Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Una panoramica sulle principali questioni legali ed economiche in tema di sostenibilità e circolarità in campo alimentare e vitivinicolo


Tre incontri di approfondimento (Sostenibilità Circolarità  Vitivinicolo Alimentare): ecco il  nostro nuovo master breve, organizzato da Ascheri Academy con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nel maggio 2023.

Analizziamo, fra l’altro, i disciplinari volontari e quello ministeriale per la sostenibilità della filiera vitivinicola.


Aspetti generali in tema di circolarità e sostenibilità

 


Analisi della sostenibilità in campo alimentare e vitivinicolo

 


“Greenwashing ” e suo contrasto.


Circa il tema dell’uso di nuove varietà vegetali e, in particolare, nuovi incroci ibridi, rimandiamo invece alla relativa pagina del nostro sito.


Nostro webinar su sostenibilità dei prodotti DOP/IGP


Criteri ESG: una chance di proteggere il pianeta Terra

 

Sostenibilità e circolarità delle attività economiche rappresentano un obiettivo oramai imprescindibile per la salvaguadia del nostro pianeta, ove sembra che sia ormai molto prossimo il superamento dell’aumento di temperatura di 1,5 gradi (BBC news, 17 maggio 2023):

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory

L’articolo così intitolato – frutto del lavoro di una nustrita squadra di ricercatori – è stato pubblicato su BioScience, Volume 73, Issue 12, December 2023, Pages 841–850.

Questa la prima parte del suo abstract:

Life on planet Earth is under siege. We are now in an uncharted territory.

For several decades, scientists have consistently warned of a future marked by extreme climatic conditions because of escalating global temperatures caused by ongoing human activities that release harmful greenhouse gasses into the atmosphere.

Unfortunately, time is up.

We are seeing the manifestation of those predictions as an alarming and unprecedented succession of climate records are broken, causing profoundly distressing scenes of suffering to unfold.

We are entering an unfamiliar domain regarding our climate crisis, a situation no one has ever witnessed firsthand in the history of humanity.

In the present report, we display a diverse set of vital signs of the planet and the potential drivers of climate change and climate-related responses, first presented by Ripple and Wolf and colleagues (2020), who declared a climate emergency, now with more than 15,000 scientist signatories.

The trends reveal new all-time climate-related records and deeply concerning patterns of climate-related disasters.

At the same time, we report minimal progress by humanity in combating climate change.

Given these distressing developments, our goal is to communicate climate facts and policy recommendations to scientists, policymakers, and the public.

It is the moral duty of us scientists and our institutions to clearly alert humanity of any potential existential threat and to show leadership in taking action. This report is part of our series of concise and easily accessible yearly updates on the state of the climate crisis.


The World Bank's Climate Change Knowledge Portal


Per cercare di quantificare cosa sta accadendo, sono utili i dati messi a disposizione dal  sito Planet Health Check (questo nome é un marchio registrato che appartiene al suo legittimo propietario)

Parimenti sono utili i dati (sconcertanti, purtroppo) riportati da Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC – the United Nations body for assessing the science related to climate change).

Inoltre, secondo World Economic Forum – così si legge nel suo Report per l’anno 2024 – la situazione è decisamente critica, “avendo il mondo superato i propri limiti”.

Il cambiamento climatico è dunque il peggior rischio che l’umanità deve oggi affrontare.

Su cosa fare, è interessante un ciclo di seminari tenuti dal prof. Guido Saracco, ex Rettore del Politecnico di Torino.

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Anti-ESG positions / Opposizione politica ai criteri ESG

Tuttavia, appare sconcertante che negli Stati Uniti le stesse istituzioni governative ormai “boiccottano” le imprese che valorizzano il rispetto dei criteri ESG, nel momento in cui decidere dove orientare i propri investimenti (così riferisce la BBC, 17 maggio 2023).

Boicottaggio riconducibile peraltro a questioni prettamente di politica interna, se non addirittura di natura elettorale:

“… dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments – moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than $4bn in customer funds as of January”.

