Decreto vini dealcolati italia

Decreto ministeriale sui vini dealcolati e parzialmente dealcolati (Decreto vini dealcolati Italia: DM MASAF 672816 del 20/12/2024).


Finalmente!

Decreto vini dealcolati italia … “Eppur si muove“, direbbe qualcuno!!!

Sono trascorsi quasi tre anni dall’adozione del Regolamento UE/2117/2021 (adottato per dare attuazione alla riforma della PAC 2023-2027), che – fra l’altro – aveva autorizzato la produzione e la commercializzazione dei vini delacolati e parzialmente delacolati, modificando alcune norme del Regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica.

Finalmente ora  il competente Ministero italiano (MASAF) si è deciso a rimuovere  (parzialmente, come a breve si dirà) gli ostacoli, che sino ad oggi hanno reso molto gravoso, se non impossibile, la produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati da parte delle aziende italiane, così crando – a loro esclusivo discapito – una vera e propria “discriminazione alla rovescia”.

Nel senso che tale situazione altro non faceva che agevolare le aziende degli altri Stati UE, le quali – se trovavano una legislazione nazionale meno “ostica” – ben potevano legittimamente produrre nel loro paese i vini delcolati e parzialmente delacolati e poi venderli – in modo parimenti lecito – in Italia.

 

Permane però una “discriminazione alla rovescia” ai danni delle aziende italiane, in base alla decreto vini dealcolati Italia.

La rimozione degli ostacoli varrà solo per i vini senza denominazione o indicazione geografica, mentre – tramite il Decreto vini delacolati Italia – è imposto un vero e proprio divieto ad operare la dealcolazione per i vini DOP e IGP (vedasi art.3 del decreto, di cui infra).

Tale regola potrebbe trovare fondamento nelle stesse norme della OCM Unica (art.83, comma 3, del Regolamento UE/1308/2013), secondo cui gli Stati possono introdurre limitazione all’uso delle pratiche di cantina, ammesse dal Codice enologico comunitario, al fine di tutelare le denominazioni nazionali.

 “Gli Stati membri possono limitare o vietare l’impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi”.

Nel nostro caso, però, ciò si traduce nel vero e proprio divieto – fatto alle sole aziende italiane – di produrre alcune categorie di prodotti vitivinicoli , invece autorizzati dalla legislazione europea.

Il che sembra spingersi un poco oltre le finalità della norma:

      • essa autorizza sì gli Stati a limitare l’impiego di determinate tecniche di cantina (ad esempio, i pezzi di legno di quercia, vietati dal Testo Unico Vino per i soli prodotti DOP),
      • ma pare non essere tale da consentire di arrivare sino al punto di impedire – di fatto (se si proibisce ogni processo di dalcolazione, non è realizzabile un vino delacolizzato …!) – la produzione stessa di alcune legittime categorie di prodotti vitivinicoli, previste cioè dalla stessa legislazione europea.

In effetti, secondo quest’ultima,

        • i vini a denominazione devono avere una gradazione minima di 4,5% vol. – ai sendi del citato allegato VII, Parte II, (1) (b) – il che esclude che essi siano realizzabili in versione totalmente dealcolata o dealcolata al punto da presentare una gradazione inferiore a tale parametro);
        • la produzione dei vini DOP e IGP parzialmente dealcolati è soggetta solo alla condizione che ciò venga previsto dai singoli disciplinari di produzione (da modificare, se del caso).

 

Così infatti l’Allegato VII, Parte II, prima frase, al regolamento UE/1308/2013:

“Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) (“vino”, “vino spumante” e “vino frizzante”: n.d.r.) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti”

A sua volta, il citato Allegato VIII al medesimo regolamento, così dispone all’ultimo punto della sua Parte I:

E. Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a) parziale evaporazione sotto vuoto;
b) tecniche a membrana;
c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.

In altre parole, la legislazione europea lascia la decisione ai produttori di ciascuna singola denominazione.

Ad ogni modo, qualora la decisione governativa italiana risultasse fondata sul piano giuridico, avremo  una sicura conseguenza.

I consumatori (italiani e non), se vorranno bere un vino DOP o IGP  parzialmente delacolato … compreranno (ovunque nel mondo, Italia comrpesa!) un prodotto NON ITALIANO!!!

Sembra un autogoal, specie nel momento in cui:

Tuttavia, varie associazioni di categoria del settore si sono espresse in senso favorevole al contenuto della bozza in esame.

