a rappresentare la garanzia di un’oggettiva qualità degli alimenti DOP e IGP, alla cui definizione e presidio sta sì l’intero sistema territoriale di riferimento, che opera secondo precise regole, scrutinate attentamente (che però non valgono per i prodotti senza indicazione geografica, ma che semplicemente indicano in etichetta il nome di uno Stato, magari enfatizzando tale informazione).
Di conseguenza, con riferimento ai prodotti privi di indicazione geografica, i consumatori vengono tutelati non tanto spendendo in etichetta il “taumaturgico” nome di uno Stato (a meno che ciò consenta di valutare eticamente il prodotto che da lì proviene).
Serve più consentire ai consumatori di effettuare scelte basate su criteri realmente oggettivi e facilmente decodificabili, quali capire se trattasi di un alimento “sostenibile” o meno, quest’ultimo definito sulla base di appositi parametri pregni di concreto contenuto, il cui rispetto venga sottoposto ad effettiva sorveglianza.
In tal senso si sono (forse un poco troppo timidamente) orientati il disciplinare italiano sulla sostenibilità e – per effetto delle riforme introdotte con la PAC 2023-2027 – quelli dei prodotti DOP e IGP.
Approfondimento sulla etichetta origine nazionale alimenti.
It’s all more nuanced than headlines (including this one) suggest.
Introduzione
Qualsiasi quantitativo, anche minimo, di alcol (contenuto nel vino o nella birra) è di per sè nocivo per la salute?
Ovvero (fermo restando che qualsiasi eccesso è pacificamente dannoso!) la risposta a tale domanda richiede una valutazione più sfumata?
Bisogna cioè prendere in considerazione anche lo stile di vita e dieta di chi consuma alcool in quantità moderata (nel qual caso ha un senso la campagna wine in moderation) nonché suoi possibili effetti benefici, sì da effettuare un bilanciamento?
Ma, sopratutto, gli studi sino ad ora pubblicati sono stati effettuati con effettivo rigore e metodo scientifico oppure scontano un qualche pregiudizio, rispondendo piuttosto ad esigenze di parte (pro o contro il consumo di alcol)?
L’articolo, che infra proponamo nella sua versione integrale (Is alcohol good or bad for you? Yes), affronta proprio tali temi ed è stato di recente pubblicato (22 agosto 2024) in Harvard Public Health magazine.
It’s all more nuanced than headlines (including this one) suggest.
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I It’s hard to escape the message these days that every sip of wine, every swig of beer is bad for your health. The truth, however, is far more nuanced.
We have been researching the health effects of alcohol for a combined 60 years. Our work, and that of others, has shown that even modest alcohol consumption likely raises the risk for certain diseases, such as breast and esophageal cancer. And heavy drinking is unequivocally harmful to health. But after countless studies, the data do not justify sweeping statements about the effects of moderate alcohol consumption on human health.
Yet we continue to see reductive narratives, in the media and even in science journals, that alcohol in any amount is dangerous. Earlier this month, for instance, the media reported on a new study that found even small amounts of alcohol might be harmful. But the stories failed to give enough context or probe deeply enough to understand the study’s limitations—including that it cherry-picked subgroups of a larger study previously used by researchers, including one of us, who concluded that limited drinking in a recommended pattern correlated with lower mortality risk.
Those who try to correct this simplistic view are disparaged as pawns of the industry, even when no financial conflicts of interest exist. Meanwhile, some authors of studies suggesting alcohol is unhealthy have received money from anti-alcohol organizations.
We believe it’s worth trying, again, to set the record straight. We need more high-quality evidence to assess the health impacts of moderate alcohol consumption. And we need the media to treat the subject with the nuance it requires. Newer studies are not necessarily better than older research.
It’s important to keep in mind that alcohol affects many body systems—not just the liver and the brain, as many people imagine. That means how alcohol affects health is not a single question but the sum of many individual questions: How does it affect the heart? The immune system? The gut? The bones?
