Raccolta commercializzazione tartufi: in vista la riforma del settore?
La raccolta commercializzazione tartufi è attualmente disciplinata in Italia dalla legge 16 dicembre 1985, n.752
La disciplina a livello nazionale sui tartufi
Sussistendo in materia la competenza concorrente di Stato e Regioni, la normativa si divide tra quella nazionale (che fissa i “principi quadro”, e cioè le regole di massima, attualmente mediante la citata legge 752/1985) e quella regionale (che disciplina nello specifico alcuni aspetti).
La legge statale indica tra l’altro le regole volte a:
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- stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone: in altre parole, si disciplinano i limiti della cosiddetta “Libera cerca dei tartufi“
- quali sono le specie di tartufi commercializzabili;
- chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.
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Per quanto concerne le regole sull’accasso ai fondi:
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- la Corte Costituzionale ne ha riconsocito la legittimità;
- la Cassazione ha deciso alcuni casi, sia in campo civile che in campo penale, ad esempio sancendo che costituisce reato il sottrarre consapevolmente tartufi da un fondo appartenente a terzi, ove non sia lecita la libera raccolta (furto di tartufi).
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La riforma in discussione della legge nazionale sui tartufi
Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):
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- disegno di legge S-1412/2025 del 5/3/2025 (ad iniziativa dei senatori senatori Bergesio ed altri), poco apprezzato dalle associazioni di categoria dei cercatori, ma voluto da Confagricoltura;
- disegno di legge S.1476/2025 del 6/5/2025 (ad iniziativa del senatore De Cristofaro)
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Peraltro, la pratica della cerca e cavatura del tartufo con il cane in Italia rientra tra il patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto in sede UNESCO, circostanza di cui il legislatore non può non tener debito conto.
Sulla riforma del settore:
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- influisce anche quanto definito nel contesto del Piano nazionale per la filiera del Tartufo,
- si applica anche la normativa dell’Unione Europea vigente, e cioè sia il regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli, sia la disciplina in materia di sicurezza alimentare
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Denominazioni di origine relative a tartufi
Allo stato, in Italia non esiste alcuna denominazione di origine relativa ai tartufi.
Come noto, principio fondante le denominazioni di origine (sia per i cibi che per il vino) è che il prodotto sia originario del territorio il cui nome costituisce la denominazione stessa.
Ciò implica la tracciabilità del prodotto, che attualmente rappresenta il punto debole del mercato dei tartufi (come segnala anche la Fondazione Qualivita).
Il termine “Tartufo bianco d’Alba” rappresenta dunque non una denominazione di origine, ma – in sostanza – un sinonimo del termine tuber magnum pico.
Dunque, un nome generico di prodotto.
In tale contesto, la Fiera internazionale del tartufo d’Alba ha di recente registrato il marchio “Bianco d’Alba” riferito ad un profumo, ma non quello del tartufo (dunque, siamo fuori dal contesto alimentare), bensì ad una fragranza per ambienti.
La disciplina a livello regionale
Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:
Compete peraltro alle Regioni determinare l’estensione delle tartufaie controllate.
Sicurezza alimentare
Si applicano alla commercializzazione dei tartufi;
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- i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (regolamento UE/178/2002 e relativi atti applicativi);
- le regole volte a prevenire la presenza di sostanze nocive nei tartufi, che possono essere assorbite dall’ambiente in cui crescono (vedasi il regolamento UE n. 1096/2014 della Commissione, il regolamento EURATOM del Consiglio 52/2016, il regolamento UE 318/2014 della Commissione).
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