Adottato dall’Unione Europea il nuovo regolamento UE/787/2019 sulle bevande spiritose (normativa acqueviti e liquori).
Le norme dell’Unione Europea applicabili alle bevande spiritose (normativa acqueviti e liquori) si prefiggono di:
- contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori
- eliminare le asimmetrie informative
- prevenire le pratiche ingannevoli
- rendere trasparente il mercato e consentire eque condizioni di concorrenza.
Il nuovo regolamento sulle bevande spiritose si propone di salvaguardare la loro reputazione sul mercato nonchè garantire un certo equlibrio tra il rispetto dei metodi tradizionali di produzione e l’innovazione tecnologica.
L’Unione riconosce che le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il proprio settore agricolo, cui sono strettamente legate.
Il nuovo regolamento abroga quello precedente (regolamento UE/2008/110), si applicherà però dal 25/5/2021, fatte salve le disposizioni sulle denominazioni che entrano subito in vigore.
Il regolamento UE/787/2019 sulle bevande spiritose contiene le regole applicabili al tale settore per la tutela delle denominazioni di origine e sulle regole di produzione (si ricorda che per i vini tali materie sono invece disciplinate dal regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica).
Modificando le pertinenti disposizioni del nuovo regolamento UE/787/2019 sulle bevande spiritose (normativa acqueviti e liquori), mediante il successivo regolamento delegato (UE) 2021/1096 la Comissione del 21 aprile 2021 ha stabilito nuove regole in materia di etichettatura delle “bevande assemblate“.
Successivamente, sempre in tema di etichettatura delle “bevande spiritose” (e cioè degli alcolici), sono stati adottati due ulteriori regolamenti, anche essi modificativi dei citato regolamento UE/787/2019 (suoi art.11 e 12):
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- il regolamento delegato UE n. 2021/1334, concernente le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o loro indicazioni geografiche nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritosee
- il regolamento delegato UE n. 2021/1335, relativo all’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari.
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Linee-guida UE su etichettatura bevande spiritose
Schema controlli su distillati
Linee guida su piano controlli per i distillati
I consorzi di tutela delle bevande spiritose recanti una indicazione geografica sono disciplinati dal D.M. 29 agosto 2023, n. 244.
Alcune caratteristiche della nuova regolamentazione sui consorzi di tutela per le bevande spiritose:
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- soggetti partecipanti (volontariamente) possono appartenere alle seguenti categorie:
a) conferitori di materia prima;
b) distillatori;
c) elaboratori;
d) imbottigliatori
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- Il voto di ciascun consorziato e’ determinato dal valore ponderale rapportato alla quantita’ di prodotto conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell’anno solare immediatamente precedente la data dell’assemblea
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- qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o piu’ attivita’ produttive, il voto è cumulativo delle attivita’ svolte
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- lo Statuto consortile deve fra l’altro determinare le norme relative alle modalita’ di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all’interno del Consorzio che assicurino l’espressione del voto a ciascun consorziato;
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- criteri minimi di rappresentatività:
- almeno il 66 per cento della quantita’ in litri anidri prodotta (intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda)
- e almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori (riferiti
agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della
domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione),
anche se non aderenti al Consorzio di tutela.
- criteri minimi di rappresentatività: