Etichetta origine nazionale alimenti

Etichetta origine nazionale alimenti: sotto il vestito niente?


Etichetta origine nazionale alimenti, e cioè l’indicazione “prodotto italiano” ovvero “francese” ovvero “tedesco”: indicazione spesso allettante per i consumatori, ma qual’è la sua effettiva valenza?

La materia è essenzialmente regolata da normativa dell’Unione Europea, e precisamente dagli art. 9 e 26 comma 3 nonché art. 38 e 39 del Regolamento  UE/1169/2011, oltre da altre norme applicabili a specifici alimenti (vedasi le slides che appariranno nel video infra proposto; per tutti i vini l’indicazione del paese di produzione è un elemento obbligatorio dell’etichetta, ai sensi dell’art.119 del Regolamento UE/1308/2013).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla etichetta origine nazionale alimenti.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1/10/2020, causa C-485/2018, Lactalis) definisce in modo alquanto restrittivo quando il legislatore nazionale ha facoltà di imporre l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza degli alimenti, rappresentando forse il “punto di svolta” in materia.

Fermo restando che la competenza degli Stati è esclusa per tutti gli aspetti dell’etichettatura che sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la Corte ha innanzitutto chiarito che ciò vale anche quando l’obbligo in questione (peraltro già previsto dalla legislazione europea per molte tipologie di alimenti, pur “declinato” in vario modo) va imposto perché serve per proteggere il consumatore dal cadere in errore, così in sostanza sottraendo agli Stati la possibilità di valutare la sussistenza di siffatta situazione in base a criteri puramente nazionali.

Inoltre, la Corte ha ricondotto la competenza nazionale ai soli casi in cui lo Stato prova che l’indicazione obbligatoria dell’origine o provenienza è giustificata dall’esigenza di evidenziare oggettive qualità dell’alimento, effettivamente dipendenti dall’origine stessa del prodotto, escludendo tuttavia – e qui sta la limitazione più sensibile – qualsiasi valore alla mera percezione soggettiva di tali qualità da parte dei consumatori, talora rilevata forse in modo un poco “opportunistico” nelle indagini di mercato.

Per contro, secondo la Corte (sentenza 12/11/2019, causa C-363/2018, Organisation juive européenne) la corretta indicazione del luogo d’origine – definita in base a specifici criteri sanciti dal diritto internazionale – rappresenta uno strumento per consentire ai consumatori di determinarsi all’acquisto in base a personali scelte di natura etica.

Fermo tutto ciò, per molti alimenti l’indicazione del luogo di provenienza costituisce un elemento facoltativo dell’etichettaura, che può essere dunque espresso, purchè sia veritiero.

Sul piano però della qualità dell’alimento, tale indicazione nulla aggiunge!

In altre parole, il consumatore non è affatto garantito che il prodotto abbia qualità particolari o superiori rispetto ad un alimento analogo prodotto in un altro Stato.

L’unica garanzia è che l’alimento (non DOP o IGP) – a prescindere dal suo luogo di produzione, ma commericalizzato nell’Unione Europea – è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare imposti dalla stessa Unione Europea (salve le frodi alimentari ed altri comportamenti illeciti).

E’ coerente tutto cio?

Sul piano della mera coerenza, forse, l’intero sistema normativo presenta qualche scricchiolio (esclusa la materia della sicurezza alimentare).

Da un canto, infatti, la mera indicazione del paese di provenienza (sulla cui veridicità i controlli sono alquanto labili) rischia di essere un poco vuota di contenuto: al di là dell’immaginario collettivo, cosa in sostanza differenzia oggettivamente il latte italiano dal latte francese?

Dall’altra, però, ai “campioni nazionali” – e cioè i prodotti alimentari DOP e IGP – è concesso dallo stesso diritto dell’Unione che la “materia prima” possa anche provenire da un paese diverso rispetto a quello ove l’alimento finale viene elaborato, purché essa risulti conforme a quando disposto dal relativo disciplinare di produzione (Reg. UE/1151/2012, art.5, comma 3, adesso sostituito dal Regolamento UE/1143/2024, art.49).

A ben vedere, però, è proprio il disciplinare a rappresentare la garanzia di un’oggettiva qualità degli alimenti DOP e IGP, alla cui definizione e presidio sta sì l’intero sistema territoriale di riferimento, che opera secondo precise regole, scrutinate attentamente (che però non valgono per i prodotti senza indicazione geografica, ma che semplicemente indicano in etichetta il nome di uno Stato, magari enfatizzando tale informazione).

Di conseguenza, con riferimento ai prodotti privi di indicazione geografica, i consumatori vengono tutelati non tanto spendendo in etichetta il “taumaturgico” nome di uno Stato (a meno che ciò consenta di valutare eticamente il prodotto che da lì proviene).

Serve più consentire ai consumatori di effettuare scelte basate su criteri realmente oggettivi e facilmente decodificabili, quali capire se trattasi di un alimento “sostenibile” o meno, quest’ultimo definito sulla base di appositi parametri pregni di concreto contenuto, il cui rispetto venga sottoposto ad effettiva sorveglianza.

In tal senso si sono (forse un poco troppo timidamente) orientati il disciplinare italiano sulla sostenibilità e – per effetto delle riforme introdotte con la PAC 2023-2027 – quelli dei prodotti DOP e IGP.

Approfondimento sulla etichetta origine nazionale alimenti.

Il tema è stato oggetto di un intervento (“Le informazioni sull’origine degli alimenti nella giurisprudenza più recente della Corte di giustizia UE“) fatto da Ermenegildo Mario Appiano al convegno “Le informazioni sugli alimenti ai consumatori a dieci anni dalla pubblicazione del regolamento (Ue) n.1169/2011”,tenutosi presso la Accademia dei Georgofili,  Firenze,  21 aprile 2021.