Anche la Francia, dal canto suo,  pare condividere il pensiero del Governo italiano.

Per contro,  la produzione di vino delacolizzato sembra trovare un proprio mercato   (pure tra i giovani americano pare adesso prevalere la tendenza a bere prodotti con basso contenuto di alcol).

… ai posteri l’ardua sentenza.

Il decreto vini dealcolati italia (DM MASAF 672816 del 20/12/2024): il testo.

“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolizzati”

Art. 1
(Finalità)

1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine:

a) “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.,
b) “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Art. 2
(Modalità di esecuzione)

1. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Sezione E dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.

3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.

4. A conclusione del processo di dealcolizzazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.

5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.

6. Il processo di dealcolizzazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente, lettera b) e/o d) del decreto legislativo n. 504/95. Tali stabilimenti non sono annessi né intercomunicanti, anche attraverso cortili, a stabilimenti e locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.

7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolizzazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:

a. nell’oggetto:

          • “Comunicazione preventiva di dealcolizzazione – codice ICQRF …”;

b. nel testo:

          • precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale;
          • data di inizio del processo di dealcolizzazione;
          • categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolizzazione;
          • codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolizzare e del/dei recipienti di destinazione dei prodotti ottenuti.

 

Articolo 3
(Prodotti vitivinicoli esclusi)

1. Il processo di dealcolizzazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.

 

Articolo 4
(Altri adempimenti)

1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolizzazione con tecnica a membrana è utilizzato per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.

2. Quando la dealcolizzazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il prodotto risultante potrà essere utilizzato anche per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.

3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.

4. Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.


Inutile sottolienare che, eccetto le disposizioni aventi rilevanza pretamente interna (e cioè quelle di cui di è detto in precedenza),  per il resto il decreto vini dealcolati si limita a riprodurre le prevalenti norme unionali in materia.


 

Tipicita vini DOP IGP

La tipicità vini DOP IGP, rappresentante l’espressione dei loro specifici territori di riferimento,  viene individuata nei rispettivi disciplinari di produzione.


La tipicita vini DOP IGP costituisce dunque la “firma” di ciascun territorio sui propri vini. Viene espressa nei disciplinari di produzione. Ma è cosa immediata per tutti percepirla dalla loro lettura?

I disciplinari di produzione, chiave di volta per la tutela legale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

 

La tipicità dei singoli vini DOP e IGP trova espressione (o, meglio, sintesi) nei rispettivi disciplinari di produzione, i quali rappresentano l’elemento cardine per la tutela delle denominazioni geografiche (DOP, in Italia suddivise in DOC e DOCG) e le indicazioni tipiche (IGP, in Italia definite anche IGT), sia a livello dell’Unione Europea (per effetto degli art.92 e ss. del regolamento UE/1308/2013), sia al di fuori dei suoi confini, grazie ai numerosi accordi intenazionali conclusi al riguardo dall’UE con gli Stati terzi.

Disciplinari vini DOP - IGP italiani

All’interno di ciascun disciplinare, poi, i punti più indicativi circa la tipicità del vino (Tipicita vini DOP IGP) sono i “requisiti organolettici” (dato peraltro obbligatorio ai sensi della legislazione unionale: art.93, comma 2, del regolamento UE/1308/2013).

Inoltre, i disciplinari devono anche indicare le caratteristiche climatiche, geologiche e morfologiche dei loro territori , dovendo chiarire “il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico“, ma intuirne l’influenza sulla tipicità del vino diviene discorso meno intuitivo.

La tutela legale di DOP e IDP prescinde tuttavia dalla distinguibilità dei prodotti commercializzati con il nome oggetto di protezione.

.

A rigore, però, secondo il diritto europeo la tutela in favore delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche viene concessa anche se il prodotto (vino o alimento), che vuole fregiasi del nome protetto (e cioè il nome geografico del proprio territorio, costituente la DOP o la IGP) non presenta i caratteri della distinguibilità (Corte di Giustizia, sentenza «Torrone di Alicante» del 10 novembre 1992, in causa C-3/91 )

In effetti, per il diritto europeo (Corte di Giustizia, sentenza 14 settembre 2017, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, in causa C‑56/2016, punto 82), la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è piuttosto volta a difendere la loro reputazione e

costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti 

Le fonti della tipicità: le caratteristiche del territorio e l’influenza umana, come individuati dal disciplinare di produzione.