In effetti, l’opposizione politica ed economica al rispetto dei criteri ESG appare sempre più marcata (e distruttiva per il nostro pianeta, ai danni delle generazioni future, che oggi non hanno voce per forza di cose).

Ciò emerge da un recente articolo pubblicato su Bloomberg (“A New World Order Is Here, and It Looks a Lot Like Mercantilism, by John Authers) il 24 novembre 2024:

… in the US the letters “ESG” have been demonized to the point where Larry Fink, who runs the world’s largest fund manager, BlackRock Inc., said that the term had been weaponized and was too toxic for use. Republican-led states now boycott any financial group that even offers ESG as an option, even though this costs money for their taxpayers.

The philosophy behind anti-ESG lawsuits has changed profoundly. A first wave of legal opposition was based on the orthodox Milton Friedman view that investment managers had a fiduciary duty to maximize return for their clients through shareholder value and nothing else. But the animating spirit of the latest ESG boycotts is that governments and companies are entitled to deploy their money to advance their own interests versus everyone else’s, rather than to maximize returns.

In a letter to Fink by John Schroder, Louisiana’s state treasurer explained why the state was pulling out from his company altogether, even though BlackRock is a huge investor in fossil fuels:

This divestment is necessary to protect Louisiana from actions and policies that would actively seek to hamstring our fossil fuel sector. In my opinion, your support of ESG investing is inconsistent with the best economic interests and values of Louisiana. I cannot support an institution that would deny our state the benefit of one of its most robust assets. Simply put, we cannot be party to the crippling of our own economy.

La forte opposizione politica negli Stati Uniti ai criteri ESG si traduce dunque in grandi difficoltà per gli investitori invece interessati al loro rispetto, come emerge da uno studio condotto da Eyub Yegen (“Can Institutional Investors Solve Societal Issues When Governments Fail to Do So?“, che compare nel lavoro collettaneo “Milton Friedman 50 Years Later“, pubblicato dall’Università di Chicago)

La nuova amministrazione Trump vedremo dove condurrà, ma la strada sembra segnata già dai primi suoi executive orders: abbandono di ogni criterio ambientale, via libera allo sfruttamento delle risorse naturale, … con spirito predatorio.

A fronte di ciò, anche l’Unione Europea (per sopravvivenza economica) sembra apprestarsi ad abbandonare o, quanto meno, distanziarsi dal  Green Deal, con i prossimo provvedimento “Omibus” (la cui proposta legislativa verrà verosimilmente presentata  a fine febbraio 2025).

Economy fist!

Intanto il pianeta può bruciare (vedasi i mostruosi incendi avvenuti … in California, USA, gennaio 2025), il problema lo affronteranno le prossime generazioni  (posizione che può “permettersi” chi oggi ha età un pò avanzata negli anni e non ha figli) ovvero chi ha soldi sufficienti per godersi l’aria condizionata e può ignorare le ripercussioni dei fenomeni migratori.

 


La “Torta nunziale” degi Obiettivi di Sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite – United Nations Sustainable Development Goals: the “wedding cake”.

 

Come noto, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030 (obiettivo però purtroppo alquanto lontano dall’essere oggi raggiunto!).

 

La “Wedding cake” – elaborata dal Stockholm Resilience Centre (Università di Stoccolma) – rappresenta un nuovo modo di vedere gli aspetti economici, sociali ed ecologici degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

 

L’illustrazione descrive come le economie e le società dovrebbero essere viste come parti integrate della biosfera.

Questa visione è un allontanamento dall’attuale approccio settoriale, in cui lo sviluppo sociale, economico ed ecologico sono visti come parti separate.

Secondo tale approccio, inoltre, tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono direttamente o indirettamente collegati a un’alimentazione sana e sostenibile.

 

 


La sostenibilità nella PAC (Politica Agricola Comune) dell’Unione Europea

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Sulla base del “Green Deal” europeo, la PAC per il periodo 2023-2027 aveva fatto della sostenibilità uno dei propri pilastri.

La sostenibilità nella PAC (Politica Agricola Comune)

Tuttavia, dopo nemmeno due anni, stante l’opposizione degli agricoltori ed il mutato contesto mondiale, i requisiti di sostenibilità sono stati “allentati”.

