Consulenza aziende agricole vitivinicole

Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

Il nostro approccio al lavoro di consulenza aziende agricole vitivinicole è quello della specializzazione accompagnato dall’interdisciplinarietà.

Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


Siamo disponibili per consulenze in VIDEOCONFERENZA


Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



Pratiche sleali settore agricolo Covid-19

Pratiche sleali settore agricolo Covid-19: segnalabili al MIPAAF e sanzionate.


In parziale  attuazione alla direttiva UE/2019/633 , tra le misure adotta per contrastare gli effetti ecomomici dell’epidemia Covid-19, è stata inserita la norma (decreto legge 9/2020, art.33) che consente di perseguire le pratiche sleali settore agricolo, seppure solo quelle riconducibili a tale situazione sanitaria (Pratiche sleali settore agricolo Covid-19).

Così stabilisce detta norma:

“Art. 33 Misure per il settore agricolo
1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e’ autorizzato all’apertura di apposita contabilita’ speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di concessione dei mutui.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 36″.

Per inviare le segnalazioni è stata aperta la casella di posta elettronica  pratichesleali@politicheagricole.it


Contratto affitto agrario modello

Modello per concedere in affitto l’uso di un fondo agricolo (contratto affitto agrario modello)


CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “concedente o parte proprietaria

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “conduttore o parte affittuaria

dall’altra parte

PREMESSO

  1. che il signor ____________ è proprietario di alcuni terreni agricoli siti nel Comune di _________ così censiti catastalmente:

 

Comune

Foglio

Particella

Superfice catastale

Superfice grafica

Uso del suolo primario – coltivazione

 

  1. che il signor __________ è altresì proprietario dei seguenti beni fabbricati agricoli adibiti a _________ siti nel Comune di __________, censiti nel nuovo catasto fabbricati del predetto Comune come segue:

foglio____, particella ____, sub n__;

foglio____, particella ____, sub n.__;

  1. che il signor ____________ è intenzionato a concedere in affitto i predetti immobili, meglio identificati ai capi sub a) e b) e che il signor ___________ è al contempo interessato acquisirli in conduzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;

Art. 2

Il signor _____________ concede in affitto alla parte affittuaria i beni immobili come sopra meglio descritti ai punti sub a) e b) della premessa;

Art. 3

I suddetti beni immobili vengono concessi in godimento a corpo e non a misura per la superficie censuaria sopra risultante, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i diritti ed oneri d’acqua che vi competono e che le parti dichiarano di ben conoscere.

Art. 4

Il presente contratto avrà una durata di ______ annate agrarie, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente e quindi con scadenza al 10 novembre _________, previa disdetta da inviarsi da una delle parti con raccomandata a.r. almeno un anno prima della scadenza.

(Attenzione: la durata minima sono 15 anni, a meno che il contratto venga vidimato dalle organizzazioni di categoria, nel qual caso – ma solo in esso – si potrà pattuire una durata inferiore a 15 anni)

Alla scadenza la parte affittuaria dovrà restituire i beni oggetto del presente contratto nella piena disponibilità della parte concedente che, potrà ritornare in possesso dei medesimi beni senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti pendenti. Per cui entro tale termine i beni immobili e fabbricati dovranno essere lasciati liberi da beni, persone, animali o case appartenenti alla parte affittuaria.

Art. 5

Il canone d’affitto viene convenuto ed accettato nella misura di € ___________ per ciascuna annata agraria e dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario ed in una unica soluzione entro il giorno 10 novembre di ciascuna annata agraria.

Il canone sopra quantificato non è soggetto ad adeguamento per l’intera durata del presente contratto.

(in alternativa)

In conformità dell’art.10 della Legge 203 del 1982, le parti convengono e pattuiscono l’adeguamento del canone secondo i coefficienti di adeguamento all’uopo previsti e ciò avverrà a partire dalla ___________ annata agraria.

Art.6

E’ fatto divieto alla parte affittuaria – direttamente od indirettamente – di subaffittare, sublocare e di subconcedere ad altri il godimento a qualsiasi titolo, tutti i beni immobili oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata di tempo, nonché di costituire o far costituire servitù passive sui terreni di cui sopra.

Art. 7

La parte affittuaria si impegna, per tutta la durata del contratto, a coltivare i terreni concessi in godimento secondo le regole della buona tecnica agraria e, in particolare, ad effettuarne la concimazione organica. Al contempo, parte affittuaria sarà responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi oltre che della buona e corretta coltivazione dei medesimi.

