Accordo UE-Cina tutela DOP IGP

Gli accordi della UE con Cina e Giappone per la tutela di alcune DOP(Accordo UE-Cina tutela DOP IGP)


Nell’anno 2019 l’Unione Europea ha concluso due accordi internazionali – uno con la Cina (Accordo UE-Cina tutela DOP IGP) e l’altro con il Giappone (Accordo UE-Giappone tutela DOP IGP) – che aggiungono nuovi nodi ad una rete di appositi trattati internazionali, pazientemente tessuta al fine di salvaguardare nel mondo le nostre DOP e IGP.

Cerchiamo innanzitutto di capire perché tali accordi sono indispensabili.

I nomi geografici, costituenti DOP ovvero IGP, sono protetti – quando ciò avviene, ma non è cosa scontata nel mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più è ampio il territorio dell’ordinamento giuridico in questione, maggiore è l’estensione geografica delle zone ove vige siffatta tutela.

In buone sostanza, i confini nazionali rappresentano un grave ostacolo alla tutela in questione.

In Europa, tale problema è stato risolto – con notevole efficacia! – proprio grazie alle norme comunitarie: facendo discendere da esse la protezione di DOP e IGP, i confini nazionali all’interno dell’Unione non ledono minimamente la loro tutela. In altre parole, in virtù del diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

La protezione, peraltro, è molto estesa, siccome essa vieta (art.103 del Regolamento 1308/2013/UE) – fra l’altro – di ledere le DOP e le IGP con «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili».

Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.

L’unica possibilità, per mantenere una certa tutela, è che anche gli Stati non facenti parte dell’Unione riconoscano sul loro territorio una qualche protezione a DOP e IGP comunitarie.

E’ vero che gli Accordi TRIPS, conclusi in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportano l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di proteggere le denominazioni di origine (ma non le indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono assai poco efficaci.

Per rimediare, non restava che stringere appositi trattati con i singoli paesi.

Per farlo è tuttavia necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – avrebbe in misura alquanto limitata.

A partire dagli anni ‘90, dunque, l’Unione Europea ha gradatamente concluso molteplici accordi in materia con molti altri Stati – fra cui: U.S.A., Canada, Sud Africa, Cile, Australia, … – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP, così intessendo una vera e propria “rete” in loro difesa.

In buona sostanza: è grazie all’Unione Europea che le nostre DOP e IGP vengono tutelate in gran parte del mondo con una certa effettività.

Siffatta “rete” presentava però due preoccupanti buchi, adesso in qualche modo tappati: mancavano infatti la Cina ed il Giappone.

Il tema era particolarmente cruciale per i produttori europei, giacché per noi le denominazioni di origine rappresentano un patrimonio economico assolutamente significativo. Tuttavia, negli ultimi anni anche la Cina – volendo entrare sempre più nel mondo del commercio internazionale – ha iniziato a riconoscere alcune denominazioni di origine del proprio territorio (la prima riguarda le lingue d’oca).

E’ però errato pensare che tale complesso sistema di protezione sia omogeneo.

Ad esempio, l’Accordo tra UE ed USA verte esclusivamente sul commercio del vino: esso pertanto tutela in modo abbastanza esteso le DOP europee relative a tale settore, ma esclude quelle dei prodotti alimentari. Lo stesso dicasi per i trattati con l’Australia, la Repubblica Sudafricana ed il Cile.

Per contro, il recente Accordo con la Cina concerne anche le DOP alimentari. Tuttavia, le DOP europee che ne beneficiano – vedendo così riservata sia la loro espressione in caratteri latini che la loro traslitterazione in ideogrammi cinesi – sono al momento relativamente poche, e cioè solo un centinaio, di cui ben 26 italiane.

Ecco quali sono queste ultime: Aceto Balsamico di Modena, Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano-Valdobbiadene Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Montepulciano d’Abruzzo, Soave, Toscano/Toscana, Vino Nobile di Montepulciano (per quanto concerne i vini); Grappa (in relazione ai liquori); Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Taleggio (DOP alimentari).

Di certo, dette DOP sono tra le nostre più significative, il che è un gran successo. Però il loro numero è comunque modesto, per cui è da augurarsi che l’attuale accordo con la Cina rappresenti un primo passo per una tutela numericamente più diffusa. In effetti, nell’Unione Europea sono tutelate ben 573 DOP e 248 IGP italiane (di cui, rispettivamente, 167 e 130 agroalimentari nonché 406 e 118 per i vini)!

Anche il recente ampio accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone, che tra le sue molteplici pattuizioni prevede pure la protezione delle rispettive DOP, non rappresenta una misura di loro generale salvaguardia, essendo limitato il numero delle denominazioni di origine che ne beneficiano.

Per quanto concerne le DOP italiane, il Giappone ha accettato di proteggere sul proprio territorio – oltre a tutte quelle oggetto dell’accordo tra UE e Cina – anche i seguenti ulteriori nomi geografici o di prodotti: Sicilia, Soave, Valpolicella, Vernaccia di San Gimignano, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Gasparossa di Castelvetro, Marsala, Montepulciano di Abruzzo, Campania, Bolgheri / Bolgheri Sassicaia, Bardolino / Bardolino Superiore (con riferimento ai vini); Fontina, Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel, Mortadella Bologna, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Taleggio, Zampone Modena.

Inoltre, sia l’accordo con la Cina sia quello con il Giappone – al pari di molti altri accordi internazionali – esplicano i loro effetti solo in favore dei citati nomi geografici, lasciando invece scoperte le relative sotto-zone ed indicazioni geografiche aggiuntive, che nemmeno sono tutelate (proprio perché sono cosa diversa dalle denominazioni), ma semplicemente consentite dalla legislazione dell’Unione Europea sull’organizzazione comune dei mercati e che trovano il loro fondamento nel Testo Unico Vino del nostro paese (il che implica una protezione molto più limitata e flebile).

Pure le menzioni tradizionali connesse alle denominazioni coperte dai nuovi accordi con Cina e Giappone non trovano protezione, ma ciò vale anche per molti altri accordi internazionali sul commercio del vino conclusi dalla UE (fanno eccezione quelli con l’Australia ed il Cile), mentre all’interno della Unione esse sono salvaguardate. Anzi, il relativo livello di protezione è aumentato con l’adozione del regolamento della Commissione 33/2019, che ha sostanzialmente assimilato la portata della protezione per le menzioni a quella per le dominazioni (fatta salva la differenza che le prime sono tutelate solo nella versione linguistica con cui sono registrate, mentre per le seconde la tutela copre anche la loro espressione nelle altre lingue dell’Unione).

Insomma, questi due nuovi accordi internazionali – che vanno sicuramente apprezzati e ben accolti! – iniziano forse a connotare una sorta di differenziazione all’interno delle stesse DOP e IGP, sostanzialmente ricollegabile al peso economico delle rispettive produzioni.

Chi realizza quelle attualmente escluse dalla protezione, dovrà quindi prestare attenzione all’evoluzione della situazione, per capire se in futuro essa si consoliderà alle restrittive attuali condizioni ovvero si assisterà ad una graduale estensione del campo di operatività della tutela di DOP e IGP europee in Cina e Giappone. La questione appare particolarmente delicata per quei produttori che puntano a vedere proprio su tali importanti mercati.


Circolare Agenzia dogane su accordo UE - Giappone


Sempre a fine dell’anno 2019, l’Unione Europea ha compiuto ulteriori passi per perfezionare la propria adesione al cosiddetto “Accordo di Lisbona” (così come modificato da quello successivo di Ginevra), che – in sede WIPO (World Intellectual Property Organization) – ha come obiettivo la tutela sia delle denominazioni di origine, sia delle indicazioni geografiche.

Ciò consente di rafforzare la tutela di DOP e IGP dell’Unione Europea nei seguenti paesi, magari meno rilevanti sul piano dell’export dei nostri vini, ma che – in assenza di tale trattato – avrebbero potuto costituire un “porto sicuro” per eventuali operazioni di contraffazione: Albania, Algeria, Bosnia ed Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Korea del Nord, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Mexico, Montenegro, Nicaragua, Macedonia del Nord, Peru, Moldavia, Togo e Tunisia.


Legislazione vitivinicola

Produzione e commercio vino sono oggetto di minuziosa regolamentazione già a livello comunitario, sulla quale si fonda poi tutta la copiosa normativa nazionale (legislazione vitivinicola).


La legislazione vitivinicola europea (la quale condiziona fortemente la legislazione vitivinicola italiana, così come quella degli altri Stati membri dell’Unione) discende dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il vino, che sussiste nel più ampio contesto della Politica Comune Agricola (una delle competenze originarie della Comunità Europea).


Grazie a queste norme, su tutto il terriorio dell’Unione Europea:

  • i vini italiani possono essere facilmente commercializzati
  • le nostre denominazioni di origine trovano efficace protezione

In assenza invece di tali norme, tutto ciò non sarebbe possibile.

 


DIRITTO UNIONE EUROPEA 

(legislazione vitivinicola europea)

 

Normativa principale (regolamento “base”):

Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla “OCM Unica” (all’interno del testo, bisogna individuare le norme applicabili ai prodotti vitivinicoli), come modificato dal regolamento UE/2127/2021) per effetto della riforma della PAC 2023/2027 (“PAC post-2020”)

Regolamento UE/2126/2021) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che dal 1/1/2023 abroga e sostituisce il regolamento UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla medesima materia.
.
Regolamento UE/2125/2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (il quale abroga e sostituisce i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 sulla medesima materia)
.

*  Norme di attuazione per la OCM Vino:

Regolamento UE n.555/2008 della Commissione, concernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo

Regolamento delegato UE 273/2018, concernente (anche) lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Tale regolamento fra l’altro abroga il previgente regolamento UE n. 436/2009 della Commissione.

Regolamento 934/2019 della Commissione, recante il  Codice Enologico (che abroga il precedente regolamento UE n.606/2009)

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.   Tale regolamento abroga il regolamento UE n.607/2009 della Commissione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018. , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

Si tenga conto che detti regolamenti subiscono modificazioni con una certa frequenza, per cui ne va preso in considerazione il testo consolidato, vigente nel momento che interessa.


Per effetto dei poteri che le sono stati delegati mediante la riforma della PAC nel 2013, la Commissione ha quindi adottato i regolamenti delegati ed esecutivi per l’attuazione delle norme previste dal regolamento sulla OCM Unica.

Cronologicamente, ciò è avvenuto nel seguente modo:

 

Nel 2015 sono  stati pubblicati i due regolamenti concernenti il regime delle autorizzazioni agli impianti viticoli: il 560/2015 (regolamento delegato) ed il 561/2015 (regolamento esecutivo). Essi sono poi stati abrogati a fine 2017, venendo rispettivamente sostituiti dal regolamento delegato 273/2018  e dal regolamento di esecuzione 274/2018.

Nel 2016 ha invece fatto seguito l’emanazione di altri due regolamenti, aventi ad oggetto i programmi di sostegno al settore vitivinicolo:

  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
  • il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

 

A fine 2017 sono intervenute nuove modificazioni alla legislazione attuativa del regolamento base, portate dai già citati regolamento delegato 273/2018  e dal regolamento di esecuzione 274/2018.

 

Agli inizi del 2019 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

  • Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.

 

Norme apposite vigono per il vino biologico (regolamento di Parlamento e Consiglio .n.848/2018, art.18 e 35 nonché Allegato II, parte VI, la cui disciplina è andata a sostituire quella contenuta nel regolamento della Commissione n.203/2012) ed  i vini aromatizzati (regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n.251/2014).


Procedura legislativa EU per riforma DOP-IGP



 

DIRITTO ITALIANO

(legislazione vitivinicola italia)

 
* Leggi ed atti equivalenti

Testo Unico Vino“, nel quale sono confluiti i seguenti provvedimenti, ora abrogati di conseguenza:

 


* Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf)

 

Per orientarsi, è bene distinguere tra:

 

30 novembre 2011, Approvazione dei  disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati e dei relativi fascicoli tecnici

13 agosto 2012, Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

7 novembre 2012 – Procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. (Gazz. Uff. 24 novembre 2012, n.275).

26 ottobre 2015, Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) della Commissione n.436/2009, inerenti la dichiarazione vendemmia e produzione vinicola.

19 febbraio 2015, n.1213, Conversione in autorizzazione dei diritti reimpianto vigneto.

15 dicembre 2015, n.12272,  Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli,  poi modificato dal D.M. 935 del 13 febbraio 2018 (che, fra l’altro, ha introdotto un quantro comma all’art.10, per evitare speculazioni nell’uso delle autorizzazioni stesse, in particolare i trasferimenti tra Regioni)

23 dicembre 2015, Aspetti procedurali per il rilascio dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP.


Per quanto concerne i prelievi dei campioni da analizzare, la disciplina è quella portata dal DPR del 26 marzo 1989, n.327



Decreti MIPAAF su settore vitivinicolo

Circolari AGEA su settore vitivinicolo



Il rispetto di dette disposizioni consente la tracciabilità/rintracciabilità nel settore vitivinicolo.




legislazione vitivinicolA

Brexit tutela denominazioni Regno Unito

La tutela di DOP e IGP nel Regno Unito in seguito alla Brexit : una disciplina vaga e debole (Brexit tutela denominazioni Regno Unito)



BREXIT - Accordo di cooperazione economica tra UE e Regno Unito

BREXIT - Accordo di recesso



Mediante un accordo concluso la vigilia di Natale, è stata scongiurato che il Regno Unito uscisse dall’Unione Europea senza alcun accordo per regolare i successivi rapporti tra i due ordinamenti giuridici (la cosiddetta “Hard Brexit”).

Tuttavia, in materia di tutela delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, l’accordo tra UE e Regno Unito è decisamente scarno.

Stabilisce infatti l’Accordo tra UE e Regno Unito (art. IP.57):

Noting the relevant provisions of any earlier bilateral agreement between the United Kingdom of the one part and the European Union and European Atomic Energy Community of the other part, the Parties may jointly use reasonable endeavours to agree rules for the protection and effective domestic enforcement of their geographical indications.

Quindi nessun concreto impegno viene assunto dal Regno Unito per tutelare le DOP e IGP europee (e viceversa): le Parti si sono solo impegnate ad impegnarsi per concordare in futuro eventuali regole in materia (” … may jointly use reasonable endeavours to agree rules for the protection …”).

La portata della tutela è allora quella discendente dall’accordo TRIPS (art.22, 23 e 24), cui aderiscono sia il Regno Unito che l’Unione Europea.

Inoltre, nel Regno Unito le DOP e IGP europee troveranno tutela sulla base dei mezzi previsti dalla legge locale.