Tale approccio riduttivo è stato poi adottato anche dal cosiddetto “Pacchetto Vino” del 2025.

La revisione della PAC per il periodo 2028-2034 prevede un ripensamento dell’approccio alla sostenibilità, che dovrebbe essere tradotto nel nuovo sistema di “gestione aziendale responsabile” (“farm stewardship”).


Climate Finance Vulnerability Index (CliF-VI)

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Il National Center of Disaster Preparedness, presso la Columbia Climate School, ha elaborato il Climate Finance Vulnerability Index (CliF-VI).

Esso è stato progettato per fornire una comprensione completa della vulnerabilità climatica degli Stati nazionali, al fine di migliorare l’individuazione e l’erogazione dei finanziamenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il CliF-VI adotta un approccio basato sui dati, presentando una rappresentazione sia di alto livello che dettagliata della vulnerabilità climatica e finanziaria di un Paese.

Oltre alla vulnerabilità climatica e finanziaria, questo dashboard fornisce anche una panoramica delle considerazioni di governance che possono influire sulle modalità o sulle condizioni di prestito.

È riconosciuto che sono necessarie maggiori prove per indirizzare i finanziamenti per l’adattamento ai Paesi più vulnerabili al clima.

Questo indice contribuisce ad approfondire la comprensione della vulnerabilità climatica evidenziando gli effetti combinati dell’elevato rischio climatico e del basso accesso al capitale, delimitando al contempo il rischio molto elevato per aiutare a indirizzare i finanziamenti per l’adattamento ai Paesi più bisognosi, nonché per definire strategie di adattamento e finanziamento più efficaci.



 

Accordi internazionali UE commercio vino

Commercio internazionale vino: gli accordi internazionali UE commercio vino


Il commercio internazionale vino è favorito da un complesso nonché sofisticato sistema di accordi internazionali conclusi dalla Unione Europea con altri paesi del mondo (accordi internazionali UE commercio vino), in modo tale da eliminare o almeno ridurre fortemente le barriere che altrimenti si oppongono agli scambi.

Diciamo subito che non si è affatto trattato di una liberalizzazione selvaggia, ma di un lungo lavoro per una condivisione delle regole in materia, che – per forza di cose – ha anche comportato qualche mediazione e qualche reciproca concessione in capo a tutte le parti.

Gli accordi commerciali tra l’Unione Europea e gli Stati terzi.

Gli accordi internazionali sono stati conclusi nell’arco di circa quindici anni dalla Comunità con vari Stati terzi (fra cui Canada, Svizzera, Messico, Repubblica Sudafricana, Australia, Cile, Vietnam, Cina  e Mercosur), che hanno anche interessato il commercio del vino, senza mai proporsi di pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio: semmai l’idea è quella di darvi maggiore effettività.

Con gli Stati Uniti d’America è stato concluso nel 2006 uno specifico accordo, dedicato esclusivamente al commercio del vino.

Tale accordo era stato considerato dagli stessi contraenti solo come un primo passo verso la definizione di un trattato di più ampio respiro, che però attualmente è fallito, avendo Trump impedito la conclusione del TTIP (The Transatlantic Trade Investment Partnership), uno dei primi atti compiuti durante il suo primo periodo di presidenza degli USA.

Tali specifici trattati sono dunque volti a disciplinare varie questioni cruciali per gli scambi commerciali di vino:

Le pratiche enologiche negli accordi sul commercio internazionale.

Le tecniche di cantina rappresentano notoriamente le modalità con cui viene prodotto il vino, spesso comportanti l’utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui nella bevanda finale (uno per tutti, l’anidride solforosa utilizzata come conservante).

Inoltre, se la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall’insieme dei trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere molto labile il collegamento con le caratteristiche dell’uva pigiata, insorge il rischio per il consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato.

La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute, sia l’interesse economico del consumatore.

