Prelazione agraria

PRELAZIONE AGRARIA

La prelazione agraria esprime il diritto del coltivatore (che sia esso confinante del fondo o conduttore di questo) ad essere preferito al terzo, alle medesime condizioni, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende vendere.

Tale diritto è previsto rispettivamente dall’art.8 della L. 590/65 (prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto) e dall’art.7 della L. 817/71 (prelazione agraria del proprietario confinante coltivatore diretto).

Pare opportuno precisare che il diritto di prelazione agraria insorge al momento della conclusione del preliminare (o del contratto) di compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo.

Prima di tale momento, infatti, il diritto esiste in capo al coltivatore solo potenzialmente.

Andiamo quindi ad analizzare più nel dettaglio le due fattispecie, ovvero la prelazione agraria del conduttore e quella del confinante.


PRELAZIONE AGRARIA DEL CONDUTTORE COLTIVATORE DIRETTO

 

In tema di prelazione agraria  del conduttore del fondo posto in vendita (art.8 L. n.590/65), il diritto in esame sorge solamente a determinate condizioni, ovvero purché:

  • il conduttore sia nel godimento del fondo in virtù di un regolare contratto di affitto, di mezzadria di colonia parziaria o a compartecipazione non stagionale;
  • il conduttore sia qualificabile come “coltivatore diretto”:  “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi all’allevamento e al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame” (art. 31 della legge 590/65);
  • abbia una capacità lavorativa (propria o della sua famiglia) pari ad almeno un terzo di quella occorrente per far fronte alle esigenze colturali del fondo che si intende acquistare in prelazione e sempre che il fondo oggetto di prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa famigliare del coltivatore;
  • conduca in coltivazione il fondo da almeno un biennio;
  • nel biennio precedente il trasferimento del fondo soggetto alla prelazione non abbia alienato fondi rustici (fatta salva l’ipotesi in cui l’eventuale trasferimento sia avvenuto a scopo di ricomposizione fondiaria a favore degli enti di sviluppo o della Cassa per la formazione della proprietà contadina).

PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO

 

Diversa, ma con presupposti sostanzialmente simili (per non dire omogenei), è l’ipotesi di prelazione agraria del confinante del fondo offerto in vendita, prevista dall’art. 7 della L. n.817/71.

Il diritto di prelazione agraria, quindi, spetta anche al confinante a patto che siano rispettate determinate condizioni:

  • che il confinante sia “coltivatore diretto” e che detta qualifica inerisca alla conduzione diretta del terreno confinante con quello offerto in vendita;
  • che il confinante coltivi il fondo di sua proprietà da almeno un biennio (e non anche che sia proprietario del fondo stesso da un biennio);
  • che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta a quello (o quelli) posseduti in proprietà dal confinante coltivatore diretto non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia;
  • che non abbia venduto fondi rustici nel biennio antecedente all’esercizio del diritto in commento.

Oltre a detti requisiti fondamentali, perché sorga in capo al confinante il diritto di prelazione agraria, è necessario che il terreno in proprietà ed il fondo offerto in vendita siano tra loro confinanti e che sul fondo offerto in vendita non vi siano insediamenti di affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Invero, l’art.7 (L. n.817/71) esclude l’insorgere del diritto di prelazione a favore del confinante per il solo fatto che sul fondo offerto in vendita siano insediati affittuari, coloni, ecc..


 

L’ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE AGRARIA  E IL  DIRITTO DI RISCATTO

 

L’art.8 della Legge n.590/65, nel suo quarto comma, prevede a carico del proprietario del fondo posto in vendita l’obbligo di comunicazione, al titolare del diritto di prelazione, della sua intenzione di vendere il fondo.

Tale notifica, che deve assumere la forma scritta, deve contenere tutti gli elementi utili affinché il titolare del diritto di prelazione (che sia esso conduttore o confinante) possa esercitare il predetto diritto conoscendo anticipatamente e chiaramente le condizioni di vendita.

Più precisamente il proprietario (promissario venditore) dovrà indicare nella comunicazione di notifica (c.d. denuntiatio) il nome dell’acquirente a cui egli intenderebbe vendere il bene, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola che fa salvo l’eventuale esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto, facendo presente che quest’ultimo ha trenta giorni per decidere se esercitare il proprio diritto di prelazione  e che decorso inutilmente detto diritto sarà da considerarsi rinunciato.

