Tipicita vini DOP IGP

La tipicità vini DOP IGP, rappresentante l’espressione dei loro specifici territori di riferimento,  viene individuata nei rispettivi disciplinari di produzione.


La tipicita vini DOP IGP costituisce dunque la “firma” di ciascun territorio sui propri vini. Viene espressa nei disciplinari di produzione. Ma è cosa immediata per tutti percepirla dalla loro lettura?

I disciplinari di produzione, chiave di volta per la tutela legale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

 

La tipicità dei singoli vini DOP e IGP trova espressione (o, meglio, sintesi) nei rispettivi disciplinari di produzione, i quali rappresentano l’elemento cardine per la tutela delle denominazioni geografiche (DOP, in Italia suddivise in DOC e DOCG) e le indicazioni tipiche (IGP, in Italia definite anche IGT), sia a livello dell’Unione Europea (per effetto degli art.92 e ss. del regolamento UE/1308/2013), sia al di fuori dei suoi confini, grazie ai numerosi accordi intenazionali conclusi al riguardo dall’UE con gli Stati terzi.

Disciplinari vini DOP - IGP italiani

All’interno di ciascun disciplinare, poi, i punti più indicativi circa la tipicità del vino (Tipicita vini DOP IGP) sono i “requisiti organolettici” (dato peraltro obbligatorio ai sensi della legislazione unionale: art.93, comma 2, del regolamento UE/1308/2013).

Inoltre, i disciplinari devono anche indicare le caratteristiche climatiche, geologiche e morfologiche dei loro territori , dovendo chiarire “il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico“, ma intuirne l’influenza sulla tipicità del vino diviene discorso meno intuitivo.

La tutela legale di DOP e IDP prescinde tuttavia dalla distinguibilità dei prodotti commercializzati con il nome oggetto di protezione.

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A rigore, però, secondo il diritto europeo la tutela in favore delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche viene concessa anche se il prodotto (vino o alimento), che vuole fregiasi del nome protetto (e cioè il nome geografico del proprio territorio, costituente la DOP o la IGP) non presenta i caratteri della distinguibilità (Corte di Giustizia, sentenza «Torrone di Alicante» del 10 novembre 1992, in causa C-3/91 )

In effetti, per il diritto europeo (Corte di Giustizia, sentenza 14 settembre 2017, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, in causa C‑56/2016, punto 82), la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è piuttosto volta a difendere la loro reputazione e

costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti 

Le fonti della tipicità: le caratteristiche del territorio e l’influenza umana, come individuati dal disciplinare di produzione.

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Ciò posto, se poi si esaminano i “requisiti organolettici” imposti da ciascun disciplinare, si realizza che – essendo essi volutamente espressi in modo estrermamente sintetico – quanto ivi descritto rappresenta in realtà una sorta di “macro-modello”.

Insomma, è un qualcosa piuttosto lontano rispetto alla descrizione che solitamente un sommeiler/assaggiatore rende in fase di degustazione, ove peraltro le schede di valutazione tendono a concentrarsi sulle sensazioni organolettiche stesse (di cui si ricerca la loro qualità ed equilibrio), lasciando però poco o nessuno spazio alla valutazione della tipicità (si veda la scheda ONAV, ad esempio).

Il disciplinare, infatti, definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe in effetti una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, quindi, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione (sempre più spesso diviso in sotto-zone o aree geografiche, si pensi al caso del Barolo) nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Ciò nonostante, nel momento in cui il produttore di un vino, atto a divenire DOP (DOC o DOCG), vuole immettere sul mercato il proprio prodotto, i relativi campioni sono soggetti all’esame (svolto “alla cieca”) dalle competenti commissioni di degustazione, che ne valutano l’ideoneità e, dunque, anche la tipicità (tipicita vini DOP IGP).

Solo se tale esame viene superato, il vino potrà portare in etichetta il nome del proprio territorio (accompagnato dalla pertinente menzione: DOC o DOCG), il quale viene così a rappresentare una garanzia di qualità per il consumatore (e cioè il vino è conforme ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione).

Il rispetto del disciplinare assicura sempre la tipicità?

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La tipicità, rappresentante la “comune nota di fondo” che i differenti territori conferiscono ai loro rispettivi vini (tipicita vini DOP IGP),  è quindi frutto delle molteplici interazioni tra l’insieme dei fattori presi in considerazione dai relativi disciplinari.