Disciplinare le regole sulle tecniche di cantina comporta fissare specifiche di produzione, foriere però di creare ostacolo agli scambi (rallentandoli con gravose incombenze burocratiche ovvero impedendoli) tra la Comunità e gli Stati terzi, qualora il paese importatore non riconosca o ponga limiti o ancor più non ammetta tout court il ricorso ad una determinata pratica, invece normalmente utilizzata nel paese ove un vino viene prodotto.

La tutela delle denominazioni di origine negli accordi sul commercio internazionale.

Se tra vari Stati sussistono differenze nel livello e nelle modalità di protezione per le denominazioni di origine, ciò può sensibilmente falsare la concorrenza tra i produttori siti nei differenti paesi.

Difatti, se uno Stato non protegge adeguatamente le denominazioni riconducibili a territori esteri, i produttori nazionali riescono a produrre e commercializzare nel loro paese vini locali etichettandoli legalmente con nomi geografici esteri, in danno a chi vinifica nella località realmente corrispondente alla denominazione rispettando il relativo disciplinare.

E’ vero che, a livello internazionale, la tutela delle denominazioni di origine è più di recente stata disciplinata dagli accordi Trips (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights), conclusi a Marrakesh il 15 aprile 1994 durante “l’Uruguay Round” del General Agreements on Trade and Tariffs (Gatt), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà intellettuale – ivi inclusi quelli relativi alle indicazioni geografiche –  sono stati inseriti negli accordi inerenti l’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisation – WTO), vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti.

E’ altresì vero che – con riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche – i Trips recepiscono in verità molto più l’impostazione europea rispetto a quella accolta dagli altri paesi.

Tuttavia, ciò è avvenuto soprattutto in linea teorica e con scarsa rilevanza pratica, a seguito della mancata esecuzione delle fasi attuative previste in detto accordo: cosa imputabile alla nota resistenza opposta dagli Stati Uniti d’America e dagli altri paesi di influenza anglosassone (fatta ovviamente eccezione per il Regno Unito, perchè al momento di concluderli esso faceva parte dell’Unione Europea). Questo dunque il nocciolo della questione.

Di recente, in materia di tutela delle denominazioni di origine, si sono aggiunti gli accordi con la Cina, il Giappone ed il Mercosur.

L’etichettaura dei vini negli accordi sul commercio internazionale.

Anche a prescindere dalle delicate questioni riconducibili alla tutela delle denominazioni di origine, le regole sull’etichettatura – previste nell’interesse del consumatore – comportano a loro volta ulteriori ostacoli al commercio.

Se esse non sono in qualche modo concordate, ogni Stato può opporsi al fatto che sul proprio territorio vengano immessi in commercio vini etichettati in modo diverso da quanto stabilito dalla rispettiva legislazione nazionale.

Ciò comporta per i produttori esteri l’obbligo di adeguarsi, sostenendo ulteriori costi e difficoltà burocratiche.


Impatto economico accordi internazionali UE su commercio vino


Il risultato ottenuto dall’Unione Europea a favore del settore vitivinicolo grazie agli accordi sul commercio internazionale.

Ecco spiegata la ragione dei trattati internazionali conclusi dalla Comunità sul commercio del vino.

A ben vedere, si tratta di un’ampia rete di relazioni internazionali, intessuta dalla Comunità, al fine di creare un contesto giuridico ove sono trattate nel modo più unitario possibile le soluzioni per le principali  problematiche che affliggono il commercio del vino, appena illustrate.

Nel valutare il risultato attualmente raggiunto va peraltro tenuto in debito conto che, a livello internazionale, è forse molto difficile pervenire ad una disciplina totalmente unitaria, viste le differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici, a loro volta alimentate dalla circostanza che gli interessi economici sottostanti – conseguenti anche alla natura dimensionale dei produttori nei diversi paesi ed alla relativa disponibilità di risorse economiche – spesso divergono sensibilmente.

Così facendo, dal proprio punto di vista la Comunità ha in buona sostanza gradualmente realizzato un obiettivo – tutt’oggi in evoluzione – simile a quello conseguibile mediante un trattato multilaterale, ove peraltro spesso solo apparentemente si ha una disciplina uniforme, mentre in realtà la situazione risulta frammentata a causa delle varie deroghe e riserve spesso pattuite in simili accordi, capaci talora di minarne la loro stessa efficacia.