Agricoltore custode ambiente territorio

Riconosciuto il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio per effetto della legge 24/2024 adottata dal Parlamento italiano


Il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio era stato fortemente evidenziato dalle Istituzioni europee già  in occasione dell’adozione della riforma della  PAC per il periodo 2013-2020.

Già in tale contesto, infatti, si parlava di sostenibilità, focalizzando l’attenzione sulle prestazioni ambientali dell’agricoltura e considerando particolarmente rilevanti quelle utili a contrastare i cambiamenti climatici ed a mitigarne gli effetti (ad esempio, lo sviluppo di una maggiore resilienza del territorio ai disastri provocati da allagamenti, incendi e siccità).

All’agricoltore veniva così riconosciuto il suo naturale ruolo di “sentinella del territorio“.

In tale contesto si colloca adesso la legge 28 febbraio 2024, n.24, recante le Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura.

Effetti della legge 24/2024.

Le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali avranno modo di promuovere la figura dell’agricoltore custode ambiente territorio nei seguenti modi:

    • attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzare il ruolo sociale dell’agricoltore
    • realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attivita’ caratterizzanti detto ruolo dell’agricoltore (infra specificate) e per la protezione dei coltivi e degli allevamenti.
    • riconoscimento di specifici criteri di premialita’, inclusivi della riduzione dei
      tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Quali sono le attività agricole che consentono di beneficiare del riconoscimento?

Si tratta delle seguenti:

a) manutenzione del territorio attraverso attivita’ di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche’ cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita’ atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversita’ rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta’ colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all’abbandono delle attivita’ agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversita’ attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta’ a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

Quali soggetti possono ottenere il riconoscimento di Agricoltore custode ambiente territorio?

Beneficiari del riconoscimento sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati), che esercitano l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonche’ le societa’ cooperative del settore agricolo e forestale.

Dunque, tali soggetto possono vedere riconsciuto il loro ruolo sociale e beneficiare delle relative agevolazioni, a condizione che esercitino una o più delle attività appena citate.

 

 

 

Tipicita vini DOP IGP

La tipicità vini DOP IGP, rappresentante l’espressione dei loro specifici territori di riferimento,  viene individuata nei rispettivi disciplinari di produzione.


La tipicita vini DOP IGP costituisce dunque la “firma” di ciascun territorio sui propri vini. Viene espressa nei disciplinari di produzione. Ma è cosa immediata per tutti percepirla dalla loro lettura?

I disciplinari di produzione, chiave di volta per la tutela legale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

 

La tipicità dei singoli vini DOP e IGP trova espressione (o, meglio, sintesi) nei rispettivi disciplinari di produzione, i quali rappresentano l’elemento cardine per la tutela delle denominazioni geografiche (DOP, in Italia suddivise in DOC e DOCG) e le indicazioni tipiche (IGP, in Italia definite anche IGT), sia a livello dell’Unione Europea (per effetto degli art.92 e ss. del regolamento UE/1308/2013), sia al di fuori dei suoi confini, grazie ai numerosi accordi intenazionali conclusi al riguardo dall’UE con gli Stati terzi.

Disciplinari vini DOP - IGP italiani

All’interno di ciascun disciplinare, poi, i punti più indicativi circa la tipicità del vino (Tipicita vini DOP IGP) sono i “requisiti organolettici” (dato peraltro obbligatorio ai sensi della legislazione unionale: art.93, comma 2, del regolamento UE/1308/2013).

Inoltre, i disciplinari devono anche indicare le caratteristiche climatiche, geologiche e morfologiche dei loro territori , dovendo chiarire “il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico“, ma intuirne l’influenza sulla tipicità del vino diviene discorso meno intuitivo.

La tutela legale di DOP e IDP prescinde tuttavia dalla distinguibilità dei prodotti commercializzati con il nome oggetto di protezione.

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A rigore, però, secondo il diritto europeo la tutela in favore delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche viene concessa anche se il prodotto (vino o alimento), che vuole fregiasi del nome protetto (e cioè il nome geografico del proprio territorio, costituente la DOP o la IGP) non presenta i caratteri della distinguibilità (Corte di Giustizia, sentenza «Torrone di Alicante» del 10 novembre 1992, in causa C-3/91 )

In effetti, per il diritto europeo (Corte di Giustizia, sentenza 14 settembre 2017, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, in causa C‑56/2016, punto 82), la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è piuttosto volta a difendere la loro reputazione e

costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti 

Le fonti della tipicità: le caratteristiche del territorio e l’influenza umana, come individuati dal disciplinare di produzione.

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Ciò posto, se poi si esaminano i “requisiti organolettici” imposti da ciascun disciplinare, si realizza che – essendo essi volutamente espressi in modo estrermamente sintetico – quanto ivi descritto rappresenta in realtà una sorta di “macro-modello”.

Insomma, è un qualcosa piuttosto lontano rispetto alla descrizione che solitamente un sommeiler/assaggiatore rende in fase di degustazione, ove peraltro le schede di valutazione tendono a concentrarsi sulle sensazioni organolettiche stesse (di cui si ricerca la loro qualità ed equilibrio), lasciando però poco o nessuno spazio alla valutazione della tipicità (si veda la scheda ONAV, ad esempio).

Il disciplinare, infatti, definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe in effetti una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, quindi, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione (sempre più spesso diviso in sotto-zone o aree geografiche, si pensi al caso del Barolo) nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Ciò nonostante, nel momento in cui il produttore di un vino, atto a divenire DOP (DOC o DOCG), vuole immettere sul mercato il proprio prodotto, i relativi campioni sono soggetti all’esame (svolto “alla cieca”) dalle competenti commissioni di degustazione, che ne valutano l’ideoneità e, dunque, anche la tipicità (tipicita vini DOP IGP).

Solo se tale esame viene superato, il vino potrà portare in etichetta il nome del proprio territorio (accompagnato dalla pertinente menzione: DOC o DOCG), il quale viene così a rappresentare una garanzia di qualità per il consumatore (e cioè il vino è conforme ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione).

