Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022

Il MIPAAF ha pubblicato il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022.


Il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022 indica i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole per tale periodo.

 

CONTENUTO

1 LE MISURE PER LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE RESE DELLE UNITA’ VITATE PER VINI GENERICI

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico
2.2 Le comunicazioni telematiche
2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.
2.4 Documento MVV elettronico
2.5 Alcuni approfondimenti e chiarimenti
2.6 Documenti e-AD.
2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.
2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E 11
2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC
2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA – DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.
3.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

4 FERMENTAZIONI – PRATICHE ENOLOGICHE

4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)
4.2 Il quadro normativo europeo di riferimento
4.3 Operazioni di arricchimento
4.4 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.
4.5 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
4.6 Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.

5 SOTTOPRODOTTI

6 CENTRI D’INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME – PRODUZIONE DI SUCCHI D’UVA

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO

11 NORME SUGLI ALLERGENI

12 ALLEGATO

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements, published in Jus Vini, 2021, 1, p.11-52.

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Index

1. Introduction; 2. Oenological practices; 2.1 Free movement of wine inside the EU; 2.2 Non-tariff barriers in the trade with third countries; 2.2.1 WTO Agreements to overtake non-tariff barriers: SPS and TBT; 2.2.2 EU Agreements; 3. Protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indications (PGIs); 3.1 Protection inside the EU; 3.2 Protection in third countries; 3.2.1 WTO Agreement: TRIPS; 3.3.2 EU Agreements; 3.3.3 EU adhesion to WIPO Agreement (the Lisbon System and the Geneva Act); 4. Final considerations.

Abstract. National rules on oenological practices respond to the need to protect human health and economic interests of consumers and producers. In international trade, however, such rules can turn into non-tariff barriers. The protection of DOs and GIs allows the safeguarding of an important economic and intangible heritage, at least from a European point of view. At an international level, however, this necessity clashes with antithetical economic interests, mainly attributable to the fact that in many non-European territories, various important European DOs and GIs have become common names that indicate certain types of foodstuffs or wines. In the WTO context, the mitigation of non-tariff barriers is entrusted to the SPS and TBT Agreements, while the protection of geographical indications to the TRIPS Agreement. However, their effectiveness has proven weak, especially TRIPS. Consequently, the European Union has concluded a series of international agreements with many third countries (both producers and consumers of wine) aimed at favouring trade in wine. In this way, on the one hand, a set of globally shared rules on oenological practices has been identified (thanks also to OIV action), and, on the other hand, numerous European DOs and GIs have obtained international recognition, thus allowing their concrete protection. EU international agreements have also contributed to increased awareness and consensus in the world on quality schemes related to the PDO and PGI systems. Unfortunately, in several cases, not all of the currently existing European geographical indications are recognised (only some of them), and this situation creates disparities.

Vino dealcolato

Vino dealcolato: con la PAC post-2020 è stata autorizzata la sua produzione e commercializzazione nella UE.


Vino dealcolato: nel contesto della  riforma della PAC post-2020 (adottata a fine giugno 2021) si è deciso di autorizzare la  produzione e commercializzazione.

Senza aggiungere nuove categorie di prodotti vitivinicoli, è stata consentita la dealcolazione (totale o parziale) di alcune di esistenti, e cioè:

      • “vino”,
      • “vino spumante”,
      • “vino spumante di qualità”,
      • “vino spumante di qualità del tipo aromatico”,
      • “vino spumante gassificato”,
      • “vino frizzante”,
      • “vino frizzante gassificato”

Dispone in proposito il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), che modifica nel seguente modo l’Allegato VII, parte II al regolamento UE/1308/2013

la parte II è così modificata:

i)

è aggiunta la frase introduttiva seguente:

«Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

Quanto al trattamento di dealcolizzazione, il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), modifica nel seguente modo l’Allegato VIII, al regolamento UE/1308/2013:

la parte I è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

ii)

nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

iii)

la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

2.

