Etichetta origine nazionale alimenti

Etichetta origine nazionale alimenti: sotto il vestito niente?


Etichetta origine nazionale alimenti, e cioè l’indicazione “prodotto italiano” ovvero “francese” ovvero “tedesco”: indicazione spesso allettante per i consumatori, ma qual’è la sua effettiva valenza?

La materia è essenzialmente regolata da normativa dell’Unione Europea, e precisamente dagli art. 9 e 26 comma 3 nonché art. 38 e 39 del Regolamento  UE/1169/2011, oltre da altre norme applicabili a specifici alimenti (vedasi le slides che appariranno nel video infra proposto; per tutti i vini l’indicazione del paese di produzione è un elemento obbligatorio dell’etichetta, ai sensi dell’art.119 del Regolamento UE/1308/2013).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla etichetta origine nazionale alimenti.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1/10/2020, causa C-485/2018, Lactalis) definisce in modo alquanto restrittivo quando il legislatore nazionale ha facoltà di imporre l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza degli alimenti, rappresentando forse il “punto di svolta” in materia.

Fermo restando che la competenza degli Stati è esclusa per tutti gli aspetti dell’etichettatura che sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la Corte ha innanzitutto chiarito che ciò vale anche quando l’obbligo in questione (peraltro già previsto dalla legislazione europea per molte tipologie di alimenti, pur “declinato” in vario modo) va imposto perché serve per proteggere il consumatore dal cadere in errore, così in sostanza sottraendo agli Stati la possibilità di valutare la sussistenza di siffatta situazione in base a criteri puramente nazionali.

Inoltre, la Corte ha ricondotto la competenza nazionale ai soli casi in cui lo Stato prova che l’indicazione obbligatoria dell’origine o provenienza è giustificata dall’esigenza di evidenziare oggettive qualità dell’alimento, effettivamente dipendenti dall’origine stessa del prodotto, escludendo tuttavia – e qui sta la limitazione più sensibile – qualsiasi valore alla mera percezione soggettiva di tali qualità da parte dei consumatori, talora rilevata forse in modo un poco “opportunistico” nelle indagini di mercato.

Per contro, secondo la Corte (sentenza 12/11/2019, causa C-363/2018, Organisation juive européenne) la corretta indicazione del luogo d’origine – definita in base a specifici criteri sanciti dal diritto internazionale – rappresenta uno strumento per consentire ai consumatori di determinarsi all’acquisto in base a personali scelte di natura etica.

Fermo tutto ciò, per molti alimenti l’indicazione del luogo di provenienza costituisce un elemento facoltativo dell’etichettaura, che può essere dunque espresso, purchè sia veritiero.

Sul piano però della qualità dell’alimento, tale indicazione nulla aggiunge!

In altre parole, il consumatore non è affatto garantito che il prodotto abbia qualità particolari o superiori rispetto ad un alimento analogo prodotto in un altro Stato.

L’unica garanzia è che l’alimento (non DOP o IGP) – a prescindere dal suo luogo di produzione, ma commericalizzato nell’Unione Europea – è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare imposti dalla stessa Unione Europea (salve le frodi alimentari ed altri comportamenti illeciti).

E’ coerente tutto cio?

Sul piano della mera coerenza, forse, l’intero sistema normativo presenta qualche scricchiolio (esclusa la materia della sicurezza alimentare).

Da un canto, infatti, la mera indicazione del paese di provenienza (sulla cui veridicità i controlli sono alquanto labili) rischia di essere un poco vuota di contenuto: al di là dell’immaginario collettivo, cosa in sostanza differenzia oggettivamente il latte italiano dal latte francese?

Dall’altra, però, ai “campioni nazionali” – e cioè i prodotti alimentari DOP e IGP – è concesso dallo stesso diritto dell’Unione che la “materia prima” possa anche provenire da un paese diverso rispetto a quello ove l’alimento finale viene elaborato, purché essa risulti conforme a quando disposto dal relativo disciplinare di produzione (Reg. UE/1151/2012, art.5, comma 3, adesso sostituito dal Regolamento UE/1143/2024, art.49).

A ben vedere, però, è proprio il disciplinare a rappresentare la garanzia di un’oggettiva qualità degli alimenti DOP e IGP, alla cui definizione e presidio sta sì l’intero sistema territoriale di riferimento, che opera secondo precise regole, scrutinate attentamente (che però non valgono per i prodotti senza indicazione geografica, ma che semplicemente indicano in etichetta il nome di uno Stato, magari enfatizzando tale informazione).

Di conseguenza, con riferimento ai prodotti privi di indicazione geografica, i consumatori vengono tutelati non tanto spendendo in etichetta il “taumaturgico” nome di uno Stato (a meno che ciò consenta di valutare eticamente il prodotto che da lì proviene).