Il rispetto del disciplinare assicura sempre la tipicità?

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La tipicità, rappresentante la “comune nota di fondo” che i differenti territori conferiscono ai loro rispettivi vini (tipicita vini DOP IGP),  è quindi frutto delle molteplici interazioni tra l’insieme dei fattori presi in considerazione dai relativi disciplinari.

“Nota di fondo” che troverà poi una propria “declinazione” – tutta da scoprire – per effetto delle varie annate, delle differenze morfologiche e geologiche dei singoli appezzamenti, delle scelte dell’enologo, etc …

Tuttavia, il rispetto del disciplinare deve necessariamente portare alla realizzazione di un vino che esprime la tipicità delineata nel disciplinare stesso.

Questo passaggio non può mancare, altrimenti il vino – per quanto buono o sublime – non è espressione del territorio di riferimento, ma solo del suo produttore (il che è nobile, ma esula dalla filosofia delle denominazioni di origine).

La situazione appare però molto complessa, giacché in alcuni casi ad uno specificio terriorio corrisponde una sola DOP; in altri casi, lo stesso territorio è frazionato in varie distinte DOP;  in altri ancora, sullo stesso territorio si sovrappongono – almeno parzialmente – diverse DOP e/o IGP. Insomma, siamo nel mondo della complessità, ma proprio ciò  rappresenta uno degli elementi di fascino di quello dei vini.

Ciò posto, ragionare in termini di tipicità diviene tuttavia più difficile, con riferimento alle cosiddette DOC “regionali”, e cioè quelle che coincidono con l’intero terriorio di una Regione (quali Piemonte, Sicilia, ….).

In effetti, la loro ampiezza geografica porta necessariamente a comprendere zone dalle caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche molto eterogenee fra loro.

Inoltre, i relativi disciplinari molto spesso si limitano a richiamare i requisiti chimico-fisici (o, comunque, non si allontano molto da loro) previsti dalla normativa unionale (Allegato VII al regolamento 1308/2013) per le varie categorie di prodotti vitivinicoli.

Di conseguenza, nel caso delle DOC “regionali”, la tutela trova forse maggiore ragione nella volontà di proteggere la reputazione commerciale (conformemente alle indicazioni date dalla Corte di Giustizia nelle citate sentenze) di tali nomi geografici. Inoltre, il consumatore è garantito da controlli più incisivi, rispetto a quelli effettuati sui vini senza denominazione.

Ne discende che il ragionare in termini di tipicità si addice forse maggiormente per le denominazioni con un’estensione territoriale più limitata, per quanto anche in questo caso il rispettivo territorio possa presentare caratteristiche eterogenee al suo interno.

Difatti, se l’estensione territoriale di una denominazione è contenuta, risulta più facile coglierne gli aspetti comuni di fondo, anche grazie ai relativi disciplinari (i quali, peraltro, limitano effettivamente le varietà ampelogratiche utilizzabili, le rese massime per ettaro e/o di trasformazione  dell’uva in mosto ovvero prevedono requisiti chimici ed analitici più rigorosi per il prodotto finale).

Decodificare il disciplinare?

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La tipicità non emerge tuttavia in modo sempre immediato dai dati tecnici contenuti nel disciplinare, ma è in un certo senso lì “criptata” loro tramite, almeno agli occhi di chi non è un esperto del settore.

Individuare la tipicità del vino di un determinato territorio, illustrandola in modo discorsivo, rappresenta allora semplicemente un altro modo di leggere il relativo disciplinare, consentendo di capire in modo colloquiale, ma preciso, a quale risultato (nella forma di “macro modello”) esso conduce.

Non esistendo però una versione “ufficiale” sulla descrizione della tipicità (gli unici dati vincolanti sono infatti quelli indicati nel disciplinare stesso), la “decodificazione” apre un certo spazio soggettivo a disposizione dell’interprete.

Ecco la questione delicata: la “vulgata” (e cioè la descrizione della tipicità in termini colloquiali) è sempre fedele? Susssite il rischio che la definizione stessa della tipicità possa dipendere dall’eloquenza e dall’abilità retorica dell’interprete che la comunica?

Sul piano giuridico, la situazione si risolve comunque con il lavoro professionale svolto dalle citate commissioni di valutazione:   se al loro assaggio un certo vino DOP è ritenuto idoneo, esso soddisfa i requisiti organolettici previsti dal disciplinare e, quindi, integra la relativa tipicità.

Qalora  “promosso” in sede di siffatto controllo (che avviene nel finale della fase produttiva), il vino può essere allora commercializzato spendendo legittimamente in etichetta il nome del relativo territorio, a cui lo specifico disciplinare si riferisce, unitamente alla sigla DOP (DOC-DOCG a seconda dei casi, in Italia).

Tale verifica avviene però solo a campione per i vini IGP/IGT (indicazione geografica protetta), la cui protezione spesso è riconducibile all’esigenza di salvaguardare la notorietà del relativo nome geografico (art.93, comma 1, lettera b, del Regolamento UE/1308/2013), il che di fatto avvicina alquanto tale situazione a quella delle DOP regionali (ferme le differenze esistenti sul piano giuridico, quanto a requisiti ed intensità dei controlli).

Tutto ciò è ancora attuale?

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Quanto esposto riflette l’approccio tradizionale al tema della denominazioni di origine, di cui la tipicità rappresenta un aspetto fondamentale.

Recenti riflessioni mettono però in dubbio le fondamenta di tutto il discorso, come si evice dalla posizone assunta da Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC.

A suo parere (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):

“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. … 

… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.

Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...

… Oggi una Doc è mito o realtà ? Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione. La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.

Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.

Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.

In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …

 

Qualche considerazione “a caldo”

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Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto  interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.

Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quelle “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetti tali criteri) con quello prodotto da una cantina che rispetta rigorosi parametri ESG (che non sono quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, vista la debolezza dei criteri relativi agli aspetti sociali e di governance)?