L’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

3.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

4.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

5.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, e l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

iv)

nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.»;

v)

è aggiunta la sezione seguente:

«E.   Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a)

parziale evaporazione sotto vuoto;

b)

tecniche a membrana;

c)

distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

Le pratiche enologiche così ammesse  per la dealcolazione sono quindi le stesse previste dal Codice OIV per i trattamenti enologici per la “dealcoholisation of wines“, che sono poi le stesse consentite anche per la “Correction of the alcohol content in wines” (il Codice enologico UE regola quest’ultima nell’appendice 8 del suo allegato I, dove non vengono specificatamente individuate le techiche utilizzabili, ma si dice solo che esse possono essere utilizzabili da sole o congiuntamente).

Per contro, non potranno essere delacolate le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

      • “vino ottenuto da uve appassite”,
      • “vino di uve stramature”
      • “vino liquoroso”.

In precedenza non era lecito nè produrre nè commercializzare il vino delacolato nell’Unione Europea.

Ciò perché sino all’anno 2021 il vino dealcolato:

Per quanto concerne la dealcolazione (parziale o totale) ora autorizzata, è neccessario che i prodotti  – prima di tale processo – abbiano integrato i requisiti previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.

Sul piano pratico, ci si domanda come sia possibile rispettare i requisiti suddetti per i vini spumanti (a prescindere dall’origine naturale o artificiale del gas che ne determina la pressione), qualora la dealcolazione debba avvenire sul prodotto che ha “pienamente” raggiunto i requisiti previsti per la propria categoria di prodotto, i quali prevedono sempre la presenza di una pressione minima, che andrebbe poi persa durante il processo di dealcolazione.

In effetti, il tema è allo studio del gruppo di esperti degli Stati membri.

Nel Vademecum per la campagna vendemmiale 2022 (pag.17/18), il MIPAAF evidenzia poi vari ostacoli che l’attuale normativa italiana pone attualmente alla produzione di vino dealcolato/dealcolizzato, derivanti dal fatto che essa è ancora strutturata in modo coerente a quanto disponeva in precedenza la legislazione UE, che non ammetteva tali tipologie di prodotti.

Si ricorda che  l’art.82 del medesimo regolamento (UE) 1308/2013 vieta la produzione e la commercializzazione dei prodotti non conformi agli standard previsti in dette definizioni.

Analogo discoso vale per i vini aromatizzati (disciplinati invece dal regolamento UE 251/2014), a sua volta modificato dai citato regolamento UE/2127/2021 (art.3 e seg).


 

Tale riforma appare peraltro coerente con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la lotta contro il cancro, ove viene evidenziato come il consumo  nocivo di alcol può contribuire all’insorgere di tale malattia.

3.3.   Ridurre il consumo nocivo di alcol 

I danni derivanti dal consumo di alcol rappresentano un serio problema di salute pubblica nell’UE. Nel 2016 il cancro è stato la principale causa dei decessi attribuibili all’alcol, con una percentuale del 29 %, seguito da cirrosi epatica (20 %), malattie cardiovascolari (19 %) e traumi (18 %). La Commissione aumenterà il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10 % dell’uso nocivo di alcol entro il 2025. Inoltre la Commissione riesaminerà la legislazione dell’UE sulla tassazione dell’alcol e sugli acquisti transfrontalieri di prodotti alcolici da parte di privati, assicurandosi che rimanga adatta allo scopo di bilanciare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di protezione della salute.

Per ridurre l’esposizione dei giovani alla promozione commerciale di alcol, la Commissione controllerà attentamente gli effetti prodotti dall’attuazione della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi sulle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche, anche sulle piattaforme di condivisione di video online. A tal fine collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta, proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023. Sarà anche fornito sostegno agli Stati membri affinché realizzino interventi brevi sull’alcol, basati su dati concreti, presso le strutture di assistenza sanitaria di base, sul luogo di lavoro e presso i servizi sociali.

 

 

Disciplinari produzione DOP IGP

I disciplinari rappresentano l’elemento centrale e caratterizzante degli alimenti e dei vini a denominazione d’origine ed indicazione geografica (Disciplinari produzione DOP IGP).


I disciplinari produzione DOP IGP rappresentano il cardine delle regole in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette, per quanto concerne sia i vini, sia gli alimenti.

