Prodotti qualità DOP IGP

I Prodotti qualità DOP IGP come disciplinati dal regolamento UE/1143/2024: le principiali novità.


Il regolamento UE/1143/2024 contiene la riforma della disciplina europea sui Prodotti qualità DOP IGP.

L’obiettivo perseguito è creare una tutela uniforme per le indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche prodotti agricoli e alimentari (tra cui rientrano i vini aromatizzati), così eliminando quasi interamente le modeste differenze che erano ancora esistenti tra i vari settori.

I criteri ispiratori la riforma della disciplina sui prodotti DOP IGP

Il primo criterio è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.

Pertanto vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.

Ad ogni modo, non si è pervenuti ad un’unica definizione di indicazione geografica, giacché continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi precedentemente rispettivamente per le varie tipologie di prodotti.

Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata: in effetti, essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.

Il secondo criterio è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

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Le regole procedurali per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche e per la modifica dei disciplinari esistenti per i prodotti di qualità DOP e IGP

Trattiamo in questo primo webinar due argomenti:

      • le regole procedurali per riconoscimento delle nuove denominazioni
      • le modificazioni dei disciplinari di produzione: essi costituiscono – si ribadisce – la “chiave di volta” dell’intero sistema.

La validità dell’attuale disciplina italiana in materia dovrebbe risultare in via di massima confermata (gli organismi certificatori dovranno però rispettare lo Standard EN ISO/IEC 17065 oppure 17020), ma specifici poteri normativi verranno delegati alla Commissione europea.

Pertanto, per valutare in modo adeguato, si dovrà attendere di avere il quadro completo della situazione.

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Il ruolo dei “gruppi di produttori” (leggasi, in Italia, i consorzi di tutela dei prodotti qualità DOP IGP).

Questo il tema del nostro secondo webinar.

Alle organizzazioni dei produttori è inoltre riconosciuto un ruolo attivo nelle procedure per la registrazione delle denominazioni europee nel sistema di tutela internazionale discendente dall’Accordo di Lisbona (su cui si dirà infra).

In Italia, in applicazione del Regolamento UE/1143/2024, le competenze ed i poteri dei consorzi di tutela per i prodotti AGRICOLI di qualità sono adesso disciplinati dal regolamento ministeriale Masaf 02644637 del 03/06/2026, “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024”.

La sostenibilità dei prodotti di qualità DOP IGP

Questo l’argomento del nostro terzo webinar.

Nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027 (di cui abbiamo parlato in altro webinar), giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

In realtà, la riforma si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione dei “gruppi di produttori”.

Spetta loro la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo.

Esse andranno poi intodotte nei disciplinari di produzione, qualora il gruppo di produttori abbia la forza (e cioè la rappresentatività, tale da consentirgli di agire con efficacia “erga omes”, secondo il linguaggio italiano) per renderle  vincolanti per tutti  e rese pubbliche mediante un apposito rapporto.

Con riferimento ai prodotti a denominazione protetta, dette pratiche potranno concernere:

a) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, protezione del paesaggio, uso sostenibile di acqua e suolo, transizione verso un’economia circolare (compresa la riduzione degli sprechi alimentari), prevenzione e controllo dell’inquinamento, salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) riduzione dell’uso di pesticidi e riduzione del pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

c) benessere degli animali;

d) conseguimento di un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione delle realtà locali e del tessuto rurale;

e) preservazione dell’occupazione agricola, attirando e sostenendo i giovani produttori;

f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole e di trasformazione.

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Altri punti della riforma.

Il regolamento UE/1143/2024 contiene altresì le regole sostanziali sulla portata della tutela conferita ai prodotti DOP e IGP, regolando anche i rapporti con i marchi commerciali e la loro protezione nel contesto dei nomi di dominio internet.

Confermato dunque l’obbligo per gli Stati membri di proteggere attivamente le denominazioni di origine unionali sul loro territorio, che viene esteso anche alla lotta contro le contraffazioni nel commercio elettronico, per le quali si responsabilizzano i fornitori di hosting service (elemento di forte novità).

