Imbottigliamento fuori zona

Imbottigliamento fuori zona è regolato dall’art.38 del Testo Unico Vino, il quale deve rispettare i principi fissati dal diritto dell’Unione Europea.


L’imbottigliamento nella zona di produzione – requisito che può essere preteso solo per i vini DOP e IGP, per i quali può dunque essere vietato in determinate circostanze imbottigliamento fuori zona di produzione   –  è regolato dall’art.4 del regolamento della Commissione UE/33/2019, il cui art.4, comma 2, affida la regolamentazione della materia al disciplinare di produzione, siccome sancisce:

“Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all’interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi”.

Il contenuto di tale norma è leggermente variato rispetto a quella previgente (art. 8 del regolamento della Commissione 607/2009), siccome quest’ultima disponeva:

“Qualora il disciplinare di produzione preveda l’obbligo di effettuare il condizionamento all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.”

In Italia, la materia è disciplinata dal Testo Unico Vino all’art.38, il quale così disponeva:

“7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime”.

 

Tale previsione è stata modificata dal D. L “semplificazioni” 16/7/2020, n.76 (art.43), converito – a sua volta con modificazioni –  dalla  legge 120/2020.

Il testo vigente diviene quindi il seguente:

7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione.

7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.

 

Con riferimento a tali disposizioni del Testo Univo Vino (nella loro versione antecedente la conversione con modificazioni) su imbottigliamento fuori zona di produzione, aggiunte dal DL “semplificazioni”con apposita comunicazione del 25/7/2020 il MIPAAF ha precisato:

“Con la modifica introdotta al Testo unico del vino nessun via libera indiscriminato è stato concesso all’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione.
Lo comunica l’ICQRF con riferimento ad alcune interpretazioni giornalistiche relative a norme sull’imbottigliamento dei vini a DO/IGT recate dal DL Semplificazione.

In particolare:
La norma contenuta all’ art. 43, comma 4, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede, “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni:
a.     che vi sia una calamità/emergenza/forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente”;
b.    che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.
Si tratta di due condizioni verificatesi durante il periodo di lock down e che, per una gestione futura di emergenza, che nessuno si augura debba essere vissuta di nuovo, necessitano di una previsione normativa.

Il principio della deroga, peraltro, è già contenuto nell’art. 38 della predetta legge 238/16 “testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “8.  In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.”
Con l’introduzione della specificazione che le deroghe possono riguardare anche l’imbottigliamento, la legislazione nazionale si premunisce di uno strumento emergenziale, specie in caso di futuri lock down che, si ribadisce, ci si augura mai debba essere applicato. In ogni caso, nell’infausta previsione che la norma sia necessaria, il Ministero dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni suddette, consentendo eccezionalmente la procedura in deroga soggetta a verifica e ad autorizzazione ministeriale.
Infine l’ICQRF comunica che la norma sarà, come di consueto accade, oggetto di specifica, imminente circolare da parte del Ministero: nessun “libera tutti” o “smantellamento del sistema delle DOC“, quindi, ma il prudente premunirsi per future emergenze.”

Vendemmia verde

La Vendemmia verde  è una misura di sostegno al settore vitivinicolo.


Regime ordinario: misura di aiuto prevista dall’Unione Europea nell’ambito delle norme sull’OCM Unica (Organizzazione Comune di Mercato).

La Vendemmia verde  comprta la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie viticola.

L’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013  concede ai viticoltori la facoltà di accedere al beneficio  del sostegno economico ricollegato alla Vendemmia Verde, costituito da un pagamento forfettario per ettaro a fronte della distruzione del raccolto:

1.   Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

2.   Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

3.   Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L’importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.   Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.

La domanda deve essere presentata tramite gli applicativi dell’ente pagatore entro i termini previsti dalla deliberazione regionale competente.

I lavori di eliminazione dei grappoli devono essere effettuati entro il 30 giugno.

I controlli da parte dell’ente pagatore vengono svolti nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio.

I pagamenti devono essere effettuati entro il 15 ottobre.



Misura straordinaria varata dal Governo Italiano per fronteggiare conseguenze pandemia Covid-19.

Il Governo Conte ha istituito la vendemmia verde parziale.

L’art. 223 del decreto rilancio (Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020) ha infatti fissato uno stanziamento di 100 milioni di euro per le aziende che – per la campagna 2019/2020 – decidono di contenere in maniera volontaria la produzione di uva attraverso una sorta di diradamento dei grappoli:

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e’ stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non puo’ essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantita’ prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorita’ di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265

 

Quindi la misura italiana differisce da quella comunitaria ordianria, siccome quest’ultima prevede invece la distruzione totale del raccolto.

La vendemmia verde parziale:

    • concerne solo le uve per la produzione di vini DOP (DOCG e DOC) e IGP (IGT);
    • implica, per le aziende che aderiscono:
      • una riduzione della loro produzione non inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOCG, DOC, IGT e comune;
      • limiti alla resa delle loro superfici destinate alla produzione di vini comuni

In attuazione a detta norma italiana, portata dal “Decreto Rilancio”, il MIPAAF ha quindo adottato il relativo decreto attuativo (in attesa di pubblicazione ufficiale):

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

    1. Ai sensi dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020 richiamato in premessa è stanziato l’importo di euro 100 milioni da erogare a titolo di aiuto a favore dei produttori di cui all’articolo 3 che aderiscono alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

Articolo 2 (Definizioni)

    1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle:
      1. Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
      2. Regioni: Regioni e Province autonome;
      3. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Area di Coordinamento;
      4. OP: Organismo pagatore competente per territorio
      5. SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo;
      6. Superficie vitata: è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all’articolo 38 (2) del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014;
      7. Fascicolo: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.
      8. DOP: Denominazione di origine protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
      9. IGP: Indicazione geografica protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
      10. DOCG e DOC: Menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente “Denominazione di origine controllata e garantita” e “denominazione di origine controllata”, utilizzate dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
      11. IGT: Menzione specifica tradizionale “Indicazione geografica tipica” utilizzata dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP
      12. Dichiarazione di raccolta uva: la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701;

Articolo 3 (Beneficiari)

    1. Beneficiari della misura come definita all’articolo 4 sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, come individuate al successivo articolo 4 comma 2 e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne.