Ancora: è allora più corretto l’approccio seguito negli Stati Uniti (modificato   solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quanto sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?

Infine: la protezione alle denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?

Quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?

 

 

 

Piano strategico Italia PAC 2023-2027

Secondo la Commissione UE, è inadeguato il Piano strategico Italia PAC 2023-2027


Piano strategico Italia  PAC 2023-2027: ecco il giudizio critico espresso dalla Commissione UE  – Ares(2022)2416762 – 31/03/2022

“Il piano, nella sua forma attuale, non è sufficiente.

La Commissione osserva che numerosi elementi del piano, descritti nelle sezioni successive, sono mancanti, incompleti o incoerenti; non è pertanto possibile effettuare una valutazione approfondita della coerenza tra l’analisi SWOT, le esigenze individuate e la strategia, né dell’ambizione e dell’accettabilità del piano. In particolare, in assenza di target finali quantificati per gli indicatori di risultato, non è possibile valutare l’adeguatezza e il livello di ambizione della logica di intervento proposta per ciascun obiettivo specifico.

La Commissione sottolinea l’importanza dei target finali fissati per gli indicatori di risultato quale strumento chiave per valutare l’ambizione del piano e monitorarne i progressi.

Tali target finali devono essere precisi, tenere conto di tutti gli interventi pertinenti e definire un livello di ambizione adeguato in linea con le esigenze individuate.

Analogamente, le incoerenze nelle informazioni finanziarie (descrizione degli interventi e tabelle finanziarie) rendono particolarmente difficile valutare il rispetto dei massimali e delle dotazioni. L’Italia è invitata a compilare adeguatamente tutte le sezioni e gli elementi del piano vuoti o incompleti.

Le osservazioni che seguono si basano esclusivamente sul contenuto parziale disponibile”

Più nello specifico.

“La Commissione prende atto della decisione dell’Italia di trasferire il 2,8 % dei fondi per i pagamenti diretti allo sviluppo rurale e accoglie con favore gli sforzi tesi ad armonizzare gli interventi in tale ambito proponendo solo interventi nazionali, la maggior parte dei quali sarà attuata dalle regioni italiane tenendo conto delle specificità territoriali.

In diversi casi, tuttavia, il piano indica che gli elementi regionali relativi a tali interventi (comprese le condizioni di ammissibilità e gli impegni) saranno definiti dalle regioni, senza descrivere tali elementi. L’Italia è invitata a fornire tali informazioni, come specificato nelle sezioni successive del presente allegato.

Tenuto conto della diversità dell’agricoltura e delle zone rurali in Italia, del numero di potenziali beneficiari e delle limitate risorse finanziarie disponibili, l’Italia è invitata a migliorare la strategia proposta e la descrizione degli interventi garantendo una concentrazione e un targeting chiari e decisi del sostegno verso i territori, i beneficiari e i settori più bisognosi, sulla base dell’analisi SWOT e delle specifiche esigenze territoriali

Ecco il testo integrale del parere espresso dalla Commissione

Giudizio Commissione UE su piano strategico Italia per PAC 2023-2027

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Parimenti critico il giudizio espresso in proposito da numerose associazioni ambientaliste.

Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola

Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola: approvato dal MIFAAF mediante il DM 124900 del 16 marzo 2022.


La disciplina italiana in materia di sostenibilità.

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Il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola si fonda sul decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in particolare, il suo art. 224 ter, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), il quale prevede l’istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

“1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita’
alimentare e di sostenibilita’ economica, sociale e ambientale dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni
di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell’ambiente, e’ istituito il “Sistema di qualita’ nazionale per il
benessere animale”, costituito dall’insieme dei requisiti di salute e
di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme
europee e nazionali, in conformita’ a regole tecniche relative
all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento
produttivo e metodo di allevamento. L’adesione al Sistema e’
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo
le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei
sistemi di certificazione e di qualita’ autorizzati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita’ di utilizzo dei dati disponibili nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche’ di tutte le ulteriori informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le
modalita’ di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i
campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e’ istituito e regolamentato
un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il
regime e le modalita’ di gestione del Sistema, incluso il ricorso a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita’ al
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente
unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto
organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente”.

In attuazione di detti precetti, il MIPAAF ha quindi adottato il DM 124900 del 16 marzo 2022, con cui è stato appunto definito il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, “costituito dall’insieme delle regole produttive adottate nell’ambito dell’intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l’immissione del prodotto sul mercato“, che gli operatori possono liberamente decidere di rispettare, al fine di ottenere la relativa certificazione e così usare il marchio identificativo (“SQNPI“) dei prodotti sostenibili.

 

Sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola.

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Difatti la volontaria adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola avviene – da parte di aziende singole o associate – attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), che trova il suo fondamento nella legge n.4 del 3 febbraio 2011 (art.2, comma 3 e 4).

Quest’ultimo si applica a tutte le aziende del territorio nazionale italiano che utilizzano tecniche di produzione agricola integrata, in forma singola o associata. Esso si pone l’obiettivo di valorizzare ed identificare le produzioni vegetali, ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione agricola integrata – quali QC, QV, Agriqualità – così aggiungendo valore al prodotto nei confronti della GDO e del consumatore per quanto riguarda sicurezza, qualità e processi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo: in una parola, viene valorizzata la Qualità Sostenibile.

Tormando al Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, esso costituisce dunque lo standard specifico della filiera vitivinicola nell’ambito del Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), le cui generali prescrizioni vengono integrate da taluni impegni aggiuntivi per il settore del vino.

Quanto alla parte agricola,  per la filiera vitivinicola si aggiungono requisiti specifici relativi a :

      • protezione delle superficie naturali/semi naturali e delle specie protette che caratterizzano il territorio;
      • salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura contrattualistica;
      • monitoraggio del consumo dell’acqua.