In altre parole, il Regno Unito regolerà autonomamente la tutela delle denominazioni di origine sul proprio territorio, secondo la propria disciplina nazionale.

Il problema di fondo è che gli Accordi TRIPS sono poco efficaci, sopratutto poiché non vengono individuate quali sono le indicazioni geografiche che devono ricevere protezione.

Di conseguenza, negli ultimi venti anni l’Unione Europea ha concluso una rete di appositi accordi internazionali con molti altri Stati – fra cui: U.S.A, Canada, Sud Africa, Cile, Australia, Giappone, Cina) – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP.

In tali accordi vengono specificamente individuate quali sono le indicazioni geografiche di ciascuna parte che l’altra deve proteggere.

Esattamente ciò che manca nell’accordo commerciale appena concluso tra UE e Regno Unito!

Nell’accordo commerciale post-Brexit, un’apposita sezione (Parte 2, Titolo V) è dedicata alla proprietà intellettuale, disciplinata mediante 57 articoli: di essi, solo l’ultimo tratta le indicazioni geografiche, nello scarno e vago modo che si è sopra trascritto.

Il problema – costituito dalla mancata individuazione delle indicazioni geografiche da proteggere – nemmeno è superabile per effetto dell’Accordo di Lisbona concluso in sede WIPO (World Intellectual Property Organization), poiché ad esso attualmente non aderisce il Regno Unito, ma la sola Unione Europea.

L’accordo commerciale post-Brexit si applicherà in via provvisoria, sino al momento in cui interverrà la ratifica da parte dei competenti organi nazionali.

Il Parlamento del Regno Unito e quello dell’Unione Europea si sono espressi in senso favorevole, il primo il 30/12/2020 ed il secondo il 28/4/2021.


BREXIT - Circolari Agenzia delle Dogane


brexit-tutela-denominazioni-regno-unito

Brexit tutela denominazioni Regno Unito

Brexit tutela denominazioni Regno Unito

decreto consorzi tutela vini

ll decreto ministeriale 18/7/2018 regola la costituzione e la gestione dei consorzi tutela vini a denominazione ed indicazione geografica (decreto consorzi tutela vini), dando così attuazione al Testo Unico Vino.


DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2018.

Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini (decreto consorzi tutela vini).

  • pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2018, n. 232.
  • emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (di seguito denominata «Legge»);

Visto l’art. 41 della Legge, concernente disposizioni generali sui consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto in particolare l’art. 41, comma 4, lettere a) e b) il quale prevede la possibilità per il consorzio di tutela di contribuire a migliorare il coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata, la definizione di piani di miglioramento della qualità del prodotto nonché di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata;

Visto inoltre l’art. 41, comma 5 il quale dispone che il consorzio di tutela svolge l’attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento dell’ICQRF ed in raccordo con le regioni, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attività, di agenti vigilatori ai quali è attribuita la qualifica di pubblica sicurezza;

Visto altresì il comma 7 del citato art. 41 che prevede l’individuazione delle procedure e delle modalità in base alle quali il consorzio di tutela riconosciuto garantisce una corretta e trasparente informazione sulle funzioni svolte ai sensi dell’art. 41, comma 4, a tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione tutelata;

Visto inoltre il comma 8 del citato art. 41 il quale prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per richiedere, da parte del consorzio di tutela riconosciuto ad esercitare le funzioni di cui all’art. 41, comma 4, ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione tutelata al momento della loro immissione al sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto l’art. 41, comma 12, il quale prevede l’emanazione di un decreto nel quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività di promozione, valorizzazione tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per i quali risultano incaricati;

Visto altresì l’art. 41, comma 12, ultimo periodo della Legge, il quale dispone che siano individuate le cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi di tutela, comprese altresì le cause di incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;

Visto l’art. 39 della Legge che prevede la possibilità per i consorzi di tutela, in particolari annate climatiche, di formulare alle regioni proposte relative all’attuazione della gestione delle produzioni;

Visto l’art. 44 della Legge ed in particolare il comma 9, il quale prevede che il consorzio di tutela rappresentativo ai sensi dell’art. 41, comma 4 rilascia l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP tutelata, nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati;

Visto l’art. 82 della Legge che stabilisce che siano comminate sanzioni nei confronti del consorzio di tutela autorizzato che non ottemperi alle prescrizioni ed agli obblighi che derivano dal decreto di riconoscimento;

Visti l’art. 90 della Legge ed in particolare il comma 3 il quale prevede l’applicazione, fino all’emanazione dei decreti applicativi della legge, delle disposizioni dei decreti attuativi emanati ai sensi della preesistente normativa nazionale e dell’Unione europea che non siano in contrasto con le materie disciplinate dalla legge e dalla normativa europea;

Visto l’art. 91 della Legge che disciplina, in particolare, al comma 1, lettera c) l’abrogazione del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerato che l’art. 41 della Legge non disciplina il riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP e ritenuto, tuttavia, opportuno prevedere un periodo transitorio di un anno per consentire la cessazione degli incarichi conferiti ai consorzi predetti, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo citato;

Considerato che la vigilanza sui consorzi di tutela dei vini è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela;

Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente le modalità di riconoscimento e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare l’attività di vigilanza svolta dal consorzio di tutela ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge da espletare prevalentemente nella fase di mercato nonché disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 44;

Ritenuto altresì opportuno disciplinare le modalità per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della Legge, secondo criteri di trasparenza e chiarezza nonché di stabilire le disposizioni in base alle quali richiedere il contributo di avviamento ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della loro immissione al sistema di controllo della denominazione stessa;

Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalità per approvare le proposte dei consorzi di tutela, avanzate alle regioni ai sensi dell’art. 39 della Legge;

Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:


Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) Legge: la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
b) Decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
c) Decreto dipartimentale: il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante le disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela;
d) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – ufficio PQAI IV;
e) ICQRF: il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
f) PREF: la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell’ICQRF;
g) VICO: la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione e tutela del consumatore dell’ICQRF;
h) Piano: lo strumento adottato dai consorzi in applicazione dell’art. 41, comma 4, lettera b), della legge, al fine di regolare l’offerta allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e vini da cui sono ottenuti.


Art. 2. Disposizioni generali

1. I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all’art. 64 della Legge.

2. Il consorzio di tutela, riconosciuto ed incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 della Legge, ovvero, qualora dimostri la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC, può svolgere anche le funzioni di cui all’art. 41, comma 4.

3. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate al precedente comma sono determinate considerando la produzione oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura, vinificazione ed imbottigliamento), fatto salvo il divieto di considerare più di una volta il prodotto originato dalle uve ottenute dai medesimi vigneti iscritti.

4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 2 deve essere composto per almeno il 33% da prodotto certificato ed imbottigliato.


Art. 3. Statuto

1. Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo statuto che deve contenere, ai fini dell’approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile:

a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera;
b) le modalità per l’ammissione al consorzio, garantendo espressamente l’accesso, senza discriminazione, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, ai vinificatori ed agli imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di cui all’art. 64 della Legge, della DO o della IG tutelata;
c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione e/o l’esercizio della facoltà di recesso, che deve essere sempre consentita;
d) l’individuazione e le funzioni degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente, Organo di controllo);
e) norme per la nomina dell’organo di controllo che, se costituito in forma collegiale deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro;
f) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall’art. 41 della Legge e dal presente decreto nonché le norme di funzionamento degli organi medesimi;
g) norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all’interno del consorzio;
h) norme che garantiscano l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il consorzio operi per più DO ed IG;
i) norme per il componimento amichevole nella forma dell’arbitrato – anche irrituale – delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.


