Raccolta commercializzazione tartufi

Raccolta commercializzazione tartufi: in vista la riforma del settore?


La raccolta commercializzazione tartufi è attualmente disciplinata in Italia dalla legge 16 dicembre 1985, n.752

La disciplina a livello nazionale sui tartufi

Sussistendo in materia la competenza concorrente di Stato e Regioni, la normativa si divide tra quella nazionale (che fissa i “principi quadro”,  e cioè le regole di massima, attualmente mediante la citata legge 752/1985) e quella regionale (che disciplina nello specifico alcuni aspetti).

La legge statale indica tra l’altro le regole volte a:

      • stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone: in altre parole, si disciplinano i limiti della cosiddetta “Libera cerca dei tartufi“
      • quali sono le specie di tartufi commercializzabili;
      • chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.

 

Per quanto concerne le regole sull’accasso ai fondi:

 

La riforma in discussione della legge nazionale sui tartufi

Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):

Detti disegni di legge sono stati assegnati alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente.

Peraltro, la pratica della cerca e cavatura del tartufo con il cane in Italia rientra tra il patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto in sede UNESCO, circostanza di cui il legislatore non può non tener debito conto.

Sulla riforma del settore:

      • influisce anche quanto definito nel contesto del Piano nazionale per la filiera del Tartufo,
      • si applica anche la normativa dell’Unione Europea vigente, e cioè sia il regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli, sia la disciplina in materia di sicurezza alimentare

Denominazioni di origine relative a tartufi

Allo stato, in Italia non esiste alcuna denominazione di origine relativa ai tartufi.

Come noto, principio fondante le denominazioni di origine (sia per i cibi che per il vino) è che il prodotto sia originario del territorio il cui nome costituisce la denominazione stessa.

Ciò implica la tracciabilità del prodotto, che attualmente rappresenta il punto debole del mercato dei tartufi (come segnala anche la Fondazione Qualivita).

Il termine “Tartufo bianco d’Alba” rappresenta dunque non una denominazione di origine, ma – in sostanza – un sinonimo del termine tuber magnum pico.

Dunque, un nome generico di prodotto.

In tale contesto, la Fiera internazionale del tartufo d’Alba ha di recente registrato il marchio “Bianco d’Alba” riferito ad un profumo, ma non quello del tartufo (dunque, siamo fuori dal contesto alimentare), bensì ad una fragranza per ambienti.




La disciplina a livello regionale

Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:

Compete peraltro alle Regioni determinare l’estensione delle tartufaie controllate.


Sicurezza alimentare

Si applicano alla commercializzazione dei tartufi;

Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020

Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020: documento base per una riforma del settore.


Il Piano nazionale per la filiera del Tartufo (Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020) è – fra l’altro – propedeutico alla revisione/abrogazione della Legge n.752 del 16 dicembre 1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), considerata soprattutto la normativa dell’Unione Europea vigente (Regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli) e la necessità di apportare semplificazioni strutturali.

Il Piano di settore ha, inoltre, la funzione di armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi, che saranno utilizzati nella stesura di una nuova Legge quadro in materia.

Trattando la Filiera Nazionale del Tartufo, il Piano Nazionale analizza con completezza e profondità i seguenti temi:

3.1 LA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO IN ITALIA

3.2 TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT PER LA PRODUZIONE DEL TARTUFO

3.3 TARTUFICOLTURA

3.3.1 Tartuficoltura nei sistemi agrari (o tartufaie coltivate)
3.3.2 Tartufaie naturali controllate

3.4 VIVAISTICA DELLE PIANTE MICORRIZATE

3.4.1 Tecniche di micorrizazione
3.4.2 Vivaistica e problemi di mercato delle piante micorrizate

3.5 RICERCA: CONOSCENZE ATTUALI E FUTURI TARGET DI RICERCA

3.5.1 Proposte operative
3.5.2 Individuazione di linee guida prioritarie per l’impostazione dei futuri progetti di ricerca

3.6 LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TARTUFO IN ITALIA

3.6.1 Inquadramento giuridico del tartufo: codici doganali e organizzazione comune del mercato unica (OCM Unica)
3.6.2 Il tartufo nella Legislazione Alimentare

3.6.2.1 Sicurezza alimentare
3.6.2.2 Tracciabilità
3.6.2.3 Rapporto con la disciplina fiscale

3.6.3 La nomenclatura dei tartufi e le regole di commercializzazione

3.6.3.1 Le specie commercializzabili
3.6.3.2 Denominazioni di vendita e c.d. “nomi volgari”
3.6.3.3 Classificazione merceologica
3.6.3.4 Le analisi sui tartufi

3.6.4 Etichettatura e presentazione

3.6.4.1 Vendita del prodotto sfuso
3.6.4.2 Vendita del prodotto confezionato

3.6.5 La dichiarazione dell’origine

3.7 LA FISCALITÀ DEL TARTUFO IN ITALIA

3.7.1 IVA e burocrazia fiscale: problemi di competitività per il tartufo italiano
3.7.2 Statistiche
3.7.3 Risultati del Gruppo di Lavoro “fiscalità e statistiche”

3.8 I CONTROLLI E LE SANZIONI

3.8.1 Controlli sulla ricerca del tartufo 3.8.2 Chi fa i controlli?
3.8.3 Controlli sulla cessione del tartufo
3.8.4 Controlli sulla vendita delle piante micorrizate
3.8.5 Sanzioni

4. OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PIANO DI SETTORE

4.1 Obiettivi per aree tematiche del Piano Filiera Tartufo
4.2 Azioni del Piano Filiera Tartufo

5. INTERVENTI PRIORITARI

6. GLI STRUMENTI

7. APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ

8. LE RISORSE ORGANIZZATIVE

9. LE RISORSE FINANZIARIE



A livello comunitario, le norme dell’Unione Europea includono i tartufi tra i prodotti oggetto di:


A livello italiano, sussistendo in materia la competenza concorrente di Stato e Regioni, la normativa si divide tra quella nazionale (che fissa i “principi quadro”,  e cioè le regole di massima, attualmente mediante la citata legge 752/1985) e quella regionale (che disciplina nello specifico alcuni aspetti).

E’ qui che si trovano le regole volte a:

      • stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone
      • quali sono le specie di tartufi commercializzabili
      • chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.

Per quanto concerne le regole sull’accasso ai fondi:

Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:

Compete peraltro alle Regioni determinare l’estensione delle tartufaie controllate.

Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):

Detti disegni di legge sono stati assegnati alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente.

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