Quanto alla fase di post-raccolta e trasformazione, sempre per la filiera vitivinicola viene anche richisto:

      • monitoraggio e la gestione dei reflui;
      • monitoraggio e la successiva riduzione del peso degli imballaggi impiegati;
      • monitoraggio e la successiva riduzione dei consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto;
      • contributo economico allo sviluppo della comunità locale attraverso la promozione di attività e investimenti in servizi di pubblica utilità e/o in infrastrutture non riconducibili alla sua proprietà/gestione.

Per concludere, il DM 124900/2022 riconosce per validi anche  gli attuali  sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.

Sono poi seguiti nel maggio 2022 alcuni chiarimenti da parte del Ministero.


Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027


Inconsistenza del sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola con riferimento agli aspetti sociali.

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Per essere certiticata come “sostenibile” sul piano sociale, è sufficiente che un impresa vitivinicola rispetti le norme sul lavoro e registri i nomi dei lavoratori.

Il che apparare assolutamente inconsistente.

Rispettare le leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale non è un requisito di sostenibilità, ma – semplicemente – di mera legalità.

Nessun sindacato è coinvolto nelle verifiche e nei controlli.

Considerata la diffusione del “caporalato” nel settore agricolo (60 mila lavoratori “in nero”, in base ad un rapporto della Guardia di Finanza rilasciato nel 2024) – ivi compreso quello viticolo, anche in zone famose ed economicamente riccheappare assolutamente verosimile che riescano a certificarsi come “socialmente sostenibili” aziende che ricorrono al “caporalato”.

Il che va anche a tutto discapito dei produttori onesti.

 


La sostenibilità nella normativa dell’Unione Europea sui prodotti DOP – IGP

.

Viste le riforme portate dalla PAC 2023-2027, la Commissione UE ha poi presentato una proposta per la riforma della disciplina in materia di IGP (Indicazioni Geografiche Protette), la quale presenta tra l’altro la caratteristica di  concernere:

      • il vino, le bevande spiritose e gli alimenti
      • i profili di sostenibilità

Proposta revisione disciplina UE su IGP

 

Tale proposta si è poi tradotta nell’adozione del regolamento UE/1143/2024.

Con riferimento alla sostenibilità, è centrale l’art.7 di detto regolamento:

“Sostenibilità

1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «pratica sostenibile» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:

a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

c) benessere degli animali;

d) reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;

e) mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta;

f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

3. Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica”.

 

Quanto alla sostenibilità, dunque, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027, giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

In realtà, quest’ultima si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione delle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, cui viene attribuita la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo, da introdurre poi nei disciplinari di produzione (art. 6/a) e rendere pubbliche mediante un apposito rapporto (art. 6/b).

 



 

PAC 2023-2027

PAC 2023-2027 (Politica Agricola Comune per gli anni 2023-2027):  adottate le nuove norme.


La riforma PAC 2023-2027 si fonda su tre nuovi regolamenti, che si applicheranno gradatamente:

    • sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 vengono abrogati dal 1/1/2023 e sostituiti dal regolamento UE/2115/2021)
    • sull’organizzazione comune dei mercati (il regolamento UE/1308/2013 viene modificato dal regolamento UE/2117/2021, le cui norme entrano in vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni)

Per gli anni 2021 e 2022 è in vigore un regolamento transitorio, che colma il divario tra la legislazione attuale e quella nuova.


La nuova PAC post-2020 (2023-2007)


PAC 2023-2027: il contenuto in  estrema sintesi

(focus sul settore vitivinicolo)

 

1) Nuova architettura istituzionale, basata sui Piani strategici nazionali.

A ciascun Stato membro spetterà redigere un Piano strategico nazionale (PSN), basato sull’analisi delle proprie condizioni.

Esso indicherà le misure del primo e del secondo pilastro coerenti con gli obiettivi da raggiungere fissati.

Dovrà però essere approvato dalla Commissione europea entro il 31 dicembre 2021.

Il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) si inserirà così nel Piano strategico nazionale.

Piano Strategico Nazionale

Sul piano finanziario, le risorse UE ammonteranno a circa 1,1 mld di euro annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 mln l’annuo, seguita da Francia e Spagna.

Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico.

Confermate le misure:

    • ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV),
    • investimenti
    • promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi viene inserito quello del consolidamento dei mercati, accanto alla loro diversificazione).

 

2) Etichettatura vini: obbligo indicazioni  nutrizionali e degli ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria.

Per quanto concerne l’etichetta, essa viene limitata però all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ (per l’energia).

Ciò consentirà di limitare sostanzialmente le traduzioni nelle lingue del Paese di vendita del prodotto.

Per contro, la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti dovranno essere fornire attraversa la c.d. “e-label“,  purché sull’etichetta compaia un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).

Per la “e-label” il CEEV ha creato un proprio servizio, definito U-label    (presentato nel  settembre 2021).

 

3) Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

La sua durata viene estesa fino dal 2030 al 2045.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.

Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio:  dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.

Prorogate al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021.

 

4) Gestione dell’offerta

Le Organizzazioni Interprofessionali  – tra cui rientrano i Consorzi di tutela italiani – potranno venire riconosciute dagli Stati membr a livello:

      • nazionale,
      • regionale
      • zona economica

Nuove regole sulla concorrenza tra imprese: a determinate condizioni, le Organizzazioni Interprofessionali proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva.

Siffatti accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, nè il risultato di eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

 

5) Varietà ammesse alla coltivazione di uva da vino

Confermata l’esclusione per le varietà di vite

      • attualmente non ammesse per la vinificazione (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont),
      • provenienti da Vitis lambrusca.

Diverrà invece lecito vinificare le uve generate da varietà di vite c.d. ibride (anche per i vini IGP e DOP,  a condizione ovviamente che il relativo disciplinare lo permetta).

 

6) Vini dealcolati e vini parzialmente dealcolati

Permessa la loro produzione, ma non diventeranno nuove categorie di prodotti vitivinicoli, rappresentando piuttosto una versione di alcune di quelle già esistenti.

Verrà quindi consentita:

      • per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale deve condurre ad un prodotto contenente un  titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol.)
      • per i vini DOP e IGP, la de-alcolazione solo parziale (prodotto finale con titolo alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto dal relativo disciplinare di produzione, che andrà evetnualmente modificato.

 

7) Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Viene revisionato anche l’apposito Regolamento UE/251/2014.

La dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti sarà soggetta a regole analoghe a quelle per i vini.

Verrà modificata la definizione di Vermouth

Sarà consentito impiegare bevande spiritose per l’aromatizzazione dei prodotti.


MIPAAF - Sintesi sulla Riforma PAC post-2020


Come si è pervenuti all’approvazione.

Durante la riunione del 19 e 20 ottobre 2020, il Consiglio Europeo ha concordato il suo orientamento generale sul pacchetto di riforma PAC 2020 (e cioè la riforma  della politica agricola comune dopo il 2020).

La posizione concordata conteneva alcuni fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di ambiente mediante l’introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata.

Al tempo stesso la posizione concordata consentiva agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui conseguire gli obiettivi ambientali.

Il Consiglio disponeva così del mandato politico per condurre negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo globale.

Nel frattempo, anche il Parlamento Europeo aveva raggiungento una propria posizione in materia, che fra l’altro concerneva:

Nel giugno 2021 Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno così raggiunto un accordo provvisorio sul futuro della PAC per il periodo 2023-2027.

Esso ha poi ricevuto l’approvazione dei ministri dell’agricoltura dell’UE in occasione della sessione del Consiglio “Agricoltura e pesca”, tenutosi  il 28 e 29 giugno 2021.

I ministri hanno infatti accettato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforma della PAC.

Il 23 novembre il Parlamento Europeo ha quindi formalmente approvato la riforma, cosa che poi a sua volta  ha fatto il Consiglio il 2 dicembre successivo.

Il 2 dicembre 2021, quindi,  è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della PAC post-2020, e cioè quella che interesserà il periodo 2023-2027.


Il tutto si inserisce nel nuovo approccio all’agricoltura, promosso dalla Commissione UE nella strategia “from farm to fork“.


MIPAAF - Riforma PAC post-2020


Modifica disciplinari vini DOP IGP

Modifica disciplinari vini DOP IGP: il Consiglio di Stato individua i soggetti cui compete decidere.


In relazione alla modifica disciplinari vini DOP IGP, dispongono il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione e quello di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, entrambe del 17 ottobre 2018.

Essi distinguono due fasi nella procedura: quella nazionale (la cui disciplina è lasciata ai singoli Stati) e quella unionale (regolata invece da detti Regolamenti).

Per quanto concerne la fase nazionale della procedura, in Italia dispone il D.M. 6 dicembre 2021, che ha sostituito il DM 7 novembre 2012.

Interpretando tali previgenti previsioni, il Consiglio di Stato si è pronunciato in due sentenze, nelle quali viene essenzialmente rilevato che il potere decisionale compete ai produttori di ogni singola DOP o IGP.

Trattasi delle sentenze, rispettivamente  sul caso delle modifiche al disciplinare di produzione

Sopratutto nella prima di esse (caso Asti DOCG), il Consiglio di Stato ha stabilito che è l’assemblea dei produttori – associati o meno nel relativo Consorzio di tutela – cui compete la decisione.

Nella seconda sentenza (caso Terre Siciliane), il Consiglio di Stato ha sì ribadito il principio, ma ha anche esaminato in quali circostanze un Consorzio ovvero un’Associazione che riunisce i produttori può promuovere la modificazione del disciplinare, senza nemmeno dover allegare la documentazione attestante i voti espressi dalla competente assemblea dei produttori: basta infatti che lo statuto dell’associazione ovvero del consorzio legittimi l’organismo a presentare “tutte le domande” per la modifica del disciplinare.

Come tuttavia dimostra il precedente caso dell’ASTI DOCG, risiede proprio lì il punto delicato.

In caso di modificazioni controverse, può infatti mancare trasparenza tra quanto avviene in sede di assemblea e quanto invece emerge dagli atti posti in essere dagli organi dirigenziali associativi o consortili, sulla cui base prende però avvio la procedura di modificazione del disciplinare.

Nel caso dell’ASTI DOCG, il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato:

“8.4. Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato dal Presidente del Consorzio, non era vero quanto dichiarato che “..il succitato disciplinare di produzione che recepisce le risultanze della già citata Assemblea consortile del 28 aprile ultimo scorso, con l’integrazione all’articolo 3 della puntuale precisazione delle zone inserite, corredato della relativa cartografia..” fosse stato approvato dalla Assemblea.

Infatti, e qui si torna alla domanda-proposta di modifica del disciplinare l’Assemblea non aveva approvato la estensione della zona di produzione ad una area definita, ma aveva rimesso invero con non poca ambiguità “agli organi della filiera” la individuazione dell’area di cui chiedere la estensione approvando ora per allora l’area che gli stessi avrebbero individuato. Né la perizia Corino del 2007 individuava alcuna area definita.

Infatti dall’estratto del verbale del 28 aprile 2010 in cui si era riunita l’Assemblea generale ordinaria dei consorziati per deliberare, tra l’altro, sulle modifiche al disciplinare di produzione Asti DOCG risulta che era stata approvata la seguente proposta: “..il consorzio rinuncia ai ricorsi pendenti e nell’ambito del parere che l’Assessore Regionale dovrà richiedere il Consorzio dichiara l’adesione a quelle che saranno le decisioni prese dagli organi competenti nell’ambito della filiera e cioè già esprime fin d’ora il proprio assenso’, su questo deve esprimersi l’assemblea qui riunita”.