Serve più consentire ai consumatori di effettuare scelte basate su criteri realmente oggettivi e facilmente decodificabili, quali capire se trattasi di un alimento “sostenibile” o meno, quest’ultimo definito sulla base di appositi parametri pregni di concreto contenuto, il cui rispetto venga sottoposto ad effettiva sorveglianza.

In tal senso si sono (forse un poco troppo timidamente) orientati il disciplinare italiano sulla sostenibilità e – per effetto delle riforme introdotte con la PAC 2023-2027 – quelli dei prodotti DOP e IGP.

Approfondimento sulla etichetta origine nazionale alimenti.

Il tema è stato oggetto di un intervento (“Le informazioni sull’origine degli alimenti nella giurisprudenza più recente della Corte di giustizia UE“) fatto da Ermenegildo Mario Appiano al convegno “Le informazioni sugli alimenti ai consumatori a dieci anni dalla pubblicazione del regolamento (Ue) n.1169/2011”,tenutosi presso la Accademia dei Georgofili,  Firenze,  21 aprile 2021.


Tecniche evoluzione assistita viticultura

Il ricorso alla Tecniche di Evoluzione Assistita (editing del genoma con i metodo «Crispr/Cas9») nella viticultura richiede una revisione dell’attuale normativa europea in materia di OGM (Tecniche evoluzione assistita viticultura), che si scontra con il “diritto ai semi”.


 

A molto tempo di distanza dall’adozione della direttiva sugli OGM (CE/18/2001), la ricerca scientifica ha compiuto un significativo progresso grazie ad Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna (insignite del Premio Nobel per la chimica nell’anno 2020).

Esse hanno ideato la cosiddetta «forbice molecolare», un rivoluzionario metodo di editing del genoma (definito «Crispr/Cas9»), che consente di modificare il DNA di piante ed animali in modo preciso e specifico.

In buona sostanza e semplificando al massimo, il ricorso alla tecnica Crispr/Cas9 porta a risultati alquanto analoghi a quanto avviene in natura (ma in tempi molto più brevi, circa 3 anni attualmente), nel momento in cui nel genoma di una pianta si inserisce quello di una specie affine, ottenendo così un fenomeno di cisgenesi e non di transgenesi.

Gli ostacoli normativi all’impiego delle TEA in agricoltura

Vista infatti la definizione molto ampia di OGM adottata nel 2001 dalla legislazione comunitaria, nell’anno 2018 la Corte di Giustizia ha ritenuto che siano da considerarsi tali anche le varietà (nella fattispecie si trattava di colza resa resistente agli erbicidi) ottenute per mutagenesi tramite il ricorso alla tecnica Crispr/Cas9.

Di conseguenza, il loro inserimento in natura è soggetto alle medesime cautele che a suo tempo sono state volute per il mais transgenetico.

 

La proposta di una nuova regolamentazione europea per le TEA (Tecniche evoluzione assistita viticultura)

 

La soluzione è dunque di natura politica, consistendo in una riforma dell’attuale quadro normativo.

In proposito, dopo aver proceduto alla rituale consultazione pubblica (che ha ricevuto oltre settantamila commenti, a dimostrazione di quanto il tema sia sensibile, la Commissione ha recentemente presentato una proposta per un regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche (NGT, che noi chiamiamo impropriamente TEA, usando un termine di origine giornalistica) nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, secondo cui esso dovrebbe configurare una lex specialis rispetto alla legislazione in materia di OGM.

In base alla proposta in esame, le NGT – in cui rientra la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l’intragenesi) – sono considerate costituire un gruppo distinto di tecniche, capaci di portare a modificazioni più mirate e precise del genoma rispetto alle tecniche di selezione convenzionali ovvero a tecniche genomiche consolidate.

Ciò permette di raggiungere risultati che potrebbero o meno essere conseguiti in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali.

Proprio alla luce di tali considerazionii, la riforma della normativa europea si propone quindi di facilitare l’impiego della TEA in agricoltura.

 

Ostacoli alla riforma: lo scontro tra il “diritto ai semi” e le privative industriali.

.

Tuttavia’iter legislativo appare piuttosto complesso, sopratutto poiché nella discussione tra le istituzioni è entrato il tema dell’impatto che le NGT potrebbero avere sulla biodiversità e l’accesso delle popolazioni a semi e varietà vegetali necessarie per il sostentamento umano.

In sostanza, emerge la questione del cosiddetto “diritto ai semi” in capo a chi (popolazioni agricole) ha contribuito nei secoli a presenvare e creare le varietà vegetali su cui le TEA opererebbero.

