Dolcificazione fuori zona produzione

Dolcificazione fuori zona produzione su vino DOC: mancata annotazione sul registro di cantina giustifica il sequestro penale.


Cassazione penale sez. III, 8/04/2026, n. 29791

… omissis …

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 23 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Chieti ha rigettato il ricorso di Di.Ti., legale rappresentante della ……. Srl, avverso l’ordinanza in data 29 novembre 2025 del G.i.p. del Tribunale di Lanciano che aveva rigettato l’istanza in data 27 novembre 2025 di revoca del decreto di sequestro preventivo del vino dop Nero d’Avola, contraddistinto dal lotto di produzione n. L ……,  presente presso i locali della società.

2. La ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della Crea Vini Srl, eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge per difetto del fumus commissi delicti e del periculum in mora; con il secondo, la violazione di legge in relazione agli art. 515, 516, 517 cod. pen. e alla disciplina nazionale ed eurounitaria sulla dolcificazione, sull’imbottigliamento e sulla dop Sicilia; con il terzo, il vizio di motivazione in relazione alla tracciabilità, alla dolcificazione e al valore delle risultanze dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

I tre motivi di ricorso, relativi alla sussistenza dei requisiti giustificativi del sequestro, possono essere trattati congiuntamente perché si risolvono, sotto diversi angoli visuali, nella seguente doglianza, e cioè che la ricorrente ha proceduto alla dolcificazione del vino nel rispetto del disciplinare, ancorché non abbia proceduto alla relativa annotazione nei suoi registri.

I motivi sono fattuali e rivalutativi ed esorbitano dalla cognizione del giudice di legittimità. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il controllo della Corte di cassazione sulle misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).

Nel caso in esame, la ricorrente ha articolato il terzo motivo in termini di vizio della motivazione e i primi due apparentemente per violazione di legge, in realtà per vizio di motivazione. Vizio che risiede, secondo la prospettazione difensiva, nella rilevanza penale della mancata indicazione della procedura di dolcificazione del vino nell’apposito registro. La ricorrente ha sostenuto che l’omissione integri, al limite, un’infrazione amministrativa di cui all’art. 78 della legge n. 238 del 2016, il Tribunale del riesame ha, invece, configurato la frode in commercio aggravata, nella forma tentata, perché ha ritenuto l’omissione decisiva per impedire l’accertamento della DOP. Premesso che il procedimento ha avuto origine dalla segnalazione dell’ICQRF di anomalie sia sul titolo alcolometrico che sul tenore degli zuccheri, il punto dirimente, secondo l’ordinanza impugnata, è quello della mancata registrazione delle operazioni di dolcificazione che ha impedito di verificare il rispetto del disciplinare, sia con riferimento alla provenienza del prodotto utilizzato per la dolcificazione sia con riferimento all’individuazione del luogo di esecuzione delle operazioni.

La ricorrente ha proposto una lettura riduttiva e alternativa della vicenda, insistendo sulla correttezza dei suoi comportamenti. Il Tribunale del riesame ha invece interpretato i dati forniti dal laboratorio di Perugia, come riscontrati dal laboratorio di Conegliano Susegana, confermativi della frode in commercio e ha richiamato la nota del 28 novembre 2025 dell’ICQRF che ha stigmatizzato la mancata registrazione delle operazioni di dolcificazione e ha ribadito l’impossibilità per la ……  Srl di eseguire nei propri stabilimenti la dolcificazione della DOP Sicilia Nero d’Avola, operazione consentita solo nella Regione in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze. La ratio decidendi dell’ordinanza impugnata risiede dunque in ciò, che la registrazione è stata omessa perché la dolcificazione non era consentita.

Ritiene il Collegio che la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha dato conto anche delle analisi tecniche e dei riscontri, sia esauriente e resista alle censure sollevate.

Quanto al periculum in mora, si rileva che la questione non è stata oggetto dell’appello cautelare, come si desume dalla sintesi degli argomenti a sostegno del riesame a pag. 4 dell’ordinanza, non contestata specificamente dalla ricorrente ai fini dell’autosufficienza del ricorso. Dal tenore complessivo dell’ordinanza si desume comunque che il pericolo è strettamente connesso alla frode in commercio, tant’è vero che il Tribunale del riesame ha affermato che il vino in sequestro può essere restituito e messo in sequestro solo previo declassamento a vino, senza DO/IG (vino da tavola) con relative regolarizzazioni di etichetta e registro.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2026.

 

 

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