Articolo 4 (Descrizione della misura e requisiti oggettivi)

    1. La misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all’obiettivo del miglioramento della qualità. La riduzione della produzione non è inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOCG, DOC, IGT e comune.
    2. La media aziendale di cui al comma 1 è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
    3. La misura si applica sull’intera superficie vitata aziendale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP individuata in base al fascicolo aziendale e riguarda le superfici vitate che:
      • a) sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario;
      • b) sono in buone condizioni vegetative e produttive;
      • c) hanno formato oggetto di dichiarazione di uva nelle cinque campagne precedenti, ovvero, nelle campagne disponibili successive all’impianto del vigneto.

Articolo 5  (Definizione e entità del sostegno)

    1. L’aiuto di cui all’articolo 1 è determinato in ragione della riduzione della produzione conseguente all’adozione delle pratiche agricole di cui all’articolo 4 comma 1, volte al miglioramento della qualità delle uve destinate alla vinificazione.
    2. Per beneficiare dell’aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni:
      • a) la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, individuata per le tipologie di cui al successivo comma 5;
      • b) nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare più del 5% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni;
    3. Le rese medie di cui al comma 2 sono calcolate, a livello aziendale per le tipologie DOCG, DOC e IGT, sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva degli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
    4. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato dalle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate con l’impegno assunto dallo stesso beneficiario in fase di presentazione della domanda di accesso alla misura di cui al comma 2, dell’articolo 6.
    5. L’aiuto di cui al comma 1 è fissato con i seguenti importi massimi:
Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT):
  –       fascia unica 400 euro per ettaro

Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC):
  – di cui DOC con resa ≤ 130 ql/ha 700 euro per ettaro
  – di cui DOC con resa ≥ 130 ql/ha 600 euro per ettaro

 

Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG):
  – di cui DOC con resa ≤ 100 ql/ha 900 euro per ettaro
  – di cui DOC con resa ≥ 100 ql/ha 800 euro per ettaro

Articolo 6  (Domanda e attuazione della misura)

    1. Per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda, in modalità telematica, all’OP entro il [31 luglio 2020], sulla base di un modello precompilato che riporta le informazioni desunte dal fascicolo aziendale del beneficiario e dalle dichiarazioni di raccolta uve di cui all’articolo 5, comma 3.
    2. Nella domanda di cui al comma 1, al fine della determinazione del contributo, è riportata la tipologia di produzione, di cui al comma 5 dell’articolo 5, che il produttore si impegna a rivendicare nella dichiarazione raccolta uva della campagna vitivinicola 2020/2021.
    3. Qualora le informazioni di cui all’articolo 5, comma 3, non siano disponibili, si prendono a riferimento le produzioni benchmark calcolate da Ismea.
    4. Qualora il produttore conduca superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su più Regioni, presenta una domanda per ciascuna Regione, in modo da sottoporre ad impegno l’intera superficie vitata aziendale condotta a DOP e IGP. La riduzione del 15% della resa produttiva aziendale è calcolata per singola domanda.
    5. Gli Organismi pagatori regionali forniscono ad Agea Coordinamento, sulla base delle disposizioni impartite dalla stessa Agea, le informazioni necessarie a determinare giornalmente l’andamento delle domande presentate e l’importo di spesa previsto.
    6. Nel caso in cui le richieste di aiuto superino le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, Agea Coordinamento comunica agli OP la chiusura della fase di acquisizione delle domande al fine di consentire a ciascun OP di procedere alla determinazione dell’aiuto spettante a ciascuna azienda.
    7. I produttori di cui al comma 4, a cui non vengono ammesse a contributo una o più domande a causa dell’applicazione del criterio di cui al comma 6, mantengono, per le domande non ammesse a contributo, le produzioni nell’ambito delle rese medie aziendali individuate a livello regionale, salvo la tolleranza del 5%.
    8. Ciascun OP procede all’istruttoria delle domande e ne determina l’ammissibilità, comunicandone l’esito, entro 5 giorni dal termine di presentazione di cui al comma 1, ad Agea coordinamento, che provvede a pubblicare sul portale SIAN l’esito dell’istruttoria.
    9. L’OP procede con il pagamento dell’aiuto ai beneficiari al termine della verifica di cui al comma 4, dell’articolo 5.
    10. Qualora le disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1 non dovessero essere sufficienti ad assicurare la corresponsione degli aiuti massimi di cui al comma 5, dell’articolo 5, gli importi indicati sono proporzionalmente ridotti.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

    1. Agea definisce con propria Circolare le modalità procedurali ed i termini necessari per l’attuazione del presente decreto.
    2. L’aiuto di cui all’articolo 1 è concesso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
    3. Il presente decreto è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che ha adottato la decisione, citata in premessa, di autorizzazione dell’aiuto di Stato cui all’articolo 1 del presente decreto.
    4. Il presente decreto entra in vigore il ___ 2020.

Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

I contributi ricollegati alla vendemmia verde parziale potranno quindi essere destinati a quei produttori che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne vendemmiali.

 

 

 

 

 

from farm to fork

From farm to fork” (“dal produttore al consumatore”): la nuova strategia della Commissione Europea per il settore agroalimentare.


From farm to fork” è la nuova strategia di azione dell’Unione Europea per il settore agro-alimentare –   elaborata anche quale risposta alla pandemia del Covid-19 –  che  si inserisce nell’ambito del “Green Deal“, sviluppato dalla Commissione insediatasi nell’anno 2019.

Tale strategia indica le future linee di azione dell’Unione Europea, fondata sulla creazione di un regime alimentare sostenibile.

A tal fine, la Commissione ha formulato proposte per un apposito quadro legislativo, che promuova la coerenza delle politiche a livello dell’UE e nazionale, integri la sostenibilità in tutte le politiche in ambito alimentare e rafforzi la resilienza dei sistemi alimentari.

 

from farm to fork

Secondo la Commissione, ciò rappresenta un’opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute e l’ambiente.

La creazione di un ambiente alimentare favorevole, che agevoli la scelta di regimi alimentari sani e sostenibili, andrà a vantaggio della salute e della qualità della vita dei consumatori e ridurrà i costi sanitari per la società.

L’obiettivo è :

    • sviluppare alimenti freschi e meno lavorati, provenienti da fonti sostenibili. rendere le filiere più corte
    • mettere i consumatori nelle condizioni di scegliere alimenti sostenibili
    • ridurre la dipendenza da pesticidi e antimicrobici,
    • ridurre il ricorso eccessivo ai fertilizzanti,
    • potenziare l’agricoltura biologica,
    • migliorare il benessere degli animali
    • invertire la perdita di biodiversità

Gli agricoltori, i pescatori e i produttori del settore dell’acquacoltura sono chiamati a trasformare i loro metodi di produzione in modo più rapido e sfruttare al meglio le soluzioni basate sulla natura, sulle tecnologie, sul digitale e sullo spazio per conseguire migliori risultati climatici e ambientali, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre e ottimizzare l’uso di fattori di produzione.

La strategia “from farm to fork” ha connotato sensibilmente la nuova PAC (Politica Agricola Comunitaria) “post-2020”, e cioè quella per gli anni 2023-2027..

L’obiettivo è stato aiutare gli agricoltori a migliorare le loro prestazioni ambientali e climatiche attraverso un modello maggiormente orientato ai risultati, un uso migliore dei dati e delle analisi, un miglioramento delle norme ambientali obbligatorie, nuove misure volontarie e una maggiore attenzione agli investimenti nelle tecnologie e nelle pratiche verdi e digitali.

Riforma PAC post-2020

La nuova PAC (adottata il 2 dicembre 2021) tende a garantire un reddito dignitoso che consenta agli agricoltori di provvedere alle proprie famiglie e di resistere a crisi di ogni tipo.

La necessità di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei pagamenti diretti tramite il livellamento e l’erogazione più mirata del sostegno al reddito agli agricoltori che ne hanno bisogno e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali, anziché a soggetti e imprese che semplicemente possiedono terreni agricoli, rimane un elemento essenziale della futura PAC. La capacità degli Stati membri di garantire questo aspetto dovrà essere attentamente valutata nei piani strategici e monitorata durante tutto il processo di attuazione.

La strategia “from farm to fork” si propone di dare ai consumatori gli strumenti necessari per compiere scelte alimentari consapevoli, sane e sostenibili.

Di conseguenza, la Commissione ha proposto un’etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell’imballaggio obbligatoria e armonizzata e valuterà la possibilità di proporre l’estensione a determinati prodotti dell’obbligo delle indicazioni di origine o di provenienza, tenendo pienamente conto degli impatti sul mercato unico. La Commissione valuterà inoltre possibili modalità per l’armonizzazione delle dichiarazioni ambientali volontarie e per la creazione di un quadro per l’etichettatura di sostenibilità che, in sinergia con altre iniziative pertinenti, contempli gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari.

Inoltre, la Commissione riesaminerà le norme di commercializzazione al fine di prevedere la diffusione e la fornitura di prodotti dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura sostenibili e di rafforzare il ruolo dei criteri di sostenibilità, tenendo conto del possibile impatto di tali norme sulle perdite e sugli sprechi alimentari.

Parallelamente è stato consolidato il quadro legislativo sulle indicazioni geografiche (IG) e, ove opportuno, includendo specifici criteri di sostenibilità.

La strategia “from farm to fork” andrà anche a caratterizzare tutti i futuri accordi commerciali internazionali bilaterali della UE con Stati terzi, includendone la sostenibilità quale parametro per accettarne la conclusione.


Progetto VIVA - Sostenibilità della Vitivinicultura in Italia


 

Soccida

Soccida: contratto  associativo per allevamento del bestiame.


IL CONTRATTO DI SOCCIDA

La soccida è un contratto di tipo associativo relativo all’allevamento del bestiame. Si sostanza, appunto, nell’accordo associativo tra due soggetti: il soccidante, ovvero il soggetto che conferisce il bestiame e ne è proprietario, e il soccidario, ossia il soggetto che si occupa fattivamente dell’attività di allevamento.

La soccida è disciplinata dall’art.2170 c.c. il quale così recita: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto”.