Infatti, il citato “diritto ai semi” verrebbe verosimilmente fortemente pregiudicato dai diritti di privativa industriale concesso agli sviluppatori delle varietà realizzate tramite TEA, fodati su:

 

Alla luce di tali perplessità, il Parlamento europeo – pur riconoscendo l’importanza della sviluppo di nuove piante realizzate tramite le TEA, ha richiesto

“un’analisi completa degli effetti socioeconomici e ambientali che i brevetti relativi ai processi di selezione, al materiale di moltiplicazione delle piante e a parti degli stessi hanno sul sistema alimentare, compreso il loro potenziale in termini di aumento della concentrazione del mercato e della monopolizzazione nella filiera alimentare, nonché sull’accessibilità economica e la disponibilità dei prodotti alimentari”

 

Un nostro studio (Ermenegildo Mario Appiano, “Limiti legali all’uso di varietà vegetali nella vinificazione: status quo e future regole sulle nuove tecniche genomiche“, in Alimenta 2024, p.31) approfondisce tali questioni, esaminando anche gli ostacoli alla riforma dell’attuale quadro normativo europeo derivanti dalla opposizioni connesse all’attuale disciplina dei brevetti sulle invenzioni biotecnologiche.

 

Agricoltore custode ambiente territorio

Riconosciuto il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio per effetto della legge 24/2024 adottata dal Parlamento italiano


Il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio era stato fortemente evidenziato dalle Istituzioni europee già  in occasione dell’adozione della riforma della  PAC per il periodo 2013-2020.

Già in tale contesto, infatti, si parlava di sostenibilità, focalizzando l’attenzione sulle prestazioni ambientali dell’agricoltura e considerando particolarmente rilevanti quelle utili a contrastare i cambiamenti climatici ed a mitigarne gli effetti (ad esempio, lo sviluppo di una maggiore resilienza del territorio ai disastri provocati da allagamenti, incendi e siccità).

All’agricoltore veniva così riconosciuto il suo naturale ruolo di “sentinella del territorio“.

In tale contesto si colloca adesso la legge 28 febbraio 2024, n.24, recante le Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura.

Effetti della legge 24/2024.

Le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali avranno modo di promuovere la figura dell’agricoltore custode ambiente territorio nei seguenti modi:

    • attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzare il ruolo sociale dell’agricoltore
    • realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attivita’ caratterizzanti detto ruolo dell’agricoltore (infra specificate) e per la protezione dei coltivi e degli allevamenti.
    • riconoscimento di specifici criteri di premialita’, inclusivi della riduzione dei
      tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Quali sono le attività agricole che consentono di beneficiare del riconoscimento?

Si tratta delle seguenti:

a) manutenzione del territorio attraverso attivita’ di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche’ cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita’ atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversita’ rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta’ colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all’abbandono delle attivita’ agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversita’ attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta’ a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

Quali soggetti possono ottenere il riconoscimento di Agricoltore custode ambiente territorio?

Beneficiari del riconoscimento sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati), che esercitano l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonche’ le societa’ cooperative del settore agricolo e forestale.

Dunque, tali soggetto possono vedere riconsciuto il loro ruolo sociale e beneficiare delle relative agevolazioni, a condizione che esercitino una o più delle attività appena citate.

 

 

 

riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

Il Regolamento UE/1143/2024 porta la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)


La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai attuata con l’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia (Regolamento UE/1143/2024).


Nell’autunno del 2024 tratteremo il tema in un ciclo di webinar, realizzati in collaborazione con Ascheri Academy (partecipazione gratuita, previa iscrizione).

riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa - Ascheri Acedemy, ciclo di webinar, autunno 2024



I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

.

Due i criteri principali.

Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.

Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.

Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?

.

Uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.

Introdotte inoltre significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.

Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela:  attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.

Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.

Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.

Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.

A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace.  Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.

Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?

.

Ad ogni modo, non si è giunti ad un’unica definizione di indicazione geografica.

Continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:

      • prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
      • vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
      • bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )

Ciò in quanto la loro disciplina è diversa in sede WTO (e cioiè negli accordi TRIPS).

Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.

Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.

Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).

Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa viene comunque meno per effetto dell’armonizzazione introdotta dal Regolamento 1143/202.

Poca attenzione alla sostenibilità.

.

Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.

Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

Le decisioni che hanno portato alla riforma.

.

Dopo avere concordato a livello politico il testo del futuro regolamento in questione (cosa avvenuta l’11 dicembre 2023, documento AGRI_LA(2023)012101_EN, recante il testo legislativo concordato), il 28 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha formalmente espresso la sua approvazione (documento P9_TA(2024)0101).

.

L’approvazione da parte del Consiglio Europeo è intervenuta il 26/3/2024.

Si è giunti così all’adeozione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Esso modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

denominazioni origine vini inadeguate

Secondo il presidente del Comitato vini DOC (Attilio Scienza), l’attuale disciplina sulle denominazioni di origine è inadeguata.