Nell’ipotesi, quindi, in cui il titolare del diritto intenda far valere la prelazione, ne darà comunicazione al proprietario ed il prezzo di vendita dovrà essere da questi corrisposto entro tre mesi (termine che decorre dal trentesimo giorno dalla notifica della proposta di alienazione).

La violazione della prelazione agraria determina, in favore del soggetto titolare, il cosiddetto “diritto di riscatto” ovverosia il diritto di recuperare il bene nei confronti dell’acquirente o di ogni altro successivo avente causa.

Ciò si verifica ogni qualvolta il proprietario lo abbia venduto senza provvedere alla preventiva comunicazione ovvero abbia indicato nella medesima un prezzo superiore rispetto a quello risultante dal contratto di vendita. In tali casi il prelazionista potrà far valere il proprio diritto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.

L’azione di riscatto potrà eseguirsi tanto in via stragiudiziale (mediante dichiarazione scritta a mezzo di lettera raccomandata) quanto in via giudiziale (mediante atto di citazione) entrambe, come detto, da rivolgere all’acquirente.


Di seguito proponiamo alcune formule (fac simile) da utilizzare in caso di sussistenza del diritto di prelazione agraria:

Modello per riscatto prelazione agraria

Modello per rinuncia prelazione agraria del conduttore

Modello per rinuncia prelazione agraria del proprietario confinante


 

e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli

e-MVV  Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli.


e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli  viene adesso regolato dal decreto ICQRF – MIPAAF 9400871 del 28/12/2020, che sostituisce il precedente decreto 338 del 13 aprile 2018.

Trattasi di un importante elemento non solo per la circolazione dei prodotti vitivinicoli, ma anche per la dematerializzazione dei registri di carico e scarico (ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014).

 

Presentazione MVV-E

 

Ecco la documentazione attuativa:

Si veda anche il sito del MIPAAF.


Mediante il Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30/10/2020,   il Ministero ha stabilito che – a partire dal 1° gennaio 2021 – il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) – è emesso  in modalità telematica.

Eccezioni:

  • A) possibilità di usare MVV cartaceo):
    • trasporti di prodotti vitivinicoli (sfusi o confezionati) che si svolgono interamente sul territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo
    • trasporti di uve destinate ai c.d. stabilimenti promiscui.

 

  • B) possibilità di usare documento emesso ai fini fiscali (ad esempio i DDT o le fatture accompagnatorie)
    • trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale 
    • trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo.
    • trasporti che avvengono sul territorio nazionale, effettuati con mezzi propri del destinatario,  relativi a  vini contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri (quali le le damigiane), che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri.

I prodotti vitivinicoli devono circolare “scortati” da apposita documentazione, che varia a seconda dei casi (destinazione del prodotto e soggetto produttore) ed oggi è essenzialmente costituita dai documenti:

      • MVV ed e-MVV (si cui si èì detto in precedenza)
      • e-AD
      • DAS

Nel 2013 il MIPAAF aveva predisposto uno schema sinottico, che ricapitola il loro uso.

Esso va però letto considerando che in epoca successiva è stato:

      • introdotto il modello e-MVV
      • limitato l’uso dei modelli IT (circolare ICQRF 16103 del 29/12/2016).

Importanti ed aggiornate informazioni sono contenute nei vademecum per la campagna vendemmiale in corso.


Banche dati settore vitivinicolo

Links alle principali banche dati settore vitivinicolo.


Una nostra selezione delle principali banche dati settore vitivinicolo ed agrario

Per quanto concerne la legislazione vitivinicola, vedere invece la nostra apposita pagina.


eAmbrosia - il nuovo registro UE per le indicazioni geografiche

Sono indicate unicamente le DOP – IGP di Stati extra-europei che trovano protenzione della UE per effetto di accordi internazionali tra la UE e lo Stato cui appartiene il nome geografico protetto.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani


Registro UE delle menzioni tradizionali


Registro nazionale italiano delle varietà di viti e cloni


Regione Piemonte - norme su viticultura ed enologia


Disciplinari


Domande per protezione nuove DOP - IGP e per modiche a disciplinari


Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte


"Cantina Italia" - Inventario su detenzione vini, mosti e denominazioni


UE wine market observatory


Portale MIPAAFT su DOP e IGP


Prodotti agricoli italiani


Innovarurale: conoscenza e innovazione nel sistema agroalimentare


SIAN - Servizio Informativo Agricolo Nazionale


Il Registro e le mappe dei paesaggi rurali


Open Data Agricoltura


Circolari AGEA su settore vitivinicolo


Disciplina Fitosanitaria


eAmbrosia - Registro Specialità Tradizionali Garantite




Valori agricoli medi in Piemonte


Valori agricoli medi nella provincia di Asti



Plant varieties database


WIPO - Global Brand Database


Banche dati settore vitivinicolo

etichettatura alimenti sanzioni

Etichettatura alimenti, stabilite le nuove sanzioni per le violazioni delle norme europee (etichettatura alimenti sanzioni)


Dopo tre anni di attesa, l’ordinamento italiano ha finalmente dato attuazione alle disposizioni comunitarie,  di cui al Regolamento (UE) n.1169/2011, concernenti la costituzione di un apparato sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura degli alimenti (etichettatura alimenti sanzioni).

Il prossimo 9 maggio 2018, infatti, entrerà in vigore il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n.231, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Come è noto, il Reg. n.1169/2011 ha uniformato le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti alimentari in 27 nazioni europee per garantire ai consumatori di essere posti a conoscenza di tutti gli elementi utili per prendere decisioni di acquisto, anche basate sui dati del prodotto come ad esempio: la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli eventuali allergeni o le istruzioni per l’uso.

Detto regolamento, tuttavia, ha rimesso agli stati membri l’onere di costituire il relativo sistema sanzionatorio, diretto appunto a reprimere il verificarsi di violazioni in materia.

Il nuovo quadro sanzionatorio, quindi, sostituisce la vecchia normativa (sanzionatoria), che già era divenuta parzialmente inapplicabile poiché non pienamente coordinata con il citato regolamento dell’Unione.

Il recente decreto, in particolare, interviene in due distinti ambiti: da un lato, stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. n.1169/2011; dall’altro lato, introduce norme nazionali riguardanti sia l’indicazione del numero di lotto, sia l’etichettatura dei prodotti non preimballati, con le rispettive sanzioni.

La parte più importante ed attesa del decreto legislativo n.231/2017 riguarda, senz’altro, le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli obblighi di etichettatura previsti dal Reg. dell’Unione, con la pregiudiziale “salvo che il fatto costituisca reato“.

Ciò sta a significare che solamente nell’ipotesi in cui il fatto non costituisca reato, si procederà all’applicazione delle sanzioni di cui al citato decreto legislativo. Per contro, qualora dalla violazioni in materia di etichettatura emergessero profili di responsabilità penale, non si procederà alla levata della sanzione di cui al decreto ma direttamente all’azione (e sanzione) penale.

Il decreto in commento precisa, inoltre, che per il procedimento sanzionatorio l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie viene individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (restano comunque ferme  le  competenze  spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all’accertamento delle violazioni).

Le disposizioni sanzionatorie, che  riguardano sia la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie sia l’indicazione delle informazioni (obbligatorie e facoltative) con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa europea, hanno importi che variano a seconda della gravità delle singole infrazioni e che partono da un minimo di €.500 sino ad arrivare ad un massimo di €.40.000.

Merita di essere segnalata, inoltre, la sanzione da €.3.000 ad €.24.000 riguardante i casi di produzione o confezionamento per conto terzi, destinata ad applicarsi laddove, sull’etichetta, venga erroneamente indicato il produttore/confezionatore contoterzista, anziché il soggetto con il cui nome o marchio il prodotto viene commercializzato.

Il legislatore italiano ha comunque previsto, in ipotesi di contestazione di violazioni, alcune agevolazioni in favore del contribuente, che di seguito riteniamo quanto mai opportuno elencare:

  • pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981;
  • l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
  • l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
  • Inoltre, è prevista una riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle microimprese.

Altro importante aspetto del nuovo decreto è la definizione di “soggetto responsabile”, destinatario delle sanzioni, il quale viene individuato nell’Operatore del Settore Alimentare (c.d. OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, è considerato responsabile l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione.

Da ultimo, per chiarezza, riteniamo comunque opportuno evidenziare che, in fase transitoria (e quindi sino all’entrata in vigore del decreto legislativo), gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto, potranno ovviamente essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.