Esistono tre tipi di soccida:

      • semplice (art.2171 c.c.),
      • parziaria (art.2182 c.c.)
      • di conferimento di pascolo (art.2186 c.c.).

Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.


Soccida semplice

Disciplinata dall’artt.2171 cc. e seguenti, si sostanza nel conferimento di bestiame esclusivamente da parte del soccidante (che ai sensi dell’art.2173 c.c. ha anche la direzione dell’impresa e deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento), mentre il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito, adottando la diligenza del buon allevatore.

Il soccidario esercita l’attività con il lavoro proprio e della propria famiglia. Il carattere famigliare del lavoro assume rilevanza all’interno della fattispecie poiché la scelta dei prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Al momento del conferimento dei capi di bestiame, le parti contrattuali (soccidante e soccidario) dovranno effettuare una stima degli animali redigendo apposito verbale in cui vengono riportate la qualità, il numero, il peso e le altre caratteristiche degli animali oggetto id conferimento.

A differenza del contratto di affitto di fondi rustici, il contratto di soccida semplice non ha una durata predeterminata (minima o massima) prevista per legge. Le parti, pertanto, possono liberamente determinarla secondo il loro libero apprezzamento e necessità. Tuttavia, se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida si considererà avere la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta il contratto si intende rinnovato di anno in anno.


Soccida parziaria

La soccida parziaria ha come sua base la soccida semplice, con la differenza che nella soccida semplice l’unico soggetto che conferisce il bestiame è il soccidante, nella soccida parziaria entrambe le parti conferiscono il bestiame, e ne divengono comproprietari in proporzione del rispettivo conferimento. In merito all’apporto del lavoro, la soccida parziaria (del pari di quella semplice) attribuisce al solo soccidario l’obbligo di conferire il lavoro necessario per l’allevamento.


Soccida con conferimento di pascolo

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. Tale rapporto contrattuale viene definito come “soccida con conferimento di pascolo” e trova la sua definizione all’art.2186 c.c.. In tale fattispecie contrattuale la direzione dell’impresa spetta al soccidario e non già al soccidante al quale spetta invece il controllo della gestione. Al soccidario compete anche l’onere di apporto del lavoro necessario.

Due, quindi, sono gli elementi caratterizzanti: il primo è che il bestiame viene conferito dal soccidario; il secondo, che il terreno per il pascolo viene conferito dal soccidante.

Da ciò discende che al soccidario viene riservato il potere direttivo dell’impresa, mentre al soccidante un potere di mero controllo della gestione.

Da un punto di vista applicativo, la legge n.756/1964, che ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e di contratti atipici, non si applica ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

La Legge n.11/1971 ha invece stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo, a semplice richiesta del soccidario.

L’art.25 della Legge 3 maggio 1982 n.203, (introducendo i criteri fondamentali della conversione) ha esteso l’onere di conversione in contratti di affitto anche dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e a quelli di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l’apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti.

Le uniche deroghe possibili sono quelle previste in via generale dall’art. 29: “La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall’articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti: a) quando, all’atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all’allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni; b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all’attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo”.

In ogni caso, il successivo articolo 45 della legge in commento, nel suo secondo comma, ha specificato il divieto di stipula di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e di soccida. Per cui la soccida risulta un tipo di contratto agrario oggi ammesso e applicato, perlomeno nella sua forma di soccida semplice.


Modello contratto soccida


Contratto soccida modello

Modello per concedere in soccida un allevamento di bestiame (contratto soccida modello)

 


CONTRATTO DI SOCCIDA

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidante”;

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidario

dall’altra parte

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l’allevamento di ___________________. (es. bovini / suini da ingrasso, ecc.).

L’allevamento condotto si sviluppa in ___ cicli della durata media di _____ giorni/mesi. La facoltà dopo il 1° ciclo di rescindere o proseguire tale contratto, spetta solo ed unicamente alla parte soccidante.

I capi di bestiame da immettere per ogni ciclo sono pari a n.______. Il primo ciclo di allevamento avrà inizio il ________________.

Il contratto si intende rinnovato tacitamente per un anno, pari a n.____ cicli consecutivi e così di seguito per identico periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una delle parti almeno _____ mesi prima della data di inizio dell’ultimo ciclo; la durata del ciclo in linea di norma è pari a quella stabilita dalla normativa fiscale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto del Contratto

Viene stipulato un contratto di soccida semplice, a norma degli articoli 2170 e seguenti del codice civile, ai seguenti patti e condizioni:

2) Stima Iniziale

All’inizio di ogni ciclo, la stima iniziale equivale al numero degli animali conferiti, risultanti dalle bolle e relative fatture di acquisto dei fornitori o di trasferimento degli altri allevamenti. Da detti documenti si potrà desumere il numero, la razza, la qualità ed il peso. Resta ovviamente inteso che gli animali resteranno nella titolarità del soccidante e che la stima ed il conferimento non trasferiscono la proprietà degli animali dal soccidante al soccidario.

3) Luogo dell’allevamento

L’allevamento viene esercitato in n. __ capannone/i

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) , Via …………………….

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) – Via …………………….

4) Direzione dell’allevamento

Come previsto dall’art. 2173 del Codice Civile, spetta alla parte soccidante la direzione dell’allevamento da esercitare secondo le regole della buona tecnica che lo governa.

La soccidante si avvale, per tutta la durata del contratto, della collaborazione dei propri Tecnici, i quali devono avere libero accesso ai luoghi di allevamento, al fine di verificare e garantire in ogni momento la regolare conduzione della gestione in soccida.