Denominazioni origine vini inadeguate?

Approccio attuale.

.

Le fondamenta di tutto quanto sino ad oggi sostenuto in tema di denominazioni di origine (puntualmente supportato dall’intera disciplina del diritto vitivinicolo europeo ed italiano), è riconducibile all’idea che esse rappresentano una indicazione di qualità dei vini, espressa in termini oggettivi nel loro disciplinare, il quale ne individua la rispettiva tipicità

La critica.

.

Invece, a parere di Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):

“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. … 

… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.

Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...

… Oggi una Doc è mito o realtà ?

Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione.

La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.

Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.

Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.

In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …

 

Qualche considerazione “a caldo”

.

Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto  interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.

Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quella “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetta tali criteri) con quello prodotto da una cantina che effettivamente osserva rigorosi parametri ESG (i quali non sono certo quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, specie per quanto concerne gli aspetti sociali e di governance)?

Ancora: è allora più corretto l’approccio giuridico seguito negli Stati Uniti (modificato solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quando sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?

In altre parole: se i consumatori non sono in grado di capire/percepire la qualità di un territorio, riconducibile ai criteri proposti da Attilio Scienza, che senso ha proteggerla da usurpazioni?

Infine: la protezione per le denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?

Se fosse così, quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?

 

La riforma della disciplina europea su DOP e IGP

.

In tale contesto, si inserisce l’attuale riforma delle regole europee in materia di riconoscimento e tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti alimentari, vini (compresi quelli aromatizzati) e le bevande spiritose.

Raggiunto nel dicembre 2023 l’accordo in materia tra le istituzioni europee, il nuovo regolamento verrà emanato il prossimo anno.

 

 

… il dibattito è aperto!

 

Distillazione crisi vino 2023

Attivata dal MASAF  la distillazione crisi del vino mediante il DM 0400039 del 28 luglio 2023 (distillazione crisi vino 2023).


Il citato Decreto Ministeriale MASAF del 28 luglio 2023 porta le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione, per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023.

Secondo la Commissione Europea, ciò si giustifica poiché:

L’attuale situazione economica è caratterizzata da un costo della vita generalmente elevato, che incide sul consumo e sulle vendite di vino, e da un aumento dei costi dei fattori di produzione per la produzione agricola e la trasformazione del vino, che incidono sui prezzi del vino. Tali circostanze minacciano di perturbare notevolmente il mercato vitivinicolo dell’Unione in quanto colpiscono diversi importanti Stati membri produttori, aumentando le scorte di vino disponibili a livelli che rischiano di diventare insostenibili in vista della prossima stagione di vendemmia e produzione e causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori di vino.

Quali vini concerne la distillazione di crisi?

.

Sono ammessi alla misura i vini rossi o rosati (esclusi quindi i vini bianch),

      • aventi denominazione di origine
      • aventi indicazione geografica
      • senza denominazione di origine o indicazione geografica.

Requisiti per accedere alla distillazione di crisi

.

Beneficiari i produttori di vino, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data.

L’alcool, derivante dalla distillazione, è utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici: una triste fine per un vino DOC e per tutta la poesia che esso comporta!

Modalità operative

.

Operazioni di distillazione: da eseguirsi entro il 15 ottobre 2023.

Importo dell’aiuto:

      • stabilito dalla Regione interessata, in base a criteri oggettivi e non discriminatori
      • non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.
      • richiesta dell’aiuto:  entro il 10 agosto 2023 va presentata ad Agea OP, con modalità telematica, allegando il Contratto di distillazione non trasferibile.

Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina.

In base al contratto di distillazione, il distillatore deve trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.

A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione, il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria.

Che senso ha la distillazione crisi vino 2023?

.

Forse va fatta una riflessione sincera e profonda, sopratutto se si considera che il problema delle eccedenze è ben più datato dell’aggressione russa all’Ucraina.

La distillazione di crisi del vino era la regola nella seconda metà del secolo scorso, che si sperava di non vedere più per effetto delle profonde trasformazioni apportate alla PAC (Politica Agricola Comune) nell’anno 2008, quando si passò da un sistema di aiuti al reddito degli agricoltori agli quello degli aiuti alla commercializzazione dei prodotti.

Distillare vino (ancor più se DOC) è assurdo per molteplici ragioni.

Sul piano morale, è orrendo vedere distruggere il cibo.

Sul piano politico ed economico, ė inaccettabile usare il denaro dei contribuenti per operazioni la cui finalità è mantenere alto il prezzo dei prodotti che i contribuenti stessi, in qualità consumatori, cercano poi di acquistare (cosa preclusa si poveri, cui resta l’aceto).