Un approccio dunque pragmatico, che consente peraltro di tutelare nello stesso modo all’estero sia le denominazioni d’origine sia le indicazioni geografiche comunitarie.

Ciò verosimilmente evita alla radice l’insorgere di pericolose future falle nel loro sistema di protezione, magari scaturenti dalla circostanza che è la stessa Comunità a differenziare le prime dalle seconde, sì da ricollegare la tipicità dei prodotti contrassegnati da queste ultime a presupposti un poco più lassi rispetto a quelli indicati negli accordi Trips, i quali paiono in realtà proteggere solo le denominazioni di origine in senso stretto.

Per quanto concerne le pratiche di cantina, sebbene sul piano della tecnica giuridica i trattati stipulati con i diversi Stati terzi operano con modalità differenti (essendo talora basati sul principio del mutuo riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia, talora sull’individuazione delle singole tecniche reciprocamente consentite), il risultato tende sostanzialmente ad essere il medesimo: ciascun paese autorizza l’importazione ed il commercio sul proprio territorio dei vini prodotti su quello dell’altra parte, conformemente alle pratiche o trattamenti enologici concordate.

L’aspetto più interessante è che – in via di massima – le pratiche autorizzate sono sempre le stesse, il che semplifica notevolmente il lavoro per i produttori. Permangono tuttavia alcune differenze (non tutte le tecniche sono sempre reciprocamente ammesse ovvero possono variare le condizioni operative): ciò non permette allora di confidare che basti semplicemente la mera osservanza della normativa comunitaria interna per esportare ovunque il vino realizzato in conformità solo a quest’ultima.

Quanto concordato sulla protezione delle denominazioni di origine e sul riconoscimento delle tecniche di cantina, si riflette poi sull’etichettatura dei prodotti, facilitando così l’individuazione di regole condivise in materia, cui si accompagna spesso la creazione di appositi organismi o procedure di semplificazione amministrativa.

Vista la portata degli impegni assunti sul piano internazionale, è poi difficile pensare che essi non esplichino anche un effetto sulla stessa evoluzione del diritto comunitario interno in materia vitivinicola, lasciando quest’ultimo libero di svilupparsi del tutto autonomamente.

Il ruolo dell’OIV.

Inoltre, coerentemente con tale strategia di internazionalizzazione, l’Unione Europea partecipa come osservatore con statuto speciale (la Commissione aveva addirittura proposto la vera e propria adesione) ai lavori dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV).

I principali compiti della OIV sono l’indicare ai suoi membri le misure atte a tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel mondo vitivinicolo nonché il contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti in materia, unitamente all’elaborare nuovi criteri internazionali utili a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti in questione.

Peraltro, già a seguito della riforma dell’organizzazione comune di mercato vitivinicola, l’OIV ha aumentato considerevolmente la propria influenza sul diritto vitivinicolo comunitario, visto il ruolo ora attribuito sul piano normativo non solo più ai metodi di analisi, ma anche alle  raccomandazioni sulle pratiche di cantina elaborate dall’OIV stessa.

In primo luogo, esse sono ora divenute uno dei criteri cui deve attenersi la Commissione nell’esercitare il potere delegatole per elaborare norme regolamentari sulle tecniche di cantina: ciò si è poi concretizzato nel suo citato regolamento n.606/2009, che dell’OIV sostanzialmente recepisce il Codex enologico internazionale e la Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti.

In secondo luogo, l’importazione di vini stranieri nel territorio comunitario viene subordinata al rispetto di dette raccomandazioni durante la loro lavorazione, a meno che venga diversamente disposto da appositi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con il paese di provenienza del prodotto.


PER APPROFONDIRE:

Ermenegildo Mario Appiano, “Oenological practices and geographical indications protection in main international EU Agreements“, in  Jus Vini, 1 , 2021, p.11-52.

Ermenegildo Mario Appiano, “Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità” , in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.

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