As an example, a highly cited study of one million women in the United Kingdom found that moderate alcohol consumption—calculated as no more than one drink a day for a woman—increased overall cancer rates. That was an important finding. But the increase was driven nearly entirely by breast cancer. The same study showed that greater alcohol consumption was associated with lower rates of thyroid cancer, non-Hodgkin lymphoma, and renal cell carcinoma. That doesn’t mean drinking a lot of alcohol is good for you—but it does suggest that the science around alcohol and health is complex.
One major challenge in this field is the lack of large, long-term, high-quality studies. Moderate alcohol consumption has been studied in dozens of randomized controlled trials, but those trials have never tracked more than about 200 people for more than two years. Longer and larger experimental trials have been used to test full diets, like the Mediterranean diet, and are routinely conducted to test new pharmaceuticals (or new uses for existing medications), but they’ve never been done to analyze alcohol consumption.
Instead, much alcohol research is observational, meaning it follows large groups of drinkers and abstainers over time. But observational studies cannot prove cause-and-effect because moderate drinkers differ in many ways from non-drinkers and heavy drinkers—in diet, exercise, and smoking habits, for instance. Observational studies can still yield useful information, but they also require researchers to gather data about when and how the alcohol is consumed, since alcohol’s effect on health depends heavily on drinking patterns.
For example, in an analysis of over 300,000 drinkers in the U.K., one of us found that the same total amount of alcohol appeared to increase the chances of dying prematurely if consumed on fewer occasions during the week and outside of meals, but to decrease mortality if spaced out across the week and consumed with meals. Such nuance is rarely captured in broader conversations about alcohol research—or even in observational studies, as researchers don’t always ask about drinking patterns, focusing instead on total consumption. To get a clearer picture of the health effects of alcohol, researchers and journalists must be far more attuned to the nuances of this highly complex issue.
One way to improve our collective understanding of the issue is to look at both observational and experimental data together whenever possible. When the data from both types of studies point in the same direction, we can have more confidence in the conclusion. For example, randomized controlled trials show that alcohol consumption raises levels of sex steroid hormones in the blood. Observational trials suggest that alcohol consumption also raises the risk of specific subtypes of breast cancer that respond to these hormones. Together, that evidence is highly persuasive that alcohol increases the chances of breast cancer.
As these examples illustrate, drinking alcohol may raise the risk of some conditions but not others. What does that mean for individuals? Patients should work with their clinicians to understand their personal risks and make informed decisions about drinking.
Medicine and public health would benefit greatly if better data were available to offer more conclusive guidance about alcohol. But that would require a major investment. Large, long-term, gold-standard studies are expensive. To date, federal agencies like the National Institutes of Health have shown no interest in exclusively funding these studies on alcohol.
Alcohol manufacturers have previously expressed some willingness to finance the studies—similar to the way pharmaceutical companies finance most drug testing—but that has often led to criticism. This happened to us, even though external experts found our proposal scientifically sound. In 2018, the National Institutes of Health ended our trial to study the health effects of alcohol. The NIH found that officials at one of its institutes had solicited funding from alcohol manufacturers, violating federal policy.
It’s tempting to assume that because heavy alcohol consumption is very bad, lesser amounts must be at least a little bad. But the science isn’t there, in part because critics of the alcohol industry have deliberately engineered a state of ignorance. They have preemptively discredited any research, even indirectly, by the alcohol industry—even though medicine relies on industry financing to support the large, gold-standard studies that provide conclusive data about drugs and devices that hundreds of millions of Americans take or use daily.
Scientific evidence about drinking alcohol goes back nearly 100 years—and includes plenty of variability in alcohol’s health effects. In the 1980s and 1990s, for instance, alcohol in moderation, and especially red wine, was touted as healthful. Now the pendulum has swung so far in the opposite direction that contemporary narratives suggest every ounce of alcohol is dangerous. Until gold-standard experiments are performed, we won’t truly know. In the meantime, we must acknowledge the complexity of existing evidence—and take care not to reduce it to a single, misleading conclusion.