Art. 4. Rappresentanza all’interno del consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni i cui all’art. 41, comma 1 della Legge

1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalità di cui all’art. 41, comma 1, lettere da a) ad e), il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC.

2. Il 51% della produzione di cui al precedente comma 1 deve essere composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato.

3. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un consorzio di tutela per più denominazioni, così come previsto dall’art. 41, comma 2 della Legge, la percentuale di rappresentanza, così come individuata al precedente comma 1, deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio di tutela è incaricato.


Art. 5. Rappresentanza all’interno del consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della Legge

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del precedente art. 4 ed incaricato con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 della Legge, che intende esercitare nell’interesse della DO o IG per il quale risulta incaricato e nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di cui all’art. 64 della legge della DO o della IG, anche non aderenti, le funzioni di cui all’art. 41, comma 4, è tenuto a dimostrare la rappresentatività nella compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione rivendicata e/o certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC.

2. Nel caso in cui le funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della legge siano esercitate da un consorzio di tutela per più denominazioni, così come previsto dall’art. 41, comma 2 della citata Legge, la percentuale di rappresentanza, così come individuata al precedente comma 1, deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio è incaricato.


Art. 6. Gestione delle attività dei consorzi di tutela

1. Le attività di cui all’art. 41, comma 4 della Legge, sono svolte dal consorzio di tutela incaricato nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicati.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma 1 e comma 2, della Legge, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DO o IG e contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato della DO o IG tutelata, il consorzio di tutela formula alle regioni proposte relative all’attuazione della gestione delle produzioni, fatto salvo quanto già eventualmente disciplinato dalle regioni in conformità alla Legge.

3. Le proposte avanzate dal consorzio di tutela, ai sensi del precedente comma 2, devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria, dopo aver dato ampia diffusione della citata proposta agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione.

4. La regione, su proposta del consorzio di tutela adottata ai sensi del precedente comma 3 ed acquisito il parere delle organizzazioni rappresentative della filiera regionale, fissa con provvedimento regionale gli strumenti di gestione delle produzioni di cui all’art. 39 della Legge. Il provvedimento regionale deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, in coerenza con gli obiettivi proposti con l’intervento del consorzio di tutela e comunque, ad eccezione della riduzione della resa massima di vino classificabile come DO, prima dell’inizio della campagna vendemmiale.

5. Il consorzio di tutela al fine di organizzare e coordinare le attività delle categorie della filiera interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata può adottare e presentare un «Piano» nel rispetto dei principi di cui all’art. 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo. Il Piano non può in alcun caso riguardare la fissazione dei prezzi.

6. La proposta di Piano di cui al precedente comma, elaborata previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, e dopo ampia diffusione agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione, può essere presentata dal consorzio di tutela soltanto ove approvata in sede di assemblea da almeno l’85 per cento dei soci iscritti al consorzio di tutela e da almeno il 51 per cento dei soggetti viticoltori che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione sottoposti al sistema di controllo di cui all’art. 64 della legge della DO o della IG, intesi come media negli ultimi due anni. Le modalità di voto sono quelle di cui all’art. 8. La proposta di Piano è presentata dal consorzio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – DIQPAI e contestualmente inviata per conoscenza alle regioni nel cui territorio ricade la DO o IG oggetto del Piano.

7. Il DIQPAI decide sulla proposta di Piano entro tre mesi dalla presentazione della proposta. In mancanza di una decisione espressa la proposta di Piano si intende rigettata. Il Piano di produzione approvato dal DIQPAI è vincolante per tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di cui all’art. 64 della legge della DO o della IG tutelata dal consorzio di tutela, anche non aderenti. Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Ministero e notificato alla commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il Piano ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione, salva la sua revisione nel triennio con il medesimo procedimento di approvazione ove intervengano modifiche nei presupposti o nelle prospettive di mercato. Alla scadenza del Piano il consorzio di tutela può presentare una nuova proposta di Piano.

8. La denominazione è tutelata ai sensi dell’art. 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 90, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 ed il consorzio di tutela incaricato, ai sensi dell’art. 41 della Legge, può esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione.


Art. 7. Attività di vigilanza dei consorzi di tutela

1. L’attività di vigilanza, di cui all’art. 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge, è svolta dal consorzio di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell’ICQRF, prevalentemente nella fase del commercio, attraverso la definizione di un programma di vigilanza, che ha durata triennale, salvo modifiche.

2. L’attività di vigilanza di cui al precedente comma 1 consiste nelle seguenti azioni:

a. nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all’avvenuta certificazione;
b. nella vigilanza operata sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell’Unione europea che, con false indicazioni sull’origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DO e IG.
c. per il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 4, nella vigilanza sull’utilizzo del riferimento ad una DO o IG nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, da parte dei soggetti che ha autorizzato ai sensi dell’art. 44 della Legge.

3. Il consorzio di tutela in nessun modo può effettuare verifiche sull’attività svolta dagli organismi di controllo né può svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

4. Il coordinamento delle attività di cui al precedente comma 2 è affidato all’ufficio territoriale dell’ICQRF territorialmente competente per ogni singola DO o IG.

5. Nell’ipotesi in cui l’area di produzione della DO o IG ricada su un territorio di competenza di più uffici territoriali dell’ICQRF, l’ufficio competente al coordinamento dell’attività di vigilanza di cui al precedente comma 1 è quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale.

6. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DO o IG di cui al precedente comma 1, elaborato dall’ufficio territoriale dell’ICQRF territorialmente competente e dal consorzio di tutela, deve contenere i seguenti elementi:

a. modalità e numero delle visite ispettive da effettuare;
b. numero dei campioni da prelevare;
c. vigilanza da espletare sulle produzioni similari;
d. individuazione laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati, preventivamente anonimizzati;
e. modalità di rendicontazione.

7. Il programma di vigilanza è predisposto secondo le linee guida impartite dall’ICQRF sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 ed è trasmesso a cura dell’ufficio territoriale alla PREF che, previa approvazione da parte della stessa PREF, provvederà ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio e al DIQPAI.

8. Il consorzio di tutela elabora un rendiconto dell’attività svolta nell’anno precedente, secondo le linee guida di cui al comma 6 e lo trasmette entro il mese di marzo dell’anno successivo, al competente ufficio territoriale dell’ICQRF, che lo invia alla PREF e per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio. Il rendiconto viene trasmesso dal consorzio di tutela al DIQPAI nell’ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale e successive integrazioni e modifiche.

9. Il consorzio di tutela informa tempestivamente il competente ufficio territoriale dell’ICQRF in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DO e IG.

10. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l’esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio di tutela è tenuto ad informare il competente ufficio territoriale dell’ICQRF. Nell’organizzazione della conseguente attività di vigilanza della denominazione, il direttore dell’ufficio territoriale competente – sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 – può avvalersi anche degli agenti vigilatori del consorzio di tutela.

11. Le attività di cui all’art. 41, comma 1 lettera e) e comma 4 lettera e) della legge sono svolte dagli agenti vigilatori del consorzio di tutela dei vini DO ed IG ai quali è attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

12. Il rilascio della tessera di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore è di competenza del DIQPAI.

13. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al precedente comma 12 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d) del presente articolo. Il proprietario della partita oggetto di prelevamento può chiedere il pagamento del campione al prezzo di acquisto.

14. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal consorzio di tutela nell’ambito della loro collaborazione all’attività di vigilanza, grava sui bilanci del medesimo consorzio.

15. Gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza, qualora nel corso dell’attività di vigilanza accertino:

a. illeciti di natura penale, redigono l’informativa della notizia di reato e l’inoltrano all’autorità giudiziaria competente, trasmettendone copia, previa autorizzazione della medesima autorità, al direttore dell’ufficio territoriale dell’ICQRF competente per territorio;
b. gli illeciti amministrativi di cui all’art. 74 della Legge, provvedono ai sensi dell’art. 41 comma 6 della legge a contestarli e notificarli al trasgressore nei tempi e nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, i medesimi agenti vigilatori provvedono a presentare il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689 del 1981, con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, all’ufficio dell’ICQRF competente per territorio.

16. L’attuazione delle disposizioni dell’articolo grava sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.


Art. 8. Modalità di voto

1. Lo statuto del consorzio di tutela deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori l’espressione del voto.

2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve essere assicurata l’espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell’assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato). La ponderazione può essere determinata anche mediante l’applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.

4. Nel caso in cui il consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DO o IG.

5. L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.


Art. 9. Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all’art. 41, comma 1 della Legge

1. I costi derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui all’art. 41, comma 1 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio di tutela.

2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) è stabilita dal consorzio di tutela e commisurata alla quantità di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi.

3. La commisurazione della quota di cui al precedente comma 2 può essere determinata anche mediante l’applicazione di fasce o scaglioni produttivi.


Art. 10. Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della Legge

1. I costi derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della Legge sono determinati dal consorzio di tutela e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio di tutela e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all’art. 64 della Legge, anche se non aderenti al consorzio di tutela.

2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della quantità di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi.

3. La commisurazione dei contributi di cui al precedente comma 2 può essere determinata anche mediante l’applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

4. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.


Art. 11. Contributo di avviamento di cui all’art. 41, comma 8 della Legge

1. Il consorzio di tutela che svolge le funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della Legge, può richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento dell’immissione nel sistema di controllo, di cui all’art. 64 della Legge, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

2. La quota del contributo di avviamento indicata al precedente comma 1, è determinata con delibera del Consiglio di amministrazione ed è stabilita in misura fissa, e non superiore al contributo determinato ai sensi dell’art. 10, comma 2.

3. L’entità della quota determinata può essere diversificata per le diverse denominazioni tutelate dal consorzio di tutela e per le categorie della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori).

4. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per più di una fra le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, è tenuto, al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela, come individuato al precedente comma 2, per tutte le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, per le quali richiede l’immissione.

5. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per più di una fra le categorie della filiera della denominazione tutelata, è tenuto al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela come individuato al precedente comma 2, per tutte le categorie della filiera per cui richiede di essere immesso.

6. Il soggetto utilizzatore che ha provveduto al pagamento del contributo di avviamento di cui al presente articolo, è esonerato dal pagamento al consorzio di tutela del contributo previsto all’art. 10, per il primo anno in cui è richiesto.

7. Il contributo di avviamento richiesto dal consorzio di tutela è destinato all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della Legge.

8. Il contributo di cui al presente articolo deve essere riportato in bilancio in conti separati.


Art. 12. Fondo consortile

1. Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da quote il cui valore sarà determinato dall’assemblea del consorzio di tutela. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

a. del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio di tutela;
b. delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio di tutela;
c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall’assemblea dei consorziati;
d. dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
e. dell’eventuale contributo di avviamento versato dai nuovi soggetti utilizzatori della DO o IG, al momento della immissione nel sistema di controllo, di cui al precedente art. 11;
f. delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.


Art. 13. Obbligo di informazione di cui all’art. 41, comma 7 della Legge

1. Il consorzio di tutela riconosciuto che esercita le funzioni previste all’art. 41, comma 4 della Legge, e che richiede i contributi per lo svolgimento di tali funzioni ai soggetti non aderenti al consorzio di tutela immessi nel sistema di controllo della relativa denominazione tutelata, rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci ed ai non aderenti al consorzio di tutela la seguente documentazione e/o informazioni inerenti le attività di cui all’art. 41, comma 4, lettere da a) ad e) della Legge:

a. bilanci preventivi e consuntivi;
b. comunicazioni inerenti l’importo e le modalità di pagamento dei contributi annuali;
c. delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;
d. delibere delle assemblee e/o del Consiglio di amministrazione, relative all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 41, comma 4 lettere da a) a e) della Legge;
e. relazione annuale sulle attività svolte, trasmessa al DIQPAI, ai sensi del decreto dipartimentale;
f. programma annuale o pluriennale delle attività di promozione di cui all’art. 41, comma 4, lettera d) della legge nonché la rendicontazione delle attività di promozione svolte;
g. programma di vigilanza concordato con l’ICQRF, ai sensi dell’art. 7 del presente decreto.

2. Il consorzio di tutela riconosciuto che esercita le funzioni previste all’art. 41, comma 4 della Legge, rende disponibile ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell’immissione nel sistema di controllo, ai quali richiedano il contributo di avviamento, la delibera del Consiglio di amministrazione che ha determinato l’ammontare del contributo, di cui all’art. 11 del presente decreto.

3. Le modalità relative a tali comunicazioni sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal consorzio di tutela ed approvato dal DIQPAI.


Art. 14. Cause di incompatibilità di cui all’art. 41, comma 12 della Legge

1. La nomina come componente dell’organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’art. 41 della legge, sono incompatibili con l’assunzione ed il mantenimento di incarichi aventi ad oggetto deleghe gestionali dirette presso le autorità pubbliche e gli organismi di controllo privati, di cui all’art. 64 della legge, e presso gli organismi di accreditamento degli organismi di controllo. (comma così modifcato per effetto del D.M. 17/1/2019).

2. La nomina come componente di un organo sociale del consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell’art. 41 della Legge è incompatibile con l’assunzione ed il mantenimento dell’incarico di agente vigilatore per la DO od IG per il quale il consorzio di tutela risulta incaricato.


Art. 15. Vigilanza sull’operatività dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della Legge

1. La vigilanza sul rispetto, da parte del consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali è effettuata dal DIQPAI sulla base del decreto dipartimentale.

2. L’intimazione ad adempiere al consorzio di tutela prevista dall’art. 82, comma 1, della Legge, anche a seguito di segnalazione degli organi di controllo ufficiali, è effettuata dal DIQPAI e trasmessa per conoscenza, anche all’ufficio territoriale dell’ICQRF, individuato ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5. Il consorzio di tutela deve dare riscontro dell’avvenuto adempimento al DIQPAI e per conoscenza all’ufficio territoriale dell’ICQRF, come sopra individuato. Quest’ultimo, in caso di mancato adempimento da parte del consorzio di tutela entro i termini previsti dal medesimo art. 82, comma 1, procede all’accertamento ed alla contestazione della relativa violazione.