La riforma punta altresì a proteggere i dati personali di chi coinvolto nelle procedure di riconoscimento (comprese le relative opposizioni) delle denominazioni di origine in sede unionale.

Infine, la riforma vuole facilitare la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche europee nel sistema internazionale gestito dalla WIPO, Worldwide Intellectual Property Organization.

Quest’ultimo è costituito dall’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra (le cui modalità di partecipazione dell’Unione sono portate dal regolamento UE/1753/2019).



Altri nostri webinar su sostenibilità e circolarità


Rapporto Qualivita su DOP e sostenibilità

La sostenibilità nella PAC (Politica Agricola Comune)


I pericoli all’orizzonte.

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I prodotti di qualità rappresentano ormai una voce molto importante per la bilancia commerciale italiana, sia in quanto tali, sia per l’indotto che generano (il cosiddetto “Turismo DOP“).

Di conseguenza, i prodotti di qualità rappresentano un bene prezioso per il nostro paese, che non possiamo permetterci di perdere.

Elementi essenziali, alla base della nozione stessa di denominazione di origine, sono:

        • l’origine stessa delle materie prime per i prodotti DOP, che deve rispondere ai requisiti fissati per dal relativo disciplinare (nel caso dei vini DOP, l’uva deve essere stata esclusivamente raccolta da vigne piantate all’interno del territorio definito dal disciplinare stesso);
        • i controlli, che devono assicurare l’effettiva rispondenza del prodotto DOP ai requisiti del disciplinare stesso: pertanto i controlli devono essere reali ed efficaci

Qualunque condotta, che lede tali cardini del sistema, mette seriamente in pericolo la reputazione dei nostri prodotti DOP.

Specialmente se a compierla non sono organizzazioni criminali, ma gli stessi produttori.

Ciò potrebbe avere un effetto distruttivo di portata devastante (amplificato dalla diffusione delle notizie sui social network, in epoca di guerre commerciali), paragonabile a quello che 40 anni fa fu lo scandalo del “vino al metanolo”.


Consorzi tutela attivita erga omnes

Consorzi tutela attivita erga omnes: condizioni, competenze, contributi, controlli.


Non avendo natura obbligatoria, i consorzi di tutela svolgono – in via di principio – un’attività che coinvolge i soli produttori aderenti per libera scelta.

Tuttavia, quando i consorzi raggiungono un significativo livello di partecipazione (almeno il 40% dei viticoltori ed almeno il 66%, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni), il Testo Unico Vino li autorizza a svolgere pure la cosiddetta attività “erga omnes” (art.41, comma 4, della legge 238/2016), che si esplica cioè a vantaggio anche dei produttori non aderenti (Consorzi tutela attivita erga omnes).

La materia è poi specificamente disciplinata nel relativo regolamento attuativo.

Rientra in tale attività (Consorzi tutela attivita erga omnes):

    • definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni;
    • organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
    • agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell’IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
    • esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
    • svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le Regioni.

Bisogna peraltro aggiungere che il regolamento ministeriale sulle procedure nazionali per l’esame delle domande di protezione in favore di DOP e IGP nonché per le modifiche dei relativi disciplinari (attualmente ancora il DM 12 novembre 2012) attribuisce ai Consorzi di tutela particolari funzioni in materia.

A fronte di ciò, anche i produttori non aderenti sono tenuti a versare un contributo economico al consorzio, ritenuto conforme ai principi fissati dal diritto UE in materia di organizzazioni professionali tra imprenditori agricoli (sentenza Corte UE del 30/5/2013 nel caso Doux Elevage).

Per garantire trasparenza, i contributi in questione devono essere riportati in appositi conti separati nel bilancio del consorzio. Inoltre il consorzio deve consentire anche ai produttori non soci di visionare la seguente documentazione:

    • bilanci (preventivi e consuntivi) e relative delibere assembleari di approvazione;
    • delibere del Consiglio di amministrazione sull’attività “erga omnes” e relativa relazione annuale;
    • programmi e rendicontazione sulle azioni di promozione;
    • programma di vigilanza concordato con l’ICQRF per i controlli nelle fasi successive all’avvenuta certificazione dei vini tutelati.

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