Ne consegue che la proposta relativa alla delimitazione del territorio del Comune di Asti da inserire tra le zone di produzione dell’Asti DOCG era stata delegata agli organi competenti nell’ambito della filiera, ma il Presidente del Consorzio nella lettera di cui sopra del 22 ottobre 2010, omettendo il richiamo agli organi della filiera, ha trasmesso un testo dell’art. 3 recante un elenco di frazioni comunali, tra cui quelle di proprietà dell’Azienda appellante, che alterava il senso della delibera assembleare: il lungo elenco di frazioni comunali indicate nella nota del Presidente del Consorzio del 22 ottobre 2010 era stato prodotto dal dott. Corino solo nell’ottobre 2010 e comunque sulla base di una istruttoria successiva alla delibera assembleare e non poteva quindi essere stato esaminato e approvato dalla Assemblea tenutasi sei mesi prima, il 28 aprile 2010, né trasmesso alla Regione e al Ministero il 29 aprile 2010″.

 

Nel caso Terre Siciliane IGP e Sicilia DOC il Consiglio di Stato ha invece sancito:

“Sotto il primo profilo, non era necessaria la produzione della delibera assembleare da parte dell’Associazione dei viticoltori richiedente la modifica del disciplinare.

L’art. 10 del citato DM 7.11.2012, ai fini della documentazione da produrre, rinvia all’art. 4, comma 2, che concerne la domanda di protezione, precisando che la documentazione deve essere rapportata alle modifiche proposte (art. 10, comma 3).

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 7 novembre 2012, che in tal senso dispone espressamente, non occorre la produzione di una delibera assembleare se viene prodotto l’atto costitutivo o lo statuto che legittima la presentazione di modifiche al vigente disciplinare.

Non è contestato che l’Associazione abbia allegato alla proposta di modifica copia del proprio atto costitutivo e statuto, che all’art. 3, lett. a) prevede la presentazione di tutte le modifiche che saranno ritenute utili e necessarie al vigente disciplinare di produzione (doc. allegato 2 depositato dall’appellata il 24.2.2020).

A fronte del chiaro disposto normativo che attribuisce alla norma statutaria la scelta e a fronte del chiaro disposto dello Statuto che legittima “tutte le modifiche” al disciplinare, non occorre altra specificazione della volontà da parte dell’Assemblea caso per caso.

6.4. – Inoltre, sotto il profilo della rappresentatività, l’Associazione ha presentato un elenco numerosissimo di produttori che hanno espressamente aderito, sottoscrivendole, alle visionate modifiche del disciplinare (la percentuale sia dei produttori che delle superfici nel prospetto allegato in I grado dall’odierna Associazione appellante superava il 40%).

L’elenco verificato dalla Regione e trasmesso al Ministero con nota del 28 giugno 2016 prot. 33622 (doc. 19 – produzione ricorrente in I grado del 13.7.2017) e il prospetto riepilogativo allegato (doc. 19 bis) evidenziano una percentuale di rappresentatività (sebbene inferiore a quella indicata dal predetto prospetto dell’Associazione proponente) più che sufficiente e ben superiore a quella (20 %) prescritta dalle vigenti norme: il 22,439% dei viticoltori per il 2013 e il 28,268% per il 2014, il 24% delle superfici rivendicate nel 2013 e il 28% delle superfici nel 2014, biennio di riferimento, in quanto “ultimo” biennio per cui si dispone di dati produttivi definitivi, inviati tramite SIAN ed elaborati da AGEA.

Tale elenco verificato dalla Regione è sufficiente a comprovare la richiesta rappresentatività, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) e art. 10, comma 4, lett. c) del D.M. 7.11.2012.

6.5. – Circa la controversa circostanza della “cancellazione di oltre 18.000 soggetti iscritti” che avrebbe ripercussioni sul calcolo matematico della rappresentatività, la sentenza ha ritenuto fondato il motivo per il fatto che l’Amministrazione regionale non ha presentato difese né chiarimenti in ordine al motivo di contestazione.

Ritiene il Collegio che, a fronte delle risultanze degli allegati alla nota di trasmissione dalla Regione al Ministero del 28 giungo 2016, prot. 33622, contenenti le firme dei soggetti che hanno avallato la richiesta di modifica del disciplinare IGT e, in particolare, del prospetto riepilogativo di “fonte IRVO” (organismo di controllo), non è sufficiente a contestarne l’attendibilità il mero riferimento alla richiesta rivolta dal Dirigente Area 7 dell’Assessorato Agricoltura della Regione al Servizio competente ai fini della “cancellazione di soggetti iscritti allo schedario che non abbiano fatto richiesta di cancellazione” (riferimento alla nota prot. 29708 del 10 giugno 2016, contenuta nella nota n. 30495 del 14.6.2016 con cui la Regione ha trasmesso l’istanza di modifica del disciplinare IGT al Ministero).

La contestazione così formulata è generica.

La ricorrente Duca di Salaparuta S.p.a., per assolvere all’onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare che l’elenco trasmesso dalla Regione al Ministero non era conforme alle risultanze dello schedario viticolo alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare, il 18 marzo 2016.

In ogni caso, la rappresentatività va calcolata in riferimento ai soggetti e alle superfici che hanno formato oggetto di rivendicazione e in questi termini è l’attestazione della Regione”.

Mediante quest’ultima decisione, il Consiglio di Stato pone a carico dei ricorrenti onoreri probatori non indifferenti.



Merita evidenziare che i disciplinari sono tutt’altro che una cosa statica, come mostra il registro delle richieste di loro modifica (che, nella stragrande maggioranza dei casi, avvengono in modo non conflittuale ) tenuto dal MIPAAF.

Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP

Disciplinari


Nel marzo 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento di Consiglio e Parlamento UE, il quale dovrebbe riunire in un unico testo la procedura per la registrazione di tutte le DOP e IGP (dunque non solo quelle dei vini, ma anche quelle per le bevande spititose e gli alimenti) nonché per le modifiche dei relativi disciplinari, che resterebbe comunque sempre distinta tra fase nazionale e fase unionale.


 

Riforma PAC post-2020

Riforma PAC post-2020 (Politica Agricola Comune per gli anni 2023-2027):  adottate le nuove norme.


La riforma PAC post-2020 (anni 2023-2027) si fonda su tre nuovi regolamenti, che si applicheranno gradatamente:

Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027

    • .
      • sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 vengono abrogati dal 1/1/2023 e sostituiti dal regolamento UE/2115/2021)
    • .
      • sull’organizzazione comune dei mercati (il regolamento UE/1308/2013 viene modificato dal regolamento UE/2117/2021, le cui norme entrano in vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni)

Per gli anni 2021 e 2022 è in vigore un regolamento transitorio, che colma il divario tra la legislazione attuale e quella nuova.


La nuova PAC post-2020 (2023-2007)



Riforma PAC post-2020: il contenuto in  estrema sintesi

(focus sul settore vitivinicolo)

 

1) Nuova architettura istituzionale, basata sui Piani strategici nazionali.

A ciascun Stato membro spetterà redigere un Piano strategico nazionale (PSN), basato sull’analisi delle proprie condizioni.

Esso indicherà le misure del primo e del secondo pilastro coerenti con gli obiettivi da raggiungere fissati.

Dovrà però essere approvato dalla Commissione europea entro il 31 dicembre 2021.

Il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) si inserirà così nel Piano strategico nazionale.

Piano Strategico Nazionale

Sul piano finanziario, le risorse UE ammonteranno a circa 1,1 mld di euro annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 mln l’annuo, seguita da Francia e Spagna.

Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico.

Confermate le misure:

    • ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV),
    • investimenti
    • promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi viene inserito quello del consolidamento dei mercati, accanto alla loro diversificazione).

Giudizio Commissione UE su piano strategico Italia per PAC 2023-2027

2) Etichettatura vini: obbligo indicazioni  nutrizionali e degli ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria.

Per quanto concerne l’etichetta, essa viene limitata però all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ (per l’energia).

Ciò consentirà di limitare sostanzialmente le traduzioni nelle lingue del Paese di vendita del prodotto.

Per contro, la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti dovranno essere fornire attraversa la c.d. “e-label“,  purché sull’etichetta compaia un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).

Per la “e-label” il CEEV ha creato un proprio servizio, definito U-label    (presentato nel  settembre 2021).

 

3) Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

La sua durata viene estesa fino dal 2030 al 2045.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.

Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio:  dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.

Prorogate al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021.

 

4) Gestione dell’offerta

Le Organizzazioni Interprofessionali  – tra cui rientrano i Consorzi di tutela italiani – potranno venire riconosciute dagli Stati membr a livello:

    • nazionale,
    • regionale
    • zona economica

Nuove regole sulla concorrenza tra imprese: a determinate condizioni, le Organizzazioni Interprofessionali proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva.

Siffatti accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, nè il risultato di eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

 

5) Varietà ammesse alla coltivazione di uva da vino

Confermata l’esclusione per le varietà di vite

    • attualmente non ammesse per la vinificazione (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont),
    • provenienti da Vitis lambrusca.

Diverrà invece lecito vinificare le uve generate da varietà di vite c.d. ibride (anche per i vini IGP e DOP,  a condizione ovviamente che il relativo disciplinare lo permetta).

 

6) Vini dealcolati e vini parzialmente dealcolati

Permessa la loro produzione, ma non diventeranno nuove categorie di prodotti vitivinicoli, rappresentando piuttosto una versione di alcune di quelle già esistenti.

Verrà quindi consentita:

    • per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale deve condurre ad un prodotto contenente un  titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol.)
    • per i vini DOP e IGP, la de-alcolazione solo parziale (prodotto finale con titolo alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto dal relativo disciplinare di produzione, che andrà evetnualmente modificato.

 

7) Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Viene revisionato anche l’apposito Regolamento UE/251/2014.

La dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti sarà soggetta a regole analoghe a quelle per i vini.

Verrà modificata la definizione di Vermouth

Sarà consentito impiegare bevande spiritose per l’aromatizzazione dei prodotti.


MIPAAF - Sintesi sulla Riforma PAC post-2020


Come si è pervenuti all’approvazione.

Durante la riunione del 19 e 20 ottobre 2020, il Consiglio Europeo ha concordato il suo orientamento generale sul pacchetto di riforma PAC 2020 (e cioè la riforma  della politica agricola comune dopo il 2020).

La posizione concordata conteneva alcuni fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di ambiente mediante l’introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata.

Al tempo stesso la posizione concordata consentiva agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui conseguire gli obiettivi ambientali.

Il Consiglio disponeva così del mandato politico per condurre negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo globale.

Nel frattempo, anche il Parlamento Europeo aveva raggiungento una propria posizione in materia, che fra l’altro concerneva:

Nel giugno 2021 Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno così raggiunto un accordo provvisorio sul futuro della PAC per il periodo 2023-2027.

Esso ha poi ricevuto l’approvazione dei ministri dell’agricoltura dell’UE in occasione della sessione del Consiglio “Agricoltura e pesca”, tenutosi  il 28 e 29 giugno 2021.

I ministri hanno infatti accettato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforma della PAC.

Il 23 novembre il Parlamento Europeo ha quindi formalmente approvato la riforma, cosa che poi a sua volta  ha fatto il Consiglio il 2 dicembre successivo.

Il 2 dicembre 2021, quindi,  è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della PAC post-2020, e cioè quella che interesserà il periodo 2023-2027.


Il tutto si inserisce nel nuovo approccio all’agricoltura, promosso dalla Commissione UE nella strategia “from farm to fork“.


MIPAAF - Riforma PAC post-2020