In particolare la parte soccidante può:

I) subordinare la scelta dei prestatori di lavoro, da parte dei soccidari, per le esigenze dell’allevamento;

II) ispezionare tramite servizi tecnico-veterinari, prima dell’inizio del 1° ciclo di produzione, i locali messi a disposizione e destinati all’allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente rispondenti alle prestazioni tecniche e sanitarie;

III) rilasciare per iscritto regolare nulla osta alla idoneità dei locali;

IV) controllare tramite il servizio tecnico-veterinario che le attrezzature, le mangiatoie, gli abbeveratoi, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro mezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente idonei;

V) rilasciare per iscritto regolare nulla osta analogo a quello previsto per i locali dopo il parere favorevole del servizio tecnico;

VI) sospendere i termini dell’accordo sino a quando il soccidario non provveda a garantire l’idoneità dei locali e delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario;

5) Obblighi del soccidante

Il soccidante provvederà a fornire e a garantire:

a) gli animali da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna dallo stesso stabilite;

b) i mangimi e i medicinali prescritti dal servizio tecnico veterinario incaricato dal medesimo soccidante;

c) l’assistenza tecnico-veterinaria necessaria al miglior andamento dell’allevamento;

d) il trasporto e la consegna degli animali, mangimi e dei medicinali all’allevamento. La parte soccidante provvederà a dare tempestiva comunicazione qualora, per causa di forza maggiore non fosse in grado di provvedere o garantire la fornitura e/o consegna dei prodotti suindicati. In tale caso, l’approvvigionamento resterà a carico della parte soccidaria con onere di rimborso.

e) l’eventuale documentazione richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi “medicati”;

f) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all’art. 18 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

6) Obblighi del soccidario

La parte soccidaria è tenuta, per la conduzione dell’allevamento, a tenere, sotto la propria responsabilità, ed a mettere a disposizione:

a) i locali sistemati e attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veterinario incaricato dal soccidante;

b) il personale necessario allo svolgimento della attività di allevamento;

c) predisporre le operazioni ordinarie e straordinarie all’allevamento;

d) l’energia elettrica, il combustibile e l’acqua potabile. A mettere a disposizione, inoltre, tutto quanto necessario per una buona conduzione dell’allevamento;

e) provvedere allo smaltimento delle deiezioni provenienti dall’allevamento e, a tale proposito, il soccidario è obbligato a richiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative dalle autorità competenti in materia sanitaria. Inoltre, è a carico del soccidario la preparazione, pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e la loro constante manutenzione, onde mantenere sempre tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;

f) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeveratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

g) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante. E’ fatto assoluto divieto, salvo diversa espressa autorizzazione del soccidante, di somministrare alimenti diversi a quello forniti dal soccidante;

h) il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento dell’allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario e in conformità delle norme antincendio e antinfortunio vigenti.

i) La vaccinazione ordinaria, prevista per la tipologia di animali conferiti, con le modalità e tempi indicati dal servizio tecnico-veterinario, ovvero le vaccinazioni per ogni altra malattia di cui si ravvisasse la necessità ricorrere secondo il giudizio del servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

Vi impegnerete altresì a:

l) Prestare la massima collaborazione affinché gli incaricati della parte soccidante possano, in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall’allevamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici;

m) Consegnare i capi di cui si dovesse rendere necessario l’abbattimento, sia per ragioni sanitarie, sia perché ritenuti inidonei al proseguimento del processo produttivo o alla convivenza con gli altri soggetti;

n) Custodire ed a disporre con la diligenza del “buon allevatore” i beni forniti, con assunzione di tutte le responsabilità civili e penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria, e con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione dei capi per nessun motivo.

Il soccidario, infine, dovrà osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni:

o) Prendere in cura e custodire gli animali destinati all’allevamento e tutto il materiale ricevuto, sotto l’osservanza delle norme di cui all’art. 53 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633;

p) Registrare tutti gli animali deceduti, dandone tempestiva comunicazione al servizio tecnico-veterinario indicato ed incaricato dal soccidante, e tenendo la carcassa a loro disposizione per eventuali controlli. Le attestazioni di mortalità possono risultare dai seguenti documenti che essere tempestivamente inoltrati alla soccidante:

I) certificati di mortalità rilasciati dal servizio tecnico competente in materia;

Il) documenti rilasciati da ditte autorizzate al ritiro delle carcasse;

III) Provvedere, a propria cura, allo smaltimento delle carcasse degli animali morti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

q) Adempiere alle norme stabilite dai Decreti Legge n. 54 del 30/12/92 e n° 146 del 26/03/2001, e D.L. n. 53 del 28/02/2004, che fanno esplicito riferimento alle norme riferite al “benessere degli animali”.

r) comunicare tempestivamente al nostro apposito ufficio sotto pena del risarcimento di ogni e qualsiasi danno che il ritardo nella comunicazione potesse provocare, ogni fatto che possa alterare l’ordinaria conduzione dell’allevamento;

s) Le consegne di animali, mangimi, medicinali, disinfettanti e materiali in genere verranno effettuate presso l’allevamento nelle normali ore di lavoro; qualora però ciò fosse impossibile per nostre ragioni interne, provvederete a prendere in consegna ed a sistemare tali materiali in qualsiasi ora. Naturalmente le consegne fuori orario Vi verranno comunicate tempestivamente e preventivamente concordate;

t) Non far visitare e comunque vietare l’accesso di estranei nei locali di allevamento.