Art. 16. Autorizzazione per l’utilizzo del riferimento della DOP O IGP sui prodotti composti, elaborati o trasformati

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 4 della legge rilascia, a titolo gratuito, l’autorizzazione di cui all’art. 44 della legge ai soggetti che utilizzano il riferimento a una DO o IG nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati. Lo stesso consorzio provvede all’attivazione, alla tenuta e al mantenimento dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti utilizzatori.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il consorzio di tutela opera senza discriminazione e secondo i principi della comunicazione della commissione UE 2010/C341/03 concernente gli «Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)» o, in alternativa, secondo i «Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato» predisposti dal DIQPAI e pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il consorzio può adottare un prospetto tariffario da applicarsi a carico dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1, per il rimborso dei costi sostenuti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni alla base del rilascio della medesima autorizzazione. Il consorzio di tutela trasmette al DIQPAI il predetto prospetto tariffario al fine della sua verifica e approvazione.

4. Il consorzio di tutela trasmette, trimestralmente, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 al DIQPAI che provvederà ad inoltrarlo alla PREF. DIQPAI provvede altresì a trasmettere trimestralmente alla PREF l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate dal medesimo, ai sensi dell’art. 44 della Legge.


Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

1. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero – entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso – tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali.

2. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano, nel caso in cui si renda necessario i propri statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto stesso.

3. Il Ministero verificata la documentazione e l’adeguamento dello statuto di cui ai precedenti comma e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma – con decreto – il riconoscimento ai consorzi di tutela e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 ovvero – qualora vi siano i presupposti richiesti – le funzioni di cui all’art. 41, comma 4 della Legge.

4. L’incarico attribuito ai consorzi di tutela delle sottozone dei vini a DO ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo, scade un anno dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini».

6. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull’implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare l’efficienza della gestione delle attività dei consorzi di tutela.

Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ratifica accordo CETA




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Anzi, nemmeno esiste un apposito disegno di legge in proposito.
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Quanto al dibattito in corso:
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Si veda anche:

Legislatura 18^ Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01494 (28 marzo 2019).

Legislatura 18^, Interrogiazione parlamentare (3-01165) – Politiche di contrasto alla contraffazione alimentare, anche in relazione al Trattato CETA con il Canada (14 gennaio 2021)



Ad ogni modo, ostacoli ben più gravi all’entrata in vigore definitiva dell’Accordo CETA giungono da Cipro, il cui Parlamento ha bocciato (senza motivazioni formalmente espresse) la ratifica, in realtà per questioni non pertinenti, poiché riconducibili alla tutela di un loro formaggio locale (chiamato “Hallouimi”), il cui riconoscimento come DOP nella UE trovava ostacolo, a causa dell’impossibilità di verificare in modo adeguato le condizioni sanitarie di sua produzione nella zona di Cipro occupata dalla Turchia.

Insomma, un Accordo interazionale di libero scambio – il cui valore economico è decisamente ampio, andando ad interessare gli scambi commerciali di beni e servizi dell’intera Unione europea – viene bloccato, perchè i produttori di un formaggio, pressocchè sconosciuto, riescono ad esercitare pressioni lobbistiche sul Parlamento nazionale di una piccola isola con nemmeno 1 milione di abitanti …. che attua così una sorta di “ritorsione”, peraltro su un oggetto (la ratifica dell’Accordo CETA) privo di connessione con l’oggetto della disputa con la UE (il mancato riconoscimento della DOP “Hallouimi” al loro formaggio tipico).

Decreto controlli vini DOC DOCG IGT

l controlli sui vini a denominazione o indicazione geografica (decreto controlli vini doc docg igt) sono disciplinati dall’apposito decreto ministeriale 7552/2018,   attuativo del Testo Unico Vino.


Purtroppo nel decreto controlli vini DOC DOCG IGT è stata stralciata – non trovandosi accordo – la parte più significativa della riforma in materia portata dal Testo Unico Vino, e cioè il controllore unico (art.64 T.U.).

Ad integrare la disciplina sui controlli interviene il regolamento sugli esami analitici ed organolettici nonchè sulle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine ed indicazione geografica (art.64  e 65 T.U.):  D.M. 12 marzo 2019.

I controlli sui vini privi di denominazione o indicazione geografica, ma rencanti indicazione annata e/o della varietà di vite,  sono invece disciplinati dal D.M. 6778 del 18 luglio 2018.


DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 2018, n. 7552.

Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell’articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

    • Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2018, n. 253.
    • Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI

E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l’art. 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 59, 64 e 90;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate»;

Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271, che, in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012, ha stabilito le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’ art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012, n. 794, recante «approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell’art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;

Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 64, comma 20, ed all’art. 90 della legge n. 238/2016, all’emanazione di norme sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome in data 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1. Scopo e ambito di applicazione

Il presente decreto ministeriale, di seguito decreto, disciplina, in attuazione dell’art. 64, comma 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di seguito legge, il sistema di controllo e vigilanza dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ai sensi dell’art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche.

Art. 2. Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
b) «ICQRF»: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
c) «ufficio territoriale» l’ufficio territoriale dell’ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell’operatore obbligato o interessato;
d) «Regioni e PP.AA.»: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) «categorie di operatori della filiera vitivinicola»: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, etichettatori, intermediari e altri specifiche categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie, inseriti nel sistema di controllo;
f) «DO», «DOP», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;
g) «IG», «IGP» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica;
h) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all’art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e i Sistemi informativi regionali, ove presenti;
i) «organismo di controllo/organismi di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l’autorità competente ha delegato compiti di controllo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 c ss..mm.., e che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 di detto regolamento;
j) «fascicolo di controllo»: insieme delle informazioni e dei documenti funzionali all’attività di controllo di cui dispongono gli organismi di controllo, relativi a ogni operatore immesso nel sistema di controllo e alle attività di tale operatore;
k) «vigilanza»: complesso delle attività svolte dall’autorità competente, attraverso l’organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell’organismo di controllo nell’espletamento dei compiti delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi;
l) «BdV»: l’acronimo di Banca dati Vigilanza istituita ai sensi decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
m) «schedario viticolo»: lo strumento previsto dall’art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
n) «registro telematico»: il registro tenuto con modalità telematiche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’ impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;
o) «imbottigliamento»: la definizione riportata all’art. 56 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009;
p) «operazioni di etichettatura»: apposizione sui prodotti già imbottigliati delle informazioni sui recipienti;
q) «R.U.C.I.»: Registro unico dei controlli ispettivi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2015.

Art. 3. Sistema di controllo

1. Il Ministero è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG.

2. Il Ministero delega i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo ed è, altresì, l’autorità responsabile della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell’art. 64, commi 1, 2 e 17, della legge.

3. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 1 e 2 attraverso l’ICQRF.

4. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata da organismi di controllo iscritti nell’ «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo», di cui all’art. 64, comma 3, della legge.

5. La scelta dell’organismo di controllo è effettuata secondo le modalità stabilite nell’art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge e dell’art. 4 del decreto.

6. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea.

7. Ogni produzione riconosciuta, comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo, salvo il caso di cui all’art. 64, comma 14, ultimo periodo.

Art. 4. Scelta dell’organismo di controllo

1. La scelta dell’organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 64, comma 4, della legge, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell’istanza di riconoscimento della DO o della IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero.

2. In assenza dei Consorzi di tutela, le Regioni e PP.AA., nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni delle uve e del vino rivendicati, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero, per ciascuna DO e IG, l’organismo di controllo tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 64, comma 4, della legge. Nel caso di denominazioni interregionali e nel caso di mancato accordo, la scelta è effettuata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la maggiore produzione di uve e di vino rivendicati, con riferimento alla media dell’ultimo biennio.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all’ICQRF, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, l’organismo di controllo scelto per la singola DO o IG.

Art. 5. Iscrizione nell’elenco, autorizzazione, revoca e sospensione degli organismi di controllo

1. L’organismo di controllo che intende proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche, presenta apposita istanza al Ministero, ai sensi dell’art. 64, comma 3, della legge, unitamente alla documentazione indicata nell’ allegato 1 e redatta secondo le istruzioni ivi previste.

2. L’organismo di controllo scelto per il controllo della specifica DO o IG presenta all’ICQRF, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, un’istanza di autorizzazione, unitamente al certificato di accreditamento aggiornato, se organismo di controllo privato, alla procedura di controllo e certificazione aggiornata, se organismo di controllo pubblico, al piano di controllo e al tariffario, per ciascuna DO e IG per la quale è richiesta l’autorizzazione.

3. Il piano di controllo si compone di una parte generale, facente esplicito riferimento alle disposizioni di cui all’allegato 2, e di un’eventuale parte speciale contenente disposizioni specifiche di controllo rese necessarie dal disciplinare di produzione di ciascuna DO/IG ovvero dalla scelta di effettuare controlli analitici e organolettici a campione per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell’art. 65, comma 5, lettera b) della legge.

4. Il tariffario è redatto secondo i criteri previsti dall’allegato 3.

5. Il provvedimento di autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l’organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli. L’autorizzazione è rilasciata dall’ICQRF entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.

6. L’autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata ai sensi dell’art. 64, commi 12, 13 e 14, della legge. In caso di riconoscimento di nuove DO o IG, la relativa autorizzazione all’organismo di controllo avrà la medesima scadenza delle autorizzazioni già rilasciate per il triennio in corso.

7. La documentazione di cui all’art. 64, comma 5, della legge è approvata con apposito provvedimento in caso di modifica della stessa nel corso del triennio di validità dell’autorizzazione a seguito di presentazione di istanza motivata, dimostrando la preventiva comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto o alla Regioni e PP.AA. competenti.

8. Ai sensi dell’art. 64, comma 7, l’autorizzazione può essere sospesa in caso di:

a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall’autorità competente;
d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l’affidabilità e l’efficacia del sistema e dell’organismo di controllo stesso;
e) adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.

9. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l’organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L’organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto, in ogni caso, ad attività di vigilanza da parte dell’ICQRF.

10. L’autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:

a) perdita dell’accreditamento, se organismo privato;
b) tre provvedimenti di sospensione, ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell’autorizzazione.

11. La revoca è immediata nel caso di perdita dell’accreditamento. L’organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l’attività di controllo fino a sostituzione. Nelle altre ipotesi, la revoca dell’autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l’impossibilità di rinnovo dell’autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.

12. In caso di revoca immediata, i soggetti legittimati di cui all’art. 64, commi 12, 13 e 14, comunicano, nel termine di venti giorni, la scelta del nuovo organismo di controllo.

13. La revoca e la sospensione dell’autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta ovvero una singola sede operativa dell’organismo di controllo.

14. Prima della scadenza del triennio, i soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge, possono, a seguito di provvedimenti di sospensione o a seguito di ordinanza ingiunzione emessa per gli illeciti di cui all’art. 80 della legge, scegliere un altro organismo di controllo tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 64, comma 4, della legge. La nuova scelta deve essere comunicata all’ICQRF per l’apertura del nuovo procedimento di autorizzazione.

15. L’ICQRF comunica ai soggetti legittimati di cui all’art. 64, commi 12, 13 e 14 i provvedimenti rilevanti ai fini dei commi 8 e 11.

16. L’ICQRF pubblica, sul sito internet del Ministero, i piani di controllo e i tariffari approvati e cura la tenuta dell’elenco di cui all’art. 64, comma 4 della legge.

17. Gli organismi di controllo sono cancellati dall’elenco di cui all’art. 64, comma 4, in caso di revoca e se, al termine del quarto anno di iscrizione nello stesso, non sono stati scelti per effettuare il controllo di alcuna DO o IG. In caso di revoca, la nuova iscrizione nell’elenco può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla cancellazione.

18. L’organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 64, comma 4, della legge. In tal caso le relative attività devono essere svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, sulla base di una convenzione. L’organismo di controllo autorizzato è responsabile delle attività affidate ad altro organismo di controllo. Le attività di certificazione non possono essere affidate a terzi.

Art. 6. Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo assicurano per l’intera durata dell’autorizzazione:

a) la verifica dell’idoneità morale, dell’imparzialità e dell’assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all’attività di controllo e certificazione; prevedendo anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi e per quest’ ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell’organismo;
b) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
c) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
d) che il ruolo di valutazione sia distinto dal ruolo di riesame e di decisione nell’organizzazione dell’organismo di controllo;
e) l’adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
f) l’impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
g) una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
h) la rotazione del personale impiegato nell’attività di controllo, compreso il personale addetto al prelievo dei campioni, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.

2. Gli organismi di controllo comunicano al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all’autorizzazione.

3. Gli organismi di controllo non svolgono né direttamente né indirettamente attività di consulenza e di servizi, ivi compreso la fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici.

4. Il personale degli organismi di controllo nello svolgimento dell’attività di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 del codice penale.

5. Gli organismi di controllo utilizzano esclusivamente i laboratori di analisi autorizzati dal Ministero.

6. L’accertamento di non conformità comporta l’applicazione puntuale del livello di gravità e del trattamento previsto dal piano di controllo autorizzato.

7. In caso di subentro, nel corso dell’anno, da parte di altro organismo nell’attività di controllo e certificazione, a ciascuno degli organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro.

8. Nell’esercizio dell’attività di controllo, gli organismi di controllo hanno, inoltre, l’obbligo di:

a) comunicare all’ICQRF e, per gli aspetti di competenza, alle Regioni e PP.AA., territorialmente competenti, i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogniqualvolta sia richiesto;
b) deliberare, entro quindici giorni lavorativi, la non conformità rilevata nel corso delle verifiche;
c) di decidere i ricorsi entro trenta giorni dalla presentazione;
d) trasferire i fascicoli di controllo all’organismo di controllo subentrante entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione e concludere le attività di controllo in corso;
e) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorità di cui all’art. 3.

Art. 7. I soggetti della filiera vitivinicola

1. L’attività di controllo e certificazione per i vini a DO e IG è svolta dagli organismi di controllo su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e con le modalità stabiliti nei rispettivi piani di controllo e nei tariffari approvati.

2. Ai sensi dell’art. 64, comma 16, della legge, tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione.

3. La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG.

4. Gli imbottigliatori e gli etichettatori, per l’inserimento nel sistema di controllo, inviano all’organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura.

5. L’organismo di controllo assoggetta al controllo anche gli imbottigliatori esteri ove previsto dal piano dei controlli della singola DO/IG.

6. Il piano dei controlli approvato e il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, sono resi disponibili ai soggetti della filiera vitivinicola interessata anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell’organismo di controllo.

7. L’organismo di controllo deve tenere un elenco aggiornato dei soggetti iscritti.

Art. 8. Attività di controllo e certificazione

1. Gli organismi di controllo svolgono l’attività di controllo e certificazione nel rispetto del piano di controllo e del tariffario approvato, delle norme cogenti, delle istruzioni impartite dall’autorità competente e delle procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema, per gli organismi privati, e nella procedura di controllo e certificazione, per gli organismi pubblici.

2. L’organismo di controllo verifica la conformità ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e la rintracciabilità del prodotto a DO e IG certificato e destinato alla certificazione e assicura la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione con le risultanze della contabilità ufficiale.

3. L’organismo di controllo, per ciascuna DO o IG controllata, deve assicurare l’evidenza documentale delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti c deve essere trasmessa all’organismo di controllo subentrante, in caso di revoca dell’autorizzazione o nuova scelta effettuata dai soggetti legittimati.

4. Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale è determinato tramite sorteggio. L’estrazione del campione deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria della filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’allegato 2 del decreto.

5. Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l’anno solare di sorteggio e sia per assicurare lo svolgimento dei controlli nel periodo più funzionale al controllo stesso.

6. L’organismo di controllo trasmette all’ICQRF gli elenchi degli operatori assoggettati, suddivisi per categoria, alla specifica DO e IG indicando quelli oggetto di sorteggio per l’anno solare in corso.

7. Il Comitato di certificazione dell’organismo di controllo, in caso di non conformità rilevata nell’ambito del piano dei controlli di una specifica DO e IG, valuta l’impatto della non conformità anche rispetto ai requisiti dei disciplinari delle DO e a IG coesistenti sulla stessa unità vitata nonché rispetto alla possibilità di eventuali riclassificazioni e declassamenti ad altra DO o IG.

8. Ai fini della certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO si applicano le disposizioni di cui all’art. 65 della legge e le relative norme attuative. In caso di giudizio di idoneità, l’organismo di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita.

9. Gli imbottigliatori di vini DOCG e DOC richiedono i contrassegni all’organismo di controllo autorizzato o al Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato a tal fine dal organismo di controllo autorizzato.

10. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto nel registro telematico, consegna i contrassegni richiesti o autorizza alla consegna il Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato.

11. Gli organi di controllo ufficiali tengono conto, ai fini della programmazione delle attività di controllo, delle verifiche eseguite dagli organismi di controllo e dei relativi esiti, attraverso la consultazione del R.U.C.I.

Art. 9. Acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e certificazione

1. L’acquisizione delle informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell’ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell’art. 58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa.

2. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono chiedere l’accesso ai servizi informatici disponibili nell’ambito del SIAN.

3. L’operatore aggiorna il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del carico e il rilascio della certificazione.

4. In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri o Paesi terzi, l’operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento.

5. Gli imbottigliatori, qualora non siano previsti termini più restrittivi dal decreto 20 marzo 2015, n. 293, aggiornano il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto.

6. Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere assolti dall’operatore con la trasmissione all’organismo di controllo, nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti direttamente al consumatore finale con i riferimenti alla certificazione di idoneità, per i casi in cui è prevista. In tal caso, restano fermi gli obblighi aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.

Art. 10. Oneri informativi a carico dell’organismo di controllo

1. L’organismo di controllo comunica all’operatore interessato la non conformità rilevata nel corso delle verifiche, entro cinque giorni dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione.

2. Le comunicazioni di non conformità sono redatte secondo il modello di cui all’allegato 4 del decreto e devono dettagliatamente indicare il trattamento, l’azione correttiva, i termini entro i quali è verificata e le modalità di risoluzione della stessa, la facoltà per l’operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione, nonché il termine di presentazione, che non può essere fissato oltre il trentesimo giorno dalla notifica all’operatore della non conformità.

3. L’organismo di controllo comunica all’ufficio territoriale competente le non conformità gravi deliberate dal Comitato di certificazione, entro venti giorni lavorativi dalla verifica. In tali casi, l’organismo di controllo deve tempestivamente informare l’ufficio territoriale competente del ricorso eventualmente presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito, ai sensi dell’art. 79 della legge.

4. L’ufficio territoriale informa sollecitamente l’organismo di controllo dei provvedimenti adottati in esito alle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Le non conformità lievi, avverso le quali non è stato presentato ricorso ovvero in caso di rigetto del ricorso presentato, che non sono state risolte nelle modalità e nei tempi indicati dall’organismo di controllo, diventano gravi a seguito di deliberazione del Comitato di certificazione.

6. L’organismo di controllo comunica mensilmente all’ICQRF le non conformità lievi diventate definitive per assenza di ricorso o per rigetto del ricorso nonché i dati relativi alle verifiche a carico di operatori con esito positivo.

7. L’organismo di controllo comunica al soggetto interessato e alla Regione e Provincia Autonoma competente qualsiasi non conformità riconducibile al vigneto e al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo. Le Regioni e PP.AA., entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformità, verificano l’aggiornamento e la validità del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformità. Le comunicazioni di non conformità effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la compagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge.

8. Gli eventuali disallineamenti, che non costituiscono una violazione del disciplinare di produzione, sono comunicati alle Regioni e PP.AA., ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge, e all’interessato.

9. All’organismo di controllo è fornito l’accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l’acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro telematico nonché per l’inserimento dei dati nella BdV.

10. L’organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all’art. 41, comma 1, della legge i dati relativi alla quantità di prodotto a DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiate dai soci del Consorzio medesimo. I medesimi Consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l’elenco dci soci.

11. L’organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all’art. 41, comma 4, della legge i dati relativi alla quantità di prodotto DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiale precedente a carico di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG anche se non soci del Consorzio di tutela.

12. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BdV.

13. L’organismo di controllo è tenuto a trasmettere all’ICQRF e alle Regioni e PP.AA. competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, una relazione sulle criticità riscontrate durante l’anno precedente, nello svolgimento delle attività di certificazione e controllo, corredata dai dati previsti nell’allegato 5.

14. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente degli organismi di controllo.

Art. 11. Disposizioni finali

1. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.

2. Il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, è abrogato.

3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell’ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF – Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.

 

ALLEGATI AL DECRETO  7552/2018


Circolare ICQRF 2168/2019 su piano controlli vini DOP-IGP


Piani controlli vini DOP - IGP


 

Banche dati settore vitivinicolo

Links alle principali banche dati settore vitivinicolo.


Una nostra selezione delle principali banche dati settore vitivinicolo ed agrario

Per quanto concerne la legislazione vitivinicola, vedere invece la nostra apposita pagina.


eAmbrosia - il nuovo registro UE per le indicazioni geografiche

Sono indicate unicamente le DOP – IGP di Stati extra-europei che trovano protenzione della UE per effetto di accordi internazionali tra la UE e lo Stato cui appartiene il nome geografico protetto.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani


Registro UE delle menzioni tradizionali


Registro nazionale italiano delle varietà di viti e cloni


Regione Piemonte - norme su viticultura ed enologia


Disciplinari


Domande per protezione nuove DOP - IGP e per modiche a disciplinari


Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte


"Cantina Italia" - Inventario su detenzione vini, mosti e denominazioni


UE wine market observatory


Portale MIPAAFT su DOP e IGP


Prodotti agricoli italiani


Innovarurale: conoscenza e innovazione nel sistema agroalimentare


SIAN - Servizio Informativo Agricolo Nazionale


Il Registro e le mappe dei paesaggi rurali


Open Data Agricoltura


Circolari AGEA su settore vitivinicolo


Disciplina Fitosanitaria


eAmbrosia - Registro Specialità Tradizionali Garantite




Valori agricoli medi in Piemonte


Valori agricoli medi nella provincia di Asti



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