Modello per concedere in soccida un allevamento di bestiame (contratto soccida modello)
CONTRATTO DI SOCCIDA
TRA
Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidante”;
– da una parte –
E
Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidario”
– dall’altra parte –
OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è l’allevamento di ___________________. (es. bovini / suini da ingrasso, ecc.).
L’allevamento condotto si sviluppa in ___ cicli della durata media di _____ giorni/mesi. La facoltà dopo il 1° ciclo di rescindere o proseguire tale contratto, spetta solo ed unicamente alla parte soccidante.
I capi di bestiame da immettere per ogni ciclo sono pari a n.______. Il primo ciclo di allevamento avrà inizio il ________________.
Il contratto si intende rinnovato tacitamente per un anno, pari a n.____ cicli consecutivi e così di seguito per identico periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una delle parti almeno _____ mesi prima della data di inizio dell’ultimo ciclo; la durata del ciclo in linea di norma è pari a quella stabilita dalla normativa fiscale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Oggetto del Contratto
Viene stipulato un contratto di soccida semplice, a norma degli articoli 2170 e seguenti del codice civile, ai seguenti patti e condizioni:
2) Stima Iniziale
All’inizio di ogni ciclo, la stima iniziale equivale al numero degli animali conferiti, risultanti dalle bolle e relative fatture di acquisto dei fornitori o di trasferimento degli altri allevamenti. Da detti documenti si potrà desumere il numero, la razza, la qualità ed il peso. Resta ovviamente inteso che gli animali resteranno nella titolarità del soccidante e che la stima ed il conferimento non trasferiscono la proprietà degli animali dal soccidante al soccidario.
3) Luogo dell’allevamento
L’allevamento viene esercitato in n. __ capannone/i
– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) , Via …………………….
– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) – Via …………………….
4) Direzione dell’allevamento
Come previsto dall’art. 2173 del Codice Civile, spetta alla parte soccidante la direzione dell’allevamento da esercitare secondo le regole della buona tecnica che lo governa.
La soccidante si avvale, per tutta la durata del contratto, della collaborazione dei propri Tecnici, i quali devono avere libero accesso ai luoghi di allevamento, al fine di verificare e garantire in ogni momento la regolare conduzione della gestione in soccida.
In particolare la parte soccidante può:
I) subordinare la scelta dei prestatori di lavoro, da parte dei soccidari, per le esigenze dell’allevamento;
II) ispezionare tramite servizi tecnico-veterinari, prima dell’inizio del 1° ciclo di produzione, i locali messi a disposizione e destinati all’allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente rispondenti alle prestazioni tecniche e sanitarie;
III) rilasciare per iscritto regolare nulla osta alla idoneità dei locali;
IV) controllare tramite il servizio tecnico-veterinario che le attrezzature, le mangiatoie, gli abbeveratoi, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro mezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente idonei;
V) rilasciare per iscritto regolare nulla osta analogo a quello previsto per i locali dopo il parere favorevole del servizio tecnico;
VI) sospendere i termini dell’accordo sino a quando il soccidario non provveda a garantire l’idoneità dei locali e delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario;
5) Obblighi del soccidante
Il soccidante provvederà a fornire e a garantire:
a) gli animali da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna dallo stesso stabilite;
b) i mangimi e i medicinali prescritti dal servizio tecnico veterinario incaricato dal medesimo soccidante;
c) l’assistenza tecnico-veterinaria necessaria al miglior andamento dell’allevamento;
d) il trasporto e la consegna degli animali, mangimi e dei medicinali all’allevamento. La parte soccidante provvederà a dare tempestiva comunicazione qualora, per causa di forza maggiore non fosse in grado di provvedere o garantire la fornitura e/o consegna dei prodotti suindicati. In tale caso, l’approvvigionamento resterà a carico della parte soccidaria con onere di rimborso.
e) l’eventuale documentazione richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi “medicati”;
f) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all’art. 18 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
6) Obblighi del soccidario
La parte soccidaria è tenuta, per la conduzione dell’allevamento, a tenere, sotto la propria responsabilità, ed a mettere a disposizione:
a) i locali sistemati e attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veterinario incaricato dal soccidante;
b) il personale necessario allo svolgimento della attività di allevamento;
c) predisporre le operazioni ordinarie e straordinarie all’allevamento;
d) l’energia elettrica, il combustibile e l’acqua potabile. A mettere a disposizione, inoltre, tutto quanto necessario per una buona conduzione dell’allevamento;
e) provvedere allo smaltimento delle deiezioni provenienti dall’allevamento e, a tale proposito, il soccidario è obbligato a richiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative dalle autorità competenti in materia sanitaria. Inoltre, è a carico del soccidario la preparazione, pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e la loro constante manutenzione, onde mantenere sempre tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;
f) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeveratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;
g) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante. E’ fatto assoluto divieto, salvo diversa espressa autorizzazione del soccidante, di somministrare alimenti diversi a quello forniti dal soccidante;
h) il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento dell’allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario e in conformità delle norme antincendio e antinfortunio vigenti.
i) La vaccinazione ordinaria, prevista per la tipologia di animali conferiti, con le modalità e tempi indicati dal servizio tecnico-veterinario, ovvero le vaccinazioni per ogni altra malattia di cui si ravvisasse la necessità ricorrere secondo il giudizio del servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;
Vi impegnerete altresì a:
l) Prestare la massima collaborazione affinché gli incaricati della parte soccidante possano, in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall’allevamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici;
m) Consegnare i capi di cui si dovesse rendere necessario l’abbattimento, sia per ragioni sanitarie, sia perché ritenuti inidonei al proseguimento del processo produttivo o alla convivenza con gli altri soggetti;
n) Custodire ed a disporre con la diligenza del “buon allevatore” i beni forniti, con assunzione di tutte le responsabilità civili e penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria, e con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione dei capi per nessun motivo.
Il soccidario, infine, dovrà osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni:
o) Prendere in cura e custodire gli animali destinati all’allevamento e tutto il materiale ricevuto, sotto l’osservanza delle norme di cui all’art. 53 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633;
p) Registrare tutti gli animali deceduti, dandone tempestiva comunicazione al servizio tecnico-veterinario indicato ed incaricato dal soccidante, e tenendo la carcassa a loro disposizione per eventuali controlli. Le attestazioni di mortalità possono risultare dai seguenti documenti che essere tempestivamente inoltrati alla soccidante:
I) certificati di mortalità rilasciati dal servizio tecnico competente in materia;
Il) documenti rilasciati da ditte autorizzate al ritiro delle carcasse;
III) Provvedere, a propria cura, allo smaltimento delle carcasse degli animali morti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
q) Adempiere alle norme stabilite dai Decreti Legge n. 54 del 30/12/92 e n° 146 del 26/03/2001, e D.L. n. 53 del 28/02/2004, che fanno esplicito riferimento alle norme riferite al “benessere degli animali”.
r) comunicare tempestivamente al nostro apposito ufficio sotto pena del risarcimento di ogni e qualsiasi danno che il ritardo nella comunicazione potesse provocare, ogni fatto che possa alterare l’ordinaria conduzione dell’allevamento;
s) Le consegne di animali, mangimi, medicinali, disinfettanti e materiali in genere verranno effettuate presso l’allevamento nelle normali ore di lavoro; qualora però ciò fosse impossibile per nostre ragioni interne, provvederete a prendere in consegna ed a sistemare tali materiali in qualsiasi ora. Naturalmente le consegne fuori orario Vi verranno comunicate tempestivamente e preventivamente concordate;
t) Non far visitare e comunque vietare l’accesso di estranei nei locali di allevamento.
u) Entro 15 giorni dall’immissione degli animali trasmettere la polizza assicurativa contro i danni del furto e asfissia relativa ai capi consegnati; trascorso tale termine il soccidante comunicherà il mancato recapito della polizza e provvederà ad essa addebitando il relativo costo al soccidario. Per il periodo intercorrente tra la mancata trasmissione dell’assicurazione al soccidante e la stipula da parte dello stesso dell’assicurazione, saranno addebitati al soccidario tutti i danni provocati dal perimento (morte, asfissia, furto) del bestiame valutati sulla base del corrente prezzo di mercato.
v) Si precisa che, relativamente ai prodotti indispensabili per l’espletamento dell’attività di allevamento zootecnico (medicamenti, detergenti, disinfettanti ecc.) forniti dal Soccidante, premesso che gli stessi sono consegnati in contenitori tali da rientrare, una volta svuotati, nei regolamenti dettati dal Decreto Legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e suoi successivi Decreti Legislativi applicativi, si conviene tra le parti che tutto quanto dettato dalle normative vigenti in materia di rispetto eco-ambientale sia da imputare, e come oneri finanziari, e come adempimenti anche sanzionatori, al soccidario detentore.
7) Modalità di carico del bestiame
Gli animali, giunti al termine del loro ciclo produttivo, verranno caricati e pesati presso la pesa _______________(Comunale, aziendale del soccidante, aziendale del soccidante, ecc.). Il carico del bestiame dovrà essere preannunciato dal soccidante con almeno ______ ore/giorni di anticipo.
8) Stima degli animali allevati
La stima degli animali allevati, al termine di ogni ciclo viene desunta dalle bolle di vendita o di trasferimento e relative fatture, così pure l’ammontare della carne prodotta.
9) Ripartizione degli accrescimenti
Gli accrescimenti e quindi gli utili saranno determinati con il seguente criterio in seguito alla stima iniziale indicata nel presente contratto al punto 2) e alla quantità finale della carne prodotta come risulterà dalle bolle di vendita a fine ciclo.
Tenuto conto del lavoro svolto, della entità dei mangimi conferiti sia dal soccidante che dal soccidario, delle spese dagli stessi sostenute, dalla razza di animali allevati, dal periodo di allevamento, dall’andamento climatico, dal tipo di alimentazione, al soccidario spetterà una quota di animali pari ad una percentuale del 11% variabile della carne prodotta. In base alle variabili ivi previste la predetta percentuale può oscillare di 2 punti in più o in meno. Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico saranno esclusi dal conteggio totale della carne prodotta.
In caso di chiusura di zona per regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche) si precisa che i dati tecnici risultanti dalla chiusura del ciclo di allevamento dovranno essere accettati dal soccidario, e di conseguenza anche la quantificazione del compenso, con la relativa ripartizione degli animali attribuiti a fine ciclo.
I soccidari hanno facoltà di chiedere la monetizzazione degli animali loro spettanti. In tal caso per il compenso in denaro liquidato dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, senza assoggettamento ad IVA, trattandosi di quota che spetta a titolo di assegnazione (Ris. Ministeriale n. 504929 del 7/12/1973 – circolare ministeriale n. 32 del 27/04/1973 – risoluzione ministeriale n. 502890 del 03/01/1974 – risoluzione ministeriale n. 381861 del 28/05/1987)
Il pagamento dovrà essere eseguito alla fine di ogni trimestre.
10) Trasferimenti dei diritti sul bestiame in corso di allevamento
Qualora nel corso del contratto la proprietà del bestiame dato a soccida venga comunque trasferita ad altri, il contratto non si scioglie ed i debiti e crediti derivanti dalla soccida passano dal soccidante all’acquirente in proporzione alla quota acquistata salva, per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante.
La parte soccidaria, qualora il trasferimento riguardi la totalità o la maggior parte del bestiame, potrà recedere dal contatto con effetto dalla fine del ciclo in corso.
11) Inadempimenti
Gli obblighi richiamati nel presente contratto debbono ritenersi di carattere essenziale e pertanto anche l’inosservanza di uno di essi determina la risoluzione ipso iure dell’accordo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte inadempiente.
12) Trattamento tributario
Il presente accordo è regolato ai fini dell’imposizione diretta dagli artt. 29 e 78 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917; e ai fini della registrazione dal D.P.R. 26/07/1986 n. 131. Ai soli fini fiscali si precisa che il/i capannone/i nella quale si svolge l’attività di allevamento insiste su un terreno sito nel comune di ____________ , Via ________.
13) Trattamento Previdenziale
Il soccidario, con la firma del presente accordo, garantisce il soccidante sul corretto pagamento della contribuzione previdenziale per sé, familiari e propri dipendenti, presso gli istituti competenti (INPS e INAIL) nonché sulla corretta iscrizione ai suddetti enti, sollevando fin da ora il soccidante da ogni responsabilità in merito. A riprova di quanto dichiarato, esibisce e allega copia del bollettino di pagamento, relativo all’ultimo periodo contributivo versato. Il soccidario garantisce inoltre tale iscrizione per la durata di validità del presente contratto. In ogni caso, ove gli Enti Previdenziali chiedessero il pagamento dei contributi al soccidante, quest’ultimo, avrà il diritto di compensare le somme corrisposte con i compensi spettanti al Soccidario, in virtù del presente contratto.
14) Foro competente
In caso di controversia, la parte che intende proporre domanda giudiziale è tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio onde addivenire al rituale tentativo di conciliazione. Esperito negativamente il predetto tentativo di conciliazione, il Foro competente per ogni eventuale azione giudiziale sarà esclusivamente quello di ____________.
15) Comunicazioni e notificazioni
Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:
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quanto al “soccidante” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo);
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quanto al “soccidario” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo).
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data ______________
IL SOCCIDANTE ……………………………………………………..
IL SOCCIDARIO …………………………………………………………
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. ___________________.
Luogo e data ______________
IL SOCCIDANTE …………………………………………………………….
IL SOCCIDARIO ……………………………………………………………..