Distillazione crisi vino 2023

Attivata dal MASAF  la distillazione crisi del vino mediante il DM 0400039 del 28 luglio 2023 (distillazione crisi vino 2023).


Il citato Decreto Ministeriale MASAF del 28 luglio 2023 porta le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione, per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023.

Secondo la Commissione Europea, ciò si giustifica poiché:

L’attuale situazione economica è caratterizzata da un costo della vita generalmente elevato, che incide sul consumo e sulle vendite di vino, e da un aumento dei costi dei fattori di produzione per la produzione agricola e la trasformazione del vino, che incidono sui prezzi del vino. Tali circostanze minacciano di perturbare notevolmente il mercato vitivinicolo dell’Unione in quanto colpiscono diversi importanti Stati membri produttori, aumentando le scorte di vino disponibili a livelli che rischiano di diventare insostenibili in vista della prossima stagione di vendemmia e produzione e causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori di vino.

Quali vini concerne la distillazione di crisi?

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Sono ammessi alla misura i vini rossi o rosati (esclusi quindi i vini bianch),

      • aventi denominazione di origine
      • aventi indicazione geografica
      • senza denominazione di origine o indicazione geografica.

Requisiti per accedere alla distillazione di crisi

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Beneficiari i produttori di vino, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data.

L’alcool, derivante dalla distillazione, è utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici: una triste fine per un vino DOC e per tutta la poesia che esso comporta!

Modalità operative

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Operazioni di distillazione: da eseguirsi entro il 15 ottobre 2023.

Importo dell’aiuto:

      • stabilito dalla Regione interessata, in base a criteri oggettivi e non discriminatori
      • non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.
      • richiesta dell’aiuto:  entro il 10 agosto 2023 va presentata ad Agea OP, con modalità telematica, allegando il Contratto di distillazione non trasferibile.

Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina.

In base al contratto di distillazione, il distillatore deve trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.

A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione, il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria.

Che senso ha la distillazione crisi vino 2023?

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Forse va fatta una riflessione sincera e profonda, sopratutto se si considera che il problema delle eccedenze è ben più datato dell’aggressione russa all’Ucraina.

La distillazione di crisi del vino era la regola nella seconda metà del secolo scorso, che si sperava di non vedere più per effetto delle profonde trasformazioni apportate alla PAC (Politica Agricola Comune) nell’anno 2008, quando si passò da un sistema di aiuti al reddito degli agricoltori agli quello degli aiuti alla commercializzazione dei prodotti.

Distillare vino (ancor più se DOC) è assurdo per molteplici ragioni.

Sul piano morale, è orrendo vedere distruggere il cibo.

Sul piano politico ed economico, ė inaccettabile usare il denaro dei contribuenti per operazioni la cui finalità è mantenere alto il prezzo dei prodotti che i contribuenti stessi, in qualità consumatori, cercano poi di acquistare (cosa preclusa si poveri, cui resta l’aceto).

Sinceramente, ciò pare ancora più incomprensibile, in un momento storico in cui si lotta contro l’inflazione (alzando i tassi di interesse, con tutto ciò che consegue di negativo), in Europa e nel mondo:  il prezzo del vino rientra nel calcolo dell’inflazione!!!.

 

Distillazione di crisi: un assurdo nell’ottica della sostenibilità.

 

Passiamo ad una critica in ottica “più moderna”.

E’ sostenibile sul piano sociale un vino, il cui prezzo viene artificialmente mantenuto alto?

Sul piano della sostenibilità ambientale, è ridicolo promuovere il vino sostenibile, se il sistema accetta (ed anzi richiede) che venga distrutto quanto in precedenza prodotto, esercitando un impatto sull’ambiente!

Infatti, quanta C02 é stata riversata nell’aria per coltivare l’uva e poi trasformarla nel vino che, per essendo buono, verrà distrutto?

Quanti fitofarmaci sono stati dispersi nelle vigne?

Nel frattempo, la superficie agricola destinata a produrre vino aumenta (seguendo le regole sull’autorizzazione a nuovo impienti vitati – ai sensi degli art. 62 e seguenti del Regolamento UE/1308/2013 – che erano state decise nel momento in cui si pensò fosse teminato il periodo della distillazione di crisi).

Tutto ciò, per cosa?

Ad ogni modo, l’Italia non è sola, poiché anche la Francia affronta la stessa situazione: 200 milioni di euro sono appena stati stanziati per la distillazione di crisi di vino francese.

Però, in questo caso, non vale il detto “mal comune mezzo gaudio”, ma il contrario: il problema ha purtroppo dimensione ancora maggiore.

Nel frattempo, il nostro pieneta non attende più un rinsavimento …

 

distillazione crisi vino 2023

 

Insomma: vogliamo favorire il riscaldamento globale, producendo vino che poi getteremo nella spazzatura (producendo altra CO2 per farlo)?

 

 

 

Rese massime ettaro vini senza denominazione

Per i “vini generici” la resa massima per ettaro è limitata a 30 tonnellate, salvo deroghe (rese massime ettaro vini senza denominazione)


Rese massime ettaro vini senza denominazione è stabilita dal Testo Unico Vino (art.8, comma 10 e 10 bis), il quale stabilisce che:

“a decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate“.

Tale limite (che in precedenza era di ben 50 tonnellate per ettaro) può tuttavia subire deroghe, come sempre sancisce il Testo Unico Vino:

“In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle polìtiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione”.

In attuazione, il MIPAAF ha pubblicato il DM 676539 del 23 dicembre 2021, ove vengono individuate – a livello comunale – le aree vitate per le quali è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate.

Entro il 31 gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome possono però richiedere al MIPAAF di includere ulteriori aree vitate, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori (siti nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione)  abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30 ton/ha almeno in un’annualità tra il 2015 e il 2019.

Contestualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di richiedere al Ministero che le  aree vitate del proprio territorio vengano invece escluse da detta deroga.

I nuovi massimali produttivi valgono a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023.


Per i vini DOP e IGP, invece, sono i rispettivi disciplinari di produzione a fissare la resa massima di uva per ettaro.


 

Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022

Il MIPAAF ha pubblicato il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022.


Il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022 indica i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole per tale periodo.

 

CONTENUTO

1 LE MISURE PER LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE RESE DELLE UNITA’ VITATE PER VINI GENERICI

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico
2.2 Le comunicazioni telematiche
2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.
2.4 Documento MVV elettronico
2.5 Alcuni approfondimenti e chiarimenti
2.6 Documenti e-AD.
2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.
2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E 11
2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC
2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA – DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.
3.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

4 FERMENTAZIONI – PRATICHE ENOLOGICHE

4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)
4.2 Il quadro normativo europeo di riferimento
4.3 Operazioni di arricchimento
4.4 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.
4.5 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
4.6 Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.

5 SOTTOPRODOTTI

6 CENTRI D’INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME – PRODUZIONE DI SUCCHI D’UVA

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO

11 NORME SUGLI ALLERGENI

12 ALLEGATO

Rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo

La rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo è di per sè assicurata dal rispetto degli obblighi previsti dalla vigente legislazione del settore


In merito alla rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo, il MIPAAF ha da tempo assunto la seguente posizione:

Il Dipartimento delle politiche di mercato(Mipaaf) – DGPA – Divisione PAGR. IX – con note prot. n. F/2972 del 6 dicembre 2004 e n. F/349 del 3 febbraio 2005, indirizzate anche alle associazioni di categoria, ha rappresentato la posizione della Commissione UE in materia di rintracciabilità per i vini. Al riguardo la citata Commissione ha precisato che già l’Ocm vitivinicola (Regolamento CE n. 1493/99 e relativi regolamenti di applicazione) ha assicurato, nell’ambito della speciale disciplina, la rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, stante le puntuali disposizioni presenti nelle citate norme di riferimento comunitario, non sussiste una particolare necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione del regolamento CE n. 178/2002. Inoltre, anche il settore vitivinicolo è assoggettato al D.Lgs. n. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE 178/2002), fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, paragrafo 3 riguardo alla specifica disciplina del settore vitivinicolo.

Quanto alla legislazione dell’Unione Europea, le principali norme di riferimento attualmente vigenti – che costituiscono la “speciale disciplina” a cui fa riferimento il MIPAAF – sono i seguenti regolamenti della Commissione, attuativi della OCM Vino 2013:

Ciò non esclude, comunque, che le imprese adottino volontariamente ulteriori sistemi per la rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Ad esempio, la certificazione UNI EN ISO 22005:2008

Detta  norma UNI fornisce i principi e specifica i requisiti di base per progettare ed attuare un sistema di rintracciabilità agroalimentare.

Un sistema di rintracciabilità è un’utile strumento per un’impresa operante nell’ambito della filiera agroalimentare.

Ciò serve per valorizzare particolari caratteristiche di prodotto (es. origine, caratteristiche peculiari degli ingredienti) e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente, in particolare la Grande Distribuzione (GDO).

Detto sistema di certificazione – che comprende sia alimenti/bevande (quindi il vino) che mangimi – è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere che a quelli delle singole aziende.

La progettazione di un sistema di rintracciabilità deve necessariamente definire i seguenti aspetti:
      • obiettivi del sistema di rintracciabilità
      • normativa e documenti applicabili al sistema di rintracciabilità
      • prodotti e ingredienti oggetto di rintracciabilità
      • posizione di ciascuna organizzazione nella catena alimentare, identificazione dei fornitori e dei clienti
      • flussi di materiali
      • le informazioni che devono essere gestite
      • procedure
      • documentazione
      • modalità di gestione della filiera

Si veda anche la guida predisposta da Unione Italiana Vini su rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Atlante parentele vitigni italiani

L’atlante parentele vitigni italiani costuituisce  il risultato di un’estesa indagine genetica sul germoplasma viticolo italiano.


Frutto di uno studio che ha coinvolto vari istituiti universitari, l’atlante parentele vitigni italiani è stato pubblicato nel 2021 su sito “Frontiers in plant science.

Il lavoro rappresenta il risultato di uno studio che ha esplorato i profili genetici di centinaia di varietà delle specie Vitis vinifera subsp. sativa and Vitis hybrids.

Come si legge nella presentazione di detto studio, la rete di parentela risultante ha suggerito che il germoplasma della vite italiano tradizionale proviene in gran parte da poche varietà centrali geograficamente distribuite in diverse aree di influenza genetica: “Strinto porcino” e la sua prole “Sangiovese”, “Mantonico bianco” e “Aglianico” principalmente come varietà fondatrici dell’Italia sudoccidentale (IT-SW); Riviera Adriatica Italiana (IT-AC); e Centro Italia con la maggior parte delle varietà discendenti di “Visparola”, “Garganega” e “Bombino bianco”; “Termarina (Sciaccarello)” “Orsolina” e “Uva Tosca” come le principali varietà dell’Italia nord-occidentale (IT-NW) e dell’Italia centrale.

La ricostruzione genealogica attraverso rapporti tra fratello e sorella di secondo grado ha evidenziato il ruolo chiave di alcune cultivar e, in particolare, è apparsa chiara la centralità della “Visparola” nell’origine del germoplasma italiano. Si potrebbe ipotizzare un’ipotetica migrazione di questa varietà all’interno della Penisola Italiana da Sud a Nord lungo il versante orientale, così come del “Sangiovese” dal Sud al Centro Italia lungo il versante occidentale. Inoltre, è stato anche evidenziato che, tra i principali fondatori di varietà di moscato, il “Moscato bianco” e lo “Zibibbo (Moscato d’Alessandria)” si sono diffusi in tutta Italia, con un alto contributo da parte dei primi al germoplasma del Nord-Ovest della penisola.


Parentage Atlas of Italian Grapevine Varieties


Uno studio sul genoma di 204 specie di Vitis vinifera rivela invece l’origine dei vitigni europei.


 

Materiali moltiplicazione vite

Materiali moltiplicazione vite: adottato il nuovo D. lgs. 2 febbraio 2021, n.16.


Due apposite direttive dell’Unione Europea avevano rispettivamente fissato i requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (Materiali moltiplicazione vite):

 

Esse fra l’altro avevano disposto che:

    • ogni Stato membro istituisca un apposito Registro nazionale delle varietà di viti, nel quale elencare le varietà i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi al commercio)
    • i caratteri e le condizioni minime per l’esame delle varietà di viti.

In ottemperanza, in Italia un apposito regolamento ministeriale in Italia aveva istituito il Registro nazionale delle varietà di vite, che raccoglie quanto deciso al riguardo dalle singole Regioni.

In merito è stato successivamente adottato:

Per dare attuazione a quanto previsto da questi due ultimi provvedimento, è stato dunque ora adottatro il d. lgs. 2 febbraio 2021, n.16, che riforma la materia e raccoglie tutte le norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali moltiplicazione vite in un testo unico, così prevedendo:

    • alcuni principi di carattere generale
    • nuove disposizioni sul Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite
    • norme su controlli e certificazioni
    • le sanzioni.

Successivamente, il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato i modelli per iscrizione di una varietà e/o di un clone al Registro nazionale delle varietà di vite (RNVV), come previsto dal DM 30 settembre 2021, n. 489243 (recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16).


Analogamente:


Esistono però significativi limiti all’uso di ibridi / incroci nella vinificazione, riconducibili essenzialmente alle norma in materia di OGM, che si applicano anche alle varietà ottenute mediante tecniche non implicanti trasgenesi.

Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Modificazioni 2020 Testo Unico Vino


Il cosiddetto “Testo Unico Vino” (legge 238/2016, in appresso detta T.U.V.) ha subito alcune variazione, per effetto del Decreto legge “Semplificazioni” (76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020) nonché dell’antecedente Decreto “Rilancio” (34/2020, convertito a sua volta con legge 77/2020) – Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Fermo restando che la disciplina portata dal “Testo Unico Vino” resta sostanzialmente ferma, vediamo le principali novità così introdotte.

Innanzitutto sono riformate le regole per il riconoscimento della DOCG (art.33, comma 1, del T.U.V.), che diventano più stringenti.

In primo luogo, possono adesso elevarsi alla DOCG solo le DOC “per intero”. Infatti, è stata abolita la previsione che consentiva il passaggio alla DOCG anche alle singole “zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC”. Il che rende molto più difficile compiere operazioni simili a quelle avvenute per il Prosecco.

In secondo luogo, aumenta il requisito della rappresentatività minima dei richiedenti il passaggio di categoria.

Da un canto, esso passa dal 51% al 66% dei soggetti – sempre inteso come media – che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, i quali devono adesso costituire almeno il 66% (prima era solo il 51%) della superficie totale dei vigneti idonei alla rivendicazione della relativa denominazione.

Dall’altro, si aggiunge un nuovo requisito sull’imbottigliamento. Infatti è ora necessario che i vini della denominazione, candidata al passaggio a DOCG, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella DOC.

Insomma, vendere vini DOC sfusi diviene penalizzante a livello collettivo, nel senso che chi imbottiglia tutta la propria produzione DOC e segue un attento percorso di qualità, con l’idea di puntare anche al passaggio alla DOCG, potrebbe poi vedere sfumare i propri sforzi, qualora altri produttori della stessa DOC vendano sfusi rilevanti quantitativi dello stesso vino.

Immutato invece il requisito della notorietà: il passaggio alla DOCG resta comunque riservato ai vini “già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita”. Tuttavia, continuano a non essere codificati i criteri per determinare in concreto la sussistenza di tale indispensabile notorietà.

Altra novità concerne la menzione “superiore”, che può ora essere abbinata a “riserva” (art.31, comma 5, T.U.V.).

L’inizio del periodo vendemmiale è anticipato al 15 luglio, così da seguire le implicazioni del cambiamento climatico (art.10, comma 1, T.U.V.).

Come specificato dal MIPAAF (comunicazione del 25/7/2020), nessuna modificazione indiscriminata è stata apportata al divieto di trasferire i mosti ed i vini atti a divenire vino IG e DO fuori dalla zona di produzione e all’obbligo di ivi imbottigliare, quest’ultimo quando previsto dal relativo disciplinare (commi 7 e 7 bis dell’art.38 T.U.V.). La riforma prevede solo che – in caso di caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie oppure altre cause di forza maggiore – l’Autorità competente possa concedere apposite deroghe, di carattere meramente temporaneo.

Agli agenti vigilatori dei consorzi, incaricati di effettuare i controlli erga-omnes sui prodotti vinicoli esclusivamente dopo l’avvenuta loro immissione in commercio, non è più automaticamente attribuita la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”. Concerderla diviene invece una mera facoltà per la pubblica autorità competente. E’ inoltre cancellata l’autorizzazione di accedere al SIAN, di cui prima beneficiavano i consorzi per detta attività di controllo (art.41, comma 5, T.U.V.).

Le norme sui sistemi di chiusura (art.46 T.U.V.) sono state abrogate. Esse imponevano che sulle chiusure dei contenitori di volume inferiore a 60 litri fosse impresso – in modo indelebile e ben visibile dall’esterno – il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.

Il  D.L “Semplificazioni” non ha però portato all’abrogazione del contrassegno fiscale di Stato sulle confezioni destinate al mercato nazionale (previsione non contenuta nel T.U. Vino).

Viene ribadito che gli organismi di controllo privati, previsti dai disciplinari di produzione, devono rispettare l’apposita norma UNI, con obbligo di adeguarsi alla sua versione più recente. Eliminato invece ogni riferimento alle autorità pubbliche (art.64, comma 2, T.U.V.).

A decorrere dal 1 gennaio 2021, la resa massima di uva per ettaro viene sensibilmente ridotta, da 50 tonnellate a sole 30, con facoltà al MIPAAF di concedere deroghe sino a 40 tonnellate per specifiche zone, “tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione” (art.8, commi 10 e 10 bis, T.U.V.).

Infine, resta fermo l’obbligo di comunicare preventivamente la produzione di mosto cotto, ma viene abolito lo specifico termine di cinque giorni (art.12, comma 2, T.U.V.). Lo stesso dicasi per la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché per la preparazione delle bevande spiritose, quando ciò sia eseguito in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 (art.14, comma 1, T.U.V.).

Consulenza aziende agricole vitivinicole

Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

Il nostro approccio al lavoro di consulenza aziende agricole vitivinicole è quello della specializzazione accompagnato dall’interdisciplinarietà.

Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


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Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



Dichiarazione vendemmia produzione

Dichiarazione vendemmia produzione, il decreto MIPAAF 7701/2019 indica le nuove norme.


Mediante il decreto 7701/2019, il MIPAAFT ha dettato le nuove regole applicabili – a partire dalla campagna agricola 2018/2019 – per la dichiarazione vendemmia produzione.

Il decreto – attuativo della normativa comunitaria in materia nonché del Testo Unico Vino (art.58 di quest’ultimo) – stabilisce che la dichiarazione di vendemmia o produzione va presentata telematicamente e che, a tal fine, il sistema sarà disponibile dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.

La dichiarazione di vendemmia va presentata ogni anno entro il 30 novembre, fatte salve alcune regole particolari per le produzioni tardive (ciò anche per l’ipotesi in cui la vendemmia per la campagna intessata abbia dato una produzione pari a zero).

La dichiarazione di produzione va presentata ogni anno entro il 15 dicembre, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre (che concerne anche chi opera in conto-lavorazione).

Al più tardi della campagna 2020/2021, chi detiene il registro telematico avrà facoltà compilare la dichiarazione di produzione sulla base dei dati contenuti nel registro stesso, che sarano riportati in automatico, ma andranno corretti se necessario.

I coltivatori di uve che conferiscono interamente la propria produzione ad una associazione oppure una cantina sociale sono tenuti ad indicarlo, mediante la compilazione di appositi quadri (F2 e R). Questi ultimi entreranno a far parte della dichiarazione che l’associazione o la cantina dovrà depositare.

La dichiarazione di vendemmia contiene anche l’eventuale rivendicazione delle uve per la trasformazione in vini IGP o DOP, con l’indicazione degli esuberi delle rese delle stesse uve IGP o DOP, che devono essere nei limiti consentiti dai relativi disciplinari.

E’ prevista la possibilità di presentare dichiarazioni preventive per particolari vini IGP o DOP che siano commericializzati prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione.

Il decreto indica anche i soggetti esonerati dal presentare le dichiarazioni.

AGEA ha il compito di indicare le modalità tecnico-operative.


La riforma dello schedario viticolo comporta variazioni anche per la dichiarazione annuale di vendemmia e produzione.