Per il settore agroalimentare e vitivinicolo l’istituto della diffida violazioni amministrative è previsto dal decreto legge “Campo libero dalla burocrazia“, e cioè il decreto legge 91/2014, applicabile anche al settore vitivinicolo.
Il campo di applicazione della diffida è mutato nel tempo, a sorta di “fisarmonica”: prima ampliato e poi ristretto.
L’istituto della diffida violazioni amministrative è stato introdotto dall’art.1, comma 3, del “Decreto campo-libero dalla burocrazia” (D.L. 91/2014, convertito dalla legge 116/2014.)
Le possibilità di applicare l’istituto della diffida violazioni amministrative:
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- era considerevolmente aumentata per effetto del D.L. “Semplificazioni” (D.L 76/2020);
- ma è stata poi nuovamente ristretta dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71, con cui è stato convertito in Legge, con modificazioni il c.d. DL “Sicurezza alimentare”, D.L. n. 42/2021).
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Attualmente l’istituto della diffida è quindi così regolato:
“Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia’ immessi in commercio, anche solo in parte”.
In sostanza, sulla base dell’odierna disciplina:
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- la diffida:
- torna ad essere applicabile solo se l’accertamento di una violazione sanabile avviene “per la prima volta“;
- non sembra più applicabile (come accedeva in base al Decreto Semplificazioni) per i prodotti già messi in commercio;
- ma è applicabile anche nel caso in cui la condotta illecita, passibile nella concreta fattispecie di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia astrattamente punibile anche mediante altra sanzione (nella versione originaria, invece, la diffida era applicabile solo quando veniva violata una norma che comminava unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria);
- il termine per adempiere alla diffida viene ridotto a trenta giorni;
- l’adempimento deve corrispondere a quanto indicato dagli agenti accertatori, senza più la possibilità (in precedenza prevista dal Decreto Semplificazioni) di:
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- assumere specifici impegni
- eliminare gli effeti dannosi con comunicazioni ai consumatori
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- la diffida:
Si riportano in appresso i testi normativi – ora abrogati – che precedentemente regolavano l’istituto della diffida violazioni amministrative (osservando che tale “altalena normativa” di certo non aiuta gli operatori economici, nè va nel senso della semplificazione …)
Per effetto del Decreto Semplificazioni (D.L 76/2020 “Semplificazioni”) la diffida violazioni amministrative nel settore agroalimentare veniva così disciplinata:
Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.
L’ancora precedente nonché originaria versione della norma era la seguente, che appariva più restrittiva rispetto a quella (ora abogata) prevista dal citato Decreo Semplificazioni:
Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.
Rispetto alla versione originaria, il Decreto Semplificazioni aveva introdotto le novità (ora abrogate):
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- rimosso il limite che circoscriveva la diffida unicamente alle violazioni per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- eliminato pure il limite all’applicabilità della diffida unicamente all’ipotesi in cui si fosse in presenza del primo accertamento («per la prima volta»)
- il termine per adempiere (sanare) è allungato a 90 giorni, «…anche presentando, a tal fine, specifici impegni»
- estesa la sanabilità
- «anche tramite comunicazione al consumatore»
- anche a violazioni concernenti i prodotti già posti in commercio
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Circa le modalità di applicazione della diffida violazioni amministrative, il MIPAAF aveva poi emanato due circolari:
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- circolare 1148 del 2 luglio 2014 (portante i primi chiarimenti in materia)
- circolare 1377 del 21 agosto 2014 (portante ulteriori informazioni operative).
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Il MIPAAF ha altresì predisposto alcuni modelli:
Essendo la diffida violazioni amministrative contenuta nel citato decreto legislativo 91/2014 e concernendo tutto il settore agroalimentare, essa non è poi stata ripresa nel successivo Testo Unico sul Vino: ciò nonostante, è però pacifico che essa si applica anche al settore vitivinicolo.