u) Entro 15 giorni dall’immissione degli animali trasmettere la polizza assicurativa contro i danni del furto e asfissia relativa ai capi consegnati; trascorso tale termine il soccidante comunicherà il mancato recapito della polizza e provvederà ad essa addebitando il relativo costo al soccidario. Per il periodo intercorrente tra la mancata trasmissione dell’assicurazione al soccidante e la stipula da parte dello stesso dell’assicurazione, saranno addebitati al soccidario tutti i danni provocati dal perimento (morte, asfissia, furto) del bestiame valutati sulla base del corrente prezzo di mercato.

v) Si precisa che, relativamente ai prodotti indispensabili per l’espletamento dell’attività di allevamento zootecnico (medicamenti, detergenti, disinfettanti ecc.) forniti dal Soccidante, premesso che gli stessi sono consegnati in contenitori tali da rientrare, una volta svuotati, nei regolamenti dettati dal Decreto Legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e suoi successivi Decreti Legislativi applicativi, si conviene tra le parti che tutto quanto dettato dalle normative vigenti in materia di rispetto eco-ambientale sia da imputare, e come oneri finanziari, e come adempimenti anche sanzionatori, al soccidario detentore.

7) Modalità di carico del bestiame

Gli animali, giunti al termine del loro ciclo produttivo, verranno caricati e pesati presso la pesa _______________(Comunale, aziendale del soccidante, aziendale del soccidante, ecc.). Il carico del bestiame dovrà essere preannunciato dal soccidante con almeno ______ ore/giorni di anticipo.

8) Stima degli animali allevati

La stima degli animali allevati, al termine di ogni ciclo viene desunta dalle bolle di vendita o di trasferimento e relative fatture, così pure l’ammontare della carne prodotta.

9) Ripartizione degli accrescimenti

Gli accrescimenti e quindi gli utili saranno determinati con il seguente criterio in seguito alla stima iniziale indicata nel presente contratto al punto 2) e alla quantità finale della carne prodotta come risulterà dalle bolle di vendita a fine ciclo.

Tenuto conto del lavoro svolto, della entità dei mangimi conferiti sia dal soccidante che dal soccidario, delle spese dagli stessi sostenute, dalla razza di animali allevati, dal periodo di allevamento, dall’andamento climatico, dal tipo di alimentazione, al soccidario spetterà una quota di animali pari ad una percentuale del 11% variabile della carne prodotta. In base alle variabili ivi previste la predetta percentuale può oscillare di 2 punti in più o in meno. Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico saranno esclusi dal conteggio totale della carne prodotta.

In caso di chiusura di zona per regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche) si precisa che i dati tecnici risultanti dalla chiusura del ciclo di allevamento dovranno essere accettati dal soccidario, e di conseguenza anche la quantificazione del compenso, con la relativa ripartizione degli animali attribuiti a fine ciclo.

I soccidari hanno facoltà di chiedere la monetizzazione degli animali loro spettanti. In tal caso per il compenso in denaro liquidato dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, senza assoggettamento ad IVA, trattandosi di quota che spetta a titolo di assegnazione (Ris. Ministeriale n. 504929 del 7/12/1973 – circolare ministeriale n. 32 del 27/04/1973 – risoluzione ministeriale n. 502890 del 03/01/1974 – risoluzione ministeriale n. 381861 del 28/05/1987)

Il pagamento dovrà essere eseguito alla fine di ogni trimestre.

10) Trasferimenti dei diritti sul bestiame in corso di allevamento

Qualora nel corso del contratto la proprietà del bestiame dato a soccida venga comunque trasferita ad altri, il contratto non si scioglie ed i debiti e crediti derivanti dalla soccida passano dal soccidante all’acquirente in proporzione alla quota acquistata salva, per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante.

La parte soccidaria, qualora il trasferimento riguardi la totalità o la maggior parte del bestiame, potrà recedere dal contatto con effetto dalla fine del ciclo in corso.

11) Inadempimenti

Gli obblighi richiamati nel presente contratto debbono ritenersi di carattere essenziale e pertanto anche l’inosservanza di uno di essi determina la risoluzione ipso iure dell’accordo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte inadempiente.

12) Trattamento tributario

Il presente accordo è regolato ai fini dell’imposizione diretta dagli artt. 29 e 78 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917; e ai fini della registrazione dal D.P.R. 26/07/1986 n. 131. Ai soli fini fiscali si precisa che il/i capannone/i nella quale si svolge l’attività di allevamento insiste su un terreno sito nel comune di ____________ , Via ________.

13) Trattamento Previdenziale

Il soccidario, con la firma del presente accordo, garantisce il soccidante sul corretto pagamento della contribuzione previdenziale per sé, familiari e propri dipendenti, presso gli istituti competenti (INPS e INAIL) nonché sulla corretta iscrizione ai suddetti enti, sollevando fin da ora il soccidante da ogni responsabilità in merito. A riprova di quanto dichiarato, esibisce e allega copia del bollettino di pagamento, relativo all’ultimo periodo contributivo versato. Il soccidario garantisce inoltre tale iscrizione per la durata di validità del presente contratto. In ogni caso, ove gli Enti Previdenziali chiedessero il pagamento dei contributi al soccidante, quest’ultimo, avrà il diritto di compensare le somme corrisposte con i compensi spettanti al Soccidario, in virtù del presente contratto.

14) Foro competente

In caso di controversia, la parte che intende proporre domanda giudiziale è tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio onde addivenire al rituale tentativo di conciliazione. Esperito negativamente il predetto tentativo di conciliazione, il Foro competente per ogni eventuale azione giudiziale sarà esclusivamente quello di ____________.