Quanto ai vini, il rispetto dei disciplinari produzione DOP IGP implica:

    • l’individuazione della zona di produzione dell’uva e della zona di relativa vinificazione;
    • la definizione della base ampelografica e delle rese per ettaro massime ammissibili;
    • limiti alle tecniche di cantina ammesse in via generale nonché alle rese di trasformazione da uva a mosto;
    • il raggiungimento di determinati parametri qualitativi, sia dal punto di vista chimico che organolettico;
    • regole sulla presentazione del prodotto (tipologia delle bottiglie, sistemi di chiusura);
    • la presizione di eventuali menzioni tradizionali, di cui ne viene specificato il significato;
    • il controllo di ogni fase della produzione (dalla vigna al prodotto finito) da parte di organismi indipendenti (che non possono essere i consorzi di tutela), che devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità nel loro operato nonché disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

L’esistenza dei disciplinari di produzione costituisce il presupposto per la protezione a livello comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (art.93 e 94 del regolamento UE 1308/2013).

Il contenuto dei disciplinari di produzione è però definito unicamente dai produttori di ciascun vino o alimento a denominazione di origine o indicazione geografica, che devono provvedere a redigerlo sulla base di uno schema previsto dall’Unione Europea (attenzione: si tratta di un mero schema, vuoto  cioè di contenuto: allegato I al regolamento UE 34/2019).

Di conseguenza, per capire quali sono le caratteristiche di un vino DOP o IGP, bisogna far riferimento al rispettivo disciplinare di produzione.

Quest’ultimo, comunque, rappresenta una sorta di “macro-modello”: esso infatti definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, infatti, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Tale macro-modello identifica quindi “in termini tecnici” la tipicità dei vini del territorio cui il disciplinare si riferisce.

Una volta adottati, i disciplinari possono essere modificati seguendo le apposite procedure.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP


Disciplinari produzione DOP IGP

 

Vino naturale vin méthode nature

L’espressione “Vino naturale” “vin méthode nature” non verrà specificamente regolata dal diritto dell’Unione Europea, ma resta soggetta alla generale disciplina sull’etichettatura degli alimenti, che impone di comunicare dati veritieri e non ingannevoli.


Mediante una prima comunicazione, i competenti servizi della Commissione UE (nota del 2020 emessa dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale – DG AGRI),  avevano sostenuto che l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” era di per sè ingannevole nei confronti del consumatore.

Di conseguenza, secondo tale orientamento, tale espressione non poteva essere legittimamente usata nell’etichettatura e presentazione dei vini, nè se riferita al vino, nè se riferita al metodo di produzione.

Successivamente, la Commissaria   Stella Kyriakides (competente per la salute e la sicurezza alimentare, … quindi un settore diverso rispetto all’agricoltura) ha assunto una posizione più “sfumata”, affermando che tali indicazioni non verranno regolamentate dal diritto dell’Unione, ma restano soggette alle regole geneali sull’etichettaura degli alimenti (regolamento UE/1169/2011) e, comunque, non costituiscono un’indicazione qualificabile come informazione nutrizionale e sulla salute di un prodotto alimentare ai sensi del Regolamento UE/1924/2006.

Tale posizione in risposta ad una lettera aperta inviata alla Commissaria Stella Kyriakides da vari membri del Parlamento Europeo, che invitavano a definire in via regolamentare l’uso del termine “naturale” sull’etichetta degli alimenti.

La posizione assunta dalla Commissaria   Stella Kyriakides sul vino naturale vin méthode nature significa sostanzialmente due cose:

      • in primo luogo, l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” rappresenta un’indicazione facoltativa sull’etichetta dei vini;
      • in secondo luogo, detta espressione – se apposta – non deve risultare nè ingannevole, nè fuorviante per i consumatori.

Fermo allora restando che non è allora di per sè vietato indicare in etichetta l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”, resta da capire quando essa sia effettivamente legittima.

La posizione assunta dalla Commissaria   Stella Kyriakides sposta allora il baricentro decisionale sugli Stati membri e le rispettive autorità nazionali, chiamate a far rispettare la citata legislazione europea sulla corretta etichettutara degli alimenti.

In sostanza, in base all’attuale situazione, compete alle autorità nazionali decidere – con un approccio verosimilmente caso per caso – quando la suddetta etichettatura sia legittima o meno.

Il che significa stabilire sul piano nazionale cosa significa “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” ed a quali condizioni nonché con quali garanzie un vino può essere etichettato in tal modo.

