In Italia la contraffazione indicazioni geografiche è punita dal codice penale, che la considera un reato.
L’art.517-quater c.p. sanziona così la contraffazione indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e del vino:
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Una circostanza attenuante è poi prevista dal successivo art. 517-quinquies del codice penale, che così sancisce:
Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
La tutela penale delle indicazioni geografiche trova in Italia altro strumento nell’art.515 del codice penale, che punisce la frode in commercio.
In effetti, tale reato punisce alcune condotte che possono pregiudicare i prodotti recanti una indicazione geografica: ad esempio, l’immettere in commercio come prodotto DOP un vino vinificato senza rispettarne il relativo disciplinare (il che significa anche il vinificarlo al di fuori della zona di produzione prevista dal disciplinare stesso).
Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065
Attualmente è in discussione in Parlamento la riforma dei reati alimentari, che interesserà anche questa materia.
Disegno legge su riforma reati alimentari
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