Art. 8

La parte proprietaria autorizza sin d’ora, e senza bisogno di ulteriore comunicazione o conferma, la parte affittuaria ad eseguire su ciascun bene oggetto del presente contratto di affitto opere di miglioramento fondiario in genere, addizione e trasformazione degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati ivi presenti, purché nel rispetto delle vocazioni colturali della zona cui il fondo è ubicato. Resto in teso che in tali casi, la parte proprietaria sarà da considerarsi esente da ogni responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell’esecuzione delle opere dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati.

(oppure)

E’ fatto divieto alla conduttrice di effettuare addizione e/o opere di trasformazione degli ordinamenti produttivi insistenti sui fondi oggetto di affitto.

Art. 9

Per tutto quanto, non espressamente regolato dal presente contratto si rimanda alle vigenti disposizioni in materia e in particolare alla legge 203/82 e s.m.i..

Art. 10

(qualora si fosse in presenza di una famiglia coltivatrice ex art.48 L.203/82)

Il signor ___________, sottoscrive il presente contratto in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della famiglia coltivatrice ex art.48 Legge 203/1982.

Art. 11

Le spese di registrazione sono e restando a carico solidale delle parti contraenti.

 

Art. 12

Il presente contratto di affitto viene redatto in carta libera, in triplice originale e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto e accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti.

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto di affitto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

      • quanto alla “parte proprietaria” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo);
      • quanto alla “parte affittuaria” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo).

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, addì ______________

IL CONCEDENTE    _______________________________________________________

PARTE AFFITTUARIA

_______________________________________________________

 

contratto comodato agrario

IL CONTRATTO COMODATO AGRARIO


Il COMODATO (contratto comodato agrario), nella sua accezione più generica, è ”il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Questa è la definizione data al contratto di comodato dall’articolo 1803 del nostro codice civile. Nell’ambito del rapporto contrattuale in esame si individuano, quindi, due soggetti (o meglio, due parti contrattuali), che sono da un lato il proprietario del bene concesso in comodato, che viene definito COMODANTE, e dall’altro il soggetto che riceva il bene in comodato, definito COMODATARIO.

Il contratto di comodato è di regola gratuito, con la conseguenza che la sua causa va rinvenuta nello spirito di liberalità ed è basata proprio sul rapporto di fiducia tra le parti. Affinché detto contratto non perda la sua detta natura, l’interesse del comodante non deve avere contenuto o natura patrimoniale. Ciò non esclude tuttavia l’esistenza, in capo al comodante, di un interesse che può comunque consistere in mero vantaggio (diretto o indiretto) come quello della manutenzione o conservazione del bene (appunto non patrimoniale).

Sotto l’aspetto giuridico, il comodato è un contratto reale, ovvero che si perfeziona con la semplice consegna della cosa, e a forma libera, cioè che per il suo perfezionamento e la sua validità non è necessaria alcuna forma canonica. Ecco quindi che il contratto di comodato può essere correttamente stipulato anche con la sola forma verbale.

Quanto alla durata, il contratto di comodato può essere a tempo determinato (art.1803 c.c.), e quindi con scadenza convenuta tra espressamente le parti, oppure la durata può essere desunta e/o determinarsi in relazione all’uso e/o all’utilizzo che si può fare del bene, in conformità del contratto. L’art.1809 c.c. prevede infatti che “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.”.

Il comodato, diversamente, può essere stipulato anche per un tempo indeterminato. Si parla a tal proposito di comodato precario. L’art.1810 c.c. stabilisce che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.”. In tale caso, il comodante può in ogni momento domandare al comodatario la restituzione del bene.

OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMODATARIO

Il comodatario è anzitutto tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Inoltre, il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (art.1804 c.c.).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Tale principio trova giustificazione nel fatto che le spese sostenute dal comodatario per l’uso della cosa sono finalizzate proprio a servirsi del bene e quindi ad un suo interesse. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art.1807 c.c.). Ciò poiché dette spese sono dirette alla conservazione duratura della cosa.

Il comodatario, infine, ha l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del contratto (o a richiesta del comodante per il caso di comodato precario) ovvero quando si è servito del bene in conformità al contratto.