Sinceramente, ciò pare ancora più incomprensibile, in un momento storico in cui si lotta contro l’inflazione (alzando i tassi di interesse, con tutto ciò che consegue di negativo), in Europa e nel mondo:  il prezzo del vino rientra nel calcolo dell’inflazione!!!.

 

Distillazione di crisi: un assurdo nell’ottica della sostenibilità.

 

Passiamo ad una critica in ottica “più moderna”.

E’ sostenibile sul piano sociale un vino, il cui prezzo viene artificialmente mantenuto alto?

Sul piano della sostenibilità ambientale, è ridicolo promuovere il vino sostenibile, se il sistema accetta (ed anzi richiede) che venga distrutto quanto in precedenza prodotto, esercitando un impatto sull’ambiente!

Infatti, quanta C02 é stata riversata nell’aria per coltivare l’uva e poi trasformarla nel vino che, per essendo buono, verrà distrutto?

Quanti fitofarmaci sono stati dispersi nelle vigne?

Nel frattempo, la superficie agricola destinata a produrre vino aumenta (seguendo le regole sull’autorizzazione a nuovo impienti vitati – ai sensi degli art. 62 e seguenti del Regolamento UE/1308/2013 – che erano state decise nel momento in cui si pensò fosse teminato il periodo della distillazione di crisi).

Tutto ciò, per cosa?

Ad ogni modo, l’Italia non è sola, poiché anche la Francia affronta la stessa situazione: 200 milioni di euro sono appena stati stanziati per la distillazione di crisi di vino francese.

Però, in questo caso, non vale il detto “mal comune mezzo gaudio”, ma il contrario: il problema ha purtroppo dimensione ancora maggiore.

Nel frattempo, il nostro pieneta non attende più un rinsavimento …

 

distillazione crisi vino 2023

 

Insomma: vogliamo favorire il riscaldamento globale, producendo vino che poi getteremo nella spazzatura (producendo altra CO2 per farlo)?

 

 

 

impianti solari agrivoltaici

Impianti solari agrivoltaici: migliorare la sostenibilità del settore agricolo beneficiando degli incentivi del PNRR.

 

Il settore agricolo è uno dei principali settori produttivi del nostro sistema economico, indispensabile per l’alimentazione, nonché per la gestione e la conservazione del patrimonio naturale.

Purtroppo, però, esso si rende responsabile, in Europa, del dieci per cento delle emissioni di gas serra.

“Italia Domani”, il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) – presentato dall’Italia nel contesto del programma Next Generation EU – prevede investimenti e un pacchetto di riforme, che si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, inclusione sociale e transizione ecologica) e mira anche a contrastare questo effetto collaterale.

Il principale obiettivo posto alla base del progetto, infatti, è quello di condurre l’Italia lungo un percorso di cambiamento a livello ecologico e ambientale che possa essere d’ausilio per assottigliare i divari territoriali, generazionali e di genere.

Uno degli strumenti su cui si vuole puntare, in particolare per migliorare l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente, sono gli impianti solari agrivoltaici.

Cosa sono gli impianti solari agrivoltaici

Si tratta di un innovativo utilizzo del terreno che sta prendendo piede negli ultimi anni.

Il fondo, infatti, oltre ad essere sfruttato per la coltivazione di vegetali, viene destinato altresì alla produzione di energia fotovoltaica.

Gli impianti solari agrivoltaici concretizzano infatti un virtuoso trait d’union, che pone in relazione le fonti rinnovabili, la sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità con l’attività agricola, consentendo la convivenza e l’interazione tra la generazione dell’energia a partire dai raggi del sole e le pratiche di coltivazione del fondo.

Le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici – messe a punto dal Ministero della Transizione Ecologica, con il contributo di ENEA – forniscono delle puntuali definizioni.

L’impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o ancora agro-fotovoltaico) è, dunque, un impianto fotovoltaico, che consente di mantenere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Per impianto agrivoltaico avanzato si intende un impianto agrivoltaico che (conformemente a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni), non compromette la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale,  anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Ciò grazie al montaggio di moduli elevati da terra, i quali possono anche ruotare per “seguire il sole”.

Inoltre, gli impianti solari agrivoltaici devono prevedere la contestuale realizzazione di sistemi atti a monitorarel’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici”.

Benefici degli impianti solari agrivoltaici

Sono molteplici, tra cui:

    • la maggiore resa dei terreni (in relazione a specifiche colture);
    • il minore consumo di acqua per l’irrigazione, grazie ai moduli fotovoltaici che garantiscono un parziale ombreggiamento;
    • una fonte aggiuntiva di reddito che permette agli agricoltori di fare investimenti nella propria attività e guadagnarne in termini di competitività;
    • la collaborazione tra agronomi, imprese agricole e stakeholder del settore.