15) Comunicazioni e notificazioni

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

      • quanto al “soccidante” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo);

      • quanto al “soccidario” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE  ……………………………………………………..

IL SOCCIDARIO  …………………………………………………………

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. ___________________.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE …………………………………………………………….

IL SOCCIDARIO ……………………………………………………………..

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Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


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Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


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Vino biologico

Nell’Unione Europea, la produzione ed il commercio di vino biologico sono disciplinati dal nuovo  regolamento 848/2018/UE di Consiglio e Parlamento e relativi atti attuativi.


Disciplina applicabile al vino biologico  dal 1 gennaio 2021

 

Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:

 

Per quanto concerne il regolamento 848/2018, con riferimento alla produzione del vino rileva il considerando 27 nonché l’art.18 (che rinvia all’allegato II, parte VI).

 

Il considerando 27 sancisce:

È opportuno definire norme dettagliate di produzione con riguardo alla produzione vegetale, animale e dell’acquacoltura, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe selvatiche, nonché con riguardo alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati e alla produzione di vino e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica”.

 

L’art.18 prevede:

Norme di produzione per il vino

1.   Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.2, aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando tali elementi aggiuntivi;

b)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.3.

 

Di conseguenza,  salvi eventuali ulteriori atti delegati, le norme per la produzione di vino biologico sono essenzialmente contenute:

 

Quanto alle norme esecutive, il regolamento della Comissione  464/2020,

      • contiene apposite norme (art.10) sulle resine scambiatrici di cationi.
      • stabilisce (art.1) le modalità per la presentazione delle domande volte ad ottenbere il riconoscimento dei periodi precedenti a quello della notifica alle competenti autorità circa la conversione dei fondi ad agricoltura biologica (ex art.10, comma 3, del regolamento 848/2018).

 

Il Regolamento esecutivo 1165/2021/UE  autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi: per quanto concerne il vino biologico, rileva l’art.9 e l’ allegato V, parte D.

 

Queste sono dunque le norme europee  a cui rinvia il Testo Unico Vino.


Disciplina vigente per il vino biologico  sino all’anno 2021.

 

Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:

 

Detto regolamento esecutivo della Commissione contiene dunque specifiche disposizioni per la produzione e la designazione del ‘vino biologico’, le quali costituiscono le misure applicative al settore vitivinicolo della normativa generale in materia di prodotti biologici, quest’ultima costituita dal Regolamento del Consiglio 834/2007.

Oltre a doversi conformare alle norme in materia di etichettatura applicabili a tutti i vini, l’etichetta di tale tipologia di vino deve altresì:

  • contenere l’espressione ‘vino biologico’ nell’etichettatura;
  • il logo biologico dell’Ue e
  • il numero di codice del competente organismo di certificazione.

Per il vino biologico – che deve essere ottenuto solo da uve biologiche (art.29, comma quater, del citato regolamento attuativo) – sono  imposte alcune restrizioni nell’impiego di additivi e nelle pratiche di cantina.

A) Presenza di anidride solforosa (allegato VIII bis al regolamento di attazione, con la possibilità di applicare le derroghe previste dall’art.47 dello stesso per le annate caratterizzate da particolri avversità climatiche)

Nel vino biologico è consentito un limite massimo di solfiti inferiore a quello dei vini “tradizionali”.

Infatti, per il vino biologico vigono le seguenti soglie:

  • 100 mg/l per i vini rossi
  • 150 per i vini bianchi e rosati, in pratica 50 mg in meno per ogni categoria, rispetto ai livelli attuali dei vini tradizionali.

Sono previste deroghe

  • nei vini in cui è presente un tenore di zucchero residuo superiore a 2 g/l, la presenza limite di solfiti per il vino biologico è di 120 mg/l per i vini rossi e 170 per quelli bianchi e rosati.
  • nei vini spumanti il limite di SO2 è pari a 155 mg/l
  • nei vini spumanti di qualità, 205 mg/l

B) Divieto di ricorrere ad alcune pratiche di cantina (art.29 quinquies, comma 2, di detto regolamento).

Nel produrre vino biologico non si può ricorrere alle seguenti tecniche:

  • elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica dei vini,
  • crioconcentrazione parziale,
  • eliminazione dell’anidride solforosa,
  • scambiatori di cationi
  • dealcolizzazione parziale dei vini

C) Limiti ad alcune pratiche (art.29 quinquies, comma 3).

Sono consentite, ma nei seguenti limiti:

  • il trattamento termico (massimo 70°C)
  • le filtrazioni (dimensioni minime dei pori delle membrane: non inferiori a 2 micron).

Tutte le altre pratiche enologiche, indicate dal regolamento della Commissione 934/2019 (portante il “Codice Enologico Comunitario”, che ha sostituito – senza significative variazioni di sostanza – il precedente regolamento 606/2009, ma ha introdotto la distinzione tra eccipienti ed addittivi, utile ai fini delle future norme sull’indicazione degli ingredienti del vino),   sono consentite anche per i vini biologici, con gli stessi eventuali limiti lì specificati.

Nelle operazioni di elaborazione dei vini biologici vanno impiegati prodotti di origine biologica, il che vale anche per quel che riguarda i lieviti, le gelatine, i mosti, ecc.. (art.29 quater, comma 2, del regolamento attuativo).