IL COMODATO IN AGRICOLTURA

Il contratto di comodato è una fattispecie molto diffusa in agricoltura, anche se poco garantista per il coltivatore che si trova ad assumere la posizione di comodatario (al contrario del contratto di affitto agrario).

Ecco perché si tratta di una tipologia contrattuale che viene maggiormente utilizzata per la concessione in godimento di fondi (o fabbricati) rustici tra soggetti legati da rapporti di parentela (o comunque di stretta amicizia e fiducia).

Risulta certamente lecito ed ammissibile concedere in comodato d’uso sia un fondo agricolo con annesso fabbricato rurale, sia le attrezzature necessarie alla coltivazione dei fondi (con la Circolare del 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto i contratti di comodato stipulati verbalmente quali validi titoli di conduzione dei terreni agricoli per i quali può essere chiesto ed assegnato il carburante ad accisa agevolata).

Quanto alla sua forma, come il contratto di affitto agrario anche il contratto di comodato avente ad oggetto terreni agricoli non necessità della forma scritta. Ecco che, come è valido un contratto di affitto agrario verbale è da considerarsi valido titolo di conduzione dei terreni agricoli anche il contratto di comodato d’uso di fondi rustici stipulato nella forma verbale. Occorre però tenere ben a mente che il contratto di comodato di fondi rustici non può essere qualificato come “contratto agrario” (nei contratti agrari la causa, non presente nel comodato, è quella di costituire l’impresa agraria sul fondo altrui). Ragion per cui, in tema di rapporti agrari, la disposizione dell’art.27 della L.203/1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari – non trova applicazione nell’ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico (Cass. 2 agosto 2016, n.16105).

Il comodato di fondi rustici, inoltre, è soggetto a registrazione se viene redatto in forma scritta (in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto) oppure se stipulato in forma verbale ma dello stesso viene fatta menzione in un altro atto sottoposto a registrazione. Per cui se stipulato in forma orale e dello steso non vi è menzione in altri contratti registrati, non sarà necessario procedere a registrazione.

Da ultimo, occorre ricordare (anche se dovrebbe essere circostanza oramai notoria) che il contratto di comodato non riconosce al comodatario insediato sul fondo il diritto di prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto. Ciò poiché la prelazione agraria viene riconosciuta solamente al coltivatore diretto munito di regolare contratto di affitto agrario. Al contempo, il diritto di prelazione del coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, potrebbe essere escluso dalla presenza sul proprio fondo, di un soggetto comodatario. Circostanza, quest’ultima, che trova il suo fondamento nell’art.7 della Legge n.817 del 1971 il quale richiede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, che il confinante che intende esercitare detto diritto coltivi da almeno un biennio il suo fondo (adiacente a quello posto in vendita). Va da sé che la concessione in godimento del fondo mediante comodato d’uso escluderebbe la sussistenza del presupposto della conduzione/coltivazione (almeno) biennale del fondo confinante rispetto a quello oggetto di compravendita.


Modello contrartto comodato agrario


Autorizzazione impianto vigneti 2020

Autorizzazione impianto vigneti 2020:  pubblicata una nuova guida di AGEA (circolare AGEA  n.11517 del  13 febbraio 2020).


Autorizzazione impianto vigneti 2020: la circolare AGEA n.11517 del 13 febbraio 2020 fa il punto sulla legislazione nazionale nonché sulle posizioni adottate dalle Regioni in merito ai criteri di priorità.

Essa sostituisce integralmente quella adottata per l’anno 2019 (circolare 12599 del 14 febbraio 2019), ma ne riprende sostanzialmente i contenuti, sopratutto per quanto concerne il rispetto dei criteri di priorità  e di ammissibilità (che vengono anzi ulteriormente salvaguardati) ed i limiti al traferimento tra Regioni.

Il quadro normativo italiano di riferimento resta quello portato dal D.M. 12272 del 15 dicembre 2015 , (come precisato dalla circolare MIPAAF 5852 del 25/10/2016), in ultimo modificato dal DM 935 del 13 febbraio 2018.

Il tutto in applicazione delle regole portate dalla OCM Unica (Regolamento UE 1308/2013, articoli 62 e seguenti, che a sua volta è stato oggetto di successive modificazioni), su cui si è espressa la Commissione UE con il parere (ARES 2017-5680223), secondo cui:

“l’affitto di superfici vitate, al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione ed al reimpianto in località differente e molto distante, non può essere considerato una normale attività agricola, sopratutto se la superficie vitata oggetto di estirpazione non è gestita dall’affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto di affitto è rescisso dopo l’estirpazione”.