Discendono allora due ulteriori conseguenze:

      • da un canto, in assenza di un provvedimento normativo nazionale, la legittimità di detta etichettatura può essere contestata dalle autorità amministrative di controllo dello stesso Stato in cui viene prodotto ed etichettato il vino, ivi comprese quelle eventualmente competenti ad contrastare le pratiche ingannevoli ai danni dei consumatori (il che apre la strada anche a possibili azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori);
      • dall’altro, la valutazione fatta dalle autorità di uno Stato membro potrebbe essere non condivisa da quelle di un altro Stato membro dell’Unione: quest’ultimo, pertanto, potrebbe opporsi all’introduzione sul proprio territorio dei vini prodotti sul territorio del primo e recanti in etichetta l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”.

In altre parole, in assenza di una regolamentazione a livello europea – lo  Stato membro di importazione intra-comunitaria potrebbe ritenere ingannevole espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”,  nonostante sia stata autorizzata nello Stato di produzione del vino: pertanto, invocando proprio le regole del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (che consentono di derogare al principio di libera circolazione per proteggere gli interessi dei consumatori), detto Stato potrebbe vietare la commercializzazione sul proprio territorio del vino di altro Stato membro così etichettato.

In caso di conflitto, la questione giungerebbe inevitabilmente sul tavolo della Corte di Giustizia.

Per cercare di dare una “garanzia” di  contenuto all’espressione “Vino naturale” – cosa che potrebbe forse consentire di evitare che detto termine venga considerato ingannevole – sono stati elaborati alcuni disciplinari o regole di produzione (da non confondersi assolutamente con i disciplinari dei vini DOP – IGP) da parte di alcune organizzazioni di natura squisitamente privatistica, quali:

Tali regole volontarie vanno però comparate tra loro.

Se dovessero emergere significative discordanze, ciò potrebbe a sua volta costituire ragione per bloccare l’etichettatura, giacché lo stesso termine “Vino Naturale” andrebbe a contrassegnare prodotti tra loro diversi, così ingenerando confusione nei consumatori.

Per contro , l’etichettatura “Vino biologico” significa che il vino è conforme agli standard fissati dalla legislazione europea in materia.


Vediamo allora perché espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” solleva perplessità sulla sua legittimità.

Tali espressioni vengono usate dai produttori che vinificano seguendo l’idea che al vino nulla deve essere aggiunto.

In primo luogo, i servizi della Commissione avevano osservato che il termine “vino naturale” non è definito dalla disciplina europea, né è incluso nella lista delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013.

Inoltre, tale espressione confliggerebbe con i principi che sorreggono le regole dell’Unione sulle pratiche enologiche (dette anche tecniche di cantina), espressi nell’ art.80 del regolamento UE sulla OCM Unica (regolamento n. 1308/2013) ed attuati nel Codice enologico comunitario.

Secondo detti principi, nell’Unione è consentito produrre e commercializzare vino solo se prodotto conformemente alle pratiche enologiche autorizzate, le quali “sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti“.

A sua volta, la Commissione ha il potere di consentire una pratica enologica solo considerando:

a) le pratiche enologiche ed i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV e dei risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) la protezione della salute pubblica;

c) il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d) la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed essenziali del vino, in modo che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f) gli altri principi fissati nell’allegato VIII al citato regolamento 1308/2013.

Di conseguenza, secondo l’originaria impostazione della Commissione, qualsiasi vino prodotto conformemente a tali disposizione può essere considerato naturale: l’uva non si trasforma “naturalmente” in vino, ma necessita – in ogni caso – di una manipolazione.

Il che porta a dire che ogni vino, pur essendo per forza di cose manipolato, è naturale.

In secondo luogo, l’espressione in questione confliggerebbe con i principi in materia di etichettatura (art.120 del regolamento 1308/2013, sulle indicazioni facoltative) nonché sull’informazione dovuta ai consumatori per i prodotti alimentari (in particolare gli art. 7 e 36 del regolamento 1169/2011).

Alla luce del parere inizialmente epresso dai servizi della Commissione, l’espressione  “vino naturale” o “vin méthode nature”  indurrebbe il consumatore a pensare che il prodotto così designato abbia una qualità o salubrità superiore rispetto ad un altro vino privo della medesima dicitura.

Di conseguenza, siffatte espressioni creerebbero l’idea dell’esistenza di una differenza sostanziale nella composizione e natura dei vini così contrassegnati, risultando potenzialmente ingannevoli.

Alla luce di tale orientamento, dunque, le espressioni “vino naturale” o “vin méthode nature” potrebbero essere legittimanete usate solo quando verrà definita – se mai ciò accadrà, essendo per il momento la cosa esclusa – una specifica categoria di prodotti vitivinicoli ovvero verranno individuate da apposite norme le particolari qualità di siffatti vini ovvero i limiti alle tecniche di cantina attualmente lecitamente utilizzabili per produrli (e cioè i limiti alla citata legittima manipolazione, necessaria per trasformare le uve in vino).

Allo stesso modo di quanto avviene per i vini biologici (per i quali vige un apposito regolamento dell’Unione sulle tecniche di cantina ammissibili e sul metodo di produzione dell’uva da cui sono generati).

L’intervento dei servizi della Commissione seguiva un’interrogazione fatta in sede di Parlamento Europeo, ove si domandavano chiarimenti circa una nuova normativa francese, che – secondo le notizie della stampa – avrebbe riconosciuto formalmente i “vin méthode nature”.

Inoltre, anche la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) aveva a sua volta precisato che la menzione « vin nature » non era ritenuta conforme alla legislazione europea (art.53 del Regolamento UE 33/2018 in particolare), al contrario della menzione  « vinification sans intrants ».

Per quanto concerne l’indicazione “Vino senza solfiti aggiunti“, la Commissione aveva reso un proprio parere già nell’anno 2015, sostenendo che – in mancanza di apposite regole sull’etichettatura dei vini per quanto concerne l’indicazione dei loro ingrtedienti (che sono in arrivo per effetto della riforma della “PAC post-2020“) – tale indicazione sarebbe lecita solo se

“il vino contenesse solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione ed in concentrazioni non suoperiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale”


Verosimilmente, la situazione appare destinata ad evolvere anche per effetto indiretto della riforma delle regole dell’Unione sull’etichettatura dei vini, che – una volta entrata in vigore la cosidedetta PAC post-2020 – imporranno di indicare i componenti enologi usati nella vinificazione che costituiscono veri e propri “ingredienti“.

La lettura e la comparazione delle future etichette già potrebbe forse già dare qualche immediata indicazione sul livello di “naturalità” del prodotto, fermo però restando che l’uso degli eccipienti non risulterebbe comunque indicato nelle nuove etichette.


Il caso ricorda quello del “vino libero“, la cui dicitura è stata parimenti ritenuta ingannevole dall’Autorità antitrust italiana.


La propensione dei consumatori a sostenere un esborso economico a fronte dell’acquisto di un prodotto etichettato come “naturale” è stato oggetto di un interessante studio scientifico, condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Palermo.


Convegno sul vino naturale


Video convegno sul Vino Naturale

Il convegno si è tenuto dopo che i servizi della Commissione avevano reso nota la loro posizione, ma prima delle dichiarazioni rese dalla Commissaria   Stella Kyriakides.


Queste ulltime vengono invece prese in considerazione in un nostro successivo convegno.

Consulenza aziende agricole vitivinicole

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Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

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Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


Siamo disponibili per consulenze in VIDEOCONFERENZA


Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



Accordi internazionali UE commercio vino

Commercio internazionale vino: gli accordi internazionali UE commercio vino


Il commercio internazionale vino è favorito da un complesso nonché sofisticato sistema di accordi internazionali conclusi dalla Unione Europea con altri paesi del mondo (accordi internazionali UE commercio vino), in modo tale da eliminare o almeno ridurre fortemente le barriere che altrimenti si oppongono agli scambi.

Diciamo subito che non si è affatto trattato di una liberalizzazione selvaggia, ma di un lungo lavoro per una condivisione delle regole in materia, che – per forza di cose – ha anche comportato qualche mediazione e qualche reciproca concessione in capo a tutte le parti.

Gli accordi internazionali sono stati conclusi nell’arco di circa quindici anni dalla Comunità con vari Stati terzi (fra cui Canada, Svizzera, Messico, Repubblica Sudafricana, Australia, Cile e Stati Uniti d’America: quanto pattuito tra la Comunità e gli USA è però considerato dagli stessi contraenti solo come un primo passo verso la definizione di un trattato di più ampio respiro) in materia di commercio del vino, senza mai proporsi di pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio: semmai l’idea è quella di darvi maggiore effettività.

Tali specifici trattati sono volti a disciplinare varie questioni cruciali per gli scambi commerciali di vino:

Da un canto, le tecniche di cantina rappresentano notoriamente le modalità con cui viene prodotto il vino, spesso comportanti l’utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui nella bevanda finale (uno per tutti, l’anidride solforosa utilizzata come conservante). Inoltre, se la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall’insieme dei trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere molto labile il collegamento con le caratteristiche dell’uva pigiata, insorge il rischio per il consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato. La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute, sia l’interesse economico del consumatore.

Disciplinare le regole sulle tecniche di cantina comporta fissare specifiche di produzione, foriere però di creare ostacolo agli scambi (rallentandoli con gravose incombenze burocratiche ovvero impedendoli) tra la Comunità e gli Stati terzi, qualora il paese importatore non riconosca o ponga limiti o ancor più non ammetta tout court il ricorso ad una determinata pratica, invece normalmente utilizzata nel paese ove un vino viene prodotto.

Dall’altro canto, se tra vari Stati sussistono differenze nel livello e nelle modalità di protezione per le denominazioni di origine, ciò può sensibilmente falsare la concorrenza tra i produttori siti nei differenti paesi. Difatti, se uno Stato non protegge adeguatamente le denominazioni riconducibili a territori esteri, i produttori nazionali riescono a produrre e commercializzare nel loro paese vini locali etichettandoli legalmente con nomi geografici esteri, in danno a chi vinifica nella località realmente corrispondente alla denominazione rispettando il relativo disciplinare.

E’ vero che, a livello internazionale, la tutela delle denominazioni di origine è più di recente stata disciplinata dagli accordi Trips (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights), conclusi a Marrakesh il 15 aprile 1994 durante “l’Uruguay Round” del General Agreements on Trade and Tariffs (Gatt), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà intellettuale – ivi inclusi quelli relativi alle indicazioni geografiche –  sono stati inseriti negli accordi inerenti l’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisation – WTO), vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti.

E’ altresì vero che – con riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche – i Trips recepiscono in verità molto più l’impostazione europea rispetto a quella accolta dagli altri paesi. Tuttavia, ciò è avvenuto soprattutto in linea teorica e con scarsa rilevanza pratica, a seguito della mancata esecuzione delle fasi attuative previste in detto accordo: cosa imputabile alla nota resistenza opposta dagli Stati Uniti d’America e dagli altri paesi di influenza anglosassone (fatta ovviamente eccezione per il Regno Unito, perchè al momento di concluderli esso faceva parte dell’Unione Europea). Questo dunque il nocciolo della questione.

Di recente, in materia di tutela delle denominazioni di origine, si sono aggiunti gli accordi con la Cina ed il Giappone.

D’altro canto ancora, anche a prescindere dalle delicate questioni riconducibili alla tutela delle denominazioni di origine, le regole sull’etichettatura – previste nell’interesse del consumatore – comportano a loro volta ulteriori ostacoli al commercio. Se esse non sono in qualche modo concordate, ogni Stato può opporsi al fatto che sul proprio territorio vengano immessi in commercio vini etichettati in modo diverso da quanto stabilito dalla rispettiva legislazione nazionale. Ciò comporta per i produttori esteri l’obbligo di adeguarsi, sostenendo ulteriori costi e difficoltà burocratiche.


Impatto economico accordi internazionali UE su commercio vino


Ecco spiegata la ragione dei trattati internazionali conclusi dalla Comunità sul commercio del vino (per una loro analisi approfondita, mi permetto di rinviare al mio lavoro pubblicato nel libro “Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale e europeo”, Giuffrè, Milano, 2009).

A ben vedere, si tratta di un’ampia rete di relazioni internazionali, intessuta dalla Comunità, al fine di creare un contesto giuridico ove sono trattate nel modo più unitario possibile le soluzioni per le principali  problematiche che affliggono il commercio del vino, appena illustrate.

Nel valutare il risultato attualmente raggiunto va peraltro tenuto in debito conto che, a livello internazionale, è forse molto difficile pervenire ad una disciplina totalmente unitaria, viste le differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici, a loro volta alimentate dalla circostanza che gli interessi economici sottostanti – conseguenti anche alla natura dimensionale dei produttori nei diversi paesi ed alla relativa disponibilità di risorse economiche – spesso divergono sensibilmente.