“Nota di fondo” che troverà poi una propria “declinazione” – tutta da scoprire – per effetto delle varie annate, delle differenze morfologiche e geologiche dei singoli appezzamenti, delle scelte dell’enologo, etc …

Tuttavia, il rispetto del disciplinare deve necessariamente portare alla realizzazione di un vino che esprime la tipicità delineata nel disciplinare stesso.

Questo passaggio non può mancare, altrimenti il vino – per quanto buono o sublime – non è espressione del territorio di riferimento, ma solo del suo produttore (il che è nobile, ma esula dalla filosofia delle denominazioni di origine).

La situazione appare però molto complessa, giacché in alcuni casi ad uno specificio terriorio corrisponde una sola DOP; in altri casi, lo stesso territorio è frazionato in varie distinte DOP;  in altri ancora, sullo stesso territorio si sovrappongono – almeno parzialmente – diverse DOP e/o IGP. Insomma, siamo nel mondo della complessità, ma proprio ciò  rappresenta uno degli elementi di fascino di quello dei vini.

Ciò posto, ragionare in termini di tipicità diviene tuttavia più difficile, con riferimento alle cosiddette DOC “regionali”, e cioè quelle che coincidono con l’intero terriorio di una Regione (quali Piemonte, Sicilia, ….).

In effetti, la loro ampiezza geografica porta necessariamente a comprendere zone dalle caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche molto eterogenee fra loro.

Inoltre, i relativi disciplinari molto spesso si limitano a richiamare i requisiti chimico-fisici (o, comunque, non si allontano molto da loro) previsti dalla normativa unionale (Allegato VII al regolamento 1308/2013) per le varie categorie di prodotti vitivinicoli.

Di conseguenza, nel caso delle DOC “regionali”, la tutela trova forse maggiore ragione nella volontà di proteggere la reputazione commerciale (conformemente alle indicazioni date dalla Corte di Giustizia nelle citate sentenze) di tali nomi geografici. Inoltre, il consumatore è garantito da controlli più incisivi, rispetto a quelli effettuati sui vini senza denominazione.

Ne discende che il ragionare in termini di tipicità si addice forse maggiormente per le denominazioni con un’estensione territoriale più limitata, per quanto anche in questo caso il rispettivo territorio possa presentare caratteristiche eterogenee al suo interno.

Difatti, se l’estensione territoriale di una denominazione è contenuta, risulta più facile coglierne gli aspetti comuni di fondo, anche grazie ai relativi disciplinari (i quali, peraltro, limitano effettivamente le varietà ampelogratiche utilizzabili, le rese massime per ettaro e/o di trasformazione  dell’uva in mosto ovvero prevedono requisiti chimici ed analitici più rigorosi per il prodotto finale).

Decodificare il disciplinare?

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La tipicità non emerge tuttavia in modo sempre immediato dai dati tecnici contenuti nel disciplinare, ma è in un certo senso lì “criptata” loro tramite, almeno agli occhi di chi non è un esperto del settore.

Individuare la tipicità del vino di un determinato territorio, illustrandola in modo discorsivo, rappresenta allora semplicemente un altro modo di leggere il relativo disciplinare, consentendo di capire in modo colloquiale, ma preciso, a quale risultato (nella forma di “macro modello”) esso conduce.

Non esistendo però una versione “ufficiale” sulla descrizione della tipicità (gli unici dati vincolanti sono infatti quelli indicati nel disciplinare stesso), la “decodificazione” apre un certo spazio soggettivo a disposizione dell’interprete.

Ecco la questione delicata: la “vulgata” (e cioè la descrizione della tipicità in termini colloquiali) è sempre fedele? Susssite il rischio che la definizione stessa della tipicità possa dipendere dall’eloquenza e dall’abilità retorica dell’interprete che la comunica?

Sul piano giuridico, la situazione si risolve comunque con il lavoro professionale svolto dalle citate commissioni di valutazione:   se al loro assaggio un certo vino DOP è ritenuto idoneo, esso soddisfa i requisiti organolettici previsti dal disciplinare e, quindi, integra la relativa tipicità.

Qalora  “promosso” in sede di siffatto controllo (che avviene nel finale della fase produttiva), il vino può essere allora commercializzato spendendo legittimamente in etichetta il nome del relativo territorio, a cui lo specifico disciplinare si riferisce, unitamente alla sigla DOP (DOC-DOCG a seconda dei casi, in Italia).

