Raccolta commercializzazione tartufi

Raccolta commercializzazione tartufi: in vista la riforma del settore?


La raccolta commercializzazione tartufi è attualmente disciplinata in Italia dalla legge 16 dicembre 1985, n.752

La disciplina a livello nazionale sui tartufi

Sussistendo in materia la competenza concorrente di Stato e Regioni, la normativa si divide tra quella nazionale (che fissa i “principi quadro”,  e cioè le regole di massima, attualmente mediante la citata legge 752/1985) e quella regionale (che disciplina nello specifico alcuni aspetti).

La legge statale indica tra l’altro le regole volte a:

      • stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone: in altre parole, si disciplinano i limiti della cosiddetta “Libera cerca dei tartufi“
      • quali sono le specie di tartufi commercializzabili;
      • chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.

 

Per quanto concerne le regole sull’accasso ai fondi:

 

La riforma in discussione della legge nazionale sui tartufi

Nell’anno 2025 sono stati presentati in Italia due disegni di legge, per riformare il settore (verrebbe così sostituita la citata legge 16 dicembre 1985, n.752):

Detti disegni di legge sono stati assegnati alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente.

Peraltro, la pratica della cerca e cavatura del tartufo con il cane in Italia rientra tra il patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto in sede UNESCO, circostanza di cui il legislatore non può non tener debito conto.

Sulla riforma del settore:

      • influisce anche quanto definito nel contesto del Piano nazionale per la filiera del Tartufo,
      • si applica anche la normativa dell’Unione Europea vigente, e cioè sia il regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli, sia la disciplina in materia di sicurezza alimentare

Denominazioni di origine relative a tartufi

Allo stato, in Italia non esiste alcuna denominazione di origine relativa ai tartufi.

Come noto, principio fondante le denominazioni di origine (sia per i cibi che per il vino) è che il prodotto sia originario del territorio il cui nome costituisce la denominazione stessa.

Ciò implica la tracciabilità del prodotto, che attualmente rappresenta il punto debole del mercato dei tartufi (come segnala anche la Fondazione Qualivita).

Il termine “Tartufo bianco d’Alba” rappresenta dunque non una denominazione di origine, ma – in sostanza – un sinonimo del termine tuber magnum pico.

Dunque, un nome generico di prodotto.

In tale contesto, la Fiera internazionale del tartufo d’Alba ha di recente registrato il marchio “Bianco d’Alba” riferito ad un profumo, ma non quello del tartufo (dunque, siamo fuori dal contesto alimentare), bensì ad una fragranza per ambienti.




La disciplina a livello regionale

Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:

Compete peraltro alle Regioni determinare l’estensione delle tartufaie controllate.


Sicurezza alimentare

Si applicano alla commercializzazione dei tartufi;

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