Quali colture per gli impianti solari agrivoltaici?

Il PNRR si occupa di questa tecnologia, con l’intenzione di rendere sempre più capillare la presenza di impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni sul territorio nazionale.

La misura di investimento nello specifico consiste, innanzitutto, nell’implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che possano conciliare lo sfruttamento della luce solare con l’utilizzo dei terreni per fini agricoli, incrementando la sostenibilità ambientale ed economica delle imprese aderenti, anche avvantaggiandosi di bacini idrici presso i quali possono essere installate soluzioni galleggianti.

Mediante le citate  Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, le colture sono state suddivise in cinque categorie, individuate in base a come queste reagiscono alla fisiologica riduzione luminosa, appunto derivante dall’ombreggiamento creato dagli impianti fotovoltaici istallati sul fondo.

    • colture “molto adatte”, quelle sulle quali l’ombreggiatura produce effetti positivi sulle rese quantitative, tra cui possiamo citare spinaci e patate.
    • colture “adatte”, ossia quelle indifferenti all’ombreggiatura moderata, come le carote e i finocchi.
    • “mediamente adatte” vengono menzionate le cipolle e le zucchine.
    • “poco adatte” le barbabietole da zucchero e le barbabietole rosse.
    •  “non adatte” quelle che presentano un’importante necessità di esposizione alla luce, per le quali anche una sua pressoché insignificante diminuzione cagionerebbe una grave flessione della resa (alberi da frutto, del frumento e del mais, ad esempio).

Dove installare gli impianti solari agrivoltaici?

Per quanto concerne, invece, le aree su cui si possono andare a collocare gli impianti in questione, va considerato quanto disposto dall’art.20, comma 1, d. lgs. n. 199/2021, che rimette a livello ministeriale l’identificazione dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Sono considerate aree idonee all’installazione di impianti solari agrivoltaici (ai sensi del successivo comma 8, lett. c), quater di detto d. lgs. 199/2021), “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto de i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’arti colo 136 del medesimo decreto legislativo.  …  la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”.

Quale procedura per installare gli impianti solari agrivoltaici?

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

Così stabilisce  l’art.22, comma 1, lettera a) di detto d. lgs. 199/2021.

In merito al rilascio dei provvedimenti autorizzatori, il TAR di Lecce (sentenza 1750/2022) ha di rendente sancito:

 

4.2. Non esiste, di per sé, un diritto assoluto e incondizionato all’installazione di impianti volti alla produzione di energia, sia pure “pulita” (o verde: green), nel senso di energia prodotta direttamente dal Sole, (e ciò anche nell’ipotesi in cui si tratti di impianti “agrivoltaici”, con insistenza in aree “agricole”), e non mediante il procedimento (assolutamente impattante sul Pianeta, e nel medio/lungo periodo non più sostenibile) di estrazione del carbon-fossile.

In senso opposto, tuttavia, non esiste neppure un generalizzato divieto – del pari assoluto e incondizionato – all’installazione di impianti siffatti, men che meno in caso di insistenza, in situ, di altri impianti analoghi.

4.3. Per dirla con le parole dell’Arbiter Constitutionis: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; … la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette” (Corte cost, n. 85/13).

Sotto questo profilo, non si vede come si possa decampare dal vero “fulcro” della questione, vale a dire la non qualificabilità dell’impianto in questione come “fotovoltaico”, ma come agrivoltaico”.

6.1. Quello dell’agrivoltaico è, infatti, un settore di recente attenzione. Esso non è ancora molto diffuso, ma sta assumendo (grazie anche alle spinte provenienti dal legislatore nazionale e sovranazionale; il punto verrà ripreso infra) forma e consistenza sconosciute appena dieci o cinque anni orsono.

6.2. Trattasi di un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

6.3. In particolare, come più volte chiarito da questa Sezione (cfr. sentt. nn. 586/22 e 1267/22), mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l’uno e l’altro modulo.

6.4. Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

7. Definiti in tal modo i tratti caratteristici dell’agrivoltaico, e differenziali rispetto al fotovoltaico “puro”, non si comprende che valenza assumano, nel caso in esame, le statistiche offerte dalla Regione nell’atto impugnato, in ordine al numero e consistenza di impianti “fotovoltaici” sparsi sul territorio regionale, nonché su quello in esame. Trattasi, invero, di fenomeni non sovrapponibili tra di loro, per la semplice ed elementare considerazione che:

– nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell’attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green);

– nell’agrivoltaico, invece, le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute, in quanto il necessario “ibrido” tra le esigenze della coltivazione e quelle della produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista agronomico, fondi che versano in stato di abbandono.

8. Pertanto, a differenza di quanto adombrato dalla Regione, non di rapporto di genus ad species può parlarsi nel caso in esame, ma di progressiva gemmazione di un istituto “nuovo” (l’agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria.

9. Pertanto, sarebbe sicuramente rilevante – nell’odierno giudizio – conoscere il numero e la consistenza di impianti agrivoltaici insistenti in ambito regionale, e nell’agro brindisino in particolare.

Senonché, la Regione non ha offerto contributo sul punto, limitandosi ad esporre il numero e la potenza degli impianti fotovoltaici classici, privi di ausilio ai fini in esame, in quanto fondati su una errata qualificazione – da genus ad species – del rapporto tra fotovoltaico e agrivoltaico; rapporto dal quale, per le ragioni prima dette, va operata un’affrancazione.

10. Detto in altri termini: non si comprende come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico), possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce tuttavia – neppure in minima parte – alle ordinarie esigenze dell’agricoltura.

All’evidenza, non si tratta di rapporto di genus ad species, ma di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita).

E in quanto situazioni non sovrapponibili, non possono essere assimilati quoad aeffectum.

….

11. E che l’agrivoltaico, in questi ultimi anni, abbia acquisito una dignità autonoma, emerge dalla legislazione eurounitaria e nazionale sviluppatasi negli ultimi anni sul tema delle energie rinnovabili.

13.2. Per tali ragioni, non si può sic et simpliciter ricondurre gli impianti agrivoltaici all’ambito del fotovoltaico puro, come invece la Regione pretende di fare, con un semplice e anacronistico rapporto (ripreso anche dalla sentenza di questo TAR n. 1376/22, sulla quale v. infra, punti nn. 27 e ss.) di genus ad species.

13.3. Forse quest’assimilazione poteva essere compiuta alcuni anni orsono.

Fondi del PNRR per impianti solari agrivoltaici

Il PNRR italiano si pone un obiettivo ambizioso: potenziare la competitività del settore agricolo, abbattendo i costi di approvvigionamento energetico, che attualmente si attestano a oltre il venti per cento dei costi variabili delle aziende agricole, apportando, unitamente, sensibili miglioramenti nelle prestazioni climatiche-ambientali.

In termini numerici, l’obiettivo del PNRR è quello di arrivare, a regime, ad una capacità produttiva degli impianti agro-voltaici di 1,04 GW, che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, garantendo l’altro obiettivo, che è quello della riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO2.

PNRR - Sviluppo Agrivoltaico


 

impianti solari agrivoltaici

 

(a cura della dott.ssa Gerarda Monaco)

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Una panoramica sulle principali questioni legali in tema di sostenibilità e circolarità in campo alimentare e vitivinicolo


Tre incontri di approfondimento (Sostenibilità Circolarità  Vitivinicolo Alimentare): ecco il  nostro nuovo master breve, organizzato da Ascheri Academy con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nel maggio 2023.

Analizziamo, fra l’altro, i disciplinari volontari e quello ministeriale per la sostenibilità della filiera vitivinicola.


Aspetti generali in tema di circolarità e sostenibilità

 


Analisi della sostenibilità in campo alimentare e vitivinicolo

 


Greenwashing ” e suo contrasto.


Circa il tema dell’uso di nuove varietà vegetali e, in particolare, nuovi incroci ibridi, rimandiamo invece alla relativa pagina del nostro sito.


Criteri ESG: una chance di proteggere il pianeta Terra

 

Sostenibilità e circolarità delle attività economiche rappresentano un obiettivo oramai imprescindibile per la salvaguadia del nostro pianeta, ove sembra che sia ormai molto prossimo il superamento dell’aumento di temperatura di 1,5 gradi (BBC news, 17 maggio 2023):

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Tuttavia, appare sconcertante che negli Stati Uniti le stesse istituzioni governative ormai “boiccottano” le imprese che valorizzano il rispetto dei criteri ESG, nel momento in cui decidere dove orientare i propri investimenti (così riferisce la BBC, 17 maggio 2023).

Boicottaggio riconducibile peraltro a questioni prettamente di politica interna, se non addirittura di natura elettorale:

“… dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments – moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than $4bn in customer funds as of January”.

 

 

Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola

Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola: approvato dal MIFAAF mediante il DM 124900 del 16 marzo 2022.


La disciplina italiana in materia di sostenibilità.

.

Il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola si fonda sul decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in particolare, il suo art. 224 ter, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), il quale prevede l’istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

“1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita’
alimentare e di sostenibilita’ economica, sociale e ambientale dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni
di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell’ambiente, e’ istituito il “Sistema di qualita’ nazionale per il
benessere animale”, costituito dall’insieme dei requisiti di salute e
di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme
europee e nazionali, in conformita’ a regole tecniche relative
all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento
produttivo e metodo di allevamento. L’adesione al Sistema e’
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo
le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei
sistemi di certificazione e di qualita’ autorizzati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita’ di utilizzo dei dati disponibili nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche’ di tutte le ulteriori informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le
modalita’ di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i
campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e’ istituito e regolamentato
un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il
regime e le modalita’ di gestione del Sistema, incluso il ricorso a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita’ al
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente
unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto
organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente”.

In attuazione di detti precetti, il MIPAAF ha quindi adottato il DM 124900 del 16 marzo 2022, con cui è stato appunto definito il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, “costituito dall’insieme delle regole produttive adottate nell’ambito dell’intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l’immissione del prodotto sul mercato“, che gli operatori possono liberamente decidere di rispettare, al fine di ottenere la relativa certificazione e così usare il marchio identificativo (“SQNPI“) dei prodotti sostenibili.

 

Sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola.

.

Difatti la volontaria adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola avviene – da parte di aziende singole o associate – attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), che trova il suo fondamento nella legge n.4 del 3 febbraio 2011 (art.2, comma 3 e 4).

Quest’ultimo si applica a tutte le aziende del territorio nazionale italiano che utilizzano tecniche di produzione agricola integrata, in forma singola o associata. Esso si pone l’obiettivo di valorizzare ed identificare le produzioni vegetali, ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione agricola integrata – quali QC, QV, Agriqualità – così aggiungendo valore al prodotto nei confronti della GDO e del consumatore per quanto riguarda sicurezza, qualità e processi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo: in una parola, viene valorizzata la Qualità Sostenibile.

Tormando al Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, esso costituisce dunque lo standard specifico della filiera vitivinicola nell’ambito del Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), le cui generali prescrizioni vengono integrate da taluni impegni aggiuntivi per il settore del vino.

Quanto alla parte agricola,  per la filiera vitivinicola si aggiungono requisiti specifici relativi a :

      • protezione delle superficie naturali/semi naturali e delle specie protette che caratterizzano il territorio;
      • salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura contrattualistica;
      • monitoraggio del consumo dell’acqua.

Quanto alla fase di post-raccolta e trasformazione, sempre per la filiera vitivinicola viene anche richisto:

      • monitoraggio e la gestione dei reflui;
      • monitoraggio e la successiva riduzione del peso degli imballaggi impiegati;
      • monitoraggio e la successiva riduzione dei consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto;
      • contributo economico allo sviluppo della comunità locale attraverso la promozione di attività e investimenti in servizi di pubblica utilità e/o in infrastrutture non riconducibili alla sua proprietà/gestione.

Per concludere, il DM 124900/2022 riconosce per validi anche  gli attuali  sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.

Sono poi seguiti nel maggio 2022 alcuni chiarimenti da parte del Ministero.


Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027


Inconsistenza del sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola con riferimento agli aspetti sociali.

.

Per essere certiticata come “sostenibile” sul piano sociale, è sufficiente che un impresa vitivinicola rispetti le norme sul lavoro e registri i nomi dei lavoratori.

Il che apparare assolutamente inconsistente.

Rispettare le leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale non è un requisito di sostenibilità, ma – semplicemente – di mera legalità.

Nessun sindacato è coinvolto nelle verifiche e nei controlli.

Considerata la diffusione del “caporalato” nel settore agricolo (60 mila lavoratori “in nero”, in base ad un rapporto della Guardia di Finanza rilasciato nel 2024) – ivi compreso quello viticolo, anche in zone famose ed economicamente riccheappare assolutamente verosimile che riescano a certificarsi come “socialmente sostenibili” aziende che ricorrono al “caporalato”.

Il che va anche a tutto discapito dei produttori onesti.

 


La sostenibilità nella normativa dell’Unione Europea sui prodotti DOP – IGP

.

Viste le riforme portate dalla PAC 2023-2027, la Commissione UE ha poi presentato una proposta per la riforma della disciplina in materia di IGP (Indicazioni Geografiche Protette), la quale presenta tra l’altro la caratteristica di  concernere:

      • il vino, le bevande spiritose e gli alimenti
      • i profili di sostenibilità

Proposta revisione disciplina UE su IGP

 

Tale proposta si è poi tradotta nell’adozione del regolamento UE/1143/2024.

Con riferimento alla sostenibilità, è centrale l’art.7 di detto regolamento:

“Sostenibilità

1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «pratica sostenibile» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:

a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

c) benessere degli animali;

d) reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;

e) mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta;

f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

3. Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica”.

 

Quanto alla sostenibilità, dunque, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027, giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

In realtà, quest’ultima si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione delle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, cui viene attribuita la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo, da introdurre poi nei disciplinari di produzione (art. 6/a) e rendere pubbliche mediante un apposito rapporto (art. 6/b).