Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Modificazioni 2020 Testo Unico Vino


Il cosiddetto “Testo Unico Vino” (legge 238/2016, in appresso detta T.U.V.) ha subito alcune variazione, per effetto del Decreto legge “Semplificazioni” (76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020) nonché dell’antecedente Decreto “Rilancio” (34/2020, convertito a sua volta con legge 77/2020) – Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Fermo restando che la disciplina portata dal “Testo Unico Vino” resta sostanzialmente ferma, vediamo le principali novità così introdotte.

Innanzitutto sono riformate le regole per il riconoscimento della DOCG (art.33, comma 1, del T.U.V.), che diventano più stringenti.

In primo luogo, possono adesso elevarsi alla DOCG solo le DOC “per intero”. Infatti, è stata abolita la previsione che consentiva il passaggio alla DOCG anche alle singole “zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC”. Il che rende molto più difficile compiere operazioni simili a quelle avvenute per il Prosecco.

In secondo luogo, aumenta il requisito della rappresentatività minima dei richiedenti il passaggio di categoria.

Da un canto, esso passa dal 51% al 66% dei soggetti – sempre inteso come media – che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, i quali devono adesso costituire almeno il 66% (prima era solo il 51%) della superficie totale dei vigneti idonei alla rivendicazione della relativa denominazione.

Dall’altro, si aggiunge un nuovo requisito sull’imbottigliamento. Infatti è ora necessario che i vini della denominazione, candidata al passaggio a DOCG, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella DOC.

Insomma, vendere vini DOC sfusi diviene penalizzante a livello collettivo, nel senso che chi imbottiglia tutta la propria produzione DOC e segue un attento percorso di qualità, con l’idea di puntare anche al passaggio alla DOCG, potrebbe poi vedere sfumare i propri sforzi, qualora altri produttori della stessa DOC vendano sfusi rilevanti quantitativi dello stesso vino.

Immutato invece il requisito della notorietà: il passaggio alla DOCG resta comunque riservato ai vini “già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita”. Tuttavia, continuano a non essere codificati i criteri per determinare in concreto la sussistenza di tale indispensabile notorietà.

Altra novità concerne la menzione “superiore”, che può ora essere abbinata a “riserva” (art.31, comma 5, T.U.V.).

L’inizio del periodo vendemmiale è anticipato al 15 luglio, così da seguire le implicazioni del cambiamento climatico (art.10, comma 1, T.U.V.).

Come specificato dal MIPAAF (comunicazione del 25/7/2020), nessuna modificazione indiscriminata è stata apportata al divieto di trasferire i mosti ed i vini atti a divenire vino IG e DO fuori dalla zona di produzione e all’obbligo di ivi imbottigliare, quest’ultimo quando previsto dal relativo disciplinare (commi 7 e 7 bis dell’art.38 T.U.V.). La riforma prevede solo che – in caso di caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie oppure altre cause di forza maggiore – l’Autorità competente possa concedere apposite deroghe, di carattere meramente temporaneo.

Agli agenti vigilatori dei consorzi, incaricati di effettuare i controlli erga-omnes sui prodotti vinicoli esclusivamente dopo l’avvenuta loro immissione in commercio, non è più automaticamente attribuita la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”. Concerderla diviene invece una mera facoltà per la pubblica autorità competente. E’ inoltre cancellata l’autorizzazione di accedere al SIAN, di cui prima beneficiavano i consorzi per detta attività di controllo (art.41, comma 5, T.U.V.).

Le norme sui sistemi di chiusura (art.46 T.U.V.) sono state abrogate. Esse imponevano che sulle chiusure dei contenitori di volume inferiore a 60 litri fosse impresso – in modo indelebile e ben visibile dall’esterno – il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.

Il  D.L “Semplificazioni” non ha però portato all’abrogazione del contrassegno fiscale di Stato sulle confezioni destinate al mercato nazionale (previsione non contenuta nel T.U. Vino).

Viene ribadito che gli organismi di controllo privati, previsti dai disciplinari di produzione, devono rispettare l’apposita norma UNI, con obbligo di adeguarsi alla sua versione più recente. Eliminato invece ogni riferimento alle autorità pubbliche (art.64, comma 2, T.U.V.).

A decorrere dal 1 gennaio 2021, la resa massima di uva per ettaro viene sensibilmente ridotta, da 50 tonnellate a sole 30, con facoltà al MIPAAF di concedere deroghe sino a 40 tonnellate per specifiche zone, “tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione” (art.8, commi 10 e 10 bis, T.U.V.).

Infine, resta fermo l’obbligo di comunicare preventivamente la produzione di mosto cotto, ma viene abolito lo specifico termine di cinque giorni (art.12, comma 2, T.U.V.). Lo stesso dicasi per la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché per la preparazione delle bevande spiritose, quando ciò sia eseguito in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 (art.14, comma 1, T.U.V.).

pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP

Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: adesso possibile, è un importante strumento per finanziamento imprese agricole e vitivinicole


Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: in data 23 luglio 2020 è stato emanato dal MIPAAF il relativo decreto (Decreto sulla “Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose”).

Si tratta di una misura prevista dal decreto legge “Cura Italia” (art. 78 commi 2 – duodecies , 2 – terdecies e 2 – quaterdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Viene quindi ammessa la possibilità di costituire in pegno prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Il decreto del Ministero prevede inoltre che i prodotti DOP e IGP, costituiti in pegno, possono altresì essere oggetto di patto di rotatività.