Un recente studio annunciato dal prof. Miguel AMartínez-González, i cui presupposti e metodologia sono stati esposti in un articolo (Should we remove wine from the Mediterranean diet?: a narrative review) pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition nell’anno 2024 (pagine 262–270), si occuperà degli effetti sulla salute prodotti dal consumo del vino.
Il termine dello studio è previsto verso il 2029/2030.
Sul rapporto tra consumo (moderato, ovviamente) di vino e salute, si è anche tenuto un convegno presso l‘Accedemia di Medicina di Torino nell’anno 2020, che ha messo a disposizione il sottostante video
Infine, quali alternative ci sono al consumo di vino o birra?
Le bibite ovvero le bevande energetiche non paiono essere la risposta certa, tenuto conto del forte quantitativo di zucchero che esse contengono (oltre alla presenza di sostanze eccitanti, per quanto concerne le seconde).
Il ricorso alla Tecniche di Evoluzione Assistita (editing del genoma con i metodo «Crispr/Cas9») nella viticultura richiede una revisione dell’attuale normativa europea in materia di OGM (Tecniche evoluzione assistita viticultura), che si scontra con il “diritto ai semi”.
A molto tempo di distanza dall’adozione della direttiva sugli OGM (CE/18/2001), la ricerca scientifica ha compiuto un significativo progresso grazie ad Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna (insignite del Premio Nobel per la chimica nell’anno 2020).
Esse hanno ideato la cosiddetta «forbice molecolare», un rivoluzionario metodo di editing del genoma (definito «Crispr/Cas9»), che consente di modificare il DNA di piante ed animali in modo preciso e specifico.
In buona sostanza e semplificando al massimo, il ricorso alla tecnica Crispr/Cas9 porta a risultati alquanto analoghi a quanto avviene in natura (ma in tempi molto più brevi, circa 3 anni attualmente), nel momento in cui nel genoma di una pianta si inserisce quello di una specie affine, ottenendo così un fenomeno di cisgenesi e non di transgenesi.
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Gli ostacoli normativi all’impiego delle TEA in agricoltura
In base alla proposta in esame, le NGT – in cui rientra la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l’intragenesi) – sono considerate costituire un gruppo distinto di tecniche, capaci di portare a modificazioni più mirate e precise del genoma rispetto alle tecniche di selezione convenzionali ovvero a tecniche genomiche consolidate.
Ciò permette di raggiungere risultati che potrebbero o meno essere conseguiti in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali.
Proprio alla luce di tali considerazioni, la riforma della normativa europea si propone quindi di facilitare l’impiego della TEA in agricoltura.
Ostacoli alla riforma: lo scontro tra il “diritto ai semi” e le privative industriali.
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Tuttavia l’iter legislativo appare piuttosto complesso, soprattutto poiché nella discussione tra le istituzioni è entrato il tema dell’impatto che le NGT potrebbero avere sulla biodiversità e sull’accesso delle popolazioni a semi e varietà vegetali necessarie per il sostentamento umano.
In sostanza, emerge la questione del cosiddetto “diritto ai semi” in capo a chi (popolazioni agricole) ha contribuito nei secoli a preservare e creare le varietà vegetali su cui le TEA opererebbero.
“un’analisi completa degli effetti socioeconomici e ambientali che i brevetti relativi ai processi di selezione, al materiale di moltiplicazione delle piante e a parti degli stessi hanno sul sistema alimentare, compreso il loro potenziale in termini di aumento della concentrazione del mercato e della monopolizzazione nella filiera alimentare, nonché sull’accessibilità economica e la disponibilità dei prodotti alimentari”
In arrivo il nuovo regolamento UE sull’impiego delle Tecniche di Evoluzione Assistita («Crispr/Cas9») in agricoltura.
