Codice enologico europeo

La Commissione ha adottato il regolamento 934/2019, portante il nuovo codice enologico europeo.


La novità principale del nuovo codice enologico europeo (uno degli atti fondamentali di attuazione della OCM Unica nel settore vitivinicolo) è l’introduzione della distinzione tra “ingredienti” ed “eccipienti” dei vini.

Tale distinzione è stata adottata in vista della futura entrata in vigore (al momento nulla è ancora stato deciso al riguardo) dell’obbligo di indicare sull’etichetta dei vini i relativi ingredienti.

Quest’ultimo discende dalla circostanza che anche ai vini – in quanto alimenti – si applica il regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori riguardo ai prodotti alimentari.

Sino ad ora i vini (grazie all’art.41 di detto regolamento) sono stati esentati dall’obbligo di indicare in etichetta gli ingredienti, poiché mancavano regole specifiche in sede di Unione Europea, ma adesso quest’ultima intende colmare la lacuna.

Le sostanze usate durante le pratiche enologiche potrebbero allora dover essere in futuro indicate nell’etichetta.

 

Codice enologico comunitario etichette

La distinzione tra “ingredienti” ed “eccipienti” dei vini, adesso introdotta nel nuovo Codice enologico comunitario, cerca di contenere l’obbligo di indicare in etichetta alle sole sostanze – impiegate durante le pratiche enologiche – considerate come veri e propri tra “ingredienti”, mentre potrebbe portare ad escludere dall’indicazione obbligatoria in etichetta quelle qualificate come meri “eccipienti” dei vini.


In effetti, l’art. 20 del citato regolamento UE 1169/2011 dispone:

“Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti.

Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

a) ..

b) gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) …

ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici“;


La differenza consiste nella circostanza che, come meglio chiarito dal regolamento di Consiglio e Parlamento UE/1333/2008 (art.3),

  • gli additivi sono “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti“;
  • mentre i coadiuvanti sono “ogni sostanza che: i) non è consumata come un alimento in sé;  ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e  iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito”.

Detto regolamento si applica solo alle sostanze qualificabili come additivi e, pertanto, prevede solo per esse l’obbligo di indicarne la presenza sull’etichetta degli alimenti che le contengono (art.21 e seguenti).


Nonostante la distinzione adesso introdotta nel Codice enologico comunitario, quale sarà la futura disciplina dipende da cosa verrà deciso in sede europea circa la portata dell’obbligo di etichettatura dei vini.


 Nel contesto delle discussioni sulla riforma della PAC post-2020 si sta discutendo come applicare anche ai vini le norme che impongono di indicare sia gli ingredienti, sia il contenuto calorico.


Oltre al problema di “cosa” si dovrà scrivere in etichetta in merito agli ingredienti, sussiste anche la questione di “dove” tali indicazioni debbano comparire.

La questione è delicata, giacché tale elenco potrebbe sottrarre molto spazio dalla superficie delle etichette dei vini (che, sopratutto per le bottiglie sino a 0,75 l.) non è notoriamente ampio.

Le industrie del settore (riunite in sede di CEEV) hanno proposto di inserire sull’etichetta dei Q-Code, che rinviino ad appositi siti internet.

Tale proposta sembra essere stata adesso accolta dal Parlamento Europeo (emendamento 102, punto 3 ter, alla riforma PAC post-2020).


Proposta del CEEV su etichettatura ingredienti vini


La nuova formulazione del Codice enologico comunitario – sopratutto nel suo allegato I – sovverte quindi la struttura del precedente analogo codice, portato dal regolamento 606/2008 (adesso abrogato), che invece manteneva una certa continuità con quello ancora precedenti (regolamento 423/2008 e regolamento 1622/2000).

Quest’ultimo rappresenta il riferimento normativo recepito dall’Accordo UE/USA del 2006 sul commercio del vino.

Di conseguenza, potrebbe generarsi qualche incertezza al riguardo, per quanto concerne le pratiche di cantina della UE riconosciute ed ammesse dagli USA.


In adempimento a quanto previsto nel Codice enologico europeo,   la Commissione ha pubblicato l’elenco delle pratiche di cantina ammesse da OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), giacché esse sono richiamate dalle stesse tabelle di detto Codice, che individuano le pratiche ed i composti enologici da esso autorizzati (tabelle 1 e 2, portate dall’allegato I al Codice stesso: in entrambe, si veda la colonna n.3).

In effetti, in base a quanto sancito nella regolamento base sulla OCM Unica (regolamento di Consiglio e Parlamento Europeo UE/1308/2013, art.80, comma 5), la Commissione ha sì ricevuto la delega a disciplinare le pratiche di cantina ed i composti enologi, ma nel farlo essa deve adesso basarsi

“sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione”.

Circa i requisiti di purezza di additivi e coadivuanti per il vino, Il Codice enologico europeo (art.9) rinvia – per quanto non specificamente disciplinato dalla normativa comunitaria (costituita dal regolamento della Commissione UE/231/2012)  – al Codice enologico internazionale elaborato sempre da OIV.