Così facendo, dal proprio punto di vista la Comunità ha in buona sostanza gradualmente realizzato un obiettivo – tutt’oggi in evoluzione – simile a quello conseguibile mediante un trattato multilaterale, ove peraltro spesso solo apparentemente si ha una disciplina uniforme, mentre in realtà la situazione risulta frammentata a causa delle varie deroghe e riserve spesso pattuite in simili accordi, capaci talora di minarne la loro stessa efficacia.

Un approccio dunque pragmatico, che consente peraltro di tutelare nello stesso modo all’estero sia le denominazioni d’origine sia le indicazioni geografiche comunitarie. Ciò verosimilmente evita alla radice l’insorgere di pericolose future falle nel loro sistema di protezione, magari scaturenti dalla circostanza che è la stessa Comunità a differenziare le prime dalle seconde, sì da ricollegare la tipicità dei prodotti contrassegnate da quest’ultime a presupposti un poco più lassi rispetto a quelli indicati negli accordi Trips, i quali paiono in realtà proteggere solo le denominazioni di origine in senso stretto.

Per quanto concerne le pratiche di cantina, sebbene sul piano della tecnica giuridica i trattati stipulati con i diversi Stati terzi operano con modalità differenti (essendo talora basati sul principio del mutuo riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia, talora sull’individuazione delle singole tecniche reciprocamente consentite), il risultato tende sostanzialmente ad essere il medesimo: ciascun paese autorizza l’importazione ed il commercio sul proprio territorio dei vini prodotti su quello dell’altra parte, conformemente alle pratiche o trattamenti enologici concordate. L’aspetto più interessante è che – in via di massima – le pratiche autorizzate sono sempre le stesse, il che semplifica notevolmente il lavoro per i produttori. Permangono tuttavia alcune differenze (non proprie tutte le tecniche sono sempre reciprocamente ammesse ovvero possono variare le condizioni operative): ciò non permette allora di confidare che basti semplicemente la mera osservanza della normativa comunitaria interna per esportare ovunque il vino realizzato in conformità solo a quest’ultima.

Quanto concordato sulla protezione delle denominazioni di origine e sul riconoscimento delle tecniche di cantina, si riflette poi sull’etichettatura dei prodotti, facilitando così l’individuazione di regole condivise in materia, cui si accompagna spesso la creazione di appositi organismi o procedure di semplificazione amministrativa.

Vista la portata degli impegni assunti sul piano internazionale, è poi difficile pensare che essi non esplichino anche un effetto sulla stessa evoluzione del diritto comunitario interno in materia vitivinicola, lasciando quest’ultimo libero di svilupparsi del tutto autonomamente.

Inoltre, coerentemente con tale strategia di internazionalizzazione, l’Unione Europea partecipa come osservatore con statuto speciale (la Commissione aveva addirittura proposto la vera e propria adesione) ai lavori dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV), i cui principali compiti sono l’indicare ai suoi membri le misure atte a tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel mondo vitivinicolo nonché il contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti in materia, unitamente all’elaborare nuovi criteri internazionali utili a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti in questione.

Peraltro, già a seguito della riforma dell’organizzazione comune di mercato vitivinicola, l’OIV ha aumentato considerevolmente la propria influenza sul diritto vitivinicolo comunitario, visto il ruolo ora attribuito sul piano normativo non solo più ai metodi di analisi, ma anche alle  raccomandazioni sulle pratiche di cantina elaborate dall’OIV stessa.

In primo luogo, esse sono ora divenute uno dei criteri cui deve attenersi la Commissione nell’esercitare il potere delegatole per elaborare norme regolamentari sulle tecniche di cantina: ciò si è poi concretizzato nel suo citato regolamento n.606/2009, che dell’OIV sostanzialmente recepisce il Codex enologico internazionale e la Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti. In secondo luogo, l’importazione di vini stranieri nel territorio comunitario viene subordinata al rispetto di dette raccomandazioni durante la loro lavorazione, a meno che venga diversamente disposto da appositi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con il paese di provenienza del prodotto.


PER APPROFONDIRE: “Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità” , in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.