Su tale base si attende quindi il perfezionamento dell’iter legislativo.
Un nostro studio (Ermenegildo Mario Appiano, “Limiti legali all’uso di varietà vegetali nella vinificazione: status quo e future regole sulle nuove tecniche genomiche“, in Alimenta 2024, p.31) approfondisce tali questioni, esaminando anche gli ostacoli alla riforma dell’attuale quadro normativo europeo derivanti dalla opposizioni connesse all’attuale disciplina dei brevetti sulle invenzioni biotecnologiche.
In Italia, è stata agevolata la sperimentazione in campo delle piante modificate con le tecniche TEA.
1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali ((con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali)) in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientificiè soggetta, fino al ((31 dicembre 2025)), alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di autorizzazione è notificata all’autorità nazionale competente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224. L’autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L’autorità nazionale competente invia copia della notifica all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L’ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all’autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell’ISPRA, l’autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell’esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l’emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell’ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
4. All’esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.
5. Per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
Riconosciuto il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio per effetto della legge 24/2024 adottata dal Parlamento italiano
Il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio era stato fortemente evidenziato dalle Istituzioni europee già in occasione dell’adozione della riforma della PAC per il periodo 2013-2020.
All’agricoltore veniva così riconosciuto il suo naturale ruolo di “sentinella del territorio“.
In tale contesto si colloca adesso la legge 28 febbraio 2024, n.24, recante le Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura.
Effetti della legge 24/2024.
Le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali avranno modo di promuovere la figura dell’agricoltore custode ambiente territorio nei seguenti modi:
attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzare il ruolo sociale dell’agricoltore
realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attivita’ caratterizzanti detto ruolo dell’agricoltore (infra specificate) e per la protezione dei coltivi e degli allevamenti.
riconoscimento di specifici criteri di premialita’, inclusivi della riduzione dei
tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Quali sono le attività agricole che consentono di beneficiare del riconoscimento?
Si tratta delle seguenti:
a) manutenzione del territorio attraverso attivita’ di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche’ cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita’ atmosferiche e incendi boschivi;
b) custodia della biodiversita’ rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta’ colturali locali;
c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
e) contrasto all’abbandono delle attivita’ agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
f) contrasto alla perdita di biodiversita’ attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta’ a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
Quali soggetti possono ottenere il riconoscimento di Agricoltore custode ambiente territorio?
Beneficiari del riconoscimento sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati), che esercitano l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonche’ le societa’ cooperative del settore agricolo e forestale.
Dunque, tali soggetto possono vedere riconsciuto il loro ruolo sociale e beneficiare delle relative agevolazioni, a condizione che esercitino una o più delle attività appena citate.
Quale tipo di sanzioni prevede il Testo Unico Vino?
Trattasi di sanzioni aventi natura amministrativa.
Attenzione: il Testo Univo Vino non esaurisce tutte le norme sanzionatorie applicabili a tale materia, poiché si deve quanto meno tenere anche conto delle norme penali applicabili a tale settore.
Le norme penali non sono contenute nel Testo Unico Vino
Pertanto, per avere un’idea più completa del sistema sanzionatorio che presidia la produzione ed il commercio del vino, si deve fra l’altro considerare:
il codice penale (titolo VIII, capo II → delitti contro economia pubblica ed il commercio, i quali prevedono:
contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater)
le regole penali connesse alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (le norme “sopravvissute” della legge 283/1962, come in ultimo disposto dalla legge 71/2021, in particolare artt. 5, 8 e 9)
Il nostro webinar.
Come si intuirà da quanto appena detto, il quadro sanzionatorio è dunque molto complesso, articolandosi tra sanzioni penali e sanzioni amministrative.
Come si coordina tutto quanto?
E’ possibile appellarsi al principio di ne bis in idem, qualora la medesima condotta venga sanzionata sul piano amministrativo e su quello penale?
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