.

Ciò posto, se poi si esaminano i “requisiti organolettici” imposti da ciascun disciplinare, si realizza che – essendo essi volutamente espressi in modo estrermamente sintetico – quanto ivi descritto rappresenta in realtà una sorta di “macro-modello”.

Insomma, è un qualcosa piuttosto lontano rispetto alla descrizione che solitamente un sommeiler/assaggiatore rende in fase di degustazione, ove peraltro le schede di valutazione tendono a concentrarsi sulle sensazioni organolettiche stesse (di cui si ricerca la loro qualità ed equilibrio), lasciando però poco o nessuno spazio alla valutazione della tipicità (si veda la scheda ONAV, ad esempio).

Il disciplinare, infatti, definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe in effetti una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, quindi, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione (sempre più spesso diviso in sotto-zone o aree geografiche, si pensi al caso del Barolo) nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Ciò nonostante, nel momento in cui il produttore di un vino, atto a divenire DOP (DOC o DOCG), vuole immettere sul mercato il proprio prodotto, i relativi campioni sono soggetti all’esame (svolto “alla cieca”) dalle competenti commissioni di degustazione, che ne valutano l’ideoneità e, dunque, anche la tipicità (tipicita vini DOP IGP).

Solo se tale esame viene superato, il vino potrà portare in etichetta il nome del proprio territorio (accompagnato dalla pertinente menzione: DOC o DOCG), il quale viene così a rappresentare una garanzia di qualità per il consumatore (e cioè il vino è conforme ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione).

Il rispetto del disciplinare assicura sempre la tipicità?

.

La tipicità, rappresentante la “comune nota di fondo” che i differenti territori conferiscono ai loro rispettivi vini (tipicita vini DOP IGP),  è quindi frutto delle molteplici interazioni tra l’insieme dei fattori presi in considerazione dai relativi disciplinari.

“Nota di fondo” che troverà poi una propria “declinazione” – tutta da scoprire – per effetto delle varie annate, delle differenze morfologiche e geologiche dei singoli appezzamenti, delle scelte dell’enologo, etc …

Tuttavia, il rispetto del disciplinare deve necessariamente portare alla realizzazione di un vino che esprime la tipicità delineata nel disciplinare stesso.

Questo passaggio non può mancare, altrimenti il vino – per quanto buono o sublime – non è espressione del territorio di riferimento, ma solo del suo produttore (il che è nobile, ma esula dalla filosofia delle denominazioni di origine).

La situazione appare però molto complessa, giacché in alcuni casi ad uno specificio terriorio corrisponde una sola DOP; in altri casi, lo stesso territorio è frazionato in varie distinte DOP;  in altri ancora, sullo stesso territorio si sovrappongono – almeno parzialmente – diverse DOP e/o IGP. Insomma, siamo nel mondo della complessità, ma proprio ciò  rappresenta uno degli elementi di fascino di quello dei vini.

Ciò posto, ragionare in termini di tipicità diviene tuttavia più difficile, con riferimento alle cosiddette DOC “regionali”, e cioè quelle che coincidono con l’intero terriorio di una Regione (quali Piemonte, Sicilia, ….).

In effetti, la loro ampiezza geografica porta necessariamente a comprendere zone dalle caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche molto eterogenee fra loro.

Inoltre, i relativi disciplinari molto spesso si limitano a richiamare i requisiti chimico-fisici (o, comunque, non si allontano molto da loro) previsti dalla normativa unionale (Allegato VII al regolamento 1308/2013) per le varie categorie di prodotti vitivinicoli.

Di conseguenza, nel caso delle DOC “regionali”, la tutela trova forse maggiore ragione nella volontà di proteggere la reputazione commerciale (conformemente alle indicazioni date dalla Corte di Giustizia nelle citate sentenze) di tali nomi geografici. Inoltre, il consumatore è garantito da controlli più incisivi, rispetto a quelli effettuati sui vini senza denominazione.

Ne discende che il ragionare in termini di tipicità si addice forse maggiormente per le denominazioni con un’estensione territoriale più limitata, per quanto anche in questo caso il rispettivo territorio possa presentare caratteristiche eterogenee al suo interno.

Difatti, se l’estensione territoriale di una denominazione è contenuta, risulta più facile coglierne gli aspetti comuni di fondo, anche grazie ai relativi disciplinari (i quali, peraltro, limitano effettivamente le varietà ampelogratiche utilizzabili, le rese massime per ettaro e/o di trasformazione  dell’uva in mosto ovvero prevedono requisiti chimici ed analitici più rigorosi per il prodotto finale).

Decodificare il disciplinare?

.

La tipicità non emerge tuttavia in modo sempre immediato dai dati tecnici contenuti nel disciplinare, ma è in un certo senso lì “criptata” loro tramite, almeno agli occhi di chi non è un esperto del settore.

Individuare la tipicità del vino di un determinato territorio, illustrandola in modo discorsivo, rappresenta allora semplicemente un altro modo di leggere il relativo disciplinare, consentendo di capire in modo colloquiale, ma preciso, a quale risultato (nella forma di “macro modello”) esso conduce.

Non esistendo però una versione “ufficiale” sulla descrizione della tipicità (gli unici dati vincolanti sono infatti quelli indicati nel disciplinare stesso), la “decodificazione” apre un certo spazio soggettivo a disposizione dell’interprete.

Ecco la questione delicata: la “vulgata” (e cioè la descrizione della tipicità in termini colloquiali) è sempre fedele? Susssite il rischio che la definizione stessa della tipicità possa dipendere dall’eloquenza e dall’abilità retorica dell’interprete che la comunica?

Sul piano giuridico, la situazione si risolve comunque con il lavoro professionale svolto dalle citate commissioni di valutazione:   se al loro assaggio un certo vino DOP è ritenuto idoneo, esso soddisfa i requisiti organolettici previsti dal disciplinare e, quindi, integra la relativa tipicità.

Qalora  “promosso” in sede di siffatto controllo (che avviene nel finale della fase produttiva), il vino può essere allora commercializzato spendendo legittimamente in etichetta il nome del relativo territorio, a cui lo specifico disciplinare si riferisce, unitamente alla sigla DOP (DOC-DOCG a seconda dei casi, in Italia).

Tale verifica avviene però solo a campione per i vini IGP/IGT (indicazione geografica protetta), la cui protezione spesso è riconducibile all’esigenza di salvaguardare la notorietà del relativo nome geografico (art.93, comma 1, lettera b, del Regolamento UE/1308/2013), il che di fatto avvicina alquanto tale situazione a quella delle DOP regionali (ferme le differenze esistenti sul piano giuridico, quanto a requisiti ed intensità dei controlli).

Tutto ciò è ancora attuale?

.

Quanto esposto riflette l’approccio tradizionale al tema della denominazioni di origine, di cui la tipicità rappresenta un aspetto fondamentale.

Recenti riflessioni mettono però in dubbio le fondamenta di tutto il discorso, come si evice dalla posizone assunta da Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC.

A suo parere (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):

“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. … 

… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.

… Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...

… Oggi una Doc è mito o realtà ? Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione. La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.

Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.

Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.

In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …

 

Qualche considerazione “a caldo”

.

Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto  interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.

Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quelle “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetti tali criteri) con quello prodotto da una cantina che rispetta rigorosi parametri ESG (che non sono quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, vista la debolezza dei criteri relativi agli aspetti sociali e di governance)?

Ancora: è allora più corretto l’approccio seguito negli Stati Uniti (modificato   solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quanto sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?

Infine: la protezione alle denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?

Quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?

 

 

 

RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi

Mediante il decreto MIPAAF del 22 luglio 2015 è stato istituito il RUCI Registro Unico  Controlli Ispettivi, per rendere più efficiente e meno invasiva l’attività ispettiva presso le imprese agricole, consentendo alle autorità competenti di condividere i dati a loro disposizione.


Scopo del RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi è evitare evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende, mettendo a disposizione di tutte le autorità competenti gli esiti delle verifiche già eseguite da una di loro.

Il RUCI è un archivio informatico, operante a due livelli (regionale e nazionale) che dialogano tra loro.

Grazie a tale nuovo strumento, gli organismi di controllo saranno in grado di programmare le ispezioni e le verifiche di loro rispettiva competenza in modo più razionale, senza pregiudicare l’esecuzione dei controlli straordinari ed urgenti.

Per ogni tipo di controllo eseguito in azienda, nel RUCI vengono annotati i seguenti dati:

      • data;
      • anno di riferimento;
      • ente competente;
      • ente esecutore;
      • nominativo del controllore;
      • impresa agricola controllata;
      • settore;
      • tipologia;
      • documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
      • esiti;
      • estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.