Di conseguenza, la circolare AGEA 11517 del 13 febbraio 2020 individua i seguenti principi:

 

3) Modifica della superficie per cui è concessa l’autorizzazione

Dal 2018 la modifica di una superficie rilasciata sulla base di un criterio di priorità individuato dalla Regione secondo l’articolo 7bis del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, è da intendersi analoga alla fattispecie riportata nell’articolo 7 paragrafo 3 per la quale trova applicazione l’articolo 14del medesimo decreto, ovvero, su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l’autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti i medesimi criteri di priorità di cui all’articolo 7bis per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

 

4) Modifica della Regione/P.A. di riferimento

Il titolare dell’autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l’autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l’autorizzazione.

La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è permessa se non vengono rispettati i criteri di ammissibilità e gli eventuali criteri di priorità previsti alla presentazione della domanda e che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione.

La richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni deve essere inoltrata alla regione dove si vuole effettuare l’impianto. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della regione dove si vuole effettuare l’impianto, sia da parte della regione di origine.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio2018 ….  Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni  in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente.

 

Ribadendo un principio già fissato dalla precedente circolare del 2019, la circolare AGEA emessa per l’anno 2020 (circolare 11517 del 13 febbraio 2020) ha altresì sancito:

 

“A.Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni annola superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioniper nuovi impianti nell’annualità successiva(da qui in avanti“superficie nazionale autorizzabile”).

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell’ambito dell’introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, dal2017 sono state introdottele seguenti prescrizioni:

1) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e 2018, quindi, non sono più trasferibili da una regione ad un’altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.

2) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/omotivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.”

 

Per quanto concerne i criteri di prorità adottati dalle singole Regioni (nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa comunitaria), si veda l’allegato n.1 alla stessa circolare Agea del 2020.


Autorizzazioni impianto nuovi vigneti: normativa italiana


Regione Piemonte - Autorizzazione impianto vitigni


 

Passaggio generazionale imprese agricole

Il passaggio generazionale nelle aziende agricole a conduzione famigliare (Passaggio generazionale imprese agricole)


Il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese a conduzione famigliare è un tema di estrema attualità (Passaggio generazionale imprese agricole).

Ciò anche in stretta relazione al contesto storico e sociale in cui ci troviamo.

La fondazione di maggior parte delle aziende italiane risale agli anni 70 del secolo scorso e quasi il 70% di queste risulta aver mantenuto sino ad oggi la conduzione famigliare. Si può ben comprendere, quindi, come la necessità attuale di guardare all’avvicendamento nell’azienda di famiglia sia dettata anche da elementi di carattere anagrafico. Infatti oggi gli imprenditori italiani con più di sessant’anni, da una analisi statistica, risultano circa il 60% del totale, mentre nel 2007 erano il 43%.

A breve saremo, quindi, testimoni di un ricambio generazionale massivo, che comporta già oggi la necessità, in capo agli imprenditori di aziende a conduzione famigliare, di effettuare valutazioni su chi porterà avanti l’attività imprenditoriale, decidendo se trasferire la propria impresa (e la propria storia) a terzi o lasciarne la conduzione ai figli o ai nipoti.

Un dato è certo. Occorrerà non farsi trovare impreparati nel momento di tale scelta. Innanzitutto perché ciò implica il trasferimento delle conoscenze aziendali (c.d. know-how) da una generazione all’altra, un patrimonio di competenze e abilità che andrebbe trasmesso ai propri successori nel corso del tempo, con la giusta formazione in azienda.

Essendo quindi il passaggio generazionale un momento così delicato, deve essere valutato e pianificato con largo anticipo.

L’aspetto dell’avvicendamento aziendale viene spesso ignorato da chi lascia la propria azienda in mano agli “eredi”.

Da un lato, l’imprenditore tende quasi sempre a considerare le fortune dell’impresa legate alle sue capacità imprenditoriali e di gestione e ne vorrebbe garantire la continuità, evitando di lasciare il timone dell’azienda, se non quando si trova costretto a farlo (per ragioni di salute o quanto oramai non è più in grado di provvedervi, avendo raggiunto un’età considerevole). Molto spesso ciò avviene anche in considerazione della scarsa  volontà dell’imprenditore di prima generazione di passare il testimone, magari ritenendo i propri successori inadeguati.

Dall’altro lato, capita anche si dia per scontata la volontà di figli o nipoti di seguire le orme del proprio predecessore, ma a volte non è così:   il passaggio si trasforma in qualcosa di molto simile ad una imposizione, con ovvi e conseguenti effetti negativi.

Ma a parte tali quetioni, seppur importanti da un punto di vista sociologico, occorre senza dubbio focalizzare l’attenzione sugli aspetti giuridici utili – o meglio, essenziali – a rendere il passaggio generazionale  come un momento pianificato e ben ponderato.

Dovrà certamente l’imprenditore conoscere le fattispecie giuridiche che possono interessare tale processo le quali comprendono ipotesi di trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie. Le forme negoziali utili ad attuare detto trasferimento possono essere sia contrattuali (inter vivos) oppure di carattere successorio (mortis causa).

Nell’ambito dei rapporti inter vivos, l’imprenditore potrebbe pensare a devolvere l’azienda – ed il suo patrimonio aziendale – direttamente ai figli appunto quando è ancora in vita. Tale operazione potrebbe avvenire o mediante atti di donazione oppure mediante il noto “patto di famiglia”.

La donazione costituisce uno dei negozi maggiormente utilizzati, ma critico in presenza di più figli e nell’ipotesi in cui l’azienda venga lasciata ad uno o solamente ad alcuni di loro. Detta criticità sorge in relazione al rischio di lesione della quota di legittima in capo ai figli – o al figlio – esclusi dalla donazione. Occorrerà, quindi, in tali casi effettuare una preventiva quantificazione dell’azienda e conguagliare con altra donazione il figlio o i figli esclusi.

Il patto di famiglia invece, disciplinato dall’art.768 bis c.c., è il contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda (e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote) ad uno o più discendenti. Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale (al quale dovranno partecipare anche tutti i futuri eredi del disponente), che consente di realizzare un duplice obiettivo:

  • da un lato, prevenire il radicamento di liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie;
  • dall’altro lato, addivenire all’assegnazione di tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità gestionale dell’impresa.

Occorre però considerare che il Patto di Famiglia impone la liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte del disponente, il che pone un sensibile problema finanziario, qualora il valore dell’azienda sia molto alto: di conseguenza, bisogna capire come trovare i fondi necessari.

Inoltre, il Patto di famiglia può essere oggetto di impugnazione da parte dei partecipanti ai sensi dell’art. 1427 c.c. attraverso l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto, dall’altro.

Ovviamente quelli testé evidenziati non sono gli unici contratti o negozi giuridici attuabili, ma sono quelli maggiormente utilizzati.

Qualora l’imprenditore, invece, nel corso della vita, non programmi il passaggio generazionale della sua azienda, questo si realizza naturalmente al momento della sua morte con l’apertura della successione.

Come per qualunque altro trasferimento di beni per successione, anche nel caso in cui l’imprenditore lasci in eredità la propria azienda, la stessa sarà devoluta secondo le ordinarie regole successorie, secondo le proporzioni previste per legge. Qualora vi fosse, invece, un testamento, i trasferimenti avverranno secondo le disposizioni nello stesso contenute.

Anche in ambito testamentario, come per l’ipotesi di donazione sopra citata, il de cuius (imprenditore) dovrà tenere in considerazione, per evitare lesioni delle quote di legittima, il valore dell’azienda oggetto di lascito a seconda che la stessa venga trasferita come legato, legato in sostituzione di legittima o secondo le regole ordinarie dell’eredità.

Nemmeno in queste ipotesi va dunque trascurato il problema finanziario, che comprenderà l’esborso per le tasse successorie, se il valore dell’asse ereditario supera la franchigia d’imposta attualmente in essere.

Resta ovviamente inteso che gli eredi, che si troveranno a dover condurre l’azienda, potranno ben decidere di portare avanti l’attività o cederla a Terzi.

Insomma, le questioni sul tavolo sono alla fine le stesse, cambia solo il momento e le relative condizioni economiche in cui vanno affrontate. Alla luce di ciò, appare quindi opportuno esaminare la situazione in anticipo, onde programmare adeguatamente il passaggio generazionale.