 

In base alle conclusioni raggiunte dal gruppo di esperti indipendenti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP), la Commissione ha poi prorogato di altre tre anni la vigente disciplina che autorizza le pratiche enologiche – in particolare i trattamenti termici, l’uso di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa – nella produzione del vino biologico (dunque sino al 1 agosto 2018, così modificandosi l’art.29 quinquies, comma 4, del regolamento attuativo).

 

Mediante il regolamento di esecuzione 2164/2019, la Commissione ha poi chiarito quali sono i nomi precisi degli addititivi utilizzabili nella produzione del vino biologico (sostituendo l’allegato VIII bis al regolamento 889/2008).


Sito UE su produzione biologica



Sarà pertanto interessare come il vino biologico (regolamentato a livello dell’Unione Europea) si rapporterà rispetto al vino sostenibile (oggetto invece di disciplina italiana)

Trattasi invece di cosa completamente diversa rispetto al controverso tema del vino naturale.


 

Tracciabilità elettronica vini DOC IGT

Tracciabilità elettronica vini DOC IGP è stata introdotta con il  regolamento attuativo del Testo Unico Vino sui contrassegni


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 (art.3, comma 3, ed art.10) disciplina adesso ila tracciabilità elettronica vini DOC IGT.

Ciò in attuazione del Testo Unico Vino (art.48, comma 8).

La decisione sull’eventuale adozione del sistema tracciabilità elettronica vini DOC IGT compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una volta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.


Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. Il consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

      • a) identificazione della partita;
      • b) numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;
      • c) capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzatiin corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Contrassegni vini DOCG DOC

Adottato il regolamento attuativo del Testo Unico Vino relativo ai contrassegni vini DOCG DOC


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 disciplina adesso i contrassegni vini DOCG DOC.

Nonostante il Testo Unico Vino (art.48) avevesse previsto la possibilità di demandare anche a soggetti privati la stampa dei contrassegni vini DOCG DOC, il regolamento attuativo ha mantenuto il monopolio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Resta fermo il principio che i vini DOCG devono necessariamente essere forniti del contrassegno, mentre per i vini DOC esso è sostituibile – qualora il relativo piano dei controlli lo consenta – con l’indicazione del lotto, attribuito alla singola partita dall’imbottigliatore.

Particolarmente interessante è la novità costuituta dall’introduzione di un sistema di tracciabilità telematico, applicabile ai vini DOC e IGT (art.3, comma 3, del citato decreto).

Per i vini DOC, esso è parimenti alternativo all’uso del contrassegno, ma ciò comunque non esime dall’indicare il lotto sulla bottiglia (obbligo che discende dalle norme in materia di etichettatura).

La decisione sull’eventuale adozione di siffatto sistema compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatotore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una cvolta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.

 

Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. 11 consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:

        1. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

        2. identificazione della partita;

        3. numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;

        4. capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Pratiche sleali settore agricolo

Pratiche sleali settore agricolo: la direttiva dell’Unione Europea e la sua  attuazione in Italia.


La direttiva europea sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola ed alimentare (direttiva UE/633/2019, applicabile ovviamente anche al settore vitivinicolo), prevede come termine di  recepimento da parte degli Stati membri la data del 10 maggio 2021 (pratiche sleali settore agricolo).

La direttiva (suo art.9) consente tuttavia agli Stati, al fine di garantire un più alto livello di tutela, di   “mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva“.

Essa inoltre “lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva“.

In entrambe i casi a condizione che le norme nazionali “siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno”.


Per quanto concerne l’Italia, le pratiche sleali  nel settore agricolo erano già:

    • colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal  D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
    • ulteriormente specificate (ai sensi del suo art. 11 bis) dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e relativo allegato   (anche esso conseguentemente abrogato).

Necessariamente, la precedente normativa italiana (art.62 D.L. 1/2012 citato) concerneva solo le pratiche sleali relative a prodotti alimentari “la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana” (art.1 del menzionato decreto ministeriale).

Per contro, la direttiva colpisce le pratiche sleali “attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell’acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione”  (considerando 12 ed articolo 1, comma 2).

La normativa italiana in questione resta quindi applicabile al settore agricolo, ma va adeguata (come specificamente dispone la legge comunitaria per gli anni 2019-2020) alle apposite disposizioni che la direttiva UE/633/2019 prevede per il settore agricolo.


La citata direttiva UE/633/2019  ha avuto una prima parziale attuazione in Italia, consistente nei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia Covid-19.

Mediante il decreto legge 9/2020 sono state comminate sanzioni a chi subordina l’ acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.


Successivamente, per dare effettivamente completa attuazione alla direttiva stessa, mediante la legge comunitaria per l’anno 2019/2020  (art. 7 della legge 22 aprile 2021, n.53, adotatta con evidente ritardo, al punto che la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia), il Parlamento ha delegato il Governo a dettare le apposite norme in materia.

I criteri di delega, fissati per attuare la direttiva UE/633/2019, sono i seguenti:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all’articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificita’ dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e’ socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonche’ la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonche’ i limiti di utilizzabilita’ del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilita’ di ricorrere a meccanismi di  mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all’autorita’ nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita’ nazionale di contrasto deputata all’attivita’ di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Ispettorato puo’ avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilita’ o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all‘accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l’applicabilita’ della normativa risultante dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il 30 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema per il decreto sulle pratiche sleali in agricoltura, poi tradottosi nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198

La nuova disciplina italiana (D. Lgs. 198/2021, art.1, comma 2) si applica a forniture effettuate da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti e qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agroalimentari.


Come denunciare a MIPAAF una pratica sleale


Tale disciplina va altresì coordinata con: