coltivatore diretto

Coltivatore diretto:  requisiti e principali agevolazioni fiscali.


Chi è il coltivatore diretto?

L’art.31, Legge n.590/1965 stabilisce che “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un ferzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame”.

L’art.2083 c.c. riconosce come coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l’allevamento del bestiame”.

Per cui i requisiti per essere qualificato come coltivatore diretto sono:

– la abituale e diretta coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame,

– che l’interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse l’impegnino per il maggior periodo dell’anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;

– che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un ferzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.


Vantaggi fiscali per il coltivatore diretto

La qualifica di coltivatore diretto comporta vantaggi dal punto di vista fiscale (PPC ed altre agevolazioni IRPEF e credito di imposta).

Invero gli agricoltori, oltre a godere dei benefici della Piccola Proprietà Contadina, pagano le imposte dirette non sui redditi effettivi bensì sui redditi catastali dei terreni che coltivano.

Se il valore dei terreni è elevato (si pensi una vigna a Barolo!), il vantaggio è davvero consistente.

Si distingue in reddito dominicale e reddito agrario (che insieme formano il c.d. “reddito fondiario”):

Reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28 del T.U. delle Imposte sui redditi)

Reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso (art.32 del T.U. delle Imposte sui redditi). Per cui il reddito agrario è condizionato anche dai costi di produzione, di conservazione del capitale oltre che dalla contribuzione assicurativa.

Il calcolo delle imposte varia a seconda se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale) svolge direttamente l’attività agricola sul fondo oppure se l’attività agricola svolta sul fondo è esercitata da un altro soggetto.

Nel primo caso il proprietario del terreno (coltivatore diretto) pagherà in considerazione sia del reddito dominicale sia del reddito agrario.

Nel secondo caso, il reddito dominicale sarà considerato per le imposte a carico del proprietario del fondo, mentre il reddito agrario sarà valutato in favore di chi svolge l’attività agricola.

Ovviamente, per godere di detti diritti e benefici, il coltivatore diretto deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale agricola presso l’Inps (eccezion fatta per il diritto di prelazione che necessità la sola qualifica di coltivatore diretto, non essendo necessaria l’iscrizione all’INPS).


Prelazione agraria

Chi è coltivatore diretto gode anche della prelazione agraria.