Tale verifica avviene però solo a campione per i vini IGP/IGT (indicazione geografica protetta), la cui protezione spesso è riconducibile all’esigenza di salvaguardare la notorietà del relativo nome geografico (art.93, comma 1, lettera b, del Regolamento UE/1308/2013), il che di fatto avvicina alquanto tale situazione a quella delle DOP regionali (ferme le differenze esistenti sul piano giuridico, quanto a requisiti ed intensità dei controlli).

Tutto ciò è ancora attuale?

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Quanto esposto riflette l’approccio tradizionale al tema della denominazioni di origine, di cui la tipicità rappresenta un aspetto fondamentale.

Recenti riflessioni mettono però in dubbio le fondamenta di tutto il discorso, come si evice dalla posizone assunta da Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC.

A suo parere (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):

“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. … 

… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.

Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...

… Oggi una Doc è mito o realtà ? Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione. La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.

Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.

Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.

In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …

 

Qualche considerazione “a caldo”

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Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto  interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.

Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quelle “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetti tali criteri) con quello prodotto da una cantina che rispetta rigorosi parametri ESG (che non sono quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, vista la debolezza dei criteri relativi agli aspetti sociali e di governance)?

Ancora: è allora più corretto l’approccio seguito negli Stati Uniti (modificato   solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quanto sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?

Infine: la protezione alle denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?

Quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?

 

 

 

Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022

Il MIPAAF ha pubblicato il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022.


Il Vademecum campagna vendemmiale 2021/2022 indica i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole per tale periodo.

 

CONTENUTO

1 LE MISURE PER LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE RESE DELLE UNITA’ VITATE PER VINI GENERICI

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico
2.2 Le comunicazioni telematiche
2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.
2.4 Documento MVV elettronico
2.5 Alcuni approfondimenti e chiarimenti
2.6 Documenti e-AD.
2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.
2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E 11
2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC
2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA – DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.
3.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

4 FERMENTAZIONI – PRATICHE ENOLOGICHE

4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)
4.2 Il quadro normativo europeo di riferimento
4.3 Operazioni di arricchimento
4.4 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.
4.5 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
4.6 Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.

5 SOTTOPRODOTTI

6 CENTRI D’INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME – PRODUZIONE DI SUCCHI D’UVA

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO

11 NORME SUGLI ALLERGENI

12 ALLEGATO

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements, published in Jus Vini, 2021, 1, p.11-52.

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Index

1. Introduction; 2. Oenological practices; 2.1 Free movement of wine inside the EU; 2.2 Non-tariff barriers in the trade with third countries; 2.2.1 WTO Agreements to overtake non-tariff barriers: SPS and TBT; 2.2.2 EU Agreements; 3. Protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indications (PGIs); 3.1 Protection inside the EU; 3.2 Protection in third countries; 3.2.1 WTO Agreement: TRIPS; 3.3.2 EU Agreements; 3.3.3 EU adhesion to WIPO Agreement (the Lisbon System and the Geneva Act); 4. Final considerations.

Abstract. National rules on oenological practices respond to the need to protect human health and economic interests of consumers and producers. In international trade, however, such rules can turn into non-tariff barriers. The protection of DOs and GIs allows the safeguarding of an important economic and intangible heritage, at least from a European point of view. At an international level, however, this necessity clashes with antithetical economic interests, mainly attributable to the fact that in many non-European territories, various important European DOs and GIs have become common names that indicate certain types of foodstuffs or wines. In the WTO context, the mitigation of non-tariff barriers is entrusted to the SPS and TBT Agreements, while the protection of geographical indications to the TRIPS Agreement. However, their effectiveness has proven weak, especially TRIPS. Consequently, the European Union has concluded a series of international agreements with many third countries (both producers and consumers of wine) aimed at favouring trade in wine. In this way, on the one hand, a set of globally shared rules on oenological practices has been identified (thanks also to OIV action), and, on the other hand, numerous European DOs and GIs have obtained international recognition, thus allowing their concrete protection. EU international agreements have also contributed to increased awareness and consensus in the world on quality schemes related to the PDO and PGI systems. Unfortunately, in several cases, not all of the currently existing European geographical indications are recognised (only some of them), and this situation creates disparities.

Vino dealcolato

Vino dealcolato: con la PAC post-2020 è stata autorizzata la sua produzione e commercializzazione nella UE.


Vino dealcolato: nel contesto della  riforma della PAC post-2020 (adottata a fine giugno 2021) si è deciso di autorizzare la  produzione e commercializzazione.

Senza aggiungere nuove categorie di prodotti vitivinicoli, è stata consentita la dealcolazione (totale o parziale) di alcune di esistenti, e cioè:

      • “vino”,
      • “vino spumante”,
      • “vino spumante di qualità”,
      • “vino spumante di qualità del tipo aromatico”,
      • “vino spumante gassificato”,
      • “vino frizzante”,
      • “vino frizzante gassificato”

Dispone in proposito il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), che modifica nel seguente modo l’Allegato VII, parte II al regolamento UE/1308/2013

la parte II è così modificata:

i)

è aggiunta la frase introduttiva seguente:

«Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

Quanto al trattamento di dealcolizzazione, il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), modifica nel seguente modo l’Allegato VIII, al regolamento UE/1308/2013:

la parte I è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

ii)

nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

iii)

la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

2.

L’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

3.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

4.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

5.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, e l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

iv)

nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.»;

v)

è aggiunta la sezione seguente:

«E.   Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a)

parziale evaporazione sotto vuoto;

b)

tecniche a membrana;

c)

distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

Le pratiche enologiche così ammesse  per la dealcolazione sono quindi le stesse previste dal Codice OIV per i trattamenti enologici per la “dealcoholisation of wines“, che sono poi le stesse consentite anche per la “Correction of the alcohol content in wines” (il Codice enologico UE regola quest’ultima nell’appendice 8 del suo allegato I, dove non vengono specificatamente individuate le techiche utilizzabili, ma si dice solo che esse possono essere utilizzabili da sole o congiuntamente).

Per contro, non potranno essere delacolate le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

      • “vino ottenuto da uve appassite”,
      • “vino di uve stramature”
      • “vino liquoroso”.

In precedenza non era lecito nè produrre nè commercializzare il vino delacolato nell’Unione Europea.

Ciò perché sino all’anno 2021 il vino dealcolato:

Per quanto concerne la dealcolazione (parziale o totale) ora autorizzata, è neccessario che i prodotti  – prima di tale processo – abbiano integrato i requisiti previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.

Sul piano pratico, ci si domanda come sia possibile rispettare i requisiti suddetti per i vini spumanti (a prescindere dall’origine naturale o artificiale del gas che ne determina la pressione), qualora la dealcolazione debba avvenire sul prodotto che ha “pienamente” raggiunto i requisiti previsti per la propria categoria di prodotto, i quali prevedono sempre la presenza di una pressione minima, che andrebbe poi persa durante il processo di dealcolazione.

In effetti, il tema è allo studio del gruppo di esperti degli Stati membri.

Nel Vademecum per la campagna vendemmiale 2022 (pag.17/18), il MIPAAF evidenzia poi vari ostacoli che l’attuale normativa italiana pone attualmente alla produzione di vino dealcolato/dealcolizzato, derivanti dal fatto che essa è ancora strutturata in modo coerente a quanto disponeva in precedenza la legislazione UE, che non ammetteva tali tipologie di prodotti.

Si ricorda che  l’art.82 del medesimo regolamento (UE) 1308/2013 vieta la produzione e la commercializzazione dei prodotti non conformi agli standard previsti in dette definizioni.

Analogo discoso vale per i vini aromatizzati (disciplinati invece dal regolamento UE 251/2014), a sua volta modificato dai citato regolamento UE/2127/2021 (art.3 e seg).


 

Tale riforma appare peraltro coerente con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la lotta contro il cancro, ove viene evidenziato come il consumo  nocivo di alcol può contribuire all’insorgere di tale malattia.

3.3.   Ridurre il consumo nocivo di alcol 

I danni derivanti dal consumo di alcol rappresentano un serio problema di salute pubblica nell’UE. Nel 2016 il cancro è stato la principale causa dei decessi attribuibili all’alcol, con una percentuale del 29 %, seguito da cirrosi epatica (20 %), malattie cardiovascolari (19 %) e traumi (18 %). La Commissione aumenterà il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10 % dell’uso nocivo di alcol entro il 2025. Inoltre la Commissione riesaminerà la legislazione dell’UE sulla tassazione dell’alcol e sugli acquisti transfrontalieri di prodotti alcolici da parte di privati, assicurandosi che rimanga adatta allo scopo di bilanciare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di protezione della salute.

