Diffida violazioni amministrative


Per il settore agroalimentare e vitivinicolo l’istituto della diffida violazioni amministrative è previsto dal decreto legge “Campo libero dalla burocrazia“, e cioè il decreto legge 91/2014, applicabile anche al settore vitivinicolo.

Il campo di applicazione della diffida è mutato nel tempo, a sorta di “fisarmonica”: prima ampliato e poi ristretto.


L’istituto della  diffida violazioni amministrative è stato introdotto dall’art.1, comma 3, del “Decreto campo-libero dalla burocrazia” (D.L. 91/2014,  convertito dalla legge 116/2014.)

Le  possibilità di applicare l’istituto della diffida violazioni amministrative:

 

Attualmente l’istituto della diffida è quindi così regolato:

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia’ immessi in commercio, anche solo in parte”.

In sostanza, sulla base dell’odierna disciplina:

    • la diffida:
      • torna ad essere applicabile solo se l’accertamento di una violazione sanabile avviene “per la prima volta;
      • non sembra più applicabile (come accedeva in base al Decreto Semplificazioni) per i prodotti già messi in commercio;
      • ma è applicabile anche nel caso in cui la condotta illecita, passibile nella concreta fattispecie di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia astrattamente punibile anche mediante altra sanzione (nella versione originaria, invece, la diffida era applicabile solo quando veniva violata una norma che comminava unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria);
    • il termine per adempiere alla diffida viene ridotto a trenta giorni;
    • l’adempimento deve corrispondere a quanto indicato dagli agenti accertatori, senza più la possibilità (in precedenza prevista dal Decreto Semplificazioni) di:
        • assumere specifici impegni
        • eliminare gli effeti dannosi con comunicazioni ai consumatori


Si riportano in appresso i testi normativi – ora abrogati –  che precedentemente regolavano l’istituto della diffida violazioni amministrative (osservando che tale “altalena normativa” di certo non aiuta gli operatori economici, nè va nel senso della semplificazione …)

Per effetto del Decreto Semplificazioni (D.L 76/2020 “Semplificazioni”) la diffida violazioni amministrative nel settore agroalimentare veniva così disciplinata:

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.

L’ancora precedente nonché originaria versione della norma era la seguente, che appariva più restrittiva rispetto a quella (ora abogata) prevista dal citato Decreo Semplificazioni:

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.


Rispetto alla versione originaria, il Decreto Semplificazioni aveva introdotto le novità (ora abrogate):

      • rimosso il limite che circoscriveva la diffida unicamente alle violazioni per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria;
      • eliminato pure il limite all’applicabilità della diffida unicamente all’ipotesi in cui si fosse in presenza del primo accertamento («per la prima volta»)
      • il termine per adempiere (sanare) è allungato a 90 giorni,  «…anche presentando, a tal fine, specifici impegni»
      • estesa la sanabilità
        • «anche tramite comunicazione al consumatore»
        • anche a violazioni concernenti i prodotti già posti in commercio


 

Circa le modalità di applicazione della diffida violazioni amministrative, il MIPAAF aveva poi emanato due circolari:

 

Il MIPAAF ha altresì predisposto alcuni modelli:


Essendo la diffida violazioni amministrative contenuta nel citato decreto legislativo 91/2014 e concernendo tutto il settore agroalimentare, essa non è poi stata ripresa nel successivo Testo Unico sul Vino: ciò nonostante, è però pacifico che essa si applica anche al settore vitivinicolo.

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etichettatura alimenti sanzioni

Etichettatura alimenti, stabilite le nuove sanzioni per le violazioni delle norme europee (etichettatura alimenti sanzioni)


Dopo tre anni di attesa, l’ordinamento italiano ha finalmente dato attuazione alle disposizioni comunitarie,  di cui al Regolamento (UE) n.1169/2011, concernenti la costituzione di un apparato sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura degli alimenti (etichettatura alimenti sanzioni).

Il prossimo 9 maggio 2018, infatti, entrerà in vigore il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n.231, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Come è noto, il Reg. n.1169/2011 ha uniformato le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti alimentari in 27 nazioni europee per garantire ai consumatori di essere posti a conoscenza di tutti gli elementi utili per prendere decisioni di acquisto, anche basate sui dati del prodotto come ad esempio: la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli eventuali allergeni o le istruzioni per l’uso.

Detto regolamento, tuttavia, ha rimesso agli stati membri l’onere di costituire il relativo sistema sanzionatorio, diretto appunto a reprimere il verificarsi di violazioni in materia.

Il nuovo quadro sanzionatorio, quindi, sostituisce la vecchia normativa (sanzionatoria), che già era divenuta parzialmente inapplicabile poiché non pienamente coordinata con il citato regolamento dell’Unione.

Il recente decreto, in particolare, interviene in due distinti ambiti: da un lato, stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. n.1169/2011; dall’altro lato, introduce norme nazionali riguardanti sia l’indicazione del numero di lotto, sia l’etichettatura dei prodotti non preimballati, con le rispettive sanzioni.

La parte più importante ed attesa del decreto legislativo n.231/2017 riguarda, senz’altro, le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli obblighi di etichettatura previsti dal Reg. dell’Unione, con la pregiudiziale “salvo che il fatto costituisca reato“.

Ciò sta a significare che solamente nell’ipotesi in cui il fatto non costituisca reato, si procederà all’applicazione delle sanzioni di cui al citato decreto legislativo. Per contro, qualora dalla violazioni in materia di etichettatura emergessero profili di responsabilità penale, non si procederà alla levata della sanzione di cui al decreto ma direttamente all’azione (e sanzione) penale.

Il decreto in commento precisa, inoltre, che per il procedimento sanzionatorio l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie viene individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (restano comunque ferme  le  competenze  spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all’accertamento delle violazioni).

Le disposizioni sanzionatorie, che  riguardano sia la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie sia l’indicazione delle informazioni (obbligatorie e facoltative) con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa europea, hanno importi che variano a seconda della gravità delle singole infrazioni e che partono da un minimo di €.500 sino ad arrivare ad un massimo di €.40.000.

Merita di essere segnalata, inoltre, la sanzione da €.3.000 ad €.24.000 riguardante i casi di produzione o confezionamento per conto terzi, destinata ad applicarsi laddove, sull’etichetta, venga erroneamente indicato il produttore/confezionatore contoterzista, anziché il soggetto con il cui nome o marchio il prodotto viene commercializzato.

Il legislatore italiano ha comunque previsto, in ipotesi di contestazione di violazioni, alcune agevolazioni in favore del contribuente, che di seguito riteniamo quanto mai opportuno elencare:

  • pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981;
  • l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
  • l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
  • Inoltre, è prevista una riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle microimprese.

Altro importante aspetto del nuovo decreto è la definizione di “soggetto responsabile”, destinatario delle sanzioni, il quale viene individuato nell’Operatore del Settore Alimentare (c.d. OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, è considerato responsabile l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione.

Da ultimo, per chiarezza, riteniamo comunque opportuno evidenziare che, in fase transitoria (e quindi sino all’entrata in vigore del decreto legislativo), gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto, potranno ovviamente essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.