Nel RUCI confluiranno quindi i dati relativi ai controlli operati da:

      • organi di polizia,
      • organi di vigilanza,
      • organismi pagatori,
      • organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole.

Qualunque funzionario, prima di effettuare una nuova ispezione, avarà quindi modo di verificare attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedentemente svolti da altri organismi o autorità nella stessa azienda, in modo da evitare sovrapposizioni, cosa che consentirà maggiore efficenza nonché di limitare gli ostacoli all’attività di impresa.

Nel RUCI verranno inseriti anche tutti i controlli sulle imprese vitivinicole, anche qualora non si tratti di imprese agricole: ciò per effetto dell’art.63 del Testo Unico Vino.


Nonostante le previsioni normative, però, sembra che sul piano operativo il RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi stenti a decollare.

Ciò si ripercuote negativamente:

      • sulle imprese vitivinicole, poiché non riescono a liberarsi di tanta inutile burocrazia, costituita dalla conseguente ripetitività di controlli;
      • sulla Pubblica Amministrazione, poiché si moltiplicano i costi per controlli in realtà inutili.

Purtroppo, in senso negativo e sempre con riferimento ai controlli (in questo caso per i vini a denominazione geografica), va altresì notato che nemmeno è stato ancora attuato il cosidetto “controllore unico”, il quale rappresentava uno degli elementi di forte novità del Testo Unico Vino.


Strumento funzionale ai controlli è ovviamente il registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli.

A decorrere dal 1 genneaio 2017, salve alcune eccezioni, è obbligatorio tenere in forma elettronica i registri nel settore vitivinicolo.

Consorzi tutela attivita erga omnes

Consorzi tutela attivita erga omnes: condizioni, competenze, contributi, controlli.


Non avendo natura obbligatoria, i consorzi di tutela svolgono – in via di principio – un’attività che coinvolge i soli produttori aderenti per libera scelta.

Tuttavia, quando i consorzi raggiungono un significativo livello di partecipazione (almeno il 40% dei viticoltori ed almeno il 66%, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni), il Testo Unico Vino li autorizza a svolgere pure la cosiddetta attività “erga omnes” (art.41, comma 4, della legge 238/2016), che si esplica cioè a vantaggio anche dei produttori non aderenti (Consorzi tutela attivita erga omnes).

La materia è poi specificamente disciplinata nel relativo regolamento attuativo.

Rientra in tale attività (Consorzi tutela attivita erga omnes):

    • definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni;
    • organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
    • agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell’IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
    • esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
    • svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le Regioni.

Bisogna peraltro aggiungere che il regolamento ministeriale sulle procedure nazionali per l’esame delle domande di protezione in favore di DOP e IGP nonché per le modifiche dei relativi disciplinari (attualmente ancora il DM 12 novembre 2012) attribuisce ai Consorzi di tutela particolari funzioni in materia.

A fronte di ciò, anche i produttori non aderenti sono tenuti a versare un contributo economico al consorzio, ritenuto conforme ai principi fissati dal diritto UE in materia di organizzazioni professionali tra imprenditori agricoli (sentenza Corte UE del 30/5/2013 nel caso Doux Elevage).

Per garantire trasparenza, i contributi in questione devono essere riportati in appositi conti separati nel bilancio del consorzio. Inoltre il consorzio deve consentire anche ai produttori non soci di visionare la seguente documentazione:

    • bilanci (preventivi e consuntivi) e relative delibere assembleari di approvazione;
    • delibere del Consiglio di amministrazione sull’attività “erga omnes” e relativa relazione annuale;
    • programmi e rendicontazione sulle azioni di promozione;
    • programma di vigilanza concordato con l’ICQRF per i controlli nelle fasi successive all’avvenuta certificazione dei vini tutelati.

Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Modificazioni 2020 Testo Unico Vino


Il cosiddetto “Testo Unico Vino” (legge 238/2016, in appresso detta T.U.V.) ha subito alcune variazione, per effetto del Decreto legge “Semplificazioni” (76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020) nonché dell’antecedente Decreto “Rilancio” (34/2020, convertito a sua volta con legge 77/2020) – Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Fermo restando che la disciplina portata dal “Testo Unico Vino” resta sostanzialmente ferma, vediamo le principali novità così introdotte.