Per ridurre l’esposizione dei giovani alla promozione commerciale di alcol, la Commissione controllerà attentamente gli effetti prodotti dall’attuazione della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi sulle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche, anche sulle piattaforme di condivisione di video online. A tal fine collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta, proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023. Sarà anche fornito sostegno agli Stati membri affinché realizzino interventi brevi sull’alcol, basati su dati concreti, presso le strutture di assistenza sanitaria di base, sul luogo di lavoro e presso i servizi sociali.

 

 

Disciplinari produzione DOP IGP

I disciplinari rappresentano l’elemento centrale e caratterizzante degli alimenti e dei vini a denominazione d’origine ed indicazione geografica (Disciplinari produzione DOP IGP).


I disciplinari produzione DOP IGP rappresentano il cardine delle regole in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette, per quanto concerne sia i vini, sia gli alimenti.

Quanto ai vini, il rispetto dei disciplinari produzione DOP IGP implica:

    • l’individuazione della zona di produzione dell’uva e della zona di relativa vinificazione;
    • la definizione della base ampelografica e delle rese per ettaro massime ammissibili;
    • limiti alle tecniche di cantina ammesse in via generale nonché alle rese di trasformazione da uva a mosto;
    • il raggiungimento di determinati parametri qualitativi, sia dal punto di vista chimico che organolettico;
    • regole sulla presentazione del prodotto (tipologia delle bottiglie, sistemi di chiusura);
    • la presizione di eventuali menzioni tradizionali, di cui ne viene specificato il significato;
    • il controllo di ogni fase della produzione (dalla vigna al prodotto finito) da parte di organismi indipendenti (che non possono essere i consorzi di tutela), che devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità nel loro operato nonché disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

L’esistenza dei disciplinari di produzione costituisce il presupposto per la protezione a livello comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (art.93 e 94 del regolamento UE 1308/2013).

Il contenuto dei disciplinari di produzione è però definito unicamente dai produttori di ciascun vino o alimento a denominazione di origine o indicazione geografica, che devono provvedere a redigerlo sulla base di uno schema previsto dall’Unione Europea (attenzione: si tratta di un mero schema, vuoto  cioè di contenuto: allegato I al regolamento UE 34/2019).

Di conseguenza, per capire quali sono le caratteristiche di un vino DOP o IGP, bisogna far riferimento al rispettivo disciplinare di produzione.

Quest’ultimo, comunque, rappresenta una sorta di “macro-modello”: esso infatti definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, infatti, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Tale macro-modello identifica quindi “in termini tecnici” la tipicità dei vini del territorio cui il disciplinare si riferisce.

Una volta adottati, i disciplinari possono essere modificati seguendo le apposite procedure.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP


Disciplinari produzione DOP IGP

 

Vino naturale vin méthode nature

L’espressione “Vino naturale” “vin méthode nature” non verrà specificamente regolata dal diritto dell’Unione Europea, ma resta soggetta alla generale disciplina sull’etichettatura degli alimenti, che impone di comunicare dati veritieri e non ingannevoli.


Mediante una prima comunicazione, i competenti servizi della Commissione UE (nota del 2020 emessa dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale – DG AGRI),  avevano sostenuto che l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” era di per sè ingannevole nei confronti del consumatore.

Di conseguenza, secondo tale orientamento, tale espressione non poteva essere legittimamente usata nell’etichettatura e presentazione dei vini, nè se riferita al vino, nè se riferita al metodo di produzione.

Successivamente, la Commissaria   Stella Kyriakides (competente per la salute e la sicurezza alimentare, … quindi un settore diverso rispetto all’agricoltura) ha assunto una posizione più “sfumata”, affermando che tali indicazioni non verranno regolamentate dal diritto dell’Unione, ma restano soggette alle regole geneali sull’etichettaura degli alimenti (regolamento UE/1169/2011) e, comunque, non costituiscono un’indicazione qualificabile come informazione nutrizionale e sulla salute di un prodotto alimentare ai sensi del Regolamento UE/1924/2006.

Tale posizione in risposta ad una lettera aperta inviata alla Commissaria Stella Kyriakides da vari membri del Parlamento Europeo, che invitavano a definire in via regolamentare l’uso del termine “naturale” sull’etichetta degli alimenti.

La posizione assunta dalla Commissaria   Stella Kyriakides sul vino naturale vin méthode nature significa sostanzialmente due cose:

      • in primo luogo, l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” rappresenta un’indicazione facoltativa sull’etichetta dei vini;
      • in secondo luogo, detta espressione – se apposta – non deve risultare nè ingannevole, nè fuorviante per i consumatori.

Fermo allora restando che non è allora di per sè vietato indicare in etichetta l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”, resta da capire quando essa sia effettivamente legittima.

La posizione assunta dalla Commissaria   Stella Kyriakides sposta allora il baricentro decisionale sugli Stati membri e le rispettive autorità nazionali, chiamate a far rispettare la citata legislazione europea sulla corretta etichettutara degli alimenti.

In sostanza, in base all’attuale situazione, compete alle autorità nazionali decidere – con un approccio verosimilmente caso per caso – quando la suddetta etichettatura sia legittima o meno.

Il che significa stabilire sul piano nazionale cosa significa “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” ed a quali condizioni nonché con quali garanzie un vino può essere etichettato in tal modo.

Discendono allora due ulteriori conseguenze:

      • da un canto, in assenza di un provvedimento normativo nazionale, la legittimità di detta etichettatura può essere contestata dalle autorità amministrative di controllo dello stesso Stato in cui viene prodotto ed etichettato il vino, ivi comprese quelle eventualmente competenti ad contrastare le pratiche ingannevoli ai danni dei consumatori (il che apre la strada anche a possibili azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori);
      • dall’altro, la valutazione fatta dalle autorità di uno Stato membro potrebbe essere non condivisa da quelle di un altro Stato membro dell’Unione: quest’ultimo, pertanto, potrebbe opporsi all’introduzione sul proprio territorio dei vini prodotti sul territorio del primo e recanti in etichetta l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”.

In altre parole, in assenza di una regolamentazione a livello europea – lo  Stato membro di importazione intra-comunitaria potrebbe ritenere ingannevole espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”,  nonostante sia stata autorizzata nello Stato di produzione del vino: pertanto, invocando proprio le regole del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (che consentono di derogare al principio di libera circolazione per proteggere gli interessi dei consumatori), detto Stato potrebbe vietare la commercializzazione sul proprio territorio del vino di altro Stato membro così etichettato.

In caso di conflitto, la questione giungerebbe inevitabilmente sul tavolo della Corte di Giustizia.

Per cercare di dare una “garanzia” di  contenuto all’espressione “Vino naturale” – cosa che potrebbe forse consentire di evitare che detto termine venga considerato ingannevole – sono stati elaborati alcuni disciplinari o regole di produzione (da non confondersi assolutamente con i disciplinari dei vini DOP – IGP) da parte di alcune organizzazioni di natura squisitamente privatistica, quali:

Tali regole volontarie vanno però comparate tra loro.

Se dovessero emergere significative discordanze, ciò potrebbe a sua volta costituire ragione per bloccare l’etichettatura, giacché lo stesso termine “Vino Naturale” andrebbe a contrassegnare prodotti tra loro diversi, così ingenerando confusione nei consumatori.

Per contro , l’etichettatura “Vino biologico” significa che il vino è conforme agli standard fissati dalla legislazione europea in materia.


Vediamo allora perché espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” solleva perplessità sulla sua legittimità.

Tali espressioni vengono usate dai produttori che vinificano seguendo l’idea che al vino nulla deve essere aggiunto.

In primo luogo, i servizi della Commissione avevano osservato che il termine “vino naturale” non è definito dalla disciplina europea, né è incluso nella lista delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013.

Inoltre, tale espressione confliggerebbe con i principi che sorreggono le regole dell’Unione sulle pratiche enologiche (dette anche tecniche di cantina), espressi nell’ art.80 del regolamento UE sulla OCM Unica (regolamento n. 1308/2013) ed attuati nel Codice enologico comunitario.

Secondo detti principi, nell’Unione è consentito produrre e commercializzare vino solo se prodotto conformemente alle pratiche enologiche autorizzate, le quali “sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti“.

A sua volta, la Commissione ha il potere di consentire una pratica enologica solo considerando:

a) le pratiche enologiche ed i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV e dei risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) la protezione della salute pubblica;

c) il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d) la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed essenziali del vino, in modo che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f) gli altri principi fissati nell’allegato VIII al citato regolamento 1308/2013.

Di conseguenza, secondo l’originaria impostazione della Commissione, qualsiasi vino prodotto conformemente a tali disposizione può essere considerato naturale: l’uva non si trasforma “naturalmente” in vino, ma necessita – in ogni caso – di una manipolazione.

Il che porta a dire che ogni vino, pur essendo per forza di cose manipolato, è naturale.

In secondo luogo, l’espressione in questione confliggerebbe con i principi in materia di etichettatura (art.120 del regolamento 1308/2013, sulle indicazioni facoltative) nonché sull’informazione dovuta ai consumatori per i prodotti alimentari (in particolare gli art. 7 e 36 del regolamento 1169/2011).

Alla luce del parere inizialmente epresso dai servizi della Commissione, l’espressione  “vino naturale” o “vin méthode nature”  indurrebbe il consumatore a pensare che il prodotto così designato abbia una qualità o salubrità superiore rispetto ad un altro vino privo della medesima dicitura.

Di conseguenza, siffatte espressioni creerebbero l’idea dell’esistenza di una differenza sostanziale nella composizione e natura dei vini così contrassegnati, risultando potenzialmente ingannevoli.

Alla luce di tale orientamento, dunque, le espressioni “vino naturale” o “vin méthode nature” potrebbero essere legittimanete usate solo quando verrà definita – se mai ciò accadrà, essendo per il momento la cosa esclusa – una specifica categoria di prodotti vitivinicoli ovvero verranno individuate da apposite norme le particolari qualità di siffatti vini ovvero i limiti alle tecniche di cantina attualmente lecitamente utilizzabili per produrli (e cioè i limiti alla citata legittima manipolazione, necessaria per trasformare le uve in vino).

Allo stesso modo di quanto avviene per i vini biologici (per i quali vige un apposito regolamento dell’Unione sulle tecniche di cantina ammissibili e sul metodo di produzione dell’uva da cui sono generati).

L’intervento dei servizi della Commissione seguiva un’interrogazione fatta in sede di Parlamento Europeo, ove si domandavano chiarimenti circa una nuova normativa francese, che – secondo le notizie della stampa – avrebbe riconosciuto formalmente i “vin méthode nature”.

Inoltre, anche la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) aveva a sua volta precisato che la menzione « vin nature » non era ritenuta conforme alla legislazione europea (art.53 del Regolamento UE 33/2018 in particolare), al contrario della menzione  « vinification sans intrants ».

Per quanto concerne l’indicazione “Vino senza solfiti aggiunti“, la Commissione aveva reso un proprio parere già nell’anno 2015, sostenendo che – in mancanza di apposite regole sull’etichettatura dei vini per quanto concerne l’indicazione dei loro ingrtedienti (che sono in arrivo per effetto della riforma della “PAC post-2020“) – tale indicazione sarebbe lecita solo se

“il vino contenesse solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione ed in concentrazioni non suoperiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale”


Verosimilmente, la situazione appare destinata ad evolvere anche per effetto indiretto della riforma delle regole dell’Unione sull’etichettatura dei vini, che – una volta entrata in vigore la cosidedetta PAC post-2020 – imporranno di indicare i componenti enologi usati nella vinificazione che costituiscono veri e propri “ingredienti“.

La lettura e la comparazione delle future etichette già potrebbe forse già dare qualche immediata indicazione sul livello di “naturalità” del prodotto, fermo però restando che l’uso degli eccipienti non risulterebbe comunque indicato nelle nuove etichette.


Il caso ricorda quello del “vino libero“, la cui dicitura è stata parimenti ritenuta ingannevole dall’Autorità antitrust italiana.


La propensione dei consumatori a sostenere un esborso economico a fronte dell’acquisto di un prodotto etichettato come “naturale” è stato oggetto di un interessante studio scientifico, condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Palermo.


Convegno sul vino naturale


Video convegno sul Vino Naturale

Il convegno si è tenuto dopo che i servizi della Commissione avevano reso nota la loro posizione, ma prima delle dichiarazioni rese dalla Commissaria   Stella Kyriakides.


Queste ulltime vengono invece prese in considerazione in un nostro successivo convegno.

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