Diritto agrario: di cosa si occupa?
Il diritto agrario è identificato come il complesso delle norme che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici inerenti all’agricoltura.
Il concetto di agricoltura è inteso in senso estensivo, non limitandosi ad abbracciare la coltivazione dei campi, ma altresì l’allevamento del bestiame, sia per la produzione di carni e altri derivati animali, sia per finalità strettamente legate all’agricoltura. Anche la silvicoltura, attività che consiste nella coltivazione del bosco al fine di garantirne la durata nel tempo e incrementarne il rendimento, rientra nella materia agricoltura.
Diritto agrario: come si è sviluppato?
Le norme di diritto agrario nella sfera del diritto pubblico videro una considerevole crescita nel nostro Paese in seguito alla salita al potere del fascismo, il quale conferì estrema enfasi all’agricoltura in chiave autarchica.
D’altro canto, con l’avvento della Repubblica, la gestione diretta da parte dello Stato e degli altri enti pubblici ha assunto un carattere residuale, restringendosi di molto la loro azione, la quale ora si concretizza esclusivamente nel controllo e nell’incoraggiamento dell’iniziativa privata, mediante interventi di carattere temporaneo oppure duraturo.
Per diritto agrario in senso stretto si riferisce alle sole norme di diritto privato. Le sue fonti sono rinvenibili nella legge (codice civile e leggi speciali) e nelle c.d. consuetudini.
È legge agraria propriamente quella che regola direttamente persone, cose, atti e rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura.
La consuetudine si è naturalmente affermata nell’ambito dei rapporti agrari per almeno due ragioni: gli agricoltori prediligono la tradizione e la pratica di ciò che negli anni è andato consolidandosi; la molteplicità delle condizioni locali, le quali si distinguono da zona a zona, trova nella consuetudine, anziché nella legge, una più agevole disciplina.
Concetti fondamentali di diritto agrario
Caliamoci ora nel vivo del mondo agricolo, partendo dalla figura dell’agricoltore; si tratta di colui che esercita l’agricoltura. L’attività agricola tuttavia può essere esercitata, non solo da singoli, bensì anche in forma associata.
Ma quando si parla di azienda agricola?
Tale espressione trae fondamento innanzitutto dalla definizione di azienda che il nostro Codice Civile fornisce all’art. 2555 c.c.: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda si contraddistingue per la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa.
Tra i beni sono inclusi quelli mobili, immobili e immateriali (ad esempio, i brevetti) e ricadono altresì i contratti che l’imprenditore stipula per esercitare la sua attività d’impresa, nonché le posizioni giuridiche che da questi scaturiscono, quali debiti e crediti.
Per quanto nello specifico concerne l’azienda agricola, è possibile individuarne gli elementi principali nella proprietà o nell’uso d’un fondo e nell’esercizio sul medesimo dell’agricoltura.
Il fondo, tradizionalmente riconosciuto come il fulcro dell’azienda, non è da intendersi in senso stretto soltanto come la terra, ma in esso si ritrova anche tutto ciò che vi inerisce, sia questo per produzione diretta che per incorporazione: i frutti, le piantagioni, le fabbriche, le sorgenti, i corsi d’acqua.
Anche il complesso delle cose mobili che il proprietario colloca sul fondo ai fini della coltivazione rientra nel concetto di fondo. Tra queste, menzioniamo a titolo d’esempio le scorte vive e quelle morte.
Le prime sono costituite dal bestiame da allevamento e da lavoro; gli attrezzi, le macchine, le sementi, i foraggi, i concimi fanno, invece, parte delle scorte morte. Si tratta di beni accessori del fondo, connessi in chiave strumentale al tipo di attività che su di esso si svolge.
I diritti reali nel mondo agricolo
Un altro tassello che va a comporre la normativa agraria riguarda i diritti reali, considerati nei loro rapporti con l’agricoltura.
La proprietà, come istituto generale, è normata dall’art. 832 del Codice Civile, il quale la definisce come il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Nell’ambito agrario essa dà luogo a problemi particolari proprio in relazione alle limitazioni che le possono venire imposte, con effetti più o meno vasti.
Esemplificando, possiamo ricordare il vincolo forestale, un vincolo speciale posto a tutela dell’ambiente. Esso esercita un potere conformativo della proprietà, agendo direttamente sullo ius utendi et abutendi (godere e disporre delle proprie cose in modo esclusivo) e pertanto anche sullo ius aedificandi, quale diritto di costruire.
Un diritto reale di godimento di stretta connessione col mondo agrario è senz’altro l’enfiteusi.
Infatti, essa ha avuto origine nonché ampia applicazione proprio nel campo agricolo, essendo attribuiti all’enfiteuta “gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi” (art.959 c.c.), oltre all’”obbligo di migliorare il fondo” pagando “al concedente un canone periodico” (art. 960 c.c.).
È d’uopo, inoltre, prendere in considerazione l’usufrutto.
Esso, definito dall’art. 981 c.c. come “il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica”, vede una sua specifica declinazione nell’usufrutto dei boschi.
Infatti, quando questo ha ad oggetto “boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione” (art. 989 c.c.).
I contratti agrari
Da ultimo, grande rilevanza assumono i contratti agrari, distinti tra i “contratti costitutivi dell’impresa agricola” ed i “contratti per l’esercizio dell’impresa agricola”.
Quest’ultimi, a loro volta, si dividono in contratti di scambio (affitto) e contratti di natura associativa (colonia parziaria, compartecipazione agraria, mezzadria, soccida).
Occorre comunque ricordare che in tema di contratti di natura associativa la legge 3 maggio 1982, n.203 (art.25), ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendo la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto, e ciò entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge predetta (salvo quanto stabilito dagli articoli 28-29-36-42).
Ulteriori approfondimenti:
Il giudice competente per le liti in materia di contratti agrari
Terminata questa analisi per sommi capi della materia agraria dal punto di vista sostanziale, facciamo ora un cenno all’aspetto processuale: quale giudice adire in caso di controversie afferenti i contratti agrari?
È la legge 2 marzo 1963, n. 320 la normativa di riferimento. Ai sensi di questa, la competenza è devoluta a sezioni specializzate agrarie dei Tribunali e delle Corti.
La Sezione è composta da tre magistrati ad essa destinati ogni anno in base alle norme sull’ordinamento giudiziario, nonché da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d’Appello.
Essi sono individuati tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d’appello la scelta cade tra i dottori in scienze agrarie.
Va, nondimeno, tenuto presente che, prima di rivolgersi a un giudice, in materia di contratti agrari è indispensabile esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improponibilità dell’azione giudiziale, avanti all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.





