Vigneti storici eroici

Il regolamento ministeriale sui vigneti “eroici”  “storici”


La tutela dei vigneti storici eroici ha origine nel Testo Unico Vino (art.7).

Il cosiddetto “Testo Unico del Vino” (e cioè la legge 238/2016, da ora T.U) impegna infatti lo Stato a promuovere “interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia” in favore dei vigneti posti in “aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico” oppure in favore di quelli “aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”.

Ciò a condizione che detti vigneti siano “situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d’origine

vigneti eroici storici
Antica vite ad “alberata”

Il T.U. ha poi demandato al Governo il compito di individuare meglio i vigneti in questione nonché stabilire quali sono gli interventi finanziabili.

Questi ultimi devono però essere caratterizzati dall’impiego di tecniche sostenibili (legate cioè all’agricoltura tradizionale ovvero essere di produzione integrata o biologica), rispettare gli elementi strutturali del paesaggio ed utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali.

Il relativo regolamento ministeriale è il n.6899 del 30 giugno 2020.

Esso risulta pressocché simile alla bozza in precedenza sottoposta all’eame della Conferenza Stato-Regioni (di cui infra),  salvo l’aver eliminato – per quanto concerne l’individuazione dei requisiti per qualificare come “storico” un vigneto – l’individuazione specifica delle relative “forme di allevamento tradizionali” (che nella citata bozza erano le seguenti: “alberello, alberata, pergola trentina, pergola romagnola“).

Nella sua versione finale, infatti, il regolamento si limita a richiedere che le “forme di allevamento tradizionale” siano “legate al luogo di produzione” e “debitamente documentate“.

Alla luce di ciò, per un commento al regolamento si può rinviare a quello elaborato in relazione alla sua bozza.

Successivamente, mediante una successiva circolare esplicativa (329363 del 2022), il MIPAAF ha meglio chiarito quali siano i criteri per individuare distinguere i vigneti storici e quelli eroici nonché ha fornito istruzioni operative sul loro riconoscimento ed i relativi controlli.



Quanto ai lavori preparatori del regolamento ministeriale, la relativa bozza (che non brillava per chiarezza,  è stata discussa in occasione di un convegno organizzato da UGIVI a Pantelleria, ove si è esaminata quella pervenuta all’esame della Conferenza Stato – Regioni).

La bozza di regolamento individua due tipologie di vitigni meritevoli di salvaguardia: quelli “eroici” e quelli “storici”.

I vigneti vengono considerati eroici in tre casi: quando insistono in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico; quando situati in aree ove le condizioni orografiche o particolari forme di allevamento creano impedimenti alla meccanizzazione e presentano particolare pregio paesaggistico e ambientale; quando collocati sulle piccole isole (Pantelleria, Lipari, etcc).

La bozza di regolamento individua però in modo più specifico sia le condizioni orografiche, sia le forme di allevamento in questione.

Quanto alle prime, deve trattarsi di terreni con pendenza superiore al 30% oppure posti ad altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare (ad esclusione dei vigneti situati su altopiano) oppure di impianti viticoli sistemati su terrazze e gradoni.

Quanto alle seconde, deve trattarsi di una delle seguenti forme di allevamento: alberello; alberata (verosimilmente anche la “vite maritata” oltre la “alberata aversana / casertana”); pergola trentina e romagnola (con esclusione della “pergola veronese”?).

Vengono classificati comestorici”, invece, i vigneti cui presenza è “segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960”.

Tale requisito pare troppo lasso, specie per un paese ove la tradizione viticola è millenaria. Inoltre, nell’epoca di riferimento la produzione di uva (spesso per vini da taglio) era decisamente alta: secondo l’Istat, circa 1.100.000 ettari erano coltivati a vigneto, mentre la produzione di vino superava 50.000.000 ettolitri.

A restringere l’enorme numero di vigneti candidati a potersi definire “storici” non sembra bastino gli altri requisiti fissati dal Ministero: utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione (nella bozza esse erano identiche a quelle per i vigneti “eroici”, requisito eliminato nella versione finale, come già illustrato) oppure il presentare sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, che devono rientrare in una delle seguenti tipologie: terrazzamento, ciglionamento, ritocchino, cavalcapoggio, girapoggio, spina.

vigneti storici eroici
Vigneto di “Villa della Regina”, Torino

Così definiti, i vigneti “storici” sembrano piuttosto impianti un po’ vecchi e non troppo “eroici”, seppure in pendenza.  Per contro, diviene abbastanza facile che un vigneto si qualifichi come “storico ed eroico”.

Sono comunque considerati “storici” i seguenti vigneti: quelli appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico; quelli afferenti a territori che hanno ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale (è il caso delle Langhe-Roero-Monferrato e di Pantelleria); infine, quelli ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici, volti alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Vigneti storici eroici
Vigneto nel Roero

Contrariamente a quanto richiede il T.U., secondo la bozza di regolamento al vino derivante da viticultura “eroica” ovvero “storica” non viene richiesto di presentare le cennate “caratteristiche uniche”. Il criterio legislativo si integrerebbe comunque, qualora le uve prodotte in siffatti vigneti venissero rivendicate come atte ad essere trasformate in vino DOP.

Tra le misure di sostegno, viene prevista la creazione di un apposito marchio per identificare i prodotti derivanti dai vigneti in questione: tuttavia, se quelli “storici” abbonderanno, l’uso inflazionato di tale marchio ne svilirà il valore evocativo e commerciale!

In ogni caso sarà necessario coordinare l’uso di tale marchio con quello delle menzioni “classico” e “storico”, già previste dal T.U. (art.31).


vigneti eroici storici
Vite “maritata”