La Commissione ha comunque evidenziato che – in caso di contrasto tra  quanto rispettivamente consentito dal Codice enologico europeo e quanto da OIV – prevalgono le disposizioni del primo.

Per quanto concerne gli enzimi (quelli autorizzati dal Codice enologico europeo, che costituiscono dei coadiuvanti tecnologici), sempre all’art.9 quest’ultimo stabilisce che:

 “gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell’allegato I, parte A, rispondono ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 


Ricordiamo che – in base al Codice enologico europeo – nessun vino può essere legalmente commercializzato nell’Unione Europea, se prodotto utilizzando:

  • tecniche e/o ingredienti enologici diverse da quelle autorizzate dal Codice stesso (salve sperimentazioni nazionali, debitamente autorizzate seguendo le procedure previste dal Codice in questione)
  • tecniche e/o ingredienti enologici  autorizzati, ma violando i limiti eventualmente stabiliti dal Codice enologico per il loro utilizzo.

Per i vini importati da Stati terzi valgono i medesimi principi, a meno che non siano derogati da appositi accordi internazionali conclusi in materia dall’Unione Europea con lo Stato terzo produttore (si pensi a quello con gli Stati Uniti d’America, fatto nel 2006).


codice enologico europeo

etichettatura alimenti sanzioni

Etichettatura alimenti, stabilite le nuove sanzioni per le violazioni delle norme europee (etichettatura alimenti sanzioni)


Dopo tre anni di attesa, l’ordinamento italiano ha finalmente dato attuazione alle disposizioni comunitarie,  di cui al Regolamento (UE) n.1169/2011, concernenti la costituzione di un apparato sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura degli alimenti (etichettatura alimenti sanzioni).

Il prossimo 9 maggio 2018, infatti, entrerà in vigore il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n.231, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Come è noto, il Reg. n.1169/2011 ha uniformato le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti alimentari in 27 nazioni europee per garantire ai consumatori di essere posti a conoscenza di tutti gli elementi utili per prendere decisioni di acquisto, anche basate sui dati del prodotto come ad esempio: la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli eventuali allergeni o le istruzioni per l’uso.

Detto regolamento, tuttavia, ha rimesso agli stati membri l’onere di costituire il relativo sistema sanzionatorio, diretto appunto a reprimere il verificarsi di violazioni in materia.

Il nuovo quadro sanzionatorio, quindi, sostituisce la vecchia normativa (sanzionatoria), che già era divenuta parzialmente inapplicabile poiché non pienamente coordinata con il citato regolamento dell’Unione.

Il recente decreto, in particolare, interviene in due distinti ambiti: da un lato, stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. n.1169/2011; dall’altro lato, introduce norme nazionali riguardanti sia l’indicazione del numero di lotto, sia l’etichettatura dei prodotti non preimballati, con le rispettive sanzioni.

La parte più importante ed attesa del decreto legislativo n.231/2017 riguarda, senz’altro, le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli obblighi di etichettatura previsti dal Reg. dell’Unione, con la pregiudiziale “salvo che il fatto costituisca reato“.

Ciò sta a significare che solamente nell’ipotesi in cui il fatto non costituisca reato, si procederà all’applicazione delle sanzioni di cui al citato decreto legislativo. Per contro, qualora dalla violazioni in materia di etichettatura emergessero profili di responsabilità penale, non si procederà alla levata della sanzione di cui al decreto ma direttamente all’azione (e sanzione) penale.

Il decreto in commento precisa, inoltre, che per il procedimento sanzionatorio l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie viene individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (restano comunque ferme  le  competenze  spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all’accertamento delle violazioni).

Le disposizioni sanzionatorie, che  riguardano sia la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie sia l’indicazione delle informazioni (obbligatorie e facoltative) con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa europea, hanno importi che variano a seconda della gravità delle singole infrazioni e che partono da un minimo di €.500 sino ad arrivare ad un massimo di €.40.000.

Merita di essere segnalata, inoltre, la sanzione da €.3.000 ad €.24.000 riguardante i casi di produzione o confezionamento per conto terzi, destinata ad applicarsi laddove, sull’etichetta, venga erroneamente indicato il produttore/confezionatore contoterzista, anziché il soggetto con il cui nome o marchio il prodotto viene commercializzato.

Il legislatore italiano ha comunque previsto, in ipotesi di contestazione di violazioni, alcune agevolazioni in favore del contribuente, che di seguito riteniamo quanto mai opportuno elencare:

  • pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981;
  • l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
  • l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
  • Inoltre, è prevista una riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle microimprese.

Altro importante aspetto del nuovo decreto è la definizione di “soggetto responsabile”, destinatario delle sanzioni, il quale viene individuato nell’Operatore del Settore Alimentare (c.d. OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, è considerato responsabile l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione.

Da ultimo, per chiarezza, riteniamo comunque opportuno evidenziare che, in fase transitoria (e quindi sino all’entrata in vigore del decreto legislativo), gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto, potranno ovviamente essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.