Ma che cos’è il pegno?

Il pegno è un diritto reale di garanzia che può essere iscritto su beni mobili, crediti o altri diritti. L’istituto del pegno è sostanzialmente un mezzo di tutela del credito ovvero un vincolo cui viene sottoposto un bene e la cui funzione di garanzia si manifesta attraverso la creazione di un vincolo reale sul bene che ne forma l’oggetto, per consentire al creditore pignoratizio di soddisfare la sua pretesa con preferenza rispetto ai terzi in ordine al bene vincolato. Sotto tale punto di vista, il pegno di beni mobili è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore mediante la consegna della cosa o del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità.

La nuova normativasul pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP permette adesso un più facile accesso al credito da parte di quei produttori che maggiormente hanno accusato il colpo e sono stati messi in ginocchio dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Essa stabilisce (art.1, co.2) che i prodotti agricoli e alimentari, costituiti in pegno, possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo è appunto una forma di garanzia che consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione della garanzia

(Art. 1, co. 3: “Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto”).

Sostanzialmente il patto di rotatività ammette la possibilità di sostituire, nel tempo, i beni oggetto di garanzia pignoratizia (si consideri, tra l’altro, anche la deteriorabilità di alcuni prodotti alimentari – non diretti all’invecchiamento – che, in assenza di rotativa, necessiterebbero di svariate pratiche per stipulare numerosi nuovi accordi di pegno su prodotti sempre consumabili e non deteriorati).

Strumento, quello del pegno, che sarà certamente utilizzato dai produttori alimentari e vitivinicoli in cambio di prestiti, al fine di ottenere liquidità pur mantenendo la proprietà e la disponibilità del prodotto impegnato.

Il decreto in commento precisa poi che la costituzione in pegno di un prodotto alimentare non può chiaramente avvenire in ogni momento ma solamente a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal decreto in tema di registri (cartacei e telematici).

Ciò, ovviamente, per garantire l’esistenza e la disponibilità del prodotto che diviene oggetto di vincolo.

Il Decreto Ministeriale non tralascia, poi, gli aspetti puramente pratici e relativi alle modalità di registrazione delle operazioni di costituzione del pegno.

Per agevolare ed uniformare la documentazione, il Ministero ha offerto (allegato n.1 al Decreto) un modello fac-simile che o soggetti interessati potranno utilizzare per costituire ed indicare in maniera formale i beni concessi in pegno.

I dati da indicre sono i seguenti: Data di costituzione, Durata, Azienda, Unità, Elem. Identificativi Mese/anno produz., Varietà, Anno, Rif. Regione produz., Partita/Lotto, Codice identificativo.

Ad eccezione dei prodotti vitivinicoli (di cui al comma 4, art.2), contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno. Dopodiché il produttore/concedente potrà procedere con l’annotazione sul registro cartaceo (registro che dovrà essere annualmente vidimato da un notaio, fatta sempre eccezione per l’ambito vitivinicolo).

Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva (ai sensi del menzionato comma n.4 dell’art.2) esistono apposite regole.

Più precisamente, il debitore può procedere all’annotazione del pegno nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), provvedendo alla comunicazione, nei confronti del creditore, dell’effettuazione di detta operazione. Comunicazione che dovrà avvenire entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può, a sua volta, chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri telematici.

Pare appena il caso ricordare che ogni operazione di cantina e/o ogni spostamento di prodotti che possa andare ad incidere sui beni oggetto di pegno, dovrà essere debitamente annotata nel registro telematico con accortezza, badando bene a dare comunicazione al creditore pignoratizio oltre che all’ente di controllo dell’operazione svolta (ovviamente sempre che si tratti di operazione cui è richiesta la comunicazione all’ente di controllo).

Anche l’estinzione del rapporto obbligatorio tra concedente e creditore pignoratizio necessità di annotazione sul registro. Invero, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno dovrà avvenire mediante annotazione sul registro artaceo o telematico.

Imbottigliamento fuori zona

Imbottigliamento fuori zona è regolato dall’art.38 del Testo Unico Vino, il quale deve rispettare i principi fissati dal diritto dell’Unione Europea.


L’imbottigliamento nella zona di produzione – requisito che può essere preteso solo per i vini DOP e IGP, per i quali può dunque essere vietato in determinate circostanze imbottigliamento fuori zona di produzione   –  è regolato dall’art.4 del regolamento della Commissione UE/33/2019, il cui art.4, comma 2, affida la regolamentazione della materia al disciplinare di produzione, siccome sancisce:

“Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all’interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi”.

Il contenuto di tale norma è leggermente variato rispetto a quella previgente (art. 8 del regolamento della Commissione 607/2009), siccome quest’ultima disponeva:

“Qualora il disciplinare di produzione preveda l’obbligo di effettuare il condizionamento all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.”

In Italia, la materia è disciplinata dal Testo Unico Vino all’art.38, il quale così disponeva:

“7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime”.

 

Tale previsione è stata modificata dal D. L “semplificazioni” 16/7/2020, n.76 (art.43), converito – a sua volta con modificazioni –  dalla  legge 120/2020.

Il testo vigente diviene quindi il seguente:

7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione.

7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.

 

Con riferimento a tali disposizioni del Testo Univo Vino (nella loro versione antecedente la conversione con modificazioni) su imbottigliamento fuori zona di produzione, aggiunte dal DL “semplificazioni”con apposita comunicazione del 25/7/2020 il MIPAAF ha precisato:

“Con la modifica introdotta al Testo unico del vino nessun via libera indiscriminato è stato concesso all’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione.
Lo comunica l’ICQRF con riferimento ad alcune interpretazioni giornalistiche relative a norme sull’imbottigliamento dei vini a DO/IGT recate dal DL Semplificazione.

In particolare:
La norma contenuta all’ art. 43, comma 4, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede, “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni:
a.     che vi sia una calamità/emergenza/forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente”;
b.    che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.
Si tratta di due condizioni verificatesi durante il periodo di lock down e che, per una gestione futura di emergenza, che nessuno si augura debba essere vissuta di nuovo, necessitano di una previsione normativa.

Il principio della deroga, peraltro, è già contenuto nell’art. 38 della predetta legge 238/16 “testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “8.  In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.”
Con l’introduzione della specificazione che le deroghe possono riguardare anche l’imbottigliamento, la legislazione nazionale si premunisce di uno strumento emergenziale, specie in caso di futuri lock down che, si ribadisce, ci si augura mai debba essere applicato. In ogni caso, nell’infausta previsione che la norma sia necessaria, il Ministero dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni suddette, consentendo eccezionalmente la procedura in deroga soggetta a verifica e ad autorizzazione ministeriale.
Infine l’ICQRF comunica che la norma sarà, come di consueto accade, oggetto di specifica, imminente circolare da parte del Ministero: nessun “libera tutti” o “smantellamento del sistema delle DOC“, quindi, ma il prudente premunirsi per future emergenze.”

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Contrassegni vini DOCG DOC

Adottato il regolamento attuativo del Testo Unico Vino relativo ai contrassegni vini DOCG DOC


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 disciplina adesso i contrassegni vini DOCG DOC.

Nonostante il Testo Unico Vino (art.48) avevesse previsto la possibilità di demandare anche a soggetti privati la stampa dei contrassegni vini DOCG DOC, il regolamento attuativo ha mantenuto il monopolio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Resta fermo il principio che i vini DOCG devono necessariamente essere forniti del contrassegno, mentre per i vini DOC esso è sostituibile – qualora il relativo piano dei controlli lo consenta – con l’indicazione del lotto, attribuito alla singola partita dall’imbottigliatore.

Particolarmente interessante è la novità costuituta dall’introduzione di un sistema di tracciabilità telematico, applicabile ai vini DOC e IGT (art.3, comma 3, del citato decreto).

Per i vini DOC, esso è parimenti alternativo all’uso del contrassegno, ma ciò comunque non esime dall’indicare il lotto sulla bottiglia (obbligo che discende dalle norme in materia di etichettatura).

La decisione sull’eventuale adozione di siffatto sistema compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatotore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una cvolta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.

 

Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. 11 consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:

        1. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

        2. identificazione della partita;

        3. numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;

        4. capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Accordo UE Giappone tutela DOP IGP

Gli accordi della UE con Cina e Giappone per la tutela di alcune DOP(Accordo UE-Giappone tutela DOP IGP)


Nell’anno 2019 l’Unione Europea ha concluso due accordi internazionali – uno con la Cina (Accordo UE-Cina tutela DOP IGP) e l’altro con il Giappone (Accordo UE-Giappone tutela DOP IGP) – che aggiungono nuovi nodi ad una rete di appositi trattati internazionali, pazientemente tessuta al fine di salvaguardare nel mondo le nostre DOP e IGP.

Cerchiamo innanzitutto di capire perché tali accordi sono indispensabili.

I nomi geografici, costituenti DOP ovvero IGP, sono protetti – quando ciò avviene, ma non è cosa scontata nel mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più è ampio il territorio dell’ordinamento giuridico in questione, maggiore è l’estensione geografica delle zone ove vige siffatta tutela.

In buone sostanza, i confini nazionali rappresentano un grave ostacolo alla tutela in questione.

In Europa, tale problema è stato risolto – con notevole efficacia! – proprio grazie alle norme comunitarie: facendo discendere da esse la protezione di DOP e IGP, i confini nazionali all’interno dell’Unione non ledono minimamente la loro tutela. In altre parole, in virtù del diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

La protezione, peraltro, è molto estesa, siccome essa vieta (art.103 del Regolamento 1308/2013/UE) – fra l’altro – di ledere le DOP e le IGP con «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili».

Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.

L’unica possibilità, per mantenere una certa tutela, è che anche gli Stati non facenti parte dell’Unione riconoscano sul loro territorio una qualche protezione a DOP e IGP comunitarie.

E’ vero che gli Accordi TRIPS, conclusi in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportano l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di proteggere le denominazioni di origine (ma non le indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono assai poco efficaci.

Per rimediare, non restava che stringere appositi trattati con i singoli paesi.

Per farlo è tuttavia necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – avrebbe in misura alquanto limitata.

A partire dagli anni ‘90, dunque, l’Unione Europea ha gradatamente concluso molteplici accordi in materia con molti altri Stati – fra cui: U.S.A., Canada, Sud Africa, Cile, Australia, … – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP, così intessendo una vera e propria “rete” in loro difesa.

In buona sostanza: è grazie all’Unione Europea che le nostre DOP e IGP vengono tutelate in gran parte del mondo con una certa effettività.

Siffatta “rete” presentava però due preoccupanti buchi, adesso in qualche modo tappati: mancavano infatti la Cina ed il Giappone.

Il tema era particolarmente cruciale per i produttori europei, giacché per noi le denominazioni di origine rappresentano un patrimonio economico assolutamente significativo. Tuttavia, negli ultimi anni anche la Cina – volendo entrare sempre più nel mondo del commercio internazionale – ha iniziato a riconoscere alcune denominazioni di origine del proprio territorio (la prima riguarda le lingue d’oca).

E’ però errato pensare che tale complesso sistema di protezione sia omogeneo.

Ad esempio, l’Accordo tra UE ed USA verte esclusivamente sul commercio del vino: esso pertanto tutela in modo abbastanza esteso le DOP europee relative a tale settore, ma esclude quelle dei prodotti alimentari. Lo stesso dicasi per i trattati con l’Australia, la Repubblica Sudafricana ed il Cile.

Per contro, il recente Accordo con la Cina concerne anche le DOP alimentari. Tuttavia, le DOP europee che ne beneficiano – vedendo così riservata sia la loro espressione in caratteri latini che la loro traslitterazione in ideogrammi cinesi – sono al momento relativamente poche, e cioè solo un centinaio, di cui ben 26 italiane.

Ecco quali sono queste ultime: Aceto Balsamico di Modena, Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano-Valdobbiadene Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Montepulciano d’Abruzzo, Soave, Toscano/Toscana, Vino Nobile di Montepulciano (per quanto concerne i vini); Grappa (in relazione ai liquori); Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Taleggio (DOP alimentari).

Di certo, dette DOP sono tra le nostre più significative, il che è un gran successo. Però il loro numero è comunque modesto, per cui è da augurarsi che l’attuale accordo con la Cina rappresenti un primo passo per una tutela numericamente più diffusa. In effetti, nell’Unione Europea sono tutelate ben 573 DOP e 248 IGP italiane (di cui, rispettivamente, 167 e 130 agroalimentari nonché 406 e 118 per i vini)!

Anche il recente ampio accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone, che tra le sue molteplici pattuizioni prevede pure la protezione delle rispettive DOP, non rappresenta una misura di loro generale salvaguardia, essendo limitato il numero delle denominazioni di origine che ne beneficiano.

Per quanto concerne le DOP italiane, il Giappone ha accettato di proteggere sul proprio territorio – oltre a tutte quelle oggetto dell’accordo tra UE e Cina – anche i seguenti ulteriori nomi geografici o di prodotti: Sicilia, Soave, Valpolicella, Vernaccia di San Gimignano, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Gasparossa di Castelvetro, Marsala, Montepulciano di Abruzzo, Campania, Bolgheri / Bolgheri Sassicaia, Bardolino / Bardolino Superiore (con riferimento ai vini); Fontina, Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel, Mortadella Bologna, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Taleggio, Zampone Modena.

Inoltre, sia l’accordo con la Cina sia quello con il Giappone – al pari di molti altri accordi internazionali – esplicano i loro effetti solo in favore dei citati nomi geografici, lasciando invece scoperte le relative sotto-zone ed indicazioni geografiche aggiuntive, che nemmeno sono tutelate (proprio perché sono cosa diversa dalle denominazioni), ma semplicemente consentite dalla legislazione dell’Unione Europea sull’organizzazione comune dei mercati e che trovano il loro fondamento nel Testo Unico Vino del nostro paese (il che implica una protezione molto più limitata e flebile).

Pure le menzioni tradizionali connesse alle denominazioni coperte dai nuovi accordi con Cina e Giappone non trovano protezione, ma ciò vale anche per molti altri accordi internazionali sul commercio del vino conclusi dalla UE (fanno eccezione quelli con l’Australia ed il Cile), mentre all’interno della Unione esse sono salvaguardate. Anzi, il relativo livello di protezione è aumentato con l’adozione del regolamento della Commissione 33/2019, che ha sostanzialmente assimilato la portata della protezione per le menzioni a quella per le dominazioni (fatta salva la differenza che le prime sono tutelate solo nella versione linguistica con cui sono registrate, mentre per le seconde la tutela copre anche la loro espressione nelle altre lingue dell’Unione).

Insomma, questi due nuovi accordi internazionali – che vanno sicuramente apprezzati e ben accolti! – iniziano forse a connotare una sorta di differenziazione all’interno delle stesse DOP e IGP, sostanzialmente ricollegabile al peso economico delle rispettive produzioni.

Chi realizza quelle attualmente escluse dalla protezione, dovrà quindi prestare attenzione all’evoluzione della situazione, per capire se in futuro essa si consoliderà alle restrittive attuali condizioni ovvero si assisterà ad una graduale estensione del campo di operatività della tutela di DOP e IGP europee in Cina e Giappone. La questione appare particolarmente delicata per quei produttori che puntano a vedere proprio su tali importanti mercati.


Circolare Agenzia dogane su accordo UE - Giappone


Sempre a fine dell’anno 2019, l’Unione Europea ha compiuto ulteriori passi per perfezionare la propria adesione al cosiddetto “Accordo di Lisbona” (così come modificato da quello successivo di Ginevra), che – in sede WIPO (World Intellectual Property Organization) – ha come obiettivo la tutela sia delle denominazioni di origine, sia delle indicazioni geografiche.

Ciò consente di rafforzare la tutela di DOP e IGP dell’Unione Europea nei seguenti paesi, magari meno rilevanti sul piano dell’export dei nostri vini, ma che – in assenza di tale trattato – avrebbero potuto costituire un “porto sicuro” per eventuali operazioni di contraffazione: Albania, Algeria, Bosnia ed Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Korea del Nord, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Mexico, Montenegro, Nicaragua, Macedonia del Nord, Peru, Moldavia, Togo e Tunisia.

Accordo UE-Cina tutela DOP IGP

Gli accordi della UE con Cina e Giappone per la tutela di alcune DOP(Accordo UE-Cina tutela DOP IGP)


Nell’anno 2019 l’Unione Europea ha concluso due accordi internazionali – uno con la Cina (Accordo UE-Cina tutela DOP IGP) e l’altro con il Giappone (Accordo UE-Giappone tutela DOP IGP) – che aggiungono nuovi nodi ad una rete di appositi trattati internazionali, pazientemente tessuta al fine di salvaguardare nel mondo le nostre DOP e IGP.

Cerchiamo innanzitutto di capire perché tali accordi sono indispensabili.

I nomi geografici, costituenti DOP ovvero IGP, sono protetti – quando ciò avviene, ma non è cosa scontata nel mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più è ampio il territorio dell’ordinamento giuridico in questione, maggiore è l’estensione geografica delle zone ove vige siffatta tutela.

In buone sostanza, i confini nazionali rappresentano un grave ostacolo alla tutela in questione.

In Europa, tale problema è stato risolto – con notevole efficacia! – proprio grazie alle norme comunitarie: facendo discendere da esse la protezione di DOP e IGP, i confini nazionali all’interno dell’Unione non ledono minimamente la loro tutela. In altre parole, in virtù del diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

La protezione, peraltro, è molto estesa, siccome essa vieta (art.103 del Regolamento 1308/2013/UE) – fra l’altro – di ledere le DOP e le IGP con «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili».

Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.

L’unica possibilità, per mantenere una certa tutela, è che anche gli Stati non facenti parte dell’Unione riconoscano sul loro territorio una qualche protezione a DOP e IGP comunitarie.

E’ vero che gli Accordi TRIPS, conclusi in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, comportano l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di proteggere le denominazioni di origine (ma non le indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono assai poco efficaci.

Per rimediare, non restava che stringere appositi trattati con i singoli paesi.

Per farlo è tuttavia necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – avrebbe in misura alquanto limitata.

A partire dagli anni ‘90, dunque, l’Unione Europea ha gradatamente concluso molteplici accordi in materia con molti altri Stati – fra cui: U.S.A., Canada, Sud Africa, Cile, Australia, … – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP, così intessendo una vera e propria “rete” in loro difesa.

In buona sostanza: è grazie all’Unione Europea che le nostre DOP e IGP vengono tutelate in gran parte del mondo con una certa effettività.

Siffatta “rete” presentava però due preoccupanti buchi, adesso in qualche modo tappati: mancavano infatti la Cina ed il Giappone.

Il tema era particolarmente cruciale per i produttori europei, giacché per noi le denominazioni di origine rappresentano un patrimonio economico assolutamente significativo. Tuttavia, negli ultimi anni anche la Cina – volendo entrare sempre più nel mondo del commercio internazionale – ha iniziato a riconoscere alcune denominazioni di origine del proprio territorio (la prima riguarda le lingue d’oca).

E’ però errato pensare che tale complesso sistema di protezione sia omogeneo.

Ad esempio, l’Accordo tra UE ed USA verte esclusivamente sul commercio del vino: esso pertanto tutela in modo abbastanza esteso le DOP europee relative a tale settore, ma esclude quelle dei prodotti alimentari. Lo stesso dicasi per i trattati con l’Australia, la Repubblica Sudafricana ed il Cile.

Per contro, il recente Accordo con la Cina concerne anche le DOP alimentari. Tuttavia, le DOP europee che ne beneficiano – vedendo così riservata sia la loro espressione in caratteri latini che la loro traslitterazione in ideogrammi cinesi – sono al momento relativamente poche, e cioè solo un centinaio, di cui ben 26 italiane.

Ecco quali sono queste ultime: Aceto Balsamico di Modena, Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano-Valdobbiadene Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Montepulciano d’Abruzzo, Soave, Toscano/Toscana, Vino Nobile di Montepulciano (per quanto concerne i vini); Grappa (in relazione ai liquori); Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Taleggio (DOP alimentari).

Di certo, dette DOP sono tra le nostre più significative, il che è un gran successo. Però il loro numero è comunque modesto, per cui è da augurarsi che l’attuale accordo con la Cina rappresenti un primo passo per una tutela numericamente più diffusa. In effetti, nell’Unione Europea sono tutelate ben 573 DOP e 248 IGP italiane (di cui, rispettivamente, 167 e 130 agroalimentari nonché 406 e 118 per i vini)!

Anche il recente ampio accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone, che tra le sue molteplici pattuizioni prevede pure la protezione delle rispettive DOP, non rappresenta una misura di loro generale salvaguardia, essendo limitato il numero delle denominazioni di origine che ne beneficiano.

Per quanto concerne le DOP italiane, il Giappone ha accettato di proteggere sul proprio territorio – oltre a tutte quelle oggetto dell’accordo tra UE e Cina – anche i seguenti ulteriori nomi geografici o di prodotti: Sicilia, Soave, Valpolicella, Vernaccia di San Gimignano, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Gasparossa di Castelvetro, Marsala, Montepulciano di Abruzzo, Campania, Bolgheri / Bolgheri Sassicaia, Bardolino / Bardolino Superiore (con riferimento ai vini); Fontina, Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel, Mortadella Bologna, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Taleggio, Zampone Modena.

Inoltre, sia l’accordo con la Cina sia quello con il Giappone – al pari di molti altri accordi internazionali – esplicano i loro effetti solo in favore dei citati nomi geografici, lasciando invece scoperte le relative sotto-zone ed indicazioni geografiche aggiuntive, che nemmeno sono tutelate (proprio perché sono cosa diversa dalle denominazioni), ma semplicemente consentite dalla legislazione dell’Unione Europea sull’organizzazione comune dei mercati e che trovano il loro fondamento nel Testo Unico Vino del nostro paese (il che implica una protezione molto più limitata e flebile).

Pure le menzioni tradizionali connesse alle denominazioni coperte dai nuovi accordi con Cina e Giappone non trovano protezione, ma ciò vale anche per molti altri accordi internazionali sul commercio del vino conclusi dalla UE (fanno eccezione quelli con l’Australia ed il Cile), mentre all’interno della Unione esse sono salvaguardate. Anzi, il relativo livello di protezione è aumentato con l’adozione del regolamento della Commissione 33/2019, che ha sostanzialmente assimilato la portata della protezione per le menzioni a quella per le dominazioni (fatta salva la differenza che le prime sono tutelate solo nella versione linguistica con cui sono registrate, mentre per le seconde la tutela copre anche la loro espressione nelle altre lingue dell’Unione).

Insomma, questi due nuovi accordi internazionali – che vanno sicuramente apprezzati e ben accolti! – iniziano forse a connotare una sorta di differenziazione all’interno delle stesse DOP e IGP, sostanzialmente ricollegabile al peso economico delle rispettive produzioni.

Chi realizza quelle attualmente escluse dalla protezione, dovrà quindi prestare attenzione all’evoluzione della situazione, per capire se in futuro essa si consoliderà alle restrittive attuali condizioni ovvero si assisterà ad una graduale estensione del campo di operatività della tutela di DOP e IGP europee in Cina e Giappone. La questione appare particolarmente delicata per quei produttori che puntano a vedere proprio su tali importanti mercati.


Circolare Agenzia dogane su accordo UE - Giappone


Sempre a fine dell’anno 2019, l’Unione Europea ha compiuto ulteriori passi per perfezionare la propria adesione al cosiddetto “Accordo di Lisbona” (così come modificato da quello successivo di Ginevra), che – in sede WIPO (World Intellectual Property Organization) – ha come obiettivo la tutela sia delle denominazioni di origine, sia delle indicazioni geografiche.

Ciò consente di rafforzare la tutela di DOP e IGP dell’Unione Europea nei seguenti paesi, magari meno rilevanti sul piano dell’export dei nostri vini, ma che – in assenza di tale trattato – avrebbero potuto costituire un “porto sicuro” per eventuali operazioni di contraffazione: Albania, Algeria, Bosnia ed Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Korea del Nord, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Mexico, Montenegro, Nicaragua, Macedonia del Nord, Peru, Moldavia, Togo e Tunisia.


Disegni e paesaggi evocativi DOP IGP

Disegni e paesaggi evocativi di un territorio sono riservati ai suoi vini DOP e IGP (Disegni e paesaggi evocativi DOP IGP)


Un disegno oppure un paesaggio, quando particolarmente evocativi nel sentire collettivo (disegni e paesaggi evocativi DOP IGP), possono efficacemente richiamare alle mente dei consumatori un certo territorio.

Disegni e paesaggi evocativi DOP IGP

Qualora il nome di tale territorio sia protetto come denominazione di origine, è allora legittimo utilizzare disegni o immagini di paesaggio – aventi siffatta forte capacità evocativa – su etichette di prodotti agricoli, alimentari o vini che non rispondono alle specifiche fissate dal disciplinare di produzione di tale territorio?

Diversamente detto: l’uso in etichetta di disegni o immagini di paesaggio, fortemente evocativi di un territorio il cui nome è protetto, è  riservato solo ai suoi prodotti DOP, così escludendosi che essi siano apponibili sulle etichette di qualsiasi altro prodotto, che provenga o meno dal medesimo territorio?

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (resa il 2 maggio 2019 in causa C-614/2017) ha sancito che siffatta riserva sussiste, così rafforzando la tutela di tutte le denominazioni di origine.

Esaminare il caso deciso dalla Corte aiuta non solo a comprendere la situazione, ma anche a capire meglio quando si applica il principio così stabilito.

Una società spagnola commercializzava tre dei suoi formaggi – nessuno dei quali DOP – utilizzando etichette che non solo contenevano il disegno di un cavaliere che assomigliava alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, ma anche i termini «Quesos Rocinante» («Formaggi Ronzinante»).

Tali immagini e il termine «Ronzinante» fanno riferimento al romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, ove «Ronzinante» è il nome del cavallo montato da Don Chisciotte. I formaggi in questione non rientravano nella denominazione di origine protetta (DOP) «queso manchego», che protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto dei requisiti del disciplinare di tale DOP.

Insomma: usando in etichetta tali immagini (il disegno del cavaliere che ricordava Don Chisciotte ed il suo magro destriero, ambientati in un paesaggio di mulini a vento), il fabbricante del formaggio non a denominazione di origine riusciva ad evocare nei consumatori il territorio spagnolo La Mancia, nome protetto come DOP, così approfittando della sua notorietà e reputazione per vendere i propri prodotti.

Sebbene i giudici spagnoli di primo e secondo grado avessero escluso in tale condotta la presenza di una violazione della normativa comunitaria a tutela delle denominazioni di origine, il sospetto si è invece insinuato nella Suprema Corte di tale paese, che ha finalmente rinviato il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione, così consentendole di pronunciarsi nel modo che abbiamo riferito.

Il punto chiave è allora il seguente: il diritto dell’Unione non vieta di riprodurre in etichetta qualunque disegno o paesaggio di un territorio, il cui nome è protetto come denominazione di origine o indicazione geografica, ma solo quelli aventi la capacità e la forza di suscitare nel pubblico dei consumatori (la Corte fa riferimento al concetto di “consumatore europeo medio”) il ricordo dello stesso territorio, così evocandolo nella loro mente.

Tuttavia, affinché il divieto si concretizzi (e sia applicabile in tutta l’Unione), per la Corte è sufficiente che l’evocazione avvenga anche solo nei consumatori dello Stato cui appartiene il territorio in questione, i quali potrebbero essere più sensibili per ragioni culturali a determinate immagini e, magari, essere i soli ad identificarne la valenza territoriale.

Il criterio determinante per ravvisare la sussistenza dell’evocazione di una denominazione (e, quindi, la sua violazione, quando ad approfittarne è un prodotto che non può legittimamente fregiarsi della relativa DOP o IGP) è dunque quello di stabilire se il termine ovvero il disegno o il paesaggio evocativo “possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione”.

Anche in questo caso, l’azione a tutela della denominazione violata è stata intentata dal relativo consorzio di tutela.

Legislazione vitivinicola

Produzione e commercio vino sono oggetto di minuziosa regolamentazione già a livello comunitario, sulla quale si fonda poi tutta la copiosa normativa nazionale (legislazione vitivinicola).


La legislazione vitivinicola europea (la quale condiziona fortemente la legislazione vitivinicola italiana, così come quella degli altri Stati membri dell’Unione) discende dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il vino, che sussiste nel più ampio contesto della Politica Comune Agricola (una delle competenze originarie della Comunità Europea).


Grazie a queste norme, su tutto il terriorio dell’Unione Europea:

  • i vini italiani possono essere facilmente commercializzati
  • le nostre denominazioni di origine trovano efficace protezione

In assenza invece di tali norme, tutto ciò non sarebbe possibile.

 


DIRITTO UNIONE EUROPEA 

(legislazione vitivinicola europea)

 

Normativa principale (regolamento “base”):

Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla “OCM Unica” (all’interno del testo, bisogna individuare le norme applicabili ai prodotti vitivinicoli), come modificato dal regolamento UE/2127/2021) per effetto della riforma della PAC 2023/2027 (“PAC post-2020”)

Regolamento UE/2126/2021) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che dal 1/1/2023 abroga e sostituisce il regolamento UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla medesima materia.
.
Regolamento UE/2125/2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (il quale abroga e sostituisce i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 sulla medesima materia)
.

*  Norme di attuazione per la OCM Vino:

Regolamento UE n.555/2008 della Commissione, concernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo

Regolamento delegato UE 273/2018, concernente (anche) lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Tale regolamento fra l’altro abroga il previgente regolamento UE n. 436/2009 della Commissione.

Regolamento 934/2019 della Commissione, recante il  Codice Enologico (che abroga il precedente regolamento UE n.606/2009)

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.   Tale regolamento abroga il regolamento UE n.607/2009 della Commissione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018. , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

Si tenga conto che detti regolamenti subiscono modificazioni con una certa frequenza, per cui ne va preso in considerazione il testo consolidato, vigente nel momento che interessa.


Per effetto dei poteri che le sono stati delegati mediante la riforma della PAC nel 2013, la Commissione ha quindi adottato i regolamenti delegati ed esecutivi per l’attuazione delle norme previste dal regolamento sulla OCM Unica.

Cronologicamente, ciò è avvenuto nel seguente modo:

 

Nel 2015 sono  stati pubblicati i due regolamenti concernenti il regime delle autorizzazioni agli impianti viticoli: il 560/2015 (regolamento delegato) ed il 561/2015 (regolamento esecutivo). Essi sono poi stati abrogati a fine 2017, venendo rispettivamente sostituiti dal regolamento delegato 273/2018  e dal regolamento di esecuzione 274/2018.

Nel 2016 ha invece fatto seguito l’emanazione di altri due regolamenti, aventi ad oggetto i programmi di sostegno al settore vitivinicolo:

  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
  • il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

 

A fine 2017 sono intervenute nuove modificazioni alla legislazione attuativa del regolamento base, portate dai già citati regolamento delegato 273/2018  e dal regolamento di esecuzione 274/2018.

 

Agli inizi del 2019 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

  • Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.

 

Norme apposite vigono per il vino biologico (regolamento di Parlamento e Consiglio .n.848/2018, art.18 e 35 nonché Allegato II, parte VI, la cui disciplina è andata a sostituire quella contenuta nel regolamento della Commissione n.203/2012) ed  i vini aromatizzati (regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n.251/2014).


Procedura legislativa EU per riforma DOP-IGP



 

DIRITTO ITALIANO

(legislazione vitivinicola italia)

 
* Leggi ed atti equivalenti

Testo Unico Vino“, nel quale sono confluiti i seguenti provvedimenti, ora abrogati di conseguenza:

 


* Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf)

 

Per orientarsi, è bene distinguere tra:

 

30 novembre 2011, Approvazione dei  disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati e dei relativi fascicoli tecnici

13 agosto 2012, Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

7 novembre 2012 – Procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. (Gazz. Uff. 24 novembre 2012, n.275).

26 ottobre 2015, Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) della Commissione n.436/2009, inerenti la dichiarazione vendemmia e produzione vinicola.

19 febbraio 2015, n.1213, Conversione in autorizzazione dei diritti reimpianto vigneto.

15 dicembre 2015, n.12272,  Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli,  poi modificato dal D.M. 935 del 13 febbraio 2018 (che, fra l’altro, ha introdotto un quantro comma all’art.10, per evitare speculazioni nell’uso delle autorizzazioni stesse, in particolare i trasferimenti tra Regioni)

23 dicembre 2015, Aspetti procedurali per il rilascio dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP.


Per quanto concerne i prelievi dei campioni da analizzare, la disciplina è quella portata dal DPR del 26 marzo 1989, n.327



Decreti MIPAAF su settore vitivinicolo

Circolari AGEA su settore vitivinicolo



Il rispetto di dette disposizioni consente la tracciabilità/rintracciabilità nel settore vitivinicolo.




legislazione vitivinicolA

Brexit tutela denominazioni Regno Unito

La tutela di DOP e IGP nel Regno Unito in seguito alla Brexit : una disciplina vaga e debole (Brexit tutela denominazioni Regno Unito)



BREXIT - Accordo di cooperazione economica tra UE e Regno Unito

BREXIT - Accordo di recesso



Mediante un accordo concluso la vigilia di Natale, è stata scongiurato che il Regno Unito uscisse dall’Unione Europea senza alcun accordo per regolare i successivi rapporti tra i due ordinamenti giuridici (la cosiddetta “Hard Brexit”).

Tuttavia, in materia di tutela delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, l’accordo tra UE e Regno Unito è decisamente scarno.

Stabilisce infatti l’Accordo tra UE e Regno Unito (art. IP.57):

Noting the relevant provisions of any earlier bilateral agreement between the United Kingdom of the one part and the European Union and European Atomic Energy Community of the other part, the Parties may jointly use reasonable endeavours to agree rules for the protection and effective domestic enforcement of their geographical indications.

Quindi nessun concreto impegno viene assunto dal Regno Unito per tutelare le DOP e IGP europee (e viceversa): le Parti si sono solo impegnate ad impegnarsi per concordare in futuro eventuali regole in materia (” … may jointly use reasonable endeavours to agree rules for the protection …”).

La portata della tutela è allora quella discendente dall’accordo TRIPS (art.22, 23 e 24), cui aderiscono sia il Regno Unito che l’Unione Europea.

Inoltre, nel Regno Unito le DOP e IGP europee troveranno tutela sulla base dei mezzi previsti dalla legge locale.

In altre parole, il Regno Unito regolerà autonomamente la tutela delle denominazioni di origine sul proprio territorio, secondo la propria disciplina nazionale.

Il problema di fondo è che gli Accordi TRIPS sono poco efficaci, sopratutto poiché non vengono individuate quali sono le indicazioni geografiche che devono ricevere protezione.

Di conseguenza, negli ultimi venti anni l’Unione Europea ha concluso una rete di appositi accordi internazionali con molti altri Stati – fra cui: U.S.A, Canada, Sud Africa, Cile, Australia, Giappone, Cina) – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP.

In tali accordi vengono specificamente individuate quali sono le indicazioni geografiche di ciascuna parte che l’altra deve proteggere.

Esattamente ciò che manca nell’accordo commerciale appena concluso tra UE e Regno Unito!

Nell’accordo commerciale post-Brexit, un’apposita sezione (Parte 2, Titolo V) è dedicata alla proprietà intellettuale, disciplinata mediante 57 articoli: di essi, solo l’ultimo tratta le indicazioni geografiche, nello scarno e vago modo che si è sopra trascritto.

Il problema – costituito dalla mancata individuazione delle indicazioni geografiche da proteggere – nemmeno è superabile per effetto dell’Accordo di Lisbona concluso in sede WIPO (World Intellectual Property Organization), poiché ad esso attualmente non aderisce il Regno Unito, ma la sola Unione Europea.

L’accordo commerciale post-Brexit si applicherà in via provvisoria, sino al momento in cui interverrà la ratifica da parte dei competenti organi nazionali.

Il Parlamento del Regno Unito e quello dell’Unione Europea si sono espressi in senso favorevole, il primo il 30/12/2020 ed il secondo il 28/4/2021.


BREXIT - Circolari Agenzia delle Dogane


brexit-tutela-denominazioni-regno-unito

Brexit tutela denominazioni Regno Unito

Brexit tutela denominazioni Regno Unito