Innanzitutto sono riformate le regole per il riconoscimento della DOCG (art.33, comma 1, del T.U.V.), che diventano più stringenti.

In primo luogo, possono adesso elevarsi alla DOCG solo le DOC “per intero”. Infatti, è stata abolita la previsione che consentiva il passaggio alla DOCG anche alle singole “zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC”. Il che rende molto più difficile compiere operazioni simili a quelle avvenute per il Prosecco.

In secondo luogo, aumenta il requisito della rappresentatività minima dei richiedenti il passaggio di categoria.

Da un canto, esso passa dal 51% al 66% dei soggetti – sempre inteso come media – che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, i quali devono adesso costituire almeno il 66% (prima era solo il 51%) della superficie totale dei vigneti idonei alla rivendicazione della relativa denominazione.

Dall’altro, si aggiunge un nuovo requisito sull’imbottigliamento. Infatti è ora necessario che i vini della denominazione, candidata al passaggio a DOCG, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella DOC.

Insomma, vendere vini DOC sfusi diviene penalizzante a livello collettivo, nel senso che chi imbottiglia tutta la propria produzione DOC e segue un attento percorso di qualità, con l’idea di puntare anche al passaggio alla DOCG, potrebbe poi vedere sfumare i propri sforzi, qualora altri produttori della stessa DOC vendano sfusi rilevanti quantitativi dello stesso vino.

Immutato invece il requisito della notorietà: il passaggio alla DOCG resta comunque riservato ai vini “già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita”. Tuttavia, continuano a non essere codificati i criteri per determinare in concreto la sussistenza di tale indispensabile notorietà.

Altra novità concerne la menzione “superiore”, che può ora essere abbinata a “riserva” (art.31, comma 5, T.U.V.).

L’inizio del periodo vendemmiale è anticipato al 15 luglio, così da seguire le implicazioni del cambiamento climatico (art.10, comma 1, T.U.V.).

Come specificato dal MIPAAF (comunicazione del 25/7/2020), nessuna modificazione indiscriminata è stata apportata al divieto di trasferire i mosti ed i vini atti a divenire vino IG e DO fuori dalla zona di produzione e all’obbligo di ivi imbottigliare, quest’ultimo quando previsto dal relativo disciplinare (commi 7 e 7 bis dell’art.38 T.U.V.). La riforma prevede solo che – in caso di caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie oppure altre cause di forza maggiore – l’Autorità competente possa concedere apposite deroghe, di carattere meramente temporaneo.

Agli agenti vigilatori dei consorzi, incaricati di effettuare i controlli erga-omnes sui prodotti vinicoli esclusivamente dopo l’avvenuta loro immissione in commercio, non è più automaticamente attribuita la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”. Concerderla diviene invece una mera facoltà per la pubblica autorità competente. E’ inoltre cancellata l’autorizzazione di accedere al SIAN, di cui prima beneficiavano i consorzi per detta attività di controllo (art.41, comma 5, T.U.V.).

Le norme sui sistemi di chiusura (art.46 T.U.V.) sono state abrogate. Esse imponevano che sulle chiusure dei contenitori di volume inferiore a 60 litri fosse impresso – in modo indelebile e ben visibile dall’esterno – il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.

Il  D.L “Semplificazioni” non ha però portato all’abrogazione del contrassegno fiscale di Stato sulle confezioni destinate al mercato nazionale (previsione non contenuta nel T.U. Vino).

Viene ribadito che gli organismi di controllo privati, previsti dai disciplinari di produzione, devono rispettare l’apposita norma UNI, con obbligo di adeguarsi alla sua versione più recente. Eliminato invece ogni riferimento alle autorità pubbliche (art.64, comma 2, T.U.V.).

A decorrere dal 1 gennaio 2021, la resa massima di uva per ettaro viene sensibilmente ridotta, da 50 tonnellate a sole 30, con facoltà al MIPAAF di concedere deroghe sino a 40 tonnellate per specifiche zone, “tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione” (art.8, commi 10 e 10 bis, T.U.V.).

Infine, resta fermo l’obbligo di comunicare preventivamente la produzione di mosto cotto, ma viene abolito lo specifico termine di cinque giorni (art.12, comma 2, T.U.V.). Lo stesso dicasi per la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché per la preparazione delle bevande spiritose, quando ciò sia eseguito in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 (art.14, comma 1, T.U.V.).

Diffida violazioni amministrative


Per il settore agroalimentare e vitivinicolo l’istituto della diffida violazioni amministrative è previsto dal decreto legge “Campo libero dalla burocrazia“, e cioè il decreto legge 91/2014, applicabile anche al settore vitivinicolo.

Il campo di applicazione della diffida è mutato nel tempo, a sorta di “fisarmonica”: prima ampliato e poi ristretto.


L’istituto della  diffida violazioni amministrative è stato introdotto dall’art.1, comma 3, del “Decreto campo-libero dalla burocrazia” (D.L. 91/2014,  convertito dalla legge 116/2014.)

Le  possibilità di applicare l’istituto della diffida violazioni amministrative:

 

Attualmente l’istituto della diffida è quindi così regolato:

“Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia’ immessi in commercio, anche solo in parte”.

In sostanza, sulla base dell’odierna disciplina:

    • la diffida:
      • torna ad essere applicabile solo se l’accertamento di una violazione sanabile avviene “per la prima volta“;
      • non sembra più applicabile (come accedeva in base al Decreto Semplificazioni) per i prodotti già messi in commercio;
      • ma è applicabile anche nel caso in cui la condotta illecita, passibile nella concreta fattispecie di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia astrattamente punibile anche mediante altra sanzione (nella versione originaria, invece, la diffida era applicabile solo quando veniva violata una norma che comminava unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria);
    • il termine per adempiere alla diffida viene ridotto a trenta giorni;
    • l’adempimento deve corrispondere a quanto indicato dagli agenti accertatori, senza più la possibilità (in precedenza prevista dal Decreto Semplificazioni) di:
        • assumere specifici impegni
        • eliminare gli effeti dannosi con comunicazioni ai consumatori


Si riportano in appresso i testi normativi – ora abrogati –  che precedentemente regolavano l’istituto della diffida violazioni amministrative (osservando che tale “altalena normativa” di certo non aiuta gli operatori economici, nè va nel senso della semplificazione …)

Per effetto del Decreto Semplificazioni (D.L 76/2020 “Semplificazioni”) la diffida violazioni amministrative nel settore agroalimentare veniva così disciplinata:

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.

L’ancora precedente nonché originaria versione della norma era la seguente, che appariva più restrittiva rispetto a quella (ora abogata) prevista dal citato Decreo Semplificazioni:

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.


Rispetto alla versione originaria, il Decreto Semplificazioni aveva introdotto le novità (ora abrogate):

      • rimosso il limite che circoscriveva la diffida unicamente alle violazioni per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria;
      • eliminato pure il limite all’applicabilità della diffida unicamente all’ipotesi in cui si fosse in presenza del primo accertamento («per la prima volta»)
      • il termine per adempiere (sanare) è allungato a 90 giorni,  «…anche presentando, a tal fine, specifici impegni»
      • estesa la sanabilità
        • «anche tramite comunicazione al consumatore»
        • anche a violazioni concernenti i prodotti già posti in commercio


 

Circa le modalità di applicazione della diffida violazioni amministrative, il MIPAAF aveva poi emanato due circolari:

 

Il MIPAAF ha altresì predisposto alcuni modelli:


Essendo la diffida violazioni amministrative contenuta nel citato decreto legislativo 91/2014 e concernendo tutto il settore agroalimentare, essa non è poi stata ripresa nel successivo Testo Unico sul Vino: ciò nonostante, è però pacifico che essa si applica anche al settore vitivinicolo.

Imbottigliamento fuori zona

Imbottigliamento fuori zona è regolato dall’art.38 del Testo Unico Vino, il quale deve rispettare i principi fissati dal diritto dell’Unione Europea.


L’imbottigliamento nella zona di produzione – requisito che può essere preteso solo per i vini DOP e IGP, per i quali può dunque essere vietato in determinate circostanze imbottigliamento fuori zona di produzione   –  è regolato dall’art.4 del regolamento della Commissione UE/33/2019, il cui art.4, comma 2, affida la regolamentazione della materia al disciplinare di produzione, siccome sancisce:

“Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all’interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi”.

Il contenuto di tale norma è leggermente variato rispetto a quella previgente (art. 8 del regolamento della Commissione 607/2009), siccome quest’ultima disponeva:

“Qualora il disciplinare di produzione preveda l’obbligo di effettuare il condizionamento all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.”

In Italia, la materia è disciplinata dal Testo Unico Vino all’art.38, il quale così disponeva:

“7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime”.

 

Tale previsione è stata modificata dal D. L “semplificazioni” 16/7/2020, n.76 (art.43), converito – a sua volta con modificazioni –  dalla  legge 120/2020.

Il testo vigente diviene quindi il seguente:

7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione.

7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.

 

Con riferimento a tali disposizioni del Testo Univo Vino (nella loro versione antecedente la conversione con modificazioni) su imbottigliamento fuori zona di produzione, aggiunte dal DL “semplificazioni”,  con apposita comunicazione del 25/7/2020 il MIPAAF ha precisato:

“Con la modifica introdotta al Testo unico del vino nessun via libera indiscriminato è stato concesso all’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione.
Lo comunica l’ICQRF con riferimento ad alcune interpretazioni giornalistiche relative a norme sull’imbottigliamento dei vini a DO/IGT recate dal DL Semplificazione.

In particolare:
La norma contenuta all’ art. 43, comma 4, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede, “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni:
a.     che vi sia una calamità/emergenza/forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente”;
b.    che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.
Si tratta di due condizioni verificatesi durante il periodo di lock down e che, per una gestione futura di emergenza, che nessuno si augura debba essere vissuta di nuovo, necessitano di una previsione normativa.

Il principio della deroga, peraltro, è già contenuto nell’art. 38 della predetta legge 238/16 “testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “8.  In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.”
Con l’introduzione della specificazione che le deroghe possono riguardare anche l’imbottigliamento, la legislazione nazionale si premunisce di uno strumento emergenziale, specie in caso di futuri lock down che, si ribadisce, ci si augura mai debba essere applicato. In ogni caso, nell’infausta previsione che la norma sia necessaria, il Ministero dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni suddette, consentendo eccezionalmente la procedura in deroga soggetta a verifica e ad autorizzazione ministeriale.
Infine l’ICQRF comunica che la norma sarà, come di consueto accade, oggetto di specifica, imminente circolare da parte del Ministero: nessun “libera tutti” o “smantellamento del sistema delle DOC“, quindi, ma il prudente premunirsi per future emergenze.”

Consulenza aziende agricole vitivinicole

Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

Il nostro approccio al lavoro di consulenza aziende agricole vitivinicole è quello della specializzazione accompagnato dall’interdisciplinarietà.

Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


Siamo disponibili per consulenze in VIDEOCONFERENZA


Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



Tracciabilità elettronica vini DOC IGT

Tracciabilità elettronica vini DOC IGP è stata introdotta con il  regolamento attuativo del Testo Unico Vino sui contrassegni


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 (art.3, comma 3, ed art.10) disciplina adesso ila tracciabilità elettronica vini DOC IGT.

Ciò in attuazione del Testo Unico Vino (art.48, comma 8).

La decisione sull’eventuale adozione del sistema tracciabilità elettronica vini DOC IGT compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una volta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.


Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. Il consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

      • a) identificazione della partita;
      • b) numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;
      • c) capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzatiin corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Contrassegni vini DOCG DOC

Adottato il regolamento attuativo del Testo Unico Vino relativo ai contrassegni vini DOCG DOC


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 disciplina adesso i contrassegni vini DOCG DOC.

Nonostante il Testo Unico Vino (art.48) avevesse previsto la possibilità di demandare anche a soggetti privati la stampa dei contrassegni vini DOCG DOC, il regolamento attuativo ha mantenuto il monopolio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Resta fermo il principio che i vini DOCG devono necessariamente essere forniti del contrassegno, mentre per i vini DOC esso è sostituibile – qualora il relativo piano dei controlli lo consenta – con l’indicazione del lotto, attribuito alla singola partita dall’imbottigliatore.

Particolarmente interessante è la novità costuituta dall’introduzione di un sistema di tracciabilità telematico, applicabile ai vini DOC e IGT (art.3, comma 3, del citato decreto).

Per i vini DOC, esso è parimenti alternativo all’uso del contrassegno, ma ciò comunque non esime dall’indicare il lotto sulla bottiglia (obbligo che discende dalle norme in materia di etichettatura).

La decisione sull’eventuale adozione di siffatto sistema compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatotore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una cvolta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.

 

Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. 11 consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:

        1. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

        2. identificazione della partita;

        3. numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;

        4. capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi